• Non ci sono risultati.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE"

Copied!
29
0
0

Testo completo

(1)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.12.2003 COM(2003) 777 definitivo 2003/0303 (COD)

2003/0304 (COD) 2003/0305 (COD)

PROPOSTA DI MODIFICA

degli importi di riferimento – ai sensi dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, articolo 33 - dei programmi di spese adottati secondo la procedura di codecisione,

per tenere conto dell'allargamento

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2003) 1432}

(2)

RELAZIONE

1. In occasione dell'adeguamento delle prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 destinato a tenere conto dell'allargamento (l'adesione di dieci nuovi Stati membri nel maggio 2004), il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato la seguente dichiarazione:

[Il Parlamento europeo e il Consiglio] "[hanno] convenuto di riesaminare (prima della fine della procedura di bilancio per il 2004), conformemente alla procedura di codecisione, gli importi di riferimento dei programmi adottati con procedura di codecisione entro i limiti del massimale risultante dall'adeguamento e dalla revisione delle prospettive finanziarie".

2. Per tutti i programmi per i quali è prevista la procedura di codecisione, finanziati a titolo della rubrica 3 delle prospettive finanziarie (politiche interne), è dunque necessario adattare gli importi di riferimento contenuti in ognuno degli atti legislativi interessati. Nell'introduzione generale (volume 0) del progetto preliminare di bilancio, la Commissione ha proposto nuove cifre per gli importi di riferimento in questione, per ottenere in tal modo l'accordo politico dell'autorità di bilancio prima di presentare ciascuna delle corrispondenti proposte legislative

3. Nel corso della riunione di conciliazione del 16 luglio 2003, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato la seguente dichiarazione relativa alla procedura da seguire per l'adattamento degli importi di riferimento finanziario:

"Il Parlamento europeo ed il Consiglio decidono la seguente procedura per adattare gli importi di riferimento contenuti negli atti di base dei programmi comunitari decisi secondo la procedura di codecisione, entro i limiti del massimale risultante dall'adeguamento e dalla revisione delle prospettive finanziarie:

- il Parlamento ed il Consiglio cercheranno di raggiungere, entro il 24 novembre, un accordo politico sugli importi da aggiungere agli importi di riferimento a seguito dell'allargamento;

- inviteranno in seguito la Commissione a presentare la o le proposte legislative adeguate;

- il Parlamento europeo ed il Consiglio faranno in modo di adottare l'atto o gli atti legislativi secondo la procedura di codecisione, entro termini che consentano l'eventuale applicazione dell'importo adeguato a partire dalla data d'entrata in vigore del trattato d'adesione.”

4. La riunione di conciliazione del 24 novembre 2003 si è conclusa con un accordo relativo ai nuovi importi di riferimento e con la seguente dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio:

"Riferendosi alla dichiarazione comune del 16 luglio 2003 ed avendo raggiunto un accordo politico sugli importi di riferimento indicativi da inserire nell'atto di base dei programmi comunitari decisi secondo la procedura di codecisione dopo l'allargamento, il Parlamento ed il Consiglio invitano la Commissione a presentare senza indugio le proposte legislative adeguate e confermano che cercheranno di tenere debitamente conto, nella procedura di codecisione, degli importi allegati alla

(3)

presente dichiarazione, entro un termine che ne consenta l'eventuale applicazione a partire dalla data d'entrata in vigore del trattato d'adesione.

Il Parlamento europeo ed il Consiglio ricordano ai loro organi rispettivi che le procedure legislative devono in qualsiasi circostanza conformarsi all'adeguamento ed alla revisione delle prospettive finanziarie in previsione dell'allargamento, approvate il 9 aprile 2003, e mantenere un margine sufficiente per programmi futuri, anche quelli che non rientrano nella procedura di codecisione.”

(importi in milioni di euro)

Nome del programma (periodo coperto dai programmi i cui atti di base sono

adottati)

6° programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (02-06)

Reti per lo scambio di dati tra amministrazioni (IDA) (02-04)

Mercato del lavoro (02-06)

Misure preparatorie per combattere e prevenire l'emarginazione sociale (02-06) Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricola

Tapas - (03-07)

LUCAS/MARS (04-07) Programma Marco Polo (03-06)

Aiuto finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea di trasporto ed alle infrastrutture energetiche (00-06)

Programma "Energia intelligente per l'Europa" (03-06)

Importo di riferimento

EUR 15

17.500,000 74,000 55,000 75,000

12,850 5,000 7,850 75,000 4.325,000

200,000

Importi stabiliti

EUR 25

19.235,000 75,500 62,300 85,040

26,400 11,650 14,750 100,000 4.580,000

250,000

Differenza

EUR 10

1.735,000 1,500 7,300 10,040

13,550 6,650 6,900 25,000 255,000

50,000

Protezione delle foreste (03-06) 61,000 65,000 4,000 Programma d'azione comunitaria per la

promozione delle ONG attive principalmente nel campo della protezione ambientale (02-06)

LIFE III (strumento finanziario per l'ambiente (2000-2004)) - Azioni sul territorio comunitario (2001-2004)

Quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano (01-04)

Cooperazione comunitaria nel settore dell'inquinamento marino (00-06)

32,000

640,000

14,000

7,000

34,300

649,900

14,800

12,600

2,300

9,900

0,800

5,600

(4)

Nome del programma (periodo coperto dai programmi i cui atti di base sono

adottati)

Azione sul contenuto illegale e nocivo nell'Internet (03-04)

Reti transeuropee di telecomunicazioni (00-06)

Dogana 2007 (03-07)

Fiscalis 2007 (programma comunitario che inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno) (03-07)

Socrates (00-06)

Programma quadro a favore della cultura (00-04)

Media "formazione" (misure per incoraggiare lo sviluppo della formazione professionale nell'industria audiovisiva) (01-05)

Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport (03-04)

Gioventù (00-06)

Attività comunitarie a favore dei consumatori (04-07)

Sanità pubblica (2003-2008)

Politica di informazioni statistiche (03- 07)

Reti per le statistiche intracomunitarie (Edicom) (01-05)

Modinis (03-05) TOTALE

Importo di riferimento

EUR 15 13,300

275,000 133,000 44,000

1.850,000 167,000 50,000

11,500 520,000 72,000

312,000 192,500 51,200

21,000 26.783,350

Importi stabiliti

EUR 25

14,100

294,880 165,550 67,250

2.060,000 170,700 52,000

12,100 605,000 81,800

353,770 220,600 53,600

22,440 29.364,630

Differenza

EUR 10 0,800

19,880 32,550 23,250

210,000 3,700 2,000

0,600 85,000 9,800

41,770 28,100 2,400

1,440 2.581,280

PER INFORMAZIONE:

IMPORTI DI RIFERIMENTO EUR 25 DEI PROGRAMMI ADOTTATI O IN CORSO D'ADOZIONE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI CODECISIONE

Nome del programma (periodo coperto dai programmi i cui atti di base sono adottati)

Vecchia dotazione finanziaria

EUR 15

E-learning (04-06) 33,000 Erasmus Mundus (04-08) 1 180,000

Misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne - Daphne II (04-08)*

41,000

Nuovo importo di riferimento

EUR 25 44,000 230,000 50,000

Differenza

EUR 10 11,000 50,000 9,000

TOTALE TOTALE GENERALE

254,000|

27.037,350|

in corso d'adozione, accordo sull'importo tra Consiglio e PE

324,000|

29.688,630|

70,000|

2.651,280|

(5)

5. La Commissione risponde con la presente all'invito del Parlamento europeo e del Consiglio, limitando la proposta di modifica degli atti legislativi relativi ai programmi interessati unicamente all'aggiunta degli importi di riferimento.

Quest'aggiunta richiede le seguenti osservazioni:

– Il 6° programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dipende da due decisioni, una fondata sul trattato che istituisce la Comunità europea, l'altra sul trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. L'importo supplementare di 1.735 milioni di euro è ripartito fra i due atti di base proporzionalmente ai rispettivi importi di riferimento: 1.613 milioni di euro sono aggiunti all'importo massimo totale della decisione n. 1513/2002/CE, 122 milioni di euro all'importo di riferimento della decisione 2002/668/Euratom.

La decisione CE, adottata con procedura di codecisione, è inclusa nelle seguenti proposte legislative. La decisione Euratom è oggetto di una proposta separata con il riferimento COM(2003) 778. Anche la quota rispettiva di ciascuna attività e la ripartizione indicativa dell'importo massimo totale contenuto nella decisione n. 1513/2002/CE, presentata nell'allegato II, è attualizzata considerando le decisioni prese dall'autorità di bilancio durante la procedura di bilancio 2004.

– Il programma riguardante le reti di scambio di dati tra le amministrazioni (IDA) è coperto da due decisioni, che rientrano entrambe nella procedura di codecisione. L'importo supplementare di 1,5 milioni di euro è ripartito fra i due atti di base proporzionalmente ai rispettivi importi di riferimento: 0,7 milioni di euro sono aggiunti all’importo di riferimento contenuto nella decisione 1720/1999/CE; 0,8 milioni di euro sono aggiunti all’importo di riferimento della decisione 1719/1999/CE.

– Nella tabella che precede, per le reti transeuropee sono indicati due importi, in quanto viene fatta distinzione tra le reti in materia d'energia e di trasporto, e le reti di telecomunicazioni. Poiché entrambi gli importi dipendono dallo stesso atto di base, il corrispondente importo di riferimento è adattato in funzione della somma dei due importi supplementari. La distinzione tra le reti nei settori dell'energia, del trasporto e delle telecomunicazioni sarà operata nell'ambito delle procedure di bilancio annuali.

6. Le motivazioni dell'aumento proposto per ogni programma, che appariranno negli atti legislativi interessati, sono esposte in dettaglio nella scheda finanziaria che accompagna la presente proposta.

7. A causa dell'origine di bilancio della presente proposta e considerando l'accordo politico raggiunto sugli importi proposti, la Commissione raccomanda di trattare ed adottare congiuntamente le tre proposte legislative seguenti (una proposta per tipo d'atto legislativo interessato: decisione "sui generis", decisione e regolamento), e di limitare l'esame alle considerazioni di bilancio formulate nel presente documento.

(6)

2003/0303 (COD) Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le decisioni n. 1720/1999/CE, 253/2000/CE, 508/2000/CE, 1031/2000/CE, 1445/2000/CE, 163/2001/CE, 1411/2001/CE, 50/2002/CE, 466/2002/CE, 1145/2002/CE, 1513/2002/CE, 1786/2002/CE, 291/2003/CE e […]/2003/CE, allo scopo di adattare gli

importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 129, 137, paragrafo 2, 149, 150, 151, paragrafo 5, 152, 153, 156, 166, paragrafo 1, 175, paragrafo 1, e 285,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2, visto il parere del Comitato delle regioni3,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato4, considerando quanto segue:

Per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea, occorre adattare l'importo di riferimento o l’importo massimo totale delle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio

n. 1720/1999/CE, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) e l'accesso a tali reti5,

n. 253/2000/CE del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione “Socrate”6,

n. 508/2000/CE, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000»7, n. 1031/2000/CE, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma «Gioventù»8,

1 GU C […] del […], pag. […].

2 GU C […] del […], pag. […].

3 GU C […] del […], pag. […].

4 GU C […] del […], pag. […].

5 GU L 316 del 20.11.2002, pag. 1

6 GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1

7 GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1

8 GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

(7)

10 11 12 13 14 15 16 17 18

n. 1445/2000/CE, del 22 maggio 2000, concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999- 20039,

n. 163/2001/CE, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005)10,

n. 1411/2001/CE, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano11,

n. 50/2002/CE, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale12,

n. 466/2002/CE, del 1° marzo 2002, che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale13,

n. 1145/2002/CE, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione 14

n. 1513/2002/CE, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002- 2006)15;conformemente all’articolo 166, paragrafo 3, del trattato CE, l’importo stabilito si applica alla realizzazione di tutte le attività previste da tale programma quadro,

n. 1786/2002/CE, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)16,

n. 291/2003/CE, del 6 febbraio 2003, che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 200417,

n. […]/2003/CE del […] che stabilisce un quadro generale per finanziare le attività comunitarie da svolgere a sostegno della politica dei consumatori durante il periodo 2004-200718,

GU L 163 del 4.7.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 2066/2003/CE (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 9)

GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1.

GU L 191 del 13.7.2001, pag. 1.

GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1 GU L 75 del 16.3.2002, pag. 1 GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1.

GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1 GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1 GU L 43 del 18.2.2003, pag. 1

In attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

9

(8)

DECIDONO:

Articolo 1

L'articolo 15 de la decisione n. 1720/1999/CE è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 15 Finanziamento

1. La dotazione finanziaria per l’esecuzione dell'azione della Comunità ai sensi della presente decisione sul periodo 2002-2004 è di 34,9 milioni di euro.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.”

Articolo 2

L’articolo 10 della decisione n. 253/2000/CE è modificato come segue:

1) Il titolo “Disposizioni finanziarie” è sostituito dal titolo “Finanziamento”.

2) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è pari a 2.060 milioni di euro.”

Articolo 3

L’articolo 3 della decisione n. 508/2000/CE è modificato come segue:

1) Il titolo “Dotazione finanziaria” è sostituito dal titolo “Finanziamento”.

2) Il primo comma è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma "Cultura 2000", per il periodo di cui all'articolo 1, è di 170,7 milioni di euro.”

Articolo 4

L’articolo 9 della decisione n. 1031/2000/CE è modificato come segue:

1) Il titolo “Disposizioni finanziarie” è sostituito dal titolo “Finanziamento”.

2) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è pari a 605 milioni di euro.”

(9)

Articolo 5

L'articolo 3, primo comma, della decisione n. 1445/2000/CE è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2004-2007 è pari a 14,75 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1°

gennaio 2007.”

Articolo 6

L'articolo 4, paragrafo 5, della decisione n. 163/2001/CE è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è di 52 milioni di euro.”

Articolo 7

L'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 1411/2001/CE è sostituito dal testo seguente:

“L’attuazione del presente quadro di cooperazione inizia il 1° gennaio 2001 e termina il 31 dicembre 2004. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente quadro di cooperazione per il periodo 2001-2004 è di 14,8 milioni di euro.”

Articolo 8

L'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 50/2002/CE è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo specificato all'articolo 1 è pari a 85,04 milioni di euro, comprese le spese tecniche e amministrative.”

Articolo 9

L'articolo 7, paragrafo 2, della decisione n. 466/2002/CE è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2002-2006 è pari a 34,3 milioni di euro.”

Articolo 10

L'articolo 12, paragrafo 1, della decisione n. 1145/2002/CE è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'esecuzione delle attività comunitarie di cui alla presente decisione, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, è di 62,3 milioni di euro.”

(10)

Articolo 11 La decisione n. 1513/2002/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“L'importo globale massimo della partecipazione finanziaria della Comunità all'insieme del sesto programma quadro ammonta a 17.883 milioni di euro. Le quote assegnate a ciascuna azione sono precisate all'allegato II.”

2) L’allegato II è sostituito dal testo figurante in allegato alla presente decisione.

Articolo 12

L'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 1786/2002/CE, è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo menzionato all'articolo 1 è fissata a 353,77 milioni di euro, di cui 227,51 milioni di euro per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1°

gennaio 2007.”

Articolo 13

L’articolo 10 della decisione n. 291/2003/CE è modificato come segue:

1) Il titolo “Bilancio” è sostituito dal titolo “Finanziamento”.

2) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'esecuzione della presente decisione è fissata a 12,1 milioni di euro.”

Articolo 14

L'articolo 5, primo comma, della decisione n. […]/2003/CE è sostituito dal testo seguente:

“Il bilancio destinato all'esecuzione del presente quadro, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissato a 81,8 milioni di euro, di cui 60,6 milioni di euro per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1°

gennaio 2007.”

(11)

Articolo 15

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente

[...] […]

(12)

A L L E G A T O

"ALLEGATO II

IMPORTO GLOBALE MASSIMO, QUOTE RISPETTIVE E RIPARTIZIONE INDICATIVA L'importo finanziario globale massimo e le rispettive quote indicative delle varie azioni, quali sono indicate all'articolo 164 del trattato, sono:

(in milioni di euro)

Prima azione (1) Seconda azione (2) Terza azione (3) Quarta azione (4)

15.174 658 319 1.732

Importo globale massimo 17.883

(1) Comprende le attività svolte nell'ambito della sezione “Concentrare e integrare la ricerca della Comunità”

(ad eccezione delle attività di cooperazione internazionale), le attività svolte sotto le voci “Infrastrutture di ricerca” e “Scienza e società” nell'ambito della sezione “Strutturare lo Spazio europeo della ricerca” e le attività svolte nell'ambito della sezione “Rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca”.

(2) Comprende le attività di cooperazione internazionale svolte sotto la voce “Concentrare e integrare la ricerca della Comunità”, nelle aree tematiche prioritarie e sotto la voce “Attività specifiche riguardanti un settore di ricerca più ampio".

(3) Comprende le attività specifiche sul tema “Ricerca e innovazione” svolte nell'ambito della sezione

“Strutturare lo Spazio europeo della ricerca” ad integrazione delle attività in materia di innovazione svolte nell'ambito della sezione “Concentrare e integrare la ricerca della Comunità".

(4) Comprende le attività riguardanti le risorse umane e il sostegno alla mobilità svolte nell'ambito della sezione “Strutturare lo Spazio europeo della ricerca".

Le azioni saranno svolte sotto le seguenti voci (è precisata la ripartizione finanziaria indicativa):

(in milioni di euro) 1. Concentrare ed integrare la ricerca della Comunità

Priorità tematiche (1)

Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute (2)

– Genomica avanzata e sue applicazioni per la salute

– Lotta contro le principali malattie

Tecnologie per la società dell'informazione (3)

Nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza e nuovi processi e dispositivi di produzione

Aeronautica e spazio

Qualità e sicurezza alimentare

12.438

14.682

Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ecosistemi

– Sistemi energetici sostenibili

ed

2.514

1.209 1.305 3.984

1.429 1.182 753

2.329 890

(13)

– Trasporti di superficie sostenibili – Cambiamento globale ed ecosistemi

Cittadini e governance nella società della conoscenza

Attività specifiche riguardanti un settore di ricerca più ampio

Sostegno politico e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche

Azioni orizzontali di ricerca per le PMI

Misure specifiche a sostegno della cooperazione internazionale (4)

670 769

247

590 473

346

1.409

Attività non nucleari del Centro comune di ricerca 2. Strutturare lo spazio europeo della ricerca

Ricerca ed innovazione Risorse umane

Infrastrutture di ricerca (5) Scienza e società

3. Rafforzare le basi dello Spazio europeo della ricerca

319 1.732 715 88

835

2.854

347 Sostegno al coordinamento delle attività

Sostegno allo sviluppo coerente delle politiche Totale

292 55

17.883 (1) Di cui almeno il 15% destinato alle PMI.

(2) Compreso un importo massimo di 475 milioni di euro per la ricerca legata al cancro..

(3) Compreso un importo massimo di 110 milioni di euro per l'ulteriore sviluppo di Géant e GRID.

(4) Questo importo di 346 milioni di euro finanzierà misure specifiche a sostegno della cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo, i paesi mediterranei compresi i Balcani occidentali, la Russia e i nuovi Stati indipendenti (NSI). Un importo di 312 milioni di euro è anche destinato a finanziare la partecipazione di organizzazioni di paesi terzi alle 'priorità tematiche 'ed alle 'attività specifiche che coprono un campo più vasto della ricerca ', cosa che ritorna ad una somma totale di 658 milioni di euro per la cooperazione internazionale. Risorse supplementari saranno messe a disposizione a titolo della sezione 2.2

"risorse umane e mobilità" per finanziare la formazione alla ricerca, in Europa, dei ricercatori di paesi terzi.

(5) Compreso un importo massimo di 218 milioni di euro per l'ulteriore sviluppo di Géant e GRID.

(14)

2003/0304 (COD) Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e […]/2003/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere

conto dell'allargamento dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95, 153, paragrafo 2, 156, paragrafo 1, 157, paragrafo 3, 175, paragrafo 1, e 285,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2, visto il parere del Comitato delle regioni3,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato4, considerando quanto segue:

Per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea, occorre adattare l'importo di riferimento contenuto nella decisione del Consiglio n. 96/411/CE del 25 giugno 1996 sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie 5, e nelle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio

n. 276/1999/CE del 25 gennaio 1999 che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali6,

n. 1719/1999/CE del 12 luglio 1999 relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA)7,

GU C […] del […], pag. […].

GU C […] del […], pag. […].

GU C […] del […], pag. […].

GU C […] del […], pag. […].

GU L 162 del 1.7.1996, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1919/2002/CE (GU L 293 del 29.10.2002, pag. 5).

GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1151/2003/CE (GU L 162 del 1.7.2003, pag. 1).

GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 2046/2002/CE (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 4)

2

5

6

7

(15)

n. 2850/2000/CE, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali8,

n. 507/2001/CE, del 12 marzo 2001, concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom)9,

n. 2235/2002/CE, del 3 dicembre 2002, recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Programma Fiscalis 2003-2007)10,

n. 2367/2002/CE del 16 dicembre 2002 relativa al programma statistico comunitario 2003-200711,

n. 253/2003/CE, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007)12,

n. 1230/2003/CE, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: "Energia intelligente - Europa" (2003-2006),13,

n. […]/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio […] della relativa all'adozione di un programma pluriennale (2003-2005) riguardante il seguito del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione delle buone pratiche ed il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (MODINIS)14,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, della decisione n. 96/411/CE, è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2003-2007 è fissata a 11,65 milioni di euro, di cui 8,65 milioni di euro per il periodo 2003-2006.

Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1°

gennaio 2007.”

8 9 10 11 12 13 14

GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1 GU L 76 del 16.3.2001, pag. 1.

GU L 341 del 17.12.2002, pag. 1.

GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1.

GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1.

GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29.

In attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

(16)

Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, della decisione n. 276/1999/CE è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente piano d'azione per il periodo dal 1°

gennaio 1999 al 31.12.04 è fissata in 39,1 milioni di euro.”

Articolo 3

L’articolo 12 della decisione n. 1719/1999/CE è modificato come segue:

1) Il titolo “Dotazione finanziaria” è sostituito dal titolo “Finanziamento”.

2) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dell'azione comunitaria definita dalla presente decisione per il periodo 2002-2004 è di 40,6 milioni di euro.”

Articolo 4

L'articolo 2, lettera c), della decisione n. 2850/2000/CE è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2000-2006 è fissata a 12,6 milioni di euro.

Le risorse di bilancio assegnate alle azioni di cui alla presente decisione sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale delle Comunità europee. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio entro i limiti delle prospettive finanziarie.”

Articolo 5 La decisione n. 507/2001/CE è modificata come segue:

1) All’articolo 6, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione comunitaria definita dalla presente decisione per il periodo 2001-2005 è fissata a 53,6 milioni di euro. Una ripartizione indicativa, secondo le categorie d'interventi di cui all'articolo 2, figura nell'allegato II.”

2) L’allegato II è sostituito dal testo figurante in allegato I alla presente decisione.

(17)

Articolo 6

L'articolo 10 de la decisione n. 2235/2002/CE è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 10 Finanziamento

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma è fissata per il periodo 1°

gennaio 2003-31 dicembre 2007 a 67,25 milioni di euro, di cui 51,9 milioni di euro per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1°

gennaio 2007.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.”

Articolo 7

L'articolo 3, primo e secondo comma, della decisione n. 2367/2002/CE è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2003-2007 è pari a 220,6 milioni di euro, di cui 170,83 milioni di euro per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1°

gennaio 2007.”

Articolo 8

L'articolo 14 de la decisione n. 253/2003/CE è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 14 Finanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 è fissata a 165,55 milioni di euro, di cui 128,79 per il periodo fino al 31 dicembre 2006.

2. Per il periodo dal 1° gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1° gennaio 2007.

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.”

(18)

Articolo 9 La decisione n. 1230/2003/CE è modificata come segue:

1) All’articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2003-2006 è pari a 250 milioni di euro.”

2) L’allegato è sostituito dal testo figurante all’allegato II alla presente decisione.

Articolo 10

L'articolo 4, primo comma, della decisione n. […]/2003/CE è sostituito dal testo seguente:

“Il programma copre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005.

L'importo di riferimento per l'esecuzione del presente programma è di 22,44 milioni di euro.”

Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente

[...] […]

(19)

ALLEGATO I

"ALLEGATO II

Ripartizione indicativa per settore di azioni Edicom, in applicazione dell'articolo 2, per gli anni 2001-2005

Ripartizione 2001-2005

Rete d'informazioni di migliore qualità e disponibili con maggior rapidità secondo le esigenze, secondo le esigenze delle politiche comunitarie

Rete d'informazioni pertinenti e adattate alle evoluzioni dei bisogni degli utenti, nel quadro dell'Unione economica e monetaria e del contesto economico internazionale

Rete di informazioni meglio integrate nel sistema statistico generale ed adattate alle evoluzioni del rispettivo contesto amministrativo

Rete che migliori il servizio statistico offerto alle amministrazioni, agli utenti ed ai fornitori di dati

Rete basata sugli strumenti di raccolta dell'informazione che prendano in considerazione gli ultimi progressi tecnologici per migliorare le funzionalità offerte ai fornitori di dati

Rete integrata interoperabile

Assistenza tecnica ed amministrativa, azioni d'appoggio

Totale (milioni di euro)

Totale 22 %

14 %

25 %

12 %

9 %

11 % 7 % 53,6

(20)

ALLEGATO II

"ALLEGATO

Ripartizione indicativa dell'importo stimato necessario (1)

(in milioni di EUR)

Settori d'azione 2003-2006

1. Rafforzamento dell'efficienza energetica ed uso razionale dell'energia 2. Fonti di energie nuove e rinnovabili e diversificazione della produzione

energetica

3. Aspetti energetici dei trasporti

4. Promozione delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica a livello internazionale, in particolare nei paesi in via di sviluppo

88,9 101,9

41,6 17,6

Totale 250 (2) (1) Tale ripartizione è indicativa. La ripartizione degli stanziamenti tra i vari settori è flessibile per meglio

rispondere all'evoluzione delle necessità del settore.

(2) Il bilancio per l'agenzia esecutiva è determinato dell'autorità di bilancio in percentuale della dotazione finanziaria globale del programma.

(21)

2003/0305 (COD) Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 2236/95, (CE) n. 1655/2000, (CE) n. 1382/2003 e

(CE) n. […]/2003 allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 71, paragrafo 1, 80, paragrafo 2, 156, primo comma, e 175,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2, visto il parere del Comitato delle regioni3,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato4, considerando quanto segue:

Per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea, occorre adattare l'importo di riferimento ripreso nel regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce le regole generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee5, nel regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)6, nel regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2003 relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("programma Marco Polo")7, e nel regolamento (CE) n. […]/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del […] riguardante la sorveglianza delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)8,

GU C […] del […], pag. […].

GU C […] del […], pag. […].

GU C […] del […], pag. […].

GU C […] del […], pag. […].

GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1)

GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1 GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1

In attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

2 3 4 5

6 7 8

(22)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2236/95 è modificato come segue:

1) Il titolo “Risorse di bilancio” è sostituito dal titolo “Finanziamento”;

2) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2000-2006 è di 4 874,88 milioni di euro.”

Articolo 2

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1655/2000 è modificato come segue:

1) Il titolo “Durata della terza fase e risorse di bilancio” è sostituito dal titolo “Durata della terza fase e finanziamento”;

2) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

“ 1. L'applicazione di LIFE avviene per fasi. La terza fase inizia il 1° gennaio 2000 e si conclude il 31 dicembre 2004. La dotazione finanziaria per l'attuazione della terza fase riguardante il periodo 2000-2004 è stabilita a 649,9 milioni di euro.

2. Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente regolamento sono oggetto di un'iscrizione di stanziamenti annuali nel bilancio generale delle Comunità europee. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti delle prospettive finanziarie.”

Articolo 3

L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1382/2003 è modificato come segue:

1) Il titolo “Bilancio” è sostituito dal titolo “Finanziamento”.

2) Il primo comma è sostituito dal testo seguente:

“La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma Marco Polo, per il periodo dal 1°

gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, è di 100 milioni di euro.”

(23)

Articolo 4

L'articolo 13, del regolamento (CE) n. […]/2003 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 13

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione per il periodo 2003-2006 è di 65 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro possono essere utilizzati a titolo delle misure di prevenzione degli incendi.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale ed entro i limiti delle prospettive finanziarie.”

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno che segue quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente

[...] […]

(24)

Allegato

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settori: Imprese (02), Occupazione ed affari sociali (04), Agricoltura e sviluppo rurale (05), Energia e trasporti (06), Ambiente (07), Ricerca (08), Società dell'informazione (09), Ricerca diretta (10), Fiscalità ed Unione doganale (14), Istruzione e cultura (15), Salute e protezione dei consumatori (17) e Statistiche (29).

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE:

Proposta di modifica degli importi di riferimento – ai sensi dell’accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, articolo 33 - dei programmi di spese adottati secondo la procedura di codecisione, per tenere conto dell'allargamento.

1. LINEA DI BILANCIO, DENOMINAZIONE E DATI GLOBALI IN CIFRE

(PARTE B , IN MILIONI DI EURO)

(in milioni di euro)

Linea di bilancio

Denominazione del programma (periodo coperto

dai programmi)

Atto di base

EUR 15 EUR 25 EUR 10 6° programma

quadro di ricerca e sviluppo

tecnologico (02-06)

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del , del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1)

Decisione 2002/668/Euratom del Consiglio del 3 giugno 2002 relativa al sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per attività di ricerca e di formazione volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34)

TOTALE

16.270,000

1.230,000

17.500,000

17.883,000

1.352,000

19.235,000

1.613,000

122,000

1.735,000

(25)

020204 02010405

040215 04010410

04040202 04010407

Reti per lo scambio di dati tra amministrazioni

(IDA) (02-04)

Mercato del lavoro (02-06)

Misure preparatorie per combattere e prevenire

l'emarginazione sociale (02-06)

Ristrutturazione dei sistemi d'indagini agricole

Decisione n. 2045/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2002 che modifica la decisione n. 1720/1999/CE, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) e l'accesso a tali reti (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 1)

Decisione n. 2046/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2002 che modifica la decisione n. 1719/1999/CE relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 4)

TOTALE

Decisione 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1).

Decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1).

Totale

34,200

39,800

74,000 55,000

75,000

12,850

34,900

40,600

75,500 62,300

85,040

26,400

0,700

0,800

1,500 7,300

10,040

13,550

050803 Tapas - (03-07) Decisione n. 1919/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.10.2002, che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie (GU L 293 del 29.10.2002 pag. 5)

5,000 11,650 6,650

050803 LUCAS/MARS (04-07)

Decisione n. 2066/2003/CE del PE e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente la prosecuzione dell'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 2004-2007 e che modifica la decisione n. 1445/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 9)

7,850 14,750 6,900

(26)

060207

060301 06010404 060302 06010405 060401 06010408

07030101

070302

070303 07010402 070304 07010403 070308

070309

Programma Marco Polo (03-06)

Aiuto finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea di trasporto ed alle infrastrutture

energetiche (00-06) Programma

"Energia

intelligente per l'Europa" (03-06)

Protezione delle foreste (03-06)

Programma d'azione

comunitaria per la promozione delle ONG attive principalmente nel campo della protezione

ambientale (02-06) LIFE III (strumento finanziario per l'ambiente (2000- 2004)) - Azioni sul territorio

comunitario (2001- 2004)

Quadro comunitario di cooperazione per

lo sviluppo sostenibile

dell'ambiente urbano (01-04) Cooperazione

comunitaria nel settore

dell'inquinamento marino (00-06)

Regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 22.7.2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ("Programma Marco Polo"), (GU L 196 dei 2. 8. 2003, pag. 1) Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18.9.1995, che stabilisce le regole generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/1999 (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1)

Decisione n. 1230/2003CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: "Energia intelligente - Europa" (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29)

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la sorveglianza delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità.

Decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 1 marzo 2002 che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale (GU L 75 del 16.3.2002).

Regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (GU L 192 del 28.7.2000)

Decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente un quadro comunitario di cooperazione per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano. (GU L 191 del 13.7.2001)

Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali. (GU L 332 del 28.12.2000)

75,000

4.325,000

200,000

61,000

32,000

640,000

14,000

7,000

100,000

4.580,000

250,000

65,000

34,300

649,900

14,800

12,600

25,000

255,000

50,000

4,000

2,300

9,900

0,800

5,600

(27)

090301

090303 09010404

090304 09010403

140402

140503

15020202 15010402

15040201 15010407

15050102

Modinis (03-05)

Azione sul contenuto illegale e

nocivo nell'Internet (03-04)

Reti transeuropee di telecomunicazioni (00-06)

Dogana 2007 (03- 07)

Fiscalis 2007 (programma

comunitario che inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno) (03-07)

Socrates (00-06)

Programma quadro a favore della cultura (00-04)

Media

"formazione"

(misure per incoraggiare lo sviluppo della formazione

professionale nell'industria audiovisiva) (01-05)

Decisione n. […]/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (...) della relativa all'adozione di un programma pluriennale (2003-2005) riguardante il seguito del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione delle buone pratiche ed il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (MODINIS).

Decisione n. 1151/2003/CE del PE e del Consiglio del 16 giugno 2003 che modifica la decisione n. 276/1999/CE che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (GU L 162 dell' 1.7.2003, pag. 1)

Regolamento del PE e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee.

Decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1)

Decisione n. 2235/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2002, recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Programma Fiscalis 2003-2007) (GU L 341 del 17.12.2002, pag. 1)

Decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione

“Socrate” (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1).

Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000»

(GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1).

Decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media- Formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1).

21,000

13,300

275,000

133,000

44,000

1.850,000

167,000

50,000

22,440

14,100

294,880

165,550

67,250

2.060,000

170,700

52,000

1,440

0,800

19,880

32,550

23,250

210,000

3,700

2,000

(28)

150504 15010416

150702 15010404

170201 17010403

17030101 17010402

290201 29010401

290202 29010402

Anno europeo dell'educazione

attraverso lo sport (03-04)

Gioventù (00-06)

Attività comunitarie a favore dei consumatori (04- 07)

Sanità pubblica (2003-2008)

Politica di informazioni

statistiche (03-07)

Reti per le statistiche

intracomunitarie (Edicom) (01-05)

TOTALE

Decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 (GU L 43 del 18.2.2003, pag. 1).

Decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» (GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1).

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per finanziare le attività comunitarie da condurre a sostegno della politica consumatori durante gli anni 2004 al 2007

Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) ( GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1) Decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1)

Decisione n. 507/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom) (GU L 76 del 16.3.2001, pag. 1).

11,500

520,000

72,000

312,000

192,500

51,200

26.783,350

12,100

605,000

81,800

353,770

220,600

53,600

29.364,630

0,600

85,000

9,800

41,770

28,100

2,400

2.581,280

1.1. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

• Proposta compatibile con la programmazione finanziaria esistente 0 La proposta richiede un riprogrammazione della rubrica interessata delle

prospettive finanziarie,

• compreso, se necessario, un ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

1.2. Incidenza finanziaria sulle entrate

0 Nessuna implicazione finanziaria (riguarda aspetti tecnici relativi all'applicazione di una misura)

oppure

• Incidenza finanziaria - L'effetto sulle entrate è il seguente:

(29)

Le schede finanziarie legislative relative ai diversi atti di base citati nella tabella al punto I restano valide. Il loro aggiornamento è effettuato mediante le schede in allegato1.

II fabbisogno di risorse umane ed amministrative necessarie all'attuazione della presente proposta sono stati esaminati nella comunicazione della Commissione "Attività e risorse umane della Commissione nell'Unione europea allargata"2, e sarà coperto dall'allocazione accordata ai servizi responsabili dell’attuazione nell'ambito della procedura annuale d'assegnazione.

1 Documento di lavoro dei servizi, riferimento SEC(2003) 1432.

2 COM(2002) 311 def., del 5.6.2002.

Riferimenti

Documenti correlati

Alla luce della richiesta formulata dal Consiglio di Barcellona di “…migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l’insegnamento di almeno due

Nella presente comunicazione sono descritte succintamente, a beneficio del pubblico, del Parlamento europeo e del Consiglio, le azioni che la Commissione europea ha già intrapreso o

Nella valutazione sono formulate 18 raccomandazioni specifiche riguardo alle cinque istituzioni suddette. Per consentirne un trattamento sistematico, le raccomandazioni sono state

Se il viaggio internazionale è effettuato da imprese ferroviarie successive, le imprese ferroviarie che partecipano al trasporto sono responsabili in solido del decesso o delle

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non ricade nell’ambito di competenza esclusiva della Comunità.. Gli obiettivi della proposta non possono

Nel 2004 è stata presentata una relazione dei servizi della Commissione sul funzionamento della sfera di sicurezza (Safe Harbour), cui hanno fatto seguito una nota d'informazione e

L'elenco delle sostanze attive di prodotti fitosanitari sottoposte a valutazione in conformità della direttiva 91/414/CEE e per le quali il comitato di cui all'articolo 49, paragrafo

In Svezia, grazie a un nuovo quadro normativo in materia di pensioni che consente alle imprese di assicurazione e ai fondi pensione di estendere la ripartizione dei loro