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COMUNE DI QUARTUCCIU

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Academic year: 2022

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI QUARTUCCIU

Città Metropolitana di Cagliari

Numero 58 del 03-06-20

Piano Fabbisogno di personale a tempo determinato anni 2020-2021-2022. - Approvazione modifica.

Oggetto:

ORIGINALE

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di giugno, in Quartucciu, nella sede comunale, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

P

PISU PIETRO SINDACO

P

MELONI ANTONIO VICESINDACO

P

CAREDDA WALTER ASSESSORE

P

CONTINI ELISABETTA ASSESSORE

P

FOIS MARIA GRAZIA ASSESSORE

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE STERI DOTT. ANGELO.

Assume la presidenza PISU DOTT. PIETRO in qualità di SINDACO.

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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e della programmazione del fabbisogno di personale;

Richiamati:

− l’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, che stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

− l’articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dlle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari;

− l’articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

− l’art. 1, comma 102, della L. 311/2004, a norma del quale le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D. lgs. 165/2001, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

− l’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 ( L. Finanziaria per l’anno 2002), in base al quale, a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

− l’art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, secondo il quale il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente;

l

’articolo 36 del decreto legislativo n.165/2001 , in base al quale per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

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− l’art. 23 D.Lgs. n. 81/2015, che prevede: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°

gennaio dell'anno di assunzione (…)”;

− l’art. 9, c. 28, D.L. n. 78/2010, la successiva circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica, e la delibera n. 13/2015 della Corte conti, Sezione Autonomie, che prevedono che per gli Enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale occorre il rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009 per eventuali assunzioni con contratto di lavoro flessibile;

Richiamato, inoltre, l’art. 64 del vigente regolamento sugli accessi agli impieghi, approvato con deliberazione di G. C. n. 93 del 7/06/2011 e ss. mm. che disciplina gli incarichi di alta specializzazione a tempo determinato, stabilendo al primo comma quanto segue:

1. L’Amministrazione può stipulare al di fuori della dotazione organica ed esclusivamente in assenza di analoghe professionalità presenti all’interno dell’Ente, contratti per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato con personale da ascriversi a qualifiche dirigenziali, alta specializzazione o funzionari dell’ex area direttiva, in misura non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’Ente, quando concorrano le seguenti condizioni:

- situazioni oggettivamente denotanti carenze organizzative e funzionali nell’ambito di un servizio tali da non poter essere risolte mediante ordinari interventi amministrativo- gestionali per la carenza di idonee figure professionali interne;

- quando le necessità corrispondano a urgente domanda di servizi qualificati da parte della comunità o di una rappresentanza istituzionale, tale non poter essere soddisfatta in tempi rapidi mediante assunzione operata previa modifica della dotazione organica ed espletamento di concorsi pubblici;

- necessità di attuare progetti, programmi, attività a carattere temporaneo che richiedano specifiche esperienze o competenze professionali.

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2020 è stato approvato il piano del fabbisogno del personale, la dotazione organica e il piano delle assunzioni per il triennio 2020/2022;

Considerato che successivamente all’approvazione della suddetta programmazione , gli interventi normativi legati al contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno avuto delle inevitabili ripercussioni sull’intera organizzazione dell’ente, in particolare:

Il Settore Gestione del Territorio versa in una grave carenza di organico: In primo luogo, poiché le procedure concorsuali avviate per l’assunzione di un istruttore tecnico categ C, e un istruttore direttivo tecnico categoria D, programmate per l’anno in corso stanno subendo un rallentamento per effetto delle norme sul contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19 e, segnatamente, del disposto di cui all’art. 87, comma 5, del DL 18/2020; nel frattempo, un istruttore tecnico, categ. C, è stato collocato in pensione dal 1° maggio 2020, e un istruttore direttivo tecnico, categ. D, con delibera G.C. n. 29 del 27/02/2020, è stato autorizzato al comando presso altro ente, anche al fine di realizzare una rotazione degli

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incarichi conformemente alle disposizioni della legge n. 190/2012 e del Piano di prevenzione della corruzione 2020/2022. Pertanto, sia per garantire il puntuale assolvimento degli adempimenti di istituto nelle more della copertura definitiva dei posti vacanti, sia per attuare gli obblighi di rotazione di cui sopra, si ritiene necessario programmare un’assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo tecnico categ. D, per un periodo di almeno un anno.

Il Settore Politiche Sociali, il cui organico in ruolo è composto unicamente da n. 3 assistenti sociali, di cui una assente dal servizio da diverso tempo, è stato investito della gestione di una serie di nuovi procedimenti di carattere straordinario, non programmati, recentemente attribuiti ai comuni sia da disposizioni statali che regionali per fare fronte all’emergenza epidemiologica, con il conseguente rallentamento dell’attività di natura amministrativa facenti capo all’ufficio ed un accumulo di arretrati a danno dell’utenza, che difficilmente potranno essere evasi e risolti senza un tempestivo intervento a supporto dell’organico assegnato al settore, già ordinariamente esiguo in rapporto ai gravosi carichi di lavoro del settore.

Nell’intento di potenziare il personale, è stata effettuata, senza esito, una verifica sulla disponibilità di graduatorie concorsuali di altri enti per profili di istruttore direttivo amministrativo, cat. D, per cui risulta utile avvalersi delle previsioni di cui all’art. 64, comma 1 del regolamento e dotarsi ai sensi dell’art. 110, comma 2 del TU 267/2000, di un funzionario in possesso di titolo di studio universitario in discipline economico-giuridiche e di specializzazione o comprovata esperienza lavorativa (anche in ruolo presso altre Amministrazioni pubbliche) nel settore dei servizi sociali e assistenziali;

Evidenziato inoltre che, a seguito di numerose cessazioni dal servizio, risultano posti vacanti nell’organico di diversi settori comunali e che le procedure selettive per la relativa sostituzione non potranno concludersi nel breve periodo per le ragioni su esposte. Pertanto, non è oggettivamente possibile impiegare nel Settore Politiche Sociali altri funzionari dell’ente senza causare ritardi procedimentali o disservizi all’utenza;

Ritenuto, pertanto, di dovere programmare i seguenti nuovi interventi:

- l’assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo tecnico, categ. D, per almeno un anno, da destinare al Settore Gestione del Territorio, nelle more della definizione delle procedure concorsuali avviate per la copertura dei posti vacanti di istruttore tecnico categ. C e di istruttore direttivo tecnico categ. D.

- un’assunzione di istruttore direttivo amministrativo-sociale per 1 anno, rinnovabile fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco, da destinare al Settore Politiche sociali, ai sensi dell’art. 110, comma 2, TU 267/2000 finalizzata a fronteggiare:

 la situazione di carenza organizzativa e funzionale del settore Politiche sociali, attualmente sprovvisto di professionalità nel campo giuridico-amministrativo e che non può essere fronteggiata mediante mobilità o utilizzo di altri funzionari dell’ente;

 la necessità di rispondere alla domanda di servizi sociali proveniente dall’utenza in tempi rapidi e non conciliabili con quelli necessari per l’espletamento di un concorso pubblico, il quale richiede, tra gli adempimenti preliminari, la comunicazione ex art. 34- bis D.lgs. n. 165/2001 con un preavviso di 45 giorni e la pubblicazione del bando in gazzetta ufficiale (circa 20 giorni dalla richiesta al poligrafico dello Stato).

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Considerato che il limite di spesa per assunzioni flessibili del Comune di Quartucciu, pari alla spesa sostenuta per la stessa finalità durante l’anno 2009, è stato quantificato, ai sensi dell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, con determinazione n. 912 del 14/10/2014 nella misura di euro 117.017,86;

Preso atto che la spesa per le suddette assunzioni, trova copertura nel bilancio pluriennale 2020/2022, ed è complessivamente quantificata come di seguito riportato:

Anno 2020

Costo complessivo Istruttore direttivo tecnico: euro 17.083,10

Costo complessivo Istruttore direttivo amministrativo: euro 17.083,10 Totale: euro 34.166,20

Anno 2021

Costo complessivo Istruttore direttivo tecnico: euro 19.571,40

Costo complessivo Istruttore direttivo amministrativo: euro 34.166,18 Totale: euro 53.737,58

Anno 2022

Costo complessivo Istruttore direttivo amministrativo: euro 17.083,10 Totale: euro 17.083,10

Preso atto che preliminarmente all’adozione del presente atto è stata predisposta variazione di bilancio, e che in tale sede il Revisore Unico provvederà anche all’accertamento della coerenza della presente programmazione con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, L. n.

296/2006;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente, dal Responsabile del Settore Risorse Umane e produttive e dal Responsabile del Settore Risorse Finanziarie;

Ritenuto opportuno:

- procedere al reclutamento dell’istruttore direttivo tecnico, cat. D, mediante selezione pubblica per titoli e colloquio in quanto consente una più ampia partecipazione di candidati rispetto all’utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri enti.

- attribuire al segretario generale la gestione della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di istruttore direttivo amministrativo-sociale, cat. D, ivi compresa la stipula del contratto individuale di lavoro, in ragione della particolare natura della modalità di reclutamento

Con votazione unanime espressa nei modi di legge DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, di integrare il piano dei fabbisogni del personale 2020/2022 con le seguenti assunzioni a tempo determinato:

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- n. 1 Istruttore direttivo tecnico, categ. D, a tempo pieno per 1 anno, mediante selezione pubblica per titoli e colloquio.

- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo-sociale, categ. D, a tempo pieno per 1 anno rinnovabile fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco, da reclutare ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. 2672000, previo espletamento di procedura selettiva, come disciplinata dall’art. 64 del vigente regolamento.

Di dare atto che il presente atto integra e aggiorna il piano triennale delle assunzioni approvato con precedente deliberazione n. 9 del 28/01/2020.

Di demandare al segretario generale la gestione della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di istruttore direttivo amministrativo-sociale, cat. D, ivi compresa la stipula del contratto individuale di lavoro.

RAVVISATA altresì l’urgenza di provvedere, con votazione favorevole e unanime, DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

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COMUNE DI QUARTUCCIU

Piano Fabbisogno di personale a tempo determinato anni 2020-2021-2022. - Approvazione modifica.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE E PRODUTTIVE

Quartucciu, 03.06.2020

dott.ssa Marina AJTANO

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

Quartucciu, 03.06.2020

Dott. Oliviero TIDU

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DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 58 del 03/06/2020

COMUNE DI QUARTUCCIU

Piano Fabbisogno di personale a tempo determinato anni 2020-2021-2022. - Approvazione modifica.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

PISU DOTT. PIETRO STERI DOTT. ANGELO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

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