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PRESTAZIONI FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS): INDICAZIONI INPS PER L ACCESSO 1 PARTE

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INFORMATIVA N. 309 – 20 SETTEMBRE 2017

Previdenziale

PRESTAZIONI FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS): INDICAZIONI INPS PER L’ACCESSO

1° PARTE

• INPS, Circolare n. 130 del 15 settembre 2017

L’INPS, con la Circolare n. 130 del 15 settembre 2017, interviene per fornire indicazioni in merito ai criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

Nello specifico l’Istituto rende noti i criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale (causali in relazione alle quali viene garantito l’assegno ordinario) e dell’assegno di solidarietà alla luce delle disposizioni di cui al D.M. n. 94033/2016 adottato per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Con la medesima circolare l’INPS fornisce, inoltre, chiarimenti riguardo le prestazioni garantite dal FIS.

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Come oramai noto (cfr. Aggiornamento APn. 329/2015), il Legislatore con il D.Lgs n.

148/2015 ha razionalizzato la disciplina dei Fondi di solidarietà, istituiti dalla Legge 92/2012 con la finalità di assicurare a tutti i lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS.

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs n. 148/2015 prevedono, infatti, un allargamento della platea delle imprese aderenti e un’uniformità delle prestazioni erogate.

Le tipologie di Fondo previste sono:

• i Fondi di solidarietà bilaterali di nuova costituzione o già istituiti o adeguati alla Riforma Fornero e adeguati entro il 31 dicembre 2015 al Jobs Act;

• i Fondi di solidarietà alternativi operanti nell’ambito di consolidati sistemi di bilateralità (settori dell’artigianato e della somministrazione);

• il Fondo di integrazione salariale (FIS) nel quale è confluito il Fondo di solidarietà residuale e nel quale confluiscono tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori per i quali non siano stati stipulati accordi volti all’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

In generale, per i Fondi di solidarietà già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 148/2015, compreso il Fondo residuale che dal 1° gennaio 2016 ha modificato la propria denominazione in Fondo di integrazione salariale (FIS), è stato necessario l’adeguamento alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 148/2015.

Per quanto riguarda il Fondo di integrazione salariale, tale adeguamento è avvenuto con la pubblicazione del Decreto n. 94343 del 3 febbraio 2016 (cfr. aggiornamento APn. 162/2016).

L’INPS, con la Circolare n. 176 del 9 settembre 2016, è intervenuto per illustrare la disciplina del Fondo di integrazione salariale che, dal 1° gennaio 2016, offre una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO/CIGS e che non hanno costituito altri Fondi di solidarietà bilaterali (cfr. Aggiornamenti AP nn.371e375del 2016).

Ora l’INPS, con la Circolare n. 130 del 15 settembre 2017, interviene per fornire indicazioni riguardo i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

Nello specifico, l’Istituto rende noti i criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale (causali in relazione alle quali viene garantito l’assegno ordinario) e dell’assegno di solidarietà alla luce delle disposizioni del DM n. 94033/2016 adottato per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria. Con la medesima circolare l’INPS fornisce, inoltre, chiarimenti riguardo le prestazioni garantite dal FIS.

PRESTAZIONI

Il Fondo di integrazione salariale prevede la corresponsione:

• dell’assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti;

• dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti.

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ASSEGNO ORDINARIO

Ai sensi dell’articolo 7 del DM 3 febbraio 2016,

• ai datori di lavoro che occupano nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro, mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti,

il Fondo garantisce

• in relazione alle causali di riduzione e sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali

ordinarie (art. 11, D.Lgs n. 148/2015), ad esclusione delle intemperie stagionali, e

straordinarie (art. 21, D.Lgs n. 148/2015) limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale, con esclusione della cessazione anche parziale di attività

• un’ulteriore prestazione costituita da un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

I criteri per l’approvazione e la concessione del trattamento di assegno ordinario da parte del Fondo sono

• per quanto riguarda le causali della CIGO, i medesimi definiti dal DM n. 95442/2016;

• per quanto riguarda le causali della CIGS, i medesimi definiti dal DM 94033/2016).

Per quanto riguarda le causali CIGO, l’INPS rimanda integralmente a quanto dallo stesso Istituto specificato nella varia prassi amministrativa (cfr. Aggiornamento AP n.

336/2016,n. 449/2016,n. 172/2017,n. 208/2017) pubblicata riguardo alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria.

L’INPS chiarisce che i predetti criteri trovano applicazione relativamente alle istanze presentate al FIS a decorrere dal 29 giugno 2016.

Per quanto riguarda i criteri per la concessione dell’assegno ordinario per le causali CIGS (riorganizzazione e crisi aziendale), da valutare sulla base del DM 94033/2016 (cfr.

Aggiornamento APn. 84/2016), l’INPS con la Circolare n. 130/2017 ne fornisce un riepilogo.

L’INPS chiarisce che i predetti criteri trovano applicazione relativamente alle istanze presentate al FIS a decorrere dal 9 febbraio 2016.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

L’INPS ricorda che per riorganizzazione aziendale si intende la messa in opera di

“interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva del datore di lavoro nell'ambito di un programma finalizzato in ogni caso ad un consistente recupero occupazionale”.

L’INPS ricorda che ai sensi dell’art. 1 del DM n. 94033/2016, ai fini dell’approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale presentati dalle imprese che richiedono l’assegno ordinario, deve essere riscontrata la contestuale presenza delle seguenti condizioni:

a) l’impresa richiedente deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. Il programma deve essere predisposto anche nel caso di ridefinizione dell’assetto societario e del capitale sociale, ovvero della ricomposizione dell’assetto dell’impresa e della sua articolazione produttiva;

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b) il programma di interventi può contenere investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo e può prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero e alla valorizzazione delle risorse interne;

c) il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma (inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi UE) deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente;

A tale riguardo, posta la necessità di parametrare le condizioni di cui al punto c) alla durata dell’intervento prevista dal FIS (massimo 26 settimane in un biennio mobile), l’INPS chiarisce che le predette condizioni sono soddisfatte laddove il valore medio semestrale degli investimenti previsti nel programma sia superiore al valore medio semestrale degli investimenti, della stessa tipologia, operati nell’anno precedente. Non è necessario che vi sia coincidenza tra il soggetto che effettua gli investimenti ed il datore di lavoro, purché gli investimenti siano funzionali al piano di riorganizzazione e le sospensioni siano motivatamente ricollegabili a quest’ultimo.

d) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare;

Qualora le sospensione o riduzioni dell’attività lavorativa interessino lavoratori impiegati presso più unità operative, il datore di lavoro nell’apposita scheda causale deve motivare, per ciascuna unità operativa, il collegamento delle sospensioni o riduzioni, nell’entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare.

e) nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%;

A tale riguardo, l’INPS ribadisce che per recupero occupazionale deve intendersi, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche il riassorbimento degli stessi all’interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese. Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione (es.

ricollocazione, pensionamento, accordi consensuali di risoluzione, riconversione professionale, licenziamenti collettivi ex art. 24 della Legge n.

223/1991, ecc.).

f) il programma deve esplicitamente indicare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

CRISI AZIENDALE

L’INPS ricorda che la crisi aziendale consiste in

“stato di grave difficoltà economica dell’impresa derivante da una situazione involutiva o negativa riguardante il biennio antecedente la richiesta di accesso all’assegno ordinario rilevabile dagli indicatori economico finanziari (fatturato, risultato operativo, risultato d’impresa e indebitamento), ovvero da un evento improvviso ed imprevisto.”

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L’INPS, posto che dal 1° gennaio 2016 non è più invocabile la crisi aziendale in caso di cessazione dell’attività o di ramo di essa, ricorda che la predetta causale si sostanzia in crisi aziendale

• con continuazione di attività;

• per evento improvviso e imprevisto.

Crisi Aziendale con continuazione di attività

Ai sensi di quanto previsto dal DM n. 94033/2016, ai fini dell’approvazione dei programmi di crisi aziendale deve essere riscontrata la contestuale presenza delle seguenti condizioni:

a) dagli indicatori economico-finanziari di bilancio (fatturato, risultato operativo, risultato d’impresa, indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo;

b) deve essere verificato il ridimensionamento o, quantomeno, la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente l’intervento della CIGS.

A riguardo, posta la necessità di riparametrare i criteri di valutazione dello stato di crisi alla durata dell’intervento prevista dal FIS (massimo 26 settimane in un biennio mobile), l’INPS specifica che lo stato di crisi/ridimensionamento deve essere accertato con riferimento non al biennio precedente, bensì all’annualità precedente. Pertanto i requisiti di cui alle lettere a) e b) sono soddisfatti qualora nell’anno precedente, dalla valutazione degli indicatori economico-finanziari, emerga un andamento a carattere negativo ovvero involutivo e un ridimensionamento o stabilità dell’organico aziendale.

Ai sensi di quanto previsto dal DM deve riscontrarsi, di norma, l’assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle che danno luogo ad agevolazioni contributive e/o finanziarie.

A riguardo l’INPS precisa che

• la norma non impone un divieto assoluto per il datore di lavoro istante di procedere a nuove assunzioni o di avervi proceduto nel periodo di riferimento. Le assunzioni sono consentite qualora il datore di lavoro ne motivi la necessità e la compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell’intervento integrativo del Fondo.

Esempio

L’INPS considera compatibile

• l’assunzione di un lavoratore specializzato la cui professionalità non è presente nell’organico aziendale e indispensabile per il rilancio dell’azienda;

• l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

• l’assunzione a tempo determinato dettato dalla necessità di sostituire lavoratori assenti dal lavoro per maternità anche se riferiti a professionalità già presenti in azienda.

• l’assunzione di lavoratori a tempo determinato o con contratto di somministrazione di lavoro, in generale vietate dal D.Lgs n. 81/2015 presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di

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cassa integrazione guadagni, è possibile qualora avvenga presso unità produttive non interessate alla sospensione o riduzione di attività lavorativa oppure presso unità produttive interessate alla sospensione o riduzione di attività lavorativa ma per mansioni non coinvolte nelle sospensioni o riduzioni medesime.

L’impresa deve altresì presentare

• specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria;

• un piano di risanamento che individui gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale/settore di attività.

Il programma di risanamento deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell’occupazione. L’impresa, qualora, nel corso dell’intervento del Fondo o al termine dello stesso, preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi

L’INPS infine precisa che non sono presi in considerazione i programmi di crisi aziendale presentati da imprese che:

• abbiano iniziato l’attività produttiva nell’anno antecedente alla richiesta di assegno ordinario;

• non abbiano effettivamente avviato l’attività produttiva;

• nell’anno antecedente l’istanza abbiano subito significative trasformazioni societarie, salvo che tali trasformazioni:

siano avvenute tra datori di lavoro che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità di contenimento dei costi di gestione;

pur in presenza di assetti proprietari non coincidenti, comportino, per le imprese subentranti azioni volte al risanamento aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

Crisi Aziendale per evento improvviso e imprevisto

L’assegno ordinario può essere concesso, altresì, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale.

La crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto, chiarisce l’INPS, essendo determinata da un “evento esogeno al datore di lavoro” va valutata sulla base di criteri diversi rispetto a quelli utilizzati per la crisi con continuazione di attività, “pur in assenza dei requisiti” (indicatori economico finanziari - ridimensionamento/stabilità occupazionale) e della relazione tecnica.

In tale ipotesi, l’impresa deve evidenziare

• l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi,

• la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi,

• la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.

L’impresa deve altresì presentare un piano di risanamento finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell’occupazione. Qualora nel corso del trattamento integrativo o al termine dello stesso siano previsti esuberi strutturali, l’impresa deve presentare un piano di gestione degli stessi.

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Alla fattispecie della crisi per evento improvviso e imprevisto non si applicano i casi di esclusione previsti per la crisi aziendale con prosecuzione dell’attività.

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE

Ai fini dell’accesso all’assegno ordinario devono essere rispettati gli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del D.Lgs n. 148/2015 a prescindere dalla causale per la quale si richiede la prestazione.

Si tratta di una procedura preventiva alla richiesta di intervento. I destinatari della comunicazione sono:

• le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o

• la rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché

• le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L’oggetto della comunicazione riguarda:

• le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro,

• l’entità e la durata prevedibile,

• il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa. L’esame congiunto può concludersi senza addivenire ad un accordo;

pertanto la richiesta di intervento è legittima anche nel caso in cui non si raggiunga un accordo sindacale.

Dello svolgimento della soprarichiamata procedura deve essere data comunicazione all’atto della presentazione della domanda di concessione dell’assegno ordinario. In particolare, i datori di lavoro sono tenuti ad allegare alla domanda le comunicazioni preventive e le relative ricevute delle raccomandate a/r o delle PEC inoltrate alle organizzazioni sindacali interessate.

A riguardo l’INPS chiarisce che

• è possibile l’invio della predetta comunicazione tramite fax, allegando alla domanda, oltre la copia della comunicazione inviata, anche le ricevute di conferma dell’avvenuto recapito;

• è sufficiente per ritenere soddisfatto l’obbligo di informazione e consultazione la presentazione all’INPS della sola copia del verbale di consultazione, anche in caso di mancato accordo, qualora sia firmato da tutte le associazioni sindacali di cui all’articolo 14 del D.Lgs n. 148/2015. In tal caso non è necessario richiedere l’allegazione delle copie delle comunicazioni preventive inviate alle organizzazioni sindacali medesime.

ASSEGNO ORDINARIO ED ALTRE PRESTAZIONI E ISTITUTI CONTRATTUALI

Ai sensi dell’art. 7, comma 9 del DI n. 94343/2016 all’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista per le integrazioni salariali ordinarie, pertanto l’INPS richiama quanto previsto dalla predetta disciplina per quanto concerne la compatibilità dell’assegno ordinario con altre prestazioni e istituti contrattuali.

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Assegno ordinario e malattia

In caso di malattia, l’assegno ordinario sostituisce l’indennità giornaliera di malattia, nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista. In tal senso l’INPS (Circ. n.

197/2015) conferma la prassi consolidata. In particolare, qualora lo stato di malattia insorga

• durante periodi di sospensione a zero ore: il lavoratore continua a percepire l’assegno ordinario (essendo il rapporto sospeso non è nemmeno tenuto a comunicare lo stato di malattia);

• prima dell’inizio della sospensione dell’attività:

 se la sospensione riguarda l’intero ufficio, reparto o squadra, il lavoratore in malattia percepirà la prestazione dalla data di inizio della stessa;

 in caso contrario il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia.

Nel diverso caso in cui non ci sia sospensione a zero dell’attività, ma riduzione dell’attività lavorativa, prevale la malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di quest’ultima.

Per quanto riguarda la conciliabilità con gli altri istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro, maternità, ecc., si applicano, sempre nei limiti della compatibilità, le disposizioni vigenti in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (INPS, Circ. n. 201/2015).

Assegno ordinario e maternità

Per quanto riguarda la compatibilità dell’assegno ordinario con gli eventi legati alla maternità, l’INPS precisa che:

• l’astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio prevale sempre sull’assegno ordinario;

• in caso di fruizione di congedo parentale, anche dopo l’intervento del Fondo, il lavoratore ha diritto solo alla relativa indennità, senza possibilità di cumulo con il trattamento garantito dal Fondo. In caso di rinuncia al congedo parentale in luogo dell’utilizzo di strumenti alternativi, quali ad esempio il voucher baby-sitting, il relativo contributo è cumulabile con le prestazioni erogate dal Fondo.

• posto che per la fruizione di permessi per allattamento è necessario che nella giornata vi siano prestazioni lavorative, in caso di sospensione a zero ore prevale l’assegno ordinario; diversamente, in caso di riduzione di orario è possibile la fruizione qualora i permessi coincidano con le ore di attività lavorativa.

Assegno ordinario e infortunio sul lavoro

Per quanto riguarda la compatibilità dell’assegno ordinario con l’infortunio sul lavoro, l’INPS precisa che quest’ultimo prevale sempre sull’assegno ordinario. In particolare, se l’infortunio si è verificato

• prima dell’inizio del trattamento di integrazione salariale, il lavoratore ha diritto all’indennità relativa prevista dalla legge e dal contratto nazionale di riferimento, anche se si protrae nel periodo di integrazione salariale;

• nel corso del trattamento di integrazione salariale il dipendente avrà comunque diritto alla normale indennità erogata dall’INAIL e non all’assegno ordinario.

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Assegno e Permessi ex Lege 104/1992

Per quanto riguarda la compatibilità dell’assegno ordinario con i permessi ex Lege 104/1992, l’INPS precisa che:

• in caso di sospensione a zero ore non compete alcun giorno di permesso retribuito;

• in caso di riduzione di orario, è necessario distinguere tra

riduzione verticale: il diritto alla fruizione dei tre giorni mensili di permesso ex L.

104/92, è soggetto a riproporzionamento in funzione dell’effettiva riduzione della prestazione lavorativa richiesta secondo i criteri di cui al punto 3.2 della Circolare n. 133/2000 indicati per il part-time verticale (cfr. Msg n. 26411/2009);

riduzione orizzontale (riduzione che riguarda esclusivamente l'orario giornaliero di lavoro): permane il diritto ai 3 giorni mensili di permesso retribuito.

Assegno ordinario e Congedo straordinario

Per quanto riguarda la compatibilità dell’assegno ordinario con il congedo di cui all’articolo 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001, l’INPS precisa che:

• in caso di sospensione a zero ore: il lavoratore non può richiedere congedo straordinario e percepisce esclusivamente l’assegno ordinario;

• in caso di riduzione di orario: il richiedente congedo percepisce l’assegno ordinario per le ore stabilite unitamente all'indennità per congedo straordinario in relazione alla prestazione lavorativa svolta;

• nel caso in cui la domanda sia presentata prima della sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa, il richiedente ha diritto a fruire la relativa indennità sulla base di quanto previsto dall’articolo 42;

• la base imponibile da prendere a base di calcolo della misura dell’indennità per congedo straordinario deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione dell’effettiva prestazione lavorativa.

Assegno ordinario ANF e TFR

Ai lavoratori beneficiari dell’assegno ordinario non spetta né l’assegno per il nucleo familiare né il TFR poiché non previsti dal Decreto istitutivo del FIS.

Assegno ordinario e Ferie

Per quanto riguarda la compatibilità dell’assegno ordinario con l’istituto delle ferie, l’INPS precisa che:

• in caso di sospensione a zero ore il datore di lavoro ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione. Pertanto tale periodo può essere anche posticipato al termine della sospensione del lavoro e coincidere con la ripresa dell'attività produttiva;

Durante il periodo di fruizione dell’assegno ordinario per sospensione a zero ore, il diritto alle ferie non matura, salvo vi sia espressa previsione contrattuale contraria.

• in caso di riduzione di orario, la fruizione delle ferie è regolata secondo la disciplina prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Durante il periodo di fruizione dell’assegno ordinario per riduzione di orario il diritto alle ferie matura ed è interamente a carico del datore di lavoro.

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• durante il periodo di chiusura per ferie collettive nessun lavoratore potrà beneficiare delle prestazioni garantite dal FIS, anche nel caso in cui uno o più lavoratori abbiano esaurito o non maturato le ferie corrispondenti al periodo di chiusura. Il periodo di ferie collettivo non costituisce ripresa di attività lavorativa.

Assegno ordinario e Festività infrasettimanali

Per quanto riguarda la compatibilità dell’assegno ordinario con le festività infrasettimanali, l’INPS precisa che:

• in caso di riduzione di orario non sono mai integrabili le festività che ricadono all'interno del periodo di godimento dell’assegno ordinario. Tali festività restano a carico del datore di lavoro a prescindere dal fatto che i lavoratori siano retribuiti a paga oraria o in misura fissa mensile;

• in caso di sospensione a zero ore è necessario distinguere tra i lavoratori retribuiti a paga oraria e i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile:

lavoratori retribuiti a paga oraria: non sono mai integrabili le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, che devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro; le altre festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) non sono integrabili quando ricadono nei primi 15 giorni di integrazione salariale. Sono invece integrabili le festività infrasettimanali (1° giorno dell'anno, lunedì dopo Pasqua, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Santo Patrono) quando ricadono oltre i 15 giorni, a causa del prolungarsi della sospensione.

lavoratori retribuiti in misura fissa mensile: tutte le festività sono integrabili nei limiti dell'orario contrattuale settimanale.

Assegno ordinario e indennità sostitutiva delle ferie, festività soppresse e indennità di mancato preavviso

L’INPS, con la Circolare n. 130/2017, precisa che non sono integrabili, in quanto non costituiscono un corrispettivo diretto e immediato della prestazione lavorativa, l’indennità sostitutiva delle ferie, le festività soppresse e l’indennità di mancato preavviso.

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