STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TRAMA DI TERRE
Titolo I – Denominazione, sede e durata
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione di promozione sociale ex legge 383/2000 denominata “Trama di Terre”.
Art. 2 – L’Associazione ha sede in Imola (BO), via Aldrovandi n. 31.
L’associazione potrà istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze, uffici ed in genere unità locali sull’intero territorio nazionale.
L’Associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente statuto.
Gli eventuali utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere ripartiti anche indirettamente durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Titolo II – Scopi e finalità
Art. 3 – L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, persegue esclusivamente fini di utilità sociale svolgendo attività di promozione sociale a favore delle associate e dei terzi. Dette attività sono finalizzate alla creazione di una cultura attenta al superamento dalle molteplici discriminazioni di genere e al rispetto dei diritti delle donne e del valore delle diversità culturali e di genere come arricchimento dell'insieme delle società. Alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale, alla tutela dei diritti umani e al perseguimento del pluralismo.
L'associazione si prefigge in particolare di:
a) Promuovere il pensiero della differenza di genere e proporsi come luogo di elaborazione culturale e teorica per la valorizzazione, il riconoscimento e la diffusione delle culture prodotte da donne di diverse provenienze nazionali;
b) Promuovere la piena attuazione dei diritti di cittadinanza, la realizzazione delle pari opportunità fra donne ed uomini, dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, nonché il superamento di tutte le forme di disagio sociale;
c) Combattere il razzismo e la xenofobia in tutte le forme e contro chiunque esse siano rivolte;
d) Combattere la violenza contro le donne in tutte le sue forme e promuovere, organizzare e gestire attività e iniziative di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.
e) Promuovere spazi per iniziative ed attività di carattere sociale, culturale, ricreativo e turistico, aperti alle proposte ed ai bisogni espressi dalle donne immigrate presenti sul territorio, allo scopo di favorire lo scambio interculturale per realizzare spazi di comunicazione tra le donne anche attraverso la gestione di un centro delle donne in cui queste attività e servizi possano avere luogo;
f) Costituire anche in collaborazione con altre associazioni ed enti, uno o più centri o spazi di documentazione con funzione di “osservatorio sull'immigrazione femminile” tra le cui
caratteristiche di genere emergono le problematiche relative alla salute, corpo, lavoro, diritto di cittadinanza, diritto di famiglia, ecc;
g)
Organizzare conferenze, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, laboratori, proiezioni e ogni altra attività di divulgazione culturale, scientifica, storica, volte a favorire lo scambio interculturale;h) Promuovere attività di orientamento, sostegno e accompagnamento delle donne immigrate ed italiane, col l'obiettivo di favorire il loro inserimento nel tessuto sociale;
i)
Promuovere, organizzare e gestire attività di accoglienza abitativa per donne migranti sole o con bambini/e finalizzata a sperimentare percorsi di autonomia e di crescita col supporto dell'attivazione dei servizi e della rete di risorse disponibili sul territorio. Consulenza psicologica, legale e scolastica (anche per i minori). Ricerca del lavoro e della casa.j) Accogliere anche a donne straniere appartenenti a categorie protette come quelle di cui l'Art. 18 del Testo Unico.
k) Organizzare attività di socializzazione, animazione e gioco per i bambini/e immigrati ed italiani, favorendo così le loro possibilità di incontro, nonché attività di sostegno all'inserimento scolastico e sociale dei bambini immigranti e promuovere lo sviluppo di forme autogestite delle donne per la cura e la custodia di bambini;
l)
Promuovere, organizzare e gestire attività di mediazione culturale, sociale e sanitaria, di traduzione linguistica, di formazione sui temi della migrazione, rivolte a enti sia pubblici che privati per favorire lo sviluppo di una società interculturale;m) Promuovere, organizzare e gestire corsi di alfabetizzazione linguistica per donne e minori stranieri.
n) Organizzare corsi ed iniziative per la formazione professionale e lo sviluppo di attività lavorative delle donne straniere.
o) Promuovere, organizzare e partecipare a ricerche e studi sui temi dell'immigrazione ed elaborare progetti inerenti.
L'associazione può, inoltre, svolgere ogni attività utile al raggiungimento delle proprie finalità.
L'associazione può aderire ad organismi locali, nazionale e internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali.
Titolo III – Ordinamento interno e rapporto associativo
Art. 4 – L’ordinamento interno è ispirato ai principi di uguaglianza tra le socie, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo e democraticità degli organi.
Si esclude espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione della vita sociale, si prevede per le associate maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 5 – Possono essere socie dell’Associazione di promozione sociale “Trama di Terre” tutte le persone fisiche e giuridiche di genere femminile, che ne condividono le finalità e che intendono partecipare alle attività sociali.
Le socie hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualifica de socei è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.
Il numero delle socie è illimitato.
Le socie sono tenute al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro socie.
L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dalle socie a favore dell’Associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle proprie associate.
La socia volontaria non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate.
Tutti le socie hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione.
L’ammissione all’Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all’Assemblea.
Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno della persona fisica o giuridica socia, si risolve per recesso, per esclusione e per decadenza:
a)
il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione scritta, inviata al Presidente del Consiglio Direttivo;b) l’esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative o considerati lesivi per l’Associazione stessa, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni. La delibera del Consiglio Direttivo deve essere comunicata a mezzo lettera alla socia esclusa assieme alle motivazioni che hanno dato luogo alle esclusioni e deve essere ratificata dall’Assemblea delle socie nella prima riunione utile.
c) la decadenza della socia viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall’Assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall’invio del sollecito formale.
Le socie che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Non è ammessa la figura della socia temporanea e la quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile
Titolo IV – Organi
Art. 6 – Sono organi dell’Associazione:
− l’Assemblea;
− il Consiglio Direttivo;
− il Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 7 – L’Assemblea ordinaria è composta da tutti le socie dell’Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo purché in regola con il pagamento della quota.
Alla Assemblea compete:
a) eleggere il Consiglio Direttivo;
b)
approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;c) approvare i regolamenti associativi;
d) approvare le modifiche statutarie;
e) deliberare lo scioglimento della Associazione.
f) fissare annualmente l’importo della quota sociale;
g) ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dell’Associazione deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l’Assemblea.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle socie.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza delle socie.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero delle intervenute.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle votante, non computandosi nel numero delle astenute.
L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto e scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio.
Hanno diritto di partecipare alle Assemblee Straordinarie e di votare tutte le socie iscritte, risultanti da apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, purché in regola con il pagamento della quota.
Le modifiche dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza delle socie ed il voto favorevole dei tre quarti delle presenti.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti delle socie.
Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.
Ogni socia ha diritto di esprimere un solo voto, è ammesso il voto per delega e può presentare una sola delega in sostituzione di una socia non amministratore.
Non possono essere delegate i membri del Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di sette, eletti dall’Assemblea, previa determinazione del loro numero.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consigliere.
Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all’Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio consuntivo e di quello preventivo ed il rendiconto economico dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ammette le nuove socie ed esclude le socie salva successiva ratifica dell’Assemblea ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza delle Consigliere in carica con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 9 – La Presidente dell’Associazione viene eletta dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Lal Presidente rappresenta l’Associazione anche in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano.
Titolo V – Patrimonio – Esercizio Finanziario
Art. 10 – L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
p) quote e contributi delle associate;
q) eredità, donazioni e legati;
r) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
s) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
t) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
u) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
v) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
w) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
x) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti erogati, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b); c); d); e); nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22 della legge 383/2000.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 383/2000 l’Associazione può ricevere donazioni e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto.
I beni pervenuti sono intestati all’Associazione e ai fini delle trascrizioni di relativi acquisti si applicano gli art. 2659 e 2660 del Codice Civile.
Art. 11 – L’esercizio finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea.
Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall’Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dallo Statuto entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.
Il Bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associata.
Il Bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste dallo statuto ed è depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associata.
Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, alle socie.
Titolo VI – Convenzioni
Art. 12 – Le convenzioni tra l’Associazione e gli enti pubblici o altri enti pubblici o altri enti e soggetti sono approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Titolo VII – Scioglimento
Art. 13 –L’Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell’Associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata ai fini di Pubblica utilità, in caso di scioglimento per qualunque causa, a favore di Associazioni di Promozione Sociale di finalità analoghe o similari.
Art. 14 – Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli art. 14 e ss. del codice civile e alla legge 383/2000.