Deliberazione N.: 1235 del: 18/12/2015
Oggetto : CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DELL’ADOLESCENTE E DEL GIOVANE ADULTO A.R.P.Ad. GESTITA DALLA FONDAZIONE
“MINOTAURO” DI MILANO PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA.
Pubblicazione all’Albo on line per giorni quindici consecutivi
dal: 18/12/2015 al: 02/01/2016
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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DA PARTE DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DELL’ADOLESCENTE E DEL GIOVANE ADULTO A.R.P.Ad
(Associazione Romana per la psicoterapia dell’adolescenza e del giovane adulto) SEDE DI MILANO
AI SENSI DELL’ART. 35 L. 56/89 TRA
La scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica dell’adolescente e del giovane adulto, A.R.P.Ad sede di Milano, gestita dalla FONDAZIONE MINOTAURO, con sede legale in Via
Omboni 4, C.F./P.iva 07511760964, rappresentata dal Dott. Matteo Lancini, nato a Milano il 10/11/1965, in qualità di Legale Rappresentante (in seguito denominata Scuola)
E
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA – di seguito denominata “soggetto
ospitante” con sede in Desenzano del Garda – Località Montecroce, Codice Fiscale e Partita IVA n° 01972400988, rappresentata dal Direttore General e Dott. Marco Luigi Votta, in esecuzione della d.D.G. n° ______ del ______________;
PREMESSO CHE
• A.R.P.Ad., con sede a Roma in Via Ombrone, 14 è un’associazione scientifica senza fini di lucro;
• A.R.P.Ad., ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 11.12.1998 n. 509, ha attivato nel 2000 nella propria sede di Roma una scuola di specializzazione in psicoterapia e, con decreto MIUR del 31/07/2006, prot. n. 3371, ha ottenuto l’autorizzazione per aprire a Milano una sede periferica della scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica dell’adolescente e del giovane adulto;
• A.R.P.Ad. di Roma ha affidato la gestione della scuola, sede periferica di Milano, alla Fondazione Minotauro;
• ai sensi dell’art. 3 della Legge 56/89, le Scuole di Psicoterapia riconosciute, sono equiparate alle Scuole di Specializzazione Universitarie;
• ai sensi dell’ Art. 8 comma 2 del D.M. n. 509 del 11.12.1998 gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale presso strutture o sevizi pubblici o privati accreditati;
• il tirocinio clinico quadriennale, non costituisce rapporto di lavoro.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
(OGGETTO DELLA CONVENZIONE)
1. Oggetto della presente convenzione è il tirocinio clinico quadriennale finalizzato alla formazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 11.12.1998 n° 509, degli allievi iscritti a lla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell’adolescente e del giovane adulto di Milano, gestita dalla Fondazione Minotauro. Tale tirocinio verrà svolto presso le strutture dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, che metterà a disposizione degli allievi locali idonei e materiali già disponibili presso la stessa, per almeno 250 ore annue. Il numero dei tirocinanti ed i periodi di svolgimento saranno concordati tra il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera e la Direzione della Scuola.
Allegato 1 d.D.G. n. ________________ del ________________
2 2. I tirocini si svolgono nel quadro delle modalità di gestione dei casi propri dei Servizi, dove si svolge
attività di psicoterapia, nei quali gli allievi vengono inseriti.
3. L’Azienda Ospedaliera indicherà per ciascun tirocinante un Tutor psicoterapeuta al quale lo studente è tenuto a riferire per gli aspetti organizzativi e clinici della sua attività e frequenza, nonché per la verifica delle presenze.
4. La Fondazione Minotauro si impegna a garantire una adeguata supervisione ai tirocinanti.
5. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell’arco temporale che è definito nei singoli progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
6. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante.
7. Le parti danno atto che a norma della Legge n. 196 del 24.06.1997 il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l’insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l’Azienda Ospedaliera.
Articolo 2
DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
1. L e parti concordano che il tirocinante:
a) durante lo svolgimento dei tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività svolta nei Servizi aziendali;
b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro disposte dal Soggetto Ospitante;
c) è tenuto a rispettare il segreto professionale e a mantenere un comportamento deontologicamente corretto con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003;
d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale;
e) deve rispettare il Codice Etico del Soggetto Ospitante;
f) deve prendere visione del Documento di Valutazione del Rischio Aziendale (DVR) consultabile sul sito aziendale www.aod.it;
g) deve essere in possesso di idoneità sanitaria, che sarà valutata dal Servizio del Medico Competente aziendale. L’Azienda si riserva comunque la facoltà di effettuare ulteriori accertamenti i cui oneri saranno addebitati alla Scuola;
h) deve presentare attestazione di avvenuta formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008;
i) per il personale in servizio presso questa Azienda le ore previste dal tirocinio dovranno risultare da apposita separata timbratura.
2. Le parti concordano altresì che al termine del tirocinio, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, venga rilasciata al tirocinante una attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull’esito del tirocinio.
Articolo 3
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
3 2. Per ciascun tirocinante inserito nell’ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto
un progetto formativo contenente:
il nominativo del tirocinante;
i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenze in azienda;
le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
l’avvenuta presa visione del Documento di Valutazione del Rischio Aziendale (DVR) consultabile sul sito aziendale www.aod.it.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo articolo 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo articolo 7.
Articolo 4
LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO
1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore e svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante e soggetto ospitante. Inoltre collabora con il tutor aziendale alla predisposizione della relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. Il tutor aziendale designato dall’azienda svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
Articolo 5
GARANZIE ASSICURATIVE
La Fondazione Minotauro assicura che nell’espletamento dell’attività di tirocinio gli allievi sono coperti da assicurazione:
a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
La scuola ha una posizione di copertura contro gli infortuni presso l’INAIL di Milano Mazzini (Codice ditta n.
18910305 – P.A.T. n. 21268601 25)
L’acquisizione delle relative polizze assicurative è propedeutica all’inizio del tirocinio.
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.
Articolo 6
CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO
1. La Scuola si impegna a dotare i tirocinanti di appositi cartellini di riconoscimento, recanti sul fronte l’intestazione “Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda”, la dicitura “Tirocinante”, il nome per esteso e l’iniziale del cognome, la fotografia del tirocinante, la denominazione della Scuola di appartenenza.
2. Ai tirocinanti sarà consentito l’ingresso nelle UU.OO./Servizi, sempre e solo se adeguatamente individuabili nelle loro funzioni grazie al cartellino di riconoscimento.
4 Articolo 7
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
a) il soggetto promotore è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;
b) l’“Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08 è a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante, ognuno per la parte di propria competenza.
c) la Scuola si impegna ad attestare idoneamente che il tirocinante è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria, in caso contrario, o di ritenuto difetto di tali accertamenti, questi ultimi saranno attivati da parte delle competenti strutture dell’Azienda (riservandosi questa di addebitare gli oneri relativi alla Scuola).
L’Azienda Ospedaliera mette a disposizione sul sito aziendale www.aod.it il Documento di Valutazione dei Rischi Aziendali (DVR), di cui il soggetto promotore e il singolo tirocinante assicurano di aver preso visione.
Articolo 8 ONERI ECONOMICI
L’Azienda Ospedaliera è esonerata da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerenti lo svolgimento del tirocinio pratico.
Articolo 9
CONVEGNI E SEMINARI
La Scuola si impegna a mettere a disposizione del personale dell’Azienda che svolge attività psicoterapeutica posti gratuiti a convegni, seminari di aggiornamento o supervisioni e/o a collaborare ad attività di ricerca di comune interesse.
Le modalità saranno concordate con l’Azienda.
L’Azienda ammette i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse organizzati dall’Azienda stessa.
Articolo 10
CODICE ETICO COMPORTAMENTALE E
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il soggetto promotore dichiara di aver preso visione sul sito www.aod.it del Codice Etico Comportamentale e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano, impegnandosi al rispetto dei principi, regole e procedure in essi contenuti. La mancata osservanza dei suddetti principi, comporta l’automatica risoluzione della presente collaborazione.
Articolo 11
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali”, forniti anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n° 196 del 30.06.2003.
Articolo 12 FORO COMPETENTE
In caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di Brescia.
5 Articolo 13
REGISTRAZIONE
La convenzione sarà registrata in caso d’uso con oneri a carico di chi vi ricorre ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 26.04.1986 n° 131.
Articolo 14
DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO
La presente convenzione è valida per 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta da una delle parti con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Letto, confermato e sottoscritto
Milano, ……… Desenzano del Garda, ………..
Per l’Associazione Romana per la Psicoterapia dell’Adolescenza e del Giovane Adulto - Sede Milano
Fondazione Minotauro
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(Dott. Matteo Lancini)
Per L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda Il Direttore Generale
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(Dott. Marco Luigi Votta)