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La valutazione della continuità aziendale

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(1)

S O C I E T A’ R E V I S I O N E

www.LimaRe.it

La valutazione della continuità aziendale

Giacomo Manzana Elena Iori

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20/03/2019 Pag 2

Continuità aziendale – Norme e prassi

 Codice Civile e principi contabili nazionali

 Art. 2423-bis - Principi di redazione del bilancio

 Art. 2428 - Relazione sulla gestione

 OIC 11 - Bilancio d’esercizio: finalità e postulati

 OIC 5 - Bilanci di liquidazione

 OIC 29 - Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

 OIC 6 - Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio

 Altri documenti

 Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009

Principio di revisione 570 “Continuità aziendale”

 IAS 1

 Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal CNDCEC

 Documento del Gruppo di lavoro Revisione e Collegio Sindacale della

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, «Il bilancio delle aziende in crisi: ruolo e comportamento degli organi di controllo negli Enti non di Interesse Pubblico»

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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Continuità aziendale – codice civile

La continuità aziendale è richiamata dall’art. 2423-bis del Codice civile al n.

1; viene detto «La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività».

L’art. 2423-bis del Codice civile nel definire i Principi di redazione del bilancio prevede che «Nella redazione del bilancio (…) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato».

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Continuità aziendale – codice civile

Relazione sulla gestione (Art. 2428 co. 3 CC Art 3 D.Lgs.87/92, artt. 94 e 100 D.Lgs.209/05)

«Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una

descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta».

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20/03/2019 Pag 6

Continuità aziendale – IAS1 e OIC 11

Lo IAS 1 stabilisce che «il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale:

- non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o - non abbia alternative realistiche a ciò.

Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate».

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20/03/2019 Pag 7

Continuità aziendale – OIC 11 - VECCHIO

L’OIC 11 prevede che:

4.2 Prospettiva della continuità aziendale

18. L’articolo 2423 bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della

continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito.

19. Una società è in funzionamento a meno che non intervenga una delle cause di scioglimento di cui all’art 2484 del codice civile.

20. Gli amministratori devono acquisire tutte le informazioni disponibili circa la permanenza del presupposto della continuità aziendale. Se gli

amministratori sono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio intervenga, o è

probabile che intervenga, una delle cause di interruzione previste al par. 19, ne devono tenere conto nella redazione del bilancio d’esercizio e darne

adeguata informativa.

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POSTULATI – b) PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA’

AZIENDALE – OIC 11

21. L’articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e quindi tenendo conto del

fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico

funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa

| dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

||Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

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POSTULATI – b) PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA’

AZIENDALE – OIC 11

23. Ove la valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un

complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell’art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all’art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo peraltro conto, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.

La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Di seguito si riportano alcuni esempi non esaustivi degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull’applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio:

a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell’OIC 16

“Immobilizzazioni materiali” e dell’OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l’uso in azienda;

b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” tenuto conto del

fatto che, in talune circostanze, il valore d’uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile;

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POSTULATI – b) PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA’

AZIENDALE – OIC 11

c) l’esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell’OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”. La limitatezza dell’orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;

d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati” alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;

e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell’OIC 25 “Imposte sul reddito”, alla luce delle mutate prospettive aziendali.

24. Quando, ai sensi dell’articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all’articolo 2484 del codice civile, il bilancio d’esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività, e si applicano i criteri di

funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio.

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20/03/2019 Pag 11

Continuità aziendale – OIC29

L’OIC 29 – punto E.III.c. – rubricato fatti intervenuti dopo la chiusura

dell’esercizio - Continuità aziendale prevede che «Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno, totalmente o

parzialmente, il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l’intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l’attività operativa. Oppure le

condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell’esercizio,

possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d’esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di

continuità aziendale».

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20/03/2019 Pag 12

Continuità aziendale – OIC 5

L’OIC 5 prevede che:

«L’abbandono dei criteri di funzionamento propri del bilancio d’esercizio ed il passaggio ai criteri di liquidazione deve avvenire nel momento in cui

l’azienda non costituisca più un complesso produttivo funzionante e, a seguito della cessazione dell’attività produttiva, si sia trasformata in un mero

coacervo di beni destinati al realizzo diretto, all’estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci dell’attivo netto residuo».

«Nel caso in cui dovesse venir meno il presupposto di continuità, cambiano i criteri di valutazione da adottare in quanto quelli adottati devono tener conto delle prospettive di liquidazione (vedi Oic 5 – valutazione in rendiconto di gestione)».

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20/03/2019 Pag 13

DURATA MINIMA

(14)

Il concetto di continuità aziendale deve necessariamente essere collocato entro un orizzonte temporale.

L’OIC 5 (par. 7) prevede che:

«II postulato del «going concern» si fonda sul presupposto «dell’azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare per almeno i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio». Disposizione simile a quella contenuta nel OIC 11 par. 4.2 par. 20 (dalla data di chiusura

dell’esercizio) e nello IAS 1.

>>In ambito di

revisione legale

vi è unanime indicazione circa la

«durata» dell’orizzonte temporale 12 mesi.

>> L’orizzonte per

amministratori e sindaci

è prevista in 3 anni nel Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009

Da quando?

Logica vorrebbe che i 12 mesi «partissero»

dall’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea dei Soci. Invece la prassi, le indicazioni dei massimi organi di vigilanza e l’OIC 11 fanno

coincidere i 12 mesi con l’esercizio sociale (dalla data di riferimento del bilancio).

Continuità aziendale: Ambito temporale di valutazione

(15)

20/03/2019 Pag 15

INDICATORI

(16)

Per valutare le situazioni in cui il presupposto della continuità aziendale potrebbe non essere appropriato, l’OIC5 richiamata il Principio di

Revisione 570, il quale individua la seguente lista di possibili indicatori:

Indicatori finanziari

► situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;

► prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;

► indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;

► bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;

► principali indici economico-finanziari negativi; o in costante peggioramento;

► consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;

► mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;

► incapacità di saldare i debiti alla scadenza; e di incassare i crediti alla scadenza

► incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti (covenants);

► cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;

► incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari;

Continuità aziendale: Principio di Revisione 570 -

possibili indicatori

(17)

Indicatori gestionali

► perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli; o dei sindaci (specie se di recente nomina)

► perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;

► Difficoltà nell'organico del personale o scarsità di rifornimenti fondamentali Altri indicatori

► capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;

► contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;

► modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa

► Sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività sociale prevalente;

► […]

Continuità aziendale: Principio di Revisione 570 -

possibili indicatori

(18)

20/03/2019 Pag 18

POSSIBILI SCENARI

(19)

L’analisi del presupposto della continuità aziendale da parte degli amministratori

In presenza di incertezze (OIC 5, par. 7.2) si possono ipotizzare 3 possibili scenari:

1. Le incertezze non risultano significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale (disclosure nella relazione sulla gestione)

2. Le incertezze determinano il sorgere di dubbi significativi sulla continuità aziendale, ma gli amministratori ritengono comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale (disclosure in nota integrativa)

3. Le incertezze sono significative e non consentono di redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale

Continuità aziendale: OIC 5, par. 7.2 – possibili scenari

(20)

L’analisi del presupposto della continuità aziendale da parte degli amministratori

Il Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, il quale

«non ha un contenuto precettivo autonomo […] bensì richiama tutti i partecipanti al processo di elaborazione delle relazioni finanziarie ad una puntuale ed

esaustiva applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento

considerati nella loro interezza», e che fa riferimento al framework dei principi contabili internazionali delinea tre possibili scenari di incertezza relativi al presupposto della continuità aziendale.

>> A causa dei diversi principi di riferimento, le disposizioni di tale

documento non sono necessariamente del tutto coerenti con quelle del citato OIC 5.

Continuità aziendale: Consob 2009 – possibili scenari

(21)

Scenario 1 (incertezze, ma “non significative”)

Gli amministratori hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed hanno preparato il bilancio nel presupposto della continuità aziendale; le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla

continuità aziendale

>> Trattamento: nelle nella relazione sulla gestione

- descrivere le eventuali incertezze riscontrate, e gli eventi e le circostanze che hanno condotto gli amministratori a

considerare tali incertezze superabili e a considerare raggiunto il presupposto della continuità aziendale

Continuità aziendale: Consob 2009 – possibili indicatori

(22)

Scenario 2 (continuità, in presenza di significative incertezze)

Gli amministratori hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di

continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio

>>Trattamento: nelle note esplicative al bilancio

- Indicare in modo esplicito la sussistenza delle significative incertezze riscontrate che possono determinare dubbi

significativi sulla continuità aziendale.

- Descrivere adeguatamente origine e natura di tali incertezze, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio secondo il presupposto della continuità

aziendale

Continuità aziendale: Consob 2009 – possibili indicatori

(23)

Scenario 3 (assenza del presupposto)

Gli amministratori considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale

>>Trattamento: nelle note esplicative al bilancio

- Descrivere con chiarezza e completezza le motivazioni della conclusione raggiunta e le politiche contabili adottate per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale

Continuità aziendale: Consob 2009 – possibili indicatori

(24)

Continuità aziendale: possibili scenari

1. Incertezze non significative

Bilancio con criteri di funzionamento

Eventuale informativa in relazione sulla gestione

2. Incertezze significative con

going concern adeguato

Bilancio con criteri di funzionamento Informativa di dettaglio in nota su natura delle incertezze e argomentazioni per l’adozione del

presupposto della continuità aziendale

3. Incertezze significative con going concern non

adeguato

Bilancio con criteri di liquidazione

Informativa di dettaglio su motivazioni per cui si ritiene presupposto continuità aziendale non adeguato

(25)

20/03/2019 Pag 25

PRINCIPI CONTABILI DA ADOTTARE NELLA

REDAZIONE DEL BILANCIO

(26)

L’OIC 5 distingue, in presenza di rischi significativi, tra lo scenario in cui:

1. In conseguenza del verificarsi di un evento interno o esterno all’impresa si produca una cessazione pressoché immediata dell’attività produttiva che crei una «disgregazione economica» del patrimonio sociale ed uno stato di liquidazione di fatto

>> In presenza di uno stato di liquidazione « di fatto» (secondo le modalità

indicate in precedenza), piuttosto che «formalizzato» (che inizia ufficialmente con la nomina dei liquidatori), l’OIC 5 prevede la redazione del bilancio con criteri di liquidazione.

Continuità aziendale: OIC 5 - principi contabili da adottare

(27)

2. (Più frequentemente) l’evento in questione consenta pur sempre uno

svolgimento ridotto dell’attività per qualche mese e il successivo avvio di una procedura liquidatoria. Secondo il Principio, “un esempio tipico è quello

dell’impresa alla quale non viene accordata dal ceto bancario la

ristrutturazione dell’indebitamento oneroso che è stata richiesta, per cui la società non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. […] In tale caso la formale messa in liquidazione o l’ingresso in una procedura concorsuale possono verificarsi alcuni mesi dopo, e comunque in epoca successiva alla data di formazione del bilancio. […] Il bilancio sarà pertanto redatto con i criteri di funzionamento (OIC 5, par 7.1)”.

>> il bilancio va redatto secondo i criteri di funzionamento. «Non essendosi

verificata alla data di chiusura dell’esercizio e fino alla data di formazione del progetto di bilancio la cessazione dell’attività produttiva, il bilancio di

quell’esercizio sarà redatto non con i criteri di liquidazione, bensì con i criteri di funzionamento. […] Va tuttavia tenuto in considerazione il mutato orizzonte temporale di permanenza dell’impresa in funzionamento e la conseguenza di tale mutamento sulla residua vita utile delle immobilizzazioni materiali e immateriali»

Continuità aziendale: OIC 5 - principi contabili da adottare

(28)

Criteri di liquidazione

► Presupposto: il complesso aziendale diviene un coacervo di beni destinati alla realizzazione sul mercato. Di conseguenza:

► Le attività non sono più valutate al costo bensì al valore di realizzo

conseguibile in un termine ragionevolmente breve al netto degli oneri di realizzo (il quale può essere inferiore o superiore al costo). Le passività sono valutate al valore di estinzione al lordo degli oneri di estinzione (il quale può essere inferiore o superiore al valore nominale).

► Viene meno la distinzione tra attivo immobilizzato e corrente. Vengono sospesi gli ammortamenti delle immobilizzazioni

► I principi vengono declinati in dettaglio nel par. 4 dell’OIC 5

Continuità aziendale: valutazioni - liquidazione

(29)

Criteri di funzionamento in presenza di incertezze significative

► Presupposto: il complesso aziendale continua a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito, pur con un orizzonte temporale di funzionamento potenzialmente ridotto

► In tale ottica, pur nella vigenza dei presupposti generali di redazione del bilancio, particolare attenzione deve essere prestata alle voci il cui orizzonte temporale di partecipazione al risultato d’impresa è più elevato (tipicamente immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, nonché altre voci dell’attivo con possibile realizzazione oltre i 12 mesi: quote a lungo di ratei o risconti, imposte anticipate, taluni tipi di rimanenze, altro)

Continuità aziendale: valutazioni - funzionamento

(30)

Criteri di funzionamento in presenza di incertezze (continua) Immobilizzazioni materiali e immateriali

► Art 2426 C.C.: il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente

ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione […] L'immobilizzazione che, alla data della chiusura

dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore […] deve essere iscritta a tale minore valore

► Opportunità di procedere ad una revisione delle vite utili e/o alla verifica dell’esistenza di perdite durevoli di valore

► Particolare attenzione deve essere prestata ad avviamento e oneri pluriennali capitalizzati. Vige inoltre il divieto di procedere alla capitalizzazione di

nuovi oneri pluriennali (OIC 5, par 3.4.2)

Continuità aziendale: valutazioni - funzionamento

(31)

Immobilizzazioni materiali e immateriali (continua)

► OIC 9 - svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali: riprende e sviluppa concetti inclusi nelle attuali versioni di OIC 16 (immobilizzazioni materiali) e 24 (immobilizzazioni immateriali), integrandoli con disposizioni simili, se pur più semplificate, a quelle dei principi contabili internazionali (IAS 36)

► Valore recuperabile: maggiore tra valore equo (valore realizzabile

dall’alienazione al netto dei prezzi di vendita) e valore d’uso (valore attuale dei flussi di cassa attesi da un’attività o un insieme di attività/UGC)

► Stima del valore recuperabile necessaria ogniqualvolta esista un indicatore che una immobilizzazione o UGC possa aver subito una riduzione di valore.

Continuità aziendale: valutazioni - funzionamento

(32)

Immobilizzazioni materiali e immateriali (continua)

► Valore d’uso: valore attuale della proiezione dei flussi finanziari in entrata attesi dall’uso continuativo dell’attività (inclusi quelli dell’eventuale

dismissione finale) al netto dei flussi finanziari in uscita «di mantenimento».

Attualizzazione ad un tasso che incorpori il costo del denaro ed i rischi specifici dell’attività oggetto di valutazione

► In caso di UGC inclusiva di più immobilizzazioni la perdita va imputata per prima all’avviamento e poi, proporzionalmente, a ciascuna altra attività

ricompresa nella UGC

► OIC 29 – cambiamenti di stime contabili: ricomprendono il cambio di stima di vita utile dei cespiti. Il cambiamento va adottato in maniera prospettica ammortizzando il valore residuo in base alla nuova vita utile stimata

Continuità aziendale: valutazioni di bilancio

(33)

Partecipazioni

► Gli investimenti in partecipazioni non dovrebbero subire particolari

modifiche (OIC 5), salvo che le incertezze che colpiscono la controllante non colpiscano anche la controllata: in tal caso si rende necessario un controllo del valore recuperabile della partecipazione, in termini di determinazione del relativo capitale economico.

► La riduzione dell’orizzonte temporale di valutazione deve a nostro parere, indipendentemente da altri fattori, portare a valutare se il concetto di perdita durevole di valore utilizzato in precedenza sia ancora adeguato alle mutate circostanze.

Imposte anticipate

► Vale il principio generale dell’iscrizione in caso di ragionevole certezza di realizzo dei benefici fiscali rappresentati da tale posta di bilancio mediante la disponibilità di imponibili fiscali futuri

Continuità aziendale: valutazioni di bilancio

(34)

Altre poste dell’attivo

► La riduzione dell’orizzonte temporale di riferimento può indurre a

considerazioni sulla valutazione in bilancio di determinate poste dell’attivo (es. risconti attivi riferibili a orizzonti temporali particolarmente estesi)

Attivo circolante

► La valutazione secondo corretti criteri civilistici di crediti (valore di

presumibile realizzo) e rimanenze (minore tra costo e valore di mercato) dovrebbe di norma garantire una corretta valutazione. Particolare attenzione va data a fenomeni di excess stock o obsolescenza che potrebbero

accentuarsi in virtù del mutato orizzonte temporale o delle difficoltà in cui l’impresa versa. Inoltre, l’attribuzione dei costi indiretti va effettuata

considerando, al solito, una capacità produttiva normale

Continuità aziendale: valutazioni - funzionamento

(35)

Altre poste dell’attivo

► La riduzione dell’orizzonte temporale di riferimento può indurre a

considerazioni sulla valutazione in bilancio di determinate poste dell’attivo (es. risconti attivi riferibili a orizzonti temporali particolarmente estesi)

Attivo circolante

► La valutazione secondo corretti criteri civilistici di crediti (valore di

presumibile realizzo) e rimanenze (minore tra costo e valore di mercato) dovrebbe di norma garantire una corretta valutazione. Particolare attenzione va data a fenomeni di excess stock o obsolescenza che potrebbero

accentuarsi in virtù del mutato orizzonte temporale o delle difficoltà in cui l’impresa versa. Inoltre, l’attribuzione dei costi indiretti va effettuata

considerando, al solito, una capacità produttiva normale

Continuità aziendale: valutazioni - funzionamento

(36)

Passivo

► In presenza di accordi di ristrutturazione del debito si applicano le

disposizioni di OIC 6 – Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio

► In presenza di mancato rispetto dei covenant contrattuali necessaria la riclassifica del debito finanziario interessato tra le passività a breve

► Particolare attenzione va data a garanzie ed impegni, con riferimento a possibili circostanze che possano comportare la necessità di iscrizione in bilancio di passività vere e proprie (normalmente fondi rischi)

► Attenzione deve essere posta alla rappresentazione di operazioni «fuori bilancio» (es. IRS di copertura) che in virtù dei mutati orizzonti temporali dell’impresa e del debito sottostante (ad esempio a causa di rinegoziazioni) potrebbero necessitare di iscrizione in bilancio

Continuità aziendale: valutazioni di bilancio

(37)

Informativa

► Ruolo centrale dell’informativa di bilancio, ben richiamata dal citato Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009

► Elementi chiave di informativa:

► Descrizione accurata delle incertezze significative relative alla continuità aziendale, delle azioni intraprese dagli amministratori a fronte di tali

incertezze e delle motivazioni per cui, in base a tali azioni, si ritiene ancora adeguato il presupposto della continuità aziendale

► Descrizione accurata degli altri rischi ed incertezze cui la società è

esposta, se non esaustivamente trattati nell’ambito dell’informativa sulla continuità aziendale

► Descrizione dell’utilizzo di stime e delle assunzioni contabili sottostanti la valutazione delle poste di bilancio, specie con riferimento alle poste la cui determinazione è risultata più complessa

Continuità aziendale: valutazioni di bilancio

(38)

20/03/2019 Pag 38

REVISIONE CONTABILE: PROCEDURE DI

REVISIONE

(39)

Quando sorge un dubbio circa la prospettiva di continuità aziendale, il revisore deve raccogliere sufficienti ed appropriate e vid e n z e c ir c a la c a p a c ita d e ll' impr esa d i p e r ma n e re in funzionamento nel prevedibile futuro.

Quali sono nel concreto le ulteriori evidenze da raccogliere?

Procedure di revisione

(40)

Quando sorge un dubbio circa la prospettiva di continuità aziendale, il revisore deve raccogliere sufficienti ed appropriate e vid e n z e c ir c a la c a p a c ita d e ll' impr esa d i p e r ma n e re in funzionamento nel prevedibile futuro.

Quali sono nel concreto le evidenze da raccogliere?

 Analizzare e discutere con la direzione i flussi di cassa, redditività e altri dati previsionali

 Considerare gli eventi successivi alla data di chiusura del bilancio che possono influenzare la capacita dell'impresa di mantenersi in funzionamento

 Esaminare e discutere con la direzione gli ultimi bilanci intermedi

 Verificare la capacita dell'impresa di evadere gli ordini dei clienti

 Analizzare i termini (covenants) dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze

 Leggere i verbali delle assemblee, dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e del collegio sindacale per riferimenti a difficoltà finanziarie

 Richiedere ai consulenti legali informazioni su eventuali procedimenti giudiziari o altre pretese di terzi

 Confermare l'esistenza, la regolarità e la possibilità di rendere esecutivi accordi diretti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario da parti correlate o da terzi e valutare la capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti

Procedure di revisione

(41)

Ulteriori considerazioni di audit

1. L’analisi di bilancio – il cash flow – le procedure di analisi comparativa

2. L’informativa di Nota integrativa e Relazione sulla gestione 3. I piani aziendali

4. I rapporti con le banche 5. Il rischio di frode

Procedure di revisione

(42)

In generale occorre «alzare la guardia»

“Make sure the numbers make sense”

 Effettuare procedure di analisi comparativa più approfondite ( vendite per area, cliente, periodo)

 Calcolare gli indici di bilancio e di performance

 Commentare qualitativamente il perché delle variazioni nei valori e indici

Commentare gli scostamenti “actual-budget” per accertare la “capacità”

previsionale del management

 Rivedere il cash flow (es EBIDTA e Cash flow operativo vanno nello stesso senso?)

 Analizzare la disponibilità di linee di credito

 Utilizzare le analisi di bilancio per valutare la necessità di procedure addizionali di revisione

1. L’analisi di bilancio – il cash flow – le procedure

di analisi comparativa

(43)

Le procedure di analisi comparativa sono costituite da analisi di indici e/o dell’

andamento di dati finanziari, patrimoniali ed economici significativi.

>>Tali procedure includono la conseguente analisi delle fluttuazioni, delle incoerenze rispetto ad altri dati o informazioni rilevanti e degli scostamenti rispetto a valori previsti dal revisore.

>>Sono al contempo uno dei 7 tipi di evidenza ed una procedura di revisione.

>>Sono considerate obbligatorie in sede di pianificazione ed in sede di completamento del lavoro.

1. Le procedure di analisi comparativa (memento)

(44)

 Confronto dei dati/indici del cliente con quelli del settore.

 Confronto dei dati/indici del cliente con dati/indici analoghi del periodo precedente.

 Confronto dei dati/indici del cliente con determinati risultati previsti dal cliente.

 Confronto dei dati/indici del cliente con determinati risultati previsti dal revisore.

 Confronto dei dati/indici del cliente con i risultati previsti usando dati non finanziari.

1. Le 5 tipologie di analisi comparativa (memento)

(45)

Da verificare i paragrafi di Nota integrativa e Relazione sulla gestione riguardanti:

 La natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

(potrebbero avere risolto o aggravato la situazione, quindi devono essere spiegati bene)

L’evoluzione prevedibile della gestione

(informativa completa sui piani, azioni da intrapprendere, incertezze, sostegni e necessità)

La carenza di informativa è di per se un rilievo.

2. L’informativa di Nota integrativa e Relazione

sulla gestione

(46)

 Sono completi? (assunzioni, conto economico, stato patrimoniale, cash flow, analisi di dettaglio)

 Sono stati approvati dal competente livello di management (CdA)?

 Il primo anno di piano è costituito dal budget dell’anno?

 Sono state mantenute le promesse passate (budgets, piani)? Se no, per quali motivi?

 Il cut off tra piano e dati storici è appropriato (saldi di apertura del piano)?

 Il budget “revised” è coerente con il primo anno di piano?

 Sono state analizzate e comprese le ragioni delle perdite passate?

 Sono state considerate le incertezze? Che impatto potenziale hanno sui piani?

 Ci sono significative assunzioni che dipendono da comportamenti di terzi?

 Le assunzioni sono documentate?

 Le ipotesi circa ricavi e costi (es crescita ricavi e contenimento dei costi) sono documentate?

 Il management operativo condivide questi obiettivi?

3. I piani aziendali

(47)

 Che impatto può avere il mancato rispetto dei “covenants”? Maggiori oneri finanziari? Possibilità della banca di chiedere rimborsi anticipati?

 Gli affidamenti bancari sono stati analizzati? A che data?

 La posizione finanziaria è qualitativamente appropriata per le finalità del business plan?

 Sono stati individuati i covenants dei contratti di finanziamento (es.

EBITDA / Fatturato, Indebitamento / Patrimonio netto, oneri finanziari / fatturato)?

E’ stato valutato il rispetto dei covenants alla data di bilancio? E in chiave prospettica?

E’ data informativa in bilancio circa i covenants e il loro rispetto o non rispetto?

4. Rapporti con le Banche

(48)

Il rischio di frode è sempre oggetto di valutazione da parte del revisore in sede di accettazione dell’incarico ed è oggetto di «aggiornamento» ogni anno.

In presenza di indicatori che mettano in dubbio il presupposto della

continuità aziendale, è necessario sottoporre a «nuova verifica» la stima del rischio di frode.

In ogni caso occorre indirizzare le proprie attività di verifica sui principali rischi connessi quali ad esempio:

 Occultamento di costi

 Occultamento di diritti/richieste di terzi

 Capitalizzazioni improprie

 Ricavi non realizzati

 Anticipazione di incassi (es. RIBA) – posizione finanziaria -> covenants

 Mancate svalutazioni (partecipazioni, magazzino, crediti,...)

 Cambiamenti di stime / principi

 Rinnovo di strumenti derivati

 Carenza d’informativa rispetto a covenants, vincoli.

5. Rischio di frode

(49)

20/03/2019 Pag 49

REVISIONE CONTABILE: GIUDIZI

(50)

20/03/2019 Pag 50

Revisore contabile – Principio 570

Secondo il principio di revisione n. 570, il revisore, dopo avere svolto le procedure ritenute necessarie, aver ottenuto tutte le informazioni richieste ed avere esaminato il possibile effetto dei piani predisposti dalla direzione e di ogni altro elemento rilevante, deve decidere se gli interrogativi sollevati relativamente alla prospettiva della continuità aziendale sono stati risolti in modo soddisfacente (in merito si veda quanto detto trattando del controllo sul bilancio).

Il revisore può giudicare:

a) presente il presupposto di continuità aziendale;

b) dubbio il presupposto di continuità aziendale;

c) assente il presupposto della continuità aziendale.

(51)

Presupposti su cui basare il giudizio

Evidenza ottenuta Relazione del revisore

Ragionevoli

Ragionevoli

Adeguata

Non adeguata

Senza rilievi

Impossibilità di esprimere un giudizio

Fortemente opinabili

Fortemente opinabili

Adeguata

Inadeguata

Impossibilità di esprimere un giudizio

Giudizio negativo

2 8

Le ipotesi di giudizio

(52)

20/03/2019 Pag 52

Le ipotesi di giudizio

(53)

20/03/2019 Pag 53

Presente il presupposto di continuità aziendale

Il revisore, se ritiene vi sia una sufficiente ed appropriata evidenza che il presupposto della continuità aziendale é appropriato, emette un giudizio positivo senza rilievi o richiami di informativa.

Se a giudizio del revisore, il presupposto della continuità

aziendale é appropriato perché vi sono elementi correttivi, in

particolare piani della direzione per azioni future, il revisore deve

considerare le informazioni evidenziate al riguardo in bilancio.

(54)

20/03/2019 Pag 54

presente Continuità ritenuta

presente

Giudizio positivo Giudizio positivo

Informativa inadeguata Informativa inadeguata Informativa

ritenuta adeguataInformativa ritenuta adeguata Presupposto presente

senza dubbi Presupposto presente

senza dubbi

Giudizio con rilievi Giudizio con

rilievi

Impossibilità ad esprimere un

giudizio Impossibilità ad

esprimere un Giudizio positivo

Giudizio positivo Continuità ritenuta

presente Continuità ritenuta

presente

Giudizio positivo Giudizio positivo

Informativa inadeguata Informativa inadeguata Informativa

ritenuta adeguataInformativa ritenuta adeguata Presupposto presente

senza dubbi Presupposto presente

senza dubbi

Giudizio con rilievi Giudizio con

rilievi

Impossibilità ad esprimere un

giudizio Giudizio negativo Giudizio positivo

Giudizio positivo

Presupposto presente grazie a elementi correttivi

Presente il presupposto di continuità aziendale

(55)

20/03/2019 Pag 55

Dubbio il presupposto di continuità aziendale

Il revisore, nei casi in cui ritiene che vi siano dubbi sulla continuità aziendale può riscontrare le seguenti differenti situazioni:

1) sussistono margini di dubbio sulla continuità aziendale, ma gli elementi raccolti attestano che le prospettive di riuscire a superare le situazioni di crisi, ancorché incerte nel loro esito finale, si fondano su ragionevoli presupposti;

-qualora l’informativa fornita dagli amministratori sia considerata adeguata il revisore esprime un giudizio positivo senza rilievi ma dovrà aggiungere un richiamo di informativa;

- qualora l’informativa fornita non sia considerata adeguata, il

revisore deve esprimere un giudizio con rilievi o un giudizio

negativo per mancanza d’informativa;

(56)

20/03/2019 Pag 56

Dubbio il presupposto di continuità aziendale

2) sussistono margini di dubbio sulla continuità aziendale e gli elementi raccolti attestano che le prospettive di riuscire a superare le situazioni di crisi, ancorché incerte nel loro esito finale, si fondano su presupposti fortemente opinabili:

- qualora l’informativa fornita dagli amministratori sia considerata adeguata il revisore dovrà dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio;

- qualora l’informativa non sia considerata adeguata dovrà

esprimere un giudizio negativo.

(57)

20/03/2019 Pag 57

Dubbio il presupposto di continuità aziendale

Dubbi sul requisito della continuità

Dubbi sul requisito della continuità

Prospettive fondate su presupposti

adeguati Prospettive fondate

su presupposti adeguati

Prospettive fondate su presupposti

opinabili Prospettive fondate

su presupposti opinabili

Giudizio negativo Giudizio negativo Impossibilità ad

esprimere un giudizioImpossibilità ad esprimere un giudizio Informativa

adeguata Informativa

adeguata

Informativa non adeguata Informativa non

adeguata

Giudizio con rilievi Giudizio con

rilievi

Giudizio negativo Giudizio negativo Giudizio positivo con

richiami di informativa Giudizio positivo con

richiami di informativa

Informativa adeguata Informativa

adeguata

Informativa non adeguata Informativa non

adeguata Dubbi sul requisito della

continuità Dubbi sul requisito della

continuità

Prospettive fondate su presupposti

adeguati Prospettive fondate

su presupposti adeguati

Prospettive fondate su presupposti

opinabili Prospettive fondate

su presupposti opinabili

Giudizio negativo Giudizio negativo Impossibilità ad

esprimere un giudizioImpossibilità ad esprimere un giudizio Informativa

adeguata Informativa

adeguata

Informativa non adeguata Informativa non

adeguata

Giudizio con rilievi Giudizio con

rilievi

Giudizio negativo Giudizio negativo Giudizio positivo con

richiami di informativa Giudizio positivo con

richiami di informativa

Informativa adeguata Informativa

adeguata

Informativa non adeguata Informativa non

adeguata

(58)

20/03/2019 Pag 58

Assente il presupposto di continuità aziendale

Nel caso in cui il revisore giudichi che l’impresa non sia in grado di continuare la propria attività nel prevedibile futuro si possono presentare due casi:

1. gli amministratori hanno redatto il bilancio sul presupposto della continuità aziendale;

- il revisore considera che il risultato dell’inappropriato presupposto della continuità aziendale utilizzato nella preparazione del bilancio é così significativo da rendere il bilancio stesso inattendibile, deve rilasciare un giudizio negativo 2. gli amministratori hanno redatto il bilancio senza il presupposto della continuità aziendale;

- il revisore considera che i criteri utilizzati consentono di rendere

il bilancio attendibile può rilasciare un giudizio positivo

aggiungendo un richiamo di informativa.

(59)

20/03/2019 Pag 59

Assente il presupposto di continuità aziendale

Assenza requisito della continuità

Assenza requisito della continuità

Bilancio redatto nella prospettiva della

continuità Bilancio redatto nella

prospettiva della continuità

prospettiva della

Giudizio negativo Giudizio negativo

Giudizio positivo con richiamo di informativa Giudizio positivo con richiamo di informativa Assenza requisito della

continuità Assenza requisito

continuità

Bilancio redatto nella prospettiva della

continuità Bilancio redatto nella

prospettiva della continuità

Giudizio negativo Giudizio negativo

Giudizio positivo con richiamo di informativa Giudizio positivo con richiamo di informativa

Bilancio non redatto nella prospettiva della

continuità

(60)

S O C I E T A’ R E V I S I O N E

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Riferimenti

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