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Assegno divorzile: ultime sentenze

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Academic year: 2022

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Assegno divorzile: ultime sentenze

Autore: Redazione | 01/11/2021

Squilibrio economico patrimoniale; accertamento delle cause dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e dell’incapacità di procurarseli.

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Domanda di assegno divorzile

Nel giudizio di divorzio, se, da un lato, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, quindi dovendo essere necessariamente contenuta nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta, tuttavia, dall’altro, deve escludersi la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all’assegno maturino nel corso del giudizio, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto.

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2021, n.29290

Restituzione dell’assegno di divorzio non riconosciuto

L’accertamento dell’insussistenza del diritto all’assegno divorzile comporta che lo stesso non sia dovuto dal momento giuridicamente rilevante in cui – salva la possibilità della fissazione di un diverso termine, giusta l’art. 4, comma 13, l. n.

898 del 1970, come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv., con modificazioni, dalla l. n. 80 del 2005 – la sua iniziale attribuzione, avente natura costitutiva, decorre; momento coincidente con il passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.

Cassazione civile sez. I, 18/10/2021, n.28646

Assegno divorzile mai richiesto in sede di separazione

L’assegno richiesto dalla ex moglie solo in sede di divorzio rischia di non essere corrisposto: rinviata ad altra sezione della corte d’appello l’indagine sulla debenza lamentata dalla donna che per anni non ha richiesto alcun contributo all’ex marito.

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, n.25646

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Cosa deve provare chi chiede l’assegno di divorzio?

Spetta a chi richiede l’assegno di divorzio dare la prova di non essere riuscito a rendersi autonomo senza sua colpa, attesa la natura assistenziale e perequativa dell’assegno divorzile.

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, n.25646

Inadeguatezza dei mezzi o incapacità di procurarseli

In tema di assegno divorzile, l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi o all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, n.25635

Assegno divorzile: parametri per l’attribuzione e la quantificazione

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio si fonda sui presupposti dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, con applicazione, inoltre, dei criteri di cui alla prima parte dell’art. 5, comma 6, l. div., che costituiscono il parametro di riferimento per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione. Deve essere poi fatta una comparazione delle condizioni economico -patrimoniali di entrambe le parti ed infine deve essere valutato il contributo fornito dal richiedente alla vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.

I parametri della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli

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per ragioni oggettive deve essere riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, sia all’esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate.

Tribunale Prato, 26/08/2021, n.618

Funzione dell’assegno divorzile

Nel valutare la spettanza dell’assegno divorzile si deve tenere conto della funzione non solo assistenziale ma anche perequativa e compensativa di tale contributo, sicché, ove il coniuge richiedente, dopo essersi dedicato nei primi anni del matrimonio esclusivamente alla famiglia, abbia intrapreso un’attività lavorativa a tempo parziale, occorre accertare il momento in cui è maturata tale decisione e le ragioni della stessa, nonché verificare se essa sia stata effettuata in autonomia o concordata con l’altro coniuge e se l’attività sia stata fin dall’origine a tempo parziale, considerando infine se, anche in relazione all’età del richiedente, detta scelta debba considerarsi ormai irreversibile, oppure se quest’ultimo possa ancora incrementare il proprio reddito, optando per la prestazione di lavoro a tempo pieno.

Cassazione civile sez. I, 23/08/2021, n.23318

Scelte lavorative degli ex coniugi e quantificazione dell’assegno divorzile

Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, la valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti non può non considerare lo svolgimento, da parte del coniuge richiedente, di attività lavorativa a tempo parziale. Qualora, infatti, la scelta del part-time fosse riconducibile alla necessità di fare fronte contemporaneamente alle esigenze della famiglia ed all’accudimento dei figli, i relativi effetti non potrebbero non essere tenuti in conto ai fini della determinazione dell’assegno.

Inoltre, nel caso in cui la scelta di svolgere l’attività lavorativa a tempo parziale fosse reversibile, lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi non potrebbe essere considerato come un effetto esclusivo di scelte compiute in costanza di matrimonio, ma risulterebbe almeno in parte riconducibile ad un’autonoma

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decisione del coniuge richiedente

Cassazione civile sez. I, 23/08/2021, n.23318

Assegno all’ex coniuge: presupposti

Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l’irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico- patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.

Cassazione civile sez. VI, 11/08/2021, n.22738

Diminuzione dell’assegno divorzile

In tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest’ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell’obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri.

(In applicazione di detto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il nuovo legame dell’obbligato e la nascita di un figlio non costituissero cause giustificative della soppressione o modifica dell’assegno divorzile, essendo rimaste indimostrati il depauperamento delle sostanze

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dell’obbligato stesso, la dedotta impossidenza e disoccupazione della nuova compagna, la circostanza che il mantenimento della nuova famiglia venisse a gravare esclusivamente su di lui).

Cassazione civile sez. I, 29/07/2021, n.21818

Omessa corresponsione dell’assegno divorzile

Nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto dall’art. 570 bis c.p. – il quale ha integralmente sostituito il disposto della l. n. 898 del 1970, art.

12-sexies, conservandone il trattamento sanzionatorio – il generico rinvio, “quoad poenam”, all’art. 570 c.p., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma 1 di quest’ultima disposizione.

Cassazione penale sez. II, 08/07/2021, n.34618

Assegno di mantenimento e assegno divorzile: differenze

La distinzione circa la natura giuridica e la diversa finalità tra contributo di mantenimento in favore del coniuge separato ed assegno divorzile riposa sui distinti presupposti che reggono i due istituti: il dovere di solidarietà, che si esplica nell’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e conseguentemente il riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede divorzile, posto che l’assegno deve essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Corte appello Perugia sez. I, 25/05/2021, n.289

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Assegno divorzile: funzione e riconoscimento

In tema di divorzio, va affermata la funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa dell’assegno di divorzio e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive Del coniuge che ne chiede il riconoscimento.

Tribunale Napoli sez. I, 24/05/2021, n.4884

Chi perde il diritto all’assegno divorzile?

La ex moglie che si fa garantire da un nuovo partner il pagamento del canone di locazione perde il diritto all’assegno divorzile. Ciò vale anche in assenza di una prova specifica di avere instaurato una nuova convivenza. Difatti, la fideiussione rispetto alla locazione stipulata vale come prova di una nuova relazione ai fini della revoca dell’assegno. A dirlo è la Cassazione, secondo cui la fideiussione prestata da parte del terzo che garantisce il diritto abitativo della donna è chiaro sintomo di un progetto di vita comune.

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2021, n.12335

Assegno divorzile: natura e finalità

L’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l’autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, n.11790

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Riconoscimento dell’assegno di divorzio:

quando?

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.

Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Cassazione civile sez. VI, 30/04/2021, n.11472

Liquidazione dell’assegno divorzile

La delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario, intervenuta dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere, ed il giudizio civile può proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile.

Cassazione civile sez. un., 31/03/2021, n.9004

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Assegno divorzile: criteri attributivi e determinativi

I criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita – assistenziale perequativa e compensativa – del detto assegno.

(Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l’assegno di divorzio, aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sul criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare in concreto l’incidenza dei parametri integrati).

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, n.32398

Valutazione dell’adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente

La valutazione della adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l’assegno divorzile ha natura necessariamente comparativa e concreta. Ove all’esito della disamina della condizione patrimoniale dei coniugi – consentita dagli oneri di produzione imposti alle parti dallo stesso art. 5, comma 6 L. div. – il giudice del merito dovesse verificare che sussiste una disparità evidente tra di loro, dovrà indagare se tale condizione sia conseguenza di una scelta di vita comune e, quindi, in chiave prognostica, dovrà valutare se vi sia la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico eventualmente dipeso dalla scelta condivisa di fare assumere a un coniuge un ruolo prevalentemente consumato all’interno della famiglia e volto alla formazione del patrimonio comune. In un simile quadro, l’assegno divorzile assumerà una funzione equilibratrice e perequativa piuttosto che assistenziale in senso stretto, e si eviteranno i rischi di locupletazioni ingiustificate senza sacrificare il principio di pari dignità tra i coniugi.

Tribunale Monza sez. IV, 28/11/2019, n.2625

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Quantificazione dell’assegno divorzile

Ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile, il giudice non è in nessun modo vincolato ad un accertamento dei redditi dei coniugi nel loro esatto ammontare, essendo piuttosto sufficiente un’attendibile ricostruzione, liberamente valutabile, delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

Corte appello Perugia, 12/11/2019, n.690

Assegno divorzile: procedimento di determinazione

Per la decisione sulla domanda di assegno divorzile si deve assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l’analisi dell’attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell’ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l’esistenza di un eventuale squilibrio.

Compiuto tale accertamento si dovrà poi accertare se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all’evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell’altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.

È infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l’apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell’altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell’altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all’esterno del nucleo familiare.

Tribunale Vicenza sez. II, 11/11/2019, n.2328

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Assegno di divorzile: cos’è?

All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile – venga finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2019, n.27771

Soddisfazione delle esigenze di vita del coniuge

L’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico-patrimoniale tra gli ex coniugi o dall’alto livello reddituale del coniuge obbligato, non trovando alcuna giustificazione l’idea che quest’ultimo sia tenuto a corrispondere tutto quanto sia per lui sostenibile, quasi a evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.

L’assegno deve essere attribuito e determinato al fine di soddisfare le esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente che devono tener conto anche delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l’altro coniuge, per aver dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge.

Cassazione civile sez. I, 07/10/2019, n.24932

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Assegno divorzile: indici rivelatori dell’autosufficienza del richiedente

In tema di assegno divorzile, l’esclusivo parametro per il giudizio d’inadeguatezza dei redditi o dell’impossibilità oggettiva di procurarseli è quello dell’indipendenza economica del richiedente. L’autosufficienza può essere desunta dal possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, della disponibilità di una casa di abitazione e della capacità e possibilità effettive di lavoro personale.

In sostanza, una persona è indipendente economicamente quando è adulta e sana e può provvedere al proprio sostentamento, ossia disporre di risorse sufficienti per le spese essenziali quali il vitto e l’alloggio, ed esercitare i propri diritti fondamentali. In quest’ottica un parametro di riferimento, sebbene certamente non esclusivo, può essere rappresentato dall’ammontare delle entrate che consente ad un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato, oggi pari ad € 11.528,41 annui, ossia circa 1.000,00-1.100,00 euro mensili.

Tribunale Reggio Calabria, 04/10/2019, n.1331

Pensione di reversibilità e assegno divorzile

Il diritto dell’ex coniuge all’attribuzione di una porzione della pensione di reversibilità dell’altro presuppone il riconoscimento in suo favore della spettanza dell’assegno divorzile, sia pure in forza di pronuncia non ancora passata in giudicato

Cassazione civile sez. I, 26/09/2019, n.24041

Reddito degli ex coniugi

In tema di assegno divorzile, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione

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del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Tribunale Savona, 11/09/2019, n.796

Funzione assistenziale, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile

L’assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due.

Laddove, però, risulti che l’intero patrimonio dell’ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell’altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e – tenuto conto della composizione, dell’entità e dell’attitudine all’accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l’esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l’assegno di divorzio.

Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, n.21926

Determinazione dell’assegno divorzile

Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che ne faccia richiesta, o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest’ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale dell’altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza

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reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell’assegno, e l’entità del reddito dell’altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze.

Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, n.21234

Riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge

In tema di assegno divorzile, l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.

Infatti la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ex art. 2 Cost. come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile.

Tribunale Sulmona, 06/08/2019, n.189

Assegno divorzile: cosa deve accertare il giudice?

In tema di assegno divorzile il giudice, nello stabilire se e in quale misura esso debba essere riconosciuto, è tenuto, una volta comparate le condizioni economico patrimoniali delle parti e ove riscontri l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, ad accertare rigorosamente le cause di una simile situazione alla luce dei parametri indicati dall’articolo 5, comma 6, prima parte della legge 898/1970, verificando se la sperequazione sia

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la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio.

Cassazione civile sez. I, 28/06/2019, n.17601

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