• Non ci sono risultati.

Tradimento del coniuge: ultime sentenze

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Tradimento del coniuge: ultime sentenze"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

Tradimento del coniuge: ultime sentenze

Autore: Redazione | 08/09/2021

Violazione del dovere di fedeltà tra i coniugi; danni patrimoniali e non patrimoniali; risarcibilità dei danni; domanda di separazione e di addebito.

La natura giuridica del dovere di fedeltà che deriva dal matrimonio implica che la sua violazione non è sanzionata solo con le misure tipiche del diritto di famiglia.

Per saperne di più, leggi le ultime sentenze sul tradimento del coniuge.

(2)

Sottrarre con forza il cellulare per cercare le prove di un tradimento

Sottrarre con forza il cellulare alla moglie integra l’ipotesi di rapina; il fatto che l’uomo abbia agito con l’intento di individuare le tracce di una presunta relazione della consorte non esclude il reato. Matrimonio e convivenza non possono comportare una limitazione al diritto di riservatezza del singolo coniuge.

Cassazione penale sez. II, 04/02/2021, n.8821

Risentimento per la scoperta di un tradimento e reato di maltrattamenti in famiglia

Non sussiste l’elemento materiale della sopraffazione sistematica, programmata ed abituale, proprio del reato di maltrattamenti e neppure l’elemento soggettivo del reato quando il soggetto agente, risultato fortemente dedito alla famiglia, abbia avuto un lento crescendo di violenza, fisica e verbale, dettato dalla scoperta di un tradimento della moglie che ha instillato nel marito un forte risentimento non già una condotta maltrattante.

Corte appello Ancona, 30/04/2021, n.206

Causa di addebito della separazione

L’obbligo di fedeltà deve intendersi caratterizzato non soltanto dall’astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma anche quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, che dura quanto dura il matrimonio. In questo quadro la fedeltà affettiva diventa componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda. Ciò detto, ai fini della pronuncia di addebito della separazione, significativa risulta la circostanza relativa al profilo facebook del coniuge nella parte in cui, in un periodo in cui vi era ancora coesione familiare, lo stesso si sia definito ‘single’ con l’annotazione ‘mi

(3)

piacciono le donne’.

Tali indicazioni pur non essendo, ovviamente, prova di un rapporto extraconiugale costituiscono, tuttavia, un atteggiamento lesivo della dignità del partner, proprio nella misura in cui, pubblicamente e palesemente, rappresentano ai terzi estranei un modo di essere o uno stato d’animo incompatibile con un leale rapporto di coniugio.

Tribunale Palmi sez. I, 07/01/2021, n.6

Addebito della separazione e riparto dell’onere probatorio

L’infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi dal cit. art. 143, secondo comma, c.c. così da minare in radice l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione e l’addebito al coniuge che detta infedeltà ha commesso. La violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce quindi la premessa, secondo il cd. id quod plerumque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi, e quindi costituisce di per sé sola motivo di addebito. Una volta dimostrata la violazione dell’obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge tradito.

Spetta invece al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà, dare la prova della mancanza del nesso eziologico tra detta violazione e la cri-si coniugale. Per andare esente dalla pronunzia di addebito, questi deve dimostrare che il suo comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse; in altri termini, che la crisi del rapporto matrimoniale era già in atto.

Tribunale Savona, 01/08/2020, n.463

Violazione del dovere di fedeltà e

riconoscimento del danno da illecito

(4)

endofamiliare

La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che [tuttavia] la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale.

(Escluso, nella specie, il risarcimento del danno da illecito endofamiliare, in conseguenza della violazione da parte della moglie dei doveri coniugali, che avrebbe determinato nel marito uno stato depressivo dopo l’allontanamento della moglie dalla casa familiare, atteso che mancava la prova del nesso tra il tradimento subito e lo stato depressivo in cui l’uomo era caduto).

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2020, n.26383

Dovere di fedeltà: la natura giuridica

La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale.

(Nella specie, la S.C ha confermato la sentenza che aveva escluso non solo, in radice, che la violazione del dovere di fedeltà fosse stata causa della separazione, avendo la moglie svelato al marito il tradimento solo mesi dopo la separazione, ma anche che il tradimento, per le sue modalità, avesse recato un apprezzabile pregiudizio all’onore o alla dignità del coniuge, in quanto non noto neppure

(5)

nell’ambiente circostante e di lavoro e comunque non posto in essere con modalità lesive della dignità della persona).

Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6598

Violazione del dovere di fedeltà: addebito della separazione

In tema di addebito della separazione coniugale per violazione del dovere di fedeltà, le dichiarazioni rese dai figli spontaneamente o in sede di deposizione testimoniale da cui emerge da un lato, l’instaurazione di una relazione extraconiugale ad opera di uno dei genitori e, dall’altro, che i contrasti e le discussioni pesanti tra gli stessi avevano avuto avvio solo successivamente alla scoperta, da parte dell’altro coniuge, di detta relazione – escludendo, dunque, la preesistenza al tradimento di una crisi coniugale -, costituiscono prova efficace ed esauriente della violazione del dovere suddetto.

Corte appello Cagliari sez. I, 16/10/2018, n.869

Coniuge infedele: nesso di causalità fra l’infedeltà e la crisi della coppia

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini dell’addebito della stessa al coniuge infedele, nonostante la violazione dell’obbligo di fedeltà costituisca senza alcun dubbio una violazione particolarmente grave, che determina l’intollerabilità della convivenza e rappresenta una circostanza idonea e sufficiente a determinare la pronuncia di addebito a carico del coniuge responsabile, si ritiene necessaria la sussistenza del nesso di causalità fra l’infedeltà e la crisi del rapporto di coppia. Infatti, non giustifica l’addebito della separazione l’accertamento della preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale ha pronunciato l’addebito nei confronti del marito in quanto era emerso in giudizio che, prima della scoperta del tradimento da parte di costui, il rapporto di coniugio non fosse già definitivamente

(6)

compromesso e che la moglie credesse ancora di poter salvare l’unione.

Tribunale Milano sez. IX, 19/06/2017, n.6831

Volontà riconciliativa del coniuge che ha subito il tradimento

In tema di separazione e addebito, una generica affermazione di volontà riconciliativa da parte del coniuge che ha subito il tradimento non elide, di per sé, la gravità del vulnus subito, a maggior ragione quando essa non determini un effettivo ristabilimento dell’armonia coniugale. Allorchè, in presenza di una condotta univocamente trasgressiva e gravemente lesiva dei doveri coniugali, alla volontà di riconciliazione non corrisponde un positivo riscontro, si palesa come evidente la persistenza della situazione di crisi e la conseguente intollerabilità della convivenza.

Cassazione civile sez. VI, 27/06/2013, n.16270

Infedeltà e intollerabilità della prosecuzione della convivenza

In tema di separazione tra i coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Tuttavia tale ultimo elemento non si ravvisa nel caso in cui , dalle risultanze probatorie, risulti che il coniuge abbia accolto la notizia del tradimento come un avvenimento del tutto inaspettato, a riprova del fatto che la vita coniugale fino a quel momento non aveva conosciuto una crisi e meno che mai che essa fosse stata palesata.

(7)

Tribunale Milano sez. IX, 07/09/2012, n.9832

Avvocato viola il dovere di correttezza e riservatezza

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che violi il dovere di correttezza e riservatezza usando espressioni volgari ed offensive in una missiva inviata a più persone in cui dava la notizia del tradimento di un coniuge nei confronti dell’altro. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento).

Cons. Naz.le Forense, 21/11/2003, n.353

La falsa opinione sul tradimento del coniuge

La falsa opinione sul tradimento del coniuge può atteggiarsi o come idea portatrice di inquietudini, di per sè sole, ininfluenti, o come stato delirante che, nell’incidere sul processo di determinazione e di inibizione, travolge l’agente in una condotta abnorme e automatica. Solo in questa seconda ipotesi può parlarsi di infermità mentale dipendente da causa patologica e idonea ad escludere e ad attenuare fortemente la capacità di intendere e di volere. (Fattispecie relativa a uxoricidio).

Cassazione penale sez. I, 11/01/1996, n.1435

Infedeltà apparente

L’infedeltà apparente, fra coniugi separati, integra l’ipotesi dell’ingiuria grave e costituisce causa di addebito qualora: a) la condotta del coniuge infedele sia tale da ingenerare nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento; b) il comportamento sia animato dalla consapevolezza e dalla volontà di commettere un fatto lesivo dell’altrui onere e dignità; c) dalla condotta dell’infedele sia derivato un pregiudizio per la dignità personale dell’altro coniuge, attesa la sensibilità del tradito e dell’ambiente in cui vive.

(8)

Cassazione civile sez. I, 29/11/1983, n.7156

Adulterio sentimentale

Perché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la separazione per cosiddetto adulterio sentimentale (o apparente) in cui rileva non la violazione dell’obbligo di fedeltà, in tesi non dimostrata, ma l’offerta all’onore del coniuge arrecato da un comportamento dell’altro coniuge, che, per il modo con il quale si manifesta sia obiettivamente tale da ingenerare nel consorte e nei terzi il fondato sospetto di tradimento, è necessario che tale apparente infedeltà si ricavi dal comportamento del coniuge, con la conseguenza che la separazione non sarà addebitabile ove sia lo stesso coniuge offeso a rendere pubblico un comportamento dai terzi non conosciuto.

Cassazione civile sez. I, 28/10/1982, n.5635

Sospetto del tradimento

Al fine dell’addebitabilità della separazione giudiziale, ai sensi dell’art. 151 c.c. nel testo introdotto dalla l. 19 maggio 1975 n. 151, è rilevante anche l’adulterio di un coniuge, o comunque una sua condotta tale da ingenerare nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento, qualora, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, è tenuto conto pure della sensibilità e dell’ambiente in cui vivono i coniugi, detto comportamento si traduca in causa di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole.

Cassazione civile sez. I, 24/02/1981, n.1116

Infedeltà del coniuge separato

Anche dopo la riforma del diritto di famiglia, in regime di separazione l’ingiuria grave può costituire motivo di addebitabilità della separazione.

Pertanto l’infedeltà del coniuge separato può dar luogo a comportamenti che offendono il decoro e l’onorabilità dell’altro coniuge, quando: a) la condotta del coniuge sia obiettivamente ed evidentemente tale da ingenerare nell’altro coniuge

(9)

e nei terzi il fondato sospetto del tradimento da parte del consorte; b) tale comportamento sia animato dalla consapevolezza e dalla volontà di commettere un fatto che si sappia lesivo dell’altrui onore e dignità, pur non essendo necessario il dolo specifico di voler recar offesa; c) dalla condotta stessa sia effettivamente derivato un pregiudizio per la dignità personale, attesa la sensibilità del coniuge tradito e dell’ambiente in cui vive.

Cassazione civile sez. I, 12/04/1979, n.2159

Riferimenti

Documenti correlati

"Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la

dotazione (cosiddetto “etilometro”) (quando gli accertamenti qualitativi col precursore hanno dato esito positivo, in ogni caso di incidente ovvero quando si abbia

In caso di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora sia promossa una causa da parte del marito o della moglie su un bene destinato a incrementare il patrimonio comune,

c.p.c., per non avere il Collegio ritenuto la rilevanza della prova per testi, sia in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale sia in ordine alla

Integra il reato di peculato la condotta del pubblico agente che ritardi il versamento all’ente del danaro riscosso in ragione della funzione svolta oltre il ragionevole

Il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, la cui “ratio” riflette l’esigenza dell’osservanza della regola della buona fede e della

In proposito, un’altra pronuncia della Cassazione [8] aveva affermato, in senso conforme a quanto ribadito oggi, che «in tema di agevolazioni

Avverso la sentenza presentava ricorso l’imputato per mezzo del difensore di fiducia, e ne chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi: a) violazione di