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Assegno ordinario di solidarietà 2016, come funziona

Autore: Noemi Secci | 17/12/2015

Assegno di solidarietà per i non beneficiari di cassa integrazione:

quando spetta, a quanto ammonta, come si richiede.

L’Inps, con una recente circolare [1], ha fornito importanti chiarimenti sul nuovo Assegno Ordinario 2016: si tratta di un’integrazione salariale, erogata grazie ai Fondi Bilaterali di Solidarietà, che spetta ai lavoratori non rientranti nel campo della Cassa integrazione.

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Vediamo in che cosa consiste la nuova integrazione salariale, come si richiede, chi sono i beneficiari ed a quanto ammonta.

Assegno ordinario: beneficiari

Il Decreto di riordino degli ammortizzatori sociali [2] ha apportato importanti innovazioni in tema di Fondi di Solidarietà: in primo luogo, ha stabilito che l’adesione a un Fondo è obbligatoria, per tutti i settori che non rientrano nell’ambito della cassa integrazione, in relazione alle aziende che occupano mediamente più di cinque dipendenti, inclusi gli apprendisti; sono invece esclusi dalla prestazione i dirigenti, salvo trattamento di miglior favore.

Il preciso campo di applicazione dei Fondi è comunque precisato nei decreti istitutivi degli stessi.

Assegno ordinario: causali

Le motivazioni per cui l’azienda può chiedere l’Assegno Ordinario al Fondo sono:

– situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;

– situazioni temporanee di mercato;

– riorganizzazione aziendale;

– crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal primo gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa;

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– contratto di solidarietà;

– procedure concorsuali con continuazione dell’attività di impresa (fino al 31 dicembre 2015).

Nel dettaglio, per regolamentare la concessione dell’ammortizzatore, in presenza di eventi temporanei o transitori, si dovrà fare riferimento ad un decreto ministeriale, ancora da emanarsi.

Nel caso della riorganizzazione aziendale, perché l’impresa abbia diritto al beneficio è necessario presentare un programma d’intervento, volto a superare le inefficienze nella gestione e nella produzione, anche mediante la formazione e la riqualificazione dei lavoratori: ad ogni modo, deve essere finalizzato al recupero dell’occupazione, e non al taglio del personale.

Lo stesso vale per il programma da presentarsi nell’ipotesi di crisi aziendale, che deve essere volto al massimo recupero occupazionale possibile.

Per quanto concerne i contratti di solidarietà, si tratta di pattuizioni che devono essere stipulate dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali, nelle quali è stabilita una riduzione dell’orario di lavoro per evitare esuberi del personale.

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati; inoltre, per ogni dipendente, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario non può superare il 70% nell’intero periodo per cui il contratto di solidarietà è stipulato.

Gli accordi devono specificare le modalità in cui possono essere operati eventuali aumenti dell’orario, comunque nei limiti dell’orario pieno ordinario.

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Assegno ordinario: ammontare

L’assegno ordinario, nella sua misura minima, deve corrispondere alla normale integrazione salariale.

Questa, secondo il Decreto di Riordino degli ammortizzatori sociali, è pari all’80%

della retribuzione globale spettante al dipendente per le ore non prestate, comprese tra le zero ore e l’orario contrattuale.

La prestazione si calcola secondo l’orario di ciascuna settimana, indipendentemente dal periodo di paga. Se la riduzione oraria è ripartita su periodi ultra-settimanali predeterminati, l’integrazione è dovuta sulla durata media settimanale dell’orario, nel periodo ultra-settimanale considerato.

I Fondi di solidarietà possono comunque derogare le previsioni del Decreto, stabilendo un ammontare più alto: in questo caso, difatti, l’interesse dei lavoratori non si scontra con i imiti alla spesa pubblica, poiché i fondi di solidarietà sono finanziati dai versamenti di datori e dipendenti.

Assegno ordinario: durata

La durata della prestazione è differente a seconda della causale della sua richiesta:

– per gli eventi transitori e non imputabili, la durata è di 13 settimane, fino ad un massimo di 52 settimane nel biennio mobile;

– per le situazioni temporanee di mercato, la durata è di 13 settimane, fino ad un massimo di 52 settimane nel biennio mobile;

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– per la riorganizzazione aziendale, la durata massima è di 24 mesi in un quinquennio mobile;

– per crisi aziendale, la durata massima è di 12 mesi; una nuova domanda può comunque essere accolta, ma non prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello della precedente autorizzazione;

– in caso di stipula di un contratto di solidarietà, la durata sarà pari a 24 più 12 mesi in un quinquennio mobile.

Nell’ipotesi in cui l’assegno si sommi ai trattamenti concessi per Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria, la durata massima di entrambe le prestazioni non può superare i 24 mesi nel quinquennio mobile, eccetto i seguenti casi:

– 36 mesi complessivi: 12 mesi di Cassa Integrazione Ordinaria più 24 mesi di Contratto di Solidarietà;

– 36 mesi complessivi: 12 mesi di Cassa Integrazione Straordinaria più 24 mesi di Contratto di Solidarietà;

– 36 mesi di Contratto di Solidarietà;

– per 6 mesi di Cassa Integrazione Ordinaria più 12 mesi di Contratto di Solidarietà: è possibile fruire di altri 12 mesi di Cassa Integrazione Straordinaria oppure altri 18 mesi di Contratto di Solidarietà.

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Assegno ordinario: domanda

La domanda di Assegno ordinario deve essere inviata all’Inps, da parte dell’azienda, non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività, e non oltre 15 giorni dall’inizio della stessa.

Per quanto concerne le modalità operative, l’Inps rinvia alla precedente circolare sull’argomento [3].

Note

[1] Inps Circ. 201/2015. [2] D.lgs 148/2015. [3] Inps Circ. 122/2015.

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