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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI UFFICIO BREVETTI, PROPRIETA INTELLETTUALI

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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

UFFICIO BREVETTI , PROPRIETA’ INTELLETTUALI CORSO CAVOUR N.2

1° PIANO

TEL. 0802174287/343 FAX 0802174361 www.ba.camcom.it

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER MARCHIO D’IMPRESA

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.

I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la loro morte anche di quest'ultimi, dei parenti fino al quarto grado.

I nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purchè il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito e il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi.

Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico,politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonchè gli emblemi caratteristici di questi.

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

In caso di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o, competenti, per sentirne l'avviso. Se l'amministrazione interessata esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi respinge la domanda.

Affinchè uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che abbia i seguenti requisiti:

novità;

capacità distintiva;

liceità

(2)

Non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda:

Novità

• consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti nel commercio;

• siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità tra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra due segni;

• siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

• siano identici ad un marchio già registrato nello stato o con efficacia nello stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

• siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i segni:

• siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

• siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto per prodotti o servizi anche non affini;

• non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso entro cinque anni dalla registrazione o sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni;

non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o delle altre caratteristiche del prodotto o servizio;

Capacità distintiva

possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia fatto, abbiano acquistato carattere distintivo;

il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo;

(3)

il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva.

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

Liceità

segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

Il marchio d'impresa decade:

• se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

• se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

• per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

Il titolare del marchio è colui che ne chiede la registrazione.

I diritti esclusivi conferiti con la registrazione del marchio durano 10 anni dalla data del deposito della domanda.

La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale di Nizza per periodi di dieci anni.

Rinnovo

La domanda di rinnovo di marchio va presentata entro i 12 mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei 6 mesi successivi, con l’applicazione di una soprattassa.

L’art.11 del D.Lgs 10.02.2005 - Codice della Proprietà Industriale – stabilisce che “ i soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti".

Marchio collettivo

I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda. In deroga all'articolo 13, comma 1, del codice della proprietà industriale, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purchè quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

(4)

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1) Domanda di registrazione sull’apposito modulo C in 4 copie (1 copia in originale e 3 in fotocopia) e modello aggiuntivo (se utilizzato). Sulla copia in originale va applicata una marca da bollo di Euro 16,00

2) Elenco dei prodotti e dei servizi in 4 copie (una in originale e tre in fotocopia). Il documento, a firma del richiedente, redatto su foglio A4, non deve superare le 25 righe e deve contenere l'elenco dei prodotti e dei servizi che si intendono tutelare con il deposito, secondo la vigente Classificazione di Nizza.(vedi istruzioni per la compilazione del modulo C).

In caso di rinnovo del marchio l'elenco non va prodotto e nel modulo C va indicata solo il numero della classe senza specifica dei prodotti e dei servizi.

3) Attestazione del versamento all'Agenzia delle Entrate come da Tabella allegata. Questo versamento va effettuato prima del deposito della domanda e i suoi estremi vanno riportati nell'apposito spazio nel modulo C

4) Attestazione di versamento per diritti di segreteria sul c/c postale n. 10595700 intestato a C.C.I.A.A. Bari di Euro 40,00 oppure 43,00 più una marca da bollo di Euro 16,00 se si chiede una copia conforme del verbale di deposito.

5) Lettera d'incarico (eventuale) Se la domanda è presentata da un rappresentante, scelto tra i consulenti in proprietà intellettuale (mandatario), iscritti in apposito albo professionale tenuto dall’U.I.B.M. (www.ordine-brevetti.it), o tra gli avvocati e procuratori legali iscritti nei rispettivi albi, occorre allegare la lettera d’incarico (in bollo da euro 16,00) che è soggetta al pagamento di un’ulteriore tassa di euro 34,00; il mandato con essa conferito vale soltanto per l’oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

6) Documento di priorità (eventuale).Il documento di priorità serve per rivendicare il precedente deposito di un'analoga domanda di marchio eseguita all'estero.

7) Atto di delega al deposito (eventuale) da parte del richiedente se la domanda viene presentata da una terza persona.

La domanda può essere presentata presso qualsiasi Camera di Commercio oppure inviata per posta , mediante raccomandata A.R., a “ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Molise, 19 - 00187 ROMA “ ed in quest’ultimo caso i diritti di segreteria saranno pagati alla Camera di Commercio di Roma sul conto corrente n.33692005 .

L’orario per i depositi presso l’Ufficio Brevetti della Camera di Commercio di Bari è dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,30 alle ore 16,30 del lunedì e del giovedì.

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ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO

calcolare l’importo delle tasse secondo la tabella sotto indicata;

effettuare un unico versamento, a favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - C/C N. 82618000, sul retro indicare la causale: “domanda per Marchio di Impresa di Primo Deposito”;

ai fini della rinnovazione per successivi periodi decennali, le relative tasse devono essere corrisposte entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o entro i sei mesi successivi, con l’applicazione di una soprattassa di euro 34,00.

MARCHI INDIVIDUALI

CAUSALE DEPOSITO PER 10 ANNI RINNOVAZIONE PER 10 ANNI Tassa di domanda Euro 67,00 Euro 67,00

Tassa per una classe Euro 34,00

Totale Euro 101,00 Euro 67,00

Per ogni classe in più Euro 34,00 Euro 34,00

All’importo calcolato, nel caso che esista il rappresentante con relativa lettera d’incarico, andrà aggiunta una ulteriore tassa di euro 34,00.

MARCHI COLLETTIVI

CAUSALE DEPOSITO PER 10 ANNI RINNOVAZIONE PER 10 ANNI Tassa di domanda Euro 135,00

Tassa per una o più classi Euro 202,00 Euro 202,00

Totale Euro 337,00 Euro 202,00

Riferimenti

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