Obbligo lettura contatore acqua
Autore: Redazione | 28/10/2018
Bolletta idrica: come contestare la richiesta di pagamento troppo elevata sulla base di consumi stimati o non dimostrabili.
Bollette alte: se non è un conguaglio non può che essere un errore nella contabilizzazione dei consumi o nella lettura del contatore. L’utente ha diritto di opporsi dinanzi a pretese di pagamento infondate, senza dover rispettare termini di scadenza. E, se anche l’onere della prova è a suo carico – dovrà cioè dimostrare
per quale ragione i consumi registrati nella fattura non corrispondono a quelli effettivi – vincere la causa non è così difficile. Questo perché, come è facile intuire, non avendo il consumatore accesso ai terminali della società fornitrice, né potendo aprire il contatore per accertare eventuali guasti tecnici, la sua difesa dovrà per forza basarsi su “presunzioni” o, in altri termini, indizi. Bisogna cioè insinuare nel giudice il sospetto che la bolletta sia clamorosamente errata. Se si riesce in questa piccola impresa, allora la richiesta di pagamento viene annullata. La patata bollente ricade allora sul fornitore, al quale spetterà dimostrare la legittimità delle proprie pretese, cioè che non vi sono errori bella bolletta. L’obbligo della lettura del contatore dell’acqua, in questo, riveste un’importanza fondamentale visto che, per giurisprudenza, si tratta di un adempimento che va effettuato almeno una volta all’anno. Ecco perché, se dai documenti della società fornitrice, risulta che negli ultimi 12 mesi non è mai stato effettuato un accesso presso l’abitazione dell’utente, la bolletta va annullata.
Le letture stimate, difatti, possono essere facilmente contestabili atteso che i pagamenti non possono mai basarsi sui consumi presunti ma devono tenere conto solo di quelli effettivi. La ragione è facilmente intuibile: diversamente, si aprirebbe la porta a numerosi abusi da parte del fornitore.
In questo articolo vedremo come funziona l’obbligo di lettura del contatore dell’acqua e in che modo è possibile contestare una bolletta troppo salata.
A quanto ammonta la bolletta dell’acqua?
Il corrispettivo della fornitura dell’acqua non può essere determinato al momento dell’attivazione della fornitura poiché dipende dall’effettivo consumo contabilizzato tramite un contatore ed emissione di bollette o fatture.
La bolletta comprende:
una quota fissa che rappresenta il canone dell’acqua versato dall’utente se anche lascia l’appartamento vuoto e non apre i rubinetti;
il corrispettivo per il consumo di acqua: questo viene calcolato sulla base del volume d’acqua prelevato, con addebito del minimo impegnato in caso di usi non domestici (tipologia di fornitura “altri usi”), e delle tariffe in vigore per tipologia di utenza e scaglione tariffario;
un contributo fisso per i servizi di fognatura e depurazione è calcolato
sulla base del volume d’acqua prelevata e delle tariffe in vigore. La giurisprudenza ha chiarito che, nelle città in cui l’acqua non è potabile o arriva negli appartamenti non depurata, l’utente ha diritto a vedersi restituire le somme versate sulle bollette degli ultimi cinque anni a titolo di canone depurazione. Trattandosi di un servizio non reso, infatti, esso non può essere preteso dalla società fornitrice [1].
L’entità della quota fissa e delle tariffe del servizio acquedotto, fognatura e depurazione sono determinate secondo la normativa.
Lettura del contatore dell’acqua: come funziona?
Tanto i regolamenti aziendali quanto le sentenze della giurisprudenza (ivi compresa la Cassazione) prevedono che la lettura del contatore debba essere effettuata almeno una volta all’anno ed è eseguita da addetti del fornitore o da personale incaricato dallo stesso. Quando non è possibile eseguire la lettura, il personale lascia nella cassetta della posta apposita cartolina per l’autolettura.
Attraverso il sistema dell’autolettura, l’utente è tenuto a inviare i dati del proprio contatore per procedere alla contabilizzazione. Non può barare e indicare dei consumi inferiori: se lo facesse, alla successiva lettura del contatore i consumi effettivi ritorneranno “in pari” e riceverebbe una bolletta di conguaglio assai salata contro cui diverrebbe difficile opporsi.
Che succede se l’utente non invia i dati con l’autolettura? Spesso il contratto prevede che, se non perviene l’autolettura, il fornitore determina la bolletta secondo i cosiddetti consumi stimati. In pratica il consumo di acqua viene calcolato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell’anno precedente oppure, in mancanza di dati, sulla base della media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di mancata lettura, salvo conguaglio.
La pretesa del Comune (o ente gestore), basata su un consumo minimo presunto o a forfait è illegittima. Il prezzo della fornitura deve infatti essere commisurato all’effettivo consumo e non può essere fissato secondo criteri presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici [2].
Contestazione della bolletta alta e guasto al contatore
Se, nonostante la lettura del contatore e il calcolo della bolletta secondo i consumi effettivi, il risultato dovesse apparire incongruo ed eccessivamente elevato in base al tipo di utenza, il consumatore può presentare un’opposizione. Dovrà innanzitutto promuovere un tentativo di conciliazione con l’Arera, l’ente garante dell’energia e dell’acqua. La richiesta di conciliazione si presenta tramite il sito dell’Authority ed avviene anche in video conferenza. Se la conciliazione non dovesse andare a buon fine si può ricorrere al giudice di pace.
In processo, l’utente non è tenuto a dare le prove precise del guasto al contatore ma può fornire semplici indizi al giudice, indizi che facciano sospettare la non corretta contabilizzazione. Ad esempio, un indizio potrebbe essere fornito con la produzione delle bollette della luce per il medesimo periodo dell’anno che dimostrino uno scarso consumo di elettricità: laddove non viene accesa la luce e gli elettrodomestici non utilizzati è consequenziale pensare che l’appartamento non sia stato utilizzato (si pensi a una persona single che torna a casa solo la sera o a una vedova pensionata che non ha particolari bisogni).
Prescrizione bollette
Le bollette si prescrivono in due anni, tanto quelle per i normali consumi che per i conguagli. Quindi una richiesta di conguaglio con riferimento a un periodo di oltre due anni prima non è dovuta.
Tale termine è però interrotto e riprende a decorrere dall’intimazione di pagamento fatta per iscritto ed in altri casi previsti dalla legge con la conseguenza che si prolunga anche il termine di conservazione dei documenti.
Contatore dell’acqua unico per il condominio
Se in un condominio il contatore è unico, l’amministratore provvede al pagamento inserendo l’esborso quale spesa condominiale, che poi provvede a ripartire secondo i millesimi. Il regolamento di condominio però può prevedere una
ripartizione sulla base del numero di persone che vivono in ciascun appartamento.
Il condominio, per gestire in maggiore trasparenza la divisione della bolletta dell’acqua, dovrebbe dotare gli appartamenti di contabilizzatori individuali.
Note
[1] Cass. sent. n. 9240/2002. [2] Trib. Napoli 21 novembre 2001, Giud. Pace Nocera Inferiore 16 febbraio 2009, Giud. Pace Castellammare del Golfo 16 luglio
2004.