• Non ci sono risultati.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA"

Copied!
13
0
0

Testo completo

(1)

pagina 1 di 13 N. R.G. 8582/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili riunite iscritte al n. 8582/2015 RG + 20994/2016 RG promossa da:

Cascino Antonina, nata a Viagrande l’11 ottobre 1948 ed ivi residente in Via Trento n. 22, c.f.

CSC NNN 48R51 L828Z, Di Mauro Agata Antonina, nata a Catania il 25 giugno 1974 e residente in Viagrande Via Dusmet n. 5, c.f. DMR GNT 74H65 C351N, Di Mauro Mario Giuseppe, nato a Viagrande l’ 8 novembre 1971 ed ivi residente in Via Vallone n. 47, c.f.

DMR MGS 71S08 L828Q, eredi aventi causa, quali rispettivamente moglie e figli di Alfio Di Mauro, nato ad Aci Sant’Antonio il 30 aprile 1943 e deceduto il 9 luglio 2016, elettivamente domiciliati in Giarre Via Cavour n. 4 nello studio dell’avv.to Angelo Giuseppe Patanè che li rappresenta e difende per procura in calce all’atto di citazione in riassunzione;

Attori in riassunzione Contro

Genertel Assicurazioni spa, partita iva 00707180329, con sede in Trieste Via Machiavelli n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania Corso Italia n. 244 nello studio dell’avv.to Santo Spagnolo che la rappresenta e difende per procura generale alle liti; Convenuta

e contro

(2)

pagina 2 di 13 Castana Salvatore Antonino, elettivamente domiciliato in Paternò Via Annunziata n. 40 nello studio dell’avv.to Alfio Daniele Sarpietro che lo rappresenta e difende per procura in calce alle comparse di costituzione e risposta di entrambi i giudizi; Convenuto

--- Conclusioni

All’udienza del 13 luglio 2020 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Svolgimento del processo

Con l’atto di citazione notificato in data 1 giugno 2015 Alfio Di Mauro conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, Genertel Assicurazioni spa, impresa di assicurazioni tenuta alla RCA dell’autoveicolo investitore, e Salvatore Antonino Castana, proprietario, e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non rivenienti dal sinistro stradale occorso in Viagrande il 20 novembre 2011. Allegava di essersi trovato verso le ore 17,30 ad attraversare, giunto in Piazza Matteotti, la Via Garibaldi, allorquando era stato investito dall’autovettura Suzuki targata AW113FE, di proprietà e condotta alla guida da Salvatore Antonino Castana, che procedendo ad elevata velocità lo aveva scaraventato in terra.

Costituitosi il contraddittorio, si costituiva Genertel Assicurazioni spa, all’uopo contestando la allegata dinamica del sinistro, opponendo l’esorbitanza di quanto richiesto a titolo risarcitorio, osservando di avere comunque corrisposto pro bono pacis la somma di €.

59.000,00, riservando infine di chiedere, in esito alle risultanze istruttorie, la restituzione delle maggiori somme eventualmente corrisposte all’attore in dipendenza dell’evento de quo.

Si costituiva pure Salvatore Antonino Castana che contestava la dedotta velocità del proprio autoveicolo e chiedeva, per l’ipotesi di accoglimento della domanda, di essere manlevato dalla compagnia di assicurazioni di quanto avrebbe mai dovuto pagare al Di Mauro in esecuzione dell’emittenda sentenza.

Nel corso del giudizio era ammessa la prova orale articolata dall’attore e disposta CTU medico-legale.

(3)

pagina 3 di 13 Indi il procedimento è stato interrotto per il sopraggiunto decesso di Alfio Di Mauro.

Con distinto atto di citazione, ritualmente notificato ed autonomamente iscritto a ruolo, riassumevano il giudizio Antonina Cascino ed Agata Antonina e Mario Giuseppe Di Mauro, rispettivamente moglie e figli di Alfio Di Mauro.

Si costituivano, pur in tal giudizio, Salvatore Antonino Castana e Genertel Assicurazioni spa, i quali entrambi riproducevano le difese di già spiegate. Genertel Assicurazioni spa chiedeva affermarsi giudizialmente in ogni caso il diritto a ripetere quanto corrisposto in più del riconosciuto, specificatamente allegando che, essendo il Di Mauro deceduto per cause indipendenti dal denunciato sinistro, l’occorso danno biologico avrebbe dovuto qualificarsi come intermittente onde la logica conseguenza che non avrebbe potuto trovare applicazione il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona nell’ipotesi in cui il danneggiato sia ancora in vita perché basato sull’astratta previsione di vita media del soggetto, dovendosi per contro adottare un criterio circoscrivente la liquidazione al lasso di tempo trascorso tra la lesione e la morte.

Con il provvedimento del 30 marzo 2017 i due procedimenti erano riuniti.

La causa così riunita era posta in decisione all’udienza del 13 luglio 2020 previa concessione dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

La spiegata domanda attorea va rigettata.

Trattandosi di investimento del pedone, preliminarmente si osserva come la Corte di Cassazione sul punto ha più volte affermato che "l'anomalia della condotta del pedone che, in caso di investimento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista "iuris tantum" dall'art. 2054 cc, non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (Cass. 2019 n. 2241- Cass. 2014 n. 24472) aggiungendo inoltre che "l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua

(4)

pagina 4 di 13 esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca, la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cc, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno" (Cass. 2017 n. 8663 – Cass. 2013 n. 5393).

La suprema Corte, d’altra parte, ha pure evidenziato che la detta presunzione di colpa

“non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata alfine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ" (Cass.

2014 n. 24204).

Nel caso in esame, l’espletata prova per testi ha permesso di accertare che Alfio Di Mauro è stato investito sulla Via Garibaldi di Viagrande, nel mentre che procedeva all’attraversamento della carreggiata stradale, dall’autovettura Suzuki targata AW113FE, di proprietà e condotta alla guida da Salvatore Antonino Castana.

L'espletata istruttoria processuale però non consente di affermare che sia stata fornita dai convenuti, entrambi costituiti, la necessaria prova liberatoria, chè, se anche il teste ha accreditato un’andatura di marcia moderata dell’autovettura ed il tentativo del Castana di sterzare per evitare l’impatto, deve comunque ritenersi che le specifiche circostanze del caso concreto – particolarmente, l’incombente ora buia, l’intensità del traffico, il centro abitato, il tratto di strada rettilineo – imponessero al Castana, se non addirittura di fermarsi, di tenere comunque una velocità inferiore rispetto a quella effettivamente adottata.

Dunque, non è stato dimostrato di aver farlo tutto il possibile per evitare il pedone o comunque che la presenza del pedone era imprevedibile e che quindi l'investimento era inevitabile. Non appare infatti sufficiente, ai fini della prova liberatoria, che il conducente del veicolo abbia tenuto una condotta di guida corretta necessitando invece la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Resta a tal punto da valutare, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, il comportamento del pedone ed eventualmente riscontrare il suo concorso nella verificazione dell'investimento.

(5)

pagina 5 di 13 A tal fine occorre innanzitutto richiamare la deposizione in parte qua offerta dal testimone escusso.

Egli ha dichiarato: “Nel momento del sinistro era già buio ed il traffico era intenso sia a salire che a scendere ….. all’improvviso ho visto sbucare dalla parte superiore sinistra delle macchine che scendevano verso Catania un signore che attraversava la strada da sinistra verso destra rispetto al nostro senso di marcia”.

E’ necessario, altresì, ricordare le dichiarazioni testimoniali rese da Concetto Giorgio Platania, militare CC intervenuto sui luoghi nell’immediatezza dei fatti, il quale ha riferito della presenza delle strisce pedonali “sia prima che dopo il distributore Agip”, esattamente nel tratto di strada teatro del sinistro, in prossimità del luogo dell’attraversamento.

Dal complesso delle superiori evidenze ben può affermarsi che il Di Mauro, anzicchè procurarsi l’arresto della marcia delle autovetture da presso incrociate nell’approssimarsi all’attraversamento, ha intrapreso il transito della strada, al di fuori delle strisce pedonali pur assai prossime, senza assicurarsi, in presenza di intenso traffico, di essere stato avvistato dal conducente del mezzo investitore.

Ebbene, ritiene il giudicante che l’attraversamento della strada in ora buia, al di fuori delle strisce pedonali e senza la necessaria ed esigibile cautela rispetto alle autovetture in transito, sia connotata da tale imprudenza da far ritenere che vi sia stato un concorso nella verificazione dell'evento dannoso: certo che debba essere considerata la maggiore negligenza del conducente l’autoveicolo, fosse solo che per la natura intrinsecamente pericolosa dell’esercizio della guida, siffatto concorso può ragionevolmente determinarsi nella misura del 25%.

In ordine alla determinazione del quantum, vi è che la CTU medico legale ha accertato che, dalle lesioni subite dal Di Mauro, in occasione dell’incidente, è derivato un danno biologico temporaneo pari a gg.134 di inabilità assoluta, nonché un danno biologico temporaneo al 25% pari gg. 30 ed un danno biologico permanente pari al 20%.

Del tutto priva di riscontri è la causa del decesso di Alfio Di Mauro e l’assicurazione a firma del procuratore costituito degli attori in riassunzione dell’avvenuta guarigione di Alfio Di Mauro con espresso rimando a specifica certificazione medica (fax del 21 novembre 2012), in uno alle evidenze della relazione di CTU ed di quella medica di parte, rendono affatto

(6)

pagina 6 di 13 inconsistente la pur tardiva richiesta dei di lui eredi di richiamo del perito di ufficio al fine di valutare l'incidenza dei postumi invalidanti, peraltro consistiti in fratture e contusioni, rispetto all’evento morte.

Ferma la configurabilità e la risarcibilità tanto del danno biologico da inabilità temporanea, quanto del danno biologico c.d. intermittente (così definito il danno permanente alla salute ricompreso nell’intervallo di tempo che va dalla lesione alla morte del danneggiato), si tratta di verificare a tal punto secondo quale criterio procedere alla liquidazione, dovendosi assumere, ai fini della decisione, che Alfio Di Mauro è deceduto per cause indipendenti dalle lesioni occorse in esito al sinistro per cui è causa.

Ebbene, in via generale, per il danno biologico intermittente non può trovare applicazione il criterio risarcitorio normalmente utilizzato per la liquidazione del danno alla persona nell’ipotesi in cui il danneggiato sia ancora in vita (ovvero il sistema tabellare in uso al Tribunale di Milano, parametro di riferimento per la maggior parte dei Tribunali) poiché esso si basa sull’astratta previsione di vita media del soggetto (danno futuro), mentre nel caso di specie, ove il danneggiato è deceduto per causa indipendente dalla lesione, si dovrà adottare un criterio che circoscriva la liquidazione al lasso di tempo trascorso tra la lesione e la morte (danno passato).

Più precisamente, la difficoltà alla base dell'utilizzo del sistema tabellare ordinario per la liquidazione del danno cd. intermittente risiede nel fatto che detto criterio di liquidazione considera il fattore anagrafico come elemento significativo per calcolare l'aspettativa di vita, aspettativa che è considerata in relazione ad un evento (il decesso) ancora incerto; ciò perché il punto percentuale di invalidità tabellare viene calcolato anche sul presupposto che la persona danneggiata sia ancora in vita.

Quando, però, il danneggiato muore prima che gli sia stato liquidato il risarcimento, la durata della vita è nota, non costituendo più un dato incerto e presunto (sulla base della mortalità media della popolazione), ma un dato reale: ne consegue che il giudice, nel procedere alla liquidazione del danno intermittente, deve tenere conto non della vita media futura presumibile della vittima, ma della vita effettivamente vissuta.

Su questa tematica la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è sempre espressa in modo uniforme (tra le sentenze più significative Cass. Civ. III° Sez. n.489/1999, n.

(7)

pagina 7 di 13 19057/2003, n. 23053/2009, n. 2297/2011, n. 679/2016 e n. 10897/2016) affermando che “in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del danno spettante agli eredi del defunto “iure successionis” va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto”

(così Cass. civ. Sez. III, 18 gennaio 2016 n° 679), aggiungendo, poi, il principio in base al quale ai fini della liquidazione di tale posta di danno, va considerato il grado di intensità della sofferenza della vittima dalla lesione al decesso (“…sebbene occorra tener conto della maggiore intensità del patema d’animo nei primi tempi successivi all’evento…” così Cass. civ.

Sez. III, 26 maggio 2016 n° 10897).

Ancor più di recente la Cassazione ha ribadito tali principi nella sentenza n. 7579 del 2020 esprimendosi nei seguenti termini: “la liquidazione del danno biologico patito da persona deceduta per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio va correlata al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica, e non invece alla durata della vita futura, rapportata al momento del sinistro e valutata secondo criteri di probabilità statistica. Conseguentemente, il calcolo della invalidità permanente va fatto, dal giudice del rinvio, tenendo conto della incidenza di tale invalidità sul periodo di vita vissuto effettivamente tra l'incidente e la morte sopraggiunta per altre cause, e non già sulla aspettativa di vita futura.”.

Del resto, è evidente che poichè il danno biologico rappresenta per il soggetto che lo patisce una perdita (del bene salute), non può dar luogo allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita del bene salute solo per alcuni anni o mesi piuttosto che per la residua intera vita.

Orbene, dopo la affannosa ricerca, da parte dei Tribunali di merito, di criteri adeguati per la liquidazione del danno biologico intermittente, nel 2016 si approda all’elaborazione di una tabella ad hoc stilata dall’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano (oggi nella versione aggiornata al 2018), in cui viene utilizzato quale parametro il rapporto tra il risarcimento medio annuo corrisposto ad ogni percentuale invalidante - secondo valori

(8)

pagina 8 di 13 monetari individuati dalle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno biologico - e l’aspettativa di vita media.

In sostanza, il risarcimento medio corrisponde a quanto liquidato mediamente dalla Tabella di Milano per una data percentuale invalidante tra ciò che è liquidabile ad un soggetto di un anno e ciò che è liquidabile ad un soggetto di cento anni, e, pertanto, è rappresentato dalla media matematica tra la somma risarcitoria massima e quella minima.

L’“aspettativa di vita media” è la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra uno e cento anni, senza distinzione di sesso ed il risarcimento medio diviso per l’aspettativa di vita media consente di determinare il risarcimento di base per ogni anno di sopravvivenza della vittima.

Inoltre, poichè l’intensità del danno da lesione personale non rimane costante nel tempo, ma si acuisce in prossimità dell’evento per poi decrescere progressivamente sino a stabilizzarsi, le citate tabelle per la liquidazione del danno intermittente prevedono che il risarcimento base annuo sia aumentato per il primo anno del 100% e per il secondo del 50%;

dal terzo anno in poi si tornerà invece ad applicare il parametro base ai fini del computo. È anche prevista la possibilità di modificare il dato tabellare fino al 50% in considerazione delle peculiarità del caso concreto, operando la c.d. “personalizzazione” del danno.

Solo ai fini di maggiore chiarezza, anche dal punto di vista del linguaggio tecnico-giuridico utilizzato, occorre dare atto del fatto che l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha meglio qualificato tale tipologia di danno (solitamente definito “ danno biologico intermittente”), come "danno da premorienza", in ragione della sua struttura di danno subito (irreversibilmente e non in modo intermittente) nell'intervallo temporale compreso fra l'illecito da cui deriva la compromissione permanente del bene salute e la morte del soggetto.

Chiarito ciò, questo giudice ritiene condivisibili i criteri liquidatori e le considerazioni poste a fondamento della predetta tabella, perchè tengono conto da un lato della durata effettiva della vita del soggetto danneggiato e, dall'altro, della circostanza che la sofferenza soggettiva di chi subisce una lesione di tipo permanente è maggiore nei primi anni e decresce nel tempo per poi stabilizzarsi (consentendo altresì una personalizzazione della somma riconosciuta – con aumenti fino al 50% - all’esito della valutazione di tutte le circostanze del caso concreto).

(9)

pagina 9 di 13 È opportuno a questo punto specificare che, nel caso che ci occupa, una volta quantificato il danno da premorienza (che usa come parametro di riferimento la percentuale di invalidità da postumo permanente in base a tutti i criteri sopra ampiamenti specificati), a tale somma dovrà aggiungersi l’ulteriore importo che spetta agli eredi (poiché si trasferisce anch’esso al loro patrimonio per effetto del fenomeno successorio) a titolo di danno temporaneo alla salute – assoluto e parziale - patito dal Di Mauro prima della sua morte e liquidato sempre in base agli ordinari parametri risarcitori per il danno biologico della Tabella di Milano del 14.3.2018.

A questo punto, venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale nella sua totalità, deve farsi riferimento ai risultati della consulenza tecnica medico-legale d’ufficio – da considerare pienamente attendibili essendo stati frutto di una seria, approfondita e completa disamina delle cartelle cliniche e degli esami eseguiti dai sanitari sulla paziente- che, come si è detto, hanno riconosciuto:

- un periodo di inabilità temporanea al 100% di giorni 134;

- un periodo di inabilità temporanea parziale al 25 % di giorni 30;

- postumi permanenti (non suscettibili di ulteriori modificazioni sia in senso migliorativo che peggiorativo) pari al 20%

Pertanto, applicando a tali valori i parametri della Tabella di Milano del 2018 si ottiene: per il danno biologico temporaneo assoluto una somma di €. 13.132,00; per il danno biologico temporaneo parziale una somma di € 735,00; infine, per il danno intermittente (o da premorienza, secondo quanto espresso dall’Osservatorio milanese) una somma di € 12.291,00, poiché, essendo la vittima deceduta nel corso del quinto anno successivo al sinistro, viene presa in considerazione la voce tabellare relativa al "danno non patrimoniale per il primo e secondo anno" (€. 6.618,00) ed anche quella ulteriore “danno non patrimoniale per ogni successivo anno” (€. 1891,00 x 3 anni), in corrispondenza della percentuale di invalidità permanente riconosciuta (20%).

Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, sì come liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute),

(10)

pagina 10 di 13 quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d’altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa dell’attore adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.

E’ noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l’operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.

Ancora, deve osservarsi che l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella di Milano e, pertanto, la somma liquidata a titolo di danno biologico temporaneo (assoluto e parziale) dovrà essere devalutata alla data del sinistro (€. 13.169,00), mentre la somma liquidata a titolo di danno c.d. intermittente dovrà essere devalutata al momento della cessazione della temporaneità della lesione del diritto alla salute (€. 11.866,85).

Sulle somme così devalutate (nel totale, €. 25.035,85) andranno poi corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. Ciò perché sulle somme liquidate spetta agli attori anche il corrispettivo per la mancata tempestiva disponibilità dell'equivalente pecuniario del bene leso per tutto il tempo intercorrente fra il fatto e la sua liquidazione, secondo l’insegnamento che prende le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 17.2.1995, n. 1712, la quale afferma che "l'equivalente pecuniario, nei debiti di valore, soddisfa il credito per il bene perduto ma non anche il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene ove fosse stato rimpiazzato immediatamente con una somma di denaro equivalente".

(11)

pagina 11 di 13 Detto mancato godimento si traduce in un danno da ritardo per la cui quantificazione può farsi riferimento, anche in assenza di prova di un danno di entità diversa ed eventualmente maggiore, ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza, con l'applicazione, in via generale, di diversi parametri, facendo ricorso ai criteri di equo apprezzamento di cui agli artt.

1226 c.c. e 2056 c.c.

Peraltro, sempre alla luce della citata sentenza, al fine di evitare indebite locupletazioni risarcitorie, "se il giudice adotta come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece calcolare gli stessi con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti ovvero ad un indice medio", dovendosi così operare un cumulo temperato tra interessi e rivalutazione.

Di conseguenza, sommando agli importi sopra indicati (€. 25.035,85) - devalutata la somma riconosciuta a titolo di danno biologico temporaneo all'epoca del sinistro e la somma riconosciuta a titolo di danno c.d. intermittente al momento della cessazione della temporaneità (il centosessantacinquesimo giorno successivo all’evento lesivo) – la rivalutazione e gli interessi c.d. compensativi al tasso legale (da ritenersi equo ex artt.

1226 e 2056 c.c. ) calcolato sulla somma via via rivalutata, compete agli attori, ad oggi, la somma complessiva di € 29.031,06.

In favore di Alfio Di Mauro e, per esso, deceduto, degli eredi Antonina Cascino, Agata Antonina Di Mauro e Mario Giuseppe Di Mauro, vanno pure riconosciute, a titolo di danno patrimoniale, le spese mediche per un totale, a petto delle valutazioni del CTU, di €. 98,76:

applicando gli interessi al tasso legale sino alla data della presente statuizione, essi ascendono ad €.112,35.

In totale l’importo, al cui pagamento Genertel Assicurazioni spa, in solido con Salvatore Antonino Castana, dovrebbero essere condannati, ammonta ad €. 29.143,41, se non fosse che, a petto del dichiarato concorso di colpa, la decurtazione del 25% riduce l’importo dovuto ad €. 21.857,55.

(12)

pagina 12 di 13 Le conclusioni sono, a tal punto presto tratte.

Quanto liquidato da Genertel Assicurazioni spa a titolo di indennizzo, comprensivo di onorari legali e spese (€. 59.000,00) copre integralmente il danno patrimoniale e non sofferto da Alfio Di Mauro in guisa che alcunchè è dato di ulteriormente riconoscere ai propri eredi.

Va, al contempo, dichiarato, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, il diritto di Genertel Assicurazioni spa a ripetere da Antonina Cascino ed Agata Antonina Di Mauro e Mario Giuseppe Di Mauro il di più percepito in via stragiudiziale.

Sul punto è sufficiente osservare, al fine di respingere le infondate difese degli attori in riassunzione, che la domanda riconvenzionale risulta spiegata già in seno alla tempestiva comparsa responsiva del giudizio 8582/2015 RG ed altresì che non può dirsi affatto nuovo il riferimento, contenuto per la prima volta nella comparsa responsiva del giudizio riassunto, al danno cd. intermittente: esso invero trova titolo nel fatto nuovo sopravvenuto del decesso di Alfio Di Mauro che avrebbe chiamato comunque l’adito Tribunale a modificare i criteri di calcolo della liquidazione del danno biologico in guisa che rientra esattamente nell’originaria tempestiva domanda riconvenzionale.

Non resta, in conclusione, che rigettare la domanda e condannare gli attori in riassunzione alla refusione delle spese processuali in favore di Genertel Assicurazioni spa e Salvatore Antonino Castana: esse sono liquidate a misura del DM 55/2014.

Le spese di CTU restano a carico degli attori in riassunzione.

Quelle afferenti alla CTP devono ritenersi già remunerate con l’importo corrisposto in via stragiudiziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti iscritti al n. 8582/2015 RG + 20994/2016 RG, così statuisce:

rigetta la domanda e dichiara il diritto di Genertel Assicurazioni spa alla restituzione da parte di Antonina Cascino ed Agata Antonina e Mario Giuseppe Di Mauro di quanto percepito in più a titolo di indennizzo rispetto ad €. 21.857,55 con gli interessi al tasso legale dal dì della domanda riconvenzionale sino al soddisfo.

Condanna Antonina Cascino ed Agata Antonina e Mario Giuseppe Di Mauro in solido alla refusione, in favore di Genertel Assicurazioni spa e Salvatore Antonino Castana, delle spese

(13)

pagina 13 di 13 processuali che si liquidano, per ciascuno, in complessivi €. 7.795,00, oltre iva, cpa e spese generali.

Le spese di CTU sono a carico di parte attrice.

Così deciso in Catania, il 23 novembre 2020

Il GIUDICE

dott. Francesco Cardile

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART.15D.M.44/2011

Riferimenti

Documenti correlati

per la nomina del proprio arbitro ad opera della parte che ha ricevuto il relativo invito, non ha carattere perentorio (non essendo ciò previsto esplicitamente dalla legge, nè

55 bis (applicabile nella specie, ratione temporis) secondo cui il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione

(3.b) condannare, per tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, di cui all’atto di citazione nell’interesse delle Attrici, Immogar S.p.A., in persona del legale

Con atto di citazione ritualmente notificato xxxxxxxxxxxxxx citava a comparire davanti al giudice di Pace di Grosseto xxxxxxxxxx per sentirla condannare al risarcimento dei

(gli altri atti o fatti idonei a far sorgere l’obbligazione) e che soggiace alle ordinarie regole di riparto dell’onere probatorio di cui alla disciplina della

5 della direttiva europea citata distingue le ipotesi in cui il giudice invia le parti in mediazione rispetto all’invio per una semplice sessione informativa: un ulteriore motivo

Ed invero, con lettera del 12.7.2007 gli attori hanno comunicato alla convenuta di aver “dovuto prendere atto della sua dichiarazione di non voler proseguire nello

42 del CCNL di riferimento (previsione incontestata tra le parti) che punisce con il licenziamento disciplinare l’assenza ingiustificata dal servizio