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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

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pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO

GIUDICE DEL LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari

esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 132/2021 promossa da:

KLEO ROBERVAL PAGNAN, con il patrocinio dell’avv. PONZETTO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Adria (RO) via Pegolini n. 6;

contro

COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede a Udine, via Bertaldia, n. 24, in persona del Presidente Saccilotto Ivan con il patrocinio degli avv. COMPAGNONE DANIELE, MILOSAVLJEVIC JASMINA e PENZA PAOLO, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Udine, Via Vittorio Veneto 28;

In punto a:

Impugnativa di licenziamento

CONCLUSIONI DELLE PARTI Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:

“In via principale:

a) ordinare Coopservizi Group FVG cooperativa sociale in persona del legale rappresentante pro tempore di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente; b) condannare la Coopservizi Group FVG cooperativa sociale in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno patito dal ricorrente per il licenziamento illegittimo, stabilendo, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;

b) In via subordinata:

Condannare Coopservizi Group FVG cooperativa sociale in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Roberval Kleo Pagnan di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti;

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pagina 2 di 6 In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di carenza probatoria circa la dimensione occupazionale del datore di lavoro, condannare la resistente a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a corrispondergli/le la somma di euro 9.596,00, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, in ogni caso non inferiore a due mensilità e mezza dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Vittoria di spese e competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali».

***

I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:

“In via preliminare: dichiararsi l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per inosservanza del termine previsto dall’art. 6, comma 2, L. n. 604/1966 In via principale: respingersi il ricorso e tutte le domande svolte dal ricorrente, sia in via principale sia in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto in narrativa. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse riconoscersi l’illegittimità del licenziamento riconoscere al lavoratore l’importo minimo di 6 mensilità secondo quanto previsto dal decreto d.lgs. 23/2015. In ogni caso Spese di causa interamente rifuse.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 19 marzo 2021 KLEO ROBERVAL PAGNAN, come sopra rappresentato, conveniva in giudizio la società COOPSERVZI GROUP SOCIETA’ COOPERATIVA per sentire accogliere le conclusioni formulate in epigrafe, a tal fine esponendo di aver lavorato per la convenuta dal 13/12/2019 con la qualifica di operatore socio-sanitario presso la Casa Albergo per anziani di Lendinara, dalla quale era stato assunto dopo aver lavorato con le medesime mansioni alle dipendenze della società cooperativa Carpe Diem dall’1/06/2016 al 12/12/2019; precisava il ricorrente che in occasione del mutamento dell’appalto, nel corso di un incontro tenutosi il 20/11/201 tra i dipendenti già di Carpe Diem e la Coopservizi FVG, egli aveva chiesto ed ottenuto rassicurazioni sul fatto che avrebbe potuto usufruire nel periodo estivo 2020 sia di un periodo di ferie che di un periodo di aspettativa non retribuita dovendosi recare in Brasile suo paese di origine, tanto che in data 15/02/2020 aveva chiesto alla convenuta di poter usufruire di un periodo di ferie estive comprese tra il 9/06/2020 e il 10/07/2020 e di un periodo di aspettativa non retribuita dal 10/07/20 al 10/07/20, addirittura acquistando nel marzo dello stesso anno i biglietti aerei per sé e per la propria famiglia con partenza fissata dall’aeroporto di Bologna per il 9 giugno 2020.

Successivamente, il 13/05/2020, la convenuta aveva comunicato al ricorrente la decisione di negare il periodo di aspettativa, atteso che il CCNL di categoria non prevedeva tale possibilità per chi avesse

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pagina 3 di 6 un’anzianità di servizio inferiore ad un anno, ed il 10/06/2020 la Cooperativa comunicava al Pagnan l’autorizzazione a fruire delle ferie dall’1/07/2020 al 15/07/2020, tanto che il ricorrente aveva acquistato nuovi biglietti aerei per il Brasile con partenza fissata per il 2 luglio 2020, ed in data 26/06/20 l’attore aveva chiesto alla datrice di lavoro quale genitore di un figlio disabile grave di fruire di permessi ex lege n.104/92 nelle giornate 19-20-21 giugno 2020.

Proseguiva il ricorrente esponendo che il 7/07/2020 la compagnia aerea gli aveva comunicato che il volo di ritorno era stato annullato a motivo dell’emergenza connessa alla pandemia da Covid-19e con messaggio in pari data egli aveva avvisato il coordinatore di Coopservizi Group FVG Federico Dirindin dell’impossibilità di fare rientro in Italia e dunque di riprendere servizio il 16 luglio 2020, ma il 17/07/2020 la convenuta aveva contestato al Pagnan, ai sensi dell’art. 42 del CCNL e dell’ art.7 della legge 300/70, di non essersi presentato in servizio il 16/07/2020, chiedendogli adeguata giustificazione; analoga richiesta veniva inviata dalla convenuta con raccomandata del 30/07/2020, con riferimento al protrarsi dell’assenza dal 16 luglio al 30 luglio 2020, e successivamente Coopservizi FVG Group comunicava al ricorrente il licenziamento a far data dall’8/08/2020 per assenza ingiustificata dal lavoro per più di tre giorni a far data dal 16/07/2020; il Pagnan precisava di essere riuscito a fare ritorno in Italia solo l’11 settembre 2020 con un volo Air France, e di avere impugnato il licenziamento in data 22 settembre 2020.

Si doleva l’attore della illegittimità dell’intimato recesso, evidenziando di avere avuto ampie rassicurazioni dalla convenuta di poter fruire di ferie ed aspettativa non retribuita nel corso del 2020 per rientrare nel proprio paese di origine, di aver avuto risposta negativa alla concessione dell’aspettativa solo il 13.5.2020, di avere prontamente avvisato la convenuta della cancellazione del volo di rientro dal Brasile e di aver potuto fare rientro in Italia solo l’aa settembre 2020, lamentando che il fatto materiale contestatogli, sebbene realmente accaduto, non aveva rilievo disciplinare; invocava sul punto la decisione della Suprema corte n. 12174 del 2019 e quanto al procedimento disciplinare evidenziava che gli atti dello stesso gli erano stati inviati per posta raccomandata, laddove era ben noto alla convenuta che egli non era presente in Italia, e solo dopo l’11 settembre 2020 egli aveva avuto contezza delle richieste di chiarimento e delle contestazioni disciplinari mosse dalla convenuta nei suoi confronti.

Si costituiva ritualmente in giudizio la COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, come sopra rappresentata, che preliminarmente eccepiva l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L. n. 604 del 1966, essendo lo stesso stato depositato oltre 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale, e nel merito resisteva alla domanda, affermando la legittimità del licenziamento intimato al ricorrente.

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pagina 4 di 6 Fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva ritenuta sufficientemente documentata e veniva discussa all’udienza odierna mediante deposito di note scritte ai sensi dell’art. 221 comma 4 della L. n.

77/2020, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.

Va rapidamente esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte resistente, che è infondata e va rigettata, sul rilievo che il ricorso risulta depositato in data 19 marzo 2021, sebbene il procedimento a margine indicato sia stato iscritto il successivo 23 marzo, mentre venendo al merito della domanda, la stessa è infondata e va rigettata, alla luce delle considerazioni che seguono, alle quali occorre premettere che il ricorrente non ha contestato che la condotta contestatagli (cfr. docc.

11,12, 13 all. ricorso) costituisca violazione dell’art. 42 del CCNL di riferimento (previsione incontestata tra le parti) che punisce con il licenziamento disciplinare l’assenza ingiustificata dal servizio protrattasi per oltre tre giorni, ma ha affermato che tale condotta, sebbene riconducibile ad un fatto materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare, chiamando a suo sostegno la decisione della Suprema Corte (Sezione Lavoro, sentenza n. 12174 del 08/05/2019) che ha stabilito (Rv. 653756 - 01) che ha stabilito che in tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare.

A fondamento di tale affermata irrilevanza disciplinare il ricorrente ha posto due circostanze, ovvero l’avere egli ottenuto, prima di essere assunto dalla convenuta ed addirittura quale condizione per l’assunzione, la rassicurazione di poter fruire nell’estate del 2020 di un periodo di ferie e di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, in effetti poi non concessa dalla convenuta, e nell’essere stato il ricorrente nell’impossibilità di rientrare dal Brasile tempestivamente, a motivo del blocco dei voli connesso alla nota emergenza pandemica da COVID 19.

Orbene, quanto alla prima circostanza, sebbene parte resistente abbia ammesso che nel corso degli incontri prodromici all’assunzione da parte della cooperativa degli operatori addetti alla Casa di Riposo di Lendinara, dopo la cessazione dell’appalto della Cooperativa Carpe Diem, fosse stato affrontato il tema delle ferie estive, il ricorrente non ha fornito prova delle asserite rassicurazioni offerte dalla convenuta, atteso che il doc. 2 allegato dall’attore contiene il solo invito al ricorrente a partecipare all’incontro con la resistente Cooperativa e null’altro, sicché la successiva richiesta di ferie dal 9.6.2020 al 9.7.2020 e di aspettativa dal 10.7.2020 all’8.7.2020 presentata dall’attore il 15.2.2020 (doc.

4 allegato al ricorso) non risulta munita di alcun avallo precedente da parte datoriale, tanto che in data

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pagina 5 di 6 13.5.2020 (doc. 6 all. ricorso) la Cooperativa negava all’attore l’aspettativa non retribuita, ma in data 10.6.2020 concedeva (doc. 7 all. ricorso) le ferie dall’1 al 15 luglio 2020.

Occorre sul punto soggiungere che nessuna doglianza risulta sollevata al momento di tale rigetto dall’attore, che anzi a suo dire si è preoccupato di prenotare altro volo aereo per il Brasile, con partenza il 2 luglio 2020 (doc. 8 all. ricorso), ed inoltre che l’allegazione attorea di avere richiesto tre giorni di premesso ai sensi della L. n. 104/92 in data 26.6.2020 (doc. 9) appare del tutto irrilevante per la decisione, visto che i permessi si riferivano alle giornate dal 19 al 21 luglio, successive al periodo di assenza non giustificata dal lavoro dello stesso, verificatasi a far data dal 16 luglio 2020.

Venendo dunque al periodo successivo alla fruizione delle ferie concesse al ricorrente, deve da una parte rilevarsi che il predetto non ha dimostrato di avere acquistato i biglietti di rientro dal Brasile, sicché l’affermazione del Pagnan che solo in data 7.7.2020 egli avrebbe appreso dell’annullamento del volo di rientro appare smentita non solo dalla mancata allegazione appunto del biglietto di ritorno, ma anche dallo stesso documento n. 18, indicato dall’attore come prova dell’impossibilità per il Pagnan di rientrare in servizio nel termine indicato nel piano ferie.

Invero da detto documento, costituito da un avviso pubblicato sul sito del Consolato Italiano in Brasile, emerge chiaramente che erano operativi e possibili almeno quattro voli di rientro in Europa dal Brasile in data 15.7.2020, né invero l’attore ha allegato alcunché con riguardo al tentativo di reperire un volo nel periodo tra il 7.7.2020 e l’11.9.2020, né ancora ha allegato alcunché in ordine alle precauzioni che avrebbe adottato in considerazione che la normativa all’epoca vigente prevedeva l’osservanza di un periodo di isolamento fiduciario al rientro dal Brasile.

Inoltre, l’unica comunicazione inviata alla convenuta nell’intero periodo risulta essere stata il messaggio whatsapp (doc. 10 all. ricorso) in data 7.7.2020, nel quale l’attore rappresenta di non poter rientrare il 16 luglio, e successivamente il Pagnan non risulta aver fornito nessuna notizia di sé e del suo rientro in Italia fino all’11.9.2020.

Con riferimento poi alle comunicazioni relative al procedimento disciplinare, riguardo alle quali il ricorrente si duole dell’essergli le stesse state inviate all’indirizzo di residenza, sebbene la datrice fosse a conoscenza del fatto che lo stesso non era in Italia, deve rilevarsi che l’attore non ha documentato di avere comunicato alla datrice un indirizzo diverso da quello di residenza presso il quale lo stesso fosse reperibile, sicché in applicazione dei principi stabiliti dalla costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sezione Lavoro, sentenza n. 20519 del 2019) deve ritenersi che il procedimento disciplinare si sia svolto correttamente.

Deve dunque ritenersi che sia provato non solo il fatto materiale (assenza ingiustificata per tre – ed oltre – giorni consecutivi) addebitato all’attore, ma anche la rilevanza disciplinare dello stesso, in ordine alla quale occorre rammentare che con recente decisione, la Suprema Corte (Sezione Lavoro, sentenza n. 13411 del 01/07/2020) ha precisato che ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente un'indagine

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pagina 6 di 6 che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza.

Orbene, nel caso di specie, il risultato di siffatta indagine porta ad evidenziare che il ricorrente non ha dimostrato di avere adottato alcuna diligenza né per reperire un volo di rientro, né per comunicare al proprio datore di lavoro una possibile data di rientro, in modo da consentire la riorganizzazione del piano ferie aziendale, facendosi vivo solo oltre due mesi dopo la partenza e così dimostrando un totale disinteresse per il lavoro e l’organizzazione dello stesso, peraltro in un periodo particolarmente complesso a motivo dell’emergenza da COVID 19, sicché si deve concludere che il licenziamento impugnato appare pienamente legittimo, avendo il ricorrente dimostrato scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 5572014 per cause di valore indeterminabile basso, nel quale ricade dichiaratamente il procedimento, fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti del 50%

stante il concreto valore di causa, che appaiono congrui all’impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 132/2021 R.G.-C.L., promossa da PAGNAN KLEO ROBERVAL contro la COOPSERVIZI GROUP FVG SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede a Udine, via Bertaldia, n. 24, in persona del Presidente Saccilotto Ivan, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e rigettata, così provvede:

1) Rigetta il ricorso;

2) Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente Cooperativa le spese di lite, che liquida in € 3.512,50 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%.

Così deciso in Rovigo, in data 15 giugno 2021

Il Giudice dott. Silvia Ferrari

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