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COMUNE DI MISSAGLIA. Provincia di Lecco CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CITTADINI DI MISSAGLIA *** TRA

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COMUNE DI MISSAGLIA Provincia di Lecco

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CITTADINI DI MISSAGLIA PERIODO DAL 01.01.2013 AL 31.12.2015

***

TRA

Il Comune di Missaglia (C.F. e P.I. 00612960138) con sede a Missaglia (LC) in Via Matteotti n. 6, legalmente rappresentato dal Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi al Cittadino Dott.ssa Raffaella Volpez

E

l’Associazione di Volontariato “2000 per te O.N.L.U.S.” (C.F. 94018390131) con sede in Via Garibaldi n. 85, legalmente rappresentata dal Presidente Sig.

Cristiano Cavaleri nato a Merate il 12.10.1971

***

PREMESSO

che il

Comune di Missaglia intende continuare i propri interventi socio assistenziali avvalendosi anche dell’apporto di associazioni di volontariato, in base alla Legge n. 266/91 – Legge quadro sul volontariato – e alla Legge Regionale n. 22/93 – Legge Regionale sul volontariato -;

• che nel Comune di Missaglia opera da alcuni anni e in modo soddisfacente l’Associazione di volontariato “2000 per te O.N.L.U.S.”, regolarmente iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato della Regione Lombardia al Foglio n. 729 – Progressivo 2911 – Sezione A) Sociale;

• che da alcuni anni l’Associazione “2000 per te O.N.L.U.S.” collabora in

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modo soddisfacente e puntuale con l’Amministrazione Comunale di Missaglia per la gestione dei servizi di trasporto socio assistenziale;

• che l’Amministrazione Comunale di Missaglia ritiene opportuno continuare a sviluppare i propri interventi socio assistenziali anche avvalendosi dell’apporto di associazioni di volontariato;

***

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- ART. 1 -

La presente convenzione è stipulata nel quadro di un’integrazione e potenziamento dell’offerta di interventi assistenziali a favore dei cittadini residenti nel Comune di Missaglia che sono particolarmente in difficoltà nell’accesso ai servizi e alle strutture socio- assistenziali e socio sanitarie.

- ART. 2 -

L’Associazione garantisce il servizio di trasporto con proprie organizzazioni e risorse, utilizzando automezzi propri e dei propri soci. L’Associazione si impegna, per lo svolgimento di tale attività, ad utilizzare solo i propri soci volontari. L’Associazione comunica, su richiesta del Comune, l’elenco dei volontari adibiti al servizio.

- ART. 3 -

L’Associazione si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione e a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Settore del Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività fermo restando l’impegno prioritario a non creare disservizi all’utenza.

A tal fine, l’Amministrazione Comunale autorizza sin d’ora l’uso di mezzi

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comunali idonei qualora si presentino situazioni straordinarie e/o di non disponibilità dei mezzi dell’Associazione, previa comunicazione scritta dei nominativi dei volontari individuati a tal scopo dall’Associazione e avendo cura di comunicare con congruo preavviso tale necessità di utilizzo nonché di compilare gli appositi moduli previsti per l’uso dei mezzi comunali.

L’Associazione si impegna inoltre, attraverso i propri volontari, ad offrire un servizio puntuale ed efficiente, con modalità tecnicamente corrette e rispettose della dignità degli utenti e dei volontari.

L’Amministrazione Comunale, tramite il proprio Responsabile, comunica tempestivamente al Responsabile dell’Associazione ogni evento che possa incidere sull’attuazione dei servizi e vigila la buona esecuzione delle prestazioni.

- ART. 4 -

L’Associazione “2000 per te” si impegna a svolgere i servizi di trasporto socio assistenziali di seguito elencati garantendone la copertura per tutto l’anno, in maniera continuativa e quotidiana sia per l’andata che per il ritorno, nel rispetto del calendario delle strutture frequentate dagli utenti, per conto del Comune che corrisponderà, per questi servizi, un rimborso spese annuale congruo e forfetariamente valutato in Euro 30.000,00 fermo restando che l’Associazione nulla abbia a pretendere dagli utenti di questi servizi. Tali servizi rimborsati all’associazione dal Comune in modo forfetario sono meglio elencati nell’allegato “A”, che è parte integrante della presente convenzione.

E’ inteso che il numero degli utenti di questi servizi può variare in più o in meno senza incidere sul costo complessivo, qualora il numero degli utenti in

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aggiunta è tale da non comportare l’uso di ulteriori automezzi e/o volontari.

L’Associazione si riserva la facoltà di offrire i servizi di cui all’allegato “A”

ad utenti non residenti nel Comune di Missaglia, senza aggravi di spesa per questo Comune e salvaguardando la priorità di servizio ai cittadini del Comune di Missaglia nell’interesse dei quali questa convenzione viene stipulata e previa comunicazione al servizio sociale.

Qualora, per sopravvenuti validi motivi, vi fosse la sospensione definitiva di un servizio, il Comune si riserva la facoltà di richiedere un servizio alternativo, di entità comparabile, senza oneri aggiuntivi.

Per eventuali nuovi servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’allegato, proposti dal Comune in base alle esigenze dell’utenza, e che comportano l’uso di ulteriori mezzi, l’Associazione si impegna ad eseguirli, secondo le proprie disponibilità, nei termini della convenzione e dietro riconoscimento economico con atto separato e previa verifica dei servizi ancora in essere, da stabilire preventivamente in aggiunta alla quota forfetaria convenzionata.

- ART. 5 –

L’Associazione “2000 per te” di Missaglia, compatibilmente con i volontari, i mezzi disponibili e il piano dei servizi convenzionati in modo forfettario, si impegna altresì a svolgere per proprio conto e per i cittadini residenti, i seguenti servizi :

1. un servizio di trasporto socio assistenziale verso strutture sanitarie per a. prenotazioni visite

b. ritiro referti

c. visite ambulatoriali

d. esecuzione esami specialistici e prestazioni sanitarie

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2. a favore dei cittadini a. residenti a Missaglia b. di anni 65 o più c. oppure malati cronici d. oppure disabili

e. oppure invalidi civili

dietro presentazione del modulo compilato a cura dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Missaglia e a fronte di un rimborso da parte dei cittadini stessi non superiore a 0,50 €/Km (Iva inclusa) che dovrà essere versato direttamente all’Associazione.

3. Nuove richieste da cittadini residenti, che chiedono di usufruire dei servizi, verranno inviate dall’Associazione all’ufficio servizi sociali che verificherà le condizioni di bisogno trasmettendone comunicazione all’Associazione, unitamente ad eventuali informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio trasporto stesso affinché l’Associazione possa decidere se esistono le condizioni per effettuare il servizio trasporto;

L’Ufficio Servizi Sociali potrà richiedere per specifiche situazioni la fatturazione del servizio di trasporto direttamente al Comune previo invio di impegno da parte dell’ufficio stesso.

- ART.6 –

Nel mese di ottobre di ogni anno verrà effettuata una verifica dell’organizzazione dei servizi di trasporto di cui all’allegato “A” ai sensi dell’art. 4 comma 5 e dell’art. 5 della presente convenzione.

Inoltre, su richiesta dell’Associazione, l’Amministrazione Comunale provvederà all’adeguamento delle quote annuali forfetarie di cui all’art. 4 e

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della quota a titolo di rimborso chilometrico di cui al punto 2 dell’art.5 anche tenendo conto degli adeguamenti Istat dei precedenti 12 mesi.

- ART. 7-

E’ impegno del Comune e dell’Associazione far si che si possano conciliare più servizi durante la giornata. E’ impegno del Comune intervenire anche direttamente sulle strutture eroganti la prestazione per richiedere variazioni di orari e di giorni.

Saranno effettuati incontri periodici di verifica sull’andamento quantitativo/qualitativo dei servizi.

- ART. 8 –

L’Associazione garantisce che i volontari addetti all’attività sono dotati di regolare patente di guida e che gli stessi sono coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall’art. 4 della Legge n. 266/91. L’Associazione infine garantisce che i mezzi propri o dei propri soci utilizzati per il servizio hanno un’adeguata copertura assicurativa.

L’Associazione solleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità conseguente l’organizzazione e l’espletamento del servizio.

- ART. 9 –

L’importo forfettario pattuito, concordato e onnicomprensivo a carico del Comune riveste natura di copertura totale delle spese sostenute dall’Associazione per i trasporti di cui all’art.4. L’Amministrazione Comunale si impegna a versare parte della quota forfettaria entro 15 giorni dalla presentazione da parte dell’Associazione di regolare dichiarazione di svolgimento dei servizi di cui all’ art. 4 della presente convenzione e

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comunque con cadenza trimestrale.

- ART. 10 –

Nuove utenze richieste dall’Amministrazione Comunale nell’ambito dei servizi di cui all’art.4 o servizi completamente nuovi che potrebbero rientrare nella convenzione dovranno essere preventivamente concordati tra il Responsabile del Comune e dell’Associazione purchè tali servizi abbiano le caratteristiche di continuità e qualora il servizio sociale certifichi i presupposti di fatto e di diritto che attestino la situazione di bisogno e l’inserimento in convenzione quale servizio aggiuntivo. E’ inoltre compito del Responsabile dei servizi sociali informare, qualora ne abbia conoscenza, il Responsabile dell’Associazione di eventuali problemi che possano influire sull’erogazione del servizio trasporto e in questi casi l’ufficio servizi sociali potrà richiedere all’ASL o alla famiglia la certificazione specialistica attestante le condizioni idonee per l’effettuazione del servizio trasporto.

- ART. 11–

L’Amministrazione comunale conferma la disponibilità all’uso dell’Associazione del locale comunale, attualmente già utilizzato dalla stessa, sito in Via Garibaldi n. 85 dietro un rimborso spese forfetario di Euro 150,00 da pagarsi in unica soluzione entro e non oltre il 30 Giugno di ogni anno, considerato che tale disponibilità all’uso potrà essere revocata per ragioni di pubblica utilità o per ragioni di opportunità inerenti l’utilizzo dell’immobile comunale, senza che l’Associazione abbia nulla a pretendere fermo restando l’offerta di un locale alternativo da parte dell’Amministrazione Comunale. Si autorizza altresì l’Associazione all’utilizzo gratuito di n. 4 posti auto riservati per gli automezzi dell’Associazione stessa nel parcheggio di Via IV Novembre

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retrostante gli uffici comunali.

- ART. 12 –

La presente convenzione decorre dal 01 gennaio 2013, ha durata triennale ed è rinnovabile.

Il rinnovo della presente convenzione, che sarà stabilito con atto scritto, dovrà essere richiesto 3 mesi prima della scadenza con apposita comunicazione scritta da parte dell’Associazione.

L’Amministrazione Comunale può risolvere la presente convenzione dandone un preavviso di almeno 15 giorni prima per provata inadempienza da parte dell’Associazione, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri per il Comune se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese fino alla risoluzione della convenzione.

Il mancato pagamento delle spese entro 3 mesi senza giustificato motivo dà diritto all’Associazione alla risoluzione del contratto, previo preavviso di 30 giorni.

- ART. 13 –

La presente convenzione potrà essere integrata e rettificata in qualsiasi momento a richiesta scritta di una delle parti e con l’accordo delle stesse.

L’eventuale cambiamento della denominazione sociale dell’Associazione, fermi restando le finalità, gli scopi statutari e l’accettazione da parte della Giunta Comunale, non comportano la modifica della convenzione.

- ART. 14 –

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso di uso e a carico della parte richiedente. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile.

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- ART. 15 –

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Lecco.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l’Amministrazione Comunale Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Raffaella Volpez

Per l’Associazione Il Presidente Cristiano Cavaleri

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