• Non ci sono risultati.

COMPRENSORIO DELLA VALLE DI FIEMME - Cavalese - REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI UTENTI DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMPRENSORIO DELLA VALLE DI FIEMME - Cavalese - REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI UTENTI DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

COMPRENSORIO DELLA VALLE DI FIEMME - Cavalese -

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI UTENTI DEL

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

(2)

c a p o I°

art. 1

E' istituito dal Comprensorio della Valle di Fiemme il servizio di trasporto per gli utenti del servizio socio-assistenziale. Il servizio mira a soddisfare le esigenze di trasporto occasionale dei cittadini residenti nel territorio del Comprensorio, destinatari degli interventi in materia socio-assistenziale a' sensi art. 4 L.P. n.

14/1991, e con le specificazioni risultanti dalle vigenti Determinazioni per l'attuazione del Piano Provinciale Socio-assistenziale.

art. 2

L'accesso al servizio così come le fasi successive è regolato dalle norme di cui al Regolamento tipo per la disciplina dei servizi socio-assistenziali, approvato dalla Assemblea Comprensoriale con del.ne n°27 del 22-12-1993.

art. 3

Il servizio viene svolto nell'ambito del territorio comprensoriale. Sono peraltro ammessi particolari trasporti fuori zona di cittadini residenti in valle di Fiemme solo previa puntuale relazione giustificativa del Servizio Socio-Ass.le, o per attività di supporto ad altri servizi e prestazioni organizzati dall'Ente.

art. 4

Il servizio verrà prioritariamente garantito alle persone sole o con familiari impossibilitati ad accompagnarle con propri mezzi.

Le richieste saranno soddisfatte con il seguente ordine prioritario:

- per visite o cure mediche

- per accesso ad altri servizi o risorse

- per disbrigo di pratiche amministrative o legali

- per visite a familiari ospiti di strutture sanitarie od assistenziali - per uscite di socializzazione

art. 5

Il servizio viene effettuato di regola, con i soli mezzi autorizzati, dal personale addetto alla assistenza domiciliare, preventivamente individuato e nel normale orario di lavoro, salvo particolari situazioni da valutarsi singolarmente. La stessa persona svolgerà altresì i compiti di accompagnamento dell'utente, se necessari. L'utente può peraltro individuare una persona di sua fiducia quale accompagnatore.

(3)

Durante il trasporto l'utente verrà coperto da speciale assicurazione.

E' vietata ai trasportati la guida degli automezzi in consegna ai conducenti.

I trasportati devono attenersi al parere del conducente circa la possibilità di praticare strade ritenute pericolose per l'incolumità delle persone o per l'efficenza del mezzo.

art. 6

Non rientrano nel presente servizio i trasporti scolastici nè quelli per persone totalmente inabili alla deambulazione, in quanto coperti da altri servizi.

Il mezzo di trasporto potrà peraltro essere utilizzato all'interno del Servizio sociale per particolari necessità, non riferite ad una specifica utenza, con oneri a carico del Servizio stesso.

art. 7

Tenuto conto di quanto stabilito dalle Determinazioni della P.A.T. per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali, è prevista la compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utente secondo tariffe periodicamente stabilite dalla Giunta Comprensoriale in base all'analisi del costo sostenuto per il servizio, alla lunghezza e durata del trasporto ed alle condizioni economiche dell'utente. In particolare dovrà essere applicata la seguente formula:

Entrate - Minimo Vitale = C (coefficente) minimo vitale

Compartecipazione = C x quota base + quota base+ quota fissa di chiamata x n°

dei chilometri .

Si precisa che:

il Minimo Vitale posto al numeratore della formula è comprensivo di affitto o rateo mensile delle eventuali spese per mutui edilizi per le sole rate della quota capitale maturata nell'anno precedente alla domanda,quota forfetaria per il riscaldamento o le spese generali dell'abitazione ed eventuali spese per bisogni atipici;

il minimo vitale posto al denominatore è comprensivo della sola quota forfetaria per il riscaldamento;

le quote di minimo vitale sono quelle in vigore nell'anno solare di riferimento delle entrate;

la quota base e la quota fissa per chiamata vengono fissate in sede di prima applicazione rispettivamente in £ 150 ed in £ 300. Tali quote verranno aggiornate annualmente con delibera della Giunta Compr.le.

la compartecipazione dell'utente non potrà mai superare il costo effettivo del servizio per l'amministrazione Comprensoriale.

verrà inoltre addebitato all'utente il costo del servizio di accompagnamento secondo le ordinarie tariffe di compartecipazione al servizio di assistenza domiciliare.

(4)

per i soggetti con reddito pari o inferiore al minimo vitale,la compartecipazione è limitata alla sola tariffa di chiamata.

c a p o II°

art. 8

La gestione amministrativo-contabile dei mezzi è affidata all'Ufficio Socio- Assistenziale. I mezzi sono muniti di apposito foglio di viaggio dal quale devono risultare la data, l'ora della partenza e dell'arrivo, la denominazione della località raggiunta seguendo i più brevi percorsi agibili, i chilometri percorsi, il nominativo dell'utente trasportato e la firma dello stesso.

art. 9

Gli automezzi, appena terminato il servizio, debbono rientrare, di norma, nella autorimessa del Comprensorio. Il conducente risponde personalmente di eventuali danni che dovessero verificarsi al veicolo, nel caso in cui lo stesso non sia stato parcheggiato nella autorimessa.

art. 10

I conducenti sono soggetti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

E' fatto obbligo ai conducenti di provvedere alla normale pulizia del mezzo ed alla sua tenuta in condizioni di costante efficenza al servizio.

Le riparazioni eventualmente necessarie così come i periodici controlli, sono affidate ad officine private.

art. 11

Il conducente dovrà segnalare tempestivamente ogni incidente in cui sia coinvolto il mezzo. La comunicazione deve essere corredata da una relazione sull'incidente sottoscritta dal conducente e vistata dal trasportato.

Nel caso di danni alle persone, il conducente del mezzo, ove ne abbia la possibilità, richiederà l'intervento della Forza Pubblica e prenderà nota dei dati di identificazione dei veicoli e delle persone coinvolte nell'incidente nonchè degli eventuali testimoni.

In caso di omessa denuncia, qualora essa comporti un danno, l'Ente si riserva diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'omissione.

art. 12

(5)

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla esecutività della deliberazione di approvazione.

Il Segretario Il Presidente dott. Mario Andretta dott. Mauro Gilmozzi

Riferimenti

Documenti correlati

 I.S.E.E. 0 rappresenta la soglia massima dell’indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata. 3.4

12.1 - L’Ente, previa apposita deliberazione dell’Organo esecutivo di cui all’art. 267/00 da adottarsi in termini generali ad inizio esercizio finanziario, può

I criteri per l’individuazione del nucleo familiare e del calcolo della situazione economica equivalente sono quelli previsti dal Regolamento Comunale ISEE di cui al DPCM

La carta dei servizi è un documento volto a descrivere quanto offerto dall’organizzazione, essa ha inoltre un valore contrattuale e di impegno dell’Ente

E' aggiornata annualmente dall’ARERA ed è espressa in centesimi di euro per kWh consumato (quota energia) ed in centesimi di euro per kW impegnata (quota potenza).

PRESO ATTO dei decreti della Regione Friuli Venezia Giulia n°355/SPS dd 22/02/2017 e n°427 dd 15/03/2017, Prenumero 756 aventi per oggetto “Finanziamento della Misura

04/08/2017, allegato alla Relazione Sociale dd 04/08/2017, del Servizio Sociale dei Comuni di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino, avente per oggetto “ Interventi regionali

L’Associazione “2000 per te” si impegna a svolgere i servizi di trasporto socio assistenziali di seguito elencati garantendone la copertura per tutto l’anno,