IVA
LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA
Art. 1, commi da 324 a 330, Legge n. 228/2012
DM 22.2.2010
Artt. 39, 46, 47 e 50, DL n. 331/93
La Finanziaria 2013, recependo nell’ordinamento nazionale quanto previsto in materia di fatturazione dalla Direttiva n.
2010/45/UE, ha ridefinito il momento di effettuazione e rideterminato i termini di fatturazione e di registrazione delle operazioni intraUE.
Considerato che gli acquisti/cessioni di beni intraUE devono essere riepilogati nei modd. Intra si esamina di seguito l’adempimento di tale obbligo coordinandolo con le nuove disposizioni.
Come noto, a decorrere dal 2013 la Legge n. 228/2012 (Finanziaria 2013) ha recepito le disposizioni contenute nella Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione.
In particolare, oltre alla modifica dell’art. 21, DPR n. 633/72 con la previsione del nuovo contenuto della fattura, sono state apportate alcune modifiche al DL n. 331/93 contenente la disciplina delle operazioni intracomunitarie, riguardanti, tra l’altro:
il momento di effettuazione delle operazioni (art. 39);
la fatturazione delle operazioni (art. 46);
la registrazione delle operazioni (art. 47).
Con il citato intervento normativo non sono state modificate le disposizioni relative alla presentazione dei noti modd. Intra che devono essere opportunamente coordinate con i mutati termini di registrazione degli acquisti / cessioni intraUE.
PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA
Gli artt. 50, comma 6, DL n. 331/93 e 1, DM 22.2.2010 dispongono che i soggetti passivi IVA devono presentare gli elenchi riepilogativi delle seguenti operazioni intraUE:
Elenco riepilogativo delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE
1) cessioni di beni intraUE 2)
prestazioni di servizi diverse da quelle contenute negli artt. 7-quater e 7- quinquies, DPR n. 633/72
Elenco riepilogativo delle operazioni acquisite presso soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE
1) acquisti di beni intraUE
2) prestazioni di servizi c.d. “generiche” ex art. 7-ter, DPR n. 633/72
Nello specifico, per gli acquisti/cessioni di beni intraUE i soggetti interessati devono compilare i seguenti elenchi riepilogativi:
mod. Intra-1 bis Cessioni di beni nel periodo di riferimento
mod. Intra-2 bis Acquisti di beni nel periodo di riferimento
La periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni in esame è così individuata:
CESSIONI DI BENI E SERVIZI RESI
- mensile: soggetti che effettuano cessioni di beni e servizi superiori a € 50.000 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti;
- trimestrale: restanti soggetti.
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RICEVUTI
- mensile: soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi superiori a € 50.000 nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti;
- trimestrale: restanti soggetti.
I soggetti tenuti alla presentazione con cadenza trimestrale possono scegliere di presentare i modelli con periodicità mensile. Tale scelta vincola alla presentazione mensile per l’intero anno.
Il termine di presentazione degli elenchi è fissato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. Se tale giorno cade di sabato o festivo il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Come disposto espressamente dall’art. 5, DM 22.2.2010, negli elenchi devono essere riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA nel periodo (mese o trimestre) di riferimento.
ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’ACQUISTO
Ai sensi del nuovo comma 1 dell’art. 39, DL n. 331/93, a decorrere dall’1.1.2013, l’acquisto di beni intraUE si considera effettuato all’inizio del trasporto / spedizione dei beni dallo Stato UE di provenienza (anziché alla consegna dei beni all’acquirente in Italia, ovvero in caso di trasporto con mezzi dell’acquirente, all’arrivo dei beni nel luogo di destinazione).
Pertanto, è la data di partenza dei beni ad individuare il momento di effettuazione di un acquisto intraUE. Non assume rilevanza il soggetto che provvede al trasporto / spedizione. Inoltre, è indifferente se lo stesso è effettuato dal cedente UE o per suo conto, ovvero dall’acquirente italiano o per suo conto.
Sono previste specifiche deroghe alla regola sopra accennata per le operazioni con effetti traslativi sospesi nonché per gli acquisti c.d. “continuativi” (Informativa SEAC 5.2.2013, n. 34).
ANTICIPAZIONE DEL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE
Come disposto dal comma 2 del citato art. 39, per un acquisto intraUE, l’emissione (anticipata) della fattura anticipa il momento di effettuazione dell’operazione. In tal caso l’acquisto si considera effettuato limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.
Per individuare il momento di effettuazione di un acquisto intraUE non assume più rilevanza il pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo (come avveniva fino al 31.12.2012).
Non si esclude che al ricevimento di un acconto o del pagamento del corrispettivo anteriormente all’inizio del trasporto / spedizione, il cedente UE provveda (per scelta) ad emettere (in via anticipata) la fattura. In tal caso limitatamente all’importo ivi indicato l’acquisto intraUE si considera effettuato.
INTEGRAZIONE E ANNOTAZIONE DELLA FATTURA ESTERA
Come di consueto, l’acquirente italiano deve provvedere all’integrazione della fattura estera con l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota e dell’imposta.
Si rammenta che per poter effettuare un acquisto intraUE (senza applicazione dell’IVA nello Stato UE del cedente) l’acquirente italiano deve risultare iscritto nell’elenco VIES.
A decorrere dall’1.1.2013, come previsto dal nuovo comma 1 dell’art. 47, DL n. 331/93, la fattura estera, integrata come sopra, va annotata nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento (anziché entro il mese di ricevimento), con riferimento al mese precedente, in base alla relativa numerazione e con indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera.
In merito all’annotazione delle fattura estera integrata, il riferimento al mese precedente ha lo scopo di “collegare” l’operazione al periodo di effettuazione della stessa. Conseguentemente, la
“retrodatazione”:
- non trova applicazione nel caso in cui l’operazione è effettuata nello stesso mese di annotazione della fattura, poiché ricondurrebbe l’operazione ad un momento in cui la stessa non era ancora stata posta in essere;
- trova applicazione solo nel caso in cui l’annotazione della fattura avviene nel mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione (tale collegamento incontra un’eccezione nel caso di ricevimento “tardivo” della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effetto dell’acquisto ex art. 46, comma 5, DL n. 331/93).
Va evidenziato che per l’annotazione della fattura estera integrata nel registro IVA degli acquisti non è previsto un preciso termine. Il citato comma 1, infatti, fa riferimento all’annotazione su tale registro quale condizione per l’esercizio “del diritto alla detrazione dell’imposta”.
Si ritiene che possa essere richiamato quanto previsto dall’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 in base al quale la detrazione dell’IVA a credito può essere effettuata “al più tardi, con la
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
È ovvio che nella pratica l’acquirente italiano annoterà nel registro IVA degli acquisti la fattura estera integrata nello stesso mese di annotazione nel registro delle fatture emesse / corrispettivi al fine di “compensare”, nella generalità dei casi, l’IVA a debito con l’IVA a credito.
PRESENTAZIONE MODD. INTRA
Ai fini della presentazione dei modd. Intra, come sopra accennato, va fatto riferimento alle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA nel periodo (mese o trimestre) di riferimento.
Conseguentemente si ritiene che per poter assicurare il predetto collegamento tra la presentazione degli elenchi riepilogativi e l’effettuazione dell’acquisto, assuma rilevanza il periodo di riferimento dell’annotazione della fattura nel registro delle vendite.
Esempio 1 La Alfa srl ha effettuato un acquisto di beni intraUE in data 15.2.2013 per il quale la fattura è stata ricevuta ed annotata nel medesimo mese.
L’operazione va inserita nel mod. Intra-2 bis relativo a febbraio da presentare entro il 25.3.2013 (soggetto mensile) ovvero al primo trimestre da presentare entro il 26.4.2013 (soggetto trimestrale).
Esempio 2 Con riferimento all’esempio 1 si ipotizzi che la fattura sia stata ricevuta a febbraio ed annotata a marzo (entro il giorno 15), con riferimento al mese di febbraio.
L’operazione va inserita nel mod. Intra-2 bis relativo a febbraio da presentare entro il 25.3.2013 (soggetto mensile) ovvero al primo trimestre da presentare entro il 26.4.2013 (soggetto trimestrale).
Esempio 3 Con riferimento all’esempio 1 si ipotizzi che la fattura sia stata ricevuta nei primi giorni di marzo ed annotata nello stesso mese, con riferimento al mese di febbraio.
L’operazione va inserita nel mod. Intra-2 bis relativo a febbraio da presentare entro il 25.3.2013 (soggetto mensile) ovvero al primo trimestre da presentare entro il 26.4.2013 (soggetto trimestrale).
CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE
In merito alla regola per individuare il momento di effettuazione delle cessioni di beni intraUE, a decorrere dall’1.1.2013, il comma 1 del citato art. 39 prevede che, l’operazione si considera effettuata all’inizio del trasporto / spedizione dei beni dall’Italia.
Fino al 31.12.2012 il momento di effettuazione delle cessioni intraUE non era regolato espressamente nell’ambito del DL n. 331/93, bensì era desumibile dalle regole contenute nel DPR n. 633/72 ed in particolare nell’art. 6 ai sensi del quale assumeva rilevanza la consegna dei beni al cliente UE.
Analogamente a quanto previsto di tema di acquisti di beni intraUE, sono previste specifiche deroghe alla regola sopra accennata con riferimento alle operazioni con effetti traslativi sospesi nonché agli acquisti c.d. “continuativi”.
ANTICIPAZIONE DEL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE
Anche in merito alle fattispecie che anticipano il momento di effettuazione di una cessione di beni intraUE può essere richiamato quanto esaminato per gli acquisti.
A decorrere dall’1.1.2013 pertanto non rileva l’incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo, bensì rileva l’emissione anticipata della fattura, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.
EMISSIONE E ANNOTAZIONE DELLA FATTURA
A decorrere dall’1.1.2013, il nuovo comma 2 del citato art. 46 prevede che la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (anziché nel momento di effettuazione della stessa).
Si rammenta che per poter emettere la fattura in regime di non imponibilità ex art. 41, DL n. 331/93 il cedente italiano e l’acquirente UE devono risultare iscritti nell’elenco VIES.
Come previsto dal nuovo comma 4 dell’art. 47, DL n. 331/93, a decorrere dall’1.1.2013 la fattura va annotata nel registro delle fatture emesse (dei corrispettivi) secondo l’ordine di numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione. Pertanto, l’annotazione va eseguita:
- entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- con riferimento al mese di inizio del trasporto / spedizione dei beni dall’Italia.
Fino al 31.12.2012 la fattura di una cessione intraUE doveva essere annotata nel registro delle fatture emesse secondo l’ordine della numerazione e con riferimento alla data di emissione.
PRESENTAZIONE MODD. INTRA
Ai fini della presentazione dei modd. Intra si ritiene di dover applicare la stessa regola sopra esaminata per gli acquisti di beni intraUE. Conseguentemente al fine di assicurare il collegamento tra la presentazione degli elenchi riepilogativi e l’effettuazione della cessione, assume rilevanza il periodo di riferimento dell’annotazione della fattura nel registro delle vendite (dei corrispettivi).
Esempio 4 La Beta srl ha effettuato una cessione di beni intraUE in data 14.3.2013 per la quale ha emesso fattura nello stesso mese. La fattura è stata annotata nel registro delle vendite del mese di marzo.
L’operazione va inserita nel mod. Intra-1 bis relativo a marzo / primo trimestre da presentare entro il 26.4.2013 (in caso di soggetto mensile / trimestrale).
Esempio 5 Con riferimento all’esempio 4 si ipotizzi che la fattura sia emessa in aprile (entro il giorno 15) ed annotata nel registro delle vendite in tale mese, con riferimento al mese di marzo.
L’operazione va inserita nel mod. Intra-1 bis relativo a marzo / primo trimestre da presentare entro il 26.4.2013 (in caso di soggetto mensile / trimestrale).