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IndexLife Consolida & Premia 4x4 Domani

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Academic year: 2022

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Contratto Index Linked

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Ed. 03/2006 - Normoweb

Mod. FL1318 - Ed. 03/2006

Il presente fascicolo informativo contenente:

• Scheda Sintetica

• Nota Informativa

• Condizioni Contrattuali

• Glossario

• Informativa sul trattamento dei dati personali

• Modulo di Proposta

deve essere consegnato al cliente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione

Index Life Consolida & Premia 4x4 Domani

(2)

1. SCHEDASINTETICA ... 2

2. NOTAINFORMATIVA ... 5

Sezione A - Informazioni sull’impresa di assicurazione ... 5

Sezione B - Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari ... 6

Sezione C - Informazioni sul parametro di riferimento a cui sono collegate le prestazioni ... 8

Sezione D - Informazioni su costi, sconti e regime fiscale ... 13

Sezione E - Altre informazioni sul contratto ... 15

3. CONDIZIONICONTRATTUALI ... 20

3.1 Prestazioni assicurate e riscatto programmato... 20

3.2 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato ... 20

3.3 Conclusione del contratto ... 20

3.4 Entrata in vigore e scadenza delle coperture assicurative ... 20

3.5 Scioglimento del contratto ... 21

3.6 Premio... 21

3.7 Obbligazione ... 21

3.8 Prestazione assicurata alla scadenza contrattuale ... 21

3.9 Riscatto programmato (cedola)... 21

3.10 Riscatto ... 22

3.11 Prestazione assicurata in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale... 22

3.12 Carenza ... 23

3.13 Recesso dal contratto nell’esercizio del diritto di pentimento ... 23

3.14 Revoca della proposta contrattuale ... 23

3.15 Cessione, pegno e vincolo ... 23

3.16 Beneficiari ... 24

3.17 Pagamenti di FinecoLife ... 24

3.18 Informazioni ... 25

3.19 Legge applicabile e lingua del contratto ... 25

3.20 Giurisdizione e foro competente ... 25

4. GLOSSARIO... 26

5. ALLEGATOA - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLART. 13DEL D.LGS. 196/2003 ... 28

MODULO DIPROPOSTA ... 33 Pag.

INDICE INDEXLIFE CONSOLIDA & PREMIA 4X4 DOMANI

(3)

1. SCHEDA SINTETICA INDEXLIFE CONSOLIDA & PREMIA 4X4 DOMANI

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTO- SCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al con- traente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli even- tuali rischi presenti nel contratto

INFORMAZIONI GENERALI Impresa di assicurazione

FinecoLife Ltd. è una compagnia di assicurazioni sulla vita di diritto irlandese interamente parteci- pata da FinecoVita, che a sua volta è soggetta a direzione e coordinamento CNP Assurances S.A.

Denominazione del contratto

IndexLife Consolida & Premia 4x4 Domani Tipologia del contratto

Le prestazioni previste dal contratto sono direttamente legate all’andamento di una obbligazione strutturata emessa da Capitalia S.p.A., collegata all’indice azionario Dow Jones EURO STOXX 50.

Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento dei para- metri cui sono collegate le prestazioni assicurative.

Nel caso di prestazione in caso di decesso dell’Assicurato è prevista una garanzia di capitale.

Durata 6 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto dopo un anno dalla decorrenza Pagamento dei premi

Premio unico

Il versamento minimo previsto è di 2.500 euro

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

IndexLife Consolida & Premia 4x4 Domani è un contratto Index Linked, in cui le prestazioni sono collegate (linked) al valore di un parametro di riferimento costituito da uno strumento finanziario (obbligazione strutturata) legato all’andamento di un indice di borsa.

Si tratta quindi di un prodotto con il quale il Contraente investe un importo di denaro per un perio- do prefissato al fine di ricevere un capitale alla scadenza e delle somme periodiche alcune prefis- sate ed altre funzione dell’andamento del parametro di riferimento.

Inoltre, in caso di decesso dell’Assicurato è prevista la restituzione di un valore funzione dell’età dell’assicurato stesso (Gold Protection).

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata da FinecoLife per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità). Tale parte è una componente dei costi gra- vanti sul contratto, rappresentati dalle spese di emissione e dal caricamento implicito (di seguito definiti), e pertanto non concorre alla formazione del capitale.

PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni in caso di vita Capitale

In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento ai Beneficiari desi- gnati in polizza dal Contraente di un importo pari al capitale versato al netto delle spese di emis- sione, moltiplicato per il rapporto tra il valore che l’emittente dell’obbligazione rimborsa a FinecoLife ed il valore nominale dell’obbligazione stessa.

Pagamento di somme periodiche

In caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto, è previsto il pagamento al Contraente di un importo pari al capitale versato al netto delle spese di emissione moltiplicato per il rapporto tra il valore che l’emittente dell’obbligazione paga a FinecoLife (cedola) e il valore nomi-

(4)

nale dell’obbligazione medesima.

Nel dettaglio le cedole saranno pari a:

• I anno (2007): 2,75%

• II anno (2008): 3,00%

• III anno (2009): 3,25%

• IV, V e VI anno (2010, 2011 e 2012): la percentuale è pari ogni anno al 100% della media delle 12 performance realizzate dall’indice su ciascun mese di ogni anno; inoltre sia la quinta sia la sesta cedola non potranno assumere valori inferiori alla cedola pagata nell’anno precedente. Un ulteriore meccanismo prevede che se la somma delle 3 cedole variabili dovesse essere uguale o superiore a 4,00%, alla scadenza verrà pagata un’ulteriore cedola di bonus del 4,00%.

Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato Capitale

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al capitale versato al netto delle spese di emissione moltiplicato per il rapporto tra il valore che l’emittente dell’obbligazione rim- borsa a FinecoLife - calcolato in occasione della prima valorizzazione successiva al secondo giorno lavorativo seguente la data di ricezione della comunicazione del decesso - ed il valore nominale del- l’obbligazione medesima.

L’importo così ottenuto non potrà essere inferiore (Gold Protection):

• al capitale versato al netto delle spese di emissione, se l’età dell’Assicurato alla data di decor- renza è inferiore a 75 anni

• all’85% del capitale versato al netto delle spese di emissione, se l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza è uguale o superiore a 75 anni

Maggiori informazioni sono fornite nella Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli 3.1, 3.8, 3.9, 3.11 e 3.15 delle condizioni di contratto.

RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

FinecoLife non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo, ferma restando la Gold Protection. Pertanto il pagamento delle prestazioni dipende dalle oscillazioni del para- metro di riferimento cui sono collegate le prestazioni assicurate e/o dalla solvibilità dell’ente emittente gli strumenti finanziari sottostanti il contratto assicurativo.

Il rating attribuito all’emittente Capitalia S.p.A. dello strumento finanziario cui è collegata la presta- zione, alla data di stesura della presente documentazione, è pari a A2 per Moody’s ed a A- per Fitch.

Nel corso della durata contrattuale il predetto rating è pubblicato sul quotidiano IlSole24Ore e sul sito internet della Compagnia www.finecolife.ie.

Il contratto comporta i seguenti rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del parametro di riferimento cui sono collegate le prestazioni assicurate e/o al rischio di inadempimen- to dell’emittente collegato al deterioramento dei suo merito creditizio:

• ottenere un capitale a scadenza inferiore al premio versato

• ottenere un valore di riscatto inferiore al premio versato

• ottenere un capitale in caso di morte dell’Assicurato inferiore al premio versato (la Gold Protection garantisce un capitale pari al premio versato al netto delle spese di emissione solo per gli assicurati con una età alla data di decorrenza inferiore a 75 anni)

• ottenere un importo in caso di esercizio del diritto di recesso inferiore al premio versato

• non ottenere il pagamento dei riscatti programmati alle ricorrenze anniversarie

Con la sottoscrizione del contratto il Contraente acquista una struttura finanziaria complessa, che comporta l’assunzione di posizioni su strumenti derivati (necessarie per il pagamento delle cedole variabili). L’assunzione di posizioni nelle predette componenti derivate può determinare in caso di riscatto anticipato una perdita relativa alle cedole non riscattate fino ad un massimo (pari al costo della componente derivata) del 4,35% rispetto al premio versato al netto delle spese di emissione.

A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità dell’emittente dello strumento finan- ziario sottostante il contratto.

COSTI E SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO

FinecoLife, al fine di svolgere l’attività di collocamento dei contratti, di gestione dei contratti, di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

L’entità dei costi gravanti sui premi riduce l’ammontare delle prestazioni.

(5)

Per consentire al Contraente di poter disporre di informazioni sui costi e sulle modalità di impiego del premio, viene di seguito riprodotta una tabella nella quale è rappresentata in termini percentuali, la scomposizione del premio, al netto delle spese di emissione, nelle componenti utilizzate per acquistare lo strumento finanziario sottostante il contratto (distinto nelle componenti obbligaziona- ria e derivata) e nella componente di costo.

Il contratto è gravato dalle spese di emissione pari a 10,00 €, trattenute dal premio versato. I dirit- ti fissi incrementano l’incidenza percentuale dei costi rappresentata nella tabella di scomposizione del premio. Tale incidenza si ottiene rapportando i diritti fissi al premio pagato ed è decrescente al crescere dell’importo del premio.

Con il pagamento del premio, il Contraente corrisponde a FinecoLife un caricamento implicito, com- prensivo del costo per la Gold Protection che rimane a carico di FinecoLife, pari al 6,40% risultan- te dall’acquisto di un ammontare di valore nominale dell’obbligazione ad un prezzo inferiore al valo- re nominale stesso: il prezzo di acquisto è infatti pari a 93,60 euro per ogni 100,00 euro di valore nominale.

Scomposizione del premio Valore %

Componente obbligazionaria 89,25%

Componente derivata 4,35%

Costi 6,40%

Premio complessivo 100,00%

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative moda- lità leggere la sezione E della Nota Informativa.

FinecoLife è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il rappresentante legale Fergal Joyce

(6)

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente le informazioni utili per apprendere in modo corretto e completo le caratteristiche del contratto e poter sottoscrive- re la presente polizza con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

Essa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ma il suo contenuto non è soggetto alla pre- ventiva approvazione dell’ISVAP.

SEZIONEA

INFORMAZIONI SULLIMPRESA DI ASSICURAZIONE

A.1 Informazioni generali

FinecoLife Ltd., compagnia di assicurazioni sulla vita con sede legale in Grand Canal House 1, Upper Grand Canal Street – Dublin 4 (Repubblica d’Irlanda), è interamente partecipata da FinecoVita Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A..

L’indirizzo della sede legale di FinecoLife è: Grand Canal House 1, Upper Grand Canal Street, Dublin 4, Repubblica d’Irlanda.

L’indirizzo della sede operativa di FinecoLife è: Alexandra House, The Sweepstakes, Ballsbridge, Dublin 4, Repubblica d’Irlanda.

Recapito telefonico: +353 1 6319368 Sito internet: www.finecolife.ie

Indirizzo di posta elettronica: [email protected]

FinecoLife è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con provvedimento del Do.E.T.E.

(Department of Enterprise, Trade and Employment) in data 30 aprile 2003. FinecoLife esercita atti- vità di assicurazione sulla vita in Italia esclusivamente in regime di libera prestazione dei servizi assicurativi ai sensi dell’art. 70, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 174.

Società di revisione dell’impresa: KPMG, 1 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland.

A.2 Conflitto di interessi

Nella presente sezione sono illustrate le possibili situazioni di conflitto di interessi di FinecoLife, anche derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo.

A tal proposito possono individuarsi quali possibili operazioni in conflitto di interessi quelle aventi ad oggetto:

• l’acquisto della struttura derivata da una Società che esercita un’influenza rilevante su FinecoLife e con la quale FinecoLife intrattiene rapporti di affari (Capitalia) che comportano retrocessione di commissioni alla Società stessa da parte di FinecoLife per il collocamento dei suoi prodotti assi- curativi;

• il collegamento a parametri finanziari (strumenti finanziari o portafogli di strumenti finanziari, etc.) sottostanti la struttura costituiti da strumenti finanziari emessi: (i) da una Società che esercita su FinecoLife un’influenza rilevante (Capitalia), (ii) da Società finanziate da Società del Gruppo ovve- ro da Società che esercitano un’influenza rilevante su FinecoLife, (iii) da Società nelle quali il Gruppo nel suo complesso detenga una partecipazione rilevante, (iv) da Società nelle quali gli esponenti l’Organo Amministrativo e l’Alta Direzione del Gruppo rivestono cariche sociali.

FinecoLife non ha stipulato accordi che prevedono il percepimento di utilità derivanti dalla retro- cessione di commissioni o di altri proventi.

Pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, FinecoLife effettua le operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.

In ogni caso FinecoLife opera al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglio- re risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi.

2. NOTA INFORMATIVA

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SEZIONEB

INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

B.1 Rischi finanziari B.1.1

La presente Nota Informativa descrive un’assicurazione a premio unico appartenente alla categoria dei contratti di assicurazione “Index Linked”.

I contratti di assicurazione “Index Linked” sono contratti di assicurazione in cui le prestazioni dovute dall’assicuratore sono collegate (linked) al valore di uno o più parametri di riferimento, costituiti da indi- ci o da strumenti finanziari. Pertanto i contratti di assicurazione “Index Linked” comportano rischi finanziari per il Contraente, riconducibili all’andamento dei parametri di riferimento a cui sono collega- te le somme dovute da FinecoLife in loro esecuzione.

Nello specifico, il valore delle prestazioni assicurate, i riscatti programmati, il valore di riscat- to ed il valore di recesso sono direttamente collegati al valore di un’obbligazione strutturata indicizzata, in particolare, all’andamento di un indice di borsa.

Le caratteristiche specifiche dell’obbligazione e dell’indice di borsa sono illustrate nel dettaglio nella Sezione C della presente Nota Informativa.

B.1.2

I contratti di assicurazione index linked, in conseguenza del collegamento delle prestazioni assicurate ad indici o strumenti finanziari, comportano per il Contraente rischi di investimento, nel senso che nel corso della durata dell’assicurazione ed al momento del verificarsi di taluno degli eventi assicurati, del riscatto o del recesso, le somme dovute dall’assicuratore potrebbero risultare inferiori a quanto com- plessivamente a quest’ultimo corrisposto dal Contraente per effetto della diminuzione del valore degli indici o dello strumento finanziario al cui andamento l’importo di tali somme è collegato.

B.1.3

In relazione alle caratteristiche dell’obbligazione al cui valore sono collegate le prestazioni assicurate ed il valore di riscatto, con la conclusione del contratto il Contraente assume i rischi propri sia di un investimento azionario sia di un investimento obbligazionario. In particolare, ai fini della descrizione del profilo di rischio a cui il contratto espone il Contraente, si segnala che il grado di rischio dipende in larga parte dalle caratteristiche degli attivi sottostanti e che quindi, tenuto tra l’altro conto del collegamento dell’obbligazione all’indice di borsa, il Contraente è sottoposto ai rischi di seguito indicati.

• Il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell’emittente (rischio specifico) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio gene- rico o sistematico).

• Il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’emittente, per effet- to di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rim- borsare il capitale (rischio di controparte); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modifi- carsi delle condizioni creditizie dell’emittente.

• Il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (rischio di interesse); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di tito- li a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato compor- terà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.

• Il rischio che il valore del titolo risenta della minor liquidità tipica dei titoli che, come l’obbligazione, non hanno un effettivo mercato di negoziazione (rischio di liquidità).

B.1.4

La conclusione del contratto non comporta alcun rischio di cambio per il Contraente.

B.1.5

Si segnala al Contraente che costituisce condizione di esigibilità delle prestazioni assicurate con il pre- sente contratto, dei riscatti programmati, nonché del valore di riscatto e di recesso, l’adempimento, da parte dell’emittente l’obbligazione, degli obblighi di pagamento verso FinecoLife derivanti dall’ob- bligazione medesima (rischio di inadempimento dell’emittente l’obbligazione).

(8)

Pertanto, il presupposto di esigibilità delle prestazioni pecuniarie dovute da FinecoLife in ese- cuzione del contratto è costituito dal pagamento a FinecoLife da parte dell’emittente:

• del valore di rimborso quanto all’esecuzione della prestazione assicurata per il caso di sopravvi- venza dell’Assicurato;

• del valore delle cedole per il pagamento dei riscatti programmati;

• del valore di rimborso anticipato per tutti gli altri casi di scioglimento del contratto, ad esclusione del caso di premorienza (sinistro) dell’Assicurato, caso per il quale FinecoLife garantisce la corre- sponsione di un importo minimo.

Resta pertanto a carico del Contraente e/o del diverso avente diritto il rischio che l’emittente non rimborsi a FinecoLife tali valori, nell’ipotesi in cui l’inadempimento dell’emittente sia col- legato al deterioramento del suo merito creditizio e, quindi, non sia dovuto unicamente a cause imputabili a FinecoLife o a diverse ragioni per cui l’emittente non rimborsi in tutto o in parte a FinecoLife i predetti valori pur conservando la piena capacità e qualità di credito.

B.2 Prestazioni assicurative B.2.1

La durata del presente contratto è fissa ed è stabilita in 6 anni, computati a partire dalla data di decorrenza.

B.2.2

Il premio deve essere versato, alla data di decorrenza del contratto, in un’unica soluzione. Il versamento minimo previsto è di 2.500 Euro.

B.2.3

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata da FinecoLife per far fronte ai rischi demo- grafici previsti dal contratto (rischio di mortalità). Tale parte è una componente dei costi gravanti sul con- tratto, rappresentati dalle spese di emissione e dal caricamento implicito (definiti al punto D.1), e per- tanto non concorre alla formazione del capitale.

B.2.4

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

B.2.4.1 PRESTAZIONI IN CASO DI VITA

Capitale: in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente di un importo pari al capitale versato al netto delle spese di emissione, moltiplicato per il rapporto tra il valore che l’emittente dell’obbligazione rimborsa a FinecoLife ed il valore nominale dell’obbligazione stessa.

Riscatto programmato: in caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto, è previsto il pagamento al Contraente di un importo pari al capitale versato al netto delle spese di emissione mol- tiplicato per il rapporto tra il valore che l’emittente dell’obbligazione paga a FinecoLife (cedola) e il valo- re nominale dell’obbligazione medesima.

Nel dettaglio le cedole saranno pari a:

• I anno (2007): 2,75%

• II anno (2008): 3,00%

• III anno (2009): 3,25%

• IV, V e VI anno (2010, 2011 e 2012): la percentuale è pari ogni anno al 100% della media delle 12 performance realizzate dall’indice su ciascun mese di ogni anno; inoltre sia la quinta sia la sesta cedola non potranno assumere valori inferiori alla cedola pagata nell’anno precedente. Un ulterio- re meccanismo prevede che se la somma delle 3 cedole variabili dovesse essere uguale o supe- riore a 4,00%, alla scadenza verrà pagata un’ulteriore cedola di bonus del 4,00%.

B.2.4.2 PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO

Capitale: in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il paga- mento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al capitale versato al netto delle spese di emissione moltiplicato per il rapporto tra il valore che l’emittente dell’obbliga- zione rimborsa a FinecoLife - calcolato in occasione della prima valorizzazione successiva al secon- do giorno lavorativo seguente la data di ricezione della comunicazione del decesso - ed il valore nominale dell’obbligazione medesima.L’importo così ottenuto non potrà essere inferiore (Gold Protection):

• al capitale versato al netto delle spese di emissione, se l’età dell’Assicurato alla data di decorren- za è inferiore a 75 anni

• all’85% del capitale versato al netto delle spese di emissione, se l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza è uguale o superiore a 75 anni

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L’assicurazione viene assunta senza visita medica. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto o entro i primi cinque anni dalla data di decor- renza del contratto se sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, verrà corrisposto ai Beneficiari, esclusivamente, il 100% dell’importo otte- nuto moltiplicando il capitale iniziale per il rapporto tra il valore dell’obbligazione ed il suo valore nomi- nale come indicato al punto 3.12 delle condizioni contrattuali.

B.2.5

FinecoLife non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo, ferma restando la Gold Protection. Pertanto il pagamento delle prestazioni dipende dalle oscillazioni del parametro di riferi- mento cui sono collegate le prestazioni assicurate e/o dalla solvibilità dell’ente emittente gli strumen- ti finanziari sottostanti il contratto assicurativo.

Il Contraente assume quindi il rischio connesso all’andamento del parametro di riferimento e quello lega- to alla insolvenza dell’ente emittente o del garante lo strumento finanziario assunto come parametro di riferimento.

Quindi, in caso di andamento non positivo del parametro di riferimento cui sono collegate le presta- zioni assicurate e/o in caso di inadempimento dell’emittente collegato al deterioramento del suo merito creditizio, l’entità delle prestazioni assicurate potrebbe risultare inferiore al premio versato.

In particolare, poichè le prestazioni sono collegate al valore corrente dell'obbligazione sottostante e il prezzo di emissione di tale obbligazione (93,6) risulta inferiore al suo valore nominale (100), il valore iniziale dell'obbligazione risulta pari, in data 24 febbraio 2006, al prezzo di emissione stesso; ne con- segue che il valore di rimborso anticipato dell’obbligazione sottostante, durante la vita del contratto, può essere inferiore al valore nominale dell’obbligazione stessa.

B.2.6

Il presente contratto non dà diritto, al Contraente o agli eventuali diversi Beneficiari, alla partecipazio- ne agli utili di FinecoLife, né prevede alcuna garanzia di consolidamento del valore delle prestazioni assicurate.

B.3 Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative B.3.1 PRESTAZIONI IN CASO DI VITA

Capitale: alla scadenza contrattuale, nel caso in cui l’Assicurato sia in vita, sarà corrisposto ai Beneficiari un importo pari al capitale iniziale moltiplicato per il 100% del rapporto tra il valore di rim- borso e il valore nominale dell’obbligazione.

Riscatto programmato: ad ogni ricorrenza anniversaria, compresa quella coincidente con la scadenza del contratto, in seguito alla liquidazione della cedola dell’obbligazione, verrà liquidato al Contraente, nel caso in cui l’Assicurato sia in vita, un riscatto programmato, il cui importo è pari al capitale iniziale moltiplicato per il rapporto tra il valore che viene pagato a FinecoLife per quella cedola e il valore nomi- nale dell’obbligazione.

B.3.2 PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO

Capitale: In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, FinecoLife corrispon- derà ai Beneficiari un importo pari al 100% del capitale iniziale moltiplicato per il rapporto tra il valore di rimborso anticipato, determinato in occasione della prima valorizzazione dell’obbligazione successi- va al secondo giorno lavorativo seguente la data di ricezione della comunicazione del decesso, ed il valore nominale dell’obbligazione.

In virtù della presenza della Gold Protection, ai Beneficiari verrà, in ogni caso, corrisposto un importo minimo calcolato in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decorrenza e garantito da FinecoLife, come previsto al punto 3.11 delle condizioni contrattuali.

SEZIONEC

INFORMAZIONI SUL PARAMETRO DI RIFERIMENTO A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI

C.1 Obbligazione C.1.1

Il titolo, appositamente acquisito da FinecoLife, al quale sono collegate le prestazioni del presente contratto, è costituito da un’obbligazione strutturata, contraddistinta dal codice ISIN che verrà comu- nicato al Contraente all’atto dell’emissione della lettera di conferma/polizza e con le caratteristiche di seguito descritte.

(10)

C.1.2

Il titolo non ha un effettivo mercato di negoziazione; inoltre, FinecoLife è obbligata a vendere il titolo esclu- sivamente ad un numero limitato di soggetti che in concreto possono esaurirsi nella Società emittente.

C.1.3

Il valore del titolo è giornalmente pubblicato sul sito di FinecoLife (www.finecolife.ie) e su un quoti- diano a tiratura nazionale, attualmente Il Sole 24 Ore.

C.1.4

La valorizzazione dell’obbligazione avviene tre volte al mese, i giorni 11 e 21 nonché l’ultimo giorno lavorativo del mese (nell’ipotesi in cui i giorni 11 o 21 del mese siano festivi, la valorizzazione dell’ob- bligazione verrà effettuata nel primo giorno lavorativo immediatamente successivo).

Anche in relazione all’assenza di un effettivo mercato di negoziazione dell’obbligazione ed ai limiti alla sua alienazione da parte di FinecoLife, la determinazione del valore corrente dell’obbligazione è defe- rita all’agente di calcolo dell’obbligazione.

C.1.5

In caso di sospensione o di mancata valorizzazione dell’obbligazione o di altri eventi di turbativa i paga- menti di FinecoLife verranno rinviati fino a quando la valorizzazione dell’obbligazione si renda nuova- mente disponibile.

C.1.6

Poiché FinecoLife, a copertura degli impegni assunti con il presente contratto, porrà quale attivo l’ob- bligazione descritta, si rinvia al successivo punto C.3 “Indicazione sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dalla Compagnia” per una più dettagliata descrizione.

C.2 Parametro di indicizzazione dell’obbligazione.

C.2.1

L’obbligazione è collegata all’indice Dow Jones EUROSTOXX 50, (codice identificativo Bloomberg SX5E) che esprime il prezzo medio ponderato in base alla capitalizzazione di 50 fra i più importanti tito- li azionari quotati alle Borse Valori dei Paesi partecipanti all’Unione Monetaria Europea ed è calcolato dalla “Stoxx Ltd.”.

La composizione dell’indice, al pari della formula o del metodo di calcolo, è suscettibile di subire modifiche ad opera degli enti che li calcolano e di loro eventuali sostituti, successori e aventi causa, anche diverse dalle modifiche già previste dalla metodologia di calcolo, in rela- zione alla sostituzione dei titoli o nel caso di altri eventi straordinari.

C.2.2

Nel grafico seguente viene riportato l’andamento passato dell’indice considerando un arco temporale di sei anni (analogo alla durata del contratto) partendo da febbraio 2000 e arrivando a febbraio 2006.

Attenzione: l’andamento passato non è indicativo di quello futuro.

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C.3 Indicazione sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall’impresa FinecoLife, a copertura degli impegni assunti con il presente contratto, porrà quale attivo l’obbliga- zione strutturata collegata all’indice di borsa, avente le seguenti caratteristiche:

• Denominazione: “Capitalia S.p.A. 2006-2012 obbligazione a 6 anni legata all’indice azionario Dow Jones EURO STOXX 50, Serie 06SE10”.

• Valuta: Euro

• Durata: 6 anni;

• Prezzo di emissione: 93,60%

• Società emittente: Capitalia S.p.A. con sede legale in via Minghetti 17, 00187 Roma, Italia.

• Il rating di Capitalia S.p.A. alla data di redazione della presente Nota Informativa è pari ad A2 per Moody’s e A- per Fitch. La scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine adottata da Moody’s è Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2, Caa3, Ca, C, quella adottata da Fitch è AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D.

• Mercato di quotazione: il titolo non è quotato e non ha un effettivo mercato di negoziazione. A causa della ridotta frequenza degli scambi e dell’irrilevanza dei volumi tratti, il mercato non espri- me un prezzo attendibile. Inoltre, FinecoLife è obbligata a vendere il titolo esclusivamente ad un numero limitato di soggetti che in concreto possono esaurirsi nella Società emittente.

• Pubblicazione: FinecoLife provvederà a far pubblicare il valore corrente dell’obbligazione, la denominazione ed il rating dell’emittente su un quotidiano a diffusione nazionale e, segnata- mente, “Il Sole 24 Ore”. Si segnala al Contraente che FinecoLife si riserva di mutare il quotidia- no a diffusione nazionale su cui far pubblicare il valore dell’obbligazione. Tali informazioni sono disponibili anche sul sito www.finecolife.ie.

• Il valore dell’indice: i valori di riferimento per il relativo calcolo, nonché le eventuali correzioni di tali valori sono resi pubblici dalla “Stoxx Ltd.” o da suoi agenti e, in genere, ausiliari o incaricati a loro dis- crezione.

• Valore di rimborso: alla scadenza l’obbligazione prevede un valore di rimborso pari al 100% del suo valore nominale.

• Cedola: l’obbligazione prevede lo stacco di 6 cedole calcolate applicando le percentuali di seguito defi- nite al valore nominale dell’obbligazione.

Per la prima, la seconda e la terza cedola, liquidate rispettivamente il 7 aprile 2007, 2008 e 2009, la percentuale sarà fissa e pari al 2,75% per la prima cedola, 3,00% per la seconda ed 3,25% per la terza.

Per le successive tre cedole variabili, liquidate il 7 aprile 2010, 2011 e 2012, la percentuale è pari ogni anno al 100% della media delle 12 performance realizzate dall’indice su ciascun mese di ogni anno;

inoltre sia la quinta sia la sesta cedola non potranno assumere valori inferiori alla cedola pagata nel- l’anno precedente nell’ipotesi in cui la media durante l’anno in questione dovesse risultare inferiore a tale valore.

Un ulteriore meccanismo prevede che se la somma delle tre cedole variabili dovesse essere uguale o superiore 4,00% alla scadenza verrà pagata un’ulteriore cedola di bonus del 4,00%.

La performance percentuale dell’indice è calcolata ciascun mese come rapporto tra:

• la differenza tra il valore di chiusura dell’indice a ciascuna data di rilevazione mensile e il valore di chiusura del mese precedente;

• il valore di chiusura del mese precedente.

Le date di rilevazioni mensili sono il sette di ogni mese ad eccezione dell’ultima rilevazione mensile di ciascun anno che viene spostata al decimo giorno lavorativo antecedente la data di pagamento della cedola stessa.

Se un giorno stabilito per la rilevazione dell’indice di borsa non coincide con un giorno lavorativo (per giorno lavorativo si intende un giorno di contrattazione della Borsa Valori su cui viene rilevato l’indice di borsa), si fa riferimento alla convenzione “Following Business Day”. Tale convenzione prevede lo spostamento della data di rilevazione al primo giorno lavorativo successivo.

In ogni caso la cedola variabile non potrà essere negativa.

Per i giorni di pagamento delle cedole dell’Obbligazione si applica la convenzione “Following Business Day, TARGET”, che prevede che se la data di pagamento delle cedole non coincide con un giorno in cui il sistema TARGET (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfert) è operativo, il pagamento sarà effettuato il primo giorno successivo in cui il sistema è nuovamente ope- rativo, senza riconoscimenti di ulteriori interessi.

• Scomposizione nella componente obbligazionaria e derivata:

• Componente derivata presente nel titolo: un’opzione, con valore alla data del 24 febbraio

(12)

2006 pari al 4,35% del valore nominale del titolo.

• Componente obbligazionaria pari al 89,25% del valore nominale del titolo

• Rendimento effettivo lordo: 3,60% su base annua e a capitalizzazione composta.

• Tasso di rendimento nominale annuo: 2,75% nel primo anno, 3,00% nel secondo, 3,25%

nel terzo e 0% nei successivi tre.

Il rischio di investimento cui si espone il Contraente mediante l’assunzione di posizioni nelle pre- dette componenti derivate potrebbe comportare in caso di riscatto anticipato una perdita relativa alle cedole non riscattate fino ad un massimo (pari al costo della componente derivata) del 4,35%

del premio versato al netto delle spese di emissione. A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità dell’emittente.

C.4 Esemplificazione dell’andamento delle prestazioni

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di calcolo del valore di riscatto programmato e della pre- stazione in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Tali esempi sono costruiti ipotizzando che il capitale iniziale sia pari a 200.000,00 euro.

Attenzione: gli esempi hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di flut- tuazione delle prestazioni.

Le cifre contenute negli esempi che seguono servono ad illustrare il metodo di calcolo e non forniscono alcuna indicazione di probabili futuri rendimenti.

ESEMPI DI CALCOLO DEL VALORE DEL RISCATTO PROGRAMMATO IN OCCASIONE DELLA QUARTA, QUINTA E SESTA RICORRENZA ANNUALE.

Nella tabella che segue è esemplificato il calcolo delle ultime tre cedole dell’obbligazione, sulla base di tre possibili scenari senza considerare il meccanismo per cui nella definizione della cedola varia- bile di competenza di un anno viene considerato il valore della cedola precedente né l’eventuale bonus che potrebbe scattare (esemplificazione che appare in modo dettagliato nella tabella suc- cessiva).

SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3

Media delle 12

performance dell'indice -2,90% 0,70% 3,30%

Cedola staccata

dell'obbligazione 0,00% 0,70% 3,30%

Capitale Iniziale € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

Riscatto programmato € - € 1.400,00 € 6.600,00

La tabella di seguito riportata è esemplificativa del calcolo delle ultime tre cedole variabili, nonché del meccanismo che permette l’eventuale cedola di bonus del 4,00% alla scadenza del contratto.

(13)

Anno di Anno di Anno di

Liquidazione Liquidazione Liquidazione

Cedola: 2010 Cedola: 2011 Cedola: 2012 Cedola di Annotazioni

Cedola Cedola teorica Cedola Cedola teorica Cedola Bonus finale dell'obbligazione dell'obbligazione dell'obbligazione dell'obbligazione dell'obbligazione

considerando il considerando il

meccanismo meccanismo

di blocco di blocco

Non scatta il meccanismo di

blocco della

0,00% 0,60% 0,60% 0,80% 0,80% 0,00%

cedola e non c'è il bonus al sesto anno

Scatta il meccanismo di blocco della

0,90% 0,75% 0,90% 1,45% 1,45% 0,00% cedola al

quinto anno ma non il bonus

al sesto anno Scatta il meccanismo di blocco della

1,50% 1,35% 1,50% 2,35% 2,35% 4,00% cedola al

quinto anno e c'è il bonus al sesto anno

Scatta il meccanismo di blocco della

2,25% 2,30% 2,30% 2,10% 2,30% 4,00%

cedola al sesto anno e c'è

il bonus

ESEMPIO DI VALORE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

(con Assicurato di età alla decorrenza inferiore a 75 anni)

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Valore dell'obbligazione in occasione della

prima valorizzazione dell’obbligazione successiva al secondo giorno lavorativo

98% 100% 102%

seguente la data di ricezione della comunicazione del decesso per ogni unità

di valore nominale (percentuale del valore nominale)

Capitale iniziale € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 Capitale iniziale moltiplicato per il

rapporto tra il valore di rimborso

anticipato ed il valore nominale €196.000,00 € 200.000,00 € 204.000,00 dell’obbligazione

Capitale minimo garantito € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 Capitale effettivamente corrisposto € 200.000,00 € 200.000,00 € 204.000,00

(14)

ESEMPIO DI VALORE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

(con Assicurato di età alla decorrenza superiore o uguale a 75 anni) Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Valore dell'obbligazione in occasione della

prima valorizzazione dell’obbligazione successiva al secondo giorno lavorativo

98% 100% 102%

seguente la data di ricezione della comunicazione del decesso per ogni unità

di valore nominale (percentuale del valore nominale)

Capitale iniziale € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 Capitale iniziale moltiplicato per il

rapporto tra il valore di rimborso

anticipato ed il valore nominale €196.000,00 € 200.000,00 € 204.000,00 dell’obbligazione

Capitale minimo garantito € 170.000,00 € 170.000,00 € 170.000,00 Capitale effettivamente corrisposto €196.000,00 € 200.000,00 € 204.000,00

SEZIONED

INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

D.1 Costi

D.1.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

Il presente contratto è gravato direttamente dalle sole spese di emissione, pari a 10,00 euro, trat- tenute dal premio versato.

Di conseguenza il capitale iniziale - che costituisce la base per la determinazione del valore delle prestazioni assicurate - è pari al premio versato diminuito delle spese di emissione.

Con il pagamento del premio, il Contraente corrisponde a FinecoLife un caricamento implicito, pari al 6,40% del premio al netto delle spese di emissione, risultante dall’acquisto di un ammontare di valore nominale dell’obbligazione ad un prezzo inferiore al valore nominale stesso: il prezzo di acquisto è infatti pari a 93,60 euro per ogni 100,00 euro di valore nominale.

Di seguito viene riportata una tabella nella quale sono riepilogati la tipologia e l’ammontare dei costi del contratto.

Costi applicati Valore

ai premi versati

Costi di emissione 10 Euro

Caricamento implicito 6,40%

(applicato al premio versato al netto delle spese di emissione) D.1.2 Scomposizione del premio

Di seguito viene riportata una tabella nella quale è rappresentata in termini percentuali la scompo- sizione del premio, al netto delle spese di emissione, nelle componenti utilizzate per acquistare lo strumento finanziario sottostante il contratto (distinto nelle componenti obbligazionaria e derivata) e nella componente di costo.

Scomposizione Valore %

del premio

Componente obbligazionaria 89,25%

Componente derivata 4,35%

Costi 6,40%

Premio complessivo 100,00%

(15)

Il contratto è gravato dalle spese di emissione pari a 10,00 €, trattenute dal premio versato. I dirit- ti fissi incrementano l’incidenza percentuale dei costi rappresentata nella tabella di scomposizione del premio. Tale incidenza si ottiene rapportando i diritti fissi al premio pagato ed è decrescente al crescere dell’importo del premio.

La parte di premio per la prestazione caso morte (Gold Protection) è compresa nel caricamento implicito.

D.2 Regime fiscale

Regime fiscale italiano dei premi. I premi corrisposti in esecuzione di contratti di assicurazione sulla vita e, quindi, il premio pagato in esecuzione del contratto sono esenti dall’imposta sulle assi- curazioni.

Si segnala al Contraente che:

• soltanto se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini del calcolo dell’IRE, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge;

• se solo una componente del premio è destinata alla copertura dei rischi di cui al primo alinea del presente punto, il diritto alla detrazione spetta con esclusivo riferimento e, quindi, limitatamen- te a tale componente;

• l’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare € 1.291,14 (Lit.

2.500.000). Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.

Regime fiscale italiano delle prestazioni assicurate. Le somme assicurate percepite nell’eserci- zio di attività d’impresa concorrono a formare il reddito d’impresa restando assoggettate all’ordina- ria tassazione: in questi casi non si applica l’imposta sostitutiva di seguito indicata. Negli altri casi:

• le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall’IRE;

• le somme assicurate corrisposte in forma di capitale, limitatamente all’eccedenza (plusvalenza) rispetto all’ammontare dei premi pagati (al netto dell’eventuale componente indicata da FinecoLife per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, sempre che dette somme non siano percepite nell’esercizio di attività d’impresa. La misura dell’imposta sostitutiva è del 12,5%.

FinecoLife, per evitare ai propri Contraenti residenti in Italia di effettuare, nell'ambito della dichiarazione dei redditi, l'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva e stanti gli obblighi dichiarativi di seguito specificati, ha nominato un rappresentante fiscale residente in Italia che risponde in solido con FinecoLife per l’applicazione dell’imposta.

Obblighi dichiarativi. La conclusione del contratto costituisce per il Contraente attività estera di natura finanziaria da indicare nella propria dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, D.L. 28 giugno 1990 num. 167, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990 num. 227.

Devono altresì essere indicate nella dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, D.L.

28 giugno 1990 num. 167, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990 num. 227, i premi e le somme, pagati o riscossi dal Contraente, relativi al contratto stesso.

I suddetti obblighi di dichiarazione non sussistono per i contratti conclusi con l’intervento degli inter- mediari finanziari di cui all’articolo 1 del D.L. 28 giugno 1990 num. 167, convertito con modificazio- ni dalla L. 4 agosto 1990 num. 227, a condizione che i redditi derivanti da tali contratti siano riscos- si mediante un intermediario appartenente alle stesse categorie di cui al menzionato articolo 1 e che sia ad esso conferito l’incarico di incassare i redditi derivanti da tale contratto (v. art. 4, comma 4, del medesimo decreto e risoluzione n. 394/E del 24/12/2002). I suddetti obblighi di dichiarazione non sussistono, inoltre, se l’ammontare complessivo dei premi corrisposti dal Contraente, nel corso del periodo di imposta, non supera l’importo di Euro 12.500,00

Soggetti non residenti in Irlanda. Il regime fiscale irlandese afferente le prestazioni assicurate con contratti di assicurazione sulla vita non si applica ai Contraenti residenti in Stati diversi dalla Repubblica Irlandese, a condizione che sia sottoscritta dal Contraente la Dichiarazione di Non Residenza in Irlanda.

Si segnala che in proposito l’ordinamento irlandese considera residente in Irlanda:

• la persona fisica nel corso dell’anno fiscale (coincidente con l’anno solare) in cui sia presente per almeno 183 giorni in Irlanda; oppure abbia raggiunto il limite di almeno 280 giorni di presenza in

(16)

Irlanda, calcolati sommando le presenze nell'anno fiscale considerato e nell'anno fiscale prece- dente. La presenza in Irlanda non superiore a 30 giorni in un anno fiscale non rileva ai fini del rag- giungimento o del superamento del predetto limite. Per giorno di presenza in Irlanda si intende la permanenza fisica di una persona in Irlanda fino alla fine del giorno (mezzanotte);

• la persona fisica che in Irlanda abbia o abbia avuto la sua “residenza abituale” – cioè sia o sia stato colà residente in base ai criteri di cui al precedente alinea per tre anni fiscali consecutivi –, la quale è considerata residente in Irlanda fino alla scadenza del triennio comprensivo di tre anni fiscali in cui consecutivamente non sia stata residente in Irlanda in base ai criteri di cui al prece- dente alinea;

• la società, che abbia la direzione e il controllo centrale in Irlanda, indipenden-temente dal luogo della sua costituzione;

• la società che non abbia la direzione e il controllo centrale in Irlanda, ma che sia stata costituita nel Paese, salvo che la società o una società ad essa collegata eserciti un'attività commerciale in Irlanda, e la società sia controllata da persone residenti in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato a cui l'Irlanda sia astretta da convenzione contro la doppia tassazione;

oppure la società o una società ad essa collegata siano società quotate in una Borsa ufficialmen- te riconosciuta in uno dei predetti Stati; oppure la società non sia comunque considerata resi- dente in Irlanda in base ad una convenzione contro la doppia tassazione di cui l'Irlanda sia parte.

D.3 Impignorabilità ed insequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Cod. Civ., le somme dovute dall'assicuratore a titolo di prestazione assi- curata in caso di morte dell’Assicurato o in caso che l’Assicurato sia in vita alla scadenza contrat- tuale non sono pignorabili né sequestrabili.

SEZIONEE

ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

E.1 Modalità di perfezionamento del contratto e durata del versamento dei premi E.1.1 Conclusione del contratto. Modalità.

Il contratto si conclude:

- alla data di emissione della lettera di conferma/polizza, se anteriore alla data di decorrenza indicata nella proposta contrattuale sottoscritta dal Contraente. In questo caso il Contraente si riterrà infor- mato della conclusione del contratto al ricevimento della lettera di conferma/polizza, che costitui- sce avviso al Contraente dell’iniziata esecuzione del contratto e conferma dell’accettazione della proposta contrattuale da parte di FinecoLife;

- alla data di decorrenza indicata nella proposta contrattuale sottoscritta dal Contraente e senza pre- ventiva accettazione della proposta contrattuale da parte di FinecoLife, in conformità con la richiesta del Contraente in tal senso contenuta nella proposta stessa, a condizione che la proposta contrat- tuale sia stata sottoscritta entro le ore 24 del sesto ( 6°) giorno antecedente la data di decorrenza indicata nella proposta stessa e che entro la data di decorrenza FinecoLife non abbia comunicato al Contraente di non accettare la proposta contrattuale. In questo caso il Contraente si riterrà informa- to della conclusione del contratto alle ore 24 della data di decorrenza;

- alla scadenza del quindicesimo (15°) giorno successivo alla sottoscrizione della proposta con- trattuale da parte del Contraente e senza preventiva accettazione della proposta contrattuale da parte di FinecoLife, in conformità con la richiesta del Contraente in tal senso contenuta nella pro- posta stessa, a condizione che la proposta contrattuale sia stata sottoscritta successivamente alle ore 24 del sesto ( 6°) giorno antecedente la data di decorrenza indicata nella proposta stes- sa e che entro tale termine FinecoLife non abbia comunicato al Contraente di non accettare la proposta contrattuale. In questo caso il Contraente si riterrà informato della conclusione del con- tratto alla scadenza del predetto termine.

Qualora il contratto non si concluda, le somme anticipate dal Contraente a FinecoLife gli saranno da quest’ultima restituite, entro trenta giorni dal momento in cui FinecoLife ne abbia conseguito la materiale disponibilità, mediante bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Contraente.

E.1.2 Decorrenza degli effetti dell’assicurazione

Le coperture assicurative prestate da FinecoLife entrano in vigore alle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto o, se successiva, della data di decorrenza, a condizione che entro tale ter- mine il Contraente abbia pagato il premio.

(17)

In difetto di quest’ultima condizione, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia pagato il premio a FinecoLife, riservandosi quest’ultima il diritto di agire per l’esecuzione del contratto entro il termine di sei mesi dal giorno in cui detto contratto si sia concluso.

Gli effetti del presente contratto cessano alle ore 24 del giorno 7 aprile 2012, salvi i casi di sciogli- mento anticipato del contratto.

E.1.3 Durata

La durata del presente contratto è fissa ed è stabilita in 6 anni, computati a partire dalla data di decorrenza.

E.1.4 Modalità di pagamento

Il premio deve essere versato, alla data di decorrenza del contratto, in unica soluzione con addebi- to sul conto bancario intrattenuto dal Contraente con l’Ente collocatore o mediante assegno non trasferibile intestato a FinecoLife con valuta il giorno della decorrenza del presente contratto.

Il premio minimo previsto è di € 2.500,00.

E.2 Riscatto E.2.1

Prima dello scioglimento del contratto a qualsiasi causa dovuto, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto e così provocare unila- teralmente lo scioglimento anticipato del contratto a far data dalla richiesta di riscatto, che deve essere esercitata secondo le modalità e i documenti elencati al successivo punto 3.17 delle Condizioni Contrattuali Gli effetti dell’assicurazione cessano, anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale, a partire dalle ore 24 della data della richiesta.

Il valore di riscatto corrisposto da FinecoLife sarà pari al capitale iniziale moltiplicato per il rapporto tra il valore di rimborso anticipato, calcolato con riferimento alla prima valorizzazione dell’obbliga- zione successiva al secondo giorno lavorativo seguente la data di ricezione della comunicazione di riscatto, ed il valore nominale dell’obbligazione.

E.2.2

In caso di mancata valorizzazione dell’obbligazione o di altri eventi di turbativa i pagamenti di FinecoLife verranno rinviati fino a quando la valorizzazione dell’obbligazione si renda nuovamente dis- ponibile.

E.2.3

Eventuali richieste di informazioni dovranno prevenire alla sede operativa di FinecoLife, Alexandra House, The Sweepstakes, Ballsbridge, Dublin 4, Repubblica d’Irlanda. telefono +353 1 6319368 fax +353 1 6319417, e-mail [email protected]

E.2.4

Il valore di riscatto non è garantito e, per la struttura finanziaria sottostante il contratto ed i rischi di investimento che la conclusione di quest’ultimo comporta per il Contraente, l’esercizio del diritto di riscatto può avere effetti economici negativi poiché il valore di riscatto potrà essere infe- riore al premio investito.

Inoltre, in conformità con quanto indicato al precedente punto B.1.5 (rischio di inadempimento dell’emittente l’obbligazione), FinecoLife non presta alcuna garanzia circa il valore e la corre- sponsione del valore di riscatto in caso di inadempimento dell’emittente dovuto al deteriora- mento del suo merito creditizio.

E.2.5

Nella tabella seguente viene riportato un esempio del valore di riscatto a seconda dell'andamento del valore dell'obbligazione.

Attenzione: gli esempi hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccani- smi di fluttuazione delle prestazioni. Le cifre contenute negli esempi che seguono servono ad illustrare il metodo di calcolo e non forniscono alcuna indicazione di probabili futuri ren- dimenti.

(18)

ESEMPIO DI VALORE IN CASO DI RISCATTO (possibile trascorso almeno un anno dalla decorrenza)

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Valore dell'obbligazione in occasione della

prima valorizzazione dell’obbligazione successiva al secondo giorno lavorativo

98% 100% 102%

seguente la data di ricezione della comunicazione di riscatto per ogni unità

di valore nominale (percentuale del valore nominale)

Capitale iniziale € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 Capitale liquidabile in caso di riscatto € 196.000,00 € 200.000,00 € 204.000,00 E.3 Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta contrattuale ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. n. 174/95 fino al momento della conclusione del contratto.

La revoca deve essere esercitata secondo le modalità previste al punto 3.17 delle condizioni con- trattuali.

Qualora la dichiarazione di revoca della proposta contrattuale pervenga tempestivamente a FinecoLife impedendo la conclusione del contratto, FinecoLife è obbligata a rimborsare l’intero ammontare della somma eventualmente corrispostale a titolo di premio in anticipo rispetto alla con- clusione del contratto, entro il termine a suo favore di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di revoca della proposta contrattuale.

E.4 Diritto di recesso E.4.1

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. n. 174/95 entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del con- tratto.

Il recesso deve essere esercitato entro il termine di decadenza di cui sopra secondo le modalità previste al punto 3.17 delle condizioni contrattuali.

In caso di tempestivo recesso nell’esercizio del diritto di pentimento, FinecoLife, entro il termine a suo favore di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, ha l’obbligo di restituire al Contraente un importo pari al capitale iniziale moltiplicato per il rapporto tra il valore di rimborso antici- pato, determinato in occasione della prima valorizzazione dell’obbligazione successiva al secondo gior- no lavorativo seguente la data di ricezione della comunicazione di recesso, e il valore dell’obbligazione alla data di decorrenza.

E.4.2

Il valore della somma dovuta da FinecoLife in caso di esercizio del diritto di recesso non è garantito e potrà essere inferiore al premio investito.

Inoltre, in conformità con quanto indicato al precedente punto B.1.5 (rischio di inadempimento dell’emittente l’obbligazione), FinecoLife non presta alcuna garanzia circa il valore e la corre- sponsione del valore di recesso in caso di inadempimento dell’emittente dovuto al deterio- ramento del suo merito creditizio.

E.5 Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni

Al verificarsi dei presupposti di uno degli obblighi di pagamento in esecuzione del presente con- tratto, FinecoLife procederà al pagamento delle somme dovute a favore degli aventi diritto solo successivamente al ricevimento della documentazione prevista, in relazione ad ogni singolo caso, al punto 3.17 delle condizioni contrattuali.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento dell’ultimo dei documenti richiesti ai fini del pagamento delle somme dovute, documenti così come richiesti caso per caso ai sensi del punto 3.17 delle condi- zioni contrattuali, FinecoLife mette a disposizione degli aventi diritto la somma dovuta.

A partire dalla scadenza del predetto termine, FinecoLife sarà unicamente tenuta a corrispondere

(19)

a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al saggio legale secondo la legge italiana, con esclusione della risarcibilità dell’eventuale maggior danno.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2952 Cod. Civ., i diritti derivanti dai contratti di assicurazione si pre- scrivono trascorso un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

E.6 Legge applicabile al contratto

Al Contratto si applica la legge italiana qualora il Contraente non scelga la legge irlandese, nel qual caso sarà quest’ultima la legge applicabile al Contratto, fermo restando che su tale legislazione pre- valgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

E.7 Diritto proprio dei Beneficiari.

Ai sensi dell'art. 1920 del Cod. Civ., il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assi- curazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E.8 Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso afferente sono redatti in lingua italiana, che è la lingua che dovrà essere impiegata per ogni atto, documento o comunicazione relativa a, o connessa con la conclusione o l’esecuzione del predetto contratto, qualora le Parti non scelgano una lingua diversa.

In alternativa alla lingua italiana, FinecoLife propone di scegliere quella inglese: quest’ultima costi- tuirà la lingua ai fini di cui al precedente punto capoverso qualora il Contraente ne operi la scelta.

E.9 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a FinecoLife, Ufficio Reclami, Alexandra House, The Sweepstakes, Ballsbridge, Dublin 4, Repubblica d’Irlanda,

e-mail [email protected].

FinecoLife, telefono +353 1 6319043, fax +353 1 6319417.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscon- tro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 42 1331 corredando l’esposto della docu- mentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

E.10 Attuario Incaricato

Compiti. Secondo la legislazione irlandese FinecoLife nomina un attuario il cui incarico comprende, tra l’altro, la valutazione delle passività della compagnia e della congruità delle riserve tecniche in relazione agli impegni assunti da FinecoLife, nonché la certificazione della solvibilità di quest’ulti- ma, anche nell’interesse dei contraenti.

L’attuario incaricato è tra l’altro tenuto:

• a valutare le proposte di variazione di FinecoLife operando nel rispetto sia delle “Linee Guida”

predisposte dall’Ordine degli attuari irlandese che delle specifiche normative;

• a sottoscrivere apposita dichiarazione di avere ottemperato alle “Linee Guida” inserita nella rela- zione attuariale che annualmente deve predisporre per the Financial Regulator.

The Financial Regulator, che vigila sulle imprese di assicurazione irlandesi, richiede annualmente una situazione di bilancio comprensiva della summenzionata relazione attuariale.

Modificazioni del contratto. Qualora su richiesta dell’attuario incaricato o per conformare il con- tratto a sopravvenute disposizioni cogenti FinecoLife modifichi il regolamento contrattuale del contratto, FinecoLife provvederà a dare comunicazione delle variazioni al Contraente con preavvi- so di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione potrà spedire a FinecoLife dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di nullità:

• nel caso di tempestiva manifestazione di tale volontà da parte del Contraente non avranno effet- to nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del Contraente avrà le mede-

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sime conseguenze per le Parti della dichiarazione di riscatto illustrate nel precedente punto C.11 della presente Nota Informativa, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta da FinecoLife, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma;

• qualora non sia tempestivamente manifestata dal Contraente la propria volontà di sciogliersi dal con- tratto, le variazioni comunicategli saranno senz’altro produttive di effetti al termine del periodo di preavviso.

E.11 Informativa in corso di contratto E.11.1

Il valore dell’obbligazione viene pubblicato su un quotidiano a tiratura nazionale, attualmente Il Sole 24 Ore.

Inoltre, allo stesso modo, è possibile reperire il valore dei titoli azionari del paniere sui principali quo- tidiani a tiratura nazionale.

E.11.2

FinecoLife si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa che dovessero intervenire in corso di contratto a seguito di modifica della legislazione applicabile, ivi compresa l’eventuale variazione della denominazione sociale, della forma giuridica e dell’indirizzo di FinecoLife.

E.11.3

FinecoLife si impegna a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

• cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno;

• dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell’anno di riferimento (pagamenti periodici);

• indicazione del valore degli indici di riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrattual- mente previste al fine della determinazione delle prestazioni;

• indicazione del valore corrente degli attivi destinati a copertura (obbligazione strutturata) al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

E.11.4

Qualora nel corso della durata contrattuale si verifichi una variazione dei parametri al cui andamen- to sono legate le prestazioni del presente contratto, variazione tale da determinare una riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto al premio investito, FinecoLife ne darà immediata comu- nicazione al Contraente, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento. Analoga informazione con le medesime modalità sarà fornita in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore a 10%.

FinecoLife è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Il rappresentante legale Fergal Joyce

(21)

3.1 PRESTAZIONI ASSICURATE E RISCATTO PROGRAMMATO

Con il presente contratto FinecoLife si impegna a corrispondere ai Beneficiari, verso il pagamento del premio da parte del Contraente e alle condizioni più oltre previste:

• un capitale in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza stabilita, come descritto al punto 3.8;

• un capitale in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, come descrit- to al punto 3.11.

Inoltre, nel caso in cui l’Assicurato sia in vita, verrà corrisposto al Contraente un riscatto program- mato (cedola), determinato con le modalità indicate al punto 3.9.

Le prestazioni assicurate sono direttamente collegate al valore ed ai flussi di pagamento dell’obbli- gazione, le cui caratteristiche sono definite al punto 3.7.

Il valore dell’obbligazione, espresso in percentuale del valore nominale, è pubblicato sul sito di FinecoLife (www.finecolife.ie) e su un quotidiano a tiratura nazionale, attualmente Il Sole 24 Ore.

3.2 DICHIARAZIONI DELCONTRAENTE E DELL’ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete (artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.).

3.3 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si conclude:

- alla data di emissione della lettera di conferma/polizza, se anteriore alla data di decorrenza indi- cata nella proposta contrattuale sottoscritta dal Contraente. In questo caso il Contraente si riter- rà informato della conclusione del contratto al ricevimento della lettera di conferma/polizza, che costituisce avviso al Contraente dell’iniziata esecuzione del contratto e conferma dell’accetta- zione della proposta contrattuale da parte di FinecoLife;

- alla data di decorrenza indicata nella proposta contrattuale sottoscritta dal Contraente e senza preventiva accettazione della proposta contrattuale da parte di FinecoLife, in conformità con la richiesta del Contraente in tal senso contenuta nella proposta stessa, a condizione che la pro- posta contrattuale sia stata sottoscritta entro le ore 24 del sesto ( 6°) giorno antecedente la data di decorrenza indicata nella proposta stessa e che entro la data di decorrenza FinecoLife non abbia comunicato al Contraente di non accettare la proposta contrattuale. In questo caso il Contraente si riterrà informato della conclusione del contratto alle ore 24 della data di decorren- za;

- alla scadenza del quindicesimo (15°) giorno successivo alla sottoscrizione della proposta con- trattuale da parte del Contraente e senza preventiva accettazione della proposta contrattuale da parte di FinecoLife, in conformità con la richiesta del Contraente in tal senso contenuta nella pro- posta stessa, a condizione che la proposta contrattuale sia stata sottoscritta successivamente alle ore 24 del sesto ( 6°) giorno antecedente la data di decorrenza indicata nella proposta stes- sa e che entro tale termine FinecoLife non abbia comunicato al Contraente di non accettare la proposta contrattuale. In questo caso il Contraente si riterrà informato della conclusione del con- tratto alla scadenza del predetto termine.

Qualora il contratto non si concluda, le somme anticipate dal Contraente a FinecoLife gli saranno da quest’ultima restituite, entro trenta giorni dal momento in cui FinecoLife ne abbia conseguito la materiale disponibilità, mediante bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Contraente.

3.4 ENTRATA IN VIGORE E SCADENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Le coperture assicurative prestate da FinecoLife entrano in vigore alle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto o, se successiva, della data di decorrenza, a condizione che entro tale ter- mine il Contraente abbia pagato il premio.

In difetto di quest’ultima condizione, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del gior- no in cui il Contraente abbia pagato il premio a FinecoLife, riservandosi quest’ultima il diritto di agire per l’esecuzione del contratto entro il termine di sei mesi dal giorno in cui detto contratto si sia con- cluso.

Gli effetti del presente contratto cessano alle ore 24 del giorno 7 aprile 2012, salvo quanto previsto al paragrafo seguente.

3. CONDIZIONI CONTRATTUALI

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