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C ONDIZIONI C ONTRATTUALI

Nel documento IndexLife Consolida & Premia 4x4 Domani (pagine 21-27)

3.5 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto si scioglie e cessa di produrre effetti al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

- invio a FinecoLife della dichiarazione di recesso;

- premorienza dell’Assicurato;

- invio a FinecoLife della dichiarazione di riscatto;

- scadenza contrattuale;

- ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del contratto.

3.6 PREMIO

Il premio pattuito è dovuto per intero ed in unica soluzione dal Contraente al momento della con-clusione del presente contratto o, se successiva, alla data di decorrenza.

3.7 OBBLIGAZIONE

Lo strumento finanziario obbligazionario strutturato, indicizzato ad un indice di borsa, nonché con-traddistinto dal codice ISIN che verrà comunicato al Contraente all’atto dell’emissione della lettera di conferma/polizza, costituisce sia il parametro al quale sono collegate le prestazioni assicurate sia l’attivo relativo al contratto.

Si tratta di un’obbligazione emessa da Capitalia S.p.A., della durata di sei anni dalla data di emissio-ne il 7 aprile 2006 alla data di scadenza il 7 aprile 2012 (che coincide con la scadenza contrattuale), e che prevede il pagamento di 6 cedole: le prime tre fisse e le ultime tre variabili collegate all’anda-mento dell’indice.

Inoltre è presente un meccanismo di blocco del valore sia della quinta sia della sesta cedola e un ulteriore meccanismo prevede che se la somma delle tre cedole variabili dovesse essere uguale o superiore 4,00% alla scadenza verrà pagata un’ulteriore cedola di bonus del 4,00%.

La componente derivata del valore dell’obbligazione, alla data del 24 febbraio 2006, è pari al 4,35%

del valore nominale, con rendimento effettivo lordo della componente obbligazionaria pari al 3,60%

su base annua ed a capitalizzazione composta, con tasso di rendimento nominale annuo pari al 2,75% nel primo anno, 3,00% nel secondo, 3,25% nel terzo e a 0% nei restanti tre anni. Il valore di rimborso dell’obbligazione alla sua scadenza, coincidente con la scadenza contrattuale, è pari al 100% del suo valore nominale. Anche in relazione all’assenza di un effettivo mercato di negoziazio-ne dell’obbligazionegoziazio-ne ed ai limiti alla sua alienazionegoziazio-ne da parte di Finegoziazio-necoLife, la determinazionegoziazio-ne del valo-re corvalo-rente dell’obbligazione, nel corso della durata del contratto, è deferita all’agente di calcolo del-l’obbligazione.

3.8 PRESTAZIONE ASSICURATA ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

Alla scadenza contrattuale, nel caso in cui l’Assicurato sia in vita e non si sia verificato lo scioglimento del contratto anteriormente alla stessa, viene riconosciuto ai Beneficiari, un importo pari al capitale iniziale moltiplicato per il 100% del rapporto tra il valore di rimborso e il valore nominale dell’obbli-gazione.

FinecoLife eseguirà la prestazione assicurata alla scadenza contrattuale a condizione che non si verifichino situazioni che determinino l’insolvenza dell’emittente e, più in generale, che l’emittente adempia all’obbligo di rimborso verso FinecoLife, restando a carico del Contraente (e/o del diverso avente diritto alla prestazione assicurata alla scadenza contrattuale) il rischio che alla scadenza del contratto o dopo di essa l’emittente l’obbligazione non paghi il valore di rimborso a FinecoLife, se l’inadempimento dell’emittente sia collegato al deterioramento del suo merito creditizio e, quindi, non sia dovuto unicamente a cause imputabili a FinecoLife o a diverse ragioni per cui l’emittente non rimborsi in tutto o in parte a FinecoLife il predetto valore pur conservando la piena capacità e qualità di credito.

3.9 RISCATTO PROGRAMMATO(CEDOLA)

A ogni ricorrenza anniversaria, compresa quella in cui scade il contratto, a seguito della liquidazio-ne della cedola dell’obbligazioliquidazio-ne, vieliquidazio-ne corrisposto al Contraente, liquidazio-nel caso in cui l’Assicurato sia in vita, un importo pari al capitale iniziale moltiplicato per il rapporto tra il valore che viene pagato a FinecoLife per quella cedola e il valore nominale dell’obbligazione.

L’obbligazione prevede lo stacco di 6 cedole, le prime tre fisse e le ultime tre variabili collegate all’andamento dell’indice.

Ciascun riscatto programmato verrà corrisposto al Contraente a condizione che non si verifichino situazioni che determinino l’insolvenza dell’emittente e, più in generale, che l’emittente adempia all’obbligo di rimborso verso FinecoLife, restando a carico del Contraente il rischio che alla scadenza prestabilita, o dopo di essa, l’emittente l’obbligazione non paghi la cedola a FinecoLife, se

l’inadem-pimento dell’emittente sia collegato al deterioramento del suo merito creditizio e, quindi, non sia dovuto unicamente a cause imputabili a FinecoLife o a diverse ragioni per cui l’emittente non rim-borsi in tutto o in parte a FinecoLife il predetto valore pur conservando la piena capacità e qualità di credito.

3.10 RISCATTO

Prima dello scioglimento del contratto a qualsiasi causa dovuto, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere il riscatto tota-le, provocando così lo scioglimento del contratto e il venir meno dei suoi effetti a decorrere dalla data della richiesta stessa quale risulta dal timbro postale di invio.

La richiesta di riscatto deve essere esercitata secondo le modalità previste al successivo punto 3.17.

A fronte della richiesta di riscatto, FinecoLife pagherà un valore di riscatto pari al capitale iniziale moltiplicato per il rapporto tra il valore di rimborso anticipato ed il valore nominale dell’obbligazione.

Il valore di rimborso anticipato è determinato in occasione della prima valorizzazione dell’obbliga-zione successiva al secondo giorno lavorativo seguente la data di ricedell’obbliga-zione della richiesta di riscat-to.

FinecoLife pagherà il valore di riscatto come sopra determinato a condizione che non si verifichino situazioni che determinino l’insolvenza dell’emittente e, più in generale, che l’emittente adempia all’obbligo di rimborso anticipato dell’obbligazione verso FinecoLife su richiesta di quest’ultima suc-cessiva e conseguente al ricevimento della richiesta di riscatto, restando a carico del Contraente (e/o del diverso avente diritto al valore di riscatto) il rischio che l’emittente non paghi il valore di rim-borso anticipato in conformità della richiesta in tal senso formulata da FinecoLife, se l’inadempi-mento dell’emittente sia collegato al deterioral’inadempi-mento del suo merito creditizio e, quindi, non sia dovuto unicamente a cause imputabili a FinecoLife o a diverse ragioni per cui l’emittente non rim-borsi in tutto o in parte a FinecoLife il predetto valore pur conservando la piena capacità e qualità di credito.

3.11 PRESTAZIONE ASSICURATA IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO NEL CORSO DELLA DURATA CONTRAT

-TUALE

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, sempre che non si sia verifi-cato lo scioglimento del contratto anteriormente al decesso dell’Assicurato, FinecoLife pagherà ai Beneficiari un importo calcolato come segue.

Il capitale iniziale viene moltiplicato per il rapporto tra il valore di rimborso anticipato ed il valore nominale dell’obbligazione. Il valore di rimborso anticipato è determinato in occasione della prima valorizzazione dell’obbligazione successiva al secondo giorno lavorativo seguente la data di ricezio-ne della comunicazioricezio-ne del decesso, corredata della documentazioricezio-ne di cui al successivo punto 3.17. In virtù della presenza della Gold Protection, qualora l’importo come sopra determinato risul-ti inferiore:

- al capitale iniziale, se l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza è inferiore a 75 anni, o

- all'85% del capitale iniziale, se l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza è superiore o uguale a 75 anni,

FinecoLife corrisponderà ai Beneficiari un ulteriore importo pari alla differenza rispetto al suddetto valore minimo, ma comunque non oltre € 750.000,00.

In ogni caso, non sarà coperto dalla Gold Protection l’eventuale capitale iniziale eccedente € 3.000.000,00.

I suddetti limiti di importo massimo liquidabile e capitale iniziale si riferiscono a tutte le prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato relative a Contratti che prevedono la Gold Protection, stipulati dal Contraente sul medesimo Assicurato.

Tali importi, nella misura sopra indicata, sono garantiti da FinecoLife e saranno pertanto corrisposti ai Beneficiari anche nel caso in cui, a seguito del deterioramento del suo merito creditizio, l’emit-tente non adempia all’obbligo di rimborso del valore dell’obbligazione nei confronti di FinecoLife.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, fatto salvo quanto previsto all’articolo 3.2.

Si precisa che l’età convenzionalmente utilizzata nei contratti assicurativi è la così detta “età assi-curativa”. L’età assicurativa è definita come segue: nel caso in cui siano trascorsi meno di sei mesi dal compimento dell'età anagrafica, età assicurativa ed età anagrafica coincidono. In caso contra-rio, l'età assicurativa è pari all'ultima età anagrafica compiuta maggiorata di un anno.

3.12 CARENZA

L’assicurazione viene assunta senza visita medica. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, o entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto se sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovve-ro ad altra patologia ad essa collegata, verrà corrisposto ai Beneficiari, esclusivamente, il 100% del-l’importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale per il rapporto tra il valore dell’obbligazione, deter-minato in occasione della prima valorizzazione dell’obbligazione successiva al secondo giorno lavo-rativo seguente la data di ricezione della comunicazione del decesso, ed il suo valore nominale, senza garanzia di corresponsione di un importo minimo come definito al punto 3.11.

Tale garanzia, viceversa, sarà pienamente operante e pertanto la somma dovuta sarà pari a quanto previsto al punto 3.11, qualora il decesso sia conseguenza diretta di:

a. una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza:

tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningi-te cerebro-spinale, polmonimeningi-te, encefalimeningi-te epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esanmeningi-te- esante-matico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacilla-re, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

b. shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;

c. infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l’evento dovu-to a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

3.13 RECESSO DAL CONTRATTO NELLESERCIZIO DEL DIRITTO DI PENTIMENTO

Salvo il riscatto ed il recesso conseguente a modificazioni unilaterali del contratto ad iniziativa di FinecoLife, il Contraente può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 174/95 entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto.

Il recesso deve essere esercitato secondo le modalità previste al successivo punto 3.17.

In caso di tempestivo recesso nell’esercizio del diritto di pentimento, FinecoLife, entro il termine a suo favore di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso ed alla condizione di cui appresso, ha l’obbligo di restituire al Contraente un importo pari al capitale iniziale moltiplicato per il rapporto tra il valore di rimborso anticipato e il valore dell’obbligazione alla data di decorrenza.

Il valore di rimborso anticipato è determinato in occasione della prima valorizzazione dell’obbliga-zione successiva al secondo giorno lavorativo seguente la data di ricedell’obbliga-zione della richiesta di reces-so.

FinecoLife restituirà al Contraente l’importo corrispondente al valore di recesso a condizione che non si verifichino situazioni che determinino l’insolvenza dell’emittente e, più in generale, che l’e-mittente adempia all’obbligo di rimborso anticipato dell’obbligazione verso FinecoLife su richiesta di quest’ultima successiva e conseguente al ricevimento della dichiarazione di recesso, restando a carico del Contraente (e/o del diverso avente diritto) il rischio che l’emittente non paghi il valore di rimborso anticipato in conformità della richiesta in tal senso formulata da FinecoLife, se l’inadem-pimento dell’emittente sia collegato al deterioramento del suo merito creditizio e, quindi, non sia dovuto unicamente a cause imputabili a FinecoLife o a diverse ragioni per cui l’emittente non rim-borsi in tutto o in parte a FinecoLife il valore di recesso pur conservando la piena capacità e quali-tà di credito.

3.14 REVOCA DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE

Il Contraente può revocare la proposta contrattuale ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 174/95 fino al momento della conclusione del contratto.

La revoca deve essere esercitata secondo le modalità previste al successivo punto 3.17.

Qualora la dichiarazione di revoca della proposta contrattuale pervenga tempestivamente a FinecoLife impedendo la conclusione del contratto, FinecoLife è obbligata a rimborsare l’intero ammontare della somma eventualmente corrispostale a titolo di premio in anticipo rispetto alla con-clusione del contratto, entro il termine a suo favore di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di revoca della proposta contrattuale.

3.15 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, nonché disporre dei crediti da esso nascenti nei con-fronti di FinecoLife costituendoli in pegno o comunque vincolandoli.

Gli atti di cessione, di pegno o di vincolo divengono efficaci solo quando FinecoLife a seguito di

richiesta in forma scritta del Contraente ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di recesso richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

3.16 BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designa-zione.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a FinecoLife, rispettiva-mente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;

- dopo la morte del Contraente;

- dopo che, verificatosi l’evento che fa sorgere l’obbligo di FinecoLife di eseguire la prestazione assi-curata, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto al Contraente di volersi avvalere del beneficio.

Fermo restando che nei primi due casi sopra elencati le operazioni di riscatto, recesso, pegno e vinco-lo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari, la designazione dei Beneficiari e le sue even-tuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a FinecoLife o fatte per testamento.

3.17 PAGAMENTI DIFINECOLIFE

Al verificarsi dei presupposti d’uno degli obblighi di pagamento di FinecoLife in esecuzione del Contratto, costituisce condizione di esigibilità del pagamento la consegna a FinecoLife dei docu-menti necessari a comprovare i presupposti dell’obbligo di pagamento e ad individuare con esat-tezza chi abbia diritto a riceverlo. In particolare, a FinecoLife dovranno essere consegnati presso la sua sede operativa, personalmente o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i seguen-ti documenseguen-ti:

- riscatto: la dichiarazione di riscatto, l’originale della polizza ed il benestare dell’eventuale credito-re vincolatario o pignoratizio, in difetto del quale il pagamento sarà effettuato al detto ccredito-reditocredito-re;

- recesso: dichiarazione di recesso e, qualora la polizza sia già stata ricevuta dal Contraente, l’ori-ginale della polizza ed il benestare dell’eventuale creditore vincolatario o pignoratizio, in difetto del quale il pagamento sarà effettuato al detto creditore;

- prestazione assicurata in caso di premorienza dell’Assicurato: dichiarazione scritta e sottoscritta di comunicazione del decesso dell’Assicurato contenente la richiesta di pagamento, l’originale della polizza, il certificato anagrafico di morte dell’Assicurato contenente la data di nascita, l’e-ventuale documentazione sanitaria (relazione del medico curante attestante la causa del deces-so e le cartelle cliniche), i verbali delle autorità competenti in cadeces-so di morte violenta od acciden-tale, ed il benestare dell’eventuale creditore vincolatario o pignoratizio in difetto del quale il paga-mento sarà effettuato al detto creditore, nonché:

• qualora la pretesa di pagamento consegua ad apposita espressa designazione non testa-mentaria, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal pretendente attestante che egli è il Beneficiario della prestazione assicurata per designazione fatta con disposizione non testamentaria; che non esistono disposizioni di revoca della propria designazione, neppure testamentarie, dichiarando che il Contraente non ha lasciato testamento o allegando copia autentica delle disposizioni testamentarie espressamente precisando che esse sono tutte quelle valide e che esse non sono state impugnate; che non esistono altri Beneficiari o quali essi siano ed in quale misura, indicando la loro età, la loro capacità giuridica, nonché il codice fiscale e gli estremi di un documento di riconoscimento, ed attestando per quelli eventual-mente designati con disposizione testamentaria che essa è contenuta in testamento valido, non revocato e non impugnato di cui dovrà essere allegata copia autentica;

• qualora la pretesa di pagamento consegua ad una designazione testamentaria, una dichiara-zione sostitutiva di atto notorio resa dal pretendente attestante che egli è il Beneficiario della prestazione assicurata per designazione fatta con disposizione testamentaria; che essa è con-tenuta in testamento valido, non revocato e non impugnato di cui dovrà essere allegata copia autentica; che non esistono altri Beneficiari o quali essi siano, integrando in questo secondo caso la dichiarazione con le precisazioni e l’allegazione di cui al precedente punto;

• qualora la pretesa di pagamento consegua alla qualità di erede del pretendente che questi non assuma in virtù di una disposizione testamentaria, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal pretendente attestante che egli è erede ed i presupposti di tale sua qualità, comprovandoli con documenti appositamente allegati; che il Contraente non ha lasciato testa-mento o che, comunque, le disposizioni testamentarie non contrastano la detta pretesa alle-gandole in copia autentica e dichiarando espressamente che esse sono tutte quelle valide e

che esse non sono state impugnate; che non esistono altri Beneficiari o quali essi siano ed in quale misura, indicando la loro età, la loro capacità giuridica, nonché il codice fiscale e gli estremi di un documento di riconoscimento, ed attestando per quelli eventualmente desi-gnati con disposizione testamentaria che essa è contenuta in testamento valido, non revoca-to e non impugnarevoca-to di cui dovrà essere allegata copia autentica;

• qualora tra i Beneficiari vi siano minori od incapaci, l’originale del provvedimento o dei prov-vedimenti del Giudice tutelare in cui si contenga l’autorizzazione dell’esercente la potestà parentale o il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, nonché l’indicazione delle modalità per il reimpiego di tale somma e l’esonero di FinecoLife da ogni responsabilità;

- prestazione assicurata in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale: l’origi-nale della polizza ed il benestare dell’eventuale creditore vincolatario o pignoratizio, in difetto del quale il pagamento sarà effettuato al detto creditore.

In ogni caso, è necessario che sia consegnato da ciascun avente diritto a qualsiasi pagamento da parte di FinecoLife in esecuzione del Contratto, copia di un proprio documento d’identità valido per la Repubblica d’Irlanda o per l’ingresso nel territorio di quest’ultima, copia del codice fiscale, gli ulte-riori documenti che FinecoLife si riserva di richiedere in presenza di situazioni di fatto in relazione alle quali risulti necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento in considera-zione di particolari esigenze istruttorie, nonché:

• eventuale dichiarazione scritta originale di non residenza nella Repubblica d’Irlanda, in mancan-za della quale ai fini dell’applicazione della normativa fiscale irlandese l’avente diritto sarà consi-derato residente nella Repubblica d’Irlanda;

• eventuale dichiarazione scritta originale degli estremi di un conto corrente bancario intestato all’avente diritto (intestatario corrispondente all’avente diritto; numero; banca; codici completi e così, a seconda dei casi, ad esempio, ABI, CAB, CIN, SWIFT) su cui effettuare il pagamento, in mancanza della quale il pagamento sarà effettuato da FinecoLife all’avente diritto presso la sede operativa di FinecoLife.

Qualsiasi pagamento di quanto dovuto da FinecoLife in esecuzione del Contratto sarà effettuato entro il termine a favore di FinecoLife di trenta giorni decorrenti dall’avveramento di tutte le condi-zioni di esigibilità del pagamento in questione e, quindi, dell’ultima di esse in ordine di tempo rea-lizzatasi con riferimento a mero titolo esemplificativo all’adempimento degli obblighi di rimborso dell’emittente verso FinecoLife o alla consegna da parte dell’avente diritto a FinecoLife dei docu-menti precedentemente indicati che non siano meramente eventuali. Il pagamento mediante boni-fico su conto corrente bancario indicato dall’avente diritto si intende effettuato da FinecoLife nel momento in cui impartisca l’ordine di bonifico ed a rischio dell’avente diritto.

Qualsiasi pagamento di quanto dovuto da FinecoLife in esecuzione del Contratto sarà effettuato entro il termine a favore di FinecoLife di trenta giorni decorrenti dall’avveramento di tutte le condi-zioni di esigibilità del pagamento in questione e, quindi, dell’ultima di esse in ordine di tempo rea-lizzatasi con riferimento a mero titolo esemplificativo all’adempimento degli obblighi di rimborso dell’emittente verso FinecoLife o alla consegna da parte dell’avente diritto a FinecoLife dei docu-menti precedentemente indicati che non siano meramente eventuali. Il pagamento mediante boni-fico su conto corrente bancario indicato dall’avente diritto si intende effettuato da FinecoLife nel momento in cui impartisca l’ordine di bonifico ed a rischio dell’avente diritto.

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