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CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

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Academic year: 2022

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Provincia di Bologna

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 56 del 12/06/2015

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA NELLA CAUSA PROMOSSA DA R.T.P. S.R.L. PER DICHIARAZIONE INEFFICACIA CARTELLA DI PAGAMENTO - RICORSO IN APPELLO - INCARICO AVVOCATO ZORZELLA

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici, addì dodici del mese di giugno alle ore 15:00, presso la Residenza Municipale di Via Matteotti, 10, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Belinda Gottardi.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vicesegretario Comunale Roberto Zanella.

Presenza

Cognome e Nome Qualifica

Presente Sindaco

GOTTARDI BELINDA

Presente Vice Sindaco

BALDACCI FRANCESCO

Presente Assessore

DE PAOLI LUCA

Presente Assessore

GIANNERINI BARBARA

Presente Assessore

GURGONE PAOLO

Presente Assessore

PALMA FEDERICO Intervengono i Signori:

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

(2)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 56 DEL 12/06/2015

OGGETTO:

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA NELLA CAUSA PROMOSSA DA R.T.P.

S.R.L. PER DICHIARAZIONE INEFFICACIA CARTELLA DI PAGAMENTO - RICORSO IN APPELLO - INCARICO AVVOCATO ZORZELLA

Premesso che :

− il comune di Castel Maggiore, fin dalla fine degli anni '80, affittò alla società R.T.P. Srl il fabbricato sito in via Bondanello 30/b ad uso ristorante/pizzeria;

− con lettera dei Servizi Finanziari del 10/12/2009 prot. n. 34298, il comune richiese alla suddetta società il pagamento dei canoni di locazione per gli anni 2004 e 2005, e il rimborso dei costi di riscaldamento dal 2001 al 2009, per un totale di € 67.577,86 interessi inclusi;

− non ottenendo il pagamento di quanto richiesto il Comune, avviò procedura per il recupero coattivo, iscrivendo il credito a ruolo e incaricando Equitalia Centro Spa – Agente della Riscossione Provincia di Bologna, del recupero di tale importo;

− con cartella di pagamento n. 020 2012/0027461384 ruolo n.2012/007242, Equitalia, ha intimato alla ditta R.T.P. Srl il pagamento di quanto dovuto al Comune;

− con atto di citazione notificato in data 31/12/2012 con raccomandata A/R - AG 76012468075-9, registrato il 03/01/2013 al prot. n. 79, l'avv. Ennio Pasquale Spina, con studio in Medicina (BO) Via S. Loka 3d, ha citato Equitalia Centro Spa ed il Comune di Castel Maggiore a comparire davanti al Tribunale di Bologna all'udienza del 15/05/2013, per ottenere la dichiarazione d'inefficacia della cartella di pagamento di cui sopra;

− con la deliberazione n. 17 del 01 febbraio 2013, la Giunta Comunale decise di resistere in giudizio individuando quale legale di fiducia l’avv. Nazzarena Zorzella del Foro di Bologna;

− con sentenza n. 1367/2015 pubblicata il 24/04/2015, e notificata dalla controparte e mantenuta in atti al prot. 10871 del 19 maggio 2015, il Tribunale di Bologna ha deciso sulla controversia in senso sfavorevole all’amministrazione comunale;

Esaminata la nota pervenuta dall’avvocato Zorzella, mantenuta in atti al prot. 11881 del 30 maggio 2015 nella quale si sostiene che:

− “…..Il Tribunale ha accolto il ricorso ritenendo che il DPR 602/73 consenta l’iscrizione a ruolo solo per i tributi e le imposte e ritenendo che il Comune non potesse agire per un credito jure privatorum…..”

− Tale sentenza è errata sotto un duplice profilo. Il Giudice è incorso in un vizio di ultra petizione in quanto RTP nelle sue memorie non ha mai eccepito che il Comune non potesse agire esecutivamente in quanto il credito aveva fondamento in un rapporto iure privatorum ( art. 112 c.p.c.). “… l’art. 36 DL 248/2007, gli artt. 17 e 21 D. lgs 46/99 e l’art. 2-sexies D. Lgs 209/2002 consentono senza dubbio di agire coattivamente con la procedura esattoriale, di cui al DPR 602, anche per entrate diverse da tributi e imposte. La Cassazione lo conferma…”

− La presentazione dell’Appello comporta comunque tempi lunghi in quanto, la Corte sta rinviando per le precisazioni al 2019.

− In alternativa all’appello potrebbe essere avviata dal Comune causa ordinaria per l’accertamento del credito o richiesta di decreto ingiuntivo per le somme di cui la controparte si è riconosciuta debitrice.

(3)

Considerato che:

− L’avvio delle procedure giudiziarie alternative all’appello comporterebbe comunque tempi lunghi per ottenere il pagamento dei crediti vantati dal Comune sia nel caso di richiesta di decreto ingiuntivo, al quale probabilmente farebbe seguito l’opposizione del creditore, sia nel caso di instaurazione di procedimento ordinario per il riconoscimento del debito;

− La rinuncia all’appello significherebbe comunque il pagamento alla controparte di quanto riconosciutogli dalla sentenza con rinuncia al recupero di tali somme;

− Le ragioni giuridiche per la proposizione dell’appello, indicate dall’avvocato Zorzella e precedentemente richiamate, inducono a ritenere che tale procedimento potrebbe avere un esito favorevole all’amministrazione comunale;

Ritenuto quindi opportuno avviare il procedimento di appello contro la sentenza, conferendo a fine incarico all’avvocato Nazzarena Zorzella, dando mandato al Responsabile del settore “Affari generali e servizi istituzionali” di provvedere con apposita determinazione a conferire il necessario incarico al legale, fermo restando che la relativa procura "ad litem" sarà sottoscritta dal Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente;

Dato atto che la spesa per l'incarico all'Avv. Zorzella , quantificata in via presuntiva in

€ 7.000 oltre IVA e cassa previdenziale, può trovare copertura al capitolo 1235 art.305

“Incarichi legali e notarili – Segreteria Generale” del bilancio 2015;

Visti:

il D.Lgs. 18/08/1990 n.267 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

visto l'art. 58, comma 1, lett. c) dello Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore “Affari generali e istituzionali", in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del settore dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art.

49, comma 1° e 2°, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di autorizzare il Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente, a costituirsi in giudizio proponendo appello alla sentenza n. 1367/2015 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 24/04/2015, e mantenuta in atti al prot. 10871 del 19 maggio 2015 confermando l’avv. Nazzarena Zorzella , con studio in Bologna via Caprarie 7, quale difensore dell’ente;

2. di dare mandato al Responsabile del settore Affari Generali e Servizi Istituzionali di affidare, in conseguenza della presente deliberazione, l'incarico all'Avv. Zorzella che, quale difensore, presenterà tutti i documenti, le istanze, le richieste, comunque denominati e compirà tutti gli atti necessari nell'esclusivo interesse e rappresentanza del Comune di Castel Maggiore, specificando che la relativa procura "ad litem" sarà sottoscritta dal Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente;

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 56 DEL 12/06/2015

3. Di trasmettere la presente deliberazione ai servizi finanziari per la gestione delle pratiche assicurative di tutela legale;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di formalizzare l’incarico al legale per consentire la predisposizione degli entro il termine per la proposizione dell’appello.

(5)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 del 12/06/2015

SEGRETERIA GENERALE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, GARA E CONTRATTI

AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Provincia di Bologna

OGGETTO:

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA NELLA CAUSA PROMOSSA DA R.T.P. S.R.L. PER DICHIARAZIONE INEFFICACIA CARTELLA DI PAGAMENTO - RICORSO IN APPELLO - INCARICO AVVOCATO ZORZELLA

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. In quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

[ ] Favorevole [ ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ZANELLA ROBERTO IL RESPONSABILE

FIRMATO Lì, 09/06/2015

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 del 12/06/2015

SEGRETERIA GENERALE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, GARA E CONTRATTI

AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI

Provincia di Bologna

OGGETTO:

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA NELLA CAUSA PROMOSSA DA R.T.P. S.R.L. PER DICHIARAZIONE INEFFICACIA CARTELLA DI PAGAMENTO - RICORSO IN APPELLO - INCARICO AVVOCATO ZORZELLA

[ ] Favorevole [ ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI CRESCIMBENI LICIA

Lì, 10/06/2015

(7)

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 56 del 12/06/2015

Provincia di Bologna

CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA NELLA CAUSA PROMOSSA DA R.T.P. S.R.L. PER DICHIARAZIONE INEFFICACIA CARTELLA DI PAGAMENTO - RICORSO IN APPELLO - INCARICO AVVOCATO ZORZELLA OGGETTO:

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE GOTTARDI BELINDA ZANELLA ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

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