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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

• L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

• IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

• L’ATTO AMMINISTRATIVO: ELEMENTI

E PATOLOGIE

(2)

L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

• Per comodità di spiegazione si considera l’amministrazione come uno dei tre poteri dello Stato, per meglio dire la si identifica con il potere esecutivo, ossia un potere che esegue quanto gli altri (Parlamento e Consigli Regionali) hanno voluto in via generale ed astratta.

Si tratta,comunque, di un potere condizionato, in quanto troverebbe nella legge una forma di legittimazione in positivo (a fini di realizzazione dell’interesse pubblico) ed in negativo (non può

• uscire dai limiti che la legge ha imposto). Ciò differenzia l’agire dei soggetti di p.a. rispetto ai privati, per i quali ultimi vige solo il limite

• negativo (del rispetto dell’ordine pubblico e del buon costume), ma non un vincolo in positivo.

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L’attività amministrativa

La legge impone all’amministrazione di trasformare il comando astratto che ad essa conferisce in un’attività materiale,

cioè di trasformare il potere giuridico attribuitole dal legislatore in un atto al fine di creare, modificare o estinguere,

in via unilaterale, posizioni giuridiche

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L’attività amministrativa

• Per attività amministrativa si intende la somma degli atti compiuti da quella determinata amministrazione in quel determinato arco

temporale.

• A ben vedere, però, accanto agli atti che costituiscono esercizio di un potere amministrativo volto alla modificazione unilaterale di

posizioni giuridiche, tutta l’attività di routine giornaliera concretizza attività presupposte o conseguenti alla determinazione

amministrativa.

• Da qui la distinzione tra attività provvedimentale in cui si esercita effettivamente un potere di imperio ed attività di mera

mministrazione con la quale si agisce nell’ambito di

• posizioni giuridiche già definite. C’è, poi, una differenza

• ulteriore da considerare tra attività di diritto pubblico ed

• attività di diritto privato della p.a

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PRINCIPI COSTITUZIONALI

DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

.

Art.97, comma 1 Cost. : “ i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.”

Tale disposizione, attraverso il riferimento al criterio supremo della ragionevolezza, viene intesa dalla recente dottrina e giurisprudenza non solo come mera norma programmatica o di organizzazione, ma viene altresì reputata come direttamente regolante l’azione amministrativa

(6)

PRINCIPI COSTITUZIONALI

DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

La principale attuazione a livello di legislazione ordinaria del dettato costituzionale si rinviene nell’ art. 1 L.241/1990: “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è

retta dai criteri di economicità, efficacia,

efficienza, pubblicità e trasparenza

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PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

EFFICACIA implica il raffronto tra risultati programmati e risultati raggiunti;

• EFFICIENZA sta ad indicare la produzione della massima quantità di determinati beni o servizi (ovvero il massimo raggiungimento dell’interesse pubblico) in rapporto ad una data quantità di risorse;

• TRASPARENZA è da intendersi come immediata e facile controllabilità di tutti i momenti e di tutti i passaggi in cui si esplica l’operato della P.A. onde garantirne e favorirne lo svolgimento imparziale;

• PUBBLICITA’ rappresenta uno strumento del criterio di

trasparenza, che impone alla P.A. di rendere accessibili

agli interessati notizie e documenti concernenti l’operato

dei pubblici poteri.

(8)

Il procedimento amministrativo

• Affinchè un atto amministrativo sia

perfetto ed efficace esso deve essere emanato dopo aver seguito un iter,

comprendente più atti ed operazioni che,

nel loro complesso, prendono il nome di

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

(9)

Il procedimento amministrativo

• In via di estrema sintesi, si può dire che il procedimento

amministrativo è l’insieme di una pluralità di atti tra loro coordinati e destinati ad un unico fine, anche se aventi varia natura e se posti in essere da diversi soggetti amministrativi.

• Si può dire che il procedimento amministrativo risponda, generalmente, alle seguenti esigenze:

• a) ricognizione, valutazione e ponderazione di vari interessi

• e dati di fatto che l’amministrazione deve tener presenti;

• b) coordinamento dell’operato dei vari soggetti e organi preposti ai diversi interessi pubblici implicati nel singolo caso;

• c) correlazione con l’operato di soggetti ed organi preposti

• a settori collegati;

• d) ammissione degli interessati a far valere le proprie ragioni o, addirittura, a concorrere alla formazione del voluto.

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Il procedimento amministrativo

• Il procedimento amministrativo è governato da una serie di principi, alcuni dei quali anteriori alla stessa, approvazione della L. 241/1990 (da

questa recepiti) ed elaborati dalla giurisprudenza amministrativa

• ragionevolezza, che implica uguaglianza, logicità e giustizia delle decisioni assunte

• economicità, che implica il raggiungimento del

fine con il minor sacrificio economico

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procedimento amministrativo

• celerità, ossia raggiungimento del fine con i minori appesantimenti procedurali e nel minor tempo possibile;

• rispetto del contraddittorio, onde acquisire

le opinioni dei portatori di diversi interessi

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Il procedimento amministrativo

• Accanto a questi la legge 241/1990 (recentemente modificata dalle L. 15/2005 e 80/2005.) ha introdotto ulteriori aspetti di grande rilievo.

• Anzitutto, ha introdotto il principio in forza

del quale tutti i procedimenti amministrativi

devono concludersi entro un certo termine

(art.2), e cioè entro 90 gg.

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Termine di conclusione del procedimento

• Con l’entrata in vigore della legge 241/1990, con l’art. 2 si disponeva che la P.A. determinasse per ciascun tipo di procedimento non stabilito per legge o per regolamento il termine entro il quale dovesse concludersi;

• diversamente il termine fissato per legge era di

30 gg. decorrente dall’inizio ex officio del

procedimento o dal ricevimento dell’istanza di

parte.

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Segue : conclusione

• La normativa sui termini del procedimento ha, nel contesto della legge 241/90, un’importanza cruciale

• E’ qui che si misura il grado di effettività nel rapporto del privato con la burocrazia pubblica.

• Ottenere risposta, entro un termine certo e

prevedibile,è ovviamente alla base di

qualsivoglia idea di servizio pubblico

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riforma recente

• L’art. 2 della L. 241/90 è stato riscritto integralmente dall’art. 7 della legge n.

69/09.

• Rimane fermo l’obbligo centrale per la P.A. di “dare risposta” al cittadino, nella forma istituzionalmente dovuta, ovvero mediante l’emanazione di un

provvedimento espresso, di accoglimento

o di rigetto.

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Termine per conclusione

• Il termine, viene inteso dalla legge 241 quale

scadenza del tempo necessario per completare la fase procedimentale interna, conseguente

all’istanza.

• Secondo una visione per processi, si distinguono in qualsiasi attività organizzata, essenzialmente tre momenti:

• - l’input;

• - la fase di elaborazione;

• - l’output

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• Input, è proprio l’istanza del cittadino o l’elemento fattuale o giuridico in conseguenza del quale l’amministrazione si auto-attiva, innescando un procedimento “d’ufficio”

• Segue quindi una fase, che ha inizio, tipicamente, con la comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 L.

241/90), nella quale il cittadino apprende (tra l’altro) chi

stia esaminando la sua richiesta, nei termini sia della

individuazione della struttura indicata come competente

rispetto all’istanza, sia di un soggetto fisico – il

responsabile del procedimento – a cui rivolgersi, per

contribuire all’iter procedimentale o dal quale, più

semplicemente, ottenere eventuali informazioni.

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Istruttoria

• La fase istruttoria, lascia alcune possibilità partecipative rappresentati da:

• - le informazioni contenute nella comunicazione di avvio

• - l’esercizio del diritto di accesso agli atti, che, può scontarsi, soprattutto quando l’istruttoria è in

• corso, con l’istituto del differimento

• - la facoltà di intervenire nel procedimento,

prevista ma anche circoscritta in quanto a

presupposti dall’art. 9 e 10.

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Istruttoria

• L’istruttoria procedimentale è comunque configurata, tutt’oggi, sul piano

concettuale, come una fase “interna”

all’apparato pubblico

• Fino alla scadenza del termine, è salvo il

potere di intervenire, di ottenere

informazioni, od anche di allegare

memorie scritte e documenti, che

l'amministrazione avrà l'obbligo di valutare

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scadenza del termine : output

• scaduto il termine dovrebbe esservi in cd l’output ossia il provvedimento espresso

• Il termine può essere:

• 1. previsto per legge;

• 2. definito, in via amministrativa, dalla P.A. procedente e formalizzato con atti di natura regolamentare;

• 3. in carenza di 1 e 2, viene definito in via residuale in 30 giorni, a decorrere dalla data risultante sul protocollo apposto sull’istanza (o dal verificarsi dell’evento

innescante il procedimento d’ufficio

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Termine massimo

Durata termine Casistica

30 giorni per tutti i procedimenti ad istanza di parte o d’ufficio

90 giorni per Amministrazioni statali: procedimenti da individuare mediante un DPCM su proposta del Ministro competente

Enti pubblici nazionali: procedimenti di propria competenza definiti dai propri ordinamenti

180 giorni Amministrazioni statali e Enti pubblici nazionali:

per i procedimenti caratterizzati da:

a) profilo organizzativo dell’amministrazione;

b) natura degli interessi pubblici tutelati;

c) particolare complessità del procedimento.

oltre 180 giorni solo per i procedimenti di:

a) acquisto della cittadinanza italiana;

b) immigrazione

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Il risarcimento del danno dell’art.

2-bis

• Il mancato rispetto del termine per

provvedere è danno ingiusto, risarcibile,

se – verificati i noti elementi costitutivi

della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c. -

consegue a dolo o colpa.

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