COMUNE DI PESCARA
CITTA' DI PESCARA
Mi:!dag~i3 d'oro) al Ml!:lito Civile
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 337 Del 20/05/2014
Oggetto: RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C.
PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA DA D.P.G./COMUNE DI PESCARA.
L'anno duemilaquattordici 11giorno venti del mese di Maggio in prosieguo di seduta iniziata alle ore 13:15 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l'adunanza Avv. Fiorilli Berardino nella sua qualità di VICE SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:
Avv. Albore Mascia Luigi SINDACO A
Avv. Fiorilli Berardino VICE SINDACO P
Ricotta Nicola ASSESSORE P
D'lntino Antonio ASSESSORE P
Antonelli Marcello ASSESSORE P
Cerolini Forlìni Guido ASSESSORE P
Filippello Massimo ASSESSORE P
Del Trecco Isabella ASSESSORE P
Palusci Mariagrazia ASSESSORE A
Renzetti Roberto ASSESSORE A
Seccia Eugenio ASSESSORE A
Mambella Marco ASSESSORE P
ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 4.
Partecipa alla seduta il v.Segretario Generale Dott. Silverii Gaetano
Assiste il SEGRETARIO VERBAUZZANTE Praf. Addario Luigi designato per la redazione del verbale.
Il Presidente, accertato che il numero dei presen~ièsufficiente per dichiarare valida la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Atto di Giunta Comunale n. 337 Del 20/05/2014 - Pag.1 - COMUNE DI PESCARA
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata;
Visto l'art. 48 del D. Lgs 267/00;
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
1) di resistere all'atto di citazione proposto dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila da Del Papa Giuseppe, in proprio e quale procuratore generale della propria madre Ranalli Gina, per la riassunzione ex art. 392 c.p.c del giudizio, in seguito alla ordinanza n. 27325/2013 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione con la quale è stata cassata con rinvio la sentenza n. 846/2011 della Corte di Appello di L'Aquila; nonché, per sentir condannare il Comune di Pescara al pagamento, in favore dell'appellante, ed a titolo di differenza -conguaglio del prezzo di cessione bonaria del bene espropriando, della somma che risulterà di giustizia all'esito di stima del bene immobile oblato, oltre interessi e rivalutazione dalla data della cessione bonaria.
2) di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Ente, con ogni più ampio mandato e facoltà di legge, all'avv. Fabrizio Di Carlo del Foro di Pescara, con studio in Pescara alla via C. Battisti n. 120;
3) di precisare che il compenso per l'avvocato esterno incaricato è pari alla complessiva somma di € 4.035,93 di cui € 2.766,00 per compenso professionale, €414,90 per spese generali ed€ 855,03 per CAP ed IVA;
tale compenso èstato determinato secondo i parametri di cui al D.M. n.
55 del 10 marzo 2014 e decurtato del 50%; di precisare, altresì che è stata prevista la somma di € 500,00 per eventuali spese da documentare; le predette somme per un totale complessivo di € 4.535,93 trovano capienza nello stanziamento iscritto nel Bilancio Pluriennale di Previsione 2013/2015 annualità 2014 al tit. 1 - funz. 01 - servo 08 - int. 03, nonché ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 riclassificata miss. 1 progr. 11 - tit. 1 macro aggr. 103 cod. 111101103 "Spese per liti ed atti a difesa delle ragioni del Comune" cap 238000 - P.1. n. 2455 per
€ 4.035,93 - P.1. n. 2456 per € 500,00 e saranno successìvamente impegnate con determinazione dirigenziale;
Indi
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, dichiara la presente immediatamente eseguibile.
Atto di Giunta Comunale Il.337 del 20"05· 2014 - COMUNE DI PESCARA - Pag.2
RELAZIONE
Allegato alla deliberazione n.
3:)1-
del2iOMAG Z014
Con atto di citazione notificato in data 02.05.1991 la sig.ra Ranalli Gina, in proprio e nella sua qualità di procuratrice speciale del figlio Papa Giuseppe, conveniva in giudizio il Tribunale di Pescara, contro il Comune di Pescara, per sentirlo condannare al pagamento del conguaglio dell'indennità di esproprio, dovuto ai sensi dell'art. 8 dell'atto di cessione volontaria del 27.4.1983 ex art. 4 della legge 28.01.1977 n.. 1O di terreni di loro proprietà, siti in Pescara alla via Vallelunga, sul presupposto che, dichiarati incostituzionali i criteri di stima della legge 865/1971, dovessero applicarsi quelli stabiliti in via generale dalla legge 25.06.1985 n. 2359.
La predetta causa veniva decisa con sentenza n. 1292/03 del 22.07/15.09.2003.
Avverso la richiamata decisione i soccombenti Del Papa/Ranalli proponevano appello dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila con atto notificato in data 29.10.2004, osservando, con un primo motivo di doglianza, che alla luce della destinazione urbanistica riservata in P.R.G. all'area oggetto di esproprio - ricadente in Zona cimiteriale F4 e zona a parcheggi F5 - alla stessa doveva necessariamente riconoscersi natura edificatoria; con secondo, e subordinato motivo di gravame, gli appellanti si dolevano che il Tribunale, pur nell'eventualità di non riconoscimento della natura edificatoria dell'area espropriata, non avesse provveduto a liquidare la residua parte del prezzo di cessione volontaria, siccome iLvalore agricolo medio del terreno espropriando risultava superiore all'acconto sul prezzo corrisposto a titolo di indennità provvisoria dal Comune di Pescara.
La Corte di Appello di L'Aquila in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara e con decisione n. 846/2011 pubblicata in data 15.09.2011 cQsì provvedeva:
"rigetta la domanda
e
compensa per intero tra le parti le spese di lite"Avverso la predetta decisione, i sigg.ri Del Papa e Ranalli pròponevano ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto - violazione dell'art. 5 bis comma 3 L. 359/1992 siccome applicabile ratione tempor;s alla fattispecie in esame in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 C.p.c.;
2) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto - erronea applicazione dell'art.
5bis comma 4 L. 359/1992. - Violazione dell'art. 136 comma 1 costituzione necessaria applicazione dello ius superveniens;
Gli stessi chiedevano alla Ecc.ma Corte di Cassazione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso di cassare in parte qua la gravata sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, per la determinazione della giusta indennità di esproprio spettante ai ricorrenti;
con ogni conseguente statuizione di legge anche in ordine alle spese di lite.
Con ordinanza n. 27325/2013 depositata il 5.12.2013 la predetta Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso del 29.10.2012 proposto da sig. Del Papa Giuseppe, in proprio e quale procuratore generale della propria madre Ranalli Gina, cassava la sentenza impugnata n. 846/2011, depositata il 15.09.2011 dalla Corte di Appello di L'Aquila. In specie la Suprema Corte, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, riteneva non essere state .applicate le norme risultanti dall'intervento della sentenza 181/2011 della Corte Costituzionale.
Per' quanto sopra il sig. De'l Papa Giuseppe in proprio e quale procuratore generale della propria madre Ranalli Gina, con attod{ citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
notificato in data 05.03.2014 ha precisato quanto segue:
"AI fine di determinare la giusta indennità per i terreni non edificabiti deve essere applicata
la regola che, applicata al caso di specie, impone di tener conto delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio, pertanto consentendo al proprietario interessato dalla espropriazione sostanziale, di dimostrare,
se
del caso attraverso indagini tecniche, che il valore agricolo correlato alla presenza del PRG sia mutato e/o aumentato in Conseguenza di una diversa destinazione del bene egualmente compatibile con la sua ormai accertata non edificatorietà e, quindi, che il suo fondo, suscettibile di sfruttamento ulterioree
diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere i livelli del/'edificatorietà, abbia un'effettivae
documentata valutazione di mercato che rispecchia queste possibilità di utilizzazioni intermedie tta l'agricolae
l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportivee
ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.) utilizzazioni beninteso assentite dalla normativa vigente anche con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative ".Per quanto sopra il sig. Del Papa, nella sua spiegata qualità, ha chiesto alla Corte di Appello di L'Aquila, di condannare il Comune di Pescara al pagamento, in favore dell'appellante, ed a titolo di differenza-conguaglio del prezzo di cessione bonaria del bene espropriando, della somma che risulterà di giustìzia all'esito
di
stima del valore del bene immobile oblato, oltre interessi e rivalutazjone dalla data della cessione bonaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.Pertanto è opportuno opporre resistenza. Si propone, pertanto, in considerazione dell'attuale carico lavorativo dell'Avvocatura Comunale, per ragioni di opportunità, connessione e strategia difensiva, di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Ente, con ogni più ampio mandato e facoltà di legge, al medesimo legale che ha difeso il Comune di Pescara nei giudizi proposti dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila e dinanzj la Corte Suprema di Cassazione.
Pescara 19.05.2014
AVVOCATUft.4.
'O;M8tee)
;f.
"'~;~.~:::,?,'/Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile
63.1- "2 O MAG 2014
Al1egato alla deliberazione N, del. ' _" .
RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C.
PROPOSTO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA DA D.P.G./COMUNE DI PESCARA.
DELL'ART. 49 DEL D. LGS 267/00
Parere di regolarità tecnica,
anche con speGifico riferimento alJa garanzia della tutela della privacy nella redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in confomlità alla delibera dic.c.
n. 209 del 17.12.2010 in materia di pubblicità legale degli atti exali. 32 della Legge n. 69/2009, come modificato ed integrato con D. L.n. 194/09 convertito in Legge n. 25/201 O.
FAVOREVOLE , . _,_ ' , __ .- " , '" . , .. ,. __,
~
..
".
Li 19.05.2014 . Parere di regolarità contabile
NTE
DiR
ORE AVVOCAl'URA ( .~Di~)... , t'ji:ift.
(LD'
'S",.
Del che sièredatto il presente verbale, che, prevla lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to Prof. Addario Luigi
IL VICE SINDACO F.to Avv. Fiorilli Berardino
Per copia conforme all'originale.
Pescara, lì
2 2 MIJ6. 2014'
IL V. SEGRETARIO GENERALE F.to Dot1.Silverii Gaetano
A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica che copia della presente deliberazione èstata pubblicata all'Albo Pretorio dal
2 2 Mij6. 2014
al
0'6- 6
jU. 2014
e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, Iì _
SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorlo per 10 giorni consecutivi dal senza opposizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3°comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N.267.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, Iì _
COMUNE DI PESCARA
N. di prot.
FASCICOLO UFFICIO
Pescara, lì _
All'Ufficio _
All'Ufficio _
...per i provvedimenti di competenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE