APPALTO APPALTO
E E
LAVORO AUTONOMO
LAVORO AUTONOMO
ART. 7 Contratto di appalto o contratto d’opera
1). Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l’idoneità tecnico- professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
2). Nell’ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
3). Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
L’Appalto e l’art.7 del D.L.gs.626/94
Le figure che si possono incontrare nell’ambito della fornitura di lavoro sono molteplici e per ognuna si configurano delle responsabilità.
- Committente: è colui che richiede un lavoro o una prestazione, nel caso dell'art.7 il committente, che è oggetto dei doveri richiesti dalla norma, è contestualmente datore di lavoro (DDL).
- Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera o una prestazione con mezzi propri. In questo caso sarà l'impresa che fornirà un servizio, un lavoro ecc. (nel campo edile, dei servizi, ecc.).
- Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga invece nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera o una prestazione con mezzi propri. Questo succede normalmente quando si affida un lavoro a una ditta esterna che non è sempre in grado di assolvere autonomamente tutti i compiti richiesti e quindi ha la necessità di affidarsi ad un'altra impresa che sia specializzata in quell'attività nella quale essa è carente. Questa distinzione è importante perché, come vedremo, l'articolo 7 si applicherà poi a cascata con gli stessi criteri.
- Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: colui che mette a disposizione del committente, dietro compenso, il risultato del proprio lavoro. E’ quel soggetto che possiamo identificare come un consulente.
- Contratto d'appalto (così come si evince dal codice civile): il contratto con il quale una parte si assume l’impegno del compimento di un'opera verso un corrispettivo in denaro con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione (economica) a proprio rischio.
Un contratto d'appalto è articolato su argomenti, che sono: l'oggetto dell'opera da compiere, in quale modo viene eseguito questo lavoro e con quali strumenti, quindi le modalità di esecuzione e i mezzi d'opera, le responsabilità e l'organizzazione del sistema produttivo.
Subappalto: La definizione è presente nel codice civile e segue regole molto rigorose e precise. É un contratto tra appaltatore e subappaltatore a cui però è estraneo il committente nonostante debba concedere l’autorizzazione. Il committente una volta che
ha fornito l'autorizzazione rimane completamente estraneo nei rapporti che si
possono stabilire fra il subappaltatore e l'appaltatore. Questa autorizzazione è opportuno che sia data sempre per iscritto e mai verbalmente.
- Contratto d'opera. Il contratto d'opera si