FOGLIO INFORMATIVO relativo a:
COFIDI IMPRESA - ANTICIPI SU FATTURE E/O CREDITI - GARANZIA 50%
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DELL'ALTA MURGIA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop.
Piazza Zanardelli, 16 - 70022 - Altamura (BA) n. telefono e fax: tel. 080-9949011 fax 080-9949099
email: info@bccaltamurgia.it sito internet: www.bccaltamurgia.it Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 05175940724 Iscritta all’albo della Banca d’Italia n. 5410 - Cod. ABI 07056 Iscritta all'albo delle societa' cooperative n. A172989
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo Istituzionale di Garanzia del Credito Cooperativo
Capitale sociale e riserve al 31/12/2013 euro 10.485.253
CHE COS’E’ L'ANTICIPO SU FATTURE
Con l’anticipazione su fatture il cliente consegue l’anticipata “monetizzazione” di un proprio credito verso un terzo, l’incasso del quale è curato dalla Banca cui il cliente conferisce apposito mandato.
Con le somme così incassate la Banca ottiene il rimborso di quanto anticipato al cliente.
L’operazione può essere, secondo le valutazioni della Banca, assistita da idonea garanzia.
La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
• in caso di inadempimento da parte del terzo il cliente è tenuto a rimborsare le somme anticipate dalla Banca.
Le condizioni del presente foglio informativo sono riservate agli associati della COFIDI IMPRESA SOCIETA COOPERATIVA con sede legale in Altamura (Ba) alla via Selva n. 101, codice fiscale/partita Iva 05461480724. Le richieste di finanziamento dovranno pervenire direttamente e esclusivamente dalla COFIDI IMPRESA previa delibera favorevole al rilascio della propria garanzia. La COFIDI IMPRESA fornirà specifica informativa precontrattuale che evidenzia ad esempio le caratteristiche della garanzia e i principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Cofidi.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
per utilizzi nei limiti del fido concesso
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso %
% Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso
per utilizzi nei limiti del fido concesso
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso %
% Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato
per utilizzi nei limiti del fido concesso EURIBOR 6 MESI DARE (parametro) +5,2500 punti (spread).
Il tasso di interesse è variato con decorrenza primo giorno del semestre sulla base dell’andamento del parametro riferito a ll'ultimo giorno del semestre precedente
Il valore del EURIBOR 6 MESI DARE (parametro) viene rilevato da IL SOLE 24 ORE l'ultimo giorno lavorativo del semestre Il tasso applicato non può mai essere inferiore al 5,00 se previsto
%
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso EURIBOR 6 MESI DARE (parametro) +8,2500 punti (spread) Il tasso di interesse è variato con decorrenza primo giorno del semestre sulla base dell’andamento del parametro riferito a ll'ultimo giorno del semestre precedente
Il valore del EURIBOR 6 MESI DARE (parametro) viene rilevato da IL SOLE 24 ORE l'ultimo giorno lavorativo del semestre
Tasso annuo massimo per interessi di mora tre punti percentuali in più del tasso contrattuale debitore in vigore al momento della mora
Capitalizzazione Gli interessi sono liquidati con periodicità Trimestrale D/A e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto.
Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni).
Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell’anno commerciale (360 giorni).
VOCI DI SPESA IMPORTI IN EURO
rimborso spese collegate all’erogazione del credito Contributo Fondo Rischi (restituibile) al COFIDI pari all'4,00%
dell'erogato. Inoltre è previsto un corrispettivo variabile sulla garanzia pari all'1,00% annuale da riconoscere al COFIDI rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per
legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione (1)
0,00
spese per altre comunicazioni e informazioni 2,50
Commissioni di Istruttoria Veloce Vedi foglio informativo del Conto Corrente
rimborso spese informazione precontrattuale Certificazione interessi e altre certificazioni Referenze Bancarie
Spese reclamate da terzi (comprese visure) Spese per copia documentazione
Penale per affidamenti rinunciati da cliente Spese costituzione in mora
Spese sollecito pagamento
Spese per altre comunicazioni per raccomandata Durata e Importo massimo finanziabile
0,00 20,00 70,00 Quelle effettivamente sostenute Vedi foglio informativo "Servizio Rilascio Copie"
pari alla CFA trimestrale fino a max euro 500,00 10,00 oltre spese postali 10,00 oltre spese postali 7,50 18 mesi/100.000,00
COMMISSIONI
Commissione Fido Accordato calcolata sull’importo
dell’affidamento concesso nel trimestre. max 0,50% 0,00 999.999,00
ALTRIONERI
Imposte e tasse presenti e future A carico del cliente
(1) per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking.
Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.
Per quanto concerne le informazioni circa le commissioni di incasso si rinvia ai fogli informativi relativi al servizio di incasso portafoglio elettronico e cartaceo.
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)
Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia.
E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.
La formula di calcolo del TAEG è la seguente:
Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo:
• un fido di 1.500 euro ed un fido di 50.000,00 euro;
• una durata del fido pari a tre mesi;
• che l'importo totale del fido (accordato) sia utilizzato per intero in via continuativa per l'intera durata.
Sempre con riguardo agli esempi, si ipotizza inoltre:
• che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento;
• che il tasso di interesse debitore nominale annuo e le spese rimangano invariati per tutta la durata.
Esempio 1 Contratto con applicazione
della Commissione Fido Accordato
Accordato: 1.500,00 euro Tasso debitore nominale
annuo: 5,6700% Interessi, su base trimestrale: 21,26 euro
Durata: 3 mesi Commissione Fido
Accordato: 2,00%
dell’accordato, su base annua
Commissione Fido Accordato, su base trimestrale: 7,50 euro
Utilizzato: 1.500,00 euro in via continuativa per l'intera durata
Rimborso spese collegate alla erogazione del credito:
0,00 euro una tantum
Spese, su base trimestrale: 3,75 euro
Altre spese : 15,00 euro, su base annua
TAEG = 8,96% su base annua
Esempio 2 Contratto con applicazione
della Commissione Fido Accordato
Accordato: 50.000,00 euro Tasso debitore nominale annuo: 5,6700%
Interessi, su base trimestrale: 708,75 euro
Durata: 3 mesi Commissione Fido
Accordato: 2,00%
dell’accordato, su base annua
Commissione Fido Accordato, su base trimestrale: 250,00 euro
Utilizzato: 50.000,00 euro in via continuativa per l'intera durata
Rimborso spese collegate alla erogazione del credito:
0,00 euro una tantum
Spese, su base trimestrale: 125,00 euro
Altre spese : 500,00 euro, su base annua
TAEG = 8,96% su base annua
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di anticipi e sconti, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bccaltamurgia.it.
RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto
L’anticipazione dura sino a rinunzia o revoca della Banca essendo intesa e pattuita a favore di questa la facoltà di recedere dall’anticipazione anche prima della scadenza, in deroga all’art. 1845 c.c., di sospenderla o ridurla.
Nei casi di recesso dall’anticipazione e di sospensione o riduzione della stessa, per il pagamento di quanto
Nel caso di recesso della Banca dall’anticipazione, rimane fermo il mandato conferito dal cliente alla Banca medesima.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Piazza Zanardelli,16 70022 ALTAMURA (BA) - Telef.
080-9949011 ufficioreclami@bccaltamurgia.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Conto Anticipi Partita contabile, ad esclusiva rilevanza interna, utilizzato per la gestione del finanziamento
Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi
Tasso di interesse debitore Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.
Tasso di interesse di mora Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli anticipi, sconti, aumentarlo di un quarto, aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Istruttoria Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento.
Commissione Istruttoria Veloce
Commissione applicata a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi. In caso di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione.
Commissione Fido Accordato
Commissione onnicomprensiva prevista nel caso in cui al cliente sia concesso un fido, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento medesimo.