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Gli incentivi per la produzione di energie rinnovabili e l efficienza energetica

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Academic year: 2022

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Gli incentivi per la produzione di energie rinnovabili e l’efficienza energetica

INTRODUZIONE

Il 29 marzo scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 28/2011 (c.d. Decreto Rinnovabili) attuativo della direttiva comunitaria 2009/28/CE, parte del meglio noto “Pacchetto 20-20-20”. Il Decreto defini- sce il nuovo sistema di sostegno alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica, riformando tutti i meccanismi incentivanti vigenti: dal Conto Energia (per il solo fotovoltaico) ai Certificati Verdi, dalla Ta- riffa fissa Omnicomprensiva ai Certificati Bianchi (per il risparmio energetico).

Nel seguito viene fornito un quadro sintetico delle principali novità introdotte, tenuto conto che per molti settori il nuovo decreto legislativo rimanda all’emanazione di successivi decreti attuativi.

Il Decreto interministeriale 5 maggio 2011 (DM 05/05/2011 o “Quarto Conto Energia”) stabilisce i cri- teri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tec- nologie innovative per la conversione fotovoltaica. Con il quarto Conto Energia si è inteso dare un oriz- zonte di pianificazione degli investimenti di medio periodo, dal 2011 al 2016.

Gli impianti che entreranno in esercizio dall’1 giugno 2011 al 31 dicembre 2016 vedranno nelle proce- dure di accesso agli incentivi una distinzione, in un’ottica di gradualità di intervento, tra una fase transi- toria fino al termine del 2012 ed una successiva a regime dal 2013 al 2016.

Nelle due fasi il meccanismo di sostegno si fonderà, come vedremo, su una struttura flessibile che terrà conto dell’evoluzione del mercato in termini di costi e di efficienza delle tecnologie disponibili.

Dal 2017 si prevede che verrà raggiunto il punto di pareggio tra il costo di produzione dell’energia da fonte fotovoltaica e il costo da fonte tradizionale, la cosiddetta grid parity, che renderà non più neces- sarie ulteriori forme di sostegno pubblico.

Il decreto fissa un obiettivo di 23 GW di potenza installata al 2016, con un costo corrispondente di 6-7 miliardi di euro su tutto il periodo di incentivazione (20 anni a moneta costante per ciascun impianto).

Il quarto Conto Energia individua quattro diverse tipologie impiantistiche, a ciascuna delle quali corri- spondono differenti tariffe di riferimento e meccanismi di accesso agli incentivi:

• impianti su edifici e altri impianti

• impianti integrati con caratteristiche innovative

• impianti a concentrazione

• impianti con innovazione tecnologica

Per quanto riguarda gli incentivi all’innovazione tecnologica, i contenuti e le modalità di accesso verran- no definiti con successivo decreto interministeriale, non ancora emanato.

IL CONTO ENERGIA 2011-2016 PER IL FOTOVOLTAICO

Le tipologie di impianti previste

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GLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA

Fino al 31/12/2012 gli “Impianti su edifici" e gli "Altri impianti" vengono ulteriormente distinti a se- conda si tratti di “piccoli” o “grandi impianti”. Nel primo caso rientrano le installazioni su edifici con una potenza fino a 1 MW oppure a terra fino a 200 kW in regime di scambio sul posto. Sono piccoli impianti anche tutti quelli realizzati su aree o edifici della Pubblica Amministrazione, senza limiti di po- tenza. Tutte le altre tipologie fanno parte della categoria dei grandi impianti.

Nel regime transitorio, fino al 31 dicembre 2012, è prevista un’indicazione del contingente di potenza incentivabile e di un tetto di spesa annua. Il superamento, ad un dato termine, dei costi indicativi annui non limita in sé la possibilità di accedere alle tariffe incentivanti, bensì ne determina una riduzione ag- giuntiva nel periodo successivo. I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 e i piccoli impianti accedono direttamente agli incentivi. L’introduzione del tetto di spesa ha come conse- guenza, relativamente ai grandi impianti entrati in esercizio dopo il 31 agosto, l’attivazione presso il GSE di un registro, dal quale estrarre periodicamente una graduatoria delle installazioni che potranno beneficiare dell’incentivazione. Queste distinzioni sono schematizzate in tabella A. Il GSE pubblica la graduatoria entro 15 giorni dalla chiusura della finestra di iscrizione al registro (Tab.B). Gli impianti regi- strati che non dovessero rientrare nel limite di costo devono trasmettere una nuova richiesta di iscrizio- ne al registro nel successivo periodo utile.

Tabella A - Procedure di accesso agli incentivi

GIU, LUG, AGO 2011 SET 2011 – DIC 2012 Piccoli impianti Accedono direttamente Accedono direttamente Grandi impianti Accedono direttamente Accedono se:

• In graduatoria

• Fine lavori entro 7 (P ≤ 1MW) op- pure 9 (P > 1MW) mesi dalla pubblicazione della graduatoria

Tabella B - Finestre di Iscrizione al registro GSE dei grandi impianti

REGISTRO APERTURA CHIUSURA PUBBLICAZIONE NOTE

2011 20.05.2011 30.06.2011 15.07.2011 Aggiornamenti periodici fino al 15.09.2011

15.09.2011 30.09.2011 15.10.2011 Nel solo caso non sia raggiunto il limi- te di costo riportato per l’anno 2011 2012 01.11.2011 30.11.2011 15.12.2011

1° Sem. 01.01.2012 31.01.2012 15.02.2012 Nel solo caso non sia raggiunto il limi- te di costo riportato per l’anno 2012 2012 01.02.2012 28.02.2012 15.03.2012 Limite di costo al netto di eventuali ri-

duzioni dovute al superamento dello stesso per l’anno 2011

2° Sem.

01.05.2012 31.05.2012 15.06.2012 Nel solo caso non sia raggiunto il limi- te di costo riportato per il secondo se- mestre 2012, al netto di eventuali ri- duzioni dovute al superamento del li- mite di costo per l’anno 2011.

Sono programmate riduzioni tariffarie con cadenza mensile nel 2011, semestrale nel 2012 (Tab. C).

Gli incentivi nel 2011-2012

La distinzione tra piccoli e grandi impianti

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GLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA Tabella C - Tariffe incentivanti 2011-2012 per impianti fotovoltaici

TARIFFE INCENTIVANTI 2011 – 1 di 2

GIUGNO LUGLIO AGOSTO

Impianti Altri Impianti Altri Impianti Altri

su edifici impianti su edifici impianti su edifici impianti

kW €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

1<P≤3 0,387 0,344 0,379 0,337 0,368 0,327

3<P≤20 0,356 0,319 0,349 0,312 0,339 0,303

20<P≤200 0,338 0,306 0,331 0,300 0,321 0,291

200<P≤1.000 0,325 0,291 0,315 0,276 0,303 0,263

1.000<P≤5.000 0,314 0,277 0,298 0,264 0,280 0,250

P>5.000 0,299 0,264 0,284 0,251 0,269 0,238

TARIFFE INCENTIVANTI 2011 – 2 di 2

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

Impianti Altri Impianti Altri Impianti Altri Impianti Altri su edifici impianti su edifici impianti su edifici impianti su edifici impianti

kW €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

1<P≤3 0,361 0,316 0,345 0,302 0,320 0,281 0,298 0,261

3<P≤20 0,325 0,289 0,310 0,276 0,288 0,256 0,268 0,238

20<P≤200 0,307 0,271 0,293 0,258 0,272 0,240 0,253 0,224

200<P≤1.000 0,298 0,245 0,285 0,233 0,265 0,210 0,246 0,189

1.000<P≤5.000 0,278 0,243 0,256 0,223 0,233 0,201 0,212 0,181

P>5.000 0,264 0,231 0,243 0,212 0,221 0,191 0,199 0,172

TARIFFE INCENTIVANTI 2012

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Impianti su edifici Altri impianti Impianti su edifici Altri impianti

kW €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

1<P≤3 0,274 0,240 0,224 0,172

3<P≤20 0,252 0,221 0,202 0,155

20<P≤200 0,247 0,219 0,182 0,156

200<P≤1.000 0,227 0,202 0,164 0,140

1.000<P≤5.000 0,233 0,206 0,171 0,148

P>5.000 0,214 0,189 0,154 0,133

Dal 1 gennaio 2013 scompare il meccanismo della graduatoria e tutte le tipologie progettuali accedono direttamente agli incentivi, quantificati con un sistema di decalage alla tedesca. L’orizzonte di validità delle tariffe, riconosciute comunque a moneta costante per vent’anni dall’entrata in esercizio, rimane semestrale. I valori attribuiti a ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotti sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nei sei mesi antecedenti il mese di chiusura del semestre in corso (periodo di osservazione). Vengono introdotte tariffe omnicomprensive per l’energia prodotta e immessa in rete e tariffe premio per l’energia prodotta e autoconsumata (Tab. D).

Gli incentivi nel 2013-2016

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GLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA

Tabella D - Tariffe incentivanti 2013-2016 per impianti fotovoltaici

TARIFFE 2013 (SEM. 1)

Impianti su edifici Altri impianti

Tariffa Tariffa Tariffa Tariffa

onnicomprensiva autoconsumo onnicomprensiva autoconsumo

kW €/kWh €/kWh €/kWh €/kWh

1<P≤3 0,375 0,230 0,346 0,201

3<P≤20 0,352 0,207 0,329 0,184

20<P≤200 0,299 0,195 0,276 0,172

200<P≤1.000 0,281 0,183 0,239 0,141

1.000<P≤5.000 0,227 0,149 0,205 0,127

P>5.000 0,218 0,140 0,199 0,121

TARIFFE 2013 (SEM. 2) – 2016: riduzioni programmate sul semestre precedente

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

2013 9%

2014 13% 13%

2015 15% 15%

2016 30% 30%

Agli impianti fotovoltaici, di potenza inferiore a 5 MW, con caratteristiche di integrazione architettonica innovativa oppure a concentrazione sono attribuite tariffe specifiche, riportate nelle tabelle E-H. A par- tire dal 2015 accederanno alle tariffe previste per gli impianti fotovoltaici tradizionali.

Tabella E – Tariffe incentivanti 2011-2012 per impianti fotovoltaici integrati con caratteristi- che innovative

TARIFFE INCENTIVANTI 2011-2012

2011 2012 Sem. 1 2012 Sem. 2

kW €/kWh €/kWh €/kWh

1<P≤20 0,427 0,418 0,410

20<P≤200 0,388 0,380 0,373

P>200 0,359 0,352 0,345

Tabella F - Tariffe incentivanti 2013-2016 per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

TARIFFE 2013 (SEM. 1)

Tariffa onnicomprensiva Tariffa autoconsumo

kW €/kWh €/kWh

1≤P≤20 0,543 0,398

20<P≤200 0,464 0,361

P>200 0,432 0,334

Incentivi per l’integrazione architettonica innovativa e il fotovoltaico

a concentrazione

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Tabella G - Tariffe incentivanti 2011-2012 per impianti a concentrazione

TARIFFE INCENTIVANTI 2011-2012

2011 2012 Sem. 1 2012 Sem. 2

kW €/kWh €/kWh €/kWh

1<P≤20 0,359 0,352 0,345

20<P≤200 0,310 0,304 0,298

P>200 0,272 0,266 0,261

TARIFFE 2013 (SEM. 2) – 2016: riduzioni programmate sul semestre precedente

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

2013 3%

2014 4% 4%

Tabella H - Tariffe incentivanti 2013-2014 per impianti a concentrazione

TARIFFE 2013 (SEM. 1)

Tariffa onnicomprensiva Tariffa autoconsumo

kW €/kWh €/kWh

1≤P≤20 0,437 0,334

20<P≤200 0,387 0,289

P>200 0,331 0,253

TARIFFE 2013 (SEM. 2) – 2016: riduzioni programmate sul semestre precedente

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

2013 3%

2014 4% 4%

Gli impianti a copertura di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante ad impianti su edifici e altri impianti. Le serre devono presentare un rapporto strutturale di copertura al suolo non superiore al 50% della co- pertura stessa.

Dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2011, per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi è consentito a condizione che la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati a una distanza non inferiore a 2 km. È inoltre necessario che il proponente occupi per l’installazione non più del 10% della superficie disponibile. Tali restrizioni non trovano applicazione nel caso di terreni abbandonati da almeno cinque anni né qualora il titolo abilitativo sia stato conseguito prima dell’entrata in vigore del decreto oppure la richiesta per l’ottenimento del titolo sia stata presen- tata entro l’1 gennaio 2011. In tali casi occorre che l’impianto entri in esercizio entro un anno dall’en- trata in vigore del decreto n. 28/2011.

Sistema incentivante per particolari tipologie installative

GLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA

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I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia, in particolare quando la certificazione energetica attesti una riduzione di almeno il 10% sul valore di entrambi gli indici di prestazione energetica, estivo ed invernale. La maggiorazione percentuale applicata alla tariffa altrimenti prevista è pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguito. La maggiorazione non può comunque eccedere il 30% della tariffa al netto del bonus. Nel caso di nuove edificazioni gli indici di prestazione estiva ed invernale devono conseguire una riduzione di almeno il 50% rispetto ai valori minimi previsti all’articolo 4, commi 2 e 3, del DPR n. 59 del 2 aprile 2009. Resta fermo il limite del 30% sopra citato.

Per alcune tipologie specifiche di realizzazioni sono previste le maggiorazioni riportate in tabella I.

Tabella I - Premi per specifiche tipologie di impianti fotovoltaici

CARATTERISTICA IMPIANTO PREMIO

Ubicazione su aree industriali, miniere, cave, discariche esaurite, aree di

pertinenza di discariche o di siti contaminati 5%

Piccoli impianti realizzati da Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 5%

Utilizzo di componentistica almeno per il 60% prodotta all’interno dell’UE 10%

Sostituzione di coperture contenenti amianto 5 c€/kWh

Sin dall’entrata in vigore del quarto Conto Energia, la cumulabilità degli incentivi con contributi in conto capitale è ammessa, in misura non superiore al 30% del costo dell’investimento, nei casi di:

• impianti su edifici di potenza non superiore a 20 kW;

• impianti realizzati su edifici pubblici, diversi da quelli di cui al punto successivo, ovvero su edifici di proprietà di società senza scopo di lucro, finalizzate a scopi sociali, laddove il soggetto responsabi- le dell’impianto sia l’ente pubblico o l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

• impianti realizzati su aree oggetto di bonifica ubicati all’interno di siti contaminati, purché il sogget- to responsabile assuma la diretta responsabilità delle preventive opere di bonifica;

• impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

• impianti fotovoltaici a concentrazione.

Sono cumulabili con contributi in conto capitale fino al 60% del costo dell’investimento gli impianti realizzati su scuole pubbliche o istituti paritari ed il cui soggetto responsabile sia la scuola o il soggetto proprietario dell’edificio, su strutture sanitarie pubbliche ovvero edifici sedi amministrative di pro- prietà di enti locali o regioni e province autonome.

Inoltre gli incentivi del nuovo conto energia sono cumulabili, indipendentemente dalla tipologia e di- mensione dell’impianto, con:

• finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell’articolo 1, comma 1111, della legge 27 di- cembre 2006, n. 296;

• benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.

Va da sé che non possono accedere al Conto Energia 2011-2016 gli impianti che abbiano già usufruito delle tariffe incentivanti introdotte dai precedenti decreti.

Cumulabilità con altre forme di incentivazione

Premi per uso efficiente di energia e altre maggiorazioni

GLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA

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LE ALTRE FONTI RINNOVABILI: VECCHIE E NUOVE FORME DI INCENTIVAZIONE

Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (escluso il fotovoltaico) che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012 restano valide le modalità di incentivazione trami- te Tariffa Omnicomprensiva o Certificati Verdi attualmente vigenti.

Nuovi decreti attuativi da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto 28/2011 definiran- no le modalità di incentivazione per impianti entrati in esercizio successivamente a tale data, garanten- do il principio generale di equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio lungo la vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto.

Tariffa Omnicompresiva

La legge finanziaria 2008 ha introdotto, a beneficio esclusivo degli impianti più piccoli (impianti fino ad 1 MW, tranne per gli eolici per i quali la soglia limite è 200 kW) un nuovo schema di incentivazione, cui è possibile aderire in alternativa al sistema dei certificati verdi. A tali impianti è concessa la facoltà di optare per delle tariffe vantaggiose di ritiro dell’energia immessa in rete, differenziate per fonte, anch’esse riconosciute per un periodo di 15 anni. Le tariffe includono implicitamente sia la componen- te incentivante sia la componente di vendita dell’elettricità (tariffe omnicomprensive), per cui per i primi quindici anni di vita degli impianti esse costituiscono l’unica di fonte di remunerazione.

Il diritto di opzione tra i certificati verdi e la tariffa fissa è esercitato all’atto della richiesta di qualifica IAFR presentata al GSE. È consentito, prima della fine del periodo d’incentivazione, un solo passaggio da un sistema incentivante all’altro; in tal caso la durata del periodo di diritto al nuovo sistema di incen- tivante è ridotta del periodo già fruito con il precedente sistema.

Tabella L – Tariffe fisse omnicomprensive (tabella allegata alla Legge Finanziaria 2008 così come modificata dalla legge 23/07/2009 n. 99)

FONTE TARIFFA

(€cent/kWh)

1 Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW 30

3 Geotermica 20

4 Moto ondoso e maremotrice 34

5 Idraulica diversa da quella del punto precedente 22

6 Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli

vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di 28 controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del

19 gennaio 2009

8 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009

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Certificati Verdi

Il D.Lgs. 16/03/1999 n. 79 ha introdotto il sistema dei certificati verdi per l’incentivazione della produ- zione di elettricità da fonti rinnovabili, ad esclusione del fotovoltaico. Tale meccanismo si basa sull’ob- bligo, a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimen- tati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo l’1/4/1999. La quota percentuale è calcolata sulla base delle produzioni e delle importazioni da fonti non rinnovabili dell’anno precedente, decurtate dell’elet- tricità prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, con una franchigia di 100 GWh per ciascun operatore.

GLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA

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GLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA

Produttori ed importatori soggetti all’obbligo possono adempiervi immettendo in rete elettricità pro- dotta da fonti rinnovabili oppure acquistando da altri produttori titoli, chiamati certificati verdi (CV), comprovanti la produzione dell’equivalente quota. I CV sono lo strumento con il quale i soggetti sotto- posti all’obbligo devono dimostrare di avervi adempiuto e quindi costituiscono l’incentivo alla produzio- ne da fonte rinnovabile.

Si crea infatti un mercato in cui la domanda è data dai produttori ed importatori soggetti all’obbligo e l’offerta è costituita dai produttori di elettricità con impianti aventi diritto ai certificati verdi.

Affinché un impianto alimentato a fonti rinnovabili possa maturare il diritto all’ottenimento dei certifi- cati verdi, è necessario innanzitutto che ottenga da parte dal GSE la cosiddetta “qualificazioneIAFR”, ossia il riconoscimento che l’impianto rispetta i requisiti stabiliti dalla normativa. Non solamente gli im- pianti nuovi possono essere qualificati, ma anche impianti esistenti sui quali siano stati eseguiti ben pre- cisi interventi (potenziamenti, rifacimenti, riattivazioni).

La finanziaria 2008 ha introdotto, a beneficio degli impianti entrati in esercizio successivamente al 31/12/2007, la differenziazione dell’incentivo in base alla fonte rinnovabile. Il numero di certificati verdi riconosciuti è legato, oltreché al tipo di intervento realizzato ed all’energia netta prodotta, al tipo di fonte rinnovabile che alimenta l’impianto: i CV vengono attribuiti moltiplicando l’energia riconosciuta come incentivabile, dipendente dal tipo di intervento realizzato, per dei coefficienti differenti a seconda della fonte.

I Certificati Verdi hanno un valore unitario pari a 1 MWh e sono emessi dal GSE in numero pari al pro- dotto della produzione netta di energia elettrica incentivata moltiplicata per i coefficienti indicati nella seguente tabella:

Tabella M – Coefficienti moltiplicativi per il calcolo del numero di CV da attribuire agli impian- ti entrati in esercizio dopo il 31/12/2007 (ai sensi dell’art. 2 comma 144 della Legge 244/07, così come modificati dalla Legge 99/09)

FONTE COEFFICIENTE

1 Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW 1,00

1-bis Eolica offshore 1,50

3 Geotermica 0,90

4 Moto ondoso e maremotrice 1,80

5 Idraulica diversa da quella del punto precedente 1,00

6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 1,30 7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale

da filiera corta 1,80

8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas

diversi da quelli del punto precedente 0,80

Gli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio tra il 1/4/1999 ed il 31/12/2007 possono godere dei CV per un periodo di 12 anni, mentre per quelli entrati in esercizio dopo il 31/12/2007 il periodo di ri- conoscimento dei certificati è stato elevato a 15 anni.

I CV hanno validità triennale: quelli rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno (anno di riferimento dei CV) possono essere usati per ottemperare all’obbligo introdotto dall’art. 11 del D.Lgs 79/99 relativo anche ai successivi due anni.

Il valore dell’incentivo, cioè il prezzo dei certificati verdi, si forma sul mercato in base alla legge della domanda e dell’offerta. Le transazioni dei CV possono avvenire mediante contratti bilaterali o attraverso una piattaforma di negoziazione (borsa dei CV) costituita presso il Gestore del Mercato Elettrico (GME).

Sia per fornire agli operatori indicazioni utili ai fini della valutazione del possibile prezzo di collocamen- to dei loro certificati verdi, sia per coprire una domanda inizialmente superiore all’offerta, il D.Lgs 79/99 ha stabilito che anche il GSE possa offrire dei CV in borsa (relativi all’energia prodotta dagli impianti CIP 6/92 a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1/4/1999).

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La finanziaria 2008, ha stabilito la modalità di calcolo del prezzo di offerta dei CV del GSE, sulla base del prezzo dell’energia dell’anno precedente comunicato dall’Autorità per l’Energia entro il 31 gennaio.

Per il 2010 il prezzo di riferimento dei certificati verdi del GSE, che rappresenta un prezzo massimo per l’intero mercato, è risultato pari a 112,82 €/MWh al netto di IVA.

Mentre fino al 2005, a causa della scarsità di offerta, i certificati venivano scambiati a un prezzo prossi- mo a quello del GSE, dal 2006 in poi l’offerta di certificati verdi da parte di soggetti privati è stata supe- riore alla richiesta, anche per effetto della disponibilità residua dei CV relativi agli anni precedenti non ancora utilizzati dagli operatori, e questo ha determinato una riduzione del prezzo di scambio dei certi- ficati.

Separatamente dalla vendita dei certificati verdi, la vendita dell’energia immessa in rete fornisce la seconda voce di ricavo per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e l’unica al termine del periodo di incentivazione.

Cumulabilità

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 387/2003, la produzione di energia elettrica che ottiene i certificati verdi non può ottenere anche i titoli di efficienza energetica; inoltre la produzione di energia elettrica da im- pianti alimentati da biodiesel che abbia ottenuto l’esenzione dall’accisa non può ottenere anche i certi- ficati verdi.

Ai sensi dell’art. 2 comma 152 della Legge Finanziaria 2008, come modificato dalla L. 99/2009, la pro- duzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data suc- cessiva al 30 giugno 2009, ha diritto di accesso ai certificati verdi o alle tariffe onnicomprensive a con- dizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione antici- pata, assegnati dopo il 31 dicembre 2007.

La suddetta regola generale prevede due eccezioni:

- gli impianti alimentati dalle fonti di cui alla riga 7 della tabella 2 allegata alla Legge Finanziaria 2008 (Biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ottenuti nell’ambito di in- tese di filiera, contratti quadro, o filiere corte), possono cumulare i certificati verdi con altri incentivi pubblicidi natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento;

- gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione1con aziende agricole, agroali- mentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della tabella 3 allegata alla Legge Finanziaria 2008 (Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli ve- getali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009), possono cumulare la tariffa fissa onnicompren- siva con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, con eccedenti il 40% del costo dell’investimento.

1 Si devono intendere per impianti gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, impianti la cui proprietà sia di società in cui la partecipazione di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali sia almeno pari al 51%.

Nuove disposizioni

Gli impianti che entreranno in esercizio entro il 31.12.12 beneficeranno di Certificati Verdi solo fino al 2015. I Certificati relativi agli esercizi 2011-2015, quindi in circolazione dal 2012 al 2016, eccedenti le quote d’obbligo verranno ritirati dal GSE ad un prezzo pari al 78% della differenza tra il prezzo di riferimento (fissato pari a 180 €/MWh) e la media registrata l’anno precedente sui prezzi di cessio- ne dell’energia elettrica. Analogo discorso è previsto anche per i Certificati Verdi attribuiti agli impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento2. Solo per questa tipologia il prezzo sarà pari alla media di mercato registrata nel 2010. Dal 2016 il meccanismo dei CV verrà sostituito da un nuovo meccani- smo che verrà definito con apposito decreto attuativo.

Gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 beneficeranno di un meccanismo in- centivante stabilito sulla base della potenza installata. Lo spartiacque sarà la soglia dei 5 MW (tutta- via possono essere definite soglie diverse a seconda della fonte), oltre la quale l’accesso agli in- centivi passerà attraverso aste al ribasso. Le procedure d’asta saranno riferite a contingenti di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto, prevedendo comunque un valore minimo

GLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA

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dell’incentivo riconosciuto dal GSE. Gli impianti di potenza inferiore alla soglia dei 5 MW avranno dirit- to ad un incentivo basato sul modello della feed-in tariff (come ad esempio le tariffe onnicomprensive) oppure sul modello del feed-in premium (incentivo pubblico più valore dell’energia elettrica venduta).

I NUOVI REQUISITI PER L’UTILIZZO DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI

A decorrere dal 1 gennaio 2012 i biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento potranno accedere agli strumenti di sostegno solo nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Per le biomasse, complessivamente intese, ver- ranno definite nei prossimi mesi le procedure di verifica che accertino il rispetto dei requisiti di sosteni- bilità di filiera.

Inoltre, specifiche forme di incentivazione valorizzeranno prioritariamente:

• l’utilizzo termico delle biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica;

• l’utilizzo per i trasporti dei bioliquidi sostenibili;

• l’immissione nella rete del gas naturale e l’utilizzo nei trasporti del biometano.

Le direttive per l’attuazione del sistema saranno definite con decreti del Ministero dello sviluppo econo- mico di concerto con il Ministero dell’ambiente e con il Ministro delle politiche agricole, da emanarsi, con scadenze differenti, entro il prossimo autunno.

Per poter accedere agli incentivi, a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto Rinnovabili, gli impianti che utilizzano biomasse o bioliquidi per la produzione di energia termica, do- vranno soddisfare il requisito di efficienza di conversione non inferiore all’85%. Per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato, sarà richiesta la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indi- cate nelle norme UNI EN 14961-2 (pellet) e UNI EN 14961- 4 (cippato).

GLI INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

Il Decreto Rinnovabili prefigura forme di incentivazione differenziata per interventi di efficientamento energetico di piccole o grandi dimensioni. Per gli interventi di grandi dimensioni è confermato, con qualche modifica, l’attuale meccanismo dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica o Certificati Bianchi). Gli interventi di piccole dimensioni accederanno invece a forme di incentivazione nuove, i cui orientamenti generali sono sintetizzati nel seguito.

Per gli interventi di piccole dimensioni realizzati dopo il 31 dicembre 2011 sono previsti nuovi sistemi di incentivazione, le cui modalità di attuazione saranno fissate da specifici decreti attuativi sulla base dei seguenti criteri:

• il periodo di diritto all’incentivo non può essere superiore a dieci anni e decorre dalla data di conclu- sione dell’intervento;

• l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto;

• l’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse;

• gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto-tipo definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

I decreti attuativi saranno emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto 28/2011.

Interventi di piccole dimensioni

GLI INCENTIVI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA

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Gli articoli 27 e 28 del Decreto Rinnovabili prevedono di:

• stabilire le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione debbano essere raccor- dati con gli obiettivi nazionali sull’efficienza energetica1,

• riconoscere i Certificati Bianchi fino a che l’intervento genera risparmi2.

Le disposizioni attuali prescrivano invece che i titoli vengano riconosciuti per soli 5 oppure 8 anni.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto verranno approvate 15 schede tecniche standardizzate per, in particolare, misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica industriale, recuperi di ener- gia e apparecchiature ad alta efficienza per il settore residenziale-terziario-industriale.

Il D.lgs. 115/2008 prevedeva di includere tra i soggetti obbligati a realizzare direttamente o indiretta- mente (con l’acquisto dei TEE) interventi di efficientamento energetico non solo le società di vendita, ma anche di distribuzione di energia elettrica e gas naturale. Il decreto attuativo non è stato tuttavia ancora emanato né se ne fa menzione nel Decreto 28/2011.

Il Decreto stabilisce inoltre di incentivare in modo mirato, introducendo Certificati Bianchi ad hoc, la co- generazione ad alto rendimento3e la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento.Le modalità di attri- buzione saranno illustrate da decreti attuativi, in emanazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto (termine già decorso).

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

I contribuenti che fino al 31 dicembre 2011 sostengono spese per interventi finalizzati al risparmio energetico possono usufruire di una particolare agevolazione fiscale, consistente in una detrazione d’imposta.

La detrazione dalle imposte lorde sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito. Gli interventi ammessi com- portano un aumento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Più precisamente sono agevolati: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edi- ficio (coibentazioni etc.), l’installazione di pannelli solari termici e la sostituzione degli impianti di clima- tizzazione invernale.

Con la risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione del 55 per cento spetta anche per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, limi- tatamente però alla produzione di energia termica e di acqua calda. Nel caso di impianti a produzione combinata di energia elettrica e termica, la quota di spesa detraibile può essere data dalla percentuale di energia termica prodotta rispetto a quella complessivamente sviluppata dall’impianto.

L’Agenzia infine ricorda che la legge di Stabilità 2011, oltre a prorogare il bonus alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011, ha stabilito che la detrazione fiscale venga ripartita in dieci quote costanti di pari importo.

1 Alla data di redazione di questo testo, il GSE non ha ancora pubblicato le “Regole tecniche per il riconoscimento delle tariffe in- centivanti di cui al DM 05/05/2011”.

2 Art. 2, comma 3, lettera a, DM 24 ottobre 2005 3 D.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20

Interventi di grandi dimensioni

GLI INCENTIVI PER

LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA

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