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COMUNE DI ARLUNO CITTA METROPOLITANA DI MILANO CAPITOLATO TECNICO

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(1)

1 COMUNE DI ARLUNO

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

CAPITOLATO TECNICO

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESO IL SERVIZIO DI AFFISSIONE DEI MANIFESTI, E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Comune di Arluno Prot. n. 4178 del 14-03-2018 in partenza

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2 SOMMARIO

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE ... 4

ART. 2 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO ... 4

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO ... 4

ART. 4- NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE E L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ... 5

ART. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO ... 5

ART. 6 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO ... 5

ART. 7 - VARIAZIONI TARIFFE ... 5

ART. 8 - SISTEMA DI RISCOSSIONE ... 6

ART. 9 - NORME Dl GESTIONE ... 6

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ... 6

ART. 11 - RENDICONTI CONTABILI E FATTURAZIONE DEL CONCESSIONARIO ... 7

ART. 12 - SISTEMI INFORMATIVI E BANCHE DATI ... 7

ART. 13 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO ... 8

ART. 14 - UFFICIO LOCALE DEL CONCESSIONARIO ... 9

ART. 15 - RECUPERO DELL'EVASIONE ... 9

ART. 16 - RETTIFICHE ED ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO ... 9

ART. 17 - RICORSI ... 10

ART. 18 - GESTIONE RIMBORSI ... 10

ART. 19 - STAMPATI E BOLLETTARI ... 10

ART. 20 - CONSERVAZIONE ATTI ... 10

ART. 21 - SERVIZIO AFFISSIONI ... 11

ART. 22 - AFFISSIONI ED IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI ... 11

ART. 23 - IMPIANTI PER L’AFFISSIONE DEI MANIFESTI ... 11

ART. 24 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE ... 12

ART. 25 – GARANZIA DEFINITIVA ... 12

Comune di Arluno Prot. n. 4178 del 14-03-2018 in partenza

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ART. 26 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI ... 13

ART. 27 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO SCORPORABILITA’ DI ALCUNE ATTIVITA’ ... 13

ART. 28 - PENALITA’ E MODALITA’ DI CONTESTAZIONE ... 13

ART. 29 - DECADENZA E CONSEGUENZE ... 14

ART. 30 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ... 15

ART. 31 - VARIAZIONI E RECESSO ... 15

ART. 32 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE ... 16

ART. 33 - COORDINAMENTO E VIGILANZA ... 16

ART. 34 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ... 16

ART. 35 - FORO COMPETENTE ... 16

ART. 36 - SPESE CONTRATTUALI ... 16

ART. 37 - NORME ANTIMAFIA- TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI ... 17

ART. 38 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI ... 17

ART. 39 - NORME FINALI ... 17

ART. 40 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO ... 17

Comune di Arluno Prot. n. 4178 del 14-03-2018 in partenza

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4 ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto:

1. la gestione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, compreso il servizio di materiale affissione dei manifesti, ai sensi del d.lgs. n. 507/1993;

2. la gestione del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche ai sensi del d.lgs. n. 507/1993.

ART. 2 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio è affidata in esclusiva alla ditta concessionaria, la quale deve risultare iscritta all’Albo Nazionale dei gestori delle attività di liquidazione, di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate dei comuni di cui all’art. 53, comma 1, D.Lgs, 15.12.1997, n. 446.

2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impegnato.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

1. La Concessione, riferita a tutti i servizi oggetto di gara, ha durata di 3 anni. Il servizio potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni offerte in sede di gara, per un ulteriore periodo di anni 3 (tre), previo accertamento da parte dell'Amministrazione delle ragioni di convenienza e pubblico interesse e di soddisfazione di servizio da parte di questa Amministrazione.

2. L’Amministrazione si riserva di dare comunque avvio al decorso della concessione a far data dal 01/07/2018 anche qualora non fosse nel frattempo intervenuta la stipulazione del relativo contratto di concessione in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

3. Alla scadenza della concessione, nel caso non venga effettuato il rinnovo, l’affidamento si intenderà cessato senza obbligo alcuno di disdetta e il Concessionario dovrà restituire al Comune tutti i bollettari, registri, elenchi ed ogni altro documento previsto dalle vigenti disposizioni. Il concessionario non potrà inoltre procedere all’emissione e alla notifica di nuovi atti mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, in corso di vigenza contrattuale. Il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

4. Il Comune si riserva la facoltà, al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio, nelle more dell’individuazione del nuovo contraente e per il tempo necessario ad addivenire ad una nuova aggiudicazione, di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per il periodo necessario per l’espletamento del nuovo affidamento, previo avviso da comunicarsi per iscritto prima della scadenza del termine.

5. Nel caso in cui, a seguito di modifiche normative e/o regolamentari, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro natura e/o consistenza e, pertanto, non vengano più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza alcun risarcimento.

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5 ART. 4- NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE E L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. La gestione del presente servizio è regolata dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari per quanto applicabili:

• D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i.,

• D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i e D.lgs. 118/2011,

• D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,

• Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni,

• Regolamento Comunale tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

ART. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:

• perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;

• accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.

ART. 6 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il corrispettivo del servizio è determinato dall’aggio contrattuale, al netto IVA, che spetterà al concessionario nella misura risultante dall’offerta in sede di gara e quindi pari al ____ per l’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e pari al ____ per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

2. L’aggio è calcolato in misura unica sull’ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissione e relativi accessori, compresa la maggiorazione di cui al comma 9 dell’art.

22 del D. Lgs 507/1993, al netto dei rimborsi effettuati.

3. Rimangono, in via esclusiva e per intero, di competenza del Concessionario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di notifica, i diritti e le competenze relative alle procedure di accertamento e di recupero coattivo dallo stesso anticipate ed addebitate ai contribuenti.

4. Al concessionario spetta il 100% di quanto riscosso a titolo di maggiorazione del diritto per le affissioni d’urgenza, notturne e festive. E’ escluso ogni altro corrispettivo.

5. Il Concessionario deve garantire e versare al Comune, un minimo annuo garantito, al netto dell'aggio spettante, di importo pari ad €. 40.000,00, a titolo di imposta comunale sulla

pubblicità e a titolo di diritto sulle pubbliche affissioni e di importo pari a

€ 30.000,00 a titolo di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 7 - VARIAZIONI TARIFFE

1. In caso di revisione delle tariffe o della disciplina dei tributi in concessione, che comporti una variazione, superiore o uguale al 10%, in aumento o diminuzione del gettito complessivo delle entrate in concessione, l’aggio e il minimo garantito saranno revisionati al fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale.

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6 ART. 8 - SISTEMA DI RISCOSSIONE

1. Il comune mette a disposizione del concessionario appositi conti correnti dedicati alla riscossione della ICPDPA e della TOSAP sui quali devono affluire tutti i versamenti relativi.

2. Le spese di tenuta e movimentazione dei conti dedicati saranno a carico dell’Ente. Altre eventuali modalità di pagamento conformi alla normativa vigente saranno valutate in accordo con il Comune.

3. Il comune permetterà la visibilità dei sopra indicati conti correnti al concessionario al fine di consentire a quest’ultimo di predisporre una dettagliata rendicontazione, con riferimento a ciascuna delle attività oggetto del presente capitolato. L’attività di rendicontazione rimane a carico del concessionario, senza oneri a carico dell’amministrazione comunale, nel caso dell’attivazione di ulteriori modalità di pagamento dei tributi oggetto della presente concessione.

4. Il Concessionario è comunque autorizzato a riscuotere direttamente in contanti la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche dovuto per le occupazioni temporanee occasionali (spuntisti) e limitato ai casi di affissioni d’urgenza. Le somme riscosse in contanti dovranno essere versate entro la scadenza del mese in cui è stato effettuato l’incasso sui c/c postali di cui al comma precedente. Resta salva la facoltà del Comune di consentire il pagamento in contanti anche per altre fattispecie.

5. Eventuali costi collegati al versamento in contanti delle entrate oggetto della presente concessione saranno a carico del contribuente.

ART. 9 - NORME Dl GESTIONE

1. La riscossione delle entrate affidate deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

2. Le tariffe ed i Regolamenti Comunali devono essere esposti nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

3. Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità o dei Diritti e della T.o.s.a.p., né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

4. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, agli Uffici comunali competenti, relativamente a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività che possano costituire violazioni ai regolamenti comunali, in particolare, in tema di autorizzazioni e concessioni.

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

1. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare i servizi affidati con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione dei servizi stessi, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

2. La gestione del servizio dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e relative prescrizioni fornite dal Comune, nonché delle tariffe approvate dal Comune. Resta in ogni caso inteso che la gestione del servizio verrà svolta conformemente a quanto previsto nel presente Capitolato ed integrato conformemente a quanto previsto nel progetto di gestione che verrà formulato in sede di offerta (fermo restando il contenuto minimo delle prestazioni indicate nel presente capitolato, le stesse dovranno essere obbligatoriamente integrate con quanto offerto nel progetto tecnico in sede di gara).

3. Il Concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall’art. 11 e dall’art. 54 del D.lgs 507/93.

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7 4. Il Concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge. Potrà altresì nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente periodo.

5. Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati contenuti nel D. Lgs. n. 196/2003 in ordine agli atti, alle informazioni ed ai documenti nonché ai fatti ed alle notizie di qualunque tipo riguardanti la gestione del servizio di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dello stesso. Il Concessionario inoltre è tenuto ad istruire il personale addetto al servizio affinché tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dello stesso siano trattate nel rispetto della privacy.

6. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera g) e dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003, il Concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo decreto. Tutte le informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso all’interno o all’esterno del Concessionario.

7. Il Concessionario comunica inoltre tempestivamente al Comune il responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

8. Il Concessionario si obbliga ad effettuare previsioni e statistiche, utili alla determinazione dell’ammontare dell’entrata, a semplice richiesta del Funzionario dell’Ente preposto ai rapporti tra Comune e Concessionario, su indicazione da parte del Comune dei parametri essenziali.

9. Il Concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate dal Comune o dal precedente Concessionario.

10. Il Concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell’offerta di gara, concordandone le specificità con il Comune.

ART. 11 - RENDICONTI CONTABILI E FATTURAZIONE DEL CONCESSIONARIO 1. Per le attività svolte, il Concessionario, entro venti giorni dalle scadenze trimestrali, deve

presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel trimestre, specificando l’importo lordo dei corrispettivi riscossi suddivisi tra pubblicità permanente, temporanea e diritti pubbliche affissioni, T.O.S.A.P. permanente e temporanea, sanzioni amministrative, interessi di mora, altri diritti e spese, l’aggio dovuto, con separata indicazione dell’IVA, l’importo netto di competenza del Comune e l’ammontare dei rimborsi effettuati.

2. Il corrispettivo verrà liquidato trimestralmente dal Comune al Concessionario dietro presentazione di regolare fattura e successivamente alla presentazione del suddetto rendiconto.

3. Il concessionario, in qualità di agente contabile, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 267/00, deve presentare il conto della propria gestione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 12 - SISTEMI INFORMATIVI E BANCHE DATI

1. Il Concessionario deve raccogliere, conservare e tenere a disposizione degli uffici comunali la documentazione amministrativa, nonché quella fornita dai contribuenti debitamente archiviata e catalogata.

2. L'archiviazione di tutta l'attività amministrativa svolta dal Concessionario incluse le comunicazioni da e verso l'utenza deve avvenire digitalmente con l'obiettivo di creare il Fascicolo del contribuente accessibile al personale dell'Ente.

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8 3. Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. Il concessionario deve consentire al Comune la visualizzazione delle banche dati e delle posizioni contributive dei soggetti passivi.

4. Il Concessionario è tenuto alla conservazione documentale dei documenti ed archivi informatici con sistemi che garantiscano l’integrità e la conservazione dei dati.

5. Le stesse banche dati rimarranno di proprietà del Comune al termine della concessione.

6. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alla migrazione delle banche dati ed al loro aggiornamento aventi ad oggetto l’Imposta di pubblicità, i diritti sulle Pubbliche Affissioni e la T.O.S.A.P. sia nella fase di avvio della concessione che alla scadenza.

7. Il concessionario dovrà preoccuparsi di attivare tutti i collegamenti telematici con altri soggetti per disporre di ulteriori banche dati che possano migliorare l’attività di accertamento ed in generale la gestione dei servizi.

8. Il Concessionario entro il 31 marzo di ogni anno dovrà fornire al Comune su formato leggibile standard (preferibilmente in formato Microsoft Excel o in alternativa in altro formato standard ad ampia diffusione), la banca dati aggiornata. Entro 30 giorni dal termine della concessione il Concessionario deve rendere disponibile su formato leggibile standard (preferibilmente in formato Microsoft Excel o in alternativa in altro formato standard ad ampia diffusione), tutta la banca dati utilizzata nel periodo di concessione aggiornata.

ART. 13 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all’art. 8 del D.M. 289/00, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d’opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

2. Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.lgs. 81/2008.

3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento vistato dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, adottato con D.M. 28.11.2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10.4.2001. Qualora il Comune ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.

5. Il Concessionario è integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti.

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9 ART. 14 - UFFICIO LOCALE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario predispone e mantiene nell’ambito del territorio comunale, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio, collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell’utenza. L’accesso all’ufficio deve essere consentito agevolmente anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.

2. L’ubicazione dell’Ufficio deve essere di gradimento del Comune e la sua collocazione in una sede avente le caratteristiche summenzionate deve avvenire entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio.

3. In attesa di trovare una sede adeguata il Concessionario ha comunque l’obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell’utenza, che deve essere attiva a partire dalla data di affidamento della concessione.

4. All’esterno dell’ufficio dovrà essere apposta una targa ben visibile con la seguente dicitura:

“Denominazione della ditta concessionaria – Concessionario del Comune di Arluno – Servizio Pubbliche Affissioni, Imposta sulla Pubblicità e T.o.s.a.p.”, e con indicazione degli orari di apertura al pubblico.

5. Gli uffici del Concessionario dovranno essere aperti al pubblico in orari da concordare con il Comune, preferibilmente coincidenti con l’orario di apertura del servizio tributi e del servizio attività economiche del Comune, nell’ottica di armonizzazione degli orari dei servizi. Eventuali modifiche dovranno avere sempre il consenso dell’Amministrazione.

6. L’ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell’utenza, decorosamente arredato ed attrezzato, dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica), nonché di idonee risorse umane e strumentali.

7. Il personale impiegato presso l’ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell’utenza.

ART. 15 - RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall'Amministrazione e concordandone con la stessa modalità e tempi di realizzazione.

2. Al fine di poter contrastare adeguatamente il fenomeno dell'abusivismo, sia affissionistico che di esposizioni pubblicitarie e occupazioni di suolo pubblico in genere, la società concessionaria si impegna ad effettuare anche per le affissioni e le pubblicità a carattere temporaneo e l'occupazione suolo pubblico, un monitoraggio costante del territorio comunale, provvedendo ad emettere gli atti necessari per il recupero dei tributi evasi avendo cura di applicare le sanzioni previste per omessa dichiarazione o infedele, per tardivo pagamento e quanto altro previsto dalla normativa.

ART. 16 - RETTIFICHE ED ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO

1. Il concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche per posta, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 507/1993.

2. L’attività di accertamento deve essere adeguatamente documentata con una relazione che deve contenere il numero e i soggetti dell’accertamento e l’esito delle verifiche. Il concessionario, ultimate le verifiche, deve comunicare al Comune l’importo degli accertamenti emessi (suddivisi per tributo principale, maggiorazioni, sanzioni, interessi), al fine di consentire una corretta contabilizzazione dell’entrata dell’Ente, nel rispetto del principio di competenza del Bilancio comunale.

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10 ART. 17 - RICORSI

1. Il concessionario subentrerà all'Amministrazione in tutti i diritti e obblighi e designerà il Funzionario Responsabile, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

2. Il concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio dipendente o Procuratore Speciale.

3. Fermi restando gli adempimenti e gli obblighi derivanti dai commi precedenti, il concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

4. Il concessionario assume l’obbligo, con tutti gli oneri economici a proprio esclusivo carico, di provvedere alla nomina di eventuali legali per seguire direttamente l’evoluzione delle controversie che insorgeranno in conseguenza del servizio prestato. Il concessionario dovrà predisporre con la massima diligenza e professionalità tutti gli atti necessari per la tutela giudiziaria degli interessi del Comune con particolare riferimento agli atti difensivi ed agli adempimenti procedurali connessi ai procedimenti amministrativi e giudiziari derivanti dalla concessione.

ART. 18 - GESTIONE RIMBORSI

1. Al Concessionario spetta la gestione dei rimborsi delle entrate oggetto della concessione, nonché per le attività di accertamento e riscossione, su istanza dei contribuenti ovvero d’ufficio, secondo le disposizioni vigenti in materia. Il Concessionario procederà a darne comunicazione al competente ufficio Tributi.

ART. 19 - STAMPATI E BOLLETTARI 1. Il Concessionario, a sua cura e spese:

a. deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari, anche informatici, e quant’altro necessario alla corretta gestione del servizio;

b. deve predisporre e mettere a disposizione dei contribuenti i modelli di dichiarazione, e quant’altro necessario al corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.

2. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dall'Amministrazione dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati.

3. Per esigenze meccanografiche il concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua.

4. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali.

5. Ogni eventuale correzione da apportare ai documenti sopra indicati deve essere effettuata in maniera tale da lasciare visibili i dati errati; in caso di errore nella compilazione della bolletta, questa deve essere annullata e non asportata o distrutta.

ART. 20 - CONSERVAZIONE ATTI

1. I bollettari dovranno essere consegnati all'Amministrazione alla fine di ogni anno unitamente ai rendiconti contabili, per gli opportuni controlli e per la conservazione nell'archivio comunale.

2. I suddetti bollettari e la relativa documentazione, saranno conservati, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

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11 ART. 21 - SERVIZIO AFFISSIONI

1. Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi dal Concessionario attraverso il proprio personale incaricato (od in sub-appalto secondo quanto previsto dal presente Capitolato) che si atterrà al rispetto delle modalità di cui all'art. 22 del D.lgs. 507/1993 nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale.

2. In relazione alla particolare onerosità delle prestazioni ivi previste le maggiorazioni di cui all’art. n. 22, co. 9, del D.lgs. 507/93, saranno attribuite interamente al Concessionario.

3. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con applicazione, nei casi ricorrano i presupposti di cui al comma 9 del citato art. 22, della maggiorazione prevista. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

4. Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti.

5. I reclami dei committenti riguardanti le affissioni della durata di un giorno, non saranno accettati trascorso il periodo dell'affissione.

6. Per le affissioni di durata superiore, i reclami si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo di commissione.

7. Il Concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art.

21, D.lgs. 15/11/1993, n. 507, ed alle affissioni di manifesti comunali inerenti le iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale stessa, nonchè ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del citato decreto.

ART. 22 - AFFISSIONI ED IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI

1. Il Concessionario deve provvedere in tempi immediati alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall’art. 24 del D. Lgs. n. 507/93, provvedendo contestualmente al recupero delle somme evase e delle spese sostenute.

ART. 23 - IMPIANTI PER L’AFFISSIONE DEI MANIFESTI

1. Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione degli impianti per le affissioni già insistenti sul territorio comunale, quali risulteranno dall’apposito verbale di consegna che sarà sottoscritto al momento dell’aggiudicazione della concessione, in modo da garantirne la conservazione e funzionalità.

2. Il Concessionario per tutta la durata del contratto assumerà in consegna gli impianti attualmente destinati alle pubbliche affissioni e dovrà conservarli, procedendo, a propria cura e spese, ad una accurata e costante manutenzione.

3. Il Concessionario si impegna inoltre a tenere aggiornata una mappa generale con l’indicazione di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione. Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di manutenzione e di implementazione degli impianti l’amministrazione, previa diffida, provvederà autonomamente, ponendo a carico del Concessionario il relativo onere.

4. Il Concessionario dovrà informare, su richiesta scritta dell’Ente, con una relazione tecnica sullo stato di tutta l’impiantistica di affissione ed indicare gli interventi effettuati e quelli da effettuare.

5. Il Concessionario si impegna entro 30 giorni dalla comunicazione inviata dai competenti uffici comunali, e per tutta la durata della concessione, a provvedere a propria cura e spese:

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12 - alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti necessaria a

garantirne la funzionalità;

- all’adeguamento, alla sostituzione ovvero alla installazione di nuovi impianti.

6. Tutte le migliorie rientranti nel secondo punto del comma 5 dovranno essere preventivamente concordate con il Comune.

7. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.

8. Dovrà essere altresì assicurata gratuitamente la rimozione degli impianti abusivi.

ART. 24 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

1. Al termine del contratto di concessione, il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione, risultanti dai prospetti di consistenza di cui al precedente articolo, nonché relative migliorie. Al termine del contratto le parti dovranno sottoscrivere apposito verbale di riconsegna degli impianti.

2. Tutti gli impianti eventualmente posti in opera passeranno nella proprietà e disponibilità comunale.

3. Il passaggio è da intendersi a titolo gratuito nel caso di raggiunta scadenza del contratto di concessione. Qualora il contratto terminasse anticipatamente rispetto alla naturale scadenza, l’Amministrazione Comunale riconoscerà al Concessionario i ratei di ammortamento degli impianti non ancora maturati, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 4.

4. In caso di decadenza della concessione tutti gli impianti e le migliorie realizzate dal Concessionario passeranno in proprietà al Comune senza diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 25 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Concessionario, a garanzia degli oneri e degli obblighi contrattuali, in particolare patrimoniali, derivanti dall’affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato d’oneri, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall’aggiudicazione stessa, apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto e del suo eventuale rinnovo, per un importo pari al 10% del valore contrattuale, attraverso polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati. Detta garanzia deve avere le caratteristiche di cui all’art. 103 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e deve essere vigente per tutta la durata del contratto e per i sei mesi successivi alla scadenza.

2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento da parte dell’amministrazione comunale che può aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

3. La predetta cauzione garantirà l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

4. Si potrà procedere ad attivare il procedimento di escussione esclusivamente previa contestazione scritta dell’addebito, da notificarsi a mezzo raccomandata AR, e conseguente costituzione in mora del Concessionario.

5. Qualora l’Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione stessa.

6. La cauzione definitiva verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto, compresa la consegna della banca dati cartacea ed informatica aggiornata, completa e fruibile ed il parco degli impianti per le affissioni. Nel caso l’Amministrazione accerti inadempienze a carico del Concessionario, si potrà rivalere anche sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse opportuno porre in atto e fatti salvi i maggiori danni.

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13 ART. 26 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune. Solleva altresì il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia amministrativa sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

2. Il Concessionario è tenuto a contrarre, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell’affidamento, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, secondo condizioni e massimali da sottoporre al benestare del Comune.

3. Il concessionario dovrà mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa per l’intera durata della concessione e del suo eventuale rinnovo.

ART. 27 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO SCORPORABILITA’ DI ALCUNE ATTIVITA’

1. E’ vietata ogni forma di sub-concessione (subappalto) del servizio, nonché la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche temporanea e/o parziale, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione.

2. Possono essere date in sub-affidamento le seguenti attività:

a) Attacchinaggio;

b) Gestione punto di recapito locale per consegna / pagamento manifesti ed altre attività marginali che richiedono presenza sul territorio;

c) Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici;

d) Stampa e spedizione documenti inerenti il Servizio affidato.

3. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma 1, può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto. Per potersi avvalere del subaffidamento, all’atto della gara l’impresa dovrà avere espresso la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l’indicazione delle categorie di attività che intende subaffidare. Inoltre prima di avvalersi della suddetta facoltà, deve inoltrare al Responsabile dei Servizi Finanziari comunale, responsabile dell’esecuzione del contratto, l’istanza finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione, contenente la candidatura della ditta proposta, la dimostrazione della sua idoneità ad eseguire la quota di servizio prospettato e che nulla-osta ai fini della disciplina antimafia. Il Concessionario non potrà immettere nella gestione un subaffidatario se non dopo aver ricevuto assenso scritto da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

ART. 28 - PENALITA’ E MODALITA’ DI CONTESTAZIONE

1. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, ed in particolare la mancata formazione di adeguata banca dati accessibile a richiesta dal Comune, comporta l’applicazione di una penale, determinata con provvedimento del Responsabile del Settore Finanziario, da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.000,00, a seconda della gravità della violazione.

2. Le medesime sanzioni si applicano anche nel caso di ripetute inosservanze (almeno 3 in un triennio) relativamente alla corretta gestione del Servizio (es. mancate risposte agli Utenti per

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14 richieste di rettifica / verifica accertamenti sulle Imposte gestite, mancata attivazione delle procedure per la riscossione coattiva, ove necessario ecc.).

3. Il mancato adempimento dei seguenti obblighi comporta le seguenti penali:

a. mancata presentazione del rendiconto contabile di cui al presente capitolato d’oneri: il Concessionario deve corrispondere €. 100,00 per ogni giorno di ritardo.

b. ritardo nella consegna e nell’aggiornamento della banca dati: penale €. 200,00 per ogni giorno di ritardo.

4. Relativamente al servizio pubbliche affissioni ed agli impianti affissionistici, si determinano le seguenti penalità:

• affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell’importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;

• affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di riscontro dell’abusivismo:

il Concessionario deve corrispondere l’importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;

• affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere Euro 50,00 per ogni manifesto;

• mancata sostituzione degli impianti in cattivo stato e/o abusivi e mancata effettuazione delle necessarie manutenzioni: il Concessionario deve corrispondere una penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, dalla notifica da parte dei competenti uffici comunali.

5. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal Responsabile del Settore Finanziario, nei limiti di cui al precedente comma 1.

6. Le contestazioni saranno notificate al Concessionario, che potrà rispondere entro quindici giorni, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali.

7. A fronte del mancato pagamento della penale, entro giorni 20 decorrenti da apposita richiesta del Servizio Tributi, il Comune potrà avvalersi della cauzione prestata dal concessionario il quale dovrà procedere al ripristino ai sensi di quanto previsto dal presente capitolato.

8. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

9. Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, valutata la gravità dell'irregolarità/inadempimento e l'esito del provvedimento, ne dà comunicazione alla Commissione per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9.3.2000, n. 89.

10. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 29 - DECADENZA E CONSEGUENZE

1. Il concessionario incorre nella decadenza della gestione nei casi disciplinati dal D.M. 11.9.2000, n. 289.

2. Il mancato allestimento della sede, anche provvisoria, di cui all'articolo 14, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza dall'aggiudicazione.

3. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune ha diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.

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15 4. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione definitiva, e ne darà

comunicazione all'ANAC, nonché all'Autorità preposta alla tenuta dell'Albo dei concessionari.

5. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara, individuando quello che sia disponibile.

6. Resta stabilito che la concessione si intende risoluta ipso-jure, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità, qualora nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

7. Il concessionario decaduto cessa, con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di liquidazione, accertamento e riscossione. Allo scopo il Comune diffida il concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso (art. 14 D.M. 289/2000).

ART. 30 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ferma restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 29, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nei seguenti casi:

a. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

b. sospensione, interruzione senza giusta causa del servizio;

c. mancato reintegro della cauzione definitiva eventualmente escussa nel termine di 20 giorni dalla richiesta del Comune;

d. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;

e. apertura procedimento di concordato preventivo, fallimento, stato di morosità e conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc. a carico del Concessionario.

2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione per causa imputabile al concessionario, si applicano le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 29.

3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo né risarcimento danni.

ART. 31 - VARIAZIONI E RECESSO

1. La concessione-contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarla a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.

2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza che il concessionario possa avanzare pretese.

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16 ART. 32 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della Concessione.

2. Al termine della Concessione, il Concessionario avrà cura di riconsegnare al Comune tutta la Banca Dati, in formato elettronico standard e leggibile (Excel, Ms-Acces) ed eventuale copia cartacea, se richiesta, utilizzata durante il periodo di concessione. Dovranno altresì essere consegnati ogni altra informazione e documentazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione delle entrate oggetto della concessione.

3. Il Concessionario deve, in ogni caso, consegnare al Comune o al Concessionario subentrato gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per l’adozione delle procedure conseguenti.

4. Solo al termine degli adempimenti di cui al presente articolo, potrà essere svincolata la polizza fidejussoria rilasciata a fronte dell’appalto.

ART. 33 - COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli Uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, sia per quanto riguarda pubblicità e affissioni, che occupazione suolo, partecipando anche, quando previsto, all'iter dei procedimenti.

2. L’Ufficio Tributi cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri uffici, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente disciplinare e delle disposizioni impartite dal Comune.

3. Il Comune può, in qualunque momento e senza preavviso, disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati

ART. 34 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1. Il Comune potrà richiedere al concessionario di svolgere servizi aggiuntivi nonché quant'altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse, in materia di entrate.

2. In particolare il Comune si riserva la facoltà di assegnare al concessionario, nell'arco della vigenza contrattuale, l'accertamento e la riscossione di eventuali altre entrate comunali, la gestione di attività propedeutiche connesse o complementari o di servizi affini, sulla base di nuove esigenze comunali o di intervenute variazioni normative, negoziando le condizioni organizzative e di gestione, per attestare la presenza di adeguati elementi qualitativi e di convenienza.

3. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.

ART. 35 - FORO COMPETENTE

1. In presenza di controversie sull’interpretazione e/o esecuzione del contratto, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale e del foro di Milano per quanto di competenza.

ART. 36 - SPESE CONTRATTUALI

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17 1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente

capitolato, sono a carico del Concessionario nella misura dovuta per legge.

ART. 37 - NORME ANTIMAFIA- TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

1. Dovranno essere rispettati tutti gli obblighi previsti dalle Leggi tempo per tempo vigenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ed antimafia sia da parte del Concessionario, sia da parte dei soggetti a cui vengono sub-affidate i servizi di cui all’art. 27.

2. Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste Italiane Spa e che il presente contratto di appalto può essere risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o della società Poste Italiane SpA.

ART. 38 - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

1. Il Concessionario si obbliga a garantire l’assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali, di cui sia in possesso, e per l’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

2. In particolare si obbliga affinché i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle

3. obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per tutta la durata della concessione oggetto del presente capitolato, nonché indefinitamente dopo tale scadenza, il Concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che comunque collaborano all’esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d’ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.

5. Il Concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne l’Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

6. Il Concessionario si obbliga, altresì, ad ottemperare alle norme vigenti in merito alle modalità di conservazione dei dati.

ART. 39 - NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme e regolamenti vigenti in materia.

ART. 40 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, in ARLUNO, nella Residenza Comunale.

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