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I nuovi principi contabili nazionali. Composizione e schemi di bilancio Rendiconto finanziario Conti d ordine Prof.

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I nuovi principi contabili nazionali

Composizione e schemi di bilancio – Rendiconto finanziario – Conti d’ordine Prof. Maurizio Comoli

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Agenda

• OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio di esercizio

• OIC 10 – Rendiconto finanziario

• OIC 22 – Conti d’ordine

I nuovi principi contabili nazionali 2

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OIC 12

Composizione e schemi

del bilancio di esercizio

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OIC 12

Il principio contabile OIC 12 ha lo scopo di definire i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto.

In appendice al principio sono illustrate le norme del codice civile che disciplinano la presentazione del bilancio d’esercizio.

Il principio è raccomandato per le società di persone e le imprese individuali che svolgono attività commerciale.

Il nuovo OIC 12 non affronta in modo analitico la problematica della classificazione delle voci dello Stato patrimoniale: il documento rinvia ai singoli OIC sulle attività e passività del bilancio. Allo stesso modo, per quanto concerne la Nota integrativa, l'informativa obbligatoria richiesta dall'art. 2427 c.c. e dagli altri articoli del codice civile, se non analizzata nelle varie appendici, è individuabile dalla lettura degli altri principi contabili.

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OIC 12 – Novità rispetto alla precedente versione

E’ stata stralciata la parte dedicata al rendiconto finanziario, ora oggetto del nuovo OIC 10;

Il documento chiarisce che la definizione di attività straordinaria: si prevede, infatti, che “L’attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano:

a) eventi accidentali e frequenti; e

b) operazioni infrequenti che sono estranei all’attività ordinaria della società”

Vengono illustrare in appendice al principio le norme del codice civile che disciplinano la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa; mentre sono state eliminate alcune appendici contenute nella precedente versione dell’OIC 12 (ad esempio, analisi dei movimenti delle poste del Patrimonio netto, informativa per area geografica), in quanto o non più attuali o inserite in altri principi contabili.

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OIC 12 – Novità rispetto alla precedente versione (segue)

Versione maggio 2005 Versione agosto 2014 App. 1 - Informativa sugli strumenti finanziari

partecipativi

App. A - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio nella legislazione civilistica

App. 2 - Operazioni di locazione e

compravendita con retrolocazione finanziaria (leasing e sale/lease back)

App. B - Le semplificazioni previste per il bilancio in forma abbreviata

App. 3 - Informativa per area geografica App. C - Informativa sugli strumenti finanziari partecipativi

App. 4 - Analisi dei movimenti nelle voci di patrimonio netto

App. D - Operazioni di locazione finanziaria e compravendita (leasing e sale/lease back) App. 5 - Operazioni di compravendita con

obbligo di retrocessione

App. E - Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione

App. 6 - Informativa sull’attività di direzione e coordinamento di società

App. F - Informativa sull’attività di direzione e coordinamento di società

App. 7 - Informativa sulle parti correlate App. G - Informativa relativa a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio

App. H - Motivazioni delle scelte operate nel principio contabile

Appendici a confronto

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Composizione e schemi di bilancio negli IAS/IFRS

Lo IAS 1, par. 10, stabilisce che un’informativa di bilancio completa include:

(a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell’esercizio;

(b) un prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell’esercizio;

(c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio;

(d) un rendiconto finanziario dell’esercizio;

(e) le note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;

(ea) le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A; e

(f) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio dell’esercizio precedente se un’entità applica un principio contabile retroattivamente o

ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, oppure se riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A-40D.

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Composizione e schemi di bilancio negli IAS/IFRS (segue)

Non è prescritto un formato particolare di Stato patrimoniale e di Conto

Economico (lo IAS 1 prevede alcune poste obbligatorie da iscrivere nei prospetti e altre da inserire nelle note).

In particolare, per lo Stato Patrimoniale, un’entità decide in merito alla presentazione distinta di voci aggiuntive basandosi sulla valutazione:

(a) della natura e del grado di liquidità delle attività;

(b) della destinazione delle attività all’interno dell’entità; e

(c) degli importi, della natura e delle scadenze delle passività.

Il prospetto di Conto Economico Complessivo può essere presentato con:

• Un unico documento (Prospetto di conto economico complessivo)

• Due documenti (Conto economico separato e Prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo).

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OIC 10

Rendiconto finanziario

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OIC 10

L’OIC ha elaborato un apposito principio contabile - l’OIC 10 - per la redazione del rendiconto finanziario. Tenuto conto della sua valenza informativa, il principio raccomanda la sua redazione per tutte le tipologie societarie. Le indicazioni contenute nel nuovo OIC 10 sostituiscono quelle previste nell’OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi” (nella sua versione rivista del 30 maggio 2005).

Il rendiconto finanziario è definito come «un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio».

Tale documento «fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società o del gruppo (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi»

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OIC 10 – Novità rispetto al precedente OIC 12

• E’ stata eliminata la risorsa finanziaria del capitale circolante netto per la redazione del rendiconto, in quanto considerata obsoleta, poco utilizzata dalle imprese e non prevista dalla prassi contabile internazionale. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide;

Sono state riformulare le definizioni di gestione reddituale, attività di investimento e attività di finanziamento ed è stato, inoltre, inserito il generale divieto di compensazione tra flussi finanziari;

E’ stato specificato che il flusso finanziario derivante dall’acquisizione di una società controllata (nel bilancio consolidato) o di un ramo di azienda (nel bilancio d’esercizio) è presentato distintamente nell’attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell’operazione;

In merito alla classificazione dei flussi finanziari connessi ai derivati di copertura si è specificato che tali flussi sono presentati nella stessa categoria dei flussi finanziari dell`elemento coperto.

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OIC 10 – Novità rispetto al precedente OIC 12 (segue)

• Per motivi di comparabilità e semplificazione, l`OIC 10 prevede che:

- gli interessi pagati e ricevuti siano presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento);

- i dividendi ricevuti e pagati siano presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento;

- le imposte siano presentate nella gestione reddituale.

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OIC 10 – Schema di riferimento (Appendice A)

Fonte: OIC 10, pag. 13

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Fonte: OIC 10, pag. 14

OIC 10 – Schema di riferimento (Appendice A)

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OIC 10 e IAS 7 – Un confronto

OIC 10 IAS 7

Redazione FACOLTATIVA: ne è raccomanda la redazione tenuto conto della sua rilevanza informativa.

OBBLIGATORIA: deve essere presentato come parte integrante del bilancio per ciascun esercizio per il quale il bilancio è presentato.

Definzione di

Disponibilità liquide

Depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Comprendono anche

depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera.

Cassa e depositi a vista. Mentre le Disponibilità liquide equivalenti rappresentano investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente

convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore.

Interessi Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad attività di investimentoo ad attività di finanziamento.

Gli interessi pagati e ricevuti possono essere classificati come flussi finanziari operativi, in alternativa, possono essere classificati rispettivamente come flussi finanziari dall’attività di finanziamento e di investimento

Dividendi I dividendi ricevuti sono presentati nella gestione reddituale.

I dividendi pagati sono presentati nell’attività di finanziamento.

I dividendi ricevuti possono essere classificati come flussi finanziari operativi, o in alternativa, come flussi finanziari di attività di investimento. I dividendi corrisposti possono essere classificati come flussi finanziari

dell’attività di finanziamento, in alternativa, come un componente dei flussi finanziari dell’attività operativa.

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OIC 22

Conti d’ordine

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OIC 22

L’OIC 22 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei conti d’ordine, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

L’OIC ha elaborato una nuova edizione dell’OIC 22, allo scopo di renderne più agevole la lettura e l’utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

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OIC 22 – Novità rispetto alla precedente versione

Sono state fornite le definizioni di garanzie prestate e ricevute, impegni, beni di terzi presso la società, beni della società presso terzi oltre che di garanzia personale e garanzia reale.

Categoria Definizione

Garanzie (fideiussioni, avalli e le altre garanzie personali, ipoteche e pegni)

- comprendono sia le garanzia prestate che quelle ricevute dalla società;

- nelle garanzie prestate o ricevute dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali.

Impegni (acquisto e vendita a termine; contratto con

clausola di revisione prezzo)

rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti (c.d. contratti ad esecuzione differita).

Beni di terzi presso la società

(raggruppati per natura)

rappresentano beni che, a diverso titolo, si trovano presso la società la quale assume l’obbligo della custodia e quindi i relativi rischi.

Beni della società presso terzi (per i quali si dà solo notizia in nota integrativa)

rappresentano beni che, a diverso titolo, si trovano presso soggetti terzi i quali assumono l’obbligo della custodia e quindi i relativi rischi.

Non sono iscritti in calce allo stato patrimoniale trattandosi di beni di cui è proprietaria la società e quindi già presenti nel suo bilancio.

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OIC 22 – Novità rispetto alla precedente versione (segue)

• E’ stato precisato che non si procede alla rappresentazione nei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale - per evitare duplicazioni che nuocerebbero alla chiarezza - di quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa (ad esempio i depositi cauzionali ricevuti in denaro dalla società oppure i beni della società presso terzi);

E’ stata riformulata la disciplina degli impegni con particolare riguardo agli impegni da non riportare in calce allo stato patrimoniale. In particolare, si è precisato che, al fine di favorire la chiarezza e l’intellegibilità degli importi riportati in calce allo stato patrimoniale, sono iscritti nei conti d’ordine gli impegni che per loro natura e ammontare possono incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione.

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I conti d’ordine negli IAS/IFRS

I conti d’ordine non vengono trattati dagli IAS, tuttavia:

il Framework, par. 21, prevede che il bilancio contenga anche note, prospetti supplementari ed altre informazioni e che includano chiarimenti sui rischi e sulle incertezze inerenti l’impresa, nonché su qualsiasi risorsa od obbligazione non scritta in stato patrimoniale.

lo IAS 10, par. 22, punto (i) stabilisce che le garanzie e gli impegni assunti dall’impresa vadano indicati in bilancio tramite note («fatti successivi alla data di riferimento del bilancio e che generalmente richiederebbero un’informativa»).

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