Criteri per la designazione d’ufficio dei magistrati, in assenza di dichiarazioni di disponibilità, ad incarichi di verifica elettorale.
(Risposta a quesito dell’11 maggio 2011)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’11 maggio 2011, ha adottato la seguente delibera:
«Le dott.sse .. e … hanno proposto con nota del 24 ottobre 2008 un quesito in ordine ai criteri da adottarsi per l’assegnazione d’ufficio dei magistrati, in assenza di dichiarazioni di disponibilità, agli incarichi di verifica elettorale, con particolare riferimento all’assegnazione all’Ufficio Elettorale Centrale presso i Comuni con più di 15.000 abitanti per gli adempimenti previsti dal TU 16 maggio 1960 n. 570, nonché dalle norme in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, per le elezioni amministrative.
L’incarico in relazione al quale è formulato il quesito deve annoverarsi tra quelli conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati non specificamente individuati ai sensi del capo 8 della circolare del 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modificazioni, da svolgersi nell’adempimento di un dovere di ufficio.
Sono, pertanto, utilmente richiamabili gli orientamenti già espressi dal Consiglio in materia di conferimento al magistrato di incarichi di tale natura, delineati compiutamente nelle deliberazioni relative ad analoghe problematiche afferenti i componenti delle commissioni per gli esami di avvocato.
In particolare, con le deliberazioni del 12 maggio 1998 e del 12 maggio 1999 il Consiglio ha evidenziato che la gravosità dell’impegno, che si aggiunge alla ordinaria attività giudiziaria, determina la necessità di ripartire in modo omogeneo l’onere tra i magistrati in servizio.
In carenza di dichiarazioni di disponibilità, il titolare del potere di individuazione è, quindi, tenuto a designare i magistrati gravati dal minore carico di lavoro e/o non gravati da ulteriori incarichi di particolare rilievo per la funzionalità dell’ufficio.
A parità di carico di lavoro, deve trovare applicazione il criterio della rotazione, procedendo dai magistrati addetti all’ufficio con minore anzianità di servizio.
Non vi è ragione per non confermare tale orientamento, attesa la omogeneità ontologica dell’incarico in esame con quello di componente della commissione di esami per avvocato.
L’assegnazione non è, peraltro, in grado di incidere negativamente sulla periodica valutazione di professionalità dei magistrati sia perché, nella specie, si tratta di impegno che investe un breve lasso temporale, sia perché, come evidenziato nel corpo della deliberazione del Consiglio del 2 luglio 2004, il titolare del potere di designazione è tenuto a richiedere d’ufficio una certificazione per ciascun magistrato, nella quale deve essere indicato il numero di sedute alle quali ha partecipato e la durata delle stesse, per poi dare atto di tale impegno aggiuntivo nella statistica del lavoro del magistrato. L’attività prestata concorre, in tal modo, alla valutazione di professionalità del magistrato.
Tutto ciò premesso, il Consiglio
delibera
di rispondere ai quesiti formulati dalle dott.sse … nei seguenti termini: in carenza di dichiarazioni di disponibilità, il titolare del potere di individuazione dei magistrati componenti della commissione
elettorale è tenuto a designare coloro che risultino gravati dal minore carico di lavoro e/o non gravati da ulteriori incarichi di particolare rilievo per la funzionalità dell’ufficio. A parità di carico di lavoro, deve trovare applicazione il criterio della rotazione, procedendo dai magistrati addetti all’ufficio con minore anzianità di servizio.».