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CITTA' DI FASANO. Avvocatura. Ottavio Carparelli. Ottavio Carparelli. Rosanna Rubino

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CITTA' DI FASANO

COPIA DI DETERMINAZIONE N. 1861 DEL 13/11/2018 N° Det. DAVVO-128-2018

SETTORE: Avvocatura

Dirigente: Ottavio Carparelli

Responsabile del

Procedimento: Ottavio Carparelli

Estensore della

Determina: Rosanna Rubino

OGGETTO Ricorso ex art. 702-Bis cpc proposto innanzi al Tribunale di Brindisi da Consorzio Interprovinciale del Territorio dei Trulli e delle Grotte in liquidazione c/ Comune di Fasano. Conferimento incarico difensivo per la tutela degli interessi dell'Ente.

Assunzione impegno di spesa.

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Come prescritto dall’art. 32 comma 1 della legge 69/2009 e dall’art. 124 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio Online di questo Comune in data 14/11/2018 fino al 30/11/2018.

Fasano, 14/11/2018

Il Responsabile della pubblicazione

____________________________________

(2)

IL DIRIGENTE Premesso che:

- con ricorso ex art.702-Bis c.p.c. notificato al Comune di Fasano il giorno 11 ottobre 2018, il Consorzio Interprovinciale del Territorio dei Trulli e delle Grotte in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t. Sig. Domenico Magistro, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele CARNEVALE, ha convenuto in giudizio il medesimo Ente locale innanzi al Tribunale di Brindisi, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

’’’’’……1) accertare e dichiarare che il COMUNE DI FASANO, in persona del suo Sindaco pro tempore, in qualità di Ente consorziato al Consorzio Interprovinciale del Territorio dei Trulli e delle Grotte in liquidazione, è obbligato al pagamento della quota di disavanzo, di propria spettanza, in virtù delle deliberazioni del Commissario Liquidatore pro tempore di approvazione della situazione finanziaria del suddetto Consorzio;

2) per l’effetto, condannare il COMUNE DI FASANO, in persona del suo Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di Euro 211.179,06 oltre interessi come per legge, in virtù della deliberazione n.9/18 del 9/04/2018 del Commissario Liquidatore pro tempore della situazione finanziaria del suddetto Consorzio alla data del 31/12/2017;

3) condannare parte convenuta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio…”””

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Fasano (Br) n. 259 del 6 novembre 2018, con la quale, tra l’altro, si è stabilito:

“”…1) di manifestare la volontà di costituire il Comune di Fasano (BR) in persona del suo Sindaco legale rappresentante pro tempore, dott. Francesco ZACCARIA, nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Brindisi da Consorzio Interprovinciale del Territorio dei Trulli e delle Grotte in liquidazione, contro il medesimo Ente, con ricorso ex art.702-Bis, notificato al Comune di Fasano il giorno 11 ottobre 2018, meglio descritto in narrativa;

2) di autorizzare il Sindaco dott. Francesco ZACCARIA, legale rappresentante dell’Ente, a stare nel giudizio di cui al punto sub 1) in nome per conto e nell’interesse dello stesso Comune di Fasano (Br), e a conferire mandato al difensore;

3) di conferire apposito incarico a professionista esterno all’Ente, unitamente e disgiuntamente al legale comunale Avv. Ottavio CARPARELLI, per tutelare e difendere le ragioni e gli interessi del Comune di Fasano nel giudizio di cui trattasi, conferendo agli stessi difensori ogni più ampia facoltà di legge nessuna esclusa, ivi compresa quella di chiamare in causa terzi, spiegare domanda riconvenzionale, sollevare qualsivoglia eccezione preliminare, pregiudiziali e di merito, nonché di valutare ipotesi di bonario componimento e/o transazione della medesima controversia giudiziaria, con l’applicazione, in relazione all’onorario, dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014;

4) di demandare al Dirigente l’Avvocatura Comunale, avv. Ottavio CARPARELLI, l’adozione di ogni atto e/o provvedimento e/o determinazione consequenziale, e di stabilire che, in relazione al compenso professionale da riconoscere in favore dell’avvocato del libero foro che sarà nominato, saranno applicati i cosiddetti minimi tariffari…”””;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti consequenziali alla summenzionata delibera di Giunta Comunale;

Considerato che l’Avv.Vito Aurelio PAPPALEPORE, del foro di Bari, esperto in Diritto Amministrativo, ha manifestato la disponibilità a svolgere l’incarico difensivo di cui alla suddetta deliberazione, ed ha inviato, al riguardo, previa richiesta inoltrata dalla scrivente Direzione:

- preventivo di spesa, dell’importo di € 5.635,00, oltre accessori di legge, per complessivi €

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8.222,14, contenuto negli importi minimi del valore indeterminabile di cui al D.M. 55/2014 (complessità medio bassa);

- dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi;

- curriculum vitae europeo;

Verificata la effettiva insussistenza, in capo all’ Avv. Vito Aurelio PAPPALEPORE, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell’incarico professionale di che trattasi;

Considerato, altresì, che:

a) sussiste la non secondaria necessità, di provvedere alla adozione del presente provvedimento con urgenza e/o tempestività per rispettare i termini di legge, ai fini della rituale costituzione in giudizio dell’Ente locale;

b) sussistono i presupposti della eccezionalità, correlata alla oggettiva particolarità della causa, tale da giustificare il conferimento tempestivo del suddetto incarico professionale ad un professionista del libero foro, già evidenziati nella richiamata delibera della Giunta Comunale n. 259 / 2018;

c) il suddetto professionista, in precedenza, ha validamente e/o utilmente difeso il Comune di Fasano in controversie giudiziarie di diritto civile e amministrativo, di rilevante valore patrimoniale, conseguendo risultati favorevoli per l’Ente locale;

d) il Consiglio di Stato ha affermato che è legittimo il conferimento da parte della P.A. ad un avvocato del libero foro di un incarico difensivo senza il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica (cfr. Consiglio di Stato sentenza 11.05.2012 n. 2730).

Viste le Linee guida n. 12 Dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, aventi ad oggetto Affidamento dei servizi legali Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, ove al punto sub n. 3.1.4.2, si legge testualmente: “L’affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l’affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante”.

Dato atto che dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione tutte le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile e la nuova contabilità-economico patrimoniale in vigore dal 2017;

Visto che con deliberazione n. 19 del 27 marzo 2018, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Vista, altresì, la successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30.07.2018 avente ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri es.2018”;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere l’impegno della complessiva spesa € 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), spese generali, Cap ed Iva inclusi, al lordo della ritenuta di acconto a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, così determinata anche in ragione di eventuali oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli preventivati dal professionista esterno incaricato;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 1111222 (spese per liti e arbitraggi a difesa del Comune) dell’ultimo bilancio pluriennale, annualità 2018, sufficientemente capiente;

Considerato che non è richiesta l’acquisizione del CIG in quanto trattasi di contratto di difesa

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(n. 19 elenco SIOPE +);

Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 21 giugno 2018 di conferma dell’incarico dirigenziale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità;

DETERMINA Per tutti i motivi di cui in premessa

1) di manifestare e confermare la volontà, espressa con deliberazione della Giunta Comunale n.259 del 6 novembre 2018, di costituirsi in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, avverso il ricorso con ricorso ex art.702-Bis c.p.c. promosso da Consorzio Interprovinciale del Territorio dei Trulli e delle Grotte in liquidazione c/ Comune di Fasano;

2) di autorizzare il Sindaco, legale rappresentante p.t. dell’Ente, a stare in giudizio in nome per conto e nell’interesse dello stesso Comune di Fasano (Br), e di conferire mandato ai difensori, con ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi compresa quella di chiamare in causa terzi, spiegare domanda riconvenzionale, sollevare qualsivoglia eccezione preliminare, pregiudiziale e merito, nonché di valutare ipotesi di bonario componimento e/o transazione della medesima controversia giudiziaria;

3) di individuare, pertanto, in via definitiva, quale professionista esterno che, unitamente e disgiuntamente al Dirigente l’Avvocatura Comunale di Fasano, Avv. Ottavio Carparelli, rappresenterà, assisterà e difenderà il Comune di Fasano nel giudizio meglio descritto nella narrativa del presente atto, l’Avv. Vito Aurelio PAPPALEPORE, del foro di Bari, con studio Legale in Bari alla via N. Pizzoli n.8; e ciò al fine di tutelare le ragioni e gli interessi dell’Ente nella suddetta controversia giudiziaria, in quanto il medesimo professionista ha manifestato la disponibilità a svolgere l’incarico difensivo di cui alla presente determinazione dirigenziale con l’applicazione dei minimi tariffari, secondo il preventivo presentato;

4) di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del TUEL e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs.

n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile:

Cap. 1111222 Descrizione Spese per liti e arbitraggi a difesa del Comune Miss/Progr. 01 / 11 Titolo/

macroaggregato

01 / 03 PdC finanziario

U.1.03.02.11.006

SIOPE 1331 /

Creditore Avv. Vito Aurelio PAPPALEPORE Importo € 8.500,00

Causale Competenze professionali

Esigibilità

2018 2019 2020 Succ.

€ 8.500,00 / /

5) di provvedere, all’occorrenza, con successivi provvedimenti dirigenziali, alla liquidazione delle competenze professionali in favore del professionista incaricato;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.

147-bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

(5)

7) di dare atto che, ad avvenuta esecutività, si ottempererà agli obblighi di pubblicazione ex art.

15, comma 2, del D.Lgs. 33 / 2013, che rappresentano la condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Il Dirigente

F.to Ottavio Carparelli

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