• Non ci sono risultati.

Prestito di denaro: ultime sentenze

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Prestito di denaro: ultime sentenze"

Copied!
10
0
0

Testo completo

(1)

Prestito di denaro: ultime sentenze

Autore: Redazione | 07/01/2022

Le ultime pronunce giurisprudenziali sul trasferimento patrimoniale e sulla mancata restituzione dell’importo.

(2)

La consegna di fiches non rimborsate

La consegna di fiches da impiegare nel gioco d’azzardo in cambio di un assegno bancario e la mancata restituzione dell’importo pari alle fiches ricevute non integra obbligazione di giuoco, non essendo sufficiente la mera presenza di un intento speculativo nell’operazione realizzata. Tale fattispecie deve essere sussunta nello schema negoziale del mutuo, non ravvisandosi né la diretta compartecipazione del mutuante al giuoco, ovvero la condivisione del rischio, né l’interesse economico diretto del mutuante al risultato, ovvero il conseguimento degli utili di giuocata, né, infine, potendosi configurare un’ipotesi di collegamento negoziale, in quanto realizzabile soltanto tra atti idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del giuoco non fa sorgere alcuna obbligazione giuridicamente vincolante.

Affinché il prestito di denaro possa configurare attività di giuoco è necessaria la partecipazione diretta del mutuante all’attività di giuoco in antagonismo con il mutuatario o unitamente ad esso purché chi ha fornito le somme di danaro, sia, in qualche modo destinatario effettivo del risultato del giuoco e ne subisca l’alea.

Tribunale Aosta, 11/03/2021, n.77

Cumulo degli interessi sul prestito e degli interessi moratori

Gli interessi moratori mirano a sanzionare l’inadempimento da parte del debitore del proprio obbligo di effettuare i rimborsi del mutuo alle scadenze contrattualmente pattuite, a dissuadere tale debitore dall’accumulare ritardo nell’esecuzione delle proprie obbligazioni e, eventualmente, a indennizzare il mutuante del danno subìto a causa di un ritardo nel pagamento; per contro, gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa.

Corte giustizia UE sez. VII, 10/06/2021, n.192

(3)

Irrilevanza dell’uso del denaro da parte del mutuatario

La destinazione di una parte del denaro mutuato alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso la stessa banca finanziatrice, avvenuta in occasione della stipula del contratto, non appare idonea a far escludere l’intervenuta datio rei, giacché, innanzitutto, la traditio del denaro, quale momento perfezionativo del negozio di mutuo, non implica che la somma concessa in prestito debba essere necessariamente consegnata materialmente dal mutuante al mutuatario, risultando sufficiente che quest’ultimo ne acquisti l’esclusiva disponibilità giuridica (come avviene nel caso in cui la somma sia accreditata sul conto del finanziato o venga impiegata per effettuare determinate operazioni ordinate dal medesimo alla banca mutuante, ipotesi che appaiono essersi verificate nella fattispecie in esame);

la circostanza, poi, che il denaro sia fatto oggetto, in tutto o in parte, di un deposito cauzionale infruttifero, “rimanendo” presso il finanziatore a garanzia delle obbligazioni contrattualmente assunte dal mutuatario, non esclude, bensì conferma che il mutuatario abbia acquisito la disponibilità delle somme mutuate, giacché l’istituto di credito viene a trovarsi, in tal caso, nel possesso del denaro non già perché non ha provveduto in concreto ad erogare il finanziamento, bensì perché ha acquisito un diverso ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia cauzionale provvisoriamente costituita in suo favore dal beneficiario.

Tribunale Roma sez. IV, 01/10/2020

Mutuo: l’usurarietà degli interessi moratori

Se, come risulta oramai pacifico, le coordinate giuridiche degli interessi corrispettivi e moratori sono diverse, tanto da giustificare anche l’applicazione di un distinto criterio di calcolo del tasso soglia, non è logicamente spiegabile un regime identico per quanto concerne le conseguenze connesse all’accertamento dell’usura. Non può, a tale riguardo, aversi riferimento all’art. 1815 cod civ intesa alla stregua di norma generale in tema di mutuo per il semplice fatto che la ratio finalistica della norma è quella di offrire al mutuatario uno strumento di tutela (la gratuità del mutuo) in ipotesi in cui il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi è idoneo ad incidere sul momento genetico o costitutivo del rapporto.

(4)

In simili casi, quindi, a venire meno è la stessa finalità del contratto di mutuo che impone, per la particolarità del denaro (bene destinato per eccellenza a produrre frutti), di far maturare sul denaro dato in prestito interessi.

Gli interessi di mora, invece, riguardano la diversa fase (eventuale) patologica del rapporto con una connotazione, proprio perché inquadrabili nel più ampio genus della clausola penale, marcatamente risarcitoria. La indispensabilità, allora, di operare una scissione dei momenti del rapporto che segnano il prodursi degli interessi deve ragionevolmente indurre a ritenere che l’art. 1815 cod. civ. riguarda unicamente gli interessi corrispettivi. Di conseguenza, nel caso di nullità dei tassi convenzionali moratori non si applica l’art. 1815 c.c., essendo ragionevole, secondo le norme generali, attribuire al danneggiato gli interessi al tasso legale.

Corte appello L’Aquila, 18/09/2020, n.1222

Delitto di usura: nozione e prova

In tema di delitto di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l’utilizzazione del prestito usurario. Tale condizione sussiste ogni qual volta la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove e a condizioni più convenienti prestiti di denaro e debba per questo motivo sottostare alle esose condizioni impostele, o quando il soggetto passivo si trovi in una situazione che elimini o, comunque, limiti la sua volontà inducendolo a contrattare in condizioni di inferiorità psichica tali da viziarne il consenso. In questa prospettiva, lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (fattispecie in cui lo stato di bisogno era stato dimostrato sia in ragione del bisogno di liquidità della persona offesa, che “non poteva accedere al credito bancario”, sia in ragione dell’elevato tasso d’interesse pattuito: compreso fra il 77 per cento e il 288 per cento annuo).

Cassazione penale sez. II, 14/07/2020, n.27427

(5)

Estinzione anticipata del mutuo

In tema di contratto di mutuo, la penale di estinzione anticipata del mutuo consiste in un tasso che trova applicazione in caso di recesso dal contratto di mutuo in data anteriore rispetto alla sua scadenza originariamente pattuita dalle parti. In tale evenienza, il mutuatario restituisce in un’unica soluzione il capitale residuo e un’ulteriore quota percentuale sullo stesso . Tale versamento, ulteriore rispetto alla restituzione del capitale, ha la funzione di indennizzare il mutuante per la perdita del rendimento (in termini di interessi corrispettivi non più dovuti) del rapporto anticipatamente cessato. Si tratta di una penale di cui il mutuatario deve farsi carico laddove decida unilateralmente di sciogliersi anzitempo dal vincolo negoziale. È evidente, dunque, che tale onere non costituisce un costo del prestito di denaro ma un elemento accidentale del mutuo, di applicazione meramente eventuale.

Tribunale Terni, 04/05/2020, n.267

Reato di usura: aggravante

Commettono il reato di usura coloro che, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si fanno dare e/o promettere, a fronte di prestiti di denaro di varia entità, un tasso di interesse usuraio. In relazione al reato di cui all’articolo 644 del Cp, è configurabile poi la circostanza di cui al comma 5, n. 4, dell’articolo in tutti i casi in cui la somma presa in prestito ad usura sia destinata a essere impiegata in un’attività imprenditoriale, anche se non direttamente svolta dal soggetto cui il prestito viene materialmente erogato e senza che possa rilevare il dato meramente formale del riconoscimento dello status di imprenditore. Nel caso di specie, i due imputati, a fronte della somma iniziale concessa in prestito pari a 110mila euro si facevano promettere la somma finale di 180mila euro, scaglionata nell’arco temporale tra 5 e 7 mesi, con l’aggravante di aver commesso il fatto in danno di una persona che, a prescindere dalla effettiva titolarità della ditta, esercitava una attività imprenditoriale.

Corte appello Napoli sez. III, 24/01/2020, n.474

(6)

Esercizio abusivo di attività finanziaria e usura

Non ricorre l’ipotesi del reato complesso – ma è configurabile il concorso materiale – tra il reato di usura e quello di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all’art. 132 d.lg. 1 settembre 1993, n. 385, in quanto il reato di cui all’art. 644 c.p. non si realizza esclusivamente mediante l’erogazione di un finanziamento in violazione delle norme che regolano l’attività creditizia, ma anche attraverso la prestazione di utilità diverse dal denaro e con la corresponsione di vantaggi usurari diversi dal pagamento di interessi di somme concesse in prestito.

Cassazione penale sez. II, 04/10/2019, n.43916

Prestito di denaro nel gioco d’azzardo

La consegna di fiches da impiegare nel gioco d’azzardo in cambio di un assegno bancario, e la mancata restituzione dell’importo pari alle fiches ricevute, non integra obbligazione di giuoco, pur nella consapevolezza del creditore dell’impiego delle somme ricevute, non essendo sufficiente la mera presenza di un intento speculativo nell’operazione realizzata

Tale fattispecie deve essere sussunta nello schema negoziale del mutuo, non ravvisandosi né la diretta compartecipazione del mutuante al giuoco, ovvero la condivisione del rischio, né l’interesse economico diretto del mutuante al risultato, ovvero il conseguimento degli utili di giuocata, né, infine, potendosi configurare un’ipotesi di collegamento negoziale, in quanto realizzabile soltanto tra atti idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del giuoco non fa sorgere alcuna obbligazione giuridicamente vincolante.

Affinché il prestito di denaro possa configurare attività di giuoco è necessaria la partecipazione diretta del mutuante all’attività di giuoco in antagonismo con il mutuatario o unitamente ad esso purché chi ha fornito le somme di danaro, sia, in qualche modo destinatario effettivo del risultato del giuoco e ne subisca l’alea.

Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, n.17686

(7)

La causale di mutuo per l’erogazione della somma

Nel caso in cui sorgano contestazioni in merito alla natura di un’elargizione di denaro (se prestito o donazione), è onere del donante provare la causale di mutuo per l’erogazione della somma.

Tribunale Milano sez. VI, 18/01/2019, n.456

Come provare l’esistenza di un obbligo di restituzione?

La mera dazione di una somma di denaro può essere ascritta a diverse causali e non per forza a titolo di mutuo, per cui è onere della parte attrice dimostrare che l’assegno era stato intestato e consegnato alla convenuta a titolo di prestito con relativo obbligo di restituire la relativa somma, in mancanza di elementi giustificanti un diverso titolo, la debitrice non può essere condannata alla restituzione della somma consegnata.

Corte appello Roma sez. II, 24/04/2018, n.2706

Violenza o minaccia per ottenere la restituzione del denaro mutuato

Integra il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta di violenza o minaccia volta ad ottenere la restituzione di una somma di denaro mutuata allo scopo di commettere reati tributari, in quanto tale ripetizione è contraria a norme imperative e di buon costume e non è giuridicamente tutelata.

Cassazione penale sez. II, 07/02/2018, n.9494

Schema contrattuale riferibile a un

(8)

prestito di denaro

Il contratto con cui una società residente negli Stati Uniti si impegna a mettere a disposizione della banca consociata residente in Italia una determinata somma di denaro al fine di fronteggiare eventuali situazioni di indebolimento della situazione patrimoniale della banca, ricevendo in cambio, sistematicamente, un premio dalla banca italiana ed emettendo, tramite un trust, preference shares per cartolizzare il rischio assunto, rappresentano uno schema contrattuale riferibile a un prestito di denaro, i cui guadagni sono assoggettati a tassazione nel territorio dello Stato italiano con applicazione di ritenuta a titolo d’imposta.

Comm. trib. prov.le Milano sez. XLVI, 02/07/2015, n.6050

Pattuizione degli interessi

Il trasferimento patrimoniale connesso alla c.d. commissione di massimo scoperto è da ritenersi privo di causa per nullità della clausola medesima. Il servizio reso dall’istituto di credito con l’apertura di credito trova infatti già sufficiente ed adeguata remunerazione nella pattuizione degli interessi, che peraltro costituisce, per volontà del legislatore, la tipica remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro, e pertanto la richiesta di ulteriori somme per tale prestazione si configura come priva di causa.

Né può ritenersi che la commissione di massimo scoperto costituisca il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della banca consistente nell’immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi di cui all’apertura di credito, con il conseguente obbligo per la banca di erogare il credito a semplice richiesta del cliente, dal momento che l’immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi promessi con l’apertura di credito non può considerarsi prestazione autonoma od accessoria di quella principale consistente nell’erogazione delle somme, ma è ad essa intrinseca.

Nel caso, poi, che, nei contratti di conto corrente e nelle relative richieste di concessione di credito non risulti in alcun modo indicata né la percentuale della commissione citata, né l’eventuale criterio di calcolo, la pattuizione è da ritenersi ulteriormente nulla per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1418, comma 2, c.c.

Tribunale Monza sez. I, 12/01/2015, n.69

(9)

Come ottenere il prestito di denaro

In base all’art. 644 c.p., per la determinazione del tasso di interesse usuraio occorre considerare qualsiasi remunerazione che entri a far parte dei costi che l’istituto di credito addebita al cliente, quale prezzo che il correntista paga per ottenere il prestito di denaro, sicché gli interessi autonomamente calcolati sul conto anticipi e destinati a sommarsi a quelli del conto corrente principale del medesimo cliente rappresentano parte del prezzo da questi corrisposto per i prestiti di denaro ricevuti tramite conto.

Tribunale Pescara sez. I, 14/05/2009, n.638

Capacità reddituale

Con riferimento al mancato apprezzamento della capacità reddituale derivante da attività illecite usurarie e in tema di imposte sui redditi, ove un soggetto esercente attività individuale di impresa di commercio espleti anche, a latere, attività di prestito di denaro ad interesse, i proventi di questa seconda attività sono soggetti a tassazione, insieme a quelli dichiarati in ordine all’attività di impresa ufficiale, sia che essi costituiscano frutto di un illecito sia che non sussista alcuna illiceità.

Cassazione civile sez. trib., 23/01/2008, n.1416

Richiesta di prestito di denaro: l’illecito deontologico

La richiesta di un prestito di denaro al proprio cliente costituisce illecito disciplinare, poiché comportamento contrario al dovere di probità e correttezza che il professionista iscritto all’albo professionale deve rispettare in ogni occasione e, quindi, anche nei rapporti strettamente privati e personali.

Cons. Naz.le Forense, 11/11/2006, n.102

(10)

Mascherare un’attività di prestito di denaro a terzi

Ove un impiegato di un istituto di credito ponga in essere un comportamento qualificabile come falso materiale reiterato, falsificando la firma di girata della moglie apposta su assegni circolari con l’intento di mascherare un’attività di prestito di denaro a terzi in proprio e/o per conto di una società finanziaria che intrattenga rapporti con la filiale dell’istituto curati dal lavoratore stesso, le dimissioni da questo liberamente e consapevolmente presentate a seguito delle contestazioni di tali fatti effettuate dagli ispettori dell’istituto di credito senza che il lavoratore abbia in alcun modo provato l’intimidazione o la coartazione della sua volontà, non sono invalide nè per temporanea incapacità di intendere e di volere, nè per un vizio della volontà consistente nella violenza morale e nella minaccia di un male ingiusto, nè per difetto di causa o per presunta erroneità dei motivi – in quanto il lavoratore sarebbe stato indotto alle dimissioni dal timore di un licenziamento che, se intimato, sarebbe illegittimo -, poiché i fatti commessi dal dipendente fanno venir meno la fiducia intercorrente con il datore di lavoro e la loro gravità avrebbe comportato un licenziamento disciplinare pienamente legittimo.

Tali dimissioni, ove pervenute al datore, sono efficaci ad estinguere il rapporto di lavoro – e non possono essere rese inefficaci da un successivo atto di revoca del lavoratore – e comportano a carico del dipendente l’obbligo del preavviso posto nell’interesse del datore di lavoro che, peraltro, può validamente rinunziarvi.

Pretura Torino, 29/04/1994

Riferimenti

Documenti correlati

[r]

Con riferimento alla procedura in oggetto, si informa che il giorno 01.06.2021 è stato sottoscritto il contratto con l’Aggiudicatario COOPERAZIONE FINANZA

Con riferimento alla procedura in oggetto, si informa che il giorno 01.02.2021 è stato sottoscritto il contratto con l’Aggiudicatario Studio Legale Maresca, Morrico, Boccia

Con riferimento alla procedura in oggetto, si informa che il giorno 15 settembre 2020 è stato sottoscritto il contratto con l’Aggiudicatario Gruppo

Con riferimento alla procedura in oggetto, si informa che il giorno 7 maggio 2020 è stato sottoscritto il contratto con l’Aggiudicatario RTI: Atlante S.c.p.a..

Ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche, attualmente opera presso l’Istituto per la Ricerca sulle Acque (IRSA Roma). Si è laureata in Scienze

Ciò significa che se vogliamo comprendere pienamente il nostro rapporto col denaro nell'ambito della nostra pratica analitica, e anche capire il fenomeno denaro su più larga scala,

• Per Normalità, in questo caso specifico, si vuole intendere la condizione di vita sostenuta da bambini normodotati.. • Per Disabilità, di contro, si vuole intendere una condizione