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Prefettura di Lodi Ufficio Territoriale del Governo

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Academic year: 2022

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Allegato B

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO-CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, GIA’ ASSEGNATI ED IN ARRIVO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LODI, PER IL PERIODO 01/04/2017 – 31/12/2017

CIG: 69495684EF

L’anno duemiladiciassette, addì __________ del mese di ____________ negli uffici della Prefettura di Lodi, Corso Umberto I° n. 40, sono presenti il Dr. ________________ (qualifica) in rappresentanza della Prefettura di Lodi (C.F. 92526810152)

e il Sig._________________________________ nato/a ______________ il ______________, in qualità di legale rappresentante della ____________________________________________________

avente sede in ______________________________________________________________________;

PREMESSO

 che in data ________________ è stata avviata una procedura aperta, ex artt. 54, 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori per assicurare il servizio di accoglienza nel territorio della provincia di Lodi di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, per il periodo dal________________ al ________________;

 che entro il termine di presentazione delle offerte, stabilito al giorno ________, ore ______, sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori:

 che con provvedimento n. _________ datato __________ è stata disposta l’aggiudicazione definitiva anche a favore dell’operatore ___________________________________________, al prezzo unitario pro-capite pro-die di € __________________;

 che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dell’esito favorevole dei controlli effettuati sul possesso da parte dell’aggiudicatario sopraindicato dei requisiti prescritti;

VISTO

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 il D.L. 30 ottobre 1995 n. 451, convertito dalla Legge 29 dicembre 1995 n. 563;

VISTA

 la Legge 30 dicembre 1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell’Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, il quale all’art. 3 prevede, fra l’altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenze connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche con soggetti pubblici o privati, individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO

 il D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 142 - capo I- recante disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, in materia di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Norme regolatrici

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

I servizi oggetto della presente convenzione dovranno essere eseguiti con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:

■ dalla presente convenzione nonché dal bando di gara e dagli altri atti allo stesso allegati;

■ dalla proposte formulate nell’Offerta Tecnica dall’aggiudicatario;

■ dalla legge e dal regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;

■ dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. 50/2016;

■ dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

■ gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disciplinata dalla legge 13 agosto 2010. n. 136.

ART. 2 Oggetto

Oggetto dell'affidamento sono il servizio di accoglienza, nell'ambito della provincia di Lodi di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi, di cui si forniscono le seguenti specificità.

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Servizi Minimi Garantiti

L'ente gestore si impegna a garantire l’accoglienza e l’assistenza dei cittadini ospitati, assicurando la dotazione minima di operatori indicati nell’allegata Tabella delle dotazioni minime di personale e garantendo le prestazioni di assistenza nella misura ivi indicata.

Il personale impiegato presso la struttura di accoglienza deve possedere una comprovata esperienza nel settore oggetto dell'appalto ovvero idoneo percorso di studi e curriculare.

Sono a carico dell’operatore economico la retribuzione del personale utilizzato per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara e tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e della sicurezza sul lavoro, in ottemperanza alle leggi vigenti in materia.

Le strutture offerte devono essere nella disponibilità del soggetto affidatario e in regola con i necessari requisiti di legittimità sotto il profilo urbanistico ed edilizio, di conformità alla destinazione d’uso, di rispondenza alla normativa vigente in materia di impiantistica e di prevenzione incendi nonché delle prescritte autorizzazioni sanitarie.

Servizi di gestione amministrativa

a) registrazione degli ospiti (dati anagrafici, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) mediante l’inserimento giornaliero dell’elenco nominativo degli immigrati effettivamente ospitati, utilizzando l’apposito portale della Prefettura di Lodi;

b) Comunicazione tempestiva alla Prefettura, mediante il medesimo portale, dell’eventuale allontanamento dalla struttura temporanea di accoglienza degli ospiti ed ogni altra situazione rilevante ai fini della revoca delle condizioni di accoglienza, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2015, n. 142;

c) Tenuta del registro dei contributi economici erogati agli ospiti con attestazione dei percipienti.

d) Controllo e verifica dell’adeguatezza, della piena funzionalità ed efficienza dell’immobile in uso e dei relativi impianti.

Servizi di assistenza generica alla persona

a) Orientamento generale sulle regole comportamentali all’interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione. Nella struttura deve essere esposto in modo visibile il regolamento interno, redatto in diverse lingue straniere.

b) Trasporto dei cittadini stranieri da e per la Questura, la sede della Commissione territoriale per la protezione internazionale e le strutture sanitarie ed ogni altro spostamento che si rendesse necessario su richiesta della Prefettura di Lodi.

c) Servizio di lavanderia.

d) Altri servizi di assistenza generica alla persona.

Servizi di pulizia e igiene ambientale

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Per servizio di pulizia e igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il comfort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste:

a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi.

b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;

c) Raccolta e smaltimento rifiuti, secondo le modalità, anche differenziate di raccolta, previste dal comune di ubicazione della struttura.

Erogazione dei pasti.

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle persone effettive nel centro, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al DM 21 novembre 2008.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l’igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.).

Fornitura di beni

a) federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l’avvio ai servizi di lavanderia e quant’altro utile al comfort della persona.

b) Vestiario adeguato alla stagione, intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell’accoglienza presso la struttura e, all’occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l’igiene e il decoro della persona.

c) Prodotti per l’igiene personale e rinnovo degli stessi consumabili con l’uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.).

d) Erogazione del “pocket money” nella misura di € 2,50 pro capite/ pro die, fino ad un massimo di € 7,50 per nucleo familiare da erogare sotto forma di “buoni” (spendibili in strutture ed esercenti convenzionati) o di carte prepagate da utilizzare a seconda delle necessità dell’ospite (per schede telefoniche, snack alimentari, giornali, sigarette, fototessera, biglietti per trasporto pubblico). Il pocket money verrà erogato dalla struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell’avvenuto rilascio.

e) Erogazione di una tessera /ricarica telefonica di € 15,00 all’ingresso.

Servizi per l’integrazione

Per tutti i soggetti assistiti è previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale al fine di garantire la copertura delle seguenti prestazioni:

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a) Servizio di assistenza linguistica e culturale, in particolare un corso di italiano per un numero minimo di 10 ore settimanali, come previsto dalla “Carta della buona accoglienza dei migranti” (sottoscritta nel mese di maggio 2016 dal Ministero dell’Interno, dall’Associazione Nazionale dei comuni italiani - ANCI e da Alleanza delle Cooperative Sociali). Il gestore ha inoltre l’obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione – sia linguistica (interpretariato) che culturale tra i soggetti assistiti in ogni contesto della vita di comunità e per favorire le attività di orientamento ed accompagnamento giuridico, sociale e sanitario. La mediazione linguistico-culturale è quindi da considerarsi trasversale agli atri servizi erogati;

b) Servizio d’informazione sulla normativa concernente l’immigrazione, i diritti, i doveri e le condizioni dello straniero.

c) Sostegno socio psicologico mirato anche a rilevare situazioni di fragilità e vulnerabilità che richiedono la presa in carico esterna del SSN;

d) Assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, incluse le vaccinazioni obbligatorie - giusta previsione degli artt. 34 e 35 del D.Lgs 286/1998, e compresi gli spostamenti che si rendessero necessari per assicurare lo svolgimento dell’assistenza in parola. Il gestore garantisce la presenza di un operatore sanitario (personale medico e/o infermieristico) presso le tipologie di strutture indicate nella Tabella Allegato B

“Dotazione minima di personale”;

e) Orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l’inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e con la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, compresi gli spostamenti che si rendessero necessari per assicurare lo svolgimento dell’assistenza in parola;

f) Assicurare che gli ospiti possano effettuare telefonate, anche mediante l’uso di schede telefoniche internazionali prepagate da fornirsi nell’ambito del sopra citato “pocket money”.

L’Affidatario curerà l’uso delle suddette schede affinché gli ospiti possano telefonare mettendo a loro disposizione telefoni cellulari o postazioni telefoniche fisse e/o pubbliche.

g) I servizi devono essere resi dall’Affidatario in stretto raccordo con la Prefettura di Lodi che si riserva di emanare direttive, formulare richieste e fornire chiarimenti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi da raggiungere. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

Il gestore s'impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi ed interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza ed all'assistenza, come indicati in precedenza.

Il gestore dovrà inserire nell’apposito portale della Prefettura di Lodi, ogni giorno, l’elenco nominativo degli immigrati effettivamente ospitati e dovrà trasmettere ogni bimestre una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel bimestre precedente.

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Si precisa che sono a carico dell'operatore economico la retribuzione del personale utilizzato per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara e tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e della sicurezza sul lavoro, in ottemperanza delle norme vigenti in materia.

In ordine ai servizi da espletarsi si richiama anche il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. 21 novembre 2008.

ART. 3

Modalità di erogazione dei servizi

I servizi devono essere resi dall'affidatario in stretto raccordo con la Prefettura di Lodi che si riserva di emanare direttive, richieste, chiarimenti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi da raggiungere, garantendo, quindi, la costante disponibilità per tutto il periodo dell'affidamento. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

Dopo la sottoscrizione della convenzione, nel caso in cui dovrà provvedersi all'accoglienza di immigrati, la Prefettura di Lodi comunicherà tempestivamente il numero degli ospiti da accogliere nelle strutture nella disponibilità dell’aggiudicatario, specificando il periodo di soggiorno.

L'esecuzione dei servizi oggetto della convenzione è in ogni caso, subordinata all'insorgere dell'effettiva necessi tà segnalata dal Ministero dell'Interno-Prefettura di Lodi di ospitare cittadini stranieri nella provincia di Lodi.

ART. 4

Durata e luogo di esecuzione dell'accoglienza

La presente convenzione avrà validità dal ___________ sino al _________ salvo recesso anticipato in caso di venir meno delle esigenze.

L’aggiudicatario dovrà accogliere gli immigrati nelle seguenti strutture indicate in offerta:

____________________________

____________________________

____________________________

ART. 5

Determinazione dell'importo da corrispondere all'affidatario

L'importo di €____ (_______/__) da corrispondere giornalmente per ciascun immigrato che verrà ospitato è comprensivo di pockt money per € 2,50 non soggetto ad iva.

L’IVA, pertanto, se dovuta sarà applicata solo sul prezzo netto di € ______

Tale importo non è soggetto a variazione per l'intera durata della convenzione sottoscritta.

Durante il periodo di validità della convenzione l'esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicatario è eventuale ed avverrà solo a seguito di ulteriore comunicazione da parte dell'Amministrazione, in base a quanto specificato all'art. 3.

In ordine a quanto su rappresentato, si evidenzia che la Prefettura di Lodi corrisponderà i

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disponibili dall’aggiudicatario ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato: qualora l’aggiudicatario non dovesse ospitare migranti nel periodo di validità della convenzione, l'Amministrazione non corrisponderà alcun importo al medesimo, a qualsiasi titolo.

L’importo della presente convenzione viene stimato in € __________ netto IVA.

ART. 6 Pagamenti

La Prefettura -UTG provvede al pagamento degli oneri economici connessi agli affidamenti su specificati, applicando le disposizioni che regolano le procedure del pagamento delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate e previo apposito accreditamento dei fondi sulla contabilità speciale.

La Prefettura-UTG di Lodi liquiderà la spesa a seguito di trasmissione della fattura in modalità elettronica, secondo quanto previsto dagli allegati al DM n. 55/2013. A tal fine, il Codice Univoco Ufficio della Prefettura di Lodi è N9186C.

La liquidazione sarà disposta con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, ed avverrà in base alle effettive presenze riportate nei report giornalieri, debitamente firmati da ciascun migrante, trasmessi alla Prefettura e di cui all'art. 2 (Servizio di gestione amministrativa) secondo il costo pro capite / pro die indicato nel precedente art. 5, corredati di copia dei registri dei contributi economici, erogati agli ospiti, con attestazione dei percipienti.

A tal fine l’aggiudicatario dovrà far pervenire un prospetto riepilogativo delle presenze riferito al periodo oggetto di fatturazione.

I pagamenti dei corrispettivi dovuti, dedotte le eventuali penalità di cui al successivo art. 9, verranno effettuati di regola a sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica sopra menzionata, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero dell’Interno.

I mandati di pagamento saranno intestati al soggetto affidatario sul conto dedicato comunicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disciplinata dalla Legge 13 agosto 2010. n. 136.

ART. 7

Monitoraggio e controllo

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

E' fatto comunque obbligo all'affidatario di trasmettere quotidianamente alla Prefettura di Lodi l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente.

Lo stesso ufficio potrà attivare, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie alle struttu-

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ospitato si allontani dalla struttura ricettiva, resta a cura del gestore effettuare immediata denuncia presso la locale Questura da trasmettere alla Prefettura. Da quel momento verranno interrotti tutti i servizi a favore del soggetto interessato.

ART. 8 Deposito cauzionale

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dall'affidamento descritto all'art. 3 l’aggiudicatario ha presentato, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fidejussoria/polizza assicurativa n____________ emessa da __________ il __________.

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dell'Amministrazione sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere la convenzione, affidando il servizio ad altro soggetto in danno di quello contraente.

ART. 9 Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa e dalle norme di legge; in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico sanitari ed adeguati al Decreto Legislativo 81/2008.

In caso di mancato rispetto di tali norme - fatta salva la facoltà della Prefettura di interrompere l’affidamento, il soggetto esecutore è soggetto a penalità.

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l'aggiudicatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa. Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del soggetto aggiudicatario.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso e la gestione delle strutture: le spese di manutenzione di natura ordinaria e straordinaria della struttura e dei suoi impianti, nonché le spese delle utenze saranno integralmente a carico del gestore per tutta la durata dell’appalto.

ART. 10 Obblighi dell'Affidatario

Rimane a carico dell’aggiudicatario ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al corretto uso della struttura da parte dei soggetti ospitati e la Prefettura di Lodi sarà esente da ogni responsabilità

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derivante da eventuali danni causati dagli ospiti alla struttura stessa, danni riferiti solo a un normale uso delle attrezzature e dei beni messi a disposizione.

Il gestore è tenuto all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa di settore, nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali.

Il gestore risponde dell'atto dei propri dipendenti a norma dell'art. 2049 del codice civile ed as- sume altresì ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione degli adempimenti previsti nella pre- sente convenzione.

Si impegna altresì ad osservare le seguenti prescrizioni poste a tutela del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza:

- denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione;

- denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari;

- rispettare le disposizioni contenute nella legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all’art.

3 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche

Il Gestore è pienamente edotto che, nel caso di inosservanza di solo una delle sopracitate clausole e nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata l’Amministrazione contraente procederà alla risoluzione del relativo contratto d’appalto.

ART. 11

Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12 Penali

Ciascuna contestazione di irregolarità di servizio o di violazione delle norme igienico-sanitarie comporterà una penalità a carico della ditta di importo fino al 5% del corrispettivo mensile dovuto, al netto dell’I.V.A. L’importo della penalità è stabilito dalla Prefettura sulla base delle segnalazioni ricevute dagli Organi competenti ovvero a seguito delle verifiche indicate all'art. 7 .

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ART.13 Recesso

La Prefettura si riserva il diritto di recedere dal presente accordo nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero per cessate esigenze.

Nulla è dovuto in tal caso al soggetto affidatario se non per la parte che abbia già avuto esecuzio- ne. La facoltà di recesso deve essere comunicata con preavviso di 15 giorni.

ART.14 Risoluzion

e

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, la Prefettura di Lodi, oltre alle cause di risoluzione previste dagli artt. 1453 e 1463, ha la facoltà di procedere alla risoluzione immediata della convenzione per grave inadempienza e mancata messa a disposizione dei posti di cui all’art. 2 della presente convenzione.

ART. 15 Contenzioso

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse alla presente convenzione di cui all'art. 3 è esclusivamente competente il Foro di Lodi. Eventuali controversie relative all'applicazione della presente convenzione sono subordinate all'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede della Prefettura di Lodi, entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta contestazione dell'inadempimento.

Lodi, ________________

Per l’aggiudicatario p. la Prefettura di Lodi

(timbro e firma) _____________________

________________________

________________________

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