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Prefettura di Modena Ufficio Territoriale del Governo

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Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

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CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ASSEGNATI AL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MODENA. ANNO 2018.

CIG 7537652B32 PREMESSO

che in data 14 luglio 2017 è stata avviata una procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori, nell’ambito del privato sociale, per assicurare il servizio di accoglienza nel territorio della provincia di Modena di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale per il periodo 15 ottobre 2017 – 31 dicembre 2018

che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte – fissato in data 5 settembre 2017, ore 12.00 sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori:

1. COOPERATIVA SOCIALE CALEIDOS, Via Morandi, 34 - 41122 MODENA;

2. CODEAL SOC. COOP. SOCIALE, Via Colorno, 63 - 43122 PARMA;

3. CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII SCS ONLUS, Via Madre Teresa di Calcutta, 1/E - 42124 REGGIO EMILIA;

4. COMUNITÀ L’ANGOLO COOPERATIVA SOCIALE A R.L., Strada Martiniana, 376 - 41126 MODENA;

5. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PORTA APERTA, Strada Cimitero San Cataldo, 117 - 41123 MODENA;

6. CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, Via Toniolo, 125 - 41122 MODENA;

7. SOCIETÀ COOP. SOCIALE EMERGENCY TRANSPORT POBIC ONLUS, Via Volontari del Sangue, 19/21 - 46012 BOZZOLO (MN);

8. IL MANTELLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L., Viale Peruzzi, 22 - 41012 CARPI (MO);

che con il provvedimento n. 23180, datato 27 marzo 2018, è stata disposta l’aggiudicazione anche a favore dell’operatore CODEAL SOC. COOP. SOCIALE, per numero posti complessivo 148 e al prezzo unitario pro-capite e pro-die di euro 34,00;

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2 che l’aggiudicazione è divenuta efficace a seguito dell’esito favorevole dei controlli effettuati sul possesso da parte dell’aggiudicatario sopraindicato dei requisiti prescritti;

VISTO

il D.L. 30 ottobre 1995, n.451, convertito in L.29 dicembre 1995, n.563;

VISTA

la legge 30 dicembre 995 n.563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell’Interno n.233 del 2 gennaio 1996, il quale all’art.3 prevede, fra l’altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni d’emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n.142 - Capo I – recante disposizioni di attuazione alla direttiva 2013/33 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 in materia di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;

TRA

La Prefettura di Modena (codice fiscale n. 80001270364), con sede in Viale Martiri della Libertà, 34, Modena, rappresentata dal Vice Prefetto Vicario dott. Bruno Scognamillo;

E

L’operatore CODEAL Soc. Coop. Sociale (codice fiscale n. 01193370077), con sede legale in Parma rappresentata dal Sig. Michel LUBOZ, in qualità di rappresentante legale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1

Norme Regolatrici

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione dovranno essere eseguiti con l’osservanza di patti, oneri e condizioni previsti:

- dalla presente convenzione nonché dal bando e dagli altri atti allo stesso allegati;

-dal Decreto Ministeriale approvato dal Ministero dell’Interno il 7 marzo 2017 e registrato l’11 aprile 2017 alla Corte dei Conti con foglio n.847;

- dalla legge e dal regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;

- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs.

n.50/2016 e relativo Regolamento D.P.R.n.207/2010;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

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3 Articolo 2

Oggetto della Convenzione

La Convenzione ha per oggetto la messa a disposizione di n. 148 posti, nel territorio della provincia di Modena, presso le seguenti strutture:

1 Carpi - Via U. Sovietica n.4 - Interno 50 2 Carpi - Via U. Sovietica n.2 int. 23 3 Carpi - Via U. Sovietica n.2 int. 48 4 Carpi - Via U. Sovietica n.4 - Interno 39

5 Carpi - Via U. Sovietica n.4 - Int. 44-45-46-48-49 6 Carpi - Via Statale, 413

7 Pavullo nel Frignano - Via Del Monte n.12 8 Soliera - Via Viazzolo, n. 224

9 Vignola - Via Minghelli, n.10 10 Montecreto - Via Panorama, 21

11 Montese - Via Docciola, n.495 località San Giacomo

per l’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nonché l’erogazione dei servizi connessi.

Oggetto dell’affidamento è il servizio di accoglienza, nell’ambito della provincia di Modena, di cittadini stranieri richiedenti asilo privi dei mezzi di sussistenza e la gestione dei servizi connessi, come dettagliato nell’allegato capitolato, che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Rientrano altresì tra i servizi anche quelli ulteriori indicati nell’offerta tecnica formulata dall’ente gestore.

I servizi devono essere resi dall’Affidatario in stretto raccordo con la Prefettura di Modena che si riserva di emanare direttive, richieste, chiarimenti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi da raggiungere, garantendo, quindi, la costante disponibilità per tutto il periodo dell’affidamento. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

L’organizzazione dei servizi di cui al comma 1 assicura l’apprestamento delle misure necessarie al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute fisica e psichica, della differenza di genere, compresa l’identità di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità, nonché assicura le misure idonee a prevenire forme di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione degli stranieri presenti nei centri e, ove possibile, l’unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 3

Obblighi dell’Affidatario

L’Affidatario s’impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all’erogazione dei servizi e delle prestazioni relative all’accoglienza e all’assistenza, come indicati in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati.

L’Affidatario è tenuto all’osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa di settore.

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4 Sono pertanto a carico dell’Affidatario le retribuzioni del personale utilizzato per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione e tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e della sicurezza sul lavoro, in ottemperanza a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia; nessun corrispettivo sarà erogato per l’uso e la gestione delle strutture (es. utenze) né per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

Rimane a carico dell’Affidatario ogni obbligo di vigilanza e controllo in ordine al corretto uso della struttura da parte dei soggetti ospitati e la Prefettura di Modena sarà esente da ogni responsabilità derivante da eventuali danni causati dagli ospiti alla struttura stessa, seppure riferiti solo ad un normale uso delle attrezzature e dei beni messi a disposizione.

L’Affidatario risponde del fatto dei propri dipendenti a norma dell’art.2049 del codice civile ed assume altresì ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all’Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nell’esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione.

L’Affidatario s’impegna ad informare la Prefettura dell’avvio dei posti di accoglienza, con comunicazione scritta indicante la sede, il numero dei posti e la data di avvio da inoltrare a mezzo e- mail gabinetto.pref_modena@interno.it. Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa all’indirizzo protocollo.prefmo@pec.interno.it in caso di proposte di variazioni nelle strutture utilizzate in sostituzione o in aggiunta a quelle già dichiarate. Le strutture dovranno comunque essere dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando e dalle normative vigenti in materia. Le variazioni dovranno in ogni caso essere autorizzate dalla Prefettura che si riserva di valutarne l’idoneità con ogni mezzo.

L’Affidatario s’impegna a comunicare tempestivamente l’avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura, alla Prefettura e a garantire, comunque, l’eventuale ripresa del servizio di assistenza, nei tre giorni successivi rispetto l’allontanamento.

L’Affidatario s’impegna, altresì, a trasmettere ogni mese alla Prefettura una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente nonché l’elenco giornaliero delle persone ospitate.

3.1 È fatto obbligo all’Affidatario di:

a) di denunciare ogni illecita richiesta di denaro prestazione o altra utilità formulatagli in qualsiasi fase di esecuzione del contratto;

b) di denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei propri confronti e degli eventuali componenti la compagine sociale e dei loro familiari;

c) di rispettare le disposizioni contenute nella legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all’art.3 della legge 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;

Articolo 4 Durata

1. La presente convenzione è stipulata in conformità all’accordo quadro, allegato, valido fino alla data del 31.12.2018 (lotto funzionale 2), con opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n.

50/2016 fino al 31.3.2019.

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5 2. Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data del 1° luglio 2018 sino al 31 dicembre 2018 ferma restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle eventuali ed ulteriori disposizioni del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo. Nel caso di proroga tecnica, la Prefettura potrà stipulare con l’ente gestore una ulteriore convenzione previa approvazione della stessa ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 ed acquisizione della relativa autorizzazione ministeriale in relazione all’impegno di spesa

3. Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all’articolo 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell’ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione scritta da parte della Prefettura.

4. La Prefettura si riserva la facoltà di estendere il servizio affidato nei limiti del quinto d’obbligo di cui all’art.106 comma 12 del d. lgs. 50/2016 ovvero di prorogare la durata anzidetta in caso di assoluta necessità e in applicazione della normativa disciplinante la materia.

5. In ogni caso, ai sensi dell’art. 106, comma 11, il gestore si impegna comunque a garantire le prestazioni per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione di un nuovo contraente. Nel caso di futura assegnazione dell’appalto a diverso soggetto contraente, il gestore si impegna, inoltre, ad assicurare il corretto passaggio delle consegne in modo da garantire comunque la continuità dell’erogazione del servizio secondo gli standard qualitativi e quantitativi concordati.

6. La Prefettura, inoltre, si riserva la facoltà, nel caso di incremento non previsto dei flussi di ingresso dei migranti, di richiedere ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.

50/2016, modifiche contrattuali che comportano un aumento di natura economica nei limiti massimi del 50% dell’importo massimo stimato per ciascun lotto.

7. Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e quantità delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’ente gestore adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove maggiori esigenze, sulla base di un congruo criterio di proporzionalità. Le misure di adeguamento sono comunicate al direttore dell’esecuzione del contratto presso la Prefettura che ne valuta la congruità, richiedendo eventuali rettifiche, e in caso di riscontro positivo procede all’approvazione.

Articolo 5 Corrispettivo

La Prefettura corrisponderà l’importo di € 34,00 (trentaquattro/00), oltre IVA (se prevista), pro-die e per ciascun ospite assistito, per un importo complessivo presunto di euro 925.888,00 IVA esclusa.

Articolo 6

Liquidazione del corrispettivo

La Prefettura provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all’attuazione della presente Convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate e previo accreditamento dei fondi sulla contabilità speciale.

Il corrispettivo per la fornitura dei beni e servizi che formano oggetto dell’appalto, è liquidato in rate posticipate con cadenza bimestrale o, se più breve, al termine del soggiorno. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica

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6 mediante SDI, previo rilascio del nulla osta/certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.

Il calcolo del corrispettivo è effettuato sulla base del numero di giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro di cui al Capitolato d’appalto, secondo il costo pro-capite/pro-die indicato nel precedente art.5. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro.

A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione.

Ai sensi del comma 5-bis dell’art.30 del D.Lgs.n.50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La Prefettura UTG potrà effettuare in ogni momento controlli e verifiche sul rispetto dell’art. 30 del Codice e, in particolare, si riserva di verificare in ogni momento l’applicazione al personale impiegato del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

Ai fini del nulla osta/certificato di regolare esecuzione, l’Ente Gestore trasmette al direttore dell’esecuzione e al RUP la seguente documentazione, con cadenza mensile ed entro il termine che verrà indicato dalla Prefettura:

- prospetto riepilogativo delle presenze degli ospiti, conforme al registro summenzionato e secondo le modalità che verranno indicate dalla Prefettura;

- copia del registro dell’erogazione dei Pocket Money firmato dagli ospiti che indichi nome e cognome degli stessi oltre alla data dell’erogazione e l’importo erogato. Tali registri dovranno essere timbrati e firmati dal referente del soggetto aggiudicatario.

- La documentazione indicata nel decreto interministeriale trasmesso con nota prot. 86829 del 21 dicembre 2017 di questa Prefettura.

L’Amministrazione rientra nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’articolo 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’aggiudicatario e, se necessario, del subappaltatore.

Si applica quanto previsto dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40. Le fatture devono contenere, nella causale, anche il codice CIG e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN.

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’ente gestore è tenuto a comunicarle tempestivamente e

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7 comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’ente gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Fermo restando quanto previsto in tema di risoluzione dalla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.

231, e successive modifiche ed integrazioni. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l’effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, l’aggiudicatario non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Qualora l’appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l’Amministrazione procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che devono indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Il codice univoco dell’ufficio (CUU) della Prefettura di Modena è 1HENAL.

Articolo 7

Monitoraggio e controllo

1. La Prefettura svolge le attività di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture e sulla regolare esecuzione del contratto, sulla base delle linee guida del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, dirette a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa alle specifiche tecniche dei beni e servizi forniti.

2. Le attività di controllo e monitoraggio sono espletate, oltre che attraverso la verifica della regolarità della documentazione prodotta dall’aggiudicatario ai fini del pagamento delle prestazioni rese, anche a mezzo di controlli nelle strutture, da effettuarsi senza preavviso con cadenza periodica ravvicinata, a cura di soggetti appositamente incaricati dalla Prefettura, nonché mediante l’acquisizione delle informazioni desunte dall’attività di consultazione degli stranieri previste dal capitolato.

3. I controlli possono essere altresì svolti da soggetti terzi appositamente autorizzati dalla Prefettura e/o dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

4. All’esito delle attività di cui ai periodi precedenti, in presenza di elementi di difformità dagli standard di gestione, il Direttore dell’esecuzione del contratto procede alla contestazione di eventuali violazioni all’aggiudicatario secondo le modalità previste dall’articolo 13 (penali), dandone immediata comunicazione al direttore responsabile del centro.

Articolo 8 Controllo di gestione

1. Per i servizi di cui all’articolo 2 del capitolato, il controllo sulla gestione, con le modalità di cui al precedente articolo, riguarda inoltre:

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8 a) la regolarità del servizio di gestione amministrativa, con specifico riferimento alla registrazione degli stranieri tramite l’installazione di un sistema di rilevamento automatico delle presenze o tramite la regolare tenuta del registro delle presenze ove ammesso, alla tracciabilità dei beni forniti e dei servizi erogati ivi compresa la distribuzione del pocket money;

b) la regolarità delle prestazioni oggetto dell’appalto, anche con riferimento alle unità di personale da impiegare nei vari turni di servizio nonché alle qualifiche professionali richieste;

c) l’efficacia del servizio di assistenza generica alla persona compresa la qualità del servizio di mediazione linguistico-culturale e di assistenza sociale e psicologica e del servizio di informazione;

d) l’adeguatezza dei servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori;

e) l’adeguatezza del presidio sanitario, ove allestito nella struttura, con particolare riferimento alla puntuale copertura del servizio per il tempo previsto secondo contratto, nonché alla concreta organizzazione predisposta per fronteggiare le esigenze di immediato soccorso e per avviare le urgenze sanitarie presso le strutture sanitarie del luogo;

f) l’accessibilità e la fruibilità dei servizi, con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti delle strutture, evitando anche inopportune concentrazioni degli orari dei servizi.

Articolo 9

Monitoraggio e Reports periodici

1. L’aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di controllo e di monitoraggio di cui alla presente convenzione ed al capitolato secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura. A tal fine, mette a disposizione tutta la documentazione utile, compresa, ove richiesta, quella contabile relativa ai beni e servizi erogati e trasmette alla Prefettura, su richiesta della stessa e comunque al massimo ogni due mesi, un report sui beni e/o servizi erogati, indicando anche le eventuali criticità riscontrate.

2. Nel report di cui al precedente punto sono inoltre indicati:

 il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze, compresa l’indicazione delle tipologie di trattamenti sanitari anche specialistici;

 una scheda riassuntiva delle prestazioni di assistenza generica alla persona, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari e le lezioni di lingua italiana con il numero di partecipanti, indicando le ore utilizzate per le specifiche attività;

 il numero delle presenze effettive degli operatori del centro in relazione ad ogni tipologia di servizio;

 l’analisi dei costi del personale, anche in comparazione con i precedenti report;

 la quantità dei beni distribuiti in esecuzione del contratto.

Articolo 10 Responsabilità

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

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9 Articolo 11

Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l’Affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall’uso da parte degli ospiti saranno a totale carico dell’Affidatario.

Articolo 12 Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le modalità previste dalla presente convenzione, dall’allegato capitolato, dal Decreto Ministeriale approvato dal Ministero dell’Interno il 7 marzo e registrato dalla Corte dei Conti l’11 aprile con foglio n. 847 nei limiti di quanto previsto per le strutture ex art. 11 del d.lgs.142/2015 e ss.mm.ii., nonché dalle norme di legge.

In particolar modo le strutture utilizzate dovranno essere conformi alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari ed adeguate alla legge 9 aprile 2008, n. 81. Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture indicate in convenzione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Prefettura che si riserva di valutare l’idoneità della struttura/delle strutture offerte in sostituzione.

Articolo 13 Penali

1. Ove si verifichino mancate o inesatte esecuzioni di uno dei servizi oggetto di contratto, rilevati in sede di attività di controllo o di monitoraggio, l’Amministrazione applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell’importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato.

2. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sono contestati per iscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto all’aggiudicatario. L’aggiudicatario può presentare le proprie deduzioni al direttore dell’esecuzione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Se l’Amministrazione ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, applica le penali sopra indicate.

3. Nel caso di applicazione delle penali, la Prefettura provvede a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all’importo della penale.

Articolo 14 Esecuzione in danno

1. Qualora l’aggiudicatario non dia corso alla esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, anche dopo l’assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza del servizio stesso, la Prefettura ha il diritto di procedere con l’esecuzione in danno. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell’ente gestore.

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10 Articolo 15

Recesso dal contratto

1. La Prefettura-U.T.G. si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l’Amministrazione, che hanno incidenza sull’esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, la stessa Amministrazione può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

3. In caso di recesso, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

4. La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione, senza alcun onere a proprio carico, qualora vengano meno le esigenze di accoglienza dei cittadini extracomunitari, sulla base delle direttive che saranno impartite dal Ministero dell’Interno.

Articolo 16 Risoluzione

La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del codice civile, ha facoltà di procedere alla risoluzione della Convenzione per grave inadempienza e mancata messa a disposizione di posti di cui all’art.2 del presente contratto previo semplice avviso. Qualora l’Affidatario si renda responsabile dell’inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 3.1 dell’art.3 del presente contratto la Prefettura procederà alla risoluzione del contratto previo semplice avviso.

L’Amministrazione può procedere alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

1. sospensione del servizio senza giustificato motivo;

2. violazione dei diritti fondamentali degli stranieri accolti, di cui all’art. 1, comma 2, del capitolato;

3. l’aver consentito l’ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura;

4. inottemperanza alle disposizioni riguardanti le attività di controllo e monitoraggio sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza degli stranieri;

5. aver consentito o favorito l’allontanamento arbitrario degli stranieri dal centro;

6. omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle apparecchiature;

7. ammontare complessivo delle penali di cui all’articolo 13 supera il 15%, su base annuale, del valore dell’importo mensile dello stesso;

8. inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di riservatezza di cui agli articoli 20 e 23 della presente convenzione.

Nelle ipotesi indicate nei punti da 1 a 8 del precedente periodo, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L’Amministrazione ha la facoltà di

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11 incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

L’Amministrazione procede altresì alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e se viene meno ogni altro requisito morale richiesto dal art. 80 del medesimo decreto legislativo. In particolare, qualora dai controlli emergessero delle situazioni ostative ai sensi del d.lgs.159/2011, la presente convenzione sarà risolta ope legis, mediante semplice comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di risoluzione del contratto, la Prefettura, ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto.

È previsto, altresì, lo scioglimento automatico ed immediato del vincolo contrattuale nel caso in cui emergano sulla base delle informazioni acquisite dalla Prefettura elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata ed in ogni caso di accertata insussistenza di requisiti soggettivi prescritti dall’art.80 del D. Lgs. n.50/2016.

Articolo 17

Tracciabilità dei flussi finanziari

L’Affidatario si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n.187 del 12 novembre 2010, convertito, con modificazioni e integrazioni, nella legge n.217 del 17 dicembre 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo, della legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Il CIG (codice identificativo della gara) che dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all’esecuzione della presente convenzione è 7537652B32.

Articolo 18

Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d) n. 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è vietata la cessione del contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Previa autorizzazione della Prefettura, l’ente gestore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità di cui all’articolo 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura.

4. L’ente gestore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente convenzione al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti

(12)

Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

12 dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.

Articolo 19 Cauzione

A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, l’Affidatario presta idonea cauzione ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.n.50/2016.

Articolo 20

Direttore dell’esecuzione del contratto, Direttore responsabile del centro e Medico responsabile sanitario

1. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, nominato dalla Prefettura, è preposto alla vigilanza sull’esecuzione del contratto. In particolare:

- predispone, in accordo con l’aggiudicatario, il verbale di inizio delle attività;

- controlla che l’esecuzione dell’appalto rispetta i tempi e le modalità contenuti previsti nel contratto e nei documenti di riferimento;

- controlla, d’intesa con i competenti uffici della Prefettura, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme;

- effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato, prima del pagamento di ogni fattura;

- svolge ogni altra attività prevista dall’art. 111 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dalle linee guida approvate dall’ANAC.

2. Il Gestore nomina, come unico referente nei confronti della Prefettura, Direttore responsabile delle strutture, il sig. GHELLER MARCO in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11, comma 3 del D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21 e si impegna a comunicare il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari. Il direttore responsabile provvede:

- all’adozione del regolamento interno delle strutture secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Prefettura;

- a sovraintendere al regolare svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione;

- a segnalare tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidano negativamente sulla gestione dei servizi;

- ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, sulla base delle disposizioni normative in materia;

- ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura.

3. Il medico responsabile sanitario:

- è referente unico per le problematiche di assistenza sanitaria, il rispetto dei protocolli operativi e di assistenza e i rapporti con la ASL di competenza territoriale.

(13)

Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

13 - effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive, come prescritte, da ultimo, dal D.M. del Ministero della salute del 15 dicembre 1990. È, inoltre, tenuto ad attuare la sorveglianza sanitaria, ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni e sotto il coordinamento della ASL di competenza territoriale. Le malattie infettive, se diagnosticate entro le prime 48 ore dall’arrivo dello straniero sul territorio nazionale, devono essere tempestivamente comunicate ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale e al Ministero della Salute per le attività previste dal Regolamento Sanitario Internazionale.

Articolo 21 Subappalto

1. L’aggiudicatario risolve tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengono accertati dalla Prefettura inadempimenti tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, da parte del subappaltatore. In tal caso l’aggiudicatario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte della Prefettura, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

2. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Prefettura può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

3. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Prefettura revoca, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto.

4. Il Ministero dell’interno e la Prefettura sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l’aggiudicatario e le ditte o società terze; l’aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell’Interno e la Prefettura da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

Articolo 22

Tutela del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza

1. Il gestore si assume l’obbligo di trasmettere alla Prefettura l’elenco dei fornitori, avvertendo che gli stessi potranno essere sottoposti ad attività informativa.

2. Il gestore è tenuto a rispettare scrupolosamente quanto previsto dal Patto di integrità allegato alla presente convenzione, nonché a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione.

3. Qualora il gestore si rendesse responsabile dell’inosservanza delle sopracitate clausole, la presente convenzione sarà risolta mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 23

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. L’ente gestore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

(14)

Prefettura di Modena

Ufficio Territoriale del Governo

14 2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in

essere con la Prefettura.

3. L’ente gestore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. L’ente gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.

Letto, approvato e sottoscritto

L’Amministrazione L’Affidatario

Il Rappresentante legale (Sig.___________)

Firmato da:

BRUNO SCOGNAMILLO Codice fiscale: SCGBRN52L23F839X Valido da: 22-06-2016 11:37:29 a: 23-06-2019 11:37:29

Certificato emesso da: TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., IT Riferimento temporale 'SigningTime': 26-06-2018 17:53:25

Motivo: Approvo il documento

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