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PARLAMENTO EUROPEO * RELAZIONE. Documento di seduta FINALE A5-0217/ giugno 2001

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RR\443372IT.doc PE 297.247

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE A5-0217/2001 20 giugno 2001

*

RELAZIONE

sui progetti di direttiva del Consiglio relativi alla semplificazione delle direttive verticali sui prodotti alimentari

Proposte di direttiva del Consiglio concernenti:

1. determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (14003/1999 – C5-0346/1999 – 1996/0113(CNS))

2. il miele

(8701/2000 – C5-0347/1999 – 1996/0114(CNS))

3. i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (13760/1999 – C5-0348/1999 – 1996/0115(CNS))

4. taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

(14002/1999 – C5-0349/1999 – 1996/0016(CNS))

5. le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni destinate all'alimentazione umana

(7138/2000 – C5-0350/1999 – 1996/0118(CNS)) (Nuova consultazione)

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori Relatore: Paul Lannoye

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PE 297.247 2/26 RR\443372IT.doc

IT

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme

maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

(3)

RR\443372IT.doc 3/26 PE 297.247

IT

INDICE

Pagina

PAGINA REGOLAMENTARE...4

1. PROPOSTA LEGISLATIVA...6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA ...7

2. PROPOSTA LEGISLATIVA...8

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA ...14

3. PROPOSTA LEGISLATIVA...15

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA ...20

4. PROPOSTA LEGISLATIVA...21

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA ...22

5. PROPOSTA LEGISLATIVA...23

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA ...23

MOTIVAZIONE ...24

(4)

PE 297.247 4/26 RR\443372IT.doc

IT

PAGINA REGOLAMENTARE

Nelle sedute del 14 gennaio 1998 e 4 maggio 1999 il Parlamento ha definito la sua posizione sulle proposte di direttiva del Consiglio concernenti determinati tipi di zucchero (COM(1995) 722 – 1996/113(CNS)), il miele (COM(1995) 722 – 1996/0114(CNS)), i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (COM(1995) 722 –

1996/0115(CNS)), taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (COM(1995) 722 – 1996/0016(CNS)), le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni destinate all'alimentazione umana (COM(1995) 722 – 1996/0118(CNS)).

Con lettera del 22 dicembre 1999 il Consiglio ha nuovamente consultato il Parlamento, ai sensi dell'articolo 37 del trattato CE, sulle proposte di direttiva del Consiglio concernenti determinati tipi di zucchero, il miele, i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, nonché le confetture, gelatine e marmellate di frutta e la crema di marroni destinate all'alimentazione umana.

Nella seduta del 17 gennaio 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tali proposte alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Nella riunione del 21 novembre 2000 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha confermato relatore Paul Lannoye.

Nelle riunioni dell'11 aprile 2001 e 19 giugno 2001 ha esaminato i progetti del Consiglio e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato i progetti di risoluzioni legislative n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5 all'unanimità e n. 3 con 2 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Caroline F. Jackson (presidente), Guido Sacconi, vice (presidente), Alexander de Roo (vicepresidente), Ria G.H.C. Oomen-Ruijten

(presidente), Paul A.A.J.G. Lannoye (relatore), Per-Arne Arvidsson, Jean-Louis Bernié, Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Nirj Deva, Avril Doyle, Jillian Evans (in sostituzione di Marie Anne Isler Béguin), Anne Ferreira, Jim Fitzsimons, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Laura González Álvarez, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez Cortines, Christopher Heaton-Harris (in sostituzione di María del Pilar Ayuso González), Anneli Hulthén, Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd LangeJules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Maria Martens (in sostituzione di Marialiese Flemming), Patricia McKenna, Jorge Moreira da Silva, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Giuseppe Nisticò, Karl Erik Olsson, Béatrice Patrie, Marit Paulsen, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Inger Schörling, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer (in sostituzione di Peter Liese), María Sornosa Martínez, Catherine Stihler, Marianne L.P. Thyssen (in sostituzione di Emilia Franziska Müller), Roseline Vachetta, Kathleen Van Brempt (in sostituzione di Carlos Lage) e Phillip Whitehead.

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha deciso il 29 maggio 2001 di non esprimere parere.

(5)

RR\443372IT.doc 5/26 PE 297.247

IT

La relazione è stata depositata il 20 giugno 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

(6)

PE 297.247 6/26 RR\443372IT.doc

IT

PROPOSTA LEGISLATIVA

1. Progetto di direttiva del Consiglio concernente determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (14003/1999 – C5-0346/1999 – 1996/0113(CNS)) La proposta è modificata nel modo seguente:

Progetto del Consiglio1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Allegato, parte A, punto –1 (nuovo) -1 zucchero bruno

Da definirsi entro il … (6 mesi dopo l'adozione della presente direttiva)

Motivazione

Ai fini della protezione del consumatore, è opportuno definire questo tipo di zucchero.

1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(7)

RR\443372IT.doc 7/26 PE 297.247

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sul progetto di direttiva del Consiglio concernente determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (14003/1999 –

C5-0346/1999 – 1996/0113(CNS))

(Procedura di consultazione – nuova consultazione) Il Parlamento europeo,

– visto il progetto del Consiglio (14003/19991),

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1995) 7222), – vista la sua posizione del 14 gennaio 19983 e del 4 maggio 19994,

– nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5- 0346/1999),

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0217/2001),

1. approva il progetto del Consiglio così emendato;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

2 GU C 231 del 9.8.1996, pag. 6.

3 GU C 34 del 2.2.1998, pagg. 58 + 84.

4 GU C 279 dell'1.10.1999, pagg. 24 + 90.

(8)

PE 297.247 8/26 RR\443372IT.doc

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PROPOSTA LEGISLATIVA

2. Progetto di direttiva del Consiglio concernente il miele (8701/2000 – C5-0347/1999 – 1996/0114(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Progetto del Consiglio1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 6 bis 6 bis. non deve essere ritirato né il polline

né alcun altro costituente particolare del miele, a meno che ciò sia inevitabile al momento dell'eliminazione di materie organiche e inorganiche estranee;

quest'operazione può essere realizzata mediante filtraggio; qualora il filtraggio porti all'eliminazione di una quantità importante di polline, è necessario

informarne correttamente il consumatore con un'appropriata menzione

sull'etichetta;

soppresso

Motivazione

Allo scopo di conservare la qualità del miele e di proteggere il consumatore, è opportuno non autorizzare procedimenti che comportino l'eliminazione di una quantità importante di polline del miele; il concetto di miele filtrato deve dunque essere ritirato dal progetto di direttiva in esame.

Emendamento 2 Considerando 6 ter 6 ter. il miele, la cui denominazione sia

completata con indicazioni concernenti l'origine floreale o vegetale, regionale, territoriale o topografica, o con criteri di qualità specifici, non può essere addizionato con miele filtrato e, al fine di migliorare la trasparenza del mercato, l'etichettatura dei mieli filtrati o destinati all'industria deve essere obbligatoria per qualsiasi transazione

6 ter. il miele, la cui denominazione sia completata con indicazioni concernenti l'origine floreale o vegetale, regionale, territoriale o topografica, o con criteri di qualità specifici, non può essere addizionato con miele industriale o filtrato e, al fine di migliorare la trasparenza del mercato, l'etichettatura dei mieli destinati all'industria deve essere obbligatoria per qualsiasi

1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(9)

RR\443372IT.doc 9/26 PE 297.247

IT

sul mercato alla rinfusa; transazione sul mercato alla rinfusa;

Motivazione

Il miele, la cui denominazione sia completata con indicazioni concernenti l’origine floreale o vegetale, regionale, territoriale o topografica, o con criteri di qualità specifici, è miele di qualità e non si può correre il rischio che tale qualità sia “minacciata” dall’introduzione di mieli di minor qualità come quello filtrato e quello industriale.

Emendamento 3 Considerando 7 7. come segnalato nella comunicazione,

del 24 giugno 1994, al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione

dell'apicoltura europea, la Commissione può adottare metodi di analisi per garantire il rispetto delle caratteristiche di

composizione e di qualsiasi indicazione specifica supplementare per qualsiasi tipo di miele commercializzato nella Comunità europea;

7. conformemente alla sua

comunicazione, del 24 giugno 1994, al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dell'apicoltura europea, la Commissione deve adottare metodi di analisi per garantire il rispetto delle caratteristiche di composizione e di qualsiasi indicazione specifica

supplementare per qualsiasi tipo di miele commercializzato nella Comunità europea;

Motivazione

Non è possibile controllare il rispetto della legislazione senza adottare metodi di analisi.

Emendamento 4 Considerando 7 bis 7 bis. è opportuno tenere conto dei

risultati dei lavori relativi alla nuova norma Codex per il miele, adeguata, ove necessario, alle esigenze specifiche della Comunità;

7 bis. i lavori relativi alla nuova norma Codex per il miele possono essere presi in considerazione, adeguandoli ove

necessario, alle esigenze specifiche della Comunità;

Motivazione

Non è opportuno che il Codex prenda il posto delle autorità europee.

Emendamento 5

Articolo 2, paragrafo 2, comma 1

2. Le denominazioni di vendita di cui 2. Le denominazioni di vendita di cui

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PE 297.247 10/26 RR\443372IT.doc

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all'allegato I, punti 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli.

Queste denominazioni possono essere sostituite dalla semplice denominazione di vendita "miele", a eccezione del miele filtrato, del miele di favo, del miele in pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale.

all'allegato I, punti 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli.

Queste denominazioni possono essere sostituite dalla semplice denominazione di vendita "miele", a eccezione del miele di favo, del miele in pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale.

Motivazione Si veda l'emendamento 1.

Emendamento 6

Articolo 2, paragrafo 2, comma 1

2. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I, punti 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli.

Queste denominazioni possono essere sostituite dalla semplice denominazione di vendita "miele", a eccezione del miele filtrato, del miele di favo, del miele in pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 2, trattino 2 - a esclusione del miele filtrato e del miele

per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:

- a esclusione del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere

completate da indicazioni che fanno riferimento:

Motivazione Si veda l'emendamento 1.

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafo 2, trattino 3 - all'origine floreale o vegetale, se il

prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede

(Non concerne la versione italiana)

(11)

RR\443372IT.doc 11/26 PE 297.247

IT

le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche;

Emendamento 9 Articolo 2 bis Ove si tratti di miele per uso industriale e

di miele filtrato, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'allegato I, parte 2, lettera b), punto 8 e parte 3.

Ove si tratti di miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'allegato I, parte 3.

Motivazione Si veda l'emendamento 1.

Emendamento 10 Articolo 3 La Commissione può adottare metodi per

verificare la conformità del miele alle disposizioni della presente direttiva. Tali metodi sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Sino all'adozione di tali metodi gli Stati membri di avvalgono, ogniqualvolta possibile, di metodi convalidati internazionalmente riconosciuti, quali i metodi approvati del Codex Alimentarius, per verificare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

La Commissione deve adottare metodi per verificare la conformità del miele alle disposizioni della presente direttiva. Tali metodi sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Sino all'adozione di tali metodi gli Stati membri di avvalgono, ogniqualvolta possibile, di metodi convalidati internazionalmente riconosciuti, quali i metodi approvati del Codex Alimentarius, per verificare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

Motivazione Si veda l'emendamento 3.

Emendamento 11

Allegato I, punto 2, paragrafo 8 8. miele filtrato:

miele ottenuto eliminando sostanze

organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.

soppresso

(12)

PE 297.247 12/26 RR\443372IT.doc

IT

Motivazione Si veda l'emendamento 1.

Emendamento 12 Allegato II, comma 2 Al miele immesso sul mercato in quanto

tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano non è aggiunto alcun ingrediente alimentare, neppure gli additivi, e non è effettuata nessun'altra aggiunta se non di miele. Nei limiti del possibile, il miele deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione. Fatto salvo il punto 3 dell'allegato I, esso non deve avere un sapore o odore anomali, né avere iniziato un processo di fermentazione, né presentare un grado di acidità modificato artificialmente, né essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne

sensibilmente gli enzimi naturali.

Al miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano non è aggiunto alcun ingrediente alimentare. L'aggiunta di additivi alimentari è vietata. Nei limiti del possibile, il miele deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione. Non può, in nessun caso, contenere sostanze qualsiasi in quantità tali da poter rappresentare un pericolo per la salute umana. Fatto salvo il punto 3 dell'allegato I, esso non deve avere un sapore o odore anomali, né avere iniziato un processo di fermentazione, né presentare un grado di acidità modificato artificialmente, né essere stato riscaldato in modo da distruggerne o inattivarne

sensibilmente gli enzimi naturali.

Motivazione

Nuova formulazione ai fini di una comprensione migliore. È importante garantire che il miele, e in particolare quello destinato all'industria, non contenga alcuna sostanza nociva.

Emendamento 13 Allegato II, comma 3 Fermo restando il punto 8, parte 2

dell'allegato I, è vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele, salvo qualora sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o

organiche.

È vietato estrarre componenti specifiche del miele come il polline.

Motivazione Si veda l'emendamento 1.

(13)

RR\443372IT.doc 13/26 PE 297.247

IT

(14)

PE 297.247 14/26 RR\443372IT.doc

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sul progetto di direttiva del Consiglio concernente il miele (8701/2000 – C5-0347/1999 – 1996/0114(CNS))

(Procedura di consultazione – nuova consultazione) Il Parlamento europeo,

– visto il progetto del Consiglio (8701/20001),

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1995) 7222), – vista la sua posizione del 14 gennaio 19983 e del 4 maggio 19994,

– nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5- 0347/1999),

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0217/2001),

1. approva il progetto del Consiglio così emendato;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

2 GU C 231 del 9.8.1996, pag. 6.

3 GU C 34 del 2.2.1998, pagg. 58 + 84.

4 GU C 279 dell'1.10.1999, pagg. 24 + 90.

(15)

RR\443372IT.doc 15/26 PE 297.247

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PROPOSTA LEGISLATIVA

3. Progetto di direttiva del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (13760/1999 – C5-0348/1999 – 1996/0115(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Progetto del Consiglio1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Articolo 3, paragrafo 5, comma 2 bis (nuovo)

Tuttavia l’aggiunta al succo di frutta o al succo di frutta a base di concentrati di aromi, di polpa e di cellule definiti

all’allegato I, parte I, punto 1, lettere a) e b), che non siano stati separati dal succo durante la sua trasformazione ma provengano da un succo di frutta della stessa specie, deve essere indicata nell’etichettatura.

Motivazione

Scopo del presente emendamento è di informare più compiutamente il consumatore sulla composizione del succo acquistato.

Emendamento 2 Articolo 3, paragrafo 6 6. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 2 e 5

della direttiva 79/112/CEE, nel caso di miscugli di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da un succo concentrato, e di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più succhi concentrati, l'etichettatura deve comportare la dicitura "a base di succo/succhi

concentrato/i o "parzialmente a base di succo/succhi concentrato/i", a seconda dei casi. Questa dicitura deve figurare

immediatamente accanto alla

denominazione di vendita, bene in evidenza

6. Fatto salvo l’articolo 7, paragrafi 2 e 5 della direttiva 79/112/CEE, nel caso di succo di frutta e di nettare di frutta ottenuto

interamente o parzialmente da un succo concentrato, l’etichettatura deve comportare la dicitura “a base di succo/succhi

concentrato/i. Questa dicitura deve

accompagnare qualsiasi denominazione di vendita figurante sull’etichetta, essere bene in evidenza su quest’ultima ed essere riportata direttamente sotto la

denominazione di vendita. La dimensione dei caratteri della dicitura deve essere

1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(16)

PE 297.247 16/26 RR\443372IT.doc

IT

rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.

sufficiente a garantire l’informazione dei consumatori.

Motivazione

L’etichettatura del prodotto deve garantire che in entrambi i casi si tratta di succhi di frutta, per i quali però sono stati impiegati procedimenti diversi di produzione.

Emendamento 3 Articolo 3 bis L'etichettatura del succo di frutta

concentrato di cui al punto all'allegato I, parte I, punto 2 non destinato al

consumatore finale, deve menzionare la presenza e la quantità di zuccheri aggiunti o di succo di limone o di sostanze

acidificanti aggiunti (consentiti dalla direttiva 95/2/CE). Tale menzione è riportata sull'imballaggio, su un'etichetta apposta sull'imballaggio o su un

documento di accompagnamento.

L'etichettatura del succo di frutta

concentrato di cui al punto all'allegato I, parte I, punto 2 non destinato al

consumatore finale, deve menzionare la presenza e la quantità di zuccheri o di succo di limone o di sostanze acidificanti aggiunti (consentiti dalla direttiva

95/2/CE). Tale menzione è riportata sull'imballaggio, su un'etichetta apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento.

Motivazione Emendamento relativo alla forma del testo.

Emendamento 4

Allegato I, parte I, paragrafo 1, lettera a) a) Designa il prodotto fermentescibile ma

non fermentato, ottenuto da frutta sana e matura, fresca o conservata al freddo, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.

a) Designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto da frutta sana e matura, fresca o conservata al freddo, ad esclusione di qualsiasi ricorso a fungicidi, appartenente ad una o più specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.

L'aroma, la polpa e le cellule del succo che sono separati durante la lavorazione possono essere restituiti allo stesso succo

Motivazione

Il testo si propone di separare i due emendamenti riguardanti il paragrafo a) dell’allegato I, parte I, paragrafo 1.

L’aggiunta di aromi, di polpa e di cellule è trattata nell’Allegato I, parte II, paragrafo 1 e non è quindi necessario menzionarla qui.

(17)

RR\443372IT.doc 17/26 PE 297.247

IT

Emendamento 5

Allegato I, parte I, punto 1, lettera b) Designa il prodotto ottenuto, reinserendo

nel succo di frutta concentrato l'acqua estratta dal succo al momento della concentrazione e ripristinando gli aromi e, se opportuno, la polpa e le cellule perduti dal succo ma ricuperati al momento del processo produttivo del succo di frutta in questione o di succhi di frutta della stessa specie. L'acqua aggiunta deve presentare caratteristiche appropriate, in particolare dal punto di vista chimico, microbiologico e organolettico, in modo da garantire le qualità essenziali del succo.

Designa il prodotto ottenuto da succo di frutta concentrato, restituendo

- la proporzione di acqua estratta dal succo al momento della concentrazione e

- il suo aroma mediante sostanze aromatizzanti recuperate al momento della concentrazione del succo di frutta in questione o di succhi di frutta della stessa specie.

L'acqua aggiunta deve presentare

caratteristiche appropriate, in particolare dal punto di vista chimico, microbiologico e organolettico, in modo da garantire le qualità essenziali del succo.

L’acqua aggiunta deve presentare le caratteristiche seguenti:

nitrato: al massimo 25 mg/l sodio: al massimo 20 mg/l

conduttività elettrica: al massimo 400 microsiemens/cm

calcio: al massimo 100 mg/l magnesio: al massimo 30 mg/l potassio: al massimo 10/mg/l cloruro: al massimo 25/mg/l Il prodotto così ottenuto deve presentare le

caratteristiche organolettiche e analitiche per lo meno equivalenti a quelle di un succo di tipo medio ottenuto a partire da frutta della stessa specie ai sensi della lettera a).

Il prodotto così ottenuto deve presentare le caratteristiche organolettiche e analitiche per lo meno equivalenti a quelle di un succo di tipo medio ottenuto a partire da frutta della stessa specie ai sensi della lettera a).

Motivazione

Riformulazione del testo ai fini di una migliore comprensione e per evitare qualsiasi equivoco.

L’etichettatura del prodotto deve garantire che in entrambi i casi si tratta di succhi di frutta, per i quali però sono stati impiegati procedimenti diversi di produzione.

Emendamento 6

Allegato I, parte II, punto 1, trattino 2

(18)

PE 297.247 18/26 RR\443372IT.doc

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– Conformemente alla parte I

dell'allegato I, gli aromi la polpa e le cellule restituiti al succo di frutta di cui al punto 1, lettera a) devono essere stati separati da tale succo di frutta durante la lavorazione, mentre l'aroma, la polpa e le cellule restituiti al succo di frutta di cui al punto 1, lettera b) possono provenire da succo di frutta dello stesso tipo.

– Ai prodotti di cui alla parte I, punti 1, lettere a) e b), 2, 3 e 4, possono essere restituiti l’aroma, la polpa e le cellule nella misura in cui provengano dal frutto che dà il nome al succo. La restituzione di sali di acido tartarico può essere effettuata soltanto per i succhi di uva.

Motivazione L’emendamento serve a chiarire e a semplificare il testo.

Emendamento 7

Allegato I, parte II, punto 1, trattino 3, comma 3 Per i prodotti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, al

fine di correggerne il gusto acido, è autorizzata l'aggiunta di succo di limone e/o di succo concentrato di limone in quantità non superiore ai 3 g per litro di succo, espresso in anidride di acido citrico.

Per i prodotti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, al fine di correggerne l'acidità, è autorizzata l'aggiunta di succo di limone e/o di succo concentrato di limone in quantità non superiore ai 3 g per litro di succo, espresso in anidride di acido citrico.

Motivazione Emendamento relativo alla forma del testo.

Emendamento 8

Allegato I, parte II, punto 2, trattino 3 - per i succhi di uva, se è stata utilizzata la

solfitazione dell'uva mediante biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è autorizzata purché la quantità totale di SO2 presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l;

- per i succhi di uva, può essere utilizzata la solfitazione dell'uva mediante biossido di zolfo, purché la quantità totale di SO2

presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l. È autorizzata la desolfitazione tramite processi fisici;

Motivazione Emendamento relativo alla forma del testo.

Emendamento 9

Allegato I, parte II, punto 2, trattino 13

- coadiuvanti di assorbimento - coadiuvanti di assorbimento

(19)

RR\443372IT.doc 19/26 PE 297.247

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chimicamente inerti conformi alle direttive relative ai materiali e agli oggetti a contatto con i prodotti alimentari, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei

limonoidi, acido, zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o minerali.

chimicamente inerti conformi alle direttive relative ai materiali e agli oggetti a contatto con i prodotti alimentari, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di acido, zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o minerali (elenco positivo delle sostanze autorizzate da definirsi entro un termine di 6 mesi).

Durante il processo di deamarizzazione i glucosidi dei limonoidi possono essere eliminati nella misura in cui ciò risulti tecnologicamente necessario.

Motivazione

Ai fini di una migliore sicurezza alimentare, è opportuno definire un elenco positivo di coadiuvanti.

Nel processo di deamarizzazione vengono ridotte solo le sostanze amare cioè il tenore di limonoidi e naringina di un succo di limone. Ciò non modifica in modo significativo il succo di frutta.

(20)

PE 297.247 20/26 RR\443372IT.doc

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sul progetto di direttiva del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (13760/1999 – C5-0348/1999 – 1996/0115(CNS))

(Procedura di consultazione – nuova consultazione) Il Parlamento europeo,

– visto il progetto del Consiglio (13760/19991),

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1995) 7222), – vista la sua posizione del 14 gennaio 19983 e del 4 maggio 19994,

– nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5- 0348/1999),

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0217/2001),

1. approva il progetto del Consiglio così emendato;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

2 GU C 231 del 9.8.1996, pag. 6.

3 GU C 34 del 2.2.1998, pagg. 58 + 84.

4 GU C 279 dell'1.10.1999, pagg. 24 + 90.

(21)

RR\443372IT.doc 21/26 PE 297.247

IT

PROPOSTA LEGISLATIVA

4. Progetto di direttiva del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (14002/1999 – C5-0349/1999 – 1996/0116(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Progetto del Consiglio1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Articolo 5 Gli adeguamenti della presente direttiva alle

disposizioni comunitarie generali applicabili in materia di prodotti alimentari, nonché al progresso tecnico, sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali applicabili in materia di prodotti alimentari, nonché al progresso tecnico, e agli standard

internazionali, sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Motivazione

Gli adeguamenti della presente direttiva debbono tener conto non solo del progresso tecnico ma anche degli standard internazionali (ad esempio del Codex alimentarius), in modo che ai produttori dell’UE vengano garantite le stesse condizioni di concorrenza dei produttori di paesi al di fuori dell’UE.

1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(22)

PE 297.247 22/26 RR\443372IT.doc

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sul progetto di direttiva del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato

all'alimentazione umana (14002/1999 – C5-0349/1999 – 1996/0116(CNS)) (Procedura di consultazione – nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto del Consiglio (14002/19991),

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1995) 7222), – vista la sua posizione del 14 gennaio 19983 e del 4 maggio 19994,

– nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5- 0349/1999),

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0217/2001),

1. approva il progetto del Consiglio;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

2 GU C 231 del 9.8.1996, pag. 6.

3 GU C 34 del 2.2.1998, pagg. 58 + 84.

4 GU C 279 dell'1.10.1999, pagg. 24 + 90.

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RR\443372IT.doc 23/26 PE 297.247

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PROPOSTA LEGISLATIVA

5. Progetto di direttiva del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (7138/2000 – C5-0350/1999 – 1996/0118(CNS))

La proposta è approvata.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sul progetto di direttiva del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate

all'alimentazione umana (7138/2000 – C5-0350/1999 – 1996/0118(CNS)) (Procedura di consultazione – nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto del Consiglio (7138/20001),

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(1995) 7222), – vista la sua posizione del 14 gennaio 19983 e del 4 maggio 19994,

– nuovamente consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato CE (C5- 0350/1999),

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0217/2001),

1. approva il progetto del Consiglio;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

2 GU C 231 del 9.8.1996, pag. 6.

3 GU C 34 del 2.2.1998, pagg. 58 + 84.

4 GU C 279 dell'1.10.1999, pagg. 24 + 90.

(24)

PE 297.247 24/26 RR\443372IT.doc

IT

MOTIVAZIONE I. Introduzione

Durante la legislatura precedente, la Commissione aveva proposto di semplificare 7 direttive verticali sui prodotti alimentari al fine di ricondurre i testi legislativi, ritenuti esageratamente dettagliati, alle sole disposizioni essenziali necessarie per assicurare la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità. I prodotti interessati erano i seguenti:

 i prodotti di cacao e il cioccolato,

 determinati tipi di zucchero,

 il miele,

 i succhi di frutta,

 il latte conservato,

 gli estratti di caffè e di cicoria,

 le confetture, gelatine, marmellate e la crema di marroni.

Dei 7 tipi di prodotti alimentari presi in considerazione, 5 sono classificati come prodotti rientranti della politica agricola comune e, a tale titolo, sono esaminati secondo la base giuridica dell'articolo 37; si tratta di:

 determinati tipi di zucchero,

 miele,

 succhi di frutta,

 latte conservato,

 confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni.

Le proposte di direttiva presentate dalla Commissione per questi cinque prodotti sono state approvate dal Parlamento europeo, con talune modifiche, nel corso delle sedute del 14 gennaio 1998 e del 4 maggio 1999.

Il Consiglio dei Ministri ha apportato modifiche fondamentali ai testi originariamente presentati dalla Commissione, di modo che si è resa necessaria una nuova consultazione del Parlamento europeo.

II. ANALISI GENERALE DELLE PROPOSTE DEL CONSIGLIO A. Modifiche comuni alle cinque direttive

Per quanto riguarda la comitatologia, le cinque proposte di direttiva della Commissione contengono tutte una disposizione ai sensi della quale "gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali applicabili in materia di prodotti alimentari, nonché al progresso tecnico sono decisi secondo la procedura" di comitatolo, in questo caso il comitato consultivo ai sensi dell'articolo 2 della decisione del 1987.

Nelle sue proposte, il Consiglio ha sostituito tale comitato con un comitato di regolamentazione, come nel caso delle direttive sul cacao e gli estratti di caffè.

Non abbiamo obiezioni a questa modifica di comitatologia.

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RR\443372IT.doc 25/26 PE 297.247

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B. Altre modifiche apportate dal Consiglio alle cinque direttive

1. Per quanto riguarda la proposta di direttiva relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana, l'unico altro cambiamento importante, in relazione al testo della Commissione, è l'introduzione del "fruttosio" nell'allegato della direttiva.

Poiché il fruttosio trova crescente applicazione, non possiamo che compiacerci di tale iniziativa. Riteniamo che anche lo zucchero "bruno" debba essere inserito in quest'allegato allo scopo di tutelare i consumatori.

2. La proposta di direttiva relativa al miele, così come formulata dal Consiglio, comporta una modifica importante. In effetti, la proposta prevede una nuova categoria di miele: " il miele filtrato". Ora, taluni tipi di miele ultrafiltrati non contengono praticamente più polline, di modo che non è più possibile ritrovare la loro origine floreale. Anche se la proposta afferma che il consumatore deve essere informato correttamente al riguardo, l'inserimento del miele filtrato nell'elenco delle principali varietà di miele (allegato I) della proposta di direttiva apre la porta a non pochi abusi (non si potrà mai controllare, ad esempio, se un miele di origine floreale contiene o no una parte di miele filtrato) ed è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla qualità reale del miele che acquista.

Per quanto riguarda l'indicazione dell'origine floreale o vegetale di un miele, la versione francese della proposta presentata dal Consiglio afferma che il miele deve provenire

"entierement ou essentiellement" dall'origine indicata, mentre la versione inglese si accontenta di "if the product comes wholly or mainly from the indicated source". Ci sembra importante che le due versioni siano concordanti. Analogamente, il "miel industriel" della versione francese deve avere, come pendant nella versione inglese,

"honey for industry" al posto di "baker's honey". Ciò corrisponde peraltro alla volontà del Parlamento che, in sede di votazione della proposta di direttiva della Commissione, aveva soppresso il termine "miele per pasticceria".

D'altro canto, ci appare importante garantire che il miele, e più specificatamente il miele industriale, non contenga alcuna sostanza suscettibile di rappresentare un pericolo per la salute umana. Ci è quindi sembrato importante aggiungere un emendamento in questo senso alle caratteristiche di composizione dei tipi di miele, quali definite dalla proposta del Consiglio.

La proposta di direttiva del Consiglio accoglie l'auspicio del Parlamento, fissando un limite al tenore di idrossimetilfurfurale per il miele industriale.

3. Per quanto riguarda la proposta di direttiva concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, il Consiglio propone una modifica molto importante, creando due denominazioni distinte per il "succo di frutta" e il "succo di frutta ottenuto da un succo concentrato". Tale iniziativa, anche se positiva, ha purtroppo dato luogo a talune incoerenze a livello del testo. Il succo di frutta, definito dalla proposta di direttiva, non corrisponde più alla pratica industriale e apre la porta alla frode.

Al fine di migliorare la coerenza del testo, da un lato, e allo scopo di disporre di una legislazione controllabile corrispondente alle pratiche industriali, dall'altro, suggeriamo tre denominazioni: il "succo di frutta spremuta", il "succo di frutta ottenuto da frutta

spremuta" e il "succo di frutta ottenuto da un succo concentrato". Abbiamo inoltre formulato una serie di emendamenti miranti a chiarire il testo, per eliminare ogni

possibilità di equivoco. Onde evitare qualsiasi contaminazione del succo e del nettare con

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PE 297.247 26/26 RR\443372IT.doc

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funghicidi, la conservazione della frutta destinata alla produzione di succo del nettare deve avvenire unicamente tramite il freddo.

Per quanto riguarda "trattamenti e sostanze autorizzati", la proposta di direttiva del Consiglio prevede un elenco non esaustivo di coadiuvanti di filtrazione e di

precipitazione. Noi riteniamo che, ai fini di una migliore sicurezza alimentare, debba essere adottato un elenco positivo di sostanze. Il polivinilpolipirolidone, che, com'è noto, contiene residui di pirolidone di vinile (sostanze cancerogene per gli animali), non deve far parte di questo elenco. Lo stesso dicasi per il polistirene, in merito al quale nessuno sa dire quale sia la sua utilità.

Appare inoltre importante elaborare, entro un termine ragionevole, un elenco positivo di coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti che possano essere utilizzati nella produzione di succhi di frutta.

4. La proposta di direttiva del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato

parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana non solleva alcuna obiezione.

5. Per quanto riguarda la proposta di direttiva del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellata di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana, esprimiamo compiacimento per l'iniziativa del Consiglio che consiste nel rendere obbligatoria l'indicazione dei solfiti residui (se superano i 10mg/kg) nell'elenco degli ingredienti dei prodotti.

Riteniamo che per i prodotti contemplati da questa direttiva e che, presso il consumatore, hanno un'immagine di prodotto di qualità, l'aggiunta di aromi chimici debba essere vietata.

La vanillina non deve quindi far parte degli additivi autorizzati, tanto più che la proposta di direttiva l'autorizza per tutti i prodotti, mentre la legislazione attualmente in vigore ne limita l'utilizzazione a qualche prodotto specifico.

Riferimenti

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