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PARLAMENTO EUROPEO * RELAZIONE. Documento di seduta FINALE A6-0066/

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(1)

RR\549670IT.doc PE 349.824

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE A6-0066/2004

6.12.2004

*

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO)

(COM(2004)0385 – C6-0073/2004 – 2004/0121(CNS))

Commissione per i bilanci Relatore: Esko Olavi Seppänen

(2)

PE 349.824 2/24 RR\549670IT.doc

IT

PR_CNS_art51am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme

maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

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RR\549670IT.doc 3/24 PE 349.824

IT

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO ...5

MOTIVAZIONE...11

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA ...13

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI ...15

PROCEDURA ...23

(4)

PE 349.824 4/24 RR\549670IT.doc

IT

(5)

RR\549670IT.doc 5/24 PE 349.824

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli

investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO)

(COM(2004) – C6-0073 – 2004/0121(CNS)) (Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004) 0385)1,

– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0073/2004 ),

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica della proposta, – visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0066/2004),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

(6)

PE 349.824 6/24 RR\549670IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Titolo Proposta di decisione del consiglio che

accorda alla Banca europea per gli

investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO)

Proposta di decisione del consiglio che accorda alla Banca europea per gli

investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia

(La modifica si applica all'intero testo) Motivazione

La definizione "nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO") non è un modo appropriato di descrivere paesi indipendenti da quindici anni.

Emendamento 2 Visto 1 visto il trattato che istituisce la Comunità

europea, in particolare l’articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181 A,

Motivazione

Ai sensi del trattato di Nizza, l'articolo del trattato che contempla le garanzie dei prestiti è mutato. La proposta in esame verrebbe bloccata perché la Commissione l'ha presentata a norma dell'articolo sbagliato. Al fine di evitare un lungo ed inutile ritardo nell'adozione, che è urgente, della presente proposta, il relatore presenta questo emendamento affinché il Consiglio possa procedere con l'adozione finale una volta ricevuto il parere del Parlamento.

Conformemente alle procedure del PE, la commissione giuridica è stata informata dell'emendamento in questione.

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RR\549670IT.doc 7/24 PE 349.824

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Emendamento 3 Considerando 5

(5) Al mandato di prestito devono applicarsi adeguate condizioni, consone con gli accordi ad alto livello conclusi dall’UE sugli aspetti politici e macroeconomici e con gli accordi con le altre istituzioni finanziarie

internazionali sugli aspetti settoriali e relativi ai progetti. Inoltre, si dovrà procedere all’opportuna ripartizione dei lavori tra la BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

(5) Al mandato di prestito devono applicarsi adeguate condizioni, consone con le

politiche dell'Unione europea e gli accordi ad alto livello conclusi dall’UE sugli aspetti politici e macroeconomici. La BEI e la Commissione devono garantire il necessario coordinamento con le altre istituzioni finanziarie internazionali sugli aspetti settoriali e relativi ai progetti. Ciò potrà comportare, in particolare, che si debba procedere all’opportuna ripartizione dei lavori tra la BEI, in quanto Istituzione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Or. en

Motivazione

I mandati di prestito sono soggetti ai regolamenti e alle politiche dell'Unione europea concordate in base alle normali procedure.

L'Unione europea dovrebbe naturalmente coordinare la propria azione con le istituzioni finanziarie internazionali, ma non può mettersi in una posizione in cui il suo mandato di prestito sia esplicitamente soggetto ad una ripartizione dei lavori con la BERS. Non si può escludere che ad un'istituzione dell'UE, come la BEI, possa essere conferito il mandato di agire anche se un altro ente finanziario, come la BERS, non volesse concordare un sistema particolare di "ripartizione dei lavori".

Emendamento 4 Considerando 7 (7) Si dovrà tener pieno conto della Russia

e degli NSIO nell’esame del mandato generale della BEI, da effettuare nel 2006 a norma della decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli

investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della

(7) Si dovrà tener pieno conto della Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia

nell’esame del mandato generale della BEI, da effettuare nel 2006 a norma della

decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di

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PE 349.824 8/24 RR\549670IT.doc

IT

Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica).

fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica). Bisognerebbe altresi' prendere in considerazione la possibilità di includere, al momento di questa verifica, i paesi del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale.

Motivazione

Come precedentemente deciso dal Parlamento su proposta delle commissioni ITRE e AFET, l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia, il Kazakhstan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il

Turkmenistan e l'Uzbekistan non dovrebbero essere esclusi anticipatamente, in considerazione della futura generazione di mandati di prestito BEI.

Emendamento 5 Articolo 2 I progetti ammissibili devono avere validità

economica e presentare un interesse di rilievo per l’Unione europea. I settori ammissibili sono l’ambiente ed i trasporti, telecomunicazioni ed infrastrutture

energetiche sugli assi prioritari della rete transeuropea (TEN), aventi implicazioni transfrontaliere per uno Stato membro.

I progetti ammissibili devono avere validità economica e presentare un interesse di rilievo per l’Unione europea. I settori ammissibili sono l’ambiente ed i trasporti, telecomunicazioni ed infrastrutture

energetiche, inclusa la sicurezza nucleare, sugli assi prioritari della rete transeuropea (TEN), aventi implicazioni transfrontaliere per uno Stato membro.

Motivazione

Incentivare, mediante ulteriori prestiti, maggiori sforzi per far fronte alle preoccupanti condizioni di stoccaggio di sostanze altamente radioattive, tra l'altro anche nella penisola di Kola, e rafforzare la sicurezza nel settore della produzione di energia nucleare sono

imperativi urgenti e di particolare rilevanza.

Emendamento 6 Articolo 3 1. Il massimale complessivo per i crediti

che verranno aperti è stabilito a 500 milioni di euro.

1. Il massimale complessivo per i crediti che verranno aperti è stabilito a 500 milioni di euro.

2. È accordata alla BEI, a titolo 2. È accordata alla BEI, a titolo

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RR\549670IT.doc 9/24 PE 349.824

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eccezionale, una garanzia della Comunità del 100%, a copertura dell’importo totale dei crediti aperti ai sensi della presente decisione e di tutti gli importi correlati.

eccezionale, una garanzia della Comunità del 100%, a copertura dell’importo totale dei crediti aperti ai sensi della presente decisione e di tutti gli importi correlati.

3. Per ottenere il finanziamento mediante i prestiti coperti dalla garanzia della

Comunità, i progetti devono soddisfare i seguenti criteri:

3. Per ottenere il finanziamento mediante i prestiti coperti dalla garanzia della

Comunità, i progetti devono soddisfare i seguenti criteri:

a) l’ammissibilità, a norma dell’articolo 2; a) l’ammissibilità, a norma dell’articolo 2;

b) la cooperazione, ed eventualmente il cofinanziamento, tra la BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali, per assicurare una ragionevole ripartizione dei rischi e stabilire le opportune condizioni alle quali devono rispondere i progetti.

b) la cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali e, ove ciò sia possibile e opportuno, tenendo conto della funzione di sostegno alle politiche dell'UE che incombe alla BEI, il cofinanziamento con le suddette istituzioni, per assicurare una ragionevole ripartizione dei rischi e stabilire le opportune condizioni alle quali devono rispondere i progetti.

La BEI e la BERS ripartiranno opportunamente i lavori tra loro.

La BEI e la BERS perseguono l'obiettivo di un'adeguata ripartizione dei lavori.

Motivazione

L'UE dovrebbe naturalmente assicurare il coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali ma non può porsi essa stessa in una posizione in cui il mandato di prestito UE sia esplicitamente soggetto alla ripartizione con la BERS. Non si può escludere che ad un'istituzione dell'UE, ad esempio, alla BEI, possa essere conferito il mandato di agire anche nel caso in cui un altro istituto finanziario, ad esempio, la BERS, non voglia condividere una particolare strategia di "ripartizione dei lavori".

Emendamento 7 Articolo 4 I singoli paesi divengono ammissibili,

nell’ambito del massimale, quando e se soddisfano a condizioni specifiche, consone con gli accordi ad alto livello conclusi dall’Unione europea con il paese in questione sugli aspetti politici e

macroeconomici. La Commissione determina quando un singolo paese si è conformato alle condizioni specifiche e ne

I singoli paesi divengono ammissibili, nell’ambito del massimale, quando e se soddisfano a condizioni specifiche, consone con le politiche dell'Unione europea e gli accordi ad alto livello conclusi con il paese in questione sugli aspetti politici e macroeconomici. La Commissione determina quando un singolo paese si è conformato alle condizioni

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PE 349.824 10/24 RR\549670IT.doc

IT

informa la BEI. specifiche e ne informa la BEI, dopo aver

informato il Parlamento europeo e il Consiglio e aver illustrato le sue ragioni.

Motivazione

Citare soltanto gli accordi "ad alto livello" sembra strano in quanto non è chiaro che cosa significhi "alto livello". Le condizioni fanno anch'esse parte dell'attività politica nel quadro delle normali procedure e/o regolamentazioni.

Emendamento 8 Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

La BEI è invitata a preparare studi di fattibilità sulla possibile inclusione nel mandato generale, a decorre dal 2007, dei paesi del Caucaso meridionale e delle regioni centrasiatiche.

Motivazione

Ciò è stato già approvato dal Parlamento a seguito delle proposte delle commissioni ITRE e AFET.

(11)

RR\549670IT.doc 11/24 PE 349.824

IT

MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei "nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO)", vale a dire la Bielorussia, la Moldavia e l'Ucraina.

Le attività della BEI in questi paesi sono vincolate al processo politico e a tutta una serie di requisiti. Nessun prestito viene firmato finché non è in linea con la "politica di vicinato" e con il rispetto di taluni requisiti, in modo da garantire che le operazioni di erogazione di prestiti da parte della BEI siano coerenti con l'attività politica generale dell'UE nel singolo paese, e la rafforzano.

Va notato che in primavera il Parlamento è stato già consultato in ordine a una modifica del mandato generale e, nella sua relazione, ha suggerito che la Russia e gli NSIO debbano anch'essi essere inclusi nel mandato generale. Malgrado godesse di ampio consenso, la

proposta definitiva presentata dalla Presidenza irlandese è stata infine bloccata soltanto da due o tre paesi in seno al Consiglio. Naturalmente ciò ha suscitato rammarico se si considera soprattutto che l'estensione delle attività di prestito ai paesi dell'Est - ciò è una realtà che investe praticamente tutte le regioni del mondo - è stata, a quanto sembra, un elemento di mercanteggiamento nelle negoziazioni interne del Consiglio.

Per tale motivo, la Commissione ha ora consultato il Parlamento sulla Russia e gli NSIO con una nuova proposta.

Il relatore deplora l'atteggiamento del Consiglio e tiene a sottolineare ancora una volta che sarebbe stato più semplice includere sic et simpliciter queste azioni nel quadro del mandato di prestito generale, almeno in via provvisoria, fino alla revisione prevista per il 2006.

Il relatore desidera sottolineare che la principale giustificazione politica si ricollega

naturalmente al fatto che sul terreno si rendono necessarie decisioni effettive specie nel settore della sicurezza ambientale e nucleare, ambiti questi in cui esiste una forte domanda di credito inevasa e dove le garanzie di prestito potrebbero essere determinanti.

Malgrado gli aspetti istituzionali e la testarda riluttanza del Consiglio a prestare attenzione al parere del Parlamento in questo settore, il relatore ritiene pertanto che occorrerebbe adottare un approccio che assicuri lo strumento della garanzia e non comporti il rischio di un altro blocco.

La garanzia andrebbe applicata a prestiti firmati entro il 31 gennaio 2007. La Commissione, in un considerando, asserisce che, in sede di revisione del mandato di prestito generale previsto per il 2006, si dovrebbe tener pienamente conto della Russia e degli NSIO . Questo mandato

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generale relativo a prestiti esterni della BEI figura in una decisione del Consiglio che accorda una garanzia per i prestiti esterni1.

La proposta della Commissione comporterebbe una copertura al 100% degli importi aggregati di questi prestiti attraverso il meccanismo del Fondo di garanzia alimentato con risorse attinte al bilancio UE.

Il relatore desidera inoltre sottolineare che la capacità di prestito esterno dell'UE è un importante strumento di politica estera e di politica dello sviluppo e che, se viene utilizzato adeguatamente e a certi requisiti politici condivisi, si rivela come un potente strumento a disposizione dell'UE che cosi' potrà contribuire allo sviluppo e alla sicurezza nei paesi immediatamente vicini.

Il relatore rileva che anche con l'attuale proposta, l'UE non dispone di alcuna struttura di garanzia per prestiti a favore dei paesi del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale e ciò è vero malgrado il fatto che l'UE si è dotata di una capacità di prestito (mandati di prestito) praticamente per ogni paese del mondo (con l'ovvia eccezione di paesi opulenti come gli USA, il Canada, la Norvegia etc.).

Il relatore ribadisce la posizione del Parlamento secondo cui bisognerebbe esaminare la possibilità di includere questi paesi nel mandato di prestito generale a decorrere dal 2007. La Commissione, la BEI e il Consiglio sono pertanto invitati a tener conto di ciò in sede di revisione del mandato di prestito generale previsto per il 2006.

Infine, il relatore rileva nella proposta della Commissione formulazioni eccessivamente rigide in ordine al coordinamento con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Il relatore appoggia, se del caso, in toto, la ripartizione dei lavori con questo organismo, pur ritenendo che una regolamentazione a livello dell'UE e i progetti che ne derivano non possano

formalmente dipendere dalle opinioni della BERS.

1 Decisione 2000/24/CE e suoi emendamenti attraverso le decisioni: 1999/786/CE, 2000/688/CE, 2000/788/CE e 2001/777/CE.

(13)

RR\549670IT.doc 13/24 PE 349.824

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25.11.2004

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Janusz Lewandowski Presidente

Commissione per i bilanci BRUXELLES

Oggetto: Base giuridica della proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO) (COM(2004)0385 – 2004/0121(CNS))1

Onorevole Presidente,

con lettera del 12 novembre 2004 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento per l'esame della validità della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.

Nella riunione del 25 novembre 2004 la commissione ha esaminato la suddetta questione.

L'iniziativa si basa sull'articolo 308 del trattato CE. Tuttavia, l'on. Esko Seppänen, relatore della commissione competente per il merito, considera che l'iniziativa potrebbe basarsi sull'articolo 181 A del trattato CE.

È giurisprudenza costante che, nel quadro del sistema di competenze della Comunità, la scelta della base giuridica di un atto si fonda su elementi oggettivi suscettibili del controllo

giurisdizionale. Si annoverano tra tali elementi, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto2.

Lo scopo della proposta è dunque la concessione di una garanzia della Comunità per un importo massimo di 500 milioni di euro inteso a coprire i prestiti concessi alla Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSI occidentali) dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nel quadro della proroga data alla decisione relativa alla "dimensione settentrionale" e conformemente alla nuova politica di buon vicinato nell'Europa ampliata. L'esame di metà percorso del mandato di prestito all'esterno dell'UE, conferito alla BEI in applicazione della decisione 2000/24/CE del Consiglio, ha riconosciuto la necessità di rafforzare gli investimenti in Russia e nei NSI occidentali.

1 Non ancora pubblicata in GU.

2 Cfr. in particolare la sentenza del 23 febbraio 1999 nella causa C-42/97, punto 36, Raccolta 1999, pag. 1-869.

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PE 349.824 14/24 RR\549670IT.doc

IT

Nondimeno, l'articolo 308 del trattato CE, permette alla Comunità di aggiustare i suoi poteri in funzione del campo di competenze e della realizzazione degli scopi del trattato. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, perché il predetto articolo possa essere base giuridica di un atto devono ricorrere le seguenti condizioni:

 l'azione prevista deve mirare a realizzare uno degli scopi della Comunità;

 l'azione dev'essere necessaria al raggiungimento di tale scopo;

 il trattato non deve aver previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti.

Per contro, sembrerebbe applicabile l'articolo 181 A del trattato CE (introdotto dal trattato di Nizza), tenendo conto del carattere di misura di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi, che riveste l'atto in oggetto.

Giova inoltre sottolineare che le due disposizioni prevedono una diversa maggioranza in sede di decisione del Consiglio. Ne consegue che, per preservare l'equilibrio istituzionale stabilito dal trattato, non si può ricorrere all'articolo 308, che esige l'unanimità del Consiglio previa consultazione del Parlamento, invece di una disposizione che prevede unicamente la maggioranza qualificata in seno al Consiglio e la consultazione del Parlamento.

Giova altresì ricordare, en passant, che in futuro tale materia sarà disciplinata in codecisione, conformemente all'articolo III-319 del Trattato che stabilisce una Costituzione per l'Europa.

Nel corso della riunione del 25 novembre 2004, la commissione giuridica, viste le

considerazioni summenzionate e su proposta del relatore per le basi giuridiche, on. Medina Ortega, ha pertanto deciso all'unanimità1 che la base giuridica appropriata è l'articolo 181 A del trattato CE.

Voglia gradire, Signora Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Giuseppe Gargani

1 Erano presenti al momento della votazione Andrzej Jan Szejna (presidente f.f.), Rainer Wieland

(vicepresidente), Katalin Lévai (vicepresidente), Manuel Medina Ortega (relatore per parere), Maria Berger, Piia-Noora Kauppi, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, Ingo Schmitt (in sostituzione di Theresa Villiers), Esko Seppänen, Daniel Stroz, Diana Wallis e Jaroslav Zvěřina.

(15)

RR\549670IT.doc 15/24 PE 349.824

IT

30.11.2004

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO)

(COM(2004)0385 – C6-0073/2004 – 2004/0121(CNS))

Relatore per parere: Dariusz Kajetan Rosati

BREVE MOTIVAZIONE

Il mandato della Banca europea per gli investimenti (BEI) per erogare prestiti al di fuori dell'Unione Europea è molto significativo: più di € 20.000 milioni per il periodo fino all'anno 2006 compreso. Tale mandato copre quasi tutto il mondo, ad eccezione dei nuovi Stati indipendenti (NSI) o "spazio post-sovietico".

Esiste, tuttavia, una piccola possibilità di erogare prestiti alla Russia. Nel quadro di un mandato speciale, € 100 milioni possono essere erogati per i progetti collegati all'ambiente nelle parti più occidentali del paese. Tale mandato è ora pienamente utilizzato.

L'allargamento dell'Unione europea del 1 maggio 2004 ha liberato una importante somma destinata al mandato di prestiti esterni. Già un anno fa, la Commissione ha proposto di trasferire quasi l'intera somma a paesi terzi della regione mediterranea e dei Balcani. Il mandato speciale di prestito, tuttavia, diventerebbe parte del mandato generale, verrebbe portato a € 300 milioni, sarebbe oggetto di minori restrizioni in termini di progetti che potrebbero essere finanziati e riguarderebbe i nuovi Stati indipendenti occidentali (l'Ucraina, teoricamente anche la Moldova, mentre la Bielorussia sarebbe compresa solo formalmente).

Il Consiglio ha concesso il suo appoggio ma ha preferito mantenere il mandato speciale ed aumentare il suo massimale a € 500 milioni. Il Parlamento europeo si è dichiarato d'accordo con la proposta della Commissione relativa all'integrazione nel mandato generale di prestito e si è dichiarato a favore di un aumento a € 800 milioni. Il Parlamento ha anche chiesto di esaminare la possibile inclusione dei paesi del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale nel prossimo mandato di prestiti successivo all'anno 2006.

Il Consiglio, tuttavia, non ha modificato la sua posizione. Esso ha invece invitato la

Commissione ad elaborare una proposta aggiuntiva che copra il mandato speciale di prestito

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PE 349.824 16/24 RR\549670IT.doc

IT

che esso intendeva mantenere. Il Parlamento viene ora consultato su tale proposta.

Tutto sembra lasciar pensare che una volta che il Parlamento europeo abbia espresso il suo parere, il Consiglio adotterà semplicemente la proposta della Commissione. Inoltre, il fatto che la Commissione abbia abbandonato la sua proposta precedente di integrare il mandato speciale nel mandato generale rende più difficile insistere sull'importo di € 800 milioni1. Infine, un eventuale ritardo nella decisione del Consiglio sarebbe controproducente poiché ritarderebbe la possibilità per la BEI di aumentare il prestito, possibilità cui il Parlamento europeo attribuisce una grande importanza.

Per questi motivi, il vostro relatore per parere presenta esclusivamente emendamenti che rendano più chiara la decisione proposta dal Consiglio e difende la posizione del Parlamento secondo la quale i paesi del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale non dovrebbero essere esclusi indefinitamente dalla possibilità di beneficiare di eventuali prestiti della BEI.

1 Affinché l'operazione resti neutrale per il bilancio UE, sarebbe necessario ridurre la proporzione del portafoglio di prestito coperto dal Fondo di garanzia: la BEI avverte, tuttavia, che ciò potrebbe essere rischioso.

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RR\549670IT.doc 17/24 PE 349.824

IT

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Titolo Proposta di decisione del Consiglio che

accorda alla Banca europea per gli

investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO)

Proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli

investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia

(La modifica si applica all'intero testo) Motivazione

La definizione "nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO") non è un modo appropriato di descrivere paesi indipendenti da quindici anni.

Emendamento 2 Considerando 5 (5) Al mandato di prestito devono applicarsi

adeguate condizioni, consone con gli accordi ad alto livello conclusi dall’UE sugli aspetti politici e macroeconomici e con gli accordi con le altre istituzioni finanziarie

internazionali sugli aspetti settoriali e relativi ai progetti. Inoltre, si dovrà procedere all’opportuna ripartizione dei lavori tra la BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

(5) Al mandato di prestito devono applicarsi adeguate condizioni, consone con le

politiche dell'Unione europea e con gli accordi ad alto livello conclusi dall’UE sugli aspetti politici e macroeconomici. La BEI e la Commissione assicurano il necessario coordinamento con le altre istituzioni finanziarie internazionali sugli aspetti settoriali e relativi ai progetti. Ciò può implicare in particolare un'opportuna ripartizione dei lavori tra la BEI, in quanto istituzione dell'Unione europea, e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

(18)

PE 349.824 18/24 RR\549670IT.doc

IT

Motivazione

I mandati di prestito sono disciplinati dalle normative e dalla politica dell'Unione europea approvate in base alle normali procedure. L'UE dovrebbe naturalmente assicurare il coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali ma non può porsi essa stessa in una posizione in cui il mandato di prestito UE sia esplicitamente soggetto alla ripartizione dei lavori con la BERS. Non si può escludere che ad un'istituzione dell'UE, ad esempio, alla BEI, possa essere conferito il mandato di agire anche nel caso in cui un altro istituto

finanziario, ad esempio, la BERS, non voglia condividere una particolare strategia di

"ripartizione dei lavori".

Emendamento 3 Considerando 7 (7) Si dovrà tener pieno conto della Russia e

degli NSIO nell’esame del mandato generale della BEI, da effettuare nel 2006 a norma della decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti

realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica).

(7) Si dovrà tener pieno conto della Russia, dell'Ucraina, della Moldova e della

Bielorussia nell’esame del mandato generale della BEI, da effettuare nel 2006 a norma della decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti

realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America Latina ed Asia, Sudafrica).

Bisognerebbe altresì prendere in

considerazione la possibilità di includere, in sede di riesame, i paesi del Caucaso meridionale e dell'Asia centrale.

Motivazione

Come precedentemente deciso dal Parlamento su proposta delle commissioni ITRE e AFET, l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia, il Kazakistan, il Kirghizistan, il Tagikistan, il

Turkmenistan e l'Uzbekistan non dovrebbero essere esclusi anticipatamente, in considerazione della futura generazione di mandati di prestito BEI.

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Emendamento 4 Articolo 2 I progetti ammissibili devono avere validità

economica e presentare un interesse di rilievo per l’Unione europea. I settori ammissibili sono l’ambiente ed i trasporti, telecomunicazioni ed infrastrutture

energetiche sugli assi prioritari della rete transeuropea (TEN), aventi implicazioni transfrontaliere per uno Stato membro.

I progetti ammissibili devono avere validità economica e presentare un interesse di rilievo per l’Unione europea. I settori ammissibili sono l’ambiente, la sicurezza nucleare ed i trasporti, telecomunicazioni ed infrastrutture energetiche, sugli assi prioritari della rete transeuropea (TEN), aventi implicazioni transfrontaliere per uno Stato membro.

Motivazione

Incentivare, mediante ulteriori prestiti, maggiori sforzi per far fronte alle preoccupanti condizioni di stoccaggio di sostanze altamente radioattive, tra l'altro anche nella penisola di Kola, e rafforzare la sicurezza nel settore della produzione di energia nucleare sono

imperativi urgenti e di particolare rilevanza.

Emendamento 5 Articolo 3 1. Il massimale complessivo per i crediti

che verranno aperti è stabilito a 500 milioni di euro.

1. Il massimale complessivo per i crediti che verranno aperti è stabilito a 500 milioni di euro.

2. È accordata alla BEI, a titolo

eccezionale, una garanzia della Comunità del 100%, a copertura dell’importo totale dei crediti aperti ai sensi della presente decisione e di tutti gli importi correlati.

2. È accordata alla BEI, a titolo

eccezionale, una garanzia della Comunità del 100%, a copertura dell’importo totale dei crediti aperti ai sensi della presente decisione e di tutti gli importi correlati.

3. Per ottenere il finanziamento mediante i prestiti coperti dalla garanzia della

Comunità, i progetti devono soddisfare i seguenti criteri:

3. Per ottenere il finanziamento mediante i prestiti coperti dalla garanzia della

Comunità, i progetti devono soddisfare i seguenti criteri:

a) l’ammissibilità, a norma dell’articolo 2; a) l’ammissibilità, a norma dell’articolo 2;

b) la cooperazione, ed eventualmente il cofinanziamento, tra la BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali, per assicurare una ragionevole ripartizione dei rischi e stabilire le opportune condizioni alle quali devono rispondere i progetti.

b) la cooperazione con altre istituzioni finanziarie internazionali e, ove ciò sia possibile e opportuno, tenendo conto della funzione di sostegno alle politiche dell'UE che incombe alla BEI, il cofinanziamento con le suddette istituzioni, per assicurare una ragionevole ripartizione dei rischi e stabilire le opportune condizioni alle quali

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devono rispondere i progetti.

La BEI e la BERS ripartiranno opportunamente i lavori tra loro.

La BEI e la BERS perseguono l'obiettivo di un'adeguata ripartizione dei lavori.

Motivazione

L'UE dovrebbe naturalmente assicurare il coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali ma non può porsi essa stessa in una posizione in cui il mandato di prestito UE sia esplicitamente soggetto alla ripartizione con la BERS. Non si può escludere che ad un'istituzione dell'UE, ad esempio, alla BEI, possa essere conferito il mandato di agire anche nel caso in cui un altro istituto finanziario, ad esempio, la BERS, non voglia condividere una particolare strategia di "ripartizione dei lavori".

Emendamento 6 Articolo 4 I singoli paesi divengono ammissibili,

nell’ambito del massimale, quando e se soddisfano a condizioni specifiche, consone con gli accordi ad alto livello conclusi dall’Unione europea con il paese in questione sugli aspetti politici e

macroeconomici. La Commissione determina quando un singolo paese si è conformato alle condizioni specifiche e ne informa la BEI.

I singoli paesi divengono ammissibili, nell’ambito del massimale, quando e se soddisfano a condizioni specifiche, consone con le politiche dell'Unione europea e gli accordi ad alto livello conclusi con il paese in questione sugli aspetti politici e macroeconomici. La Commissione determina quando un singolo paese si è conformato alle condizioni specifiche e ne informa la BEI, dopo aver informato il Parlamento europeo e il Consiglio e aver illustrato le sue ragioni.

Motivazione

Citare soltanto gli accordi "ad alto livello" sembra strano in quanto non è chiaro che cosa significhi "alto livello". Le condizioni fanno anch'esse parte dell'attività politica nel quadro delle normali procedure e/o regolamentazioni.

Emendamento 7 Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

La BEI è invitata a preparare studi di fattibilità sulla possibile inclusione nel mandato generale, a decorre dal 2007, dei paesi del Caucaso meridionale e delle regioni centrasiatiche.

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Motivazione

Ciò è stato già approvato dal Parlamento a seguito delle proposte delle commissioni ITRE e AFET.

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IT

PROCEDURA

Titolo Proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO)

Riferimento COM(2004)0385 – C6-0073/2004 – 2004/0121(CNS)

Commissione competente per il merito BUDG

Cooperazione rafforzata No

Relatore per parere

Nomina Dariusz Rosati

13.9.2004

Esame in commissione 23.11.2004 30.11.2004

Approvazione dei suggerimenti 30.11.2004 Esito della votazione finale favorevoli:

contrari:

astensioni:

38 0 0 Membri titolari presenti al momento

della votazione finale Angelika Beer, Monika Beňová, Elmar Brok, Philip Claeys, Simon Coveney, Jas Gawronski, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Cem Özdemir, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Konrad Szymański, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden Supplenti presenti al momento della

votazione finale Philip Bushill-Matthews, James Elles, Milan Horáček, Sajjad Karim, Jaromír Kohlíček, Ioannis Matsis, Janusz Onyszkiewicz, Józef Pinior, Dariusz Rosati, Jean Spautz, Marcello Vernola

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

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PROCEDURA

Titolo sulla proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali (NSIO)

Riferimenti (COM(2004)0385 – C6-0073/2004 – 2004/0121(CNS))

Base giuridica Articolo 308 CE

Base regolamentare articoli 51 e 35

Consultazione del PE 24.6.2004

Commissione competente per il merito Annuncio in Aula

BUDG 15.9.2004 Commissione(i) competente(i) per parere

Annuncio in Aula AFET

15.9.2004 Pareri non espressi

Decisione

Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula Relatore(i)

Nomina

Esko Seppänen 20.9.2004 Relatore(i) sostituito(i)

Procedura semplificata Decisione

Contestazione della base giuridica Parere JURI

25.11.2004 /

Modifica della dotazione finanziaria

Parere BUDG /

Esame in commissione 23.11. 2004 29.11.2004 2.12.2004

Approvazione 2.12.2004

Esito della votazione finale favorevoli:

contrari:

astensioni:

23 0 2 Membri titolari presenti al momento della

votazione finale Laima Liucija Andrikienė, Valdis Dombrovskis, Den Dover, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Dariusz Maciej Grabowski, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Anne Elisabet Jensen, Sergej Kozlík, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter, Marilisa Xenogiannakopoulou Supplenti presenti al momento della

votazione finale

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Constanze Angela Krehl, Jean- Claude Martinez, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Deposito – A6 6.12.2004 A6-0066/2004

Osservazioni ...

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