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PARLAMENTO EUROPEO ***I RELAZIONE. Documento di seduta FINALE A5-0292/ settembre 2003

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RR\506847IT.doc PE 331.651

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE A5-0292/2003 10 settembre 2003

***I

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici nelle pitture e vernici decorative e nei prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE

(COM(2002) 750 – C5-0632/2002 – 2002/0301(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori

Relatore: Giorgio Lisi

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PE 331.651 2/27 RR\506847IT.doc

IT

CODE1AM

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme

maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

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RR\506847IT.doc 3/27 PE 331.651

IT

INDICE

Pagina PAGINA REGOLAMENTARE...4 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO ...5 MOTIVAZIONE...25

(4)

PE 331.651 4/27 RR\506847IT.doc

IT

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 23 dicembre 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 95 del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici nelle pitture e vernici decorative e nei prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (COM(2002) 750 – 2002/0301 (COD)).

Nella seduta del 13 gennaio 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia nonché alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (C5-0632/2002).

Nella riunione del 19 febbraio 2003 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori ha nominato relatore Giorgio Lisi.

Nelle riunioni del 16 giugno 2003 e 9 settembre 2003 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 31 voti favorevoli, 15 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Alexander de Roo (presidente f.f.), Mauro Nobilia (vicepresidente), Guido Sacconi (vicepresidente), Giorgio Lisi, relatore (in sostituzione di Caroline F. Jackson), María del Pilar Ayuso González, María Luisa Bergaz Conesa, Hans Blokland, David Robert Bowe, John Bowis, Philip Bushill-Matthews (in sostituzione di Horst Schnellhardt), Martin Callanan, Marie-Arlette Carlotti (in sostituzione di Anne Ferreira), Dorette Corbey, Raffaele Costa, Chris Davies, Avril Doyle, Karl-Heinz Florenz, Cristina García-Orcoyen Tormo, Robert Goodwill, Françoise Grossetête, Marie Anne Isler Béguin, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (in sostituzione di Cristina Gutiérrez Cortines), Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Torben Lund, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Erik Meijer (in sostituzione di Pernille Frahm), Emilia Franziska Müller, Rosemarie Müller, Riitta Myller, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Fernando Pérez Royo (in sostituzione di Elena Valenciano Martínez-Orozco), Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Karin Scheele, Inger Schörling, María Sornosa Martínez, Bart Staes (in sostituzione di Hiltrud Breyer), Charles Tannock (in sostituzione di Peter Liese), Nicole Thomas-Mauro, Astrid Thors, Marianne L.P. Thyssen (in sostituzione di Peder Wachtmeister), Kathleen Van Brempt, Phillip Whitehead e Stavros Xarchakos (in sostituzione di Jorge Moreira da Silva).

La commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha deciso il 21 gennaio 2003 di non esprimere parere. La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha deciso il 20 febbraio 2003 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 10 settembre 2003.

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RR\506847IT.doc 5/27 PE 331.651

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici nelle pitture e vernici decorative e nei prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (COM(2002) 750 – C5-0632/2002 – 2002/0301(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 7501),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0632/2002),

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– vista a relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (A5-0292/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede che la Commissione gli presenti nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 5 (5) Per le loro caratteristiche, i solventi

organici utilizzati in alcuni prodotti determinano l'emissione in atmosfera di composti organici, che contribuiscono alla formazione a livello locale e transfrontaliero di ossidanti fotochimici nello strato limite della troposfera e, in determinate condizioni

(5) Per le loro caratteristiche, i solventi organici utilizzati in pitture e vernici decorative e nei prodotti per carrozzeria determinano l'emissione in atmosfera di composti organici, che contribuiscono alla formazione a livello locale e transfrontaliero di ossidanti fotochimici nello strato limite

1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

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PE 331.651 6/27 RR\506847IT.doc

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di esposizione, possono avere effetti nocivi

per la salute umana. della troposfera e, in determinate condizioni di esposizione, possono avere effetti nocivi per la salute umana.

Motivazione

Necessità di coerenza degli obiettivi e di chiarezza giuridica.

Emendamento 2 Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) L’obiettivo della presente direttiva e, in particolare, delle prossime revisioni è di prevenire le emissioni dirette e indirette di COV nell’ambiente globale o umano dovute all’uso di solventi organici nelle pitture e vernici decorative e nei prodotti per carrozzeria, nonché i rischi sanitari diretti per la salute dell’uomo, limitando il contenuto massimo di COV.

Motivazione

Uno dei grandi effetti sulla salute delle emissioni di COV è costituito dai rischi professionali per i pittori professionisti e non professionisti. La direttiva dovrebbe tener conto di queste considerazioni e dei regolamenti in vigore soprattutto per le future revisioni.

Emendamento 3 Considerando 6 (6) Occorre pertanto evitare o ridurre le

emissioni di COV, soprattutto in quanto sono o saranno presto disponibili prodotti alternativi potenzialmente meno nocivi.

(6) Occorre pertanto evitare o ridurre le emissioni di COV, soprattutto in quanto sono o saranno presto disponibili prodotti alternativi potenzialmente meno nocivi per le pitture e le vernici decorative, nonché i prodotti per carrozzeria.

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RR\506847IT.doc 7/27 PE 331.651

IT

Motivazione

Necessità di coerenza degli obiettivi e di chiarezza giuridica.

Emendamento 4 Considerando 7 (7) È necessario ridurre per quanto

tecnicamente ed economicamente possibile l'uso di solventi organici e le emissioni di COV.

(7) È necessario ridurre ove tecnicamente ed economicamente possibile le emissioni di COV provenienti dalle pitture e vernici decorative e dai prodotti per carrozzeria.

Motivazione

Necessità di coerenza degli obiettivi e di chiarezza giuridica.

Emendamento 5 Considerando 8 (8) Per garantire un elevato livello di tutela

dell'ambiente è necessario stabilire e

rispettare un contenuto massimo di COV per alcune categorie di prodotti.

(8) Per garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente è necessario stabilire e

rispettare un contenuto massimo di COV per le pitture decorative e le vernici nonché i prodotti per carrozzeria.

Motivazione

Si viene in tal modo a chiarire l'obiettivo e la necessità della direttiva.

Emendamento 6 Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) La riparazione e il restauro di certi veicoli antichi e pregiati può richiedere l’uso di materiali autentici di riparazione.

(8)

PE 331.651 8/27 RR\506847IT.doc

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Motivazione

Alcuni tipi di veicoli in restauro devono essere rifiniti con i rivestimenti originali per mantenere l’autenticità o evitare reazioni chimiche con le pitture al momento della riparazione.

Emendamento 7 Considerando 10 (10) È necessario monitorare il contenuto

massimo di COV per stabilire se le concentrazioni di massa di composti organici volatili riscontrate in ciascuna categoria di prodotti prevista dalla presente direttiva rientrano nei limiti consentiti.

(10) È necessario monitorare il contenuto massimo di COV per stabilire se le concentrazioni di massa di composti organici volatili riscontrate in ciascuna categoria di pitture e vernici decorative e prodotti per carrozzeria prevista dalla presente direttiva rientrano nei limiti consentiti.

Motivazione

Necessità di coerenza degli obiettivi e di chiarezza giuridica.

Emendamento 8 Considerando 11 (11) Occorre pertanto modificare la direttiva

1999/13/CE del Consiglio dell'11 marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti.

(11) Occorre pertanto modificare la direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell'11 marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in lavori di carrozzeria e in taluni impianti.

Motivazione

Necessità di coerenza degli obiettivi e di chiarezza giuridica.

(9)

RR\506847IT.doc 9/27 PE 331.651

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Emendamento 9 Considerando 14 (14) La presente direttiva non pregiudica né

altera le misure adottate a livello

comunitario o nazionale per proteggere la salute dei lavoratori e l'ambiente di lavoro.

(14) La presente direttiva non pregiudica né altera le attuali o nuove misure adottate a livello comunitario o nazionale per proteggere la salute dei lavoratori e l'ambiente di lavoro.

Motivazione

È importante chiarire che gli Stati membri che attualmente hanno un elevato livello di protezione dei lavoratori possano continuare a mantenerlo.

Emendamento 10

Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di adottare misure a tutela dei lavoratori e dei consumatori ed essi possono quindi vietare o limitare l’utilizzo di taluni prodotti ad alto contenuto di COV.

Motivazione

La presente direttiva mira a prevenire e ridurre le emissioni di COV dovute all’utilizzo di solventi nelle pitture e nelle vernici allo scopo specifico di raggiungere gli obiettivi LNE nel 2010 essendo i COV precursori dell’ozono. Essa stabilisce limiti di contenuto COV che non dovrebbero mai essere superati da alcun prodotto nell’UE. La direttiva non dovrebbe comunque impedire agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare ulteriormente la salute dei lavoratori e dei consumatori a contatto con questi prodotti. Oltre 1,5 milioni di pittori e decoratori nell’UE lavorano con questi prodotti e spesso soffrono di vari problemi di salute. Per le differenze di clima e cultura, alcuni Stati membri potrebbero voler imporre norme più rigorose per alcune categorie, limitare l’uso di specifici prodotti, ecc. La direttiva dovrebbe essere considerata come un’armonizzazione del contenuto massimo, senza impedire agli Stati membri di andare oltre.

Emendamento 11 Articolo 2, paragrafo 2 2. contenuto massimo di COV, la massa di

composti organici volatili espressa in funzione di alcuni parametri specifici, quali

2. contenuto massimo di COV , la massa di composti organici volatili, ad esclusione di qualsiasi parte che reagisce durante

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PE 331.651 10/27 RR\506847IT.doc

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la concentrazione, espressa in g/l, che non deve essere superata nella formulazione del prodotto;

l’essiccamento del rivestimento, espressa in funzione di alcuni parametri specifici, quali la concentrazione, espressa in g/l, che non deve essere superata nella

formulazione del prodotto pronto all’uso;

Motivazione

Tale modifica è resa necessaria per permettere l'impiego di diluenti reattivi, che sono

sostanze che si comportano come solventi durante la fase di applicazione ma che reagiscono poi per formare una parte della pellicola di vernice, aiutando così la riduzione delle

emissioni di COV (composti organici volatili).

Emendamento 12 Articolo 2, paragrafo 5 5. composto organico volatile (COV),

qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione pari o inferiore a 250ºC

misurato ad una pressione standard di 101.3 kPa;

5. composto organico volatile (COV),

qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione pari o inferiore a 280ºC

misurato ad una pressione standard di 101.3 kPa;

Motivazione

L’attuale definizione di COV del testo della Commissione esclude solventi, quali il texanolo, che sono dannosi per l’ambiente e la salute dell’uomo e fuorvierebbe i consumatori. La definizione del punto di ebollizione a 280°C, che è vivamente raccomandata dallo studio Decopaint (studio europeo sul potenziale di riduzione delle emissioni da COV dovute all’uso di pitture e vernici decorative ad uso professionale e non professionale), fornisce ai

consumatori un’accurata definizione di COV ed è in linea con l’obiettivo della proposta di ridurre il contenuto di COV nelle pitture.

Emendamento 13 Articolo 2, paragrafo 6 6. solvente organico, qualsiasi COV

utilizzato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni

chimiche, per dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o utilizzato come detergente per dissolvere contaminanti, o come mezzo di dispersione, correttore di

6. solvente organico, qualsiasi COV

utilizzato da solo o in combinazione con altri agenti per dissolvere o diluire materie prime, prodotti o rifiuti, o utilizzato come detergente per dissolvere contaminanti, o come mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale,

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RR\506847IT.doc 11/27 PE 331.651

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viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;

rivestimento, qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati

contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere un effetto decorativo, protettivo o qualsiasi altro effetto funzionale su una determinata superficie;

plastificante o conservante;

rivestimento, qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati

contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere un effetto decorativo, protettivo o qualsiasi altro effetto funzionale su una determinata superficie, ovvero come diluente reattivo o sverniciatore;

Motivazione I solventi organici dovrebbero altresì comprendere:

i COV utilizzati per diluire i prodotti (diluenti); i COV che subiscono o subiranno

potenzialmente una modifica chimica. I diluenti reattivi, come ad esempio alcuni glycidil-eteri e lo stirolo, che sono destinati a subire un legame chimico in ultima analisi sono altresì COV.

Essi possono essere rilasciati prima di subire la reazione chimica prevista e i COV che sono utilizzati come sverniciatori.

I diluenti e gli sverniciatori contribuiscono in modo sostanziale alle emissioni di COV, ed è quindi importante che questi prodotti siano inclusi anche se sono solo indirettamente disciplinati in questa sede.

Emendamento 14 Articolo 2, paragrafo 7 7. rivestimento, qualsiasi preparato,

compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere un effetto decorativo, protettivo o qualsiasi altro effetto

funzionale su una determinata superficie;

7. rivestimento, qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere una pellicola avente caratteristiche di protezione, di

decorazione e/o altri effetti specifici su una determinata superficie;

Motivazione

Va precisata l'azione con la quale il rivestimento raggiunge le sue caratteristiche protettive e/o decorative, cioè la formazione di una pellicola su una determinata superficie, al fine di distinguerlo da altri tipi di applicazioni quali ad esempio i prodotti di conservazione del legno.

Emendamento 15 Articolo 3

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PE 331.651 12/27 RR\506847IT.doc

IT

Gli Stati membri provvedono affinché a partire dalle date stabilite nell'allegato II siano immessi in commercio nel territorio nazionale solo i prodotti di cui all'allegato I aventi un contenuto di COV non superiore ai valori fissati nell'allegato II.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 1, gli Stati membri provvedono affinché a partire dalle date stabilite nell'allegato II siano prodotti per il mercato interno o importati nel territorio nazionale solo i prodotti di cui all'allegato I aventi un contenuto di COV non superiore ai valori fissati nell'allegato II. Sono esclusi i materiali di rivestimento prodotti per l’esportazione verso paesi extracomunitari.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere l’indiscusso diritto di mantenere o introdurre livelli più elevati rispetto a quelli fissati dalla presente direttiva, purché tali misure si riferiscano ad una delle esenzioni specificamente consentite dal trattato e non rappresentino una deliberata e ingiustificata limitazione degli scambi. Obbligando gli Stati membri a comunicare alla Commissione le misure che vanno al di là dei requisiti della presente direttiva,

l’emendamento tenta di riconciliare un elevato standard di protezione dei lavoratori con il corretto funzionamento del mercato interno. Il compito di controllo affidato agli Stati membri deve essere praticabile; la proposta della Commissione implica lo screening di tutta la catena commerciale (circuiti di distribuzione e punti di vendita), il che rappresenterebbe un onere amministrativo molto elevato. Si propone pertanto di risolvere il problema alla fonte, imponendo il controllo sulla produzione per il mercato interno a partire dalle date indicate nell'allegato II. Per assicurare congruità di trattamento con i rivestimenti prodotti nel territorio comunitario, sono soggetti alla stessa disposizione anche i rivestimenti importati.

Per l’esportazione verso paesi extracomunitari, la direttiva proposta non deve essere applicata in quanto i produttori/esportatori dei paesi UE non sarebbero in grado di competere con successo nei paesi extracomunitari.

Emendamento 16

Articolo 3, comma unico bis (nuovo)

Restano impregiudicate le attuali o nuove misure adottate a livello nazionale o comunitario per proteggere la salute dei lavoratori e l'ambiente di lavoro e che offrono un più elevato livello di protezione rispetto alla presente direttiva.

Motivazione

In vari Stati membri esistono disposizioni legislative che disciplinano l'impiego di sostanze organiche volatili nell'ambiente di lavoro. Alcune di esse offrono un più elevato livello di

(13)

RR\506847IT.doc 13/27 PE 331.651

IT

protezione dei lavoratori rispetto a quello della presente direttiva. L'armonizzazione a livello comunitario non può far sì che in determinati Stati membri i lavoratori godano di una

protezione della loro salute inferiore a quella esistente prima dell'armonizzazione stessa. E' pertanto necessario lasciare impregiudicate le disposizioni legislative che presentano un più elevato livello di protezione rispetto alla presente direttiva.

Emendamento 17

Articolo 3, comma unico ter (nuovo)

Gli Stati membri garantiscono che le pitture e vernici decorative e i prodotti per carrozzeria non contengano sostanze che siano state classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione ai sensi della direttiva 67/548/CEE.

Motivazione

L’emendamento si fonda sulla clausola di sostituzione di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di COV dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti. Considerata l’esposizione diretta nell’utilizzo di pitture, le sostanze CMR non dovrebbero essere utilizzate in queste pitture.

Emendamento 18

Articolo 3, comma unico quater (nuovo)

Se uno Stato membro ha adottato misure più rigorose di quelle previste dalla

direttiva, all’entrata in vigore della direttiva comunica alla Commissione la natura di queste disposizioni e i motivi per

mantenerle.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere l'indiscusso diritto di mantenere o introdurre livelli più elevati rispetto a quelli fissati dalla presente direttiva, purché tali misure si riferiscano ad una delle esenzioni specificamente consentite dal trattato e non rappresentino una deliberata e ingiustificata limitazione degli scambi. Obbligando gli Stati membri a comunicare alla Commissione le misure che vanno al di là dei requisiti della presente direttiva,

l’emendamento tenta di riconciliare un elevato standard di protezione dei lavoratori con il corretto funzionamento del mercato interno.

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PE 331.651 14/27 RR\506847IT.doc

IT

Emendamento 19

Articolo 3, comma unico quinquies (nuovo)

Taluni veicoli antichi e pregiati possono richiedere l’uso di materiali di riparazione autentici che non sempre possono

rispondere ai valori di controllo dei COV stabiliti all’allegato II. Ridotte quantità di tali prodotti possono essere immesse sul mercato da fornitori specializzati e speciali associazioni o gruppi di interesse. Tale esenzione non deve rappresentare più dello 0,5% delle vendite complessive nel settore della carrozzeria.

Motivazione

Alcuni tipi di veicoli in restauro devono essere rifiniti con i rivestimenti originali per mantenere l’autenticità o evitare reazioni chimiche con le pitture al momento della riparazione.

Emendamento 20 Articolo 4 Gli Stati membri provvedono affinché al

momento dell'immissione in commercio i prodotti di cui all'allegato I siano muniti di un'etichetta. Le indicazioni da riportare sull'etichetta sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12.

Gli Stati membri provvedono affinché al momento dell'immissione in commercio i prodotti di cui all'allegato I siano muniti di un'etichetta, che indichi i rischi potenziali di esposizione a solventi e come utilizzare i prodotti in modo appropriato, tenendo conto della distinzione tra prodotti per uso interno ed esterno. L’etichetta deve fornire almeno le seguenti informazioni per il prodotto in formato pronto all’uso:

- la quantità di solvente per volume di prodotto in grammi/litro di solvente

organico per qualsiasi solvente presente al di sopra dei 2 grammi/litro,

- una scala graduata di colore e/o numerica basata sulla migliore pratica esistente nel settore,

- un chiaro avvertimento sui potenziali effetti diretti e indiretti sulla salute

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dell’uomo e l’ambiente dovuti alle emissioni di COV.

I prodotti devono essere etichettati per impedire l'eliminazione dei prodotti nei canali e negli scarichi.

Ulteriori indicazioni da riportare sull'etichetta sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12, con particolare attenzione alle buone pratiche esistenti nel settore.

La Commissione elabora orientamenti affinché eventuali requisiti obbligatori in materia di etichettatura integrino e non pregiudichino regimi più rigorosi esistenti nel mercato europeo.

Motivazione

I requisiti minimi per l’etichetta dovrebbero essere decisi sia dal Parlamento che dal Consiglio. Esiste già un’efficace etichettatura e l’etichetta UE dovrebbe basarsi su questa esperienza. L’etichetta dovrebbe recare l’informazione assoluta (g/litro), e tale informazione dovrebbe basarsi sulla migliore pratica esistente nel settore. Esempi di gradazioni potrebbero essere costituite dalla gradazione di colore dell’etichetta energetica o da una scala numerica, come da esempio 0 < 2 < 5 < 10 < 50 < 100 < 250 < 500 < 750 g/l. L’etichetta

dovrebbe inoltre recare un chiaro avvertimento concernente gli effetti sulla salute dell’uomo e l’ambiente.

Come evidenziato dallo studio Decopaint, l'eliminazione di tutti i prodotti, compresi quelli a base acquosa, nei canali e negli scarichi non è auspicabile e dovrebbe essere vietata.

Vi sono stati investimenti su larga scala per creare una serie di regimi volontari di

etichettatura che hanno avuto buon esito nel mercato europeo delle pitture decorative. Essi hanno promosso l’utilizzo di pitture senza solventi consentendo l'accesso a un’informazione imparziale dei consumatori. Essi hanno avuto particolare successo in Stati membri come il Regno Unito. E’ importante riconoscere e proteggere il valore e l’integrità di questi regimi di etichettatura per i consumatori.

Come sottolinea la Commissione, l'iniziativa volontaria del settore sia per l'innovazione tecnica che per la sensibilizzazione dei consumatori sulla varietà dei prodotti, in particolare tramite l'etichettatura, è stata determinante per ridurre le emissioni di COV. Tali iniziative ed esperienze vanno prese in considerazione per l'elaborazione dei requisiti in merito

all'etichettatura.

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PE 331.651 16/27 RR\506847IT.doc

IT

Emendamento 21

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri adottano misure per promuovere e monitorare l’uso

appropriato, controllato e responsabile dei prodotti di cui all’allegato I.

Motivazione

L’uso controllato e responsabile dei prodotti è importante e gli Stati membri hanno un ruolo da svolgere al riguardo.

Emendamento 22 Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis

1. Ai fini del restauro e della manutenzione di edifici che le autorità nazionali abbiano definito di particolare interesse storico, gli Stati membri possono autorizzare l’uso di pitture speciali che non rispettano i valori limite dei solventi stabiliti all’allegato II.

2. Nelle relazioni triennali previste dall’articolo 7 della proposta, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autorizzazioni concesse nonché la natura e il volume delle pitture speciali autorizzate ai sensi del paragrafo

precedente.

Motivazione

Senza queste deroghe, non esisteranno pitture autentiche per restaurare gli edifici storici.

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RR\506847IT.doc 17/27 PE 331.651

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Emendamento 23 Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis Sostituzione

La Commissione assicura lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sull’uso di solventi organici nelle pitture e vernici decorative e nei prodotti per la carrozzeria e sui loro sostituti potenziali. Essa esamina:

- l’idoneità all’uso,

- i possibili effetti sulla salute umana e in particolare quelli derivanti dall’esposizione per motivi professionali,

- gli effetti potenziali sull’ambiente e

- le conseguenze economiche, in particolare i costi e i vantaggi delle soluzioni

disponibili,

allo scopo di fornire linee guida sull’uso di prodotti e di tecniche aventi il minore impatto potenziale sull’aria, sull’acqua, sul suolo, sugli ecosistemi e sulla salute

umana.

Lo scambio di informazioni sarà reso disponibile al pubblico sul sito della Commissione. Ogni due anni, la Commissione pubblica linee guida aggiornate per ogni categoria di prodotti.

Motivazione

Il nuovo articolo è largamente identico all’articolo 7 della direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di COV dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti. Lo scambio di informazioni sulla migliore tecnologia disponibile e i

potenziali sostituti costituisce un importante strumento per l’innovazione e l’utilizzo in future revisioni della direttiva. Tale informazione andrebbe agevolata, resa pubblica, procedendo ad un regolare scambio di documenti di orientamento aggiornati.

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PE 331.651 18/27 RR\506847IT.doc

IT

Emendamento 24 Articolo 6, comma 2 Qualora non siano disponibili metodi

CEN o ISO, gli Stati membri ricorrono ai metodi nazionali di determinazione del contenuto di COV.

Gli Stati Membri ricorrono ai metodi disponibili CEN o ISO 11890 per la determinazione del contenuto di COV.

Motivazione

Poiché sono disponibili specifiche norme ISO (ISO 11890) per la determinazione del contenuto di COV nei prodotti vernicianti, tali norme possono essere indicate come metodi guida da utilizzarsi ai fini dell’applicazione della direttiva, senza correre il rischio che si verifichino situazioni di ostacolo alla libera circolazione dei beni attraverso l'applicazione di singoli metodi nazionali di determinazione del contenuto dei COV.

Emendamento 25

Articolo 7, comma unico bis (nuovo)

Entro e non oltre [2 anni dalla data di applicazione], la Commissione presenta una relazione che valuta le effettive e previste riduzioni in termini di formazione di ozono derivanti dalla presente direttiva.

Motivazione Per garantire l’efficacia della legislazione.

Emendamento 26 Articolo 8 Gli Stati membri non possono vietare,

limitare o impedire l'immissione in commercio di prodotti conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Fatte salve le attuali misure adottate a livello comunitario o nazionale a tutela della salute dei lavoratori che utilizzano i prodotti di cui alla presente direttiva, gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di prodotti conformi alle disposizioni della presente direttiva.

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Motivazione

Alcuni Stati membri dispongono di una legislazione in materia di salute dei lavoratori che stabilisce misure più rigorose. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere tale legislazione sull’uso di pitture in modo da salvaguardare il proprio livello di protezione attuale.

Emendamento 27 Articolo 9 Entro il 31 dicembre 2006, la Commissione

riesamina la fattibilità tecnica ed economica dell'applicazione, a partire dal 2010, di un contenuto massimo di COV per i prodotti a base solvente di cui all'allegato II A, sottocategoria d), e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa al valore da applicare a partire dal 2010.

Se non è fissato alcun valore limite di contenuto per il 2010 per quanto riguarda i prodotti a base di solventi di cui all’allegato II A, sottocategoria d), entro il 31 dicembre 2006, la Commissione riesamina la fattibilità tecnica ed economica dell'applicazione, a partire dal 2010, di un contenuto massimo di COV per i prodotti a base solvente di cui all'allegato II A, sottocategoria d), e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa al valore da applicare a partire dal 2010.

Motivazione

Occorrerebbe adottare un chiaro contenuto COV sostenibile per l’allegato II, punto A, sottocategoria d). La revisione prevista all’articolo 9 proposta dalla Commissione proprio per questa sottocategoria sarebbe necessaria solo nel caso in cui non sia adottato questo limite di contenuto.

Emendamento 28 Articolo 13, paragrafo 1 1. all'allegato I, nella sezione "Finitura di

veicoli", è soppresso il primo sottotrattino.

1. all'allegato I è soppressa la sezione

"Finitura di veicoli".

Motivazione

Il testo della Commissione comporta una definizione incompleta di “finitura di veicoli” nella direttiva 1999/13/CE, che non è più pertinente a detta direttiva.

Nelle officine di riparazione si procede non solo a verniciatura durante la riparazione, ad esempio, di un parafango danneggiato, ma anche a prime verniciature del telaio di veicoli utilitari (ad esempio, scritte pubblicitarie) e prime verniciature di rimorchi (ad esempio, con il colore societario del proprietario). In base al progetto di direttiva della Commissione, la pura e semplice verniciatura per riparazione sarebbe soggetta alla nuova direttiva

Decopaint, mentre la verniciatura della carrozzeria e dei rimorchi sarebbe soggetta alla

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direttiva 1999/13/CE. Il fatto che la stessa attività sia assoggettata a due diverse direttive comporta un elevato onere burocratico, che è assolutamente inutile in quanto per tutti e tre i tipi di verniciatura viene impiegata la stessa vernice. La protezione dell’ambiente risulta intatta perché, anche assoggettando la stessa attività a due diverse direttive, verrebbero utilizzati gli stessi moderni prodotti.

Emendamento 29

Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. all'allegato II A, punto II, nella nota sotto la tabella, sono soppressi i termini "per il settore finitura di veicoli"

Motivazione

Tale emendamento mira a completare le modifiche da fare nella direttiva 1999/13 CE, perseguendo il medesimo obiettivo della Commissione, cioè evitare l'accavallamento delle due direttive.

Emendamento 30

Articolo 13, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. all'allegato II B, nella seconda tabella sono soppressi i termini "finitura di veicoli".

Motivazione

Tale emendamento mira a completare le modifiche da fare nella direttiva 1999/13 CE, perseguendo il medesimo obiettivo della Commissione, cioè evitare l'accavallamento delle due direttive.

Emendamento 31 Allegato I, punto I.1 I.1.- Con l'espressione pitture e vernici

decorative si intendono i prodotti

appartenenti alle sottocategorie di seguito elencate, applicati a scopo decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi e rispettive finiture e impianti e strutture connesse, esclusi i prodotti utilizzati per il rivestimento dei supporti nel luogo stesso di

I.1.- Con l'espressione pitture e vernici decorative si intendono tutti i rivestimenti applicati a scopo decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi e rispettive finiture e impianti e strutture connesse, comprese le sottocategorie di seguito elencate. Sono esclusi gli aerosol e conservanti del legno, i rivestimenti

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fabbricazione. protettivi ad elevato rendimento e i prodotti

utilizzati per il rivestimento dei supporti nel luogo stesso di fabbricazione.

Motivazione

L'emendamento è volto ad assicurare che nell'ambito di applicazione della direttiva rientrino - conformemente alle intenzioni - tutte le pitture e le vernici decorative, evitando quindi lacune nella copertura fornita dalla direttiva stessa. L'emendamento assicura che le

sottocategorie elencate coprano interamente o parzialmente il concetto di "pitture e vernici decorative".

Emendamento 32

Allegato I, punto I.1.1, lettera a) – a) pitture opache per pareti e soffitti

interni: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti e soffitti interni, con grado di brillantezza (gloss) <25@60º;

– a) pitture opache per pareti e soffitti interni: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti e soffitti interni, con grado di brillantezza (gloss) < [inferiore o uguale a] 25@60°;

Motivazione

L'emendamento serve semplicemente ad evitare che il grado di brillantezza = 25 rimanga escluso sia dalla sottocategoria a) che da quella b).

Emendamento 33

ALLEGATO I, punto I.1.1. -Sottocategoria d) d) pitture per finiture e rivestimenti

interni/esterni di legno e metallo : pitture che formano una pellicola opaca, destinate ad essere applicate su finiture e

rivestimenti. Si tratta di prodotti concepiti per i supporti di legno o di metallo; questa sottocategoria comprende gli impregnanti opachi per legno, rivestimenti che

formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici, secondo la definizione contenuta nella norma EN 927-1 (categoria semistabile);

d) pitture per finiture e rivestimenti

interni/esterni di legno, metallo e plastica:

pitture che formano una pellicola opaca, destinate ad essere applicate su finiture e rivestimenti. Si tratta di prodotti concepiti per i supporti di legno, di metallo o di plastica; questa sottocategoria comprende i sottosmalti coprenti e i rivestimenti

intermedi.

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Motivazione

L'emendamento mira a correggere un errore tecnico : nella tabella dell'Allegato II, gli impregnanti opachi sono inclusi nella categoria e (vernici e impregnanti per finiture interne/esterne), mentre nelle definizioni dell'allegato I, tali prodotti sono rimasti nella definizione della sottocategoria d) (pitture per finiture e rivestimenti interni/esterni di legno e metallo). Si propone quindi di inserire gli impregnanti opachi nella sottocategoria pertinente nell'Allegato I.

Emendamento 34 ALLEGATO I, punto I.2 I.2 - Per prodotti per carrozzeria si

intendono i prodotti usati per il

rivestimento di un veicolo stradale o di parte di esso, sia a fini di riparazione sia per l'applicazione di materiali di finitura, se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione.

I.2.- Per prodotti per carrozzeria si intendono i prodotti usati in qualsiasi attività industriale o di applicazione di rivestimenti nonché attività associata di sgrassatura riguardante:

- Il rivestimento dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o parti di essi, eseguito ai fini di riparazione, manutenzione o decorazione di una parte del veicolo al di fuori degli stabilimenti di produzione, oppure

- il rivestimento originale dei veicoli stradali come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o parti di essi, con materiali di tipo di finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione, oppure rivestimento di

rimorchi (inclusi i semi-rimorchi) (categoria O).

Motivazione

Per motivi di coerenza della legislazione comunitaria, il relatore propone di riprendere i riferimenti contenuti nella direttiva 1999/13 CE in merito alla definizione dei veicoli stradali.

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Emendamento 35

Allegato I, punto I.2.1, lettera e) – e) finiture speciali: rivestimenti destinati

ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali, come effetti metallici o perlati in un unico strato, strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (ad es. vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, effetti testurizzati (ad es. effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti per carrozzeria, rivestimenti antisasso e finiture interne.

– e) prodotti speciali: rivestimenti e agenti opacizzanti, testurizzanti e per la granitura del cuoio; vernici trasparenti antigraffio;

rivestimenti per componenti in plastica, primer flessibili/di adesione, additivi plastificanti; additivi per mascherare riparazioni locali; additivi contro i difetti della superficie; colori trasparenti, per disegni con effetti particolari;

sgrassanti/prodotti per eliminare il silicone a base di solventi organici; additivi e aerosol elettrostatici.

Motivazione

La definizione della Commissione è ambigua e comprende prodotti che non sono più usati (rivestimenti per effetti metallici a strato unico). Inoltre essa tralascia alcuni tipi di prodotti importanti (anche se a ridotto volume di utilizzazione). Alcuni di questi prodotti sono additivi, per cui il termine "finiture speciali" non è appropriato.

Emendamento 36

Allegato II, Tabella A, sottocategoria e), Tipo BA (Fase II) e Vernici e impregnanti per finiture

interne/esterne, compresi gli impregnanti opachi

e Vernici e impregnanti per finiture interne/esterne, compresi gli impregnanti opachi

Fase II (g/l) (dal 1.1.2010) BA 100

Fase II (g/l) (dal 1.1.2010) BA 130

Motivazione

Per la fase II il limite per la sottocategoria e), "Vernici e impregnanti per finiture

interne/esterne, compresi gli impregnanti opachi", a base acquosa, è fissato a 100 g/l. Questa categoria di rivestimenti a base acquosa è anche più problematica della pittura per quanto riguarda il tempo trascorso dall'apertura e le caratteristiche di distensione. Un limite così basso dei COV comporterà un aspetto estetico inaccettabile dei materiali di rivestimento applicati. Pertanto non si comprende perché proprio questa categoria di rivestimenti debba avere valori limite dei COV più bassi rispetto ai prodotti opachi a base acquosa. Inoltre, il limite di 100 g/l ostacola inutilmente il passaggio dai prodotti a base solvente a quelli a base acquosa, che hanno comunque un contenuto di COV più basso. Poiché questa categoria di vernici non presenta volumi di vendita significativi, limiti così bassi non sono giustificati neppure dalla necessità di dare un contributo significativo alla riduzione del volume dei COV. Il limite va fissato invece a 130 g/l.

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Emendamento 37

Allegato II, Tabella A, sottocategoria g), Tipo BS (Fase I)

g Primer g Primer

Fase I (g/L) (dal 1.1.2007) BS 450

Fase I (g/L) (dal 1.1.2007) BS 400

Motivazione

I valori limite proposti per il contenuto di COV si spingono raramente, nei singoli campi d'applicazione, oltre lo stato della tecnica. I contenuti di solventi verrebbero ridotti in modo irrisorio, mentre in diversi settori l'attuale contenuto di COV verrebbe addirittura definito un obiettivo solo per il 2010 (Fase II); In tal modo si continuerebbero ad usare le attuali vernici e pitture decorative, senza però conseguire l'ulteriore riduzione di emissioni di COV

perseguita dalla direttiva.

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MOTIVAZIONE

1. La proposta della Commissione

Nell'ambito del programma CAFE (Clean Air for Europe), la Commissione europea prevede una strategia tematica per la riduzione delle emissioni al fine di garantire un'aria pulita per i cittadini europei.

I composti organici volatili (COV) sono emessi in atmosfera a partire dai processi in cui vengono usati o prodotti: nel settore dei trasporti le emissioni provengono dall'evaporazione dei combustibili a base di idrocarburi e dai gas di scarico degli autoveicoli; altre emissioni derivano dall'uso di prodotti contenenti solventi.

In atmosfera queste emissioni subiscono varie reazioni chimiche, che provocano alcuni effetti indiretti, e in particolare la formazione di ossidanti fotochimici come l'ozono troposferico. A concentrazioni elevate, l'ozono presente in atmosfera può essere nocivo per la salute umana e danneggiare le foreste, la vegetazione e le colture, riducendo i raccolti. Inoltre l'ozono è un potente gas ad effetto serra: i COV sono all'origine di episodi di formazione di ozono a livello locale e regionale, nei quali intervengono precursori e ossidanti fotochimici trasportati su lunghe distanze.

La Comunità dispone già di un ampio corpus normativo per la riduzione delle emissioni atmosferiche di composti organici volatili. La direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento mira a ridurre le emissioni di numerosi settori industriali nei vari elementi dell'ambiente. La direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti prende specificamente in considerazione le emissioni di composti organici provenienti da settori industriali che fanno grande uso di solventi, stabilendo i valori limite sia delle emissioni al camino sia delle emissioni diffuse. La direttiva prevede processi di

produzione più rispettosi dell'ambiente, proponendo l'adozione di piani di riduzione delle emissioni di solventi come metodo alternativo rispetto al tradizionale uso di dispositivi di abbattimento.

La Commissione europea propone quindi di stabilire soglie massime di utilizzo dei solventi in talune categorie di rivestimenti, in due fasi (2007/2010) al fine di raggiungere l'obiettivo di una riduzione di emissione di COV globale di 295 chilotonnellate nel 2010,

complessivamente per i due settori (pitture decorative e per carrozzeria).

Posizione del Relatore

Il Relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione europea, che si basa su necessità di primo ordine per i cittadini quali la tutela ambientale e la tutela della salute pubblica, alle quali l'UE deve dare una risposta, e si appoggia su un corpus legislativo 'globale' (Tetti Nazionali di emissioni, IPPC).

Il Relatore nota anche con soddisfazione gli sforzi compiuti dall'industria del settore per

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ridurre volontariamente le quantità di solventi necessarie alla preparazione dei rivestimenti.

Tale sforzo, indotto sia da una coscienza ambientale dell'industria che dalle forze di mercato, fa sì che oggi circa il 70% delle pitture decorative è a base acquosa.

Vista la complessità del fenomeno chimico che porta alla creazione dell'ozono troposferico e la necessità di osservare la problematica nel suo insieme, il Relatore suggerisce alcune osservazioni :

- un intervento così mirato della Commissione deve comunque tenere maggiormente conto della fattibilità tecnica, presente e futura, necessaria per raggiungere i target previsti.

A maggior ragione quando il rischio primario è l'aumento delle emissioni di COV piuttosto che la loro riduzione;

- la questione della fattibilità tecnica è strettamente collegata alla questione della qualità delle pitture, soprattutto per taluni utilizzi specifici che, oltre al carattere decorativo, assumono principalmente un carattere protettivo, sia del legno che del metallo, e ciò in un contesto di utilizzo sia a fine private che pubblico;

- la qualità si verifica con la resistenza nel tempo agli elementi meteorologici e al contatto con l'uomo o le macchine. Su un arco di tempo determinato, l'indebolimento della qualità delle pitture cosi come definita qui sopra comporterebbe l'aumento del numero di

applicazioni necessarie per garantire sia il ruolo protettivo che decorativo delle pitture;

- se consideriamo che di fronte alle esigenze di qualità, la diminuzione della quantità di solventi ha un 'limite vitale' nella maggioranza delle categorie di rivestimenti incluse nel campo di applicazione della direttiva, vi è il rischio serissimo di generare un aumento delle emissioni di COV, che è proprio il contrario dell'obiettivo della presente proposta;

- il passaggio auspicato alle pitture a base acquosa non risolve completamente la problematica ambientale; tali prodotti contengono comunque altre sostanze con un impatto ambientale non indifferente, ad esempio gli antibatterici, appunto perché la qualità non è dello stesso livello delle pitture a base solvente. La problematica non verrà perciò risolta ma in parte spostata.

Emendamenti

Il Relatore propone sette emendamenti che mirano a conferire maggior precisione ad alcune definizioni contenute nella direttiva, sia rispetto alla prassi industriale (em. 2,3), sia rispetto al diritto o internazionale comunitario esistente (em. 6, 8, 11) sia infine per correggere alcuni errori tecnici contenuti nella proposta della Commissione (em. 9 e 10).

Seguendo il ragionamento espresso nella presente motivazione, il Relatore propone 5 emendamenti alle soglie previste per alcune sottocategorie specifiche (em 12-16), al fine di preservare la qualità (ovvero il ruolo protettivo) di queste sottocategorie di pitture e di evitare rischi di aumento delle emissioni di COV.

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Gli altri emendamenti riguardano:

- la procedura di comitatologia, prevista all'articolo 12, in merito alla quale è necessario fare una precisazione alla luce delle pratiche esistenti a livello imprenditoriale per l'etichettatura; tale modifica è pertinente nell'ambito dell'articolo 4 (em. 5);

- il controllo da parte degli Stati membri definito all'articolo 3 (em. 4).

- la logica di sostituzione dei prodotti, presentata nel considerando 6 (em. 1).

- lo studio di fattibilità della Commissione proposto all'articolo 9 (em. 7) : l'emendamento si giustifica alla luce delle modifiche inserite nell'allegato II con l'emendamento 13.

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