Sommario
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
★ Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. . . 1
REGOLAMENTI
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 della Commissione, del 29 settembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. . . 2
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1370 della Commissione, del 1o ottobre 2020, relativo all’autorizzazione di un preparato di citrato di lantanoidi e come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Treibacher Industrie AG) (1). . . 5
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1371 della Commissione, del 1o ottobre 2020, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,4-beta-glucanasi come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione (titolare dell’autorizzazione BASF SE) (1). . . 8
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1372 della Commissione, del 1o ottobre 2020, relativo all’autorizzazione dell’L-triptofano prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11 674 o KCCM 10 534 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (1). . . 11
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1373 della Commissione, del 1o ottobre 2020, relativo all’autorizzazione del chelato di zinco di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (1). . . 15
IT
L 319 Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea
63o anno
Legislazione
2 ottobre 2020Edizione in lingua italiana
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.
I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.
(1) Testo rilevante ai fini del SEE.
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1374 della Commissione, del 1o ottobre 2020, relativo all’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a vitelli, a tutte le specie di ruminanti minori (da allevamento) diversi dagli agnelli e a camelidi (da allevamento) (titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) (1). . . 19
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1375 della Commissione, del 1o ottobre 2020, relativo all’autorizzazione del preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Vetagro SpA) (1). . . 22
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1376 della Commissione, del 1o ottobre 2020, relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii (CGMCC 12056) come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti (lattanti e svezzati) e specie suine minori (titolare dell’autorizzazione Andrés Pintaluba SA) (1) . . . 26
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1377 della Commissione, del 1o ottobre 2020, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis (LMG S- 15136) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e a tutte le specie suine minori diverse dagli animali da riproduzione (titolare dell’autorizzazione Beldem, una divisione di Puratos NV) (1). . . 29
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1378 della Commissione, del 1o ottobre 2020, relativo all’autorizzazione del chelato di rame di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (1). . . 32
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1379 della Commissione, del 1o ottobre 2020, relativo all’autorizzazione della L-cistina prodotta da Pantoea ananatis NITE BP-02525 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (1). . . 36
(1) Testo rilevante ai fini del SEE.
II
(Atti non legislativi)
ACCORDI INTERNAZIONALI
Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di
Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
Il protocollo in oggetto tra l’Unione europea e lo Stato di Israele, firmato a Bruxelles il 20 dicembre 2018, è entrato in vigore il 1o ottobre 2020.
IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2.10.2020 L 319/1
REGOLAMENTI
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1369 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2020
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci.
(2) Il regolamento istituisce inoltre una tariffa integrata dell’Unione europea (di seguito denominata «TARIC») che risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci.
(3) Per consentire all’Unione di monitorare le statistiche relative esclusivamente all’importazione di merci specifiche, la creazione di sottovoci statistiche nella TARIC è lo strumento più appropriato; tali codici statistici TARIC sono stabiliti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte terza (Allegati tariffari), allegato 10 «Codici statistici TARIC».
(4) La pandemia di COVID-19 è tuttora in corso nell’Unione e pertanto negli Stati membri la domanda di determinati dispositivi medici, in particolare di maschere facciali di protezione, è elevata e le importazioni di tali merci comportano ulteriori difficoltà per le autorità doganali.
(5) L’uso e la domanda crescenti di maschere facciali di protezione nell’Unione sono notevoli nella situazione attuale, in quanto gli Stati membri stanno lottando contro la diffusione della COVID-19, e tali prodotti continueranno probabilmente a rivestire grande importanza in futuro.
(6) Al fine di agevolare e armonizzare i controlli doganali negli Stati membri a livello dell’Unione è opportuno creare ulteriori sottovoci TARIC corrispondenti a un livello di dettaglio più elevato per le diverse maschere facciali di protezione, in funzione delle loro capacità di filtraggio. Tali sottovoci supplementari consentirebbero di distinguere più rapidamente i prodotti in questione da altri prodotti della stessa sottovoce, mitigando in tal modo l’impatto di eventuali ritardi nella catena di approvvigionamento durante la pandemia.
(7) Tali sottovoci TARIC supplementari dovrebbero inoltre essere create al fine di garantire un migliore monitoraggio dei flussi commerciali delle maschere facciali di protezione.
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
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L 319/2 2.10.2020
(8) Le sottovoci TARIC supplementari faciliterebbero inoltre l’attuazione da parte degli Stati membri della decisione (UE) 2020/491 della Commissione (2). Poiché le maschere facciali di protezione sono tra i prodotti più importati, la loro specifica identificazione nella TARIC consentirebbe un processo di dichiarazione più rapido permettendo di distinguere tali prodotti da altri prodotti attualmente classificati nella stessa sottovoce.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87.
(10) Affinché le autorità doganali, che stanno attuando la decisione (UE) 2020/491, possano beneficiare quanto prima di tale misura e facilitare la catena di approvvigionamento rapida di tali prodotti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2020
Per la Commissione A nome della president Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(2) Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all’esenzione dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA all’importazione concessa per le merci necessarie per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel 2020 (GU L 103I del 3.4.2020, pag. 1).
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2.10.2020 L 319/3
ALLEGATO L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:
1) nella parte seconda, sezione XI, capitolo 63, la riga relativa al codice NC 6307 90 98 è sostituita dalla seguente:
«6307 90 98 - - - - altri (*) 6,3 -
(*) Codici statistici TARIC: cfr. allegato 10.»;
2) nella parte terza, nell’allegato 10, sono inserite le seguenti righe:
«6307 90 98 - - - - altri:
- - - di stoffe non tessute:
- - - maschere facciali di protezione:
6307 90 98 11 - - - - - - - maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo la norma EN149 e altre maschere filtranti almeno il 94 % di particelle da 0,3 micron
p/st
- - - altri:
6307 90 98 13 - - - maschere filtranti FFP1 secondo la norma EN149 e altre maschere filtranti almeno l’80 % di particelle da 0,3 micron
p/st
- - - altri:
6307 90 98 15 - - - maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683 e altre maschere facciali filtranti almeno il 95 % di particelle da 3,0 micron
p/st
6307 90 98 17 - - - altri p/st
6307 90 98 19 - - - altri -
- - - altri:
6307 90 98 91 - - - fabbricati a mano -
6307 90 98 99 - - - altri -»
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L 319/4 2.10.2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1370 DELLA COMMISSIONE del 1o ottobre 2020
relativo all’autorizzazione di un preparato di citrato di lantanoidi e come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Treibacher Industrie AG)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di citrato di lantanoidi. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di citrato di lantanoidi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
(4) Nei suoi pareri del 16 aprile 2013 (2), 20 aprile 2016 (3) e 12 novembre 2019 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di citrato di lantanoidi non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che, nonostante i dati relativi alla tossicità respiratoria acuta indichino una bassa tossicità per le polveri, l’esposizione prolungata o ripetuta all’additivo dovrebbe essere evitata. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo può essere efficace per migliorare la crescita dei suinetti svezzati. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione del preparato di citrato di lantanoidi dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2013; 11(5):3206.
(3) EFSA Journal 2016; 14(5):4477.
(4) EFSA Journal 2019; 17(12):5912.
IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2.10.2020 L 319/5
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2020
Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 319/6 2.10.2020
ALLEGATO
Numero di identifica-
zione dell’addi-
tivo
Nome del titolare dell’autorizza-
zione
Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi
Specie o categoria di
animali
Età massima
Tenore minimo
Tenore massimo
Altre disposizioni
Fine del periodo di autorizza-
zione mg di additivo/kg di
mangime completo con un tasso di umidità del
12 % Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento).
4d21 Treibacher Industrie AG
Citrato di lanta
noidi
Composizione dell’additivo
Preparato di citrato di lantanoidi conte
nente:
Citrato di lantanoidi ≥ 65 % Sodio 8-12 %
Cloruro 8-12 % Acqua < 10 % Forma solida
Suinetti svezzati
- 250 250 1. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premi
scele devono essere indica
te le condizioni di conser
vazione e la stabilità al trattamento termico.
2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e mi
sure organizzative appro
priate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori del
l’additivo e delle premisce
le. Se questi rischi non pos
sono essere eliminati o ridotti al minimo median
te tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di prote
zione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
22.10.2030
Caratterizzazione della sostanza attiva Citrato di lantanoidi
Lantanio 8,5 ± 0,9 % Formula chimica: C6H5LaO7
Numero CAS: 3002-52-6 Cerio 16,3 ± 1,6 %
Formula chimica: C6H5CeO7
Numero CAS: 512-24-3 Citrato 40 ± 5 %
Formula chimica: C6H5O7
Numero CAS: 126-44-3
-
Metodo di analisi (1)
Per la quantificazione dei sali citrati: Tito
lazione - Farmacopea europea, monogra
fie 0400 e 0412
Per la quantificazione del lantanio totale e del cerio totale: spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP/MS)
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.10.2020 L 319/7
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1371 DELLA COMMISSIONE del 1o ottobre 2020
relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,4-beta-glucanasi come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione (titolare dell’autorizzazione BASF SE)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,4-beta-glucanasi. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713 e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger DSM 18 404 come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione».
(4) Nel parere del 29 gennaio 2020 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713 e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger DSM 18 404 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha altresì concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha concluso che l’additivo è efficace come additivo zootecnico nel migliorare la digeribilità dei regimi alimentari nelle scrofe in lattazione. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713 e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger DSM 18 404 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2020;18(2):6025.
IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 319/8 2.10.2020
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2020
Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2.10.2020 L 319/9
ALLEGATO
Nume- ro di identi- fica- zione dell’ad- ditivo
Nome del titolare dell’autoriz-
zazione
Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi
Specie o categoria di
animali
Età massima
Tenore minimo
Tenore massimo
Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione Unità di attività/kg di
mangime completo con un tasso di umidità del 12 % Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.
4a7 BASF SE Endo-1,4-beta- xilanasi (EC 3.2.1.8) ed endo- 1,4-beta-gluca
nasi (EC 3.2.1.4)
Composizione dell’additivo
Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713 e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger DSM 18 404 con un’attività minima di: 5 600 TXU (1) e 2 500 TGU (2)/g in forma solida o liquida
Scrofe in lattazione
- 560 TXU
250 TGU
- 1. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della pre
miscela devono essere in
dicate le condizioni di conservazione e la stabili
tà al trattamento termico.
22 ottobre 2030
Caratterizzazione della sostanza attiva
Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger CBS 109.713 e di endo- 1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da Aspergillus niger DSM 18 404
2. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure ope
rative e misure organizza
tive appropriate al fine di evitare i rischi cui posso
no essere esposti gli utiliz
zatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi ri
schi non possono essere eliminati o ridotti al mini
mo mediante tali proce
dure e misure, l’additivo e le premiscele devono es
sere utilizzati con disposi
tivi di protezione indivi
duale, tra cui mezzi di protezione della pelle, de
gli occhi e delle vie respi
ratorie.
Metodo di analisi (3)
Per la quantificazione dell’endo-1,4-beta-xila
nasi nell’additivo per mangimi, nelle premis
cele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall’azione dell’endo- 1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano (arabinoxilano del frumento) a pH 3,5 e a 55 °C.
Per la quantificazione dell’endo-1,4-beta-glu
canasi nell’additivo per mangimi, nelle premis
cele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall’azione dell’endo- 1,4-beta-glucanasi sul substrato contenente glu
cano (beta-glucano dell’orzo) a pH 3,5 e a 40 °C.
(1) 1 TXU è la quantità di enzima che libera 5 μmol di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dall’arabinoxilano del frumento, a pH 3,5 e a 55 °C.
(2) 1 TGU è la quantità di enzima che libera 1 μmol di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dal beta-glucano dell’orzo, a pH 3,5 e a 40 °C.
(3) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea L 319/10 2.10.2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1372 DELLA COMMISSIONE del 1o ottobre 2020
relativo all’autorizzazione dell’L-triptofano prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11 674 o KCCM 10 534 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione dell’L- triptofano prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 o Escherichia coli KCCM 10 534.
Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
(3) Le domande riguardano l’autorizzazione dell’L-triptofano prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 o Escherichia coli KCCM 10 534 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».
(4) Nei pareri del 26 febbraio 2019 (2), 28 gennaio 2020 (3), 18 marzo 2020 (4) e 25 maggio 2020 (5) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’L-triptofano prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 o Escherichia coli KCCM 10 534 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali non ruminanti, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Per essere sicuro per i ruminanti, l’L-triptofano dovrebbe essere protetto dalla degradazione ruminale. L’Autorità ha constatato un rischio da inalazione per gli utilizzatori dell’additivo dovuto ai livelli di endotossine dell’L-triptofano prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 o Escherichia coli KCCM 10 534 e non ha potuto escludere la possibilità che l’L-triptofano prodotto da Escherichia coli CGMCC 11 674 o Escherichia coli CGMCC 7.267 sia un irritante per la pelle e per gli occhi e un sensibilizzante della pelle. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo.
(5) L’Autorità ritiene che l’L-triptofano prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 o Escherichia coli KCCM 10 534 sia una fonte efficace dell’aminoacido essenziale triptofano per gli animali non ruminanti; affinché la supplementazione con L-triptofano prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 o Escherichia coli KCCM 10 534 sia pienamente efficace nei ruminanti, la sostanza dovrebbe essere protetta dalla degradazione ruminale. Nei suoi pareri l’Autorità ha espresso preoccupazione riguardo a possibili squilibri nutrizionali di aminoacidi, se somministrati nell’acqua di abbeveraggio. Ciononostante l’Autorità non ha proposto un tenore massimo per la supplementazione con L-triptofano prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 o Escherichia coli KCCM 10 534. È quindi opportuno che l’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono rechi l’avvertenza di tenere conto dell’apporto dietetico di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali, specialmente in caso di supplementazione con L-triptofano prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 o Escherichia coli KCCM 10 534 come aminoacido nell’acqua di abbeveraggio. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2019; 17(3):5642.
(3) EFSA Journal 2020;18(2):6013.
(4) EFSA Journal 2020;18(4):6071.
(5) EFSA Journal 2020;18(6):6168.
IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2.10.2020 L 319/11
(6) La valutazione dell’L-triptofano prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.267, Escherichia coli CGMCC 11 674 o Escherichia coli KCCM 10 534 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2020
Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 319/12 2.10.2020
ALLEGATO
Numero di identifica-
zione dell’addi-
tivo
Nome del titolare dell’autor-
izzazione
Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi
Specie o categoria di
animali
Età massima
Tenore minimo
Tenore massimo
Altre disposizioni
Fine del periodo di autorizza-
zione mg/kg di mangime
completo con un tasso di umidità del 12 % Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.
3c441 - L-triptofano Composizione dell’additivo Polvere con un tenore minimo di L- triptofano del 98 % (sulla sostanza secca)
Tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1’- etilidene-bis-L-triptofano (EBT)
Tutte le spe
cie
- - - 1. L’L-triptofano può essere immesso
sul mercato e usato come additivo costituito da un preparato.
2. Gli operatori del settore dei mangi
mi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evi
tare i rischi da inalazione, contatto cutaneo od oculare cui possono es
sere esposti gli utilizzatori dell’ad
ditivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione indi
viduale, tra cui mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e oc
chiali di sicurezza.
3. Il tenore di endotossine dell’additi
vo e il suo potenziale di polverizza
zione devono garantire un’esposi
zione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m3 di aria (1).
4. L’L-triptofano può essere sommini
strato nell’acqua di abbeveraggio.
5. Per i ruminanti, l’L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale.
22.10.2030
Caratterizzazione della sostanza attiva
L-triptofano prodotto mediante fer
mentazione con Escherichia coli CGMCC 7.267 o Escherichia coli KCCM 10 534 o Escherichia coli CGMCC 11 674
Formula chimica: C11H12N2O2
Numero CAS: 73-22-3 Metodi di analisi (1)
Per l’identificazione dell’L-triptofano nell’additivo per mangimi:
— «L-thryptophan monograph» (mono
grafia dell’L-triptofano) del Food Chemical Codex.
Per la determinazione del triptofano negli additivi per mangimi e nelle pre
miscele:
— cromatografia liquida ad alta pre
stazione con rivelatore a fluore
scenza (HPLC-FLD) – EN ISO 13 904.
Per la determinazione del triptofano nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi:
— cromatografia liquida ad alta pre
stazione con rivelatore a fluore
scenza (HPLC-FLD) – regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissio
ne (allegato III, parte G).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.10.2020 L 319/13
6. L’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione:
«In caso di supplementazione con L-triptofano, in particolare nell’ac
qua di abbeveraggio, è necessario tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente es
senziali al fine di evitare squilibri.»
7. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo: tenore di umidità.
Per la determinazione del triptofano nell’acqua:
— cromatografia liquida ad alta pre
stazione con rivelatore a fluore
scenza (HPLC-FLD).
(1) L’esposizione è stata calcolata in base al livello di endotossine e al potenziale di polverizzazione dell’additivo secondo il metodo utilizzato dall’EFSA [EFSA Journal 2020;18(2):6013 e EFSA Journal 2020;18 (4):6071]; metodo di analisi: Farmacopea europea 2.6.14. (endotossine batteriche).
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea L 319/14 2.10.2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1373 DELLA COMMISSIONE del 1o ottobre 2020
relativo all’autorizzazione del chelato di zinco di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del chelato di zinco di lisina e di acido glutammico. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.
(3) La domanda riguarda l’autorizzazione del chelato di zinco di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».
(4) Nel parere del 2 luglio 2019 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il chelato di zinco di lisina e di acido glutammico non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali e sulla sicurezza dei consumatori. Essa ha inoltre concluso che l’additivo è considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie e ha constatato un rischio da inalazione per gli utilizzatori dell’additivo. È pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che tale additivo non presenta un rischio aggiuntivo per l’ambiente rispetto ad altri composti di zinco e che esso costituisce un’efficace fonte di zinco per tutte le specie animali. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione dell’additivo dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte, purché siano adottate le pertinenti misure di protezione per gli utilizzatori dell’additivo. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2019;17(7):5782.
IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2.10.2020 L 319/15
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2020
Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 319/16 2.10.2020
ALLEGATO
Numero di identifi- cazione dell’ad-
ditivo
Nome del titolare dell’autor-
izzazione
Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi
Specie o categoria di
animali
Età mas- sima
Tenore minim-
o
Tenore massimo
Altre disposizioni
Fine del periodo di autorizza-
zione Tenore dell’elemento (Zn)
in mg/kg di mangime completo con un tasso di
umidità del 12 % Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi.
3b615 - Chelato di zinco di lisina e di acido glutammico
Composizione dell’additivo
Miscela di chelati di zinco con lisina e di chelati di zinco con acido glutammico in un rapporto di 1:1, in polvere, con
un tenore di zinco compreso tra il 17 e il 19 %, un tenore di lisina compreso tra il 19 e il 21 %, un tenore di acido glutammico compreso tra il 21 e il 23 % e un’umidità massima del 3 %
Tutte le specie animali
- - Cani e gatti: 200 (in totale) Salmo
nidi e succedanei del latte per vitelli:
180 (in totale) Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale) Altre specie e ca
tegorie: 120 (in totale)
1. L’additivo deve essere in
corporato nei mangimi sotto forma di premiscela.
2. Il chelato di zinco di lisina e di acido glutammico può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.
3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure ope
rative e misure organizza
tive appropriate al fine di evitare i rischi da inalazio
ne, contatto cutaneo od oculare cui possono esse
re esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle pre
miscele. Se i rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile me
diante tali procedure e mi
sure, l’additivo e le premi
scele devono essere utilizzati con adeguati di
spositivi di protezione in
dividuale, tra cui mezzi di protezione delle vie respi
ratorie.
22.10.2030
Caratterizzazione delle sostanze attive Formule chimiche:
acido zinco-2,6-diamminoesanoico, sale di cloruro e idrogenosolfato:
C6H19ClN2O8SZn
acido zinco-2-amminopentanedioico, sale di sodio e idrogenosolfato:
C5H8NNaO8SZn Metodi di analisi *
Per la quantificazione del tenore di lisina ed acido glutammico nell’additivo per mangimi:
— cromatografia a scambio ionico con deri
vatizzazione post-colonna e rivelazione fo
tometrica (IEC-VIS).
Per la quantificazione del totale di zinco nell’ad
ditivo per mangimi:
— spettrometria di emissione atomica al pla
sma accoppiato induttivamente, ICP-AES (EN 15 621) oppure
— spettrometria di assorbimento atomico, AAS (ISO 6869).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.10.2020 L 319/17
Per la dimostrazione della struttura chelata del
l’additivo per mangimi:
— spettrometria nel medio infrarosso (MIR) abbinata alla determinazione del tenore dell’oligoelemento, della lisina e dell’acido glutammico nell’additivo per mangimi.
Per la quantificazione del totale di zinco nelle premiscele:
— spettrometria di emissione atomica al pla
sma accoppiato induttivamente, ICP-AES (EN 15 510 oppure EN 15 621) oppure
— spettrometria di assorbimento atomico, AAS (ISO 6869) oppure
— spettrometria di massa al plasma accoppia
to induttivamente, ICP-MS (EN 17 053).
Per la quantificazione del totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
— spettrometria di emissione atomica al pla
sma accoppiato induttivamente, ICP-AES (EN 15 510 oppure EN 15 621) oppure
— spettrometria di assorbimento atomico, AAS [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato IV, parte C, oppure ISO 6869] oppure
— spettrometria di massa al plasma accoppia
to induttivamente, ICP-MS (EN 17 053).
* Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea L 319/18 2.10.2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1374 DELLA COMMISSIONE del 1o ottobre 2020
relativo all’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a vitelli, a tutte le specie di ruminanti minori (da allevamento) diversi dagli agnelli e a camelidi (da allevamento) (titolare dell’autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da
Lallemand SAS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.
(3) La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati a vitelli, a tutte le specie di ruminanti minori (da allevamento) diversi dagli agnelli e a camelidi (da allevamento), da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
(4) Nel parere del 14 maggio 2019 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha anche concluso che tale preparato è considerato irritante per gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. In aggiunta, l’Autorità ha concluso che il preparato può essere efficace nel migliorare l’aumento di peso e il rapporto mangime/peso. Le conclusioni sull’efficacia per i vitelli possono essere estese alle specie di ruminanti minori e ai camelidi nella stessa fase di sviluppo. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Autorizzazione
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2019; 17(6):5723.
IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2.10.2020 L 319/19
Articolo 2 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2020
Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 319/20 2.10.2020
ALLEGATO
Numero di identifica-
zione dell’addi-
tivo
Nome del titolare dell’autorizza-
zione
Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi
Specie o categoria di animali
Età mas- sima
Tenore minimo
Teno- re mas- simo
Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione CFU/kg di
mangime completo con un
tasso di umidità del 12 % Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.
4b1711 Danstar Ferment AG, rappresenta
ta nell’Unione europea da Lalle
mand SAS
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077
Composizione dell’additivo Preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 con un tenore minimo di:
— 1 × 1010 CFU/g di additivo (forma rivestita)
— 2 × 1010 CFU/g di additivo (forma non rivestita)
Vitelli Tutte le specie di ruminanti mino
ri (da allevamen
to) diversi dagli agnelli Camelidi (da allevamento)
- 1 × 109 - 1. Nelle istruzioni per l’uso dell’ad
ditivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione e la sta
bilità al trattamento termico.
2. Gli operatori del settore dei man
gimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’addi
tivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele de
vono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mez
zi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
22.10.2030
Caratterizzazione della sostanza at
tiva
Cellule vitali di Saccharomyces cerevi
siae CNCM I-1077 Metodo di analisi (1)
Conteggio: metodo di semina per in
clusione dell’inoculo in piastra con utilizzo di agar all’estratto di lie
vito-destrosio-cloramfenicolo (EN 15 789:2009)
Identificazione: metodo della reazio
ne a catena della polimerasi (CEN/TS 15 790:2008)
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.10.2020 L 319/21
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1375 DELLA COMMISSIONE del 1o ottobre 2020
relativo all’autorizzazione del preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la
riproduzione (titolare dell’autorizzazione Vetagro SpA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina. Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
(3) Le domande riguardano l’autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti, tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
(4) Nel parere del 4 luglio 2019 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo è considerato un potenziale irritante per la pelle e per gli occhi, nonché un sensibilizzante della pelle. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha concluso che l’additivo può risultare efficace per migliorare il rendimento zootecnico dei polli da ingrasso e che tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova e alle specie avicole minori allevate per la produzione di uova (3). Su tale base, nella sua opinione del 2019 l’Autorità ha applicato le conclusioni tratte per i polli da ingrasso ai tacchini da ingrasso e ai tacchini allevati per la riproduzione. Estendendo la conclusione formulata per i suinetti svezzati (4), essa ha inoltre concluso che, alla dose raccomandata, l’additivo ha il potenziale per riuscire a migliorare il rendimento zootecnico dei suinetti lattanti. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione del preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2019;17(7):5795.
(3) EFSA Journal 2012;10(5):2670.
(4) EFSA Journal 2012;10(5):2670.
IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 319/22 2.10.2020
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2020
Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN
IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2.10.2020 L 319/23
ALLEGATO
Numero di identifi- cazione dell’addi- tivo
Nome del titolare dell’autoriz-
zazione
Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi
Specie o categoria di animali
Età mas- sima
Tenore minimo
Tenore mas- simo
Altre disposizioni
Fine del periodo di autorizzazione mg di additivo/kg
di mangime completo con un
tasso di umidità del 12 %
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento).
4d3 Veta
gro SpA.
Preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina protetti
Composizione dell’additivo:
Preparato di microperle protette contenenti acido citrico, acido sorbico, timolo e vanil
lina nelle seguenti quantità minime:
Acido citrico: 25 g/100 g Timolo: 1,7 g/100 g Acido sorbico: 16,7 g/100 g Vanillina: 1 g/100 g
Suinetti lattanti
- 1 000 - 1. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabi
lità al trattamento termico.
2. Le istruzioni per l’uso devono recare la seguente indicazione: «Il tenore massimo totale delle diverse fonti di acido citrico e acido sorbico nel mangime completo non deve essere superato».
3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli uti
lizzatori dell’additivo e delle premiscele.
Se questi rischi non possono essere elimi
nati o ridotti al minimo mediante tali pro
cedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
22.10.2030
Caratterizzazione della sostanza attiva:
Acido citrico C6H8O7 (purezza ≥ 99,5 %) acido 2-idrossi-1,2,3-propantricarbossilico, numero CAS 77-92-9 anidro
Acido sorbico C6H8O2 (purezza ≥ 99,5 %) acido 2,4-esadienoico, numero CAS 110-44-1 Timolo (purezza ≥ 98 %)
5-metil-2-(1-metiletil)fenolo, numero CAS 89-83-8
Vanillina (purezza ≥ 99,5 %)
4-idrossi-3-metossibenzaldeide, numero CAS 121-33-5
Tacchini da ingrasso Tacchini allevati per la riprodu
zione
- 200 -
Metodo di analisi (1):
Determinazione dell’acido sorbico e del timolo nell’additivo per mangimi, nelle pre
miscele e negli alimenti per animali:
— cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rivelazione UV/a serie di diodi (RP-HPLC-UV/DAD).
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea L 319/24 2.10.2020
Determinazione dell’acido citrico nell’addi
tivo e nelle premiscele:
— cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rivelazione UV/a serie di diodi
(RP-HPLC-UV/DAD).
Determinazione dell’acido citrico negli ali
menti per animali:
— determinazione enzimatica del tenore di acido citrico — metodo spettrometrico con NADH (nicotinammide adenina dinucleotide ridotto).
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.10.2020 L 319/25