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Gazzetta ufficiale. 63 o anno Legislazione 9 dicembre 2020

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(1)

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2020, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247. . . 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione, dell’8 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, solfato di alluminio, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di disodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, prosulfuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone, valifenalate e fosfuro di zinco . . . 10

Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti (1). . . 15

DECISIONI

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione, del 22 giugno 2020, che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici [notificata con il numero C(2020) 4050] (1). . . 19

IT

L 414 Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

63o anno

Legislazione

9 dicembre 2020

Edizione in lingua italiana

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

(2)

contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2020) 8910] (1). . . 79

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

(3)

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2006 DELLA COMMISSIONE dell’8 dicembre 2020

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di

esecuzione (UE) 2020/1247

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per il 2019 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2018/1628 (2), (UE) 2018/2025 (3), (UE) 2018/2058 (4) e (UE) 2019/124 (5) del Consiglio.

(2) I contingenti di pesca per il 2020 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838 (6), (UE) 2019/2236 (7) e (UE) 2020/123 (8) del Consiglio.

(3) A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1).

(3) Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

(4) Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 8).

(5) Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

(6) Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1).

(7) Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14).

(8) Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

(4)

(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 (9) della Commissione ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per determinati stock nel 2020 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti.

(5) Per alcuni Stati membri, ossia Danimarca, Spagna e Francia, non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247, alcune detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock oggetto di superamento poiché nel 2020 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.

(6) A norma dell’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock oggetto di superamento nell’anno successivo al superamento stesso, in quanto lo Stato membro interessato non dispone di un contingente per tale stock, è possibile, previa consultazione degli Stati membri interessati, operare detrazioni da altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07 della Commissione recante orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (10) («gli orientamenti»), tali detrazioni dovrebbero essere preferibilmente applicate nell’anno o negli anni successivi a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente.

(7) Gli Stati membri interessati sono stati consultati per quanto riguarda alcune detrazioni applicabili a contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.

(8) Inoltre, alcune detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 superano il contingente adattato disponibile nel 2020 e non possono pertanto essere interamente applicate in tale anno. Conformemente agli orientamenti, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l’intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato.

(9) Inoltre, le autorità spagnole della pesca hanno constatato che i dati di cattura relativi al 2019 usati per il calcolo dell’eccessiva pressione di pesca del tonno obeso nell’Oceano Atlantico (BET/ATLANT) non erano corretti e che il superamento di tale contingente era inferiore a quello preso in considerazione ai fini delle detrazioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247. È pertanto opportuno adeguare i dati di cattura, il tasso di utilizzo del contingente, i quantitativi pescati in eccesso e la detrazione dal contingente spagnolo di tonno obeso nell’Oceano Atlantico per il 2020 previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247.

(10) Nel 2019 il Portogallo ha superato il contingente ad esso assegnato per il tonno bianco nell’Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). Il 14 luglio 2020 il Portogallo ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di due anni. In base al punto 3, lettera c), degli orientamenti, è possibile ripartire la detrazione su periodi di due anni o su periodi più lunghi se norme internazionali specifiche (quali quelle delle organizzazioni regionali di gestione della pesca) in materia di restituzione per lo stock di cui trattasi lo prevedono. Alla luce delle informazioni trasmesse dal Portogallo e considerato che, a norma del paragrafo 7 della raccomandazione supplementare ICCAT 16-06 relativa al programma pluriennale di conservazione e di gestione per il tonno bianco dell’Atlantico settentrionale (11), qualsiasi superamento del contingente/limite di cattura annuale di una parte contraente per l’anno 2019 è detratto dal rispettivo contingente/limite di cattura nel corso o prima dell’anno di adeguamento 2021, si dovrebbe accettare una ripartizione della detrazione su un periodo di due anni, inclusi i fattori moltiplicatori pertinenti. È pertanto opportuno adeguare le detrazioni dal contingente del 2020 previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247.

(11) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio in corso o quello precedente, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247,

(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 della Commissione, del 2 settembre 2020, concernente l’applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2020 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente (GU L 288 del 3.9.2020, pag. 21).

(10) Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (2012/C 72/07) (GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27).

(11) https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2016-06-e.pdf

(5)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2020 nei regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 e (UE) 2020/123 di cui all’allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2020

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

(6)

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA PER IL 2020 DA APPLICARE AD ALTRI STOCK

STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO ALTRI STOCK

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della

specie Nome della zona

Quantitativo che non può essere

detratto dal contingente di pesca per il 2020 per lo stock oggetto

di superamento (in kg)

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della

specie Nome della zona

Quantitativo da detrarre dal contingente di pesca

per il 2020 per gli altri stock (in kg)

DK POK 1N2AB. Merluzzo

carbonaro

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

33 968 DK HER 1/2- Aringa Acque dell’Unione,

acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

33 968

ES GHL 1N2AB. Ippoglosso nero Acque norvegesi delle zone 1 e 2

18 338 ES REB 1N2AB. Scorfano Acque norvegesi

delle zone 1 e 2

18 338

ES OTH 1N2AB. Altre specie Acque norvegesi

delle zone 1 e 2

3 895 ES REB 1N2AB. Scorfano Acque norvegesi

delle zone 1 e 2

3 895

ES POK 1N2AB. Merluzzo

carbonaro

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

2 607 ES REB 1N2AB. Scorfano Acque norvegesi

delle zone 1 e 2

2 607

FR SWO AS05N Pesce spada Oceano Atlantico, a

sud di 5° N

3 500 FR ALB AS05N Alalunga

australe

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

3 500

ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.12.2020

(7)

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1247 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2020 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro Codice della specie Codice della zona Nome della specie Nome della zona Contingente iniziale 2019 (in kg) Sbarchi consentiti 2019 (quantitativo totale adattato in kg) (1) Totale catture 2019 (quantitativoin kg) Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg) Fattore moltiplicatore (2) Fattore moltiplicatore addizionale (3) (4) Detrazioni in sospeso dall’anno o dagli anni precedenti (5) (quantitativo in kg) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2020 (6) e gli anni successivi (quantitativo in kg) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2020 per gli stock che hanno formato oggetto di superamento (7) (quantitativo in kg) Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2020 per altri stock (quantitativo in kg) Da detrarre dai contingenti di pesca per il 2021 e l’anno o gli anni successivi (quantitativo in kg)

DE HER 4AB. Aringa Acque dell’U­

nione e acque norvegesi della zona 4 a

nord di 53° 30′ N

39 404 000 25 460 900 27 182 070 106,76 % 1 721 170 / / / 1 721 170 1 721 170 / /

DE MAC 2CX14- Sgombro 3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a,

3b, 3c e sot­

todivisioni 22-32

441 000 14 859 024 15 542 581 104,60 % 683 557 / / / 683 557 683 557 / /

DK MAC 2CX14- Sgombro 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque inter­

nazionali della zona 5b;

acque inter­

nazionali delle zone 2a,

12 e 14

/ 2 688 463 2 693 920 100,20 % 5 457 / / / 5 457 5 457 / /

ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea L 414/5

(8)

DK MAC 2A34. Sgombro 3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a,

3b, 3c e sot­

todivisioni 22-32

14 480 000 13 330 744 14 022 305 105,19 % 691 561 / / / 691 561 691 561 / /

DK MAC 2A4 A-N Sgombro Acque nor­

vegesi delle zone 2a e 4a

10 242 000 10 252 106 11 197 228 109,22 % 945 122 / / / 945 122 945 122 / /

DK POK 1N2AB. Merluzzo

carbonaro

Acque nor­

vegesi delle zone 1 e 2

/ 17 000 50 968 299,81 % 33 968 1,00 / / 33 968 / 33 968 /

ES BET ATLANT Tonno

obeso

Oceano Atlantico

9 415 300 8 941 151 9 090 055 101,67 % 148 904 / C (8) / 148 904 148 904 / /

ES COD 1/2B. Merluzzo

bianco

1 e 2b 11 562 000 8 455 844 8 463 118 100,09 % 7 274 / / / 7 274 7 274 / /

ES GHL 1N2AB. Ippoglosso nero

Acque nor­

vegesi delle zone 1 e 2

/ 2 000 14 225 711,25 % 12 225 1,00 A / 18 338 / 18 338 /

ES OTH 1N2AB. Altre specie Acque nor­

vegesi delle zone 1 e 2

/ 31 800 35 695 112,25 % 3 895 1,00 / / 3 895 / 3 895 /

ES POK 1N2AB. Merluzzo carbonaro

Acque nor­

vegesi delle zone 1 e 2

/ 196 000 198 607 101,33 % 2 607 / / / 2 607 / 2 607 /

ES RED N3LN Scorfano NAFO 3LN / 515 100 517 806 100,53 % 2 706 / / / 2 706 2 706 / /

ES RJU 9-C. Razza

ondulata

Acque dell’U­

nione della zona 9

15 000 15 000 15 511 103,41 % 511 (9) N/P N/P 2 067 2 067 0 / 2 067

FR BET ATLANT Tonno

obeso

Oceano Atlantico

4 167 700 4 167 700 4 687 551 112,47 % 519 851 1,20 C / 883 747 883 747 / /

ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.12.2020

(9)

occhi pic­

coli

nione delle zone 7f e 7g

FR RJU 7DE. Razza

ondulata

Acque dell’U­

nione delle zone 7d e 7e

103 000 168 000 177 718 105,78 % 9 718 / / / 9 718 9 718 / /

FR SWO AS05N Pesce spada Oceano Atlantico, a sud di 5° N

/ / 3 500 N/P 3 500 / / / 3 500 / 3 500 /

GB COD N1GL14 Merluzzo bianco

Acque groenlandesi

della zona NAFO 1F e acque groen­

landesi delle zone 5, 12

e 14

364 000 353 500 353 500 100 % 0 / / 4 167 4 167 4 167 / /

GB HER 4AB. Aringa Acque dell’U­

nione e acque norvegesi della zona 4 a

nord di 53° 30′ N

55 583 000 62 320 196 62 607 628 100,46 % 287 432 / / / 287 432 287 432 / /

GB MAC 2CX14- Sgombro 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque inter­

nazionali della zona 5b;

acque inter­

nazionali delle zone 2a,

12 e 14

152 115 000

145 768 635

154 072 694

105,70 % 8 304 059 / A (8) / 8 304 059 8 304 059 / /

GB RJU 7DE. Razza

ondulata

Acque dell’U­

nione delle zone 7d e 7e

58 000 61 200 63 133 103,16 % 1 933 / / / 1 933 1 933 / /

EL BFT AE45WM Tonno

rosso

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediter­

raneo

285 110 304 110 312 690 102,82 % 8 580 / C (8) / 8 580 8 580 / /

ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea L 414/7

(10)

del nord Atlantico, a nord di 5° N

NL HER 4CXB7D Aringa 4c, 7d escluso lo stock di Blackwater

18 162 000 19 497 305 19 512 481 100,08 % 15 176 / / / 15 176 15 176 / /

NL MAC 2A34. Sgombro 3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a,

3b, 3c e sot­

todivisioni 22-32

1 342 000 1 494 000 2 012 324 134,69 % 518 324 1,40 / / 725 654 725 654 / /

PT ALB AN05N Alalunga

del nord

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

1 994 200 1 794 200 2 463 161 137,28 % 668 961 1,40 C / 1 271 026 635 513 (10) / 635 513 (10)

PT ALF 3X14- Berici Acque dell’U­

nione e acque internazio­

nali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

164 000 149 034 156 756 105,18 % 7 722 / A (8) / 7 722 7 722 / /

PT BUM ATLANT Marlin blu Oceano Atlantico

50 440 7 076 18 016 254,61 % 10 940 1,00 A / 16 410 16 410 / /

PT RJU 9-C. Razza

ondulata

Acque dell’U­

nione della zona 9

15 000 21 705 24 589 113,29 % 2 884 1,00 / / 2 884 2 884 / /

PT SWO AN05N Pesce spada Oceano Atlantico, a nord di 5° N

1 010 390 2 410 390 2 414 333 100,16 % 3 943 / / / 3 943 3 943 / /

SE MAC 2A34. Sgombro 3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a,

3b, 3c e sot­

todivisioni 22-32

4 034 000 2 945 203 3 075 839 104,44 % 130 636 / / / 130 636 130 636 /

ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.12.2020

(11)

(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2018 al 2019 in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3) Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4) La lettera “A” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2017, 2018 e 2019. La lettera “C” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5) Quantitativi rimanenti dall’anno o dagli anni precedenti.

(6) Detrazioni da effettuare nel 2020.

(7) Detrazioni da effettuare nel 2020 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile al 10 settembre 2020.

(8) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(9) I quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

(10) Su richiesta del Portogallo, la detrazione di 1 271 026 kg in scadenza nel 2020 viene equamente ripartita su un arco di due anni (2020 e 2021).

ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea L 414/9

(12)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2007 DELLA COMMISSIONE dell’8 dicembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, solfato di alluminio, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di disodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, prosulfuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone,

valifenalate e fosfuro di zinco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) indica le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, mentre la parte B indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la parte E indica le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 come candidate alla sostituzione.

(2) Le approvazioni delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, acechinocil, solfato di alluminio, amisulbrom, azadiractina, bupirimate, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, pendimetalin, prosulfuron, quinmerac, acido S-Abscissico, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone, valifenalate e fosfuro di zinco scadranno tra il 30 aprile 2024 e il 31 ottobre 2024. Tuttavia dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 (3) della Commissione si applicherà a tali sostanze attive e anticiperà di tre mesi la data di presentazione del fascicolo a sostegno del rinnovo dell’approvazione, è necessario prevedere una breve proroga dei rispettivi periodi di approvazione per mantenere la data di presentazione del fascicolo richiesta a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (4), in quanto i richiedenti hanno bisogno di tempo per preparare e presentare i fascicoli nel formato richiesto.

(3) Inoltre, per quanto riguarda l’emamectina, dalle informazioni fornite dal richiedente risulta che sono stati registrati ritardi nella preparazione del fascicolo relativo al rinnovo a causa della pandemia di COVID-19, nonostante i massimi sforzi compiuti dal richiedente per limitarli. Lo Stato membro relatore designato per l’emamectina, i Paesi Bassi, ha convenuto in via eccezionale di accettare la presentazione della domanda di rinnovo dell’approvazione come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 entro il 30 novembre 2021. Pertanto il periodo di approvazione dell’emamectina dovrebbe essere prorogato anche tenendo conto di tale termine aggiuntivo.

(4) Inoltre, per quanto riguarda il chlorantraniliprole, dalle informazioni fornite dal richiedente risulta che sono stati registrati ritardi nella preparazione della domanda di rinnovo a causa della pandemia di COVID-19, nonostante i massimi sforzi compiuti dal richiedente per limitarli. Lo Stato membro relatore designato per il chlorantraniliprole, l’Irlanda, ha convenuto in via eccezionale di accettare la presentazione della domanda di rinnovo dell’approvazione come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 entro il 31 dicembre 2021. Pertanto il periodo di approvazione del chlorantraniliprole dovrebbe essere prorogato anche tenendo conto di tale termine aggiuntivo.

(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione del 20 novembre 2020 che stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag.

20).

(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(13)

(5) La decisione di esecuzione C/2018/3434 della Commissione (5) ha istituito un programma di lavoro che raggruppa sostanze attive simili e fissa priorità sulla base di criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o per l’ambiente.

(6) Al fine di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché tenendo conto delle risorse necessarie per la valutazione e la decisione, è opportuno prorogare i periodi di approvazione di determinate sostanze attive come stabilito nella decisione di esecuzione C/2018/3434. I periodi di approvazione delle sostanze attive 1,4-dimetilnaftalene, Adoxophyes orana granulovirus, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, Pseudomonas sp.

ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam e Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108 dovrebbero essere prorogati di un anno. Per le stesse ragioni i periodi di approvazione delle sostanze attive bixafen, Candida oleophila di ceppo O, fosfonato di disodio, fluxapyroxad, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio e sedaxane dovrebbero essere prorogati rispettivamente da uno a tre anni.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 540/2011.

(8) Viste le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengono presentate domande di rinnovo dell’approvazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 entro tre anni prima dalla rispettiva data di scadenza indicata nell’allegato del presente regolamento, la Commissione ripristina la data di scadenza alla data prevista prima dell’adozione del presente regolamento o alla prima data possibile dopo tale data.

(9) Viste le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento con il quale l’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima dell’adozione del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di adozione del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva indicata nell’allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2020

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

(5) Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 giugno 2018, relativa all’istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2022, 2023 e 2024 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (C/2018/3434 final) (GU C 195 del 7.6.2018, pag. 20).

(14)

ALLEGATO

L’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 è così modificato:

la parte A è così modificata:

1) alla voce numero 311 (quinmerac), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 luglio 2024»;

2) alla voce numero 314 (fosfuro di zinco), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 luglio 2024»;

3) alla voce numero 317 (6-benziladenina), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

4) alla voce numero 323 (dodina), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

5) alla voce numero 328 (tau-fluvalinato), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

6) alla voce numero 330 (bupirimate), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

7) alla voce numero 333 (1-decanolo), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

8) alla voce numero 334 (isoxaben), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

9) alla voce numero 335 (fluometuron), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

10) alla voce numero 341 (sintofen), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

11) alla voce numero 343 (azadiractina), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

12) alla voce numero 345 (zolfo calcico), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

13) alla voce numero 346 (solfato di alluminio), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

14) alla voce numero 350, (tebufenozide), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

15) alla voce numero 351 (dithianon), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

16) alla voce numero 352 (exitiazox), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

17) alla voce numero 353 (flutriafol), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 maggio 2024» è sostituita dalla data «31 agosto 2024»;

la parte B è così modificata:

1) alla voce numero 24 (fluxapyroxad), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «31 maggio 2025»;

2) alla voce numero 26 (Adoxophyes orana granulovirus), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 gennaio 2023» è sostituita dalla data «31 gennaio 2024»;

3) alla voce numero 37 (Candida oleophila di ceppo O), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 settembre 2023» è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»;

4) alla voce numero 39 (Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data

«30 settembre 2023» è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»;

(15)

5) alla voce numero 40 (fosfonati di potassio), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 settembre 2023» è sostituita dalla data «31 gennaio 2026»;

6) alla voce numero 43 (bixafen), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 settembre 2023» è sostituita dalla data «31 maggio 2025»;

7) alla voce numero 48 (sedaxane), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 gennaio 2024» è sostituita dalla data «31 maggio 2025»;

8) alla voce numero 49 (emamectina), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «30 novembre 2024»;

9) alla voce numero 50 (Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data

«31 gennaio 2024» è sostituita dalla data «31 gennaio 2025»;

10) alla voce numero 52 [Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941)], sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 gennaio 2024» è sostituita dalla data «31 gennaio 2025»;

11) alla voce numero 53 (pyriofenone), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 gennaio 2024» è sostituita dalla data «31 gennaio 2025»;

12) alla voce numero 54, (fosfonato di disodio), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 gennaio 2024» è sostituita dalla data «31 gennaio 2026»;

13) alla voce numero 55 (penflufen), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 gennaio 2024» è sostituita dalla data «31 maggio 2025»;

14) alla voce numero 56 (olio di arancio), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 luglio 2024»;

15) alla voce numero 57 (penthiopyrad), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 maggio 2025»;

16) alla voce numero 58 (benalaxyl-M), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «30 aprile 2025»;

17) alla voce numero 59 (tembotrione), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 luglio 2024»;

18) alla voce numero 60 (spirotetramat), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 luglio 2024»;

19) alla voce numero 61 (pyroxsulam), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «30 aprile 2025»;

20) alla voce numero 62 (chlorantraniliprole), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»;

21) alla voce numero 63 (sodio argento tiosolfato), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 luglio 2024»;

22) alla voce numero 64 (pyridalil), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 giugno 2024» è sostituita dalla data «30 giugno 2025»;

23) alla voce numero 68 (1,4-dimetilnaftalene), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 giugno 2024» è sostituita dalla data «30 giugno 2025»;

24) alla voce numero 69 (amisulbrom), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 giugno 2024» è sostituita dalla data «30 settembre 2024»;

25) alla voce numero 65 (acido S-Abscissico), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 giugno 2024» è sostituita dalla data «30 settembre 2024»;

26) alla voce numero 66 (acido L-ascorbico), sesta colonna, (scadenza dell’approvazione), la data 30 giugno 2024 è sostituita dalla data 30 settembre 2024;

27) alla voce numero 67 (spinetoram), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 giugno 2024» è sostituita dalla data «30 settembre 2024»;

28) alla voce numero 70 (valifenalate), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 giugno 2024» è sostituita dalla data «30 settembre 2024»;

(16)

29) alla voce numero 71 (thiencarbazone), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 giugno 2024» è sostituita dalla data «30 settembre 2024»;

30) alla voce numero 72 (acechinocil), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 agosto 2024» è sostituita dalla data «30 novembre 2024»;

31) alla voce numero 73 (ipconazolo), sesta colonna, (scadenza dell’approvazione), la data «31 agosto 2024» è sostituita dalla data «30 novembre 2024»;

32) alla voce numero 74 (flubendiamide), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 agosto 2024» è sostituita dalla data «30 novembre 2024»;

33) alla voce numero 75 (Bacillus pumilus QST 2808), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 agosto 2024»

è sostituita dalla data «31 agosto 2025»;

34) alla voce numero 79 (Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data

«31 dicembre 2024» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»;

la parte E è così modificata:

1) alla voce numero 6 (prosulfuron), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «30 aprile 2024» è sostituita dalla data «31 luglio 2024»;

2) alla voce numero 7 (pendimetalin), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 agosto 2024» è sostituita dalla data «30 novembre 2024»;

3) alla voce numero 8 (imazamox), sesta colonna (scadenza dell’approvazione), la data «31 ottobre 2024» è sostituita dalla data «31 gennaio 2025».

(17)

REGOLAMENTO (UE) 2020/2008 DELLA COMMISSIONE dell’8 dicembre 2020

che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione e altri adeguamenti pertinenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (2) si applica fino al 31 dicembre 2020.

(2) L’8 settembre 2018 la Commissione ha avviato un riesame del regolamento (UE) n. 702/2014 al fine di sostituirlo con un nuovo regolamento per il periodo 2021-2027. Nell’elaborazione del nuovo regolamento è tuttavia opportuno tenere conto degli sviluppi della politica agricola comune (PAC). Di particolare rilevanza è la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della PAC (3), che prevede l’attuazione dei piani strategici della PAC da parte degli Stati membri a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(3) Tuttavia, la procedura legislativa relativa alla riforma della PAC è ancora in corso e il quadro giuridico, compresi gli atti delegati e di esecuzione che ne derivano, non sarà adottato prima di un certo periodo.

(4) Per far sì che gli Stati membri possano continuare ad esentare i loro regimi di aiuti di Stato a norma del regolamento (UE) n. 702/2014 e affinché il riesame di detto regolamento sia completato dopo l’adozione della riforma della PAC, è opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014 fino al 31 dicembre 2022.

(1) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1).

(3) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)392 final).

(18)

(5) Anche i regolamenti (UE) n. 717/2014 (4) e (UE) n. 1388/2014 (5) si applicano fino al 31 dicembre 2020.

(6) Il 29 aprile 2019 e il 2 maggio 2019 la Commissione ha avviato un riesame, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 717/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, al fine di sostituirli con nuovi regolamenti per il periodo 2021- 2027. Tali regolamenti dovrebbero rimanere coerenti con altre norme pertinenti per la valutazione degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura, in particolare con il regolamento sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) (6). Di particolare rilevanza è la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al FEAMP, che prevede l’istituzione di tale fondo a decorrere dal 1o gennaio 2021 (7). Tuttavia, la procedura legislativa relativa alla riforma del FEAMP è ancora in corso. Per far sì che gli Stati membri possano continuare a concedere aiuti di importo modesto a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 e ad esentare i loro regimi di aiuti di Stato a norma del regolamento (UE) n. 1388/2014 e affinché il riesame dei suddetti regolamenti sia completato in seguito all’adozione della riforma del FEAMP è opportuno prorogare il periodo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 717/2014 e (EU) n. 1388/2014 fino al 31 dicembre 2022.

(7) In considerazione della proroga del periodo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 702/2014 e (UE) n. 1388/2014, alcuni Stati membri potrebbero voler prorogare misure sulle quali sono state fornite informazioni sintetiche a norma dei suddetti regolamenti. Al fine di ridurre l’onere amministrativo, è opportuno stabilire che le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure, compreso un potenziale aumento di bilancio, si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate, purché non siano apportate modifiche sostanziali alle misure in questione.

(8) Occorre inoltre adattare i regolamenti (UE) n. 702/2014 e (UE) n. 1388/2014 per tenere conto delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia di COVID-19 ha avuto sulle imprese e per garantire la coerenza con la risposta politica generale adottata dalla Commissione, specificamente nel periodo 2020-2021. In particolare, le imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021, dovrebbero continuare a beneficiare di aiuti a norma di tali regolamenti.

(9) L’articolo 1 e gli articoli da 13 a 43 del regolamento (UE) n. 1388/2014 contengono riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al FEAMP al fine di definire gli interventi non ammissibili e le condizioni per la concessione degli aiuti a norma delle suddette disposizioni. Al fine di garantire la certezza del diritto durante il periodo di proroga del regolamento (UE) n. 1388/2014, tali riferimenti dovrebbero essere intesi come riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 nella versione applicabile al 31 dicembre 2020, indipendentemente dal fatto che tale regolamento sia stato abrogato.

(10) È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/

2014.

(11) Al fine di garantire la continuità degli aiuti esistenti a norma dei regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 e di consentire alle imprese che sono diventate imprese in difficoltà a partire dal 1o gennaio 2020 a causa della pandemia di COVID-19 di essere ammissibili agli aiuti a decorrere dal 1o gennaio 2020, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

(4) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

(5) Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37).

(6) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

(7) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM/2018/390 final).

(19)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 702/2014 Il regolamento (UE) n. 702/2014 è così modificato:

(1) all’articolo 1, paragrafo 6, è aggiunta la seguente lettera c):

«c) degli aiuti a favore di imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma che lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021.»;

(2) all’articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 6, qualora uno Stato membro intenda prorogare le misure per le quali sono state presentate informazioni sintetiche alla Commissione, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate, purché non siano state apportate alle misure interessate modifiche sostanziali diverse da un aumento del bilancio.»;

(3) all’articolo 52, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2022.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 717/2014 All’articolo 8 del regolamento (UE) n. 717/2014, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2022.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 1388/2014 Il regolamento (UE) n. 1388/2014 è così modificato:

(1) all’articolo 1, paragrafo 3, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) agli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, ad eccezione di quelli destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali e di quelli a favore di imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma che lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021;»;

(2) è inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Deroghe agli obblighi di informazione e pubblicazione

In deroga all’articolo 9, paragrafo 5, e all’articolo 11, lettera a), qualora uno Stato membro intenda prorogare le misure per le quali sono state presentate informazioni sintetiche alla Commissione, le informazioni sintetiche relative alla proroga di tali misure si considerano comunicate alla Commissione e pubblicate, purché non siano state apportate alle misure interessate modifiche sostanziali diverse da un aumento del bilancio.»;

(3) all’articolo 47, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2022.».

(20)

Articolo 4

Applicazione dei riferimenti al regolamento (UE) n. 508/2014 nel regolamento (UE) n. 1388/2014 I riferimenti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 508/2014 che figurano all’articolo 1 e agli articoli da 13 a 43 del regolamento (UE) n. 1388/2014 si intendono fatti alla versione di tali disposizioni applicabile al 31 dicembre 2020, indipendentemente dal fatto che tale regolamento sia stato abrogato.

Articolo 5 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2020

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

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