• Non ci sono risultati.

Gazzetta ufficiale. 63 o anno Comunicazioni e informazioni 15 ottobre 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Gazzetta ufficiale. 63 o anno Comunicazioni e informazioni 15 ottobre 2020"

Copied!
26
0
0

Testo completo

(1)

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 343/01 Informazioni fornite dalla Commissione in conformità dell’articolo 8, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (codificazione), Statistiche relative alle regolamentazioni tecniche notificate nel 2019 nel quadro della procedura di notifica della direttiva (UE) 2015/1535 (1). . . 1

2020/C 343/02 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9622 — EUROVIA Industrie/ASA-Bau/JV) (1). . . 6

2020/C 343/03 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9541 — Advent/Cobham) (1) . . . 7

2020/C 343/04 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9435 — ADNOC/OCI/JV) (1). . . 8

2020/C 343/05 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9442 — Elliott/Insight/WorkForce) (1). . . 9

2020/C 343/06 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9577 — Genstar/Oak Hill Capital/Mercer ADV) (1). . . 10

2020/C 343/07 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9354 — AXA/NN Group/JV) (1) . . . 11

2020/C 343/08 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9338 — Primonial/Samsung SRA/Building Lumière) (1). . . 12

2020/C 343/09 Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9500 — Lindsay Goldberg Group/Bilcare Research Swiss Holding I and II) (1). . . 13

IT

C 343 Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

63o anno

Comunicazioni e informazioni

15 ottobre 2020 Edizione

in lingua italiana

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

(2)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 343/10 Tassi di cambio dell'euro — 14 ottobre 2020. . . 14

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2020/C 343/11 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca. . . 15

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità de vigilanza EFTA

2020/C 343/12 Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni. . . 16

2020/C 343/13 Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni. . . 17

2020/C 343/14 Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni. . . 18

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2020/C 343/15 Ricorso presentato il 28 agosto 2020 da Telenor ASA e Telenor Norge AS contro l’Autorità di vigilanza EFTA, (Causa E-12/20). . . 19

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2020/C 343/16 Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9994 — Alcentra/Brait/New look Retail Holdings), Caso ammissibile alla procedura semplificata (1). . . 21

(1) Testo rilevante ai fini del SEE.

(3)

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Informazioni fornite dalla Commissione in conformità dell’articolo 8, secondo comma, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della

società dell’informazione (codificazione) (1)

Statistiche relative alle regolamentazioni tecniche notificate nel 2019 nel quadro della procedura di notifica della direttiva (UE) 2015/1535

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 343/01)

I. Tabella relativa ai diversi tipi di risposta inviati agli Stati membri dell’Unione europea in merito ai rispettivi progetti notificati

Stati membri Numero di

notifiche Osservazioni (1) Pareri

circostanziati (2) Proposte di normative dell’UE SM COM EFTA (3)

TR (4) SM COM 6.3 (5) 6.4 (6)

Austria 59 4 21 0 0 1 1 0

Belgio 23 1 5 0 0 0 0 0

Bulgaria 7 0 1 0 0 1 0 0

Croazia 6 1 2 0 1 1 0 0

Cipro 1 0 0 0 0 0 0 0

Cechia 29 8 6 0 2 3 0 0

Danimarca 37 2 8 0 1 0 0 0

Estonia 10 2 1 0 4 2 0 0

Finlandia 13 1 3 0 0 0 0 0

Francia 56 7 11 0 1 1 0 0

Germania 57 4 9 0 6 3 0 0

Grecia 16 2 4 0 3 0 0 0

Ungheria 13 0 3 0 0 0 0 0

Irlanda 11 2 7 0 0 0 0 0

(1) GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1. In prosieguo «la direttiva».

(4)

Stati membri Numero di

notifiche Osservazioni (1) Pareri

circostanziati (2) Proposte di normative dell’UE SM COM EFTA (3)

TR (4) SM COM 6.3 (5) 6.4 (6)

Italia 31 3 14 0 0 5 0 0

Lettonia 4 0 1 0 0 1 0 0

Lituania 11 7 6 0 2 4 0 0

Lussemburgo 16 0 0 0 0 0 0 0

Malta 3 0 1 0 0 0 0 0

Paesi Bassi 49 3 4 0 4 2 0 0

Polonia 62 5 38 0 0 4 0 0

Portogallo 6 1 2 0 0 2 0 0

Romania 9 3 0 0 4 0 0 0

Slovacchia 23 2 3 0 0 1 0 0

Slovenia 12 0 5 0 1 0 0 0

Spagna 18 3 4 0 0 5 0 0

Svezia 40 1 6 0 0 2 0 0

Regno Unito 35 2 11 0 1 0 0 1

Totale UE 657 64 176 0 30 38 1 1

(1) Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva.

(2) Articolo 6, paragrafo 2, della direttiva.

(3) La decisione del comitato misto SEE n. 75/2019, del 29 marzo 2019, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE integra nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione. I paesi dell’EFTA aderenti a tale accordo possono, pertanto, presentare osservazioni concernenti i progetti notificati dagli Stati membri dell’Unione europea. Sulla base di un accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche, anche la Svizzera può esprimere tali osservazioni.

(4) La procedura di notifica di cui alla direttiva è stata estesa alla Turchia nel quadro dell’accordo di associazione concluso con tale paese [accordo che crea un’associazione fra la Comunità economica europea e la Turchia (GU P 217 del 1964, pag. 3687) e decisioni 1/95 e 2/97 del Consiglio di associazione CE-Turchia].

(5) Articolo 6, paragrafo 3, della direttiva in virtù del quale gli Stati membri rinviano l’adozione del progetto notificato (salvo per quanto concerne i progetti di regolamentazioni tecniche relative ai servizi della società dell’informazione) di dodici mesi a decorrere dalla data della sua ricezione da parte della Commissione, se quest’ultima comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in merito.

(6) Articolo 6, paragrafo 4, della direttiva in virtù del quale gli Stati membri rinviano l’adozione del progetto notificato di dodici mesi a decorrere dalla data della sua ricezione da parte della Commissione, se quest’ultima comunica la constatazione che il progetto concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.

(5)

Settore AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SL ES SE UK Totale Servizi della società dell’in­

formazione

4 0 3 0 0 1 1 0 0 22 2 0 1 0 8 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 2 4 1 57

Agricoltura 18 7 0 2 0 5 6 3 2 13 5 4 1 3 9 1 7 0 0 10 39 3 2 3 5 5 1 7 161

Sostanze chimiche 1 0 0 0 0 0 1 1 4 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 0 27

Costruzione 18 3 2 2 0 1 4 1 0 3 20 2 3 5 5 1 0 15 2 18 9 1 4 9 6 1 3 20 143

Elettrodomestici e attrezza­

ture ricreative

1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 20

Energia, minerali, legno 3 4 1 0 0 0 3 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 3 0 0 1 1 30

Ambiente 3 2 0 2 0 1 4 1 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 4 1 0 0 3 0 2 2 1 33

Beni e prodotti vari 5 1 0 0 0 5 1 1 0 3 0 3 4 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0 1 3 1 35

Salute, apparecchiature mediche

0 3 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9

Meccanica 2 0 1 0 0 14 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 28

Prodotti farmaceutici e cosmetici

2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 16

Telecomunicazioni 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 4 29

Trasporti 0 0 0 0 0 0 8 2 6 2 7 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 3 16 0 54

Totale per Stato membro 59 23 7 6 1 29 37 10 13 56 57 16 13 11 31 4 11 16 3 49 62 6 9 23 12 18 40 35 657

ITGazzetta ufficiale dell’Unione europea C 343/3

(6)

III. Tabella relativa alla distribuzione per numero di osservazioni espresse dalla Commissione europea per conto

dell’Unione europea relative ai progetti notificati dall’Islanda, dal Liechtenstein, dalla Norvegia (2) e dalla Svizzera (3).

Paese Notifiche Osservazioni dell’UE (1)

Islanda 2 1

Liechtenstein 0 0

Norvegia 18 2

Svizzera 8 1

Totale 28 4

(1) L’unico tipo di risposta previsto dall’accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. nota 3 alla tabella del punto I e nota 2) consiste nella possibilità da parte dell’Unione europea di esprimere osservazioni. In base all’accordo informale tra l’UE e la Svizzera, lo stesso tipo di risposta può essere dato in merito alle notifiche di questo paese (cfr. nota 3 alla tabella del punto I e nota 3).

IV. Tabella relativa alla distribuzione per settore dei progetti notificati dall’Islanda, dalla Norvegia, dal Liechtenstein e dalla Svizzera

Settore Islanda Liechtenstein Norvegia Svizzera Totale

Agricoltura 0 0 0 2 2

Ambiente 0 0 1 0 1

Salute, apparecchiature mediche

0 0 0 1 1

Telecomunicazioni 0 0 0 3 3

Trasporti 0 0 3 0 3

Costruzione 1 0 1 0 2

Prodotti farmaceutici e cosmetici

1 0 1 0 2

Beni e prodotti vari 0 0 1 1 2

Servizi della società dell’in­

formazione

0 0 6 0 6

Meccanica 0 0 5 0 5

Energia, minerali, legno 0 0 0 1 1

Totale per paese 2 0 18 8 28

V. Tabella relativa ai progetti notificati dalla Turchia e alle osservazioni espresse dalla Commissione europea per conto dell’Unione europea in merito a tali progetti

Turchia Notifiche Osservazioni dell’UE

Totale 9 5

(2) L’accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. nota 3 alla tabella del punto I) prevede l’obbligo, da parte dei paesi dell’EFTA firmatari dell’accordo, di notificare alla Commissione i progetti di regolamentazioni tecniche.

(3) Sulla base dell’accordo informale sullo scambio di informazioni nel settore delle regolamentazioni tecniche (cfr. nota 3 alla tabella del punto I), anche la Svizzera presenta alla Commissione i propri progetti di regolamentazioni tecniche.

(7)

VI. Tabella relativa alla distribuzione per settore dei progetti notificati dalla Turchia

Settore Turchia

Costruzione 7

Meccanica 2

Totale 9

VII. Statistiche relative alle procedure d’infrazione in corso nel 2019, intraprese sulla base dell’articolo 258 TFUE per violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2015/1535

Paese Numero di infrazioni in corso e intraprese nel 2019

Totale UE 0

(8)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9622 — EUROVIA Industrie/ASA-Bau/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 343/02)

Il 17 dicembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9622. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(9)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9541 — Advent/Cobham)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 343/03)

Il 25 ottobre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9541. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(10)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9435 — ADNOC/OCI/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 343/04)

Il 2 settembre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9435. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(11)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9442 — Elliott/Insight/WorkForce)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 343/05)

Il 26 luglio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9442. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(12)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9577 — Genstar/Oak Hill Capital/Mercer ADV)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 343/06)

Il 16 ottobre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9577. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(13)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9354 — AXA/NN Group/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 343/07)

Il 29 agosto 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9354. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(14)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9338 — Primonial/Samsung SRA/Building Lumière)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 343/08)

Il 19 giugno 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9338. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(15)

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9500 — Lindsay Goldberg Group/Bilcare Research Swiss Holding I and II)

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 343/09)

Il 25 ottobre 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://

ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32019M9500. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(16)

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (1) 14 ottobre 2020

(2020/C 343/10)

1 euro =

Moneta Tasso di cambio

USD dollari USA 1,1750

JPY yen giapponesi 123,70

DKK corone danesi 7,4439

GBP sterline inglesi 0,90395

SEK corone svedesi 10,3653

CHF franchi svizzeri 1,0738

ISK corone islandesi 163,20

NOK corone norvegesi 10,8218

BGN lev bulgari 1,9558

CZK corone ceche 27,313

HUF fiorini ungheresi 363,49

PLN zloty polacchi 4,5073

RON leu rumeni 4,8738

TRY lire turche 9,3334

AUD dollari australiani 1,6378

Moneta Tasso di cambio

CAD dollari canadesi 1,5432

HKD dollari di Hong Kong 9,1063

NZD dollari neozelandesi 1,7633

SGD dollari di Singapore 1,5947

KRW won sudcoreani 1 346,70

ZAR rand sudafricani 19,3897

CNY renminbi Yuan cinese 7,9092

HRK kuna croata 7,5785

IDR rupia indonesiana 17 311,28

MYR ringgit malese 4,8768

PHP peso filippino 57,244

RUB rublo russo 90,9325

THB baht thailandese 36,648

BRL real brasiliano 6,5426

MXN peso messicano 25,1075

INR rupia indiana 86,0995

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

(17)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca

(2020/C 343/11)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:

Data e ora della chiusura 1.10.2020

Durata 1.10.2020 - 31.12.2020

Stato membro Irlanda

Stock o gruppo di stock ALB/AN05N

Specie Alalunga del nord (Thunnus alalunga)

Zona Oceano Atlantico, a nord di 5° N

Tipo(i) di pescherecci —

Numero di riferimento 17/TQ123

(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(18)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DE VIGILANZA EFTA

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2020/C 343/12)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione 6 luglio 2020

Numero dell’aiuto 85 283

Numero della decisione 084/20/COL

Stato EFTA Norvegia

Titolo (e/o nome del beneficiario) Regime di sovvenzioni a sostegno della liquidità per le imprese del settore turistico connesso alla COVID-19

Base giuridica Lettera di imputazione aggiuntiva al bilancio 2020 del ministero del Commercio, dell’industria e della pesca e linee guida per le sovvenzioni volte a migliorare la liquidità e a consentire la ristrutturazione e la ripar­

tenza del settore del turismo (MNOK 250) del 3 luglio 2020

Tipo di misura Regime

Obiettivo Garantire l’accesso alla liquidità per le imprese del settore turistico che devono far fronte a un’improvvisa carenza di liquidità a causa dell’im­

patto economico della pandemia di COVID-19.

Forma dell’aiuto Sovvenzioni

Bilancio 250 milioni di NOK

Durata 6.7.2020 - 31.12.2020

Settore economico Settore del turismo (NACE 49, 50, 51, 55, 56, 77, 79, 90, 91 e 93) Nome e indirizzo dell’autorità che concede

l’aiuto

Innovation Norway Akersgata 13 N-0104 Oslo Norvegia

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/

(19)

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2020/C 343/13)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione 6 luglio 2020

Numero dell’aiuto 85 104

Numero della decisione 086/20/COL

Stato EFTA Norvegia

Titolo Regime di compensazione per le perdite di fatturato nel set­

tore dei media connesso alla COVID-19

Base giuridica Regolamento relativo a un regime di compensazione tem­

poraneo per le perdite di fatturato subite dai media editoriali a causa della pandemia di COVID-19

Tipo di misura Regime

Obiettivo L’obiettivo della misura è compensare le perdite di fatturato

nel settore dei prodotti mediali subite dai beneficiari a causa della pandemia di COVID-19. La misura mira a garantire che i media editoriali norvegesi possano continuare a svolgere le loro attività.

Bilancio 300 milioni di NOK

Durata 8.7.2020 – 30.9.2020

Settore economico Settore dei media

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto Autorità norvegese per i media Medietilsynet

Nygata 4

N-1607 Fredrikstad NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/

(20)

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2020/C 343/14)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione 25 maggio 2020

Numero dell’aiuto 85 210

Numero della decisione 048/20/COL

Stato EFTA Norvegia

Titolo Proroga del regime di garanzia connesso alla COVID-19

Base giuridica Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-27- 490

Tipo di misura Regime

Obiettivo Garantire l’accesso alla liquidità per le imprese che devono far fronte a un’improvvisa carenza di liquidità in seguito alla pandemia di COVID-19

Forma dell’aiuto Garanzie pubbliche

Bilancio 50 miliardi di NOK (per il regime modificato)

Durata 26 marzo 2020 - 31 dicembre 2020

Settori economici Tutti i settori

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

GIEK, l’agenzia norvegese per la garanzia del credito all’esportazione Pb 1763 Vika,

N-0122 Oslo, Norvegia

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.

(21)

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

Ricorso presentato il 28 agosto 2020 da Telenor ASA e Telenor Norge AS contro l’Autorità di vigilanza EFTA

(Causa E-12/20)

(2020/C 343/15)

In data 28 agosto 2020, dinanzi alla Corte EFTA, hanno proposto ricorso contro l’Autorità di vigilanza EFTA Telenor ASA e Telenor Norge AS, rappresentate da Siri Teigum, avvocatessa, dello studio legale Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo, Norvegia.

Le ricorrenti chiedono alla Corte EFTA di:

— annullare interamente la decisione del 29 giugno 2020 nella causa n. 71480 Telenor;

— in subordine, annullare la decisione in parte, vale a dire per due o una delle distinte violazioni contestate; nonché

— in subordine, annullare la decisione in parte per i PS, per quanto riguarda gli anni 2011 e 2012;

— in subordine, annullare o ridurre le ammende inflitte alle ricorrenti esercitando la competenza estesa al merito riconosciuta al Tribunale; nonché

— condannare l’ESA alle spese delle ricorrenti correlate al presente procedimento.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso:

— Telenor ASA è un operatore di telecomunicazioni su scala mondiale che offre i propri servizi nei paesi nordici e in Asia.

Telenor Norge AS, che opera nel mercato norvegese dei servizi di telecomunicazione, è una sua società controllata. La decisione considera Telenor ASA e Telenor Norge AS (di seguito denominate congiuntamente Telenor o la ricorrente) responsabili congiuntamente e solidalmente per le ammende in questione.

— Il 29 giugno 2020 l’Autorità di vigilanza EFTA (ESA) ha adottato una decisione relativa alla causa n. 71480 (la decisione), secondo cui Telenor aveva violato l’articolo 54 dell’accordo SEE applicando tariffe non eque che non avevano consentito a nessun concorrente altrettanto efficiente, facente affidamento sui servizi all’ingrosso di accesso e di raccolta sulla rete pubblica di telefonia mobile di Telenor in Norvegia, di replicare i servizi mobili autonomi a banda larga offerti da Telenor Norge AS alla clientela domestica in Norvegia senza subire perdite, incluse tariffe all’ingrosso per gestori nazionali di roaming applicate a Network Norway (NwN) dal 1° agosto 2008 al 31 agosto 2010, tariffe all’ingrosso per operatori virtuali di rete mobile applicate a Ventelo dal 1° gennaio 2008 al 30 novembre 2010 e tariffe all’ingrosso da prestatore di servizi (PS) applicate dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.

— L’ESA ha inflitto a Telenor tre ammende distinte, rispettivamente di 32 562 000 EUR (relativa a NwN), 27 783 000 EUR (relativa a Ventelo) e 51 606 000 EUR (relativa ai PS), per un totale di 111 951 000 EUR, e ha imposto a Telenor di cessare immediatamente tali attività qualora non abbia già provveduto a farlo. L’ESA ha inoltre imposto a Telenor di astenersi dal reiterare tale comportamento, e qualsiasi comportamento avente un oggetto o un effetto identico o equivalente.

(22)

— Secondo la ricorrente, la decisione non giustifica la constatazione di una violazione dell’articolo 54 dell’accordo SEE (cfr. articolo 1).

— La ricorrente afferma che la decisione inizia con una definizione illegittima e senza precedenti del mercato al dettaglio, non corroborata dalla sua analisi. Essa sostiene che l’ESA continua a basare erroneamente la propria valutazione del margine e l’analisi degli effetti su questo mercato eccessivamente ristretto. Di conseguenza essa non ha tenuto conto di come avviene effettivamente la concorrenza nel mercato. L’ESA, durante la sua valutazione delle ricorrenti, ha tuttavia adottato un approccio estensivo, includendo ingenti somme del fatturato all’ingrosso esterno a tale mercato e calcolando tre volte le entrate a valle di Telenor. La ricorrente sostiene che ciò ha portato a un’ammenda del tutto sproporzionata e incompatibile con gli orientamenti della stessa ESA.

(23)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9994 — Alcentra/Brait/New look Retail Holdings) Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE) (2020/C 343/16)

1. In data 8 ottobre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Alcentra Limited («Alcentra», Regno Unito),

— Brait Societas Europaea («Brait», Malta),

— New Look Retail Holdings Limited («New Look», Jersey).

Alcentra e Brait acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di New Look.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Alcentra: società internazionale di gestione patrimoniale specializzata nel credito alle imprese con una qualità di credito inferiore al valore di investimento;

— Brait: holding di investimento pubblica specializzata negli investimenti in imprese non quotate in borsa che operano nel settore dei beni di consumo;

— New Look: opera nella vendita al dettaglio di abbigliamento attraverso una presenza online e negozi tradizionali ubicati principalmente nel Regno Unito e in Irlanda.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9994 — ALCENTRA/BRAIT/NEW LOOK RETAIL HOLDINGS (1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "regolamento sulle concentrazioni").

(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

(24)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu Fax: +32 229-64301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

(25)
(26)

IT

Riferimenti

Documenti correlati

Il presente complemento della versione consolidata del 2019 del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 1 ) contiene le modifiche che è

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) 12,5 Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milli­.. grammi

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come

in base alle norme del disciplinare per l’utilizzo di tale denominazione. Le dimensioni dei caratteri della menzione «sur lie» e della denominazione geografica «Val de

«Le colture destinate alla produzione della IGP «Radicchio Rosso di Treviso» devono essere costituite da piante della famiglia delle composite - specie

a) Al posto della dicitura «denominazione di origine protetta» possono essere utilizzate menzioni tradizionali, come «vino “Classicus” di origine protetta»,

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale 7/2020 «Attuazione della politica di coesione: i costi sono comparativamente bassi,

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente