Conto corrente conla Posta
GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Anno 69° RoxA -
Venerdì,
3agosto
1928 - ANNO VI NHUOTO 18ÛAbbonaxxlenti.
Anno Sem. Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed in tutto 11 Regno (Parte I e II) L. 100 60 40 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . > 200 120 TO In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
domicilio ed intutto il Regno (sola Parte I). » 70 40 25 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . • 120 80 50 Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.
Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gaz•
zetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) 6 Essato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.
Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari 6 Essato in rn.
giene di cent. 5 per ogni pagina.
Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministraziono della «Gazzetta U ciale» -- Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) - ovvero presso 18 li rie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbo.
n enti domandati per corrispondenza deve essero versato negli Ufüci po•
stalia favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorat,o generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. Isupplementi Per 11 prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta UfŒcialea straordinari sono fuori abbonamento, veggansi le norme riportate nella testata. de11a parte seconda.
DIREZIONE E RÊDA¾IONB PRESSO FI MINISTERO DELla GTTISTIZIA B DEALl AFPARI Ol CULTO (TFPICIO PITBBI.ICAZIONE DELLE LEGGi
USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO
In esecuzione del R.
decreto-higge
22 dicembre 1927, n.2009,
à statoaperto,
con effetto dal 1° marzo 1928, unconto corrente
postale
a favore della Tesoreria Centrale e di olascuna Sezione della R. Tesoreria Provinclale, in modo che I correntistipotranno
ottenere che le somme ad ossi dovuto dallo Stato vengano accreditate al loro conto correntee
potranno,
consemplice postagiro,
effettuare versamenti alla Tesorerla. I noncorrentisti, Invece, potranno
versarolesomme da loro dovute alla
Tesorerla,
pressoqualsias!
Ufflolo postale.Il citato
decreto·legge,
con ledisposizioni
relative alpigamento
delleimposte dirette,
della tassa scambi e di altri tributi mediantepostagiro
e conquelle riguardanti
ilpagamento,
in conto correntepostale, degli
affitti di immobillurbani, degli stipendi
e dellepensioni,
àdestinato,
in breve, ad aumentare 11 numero del correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto correntepostale.
L'utilità
delPapertura
di un conto corrente, per le aziende e per isingoli cittadini,
à tantomaggiore
quantopiù grande
à 11 numero delcorrentisti;
onde àche,
aseguito
d61.previsto
incremento del conti correntipostali,
risulte-ranno anche
più apprezzabill
I benefloi delpostagiro, quall: I*dilminazione
del rischi Inerenti al materiale invlo del denaro o di titoli equivalenti; 11risparmio
di tempo derivante dalPevitare Paccessoagli sportelli degli
Uffloi con.tabill, per le riscossioni e per i
pagamenti;
laprecostituzione
di una prova scrittadegli
avvenutipagamenti,
alPin-fuori delle
quietanze
dei creditori.II
largo impiego
delpostagiro, inoltre,
realizzando lapossibilità
dicompiere
unagrande quantità
di transazioni senza Puso effettivo dellamoneta,
si traduce In un evidentevantagglo
per Peconomia del Paese.L'utile individuale ed II
vantaggio
de!Iageneralità
concorreranno,adunque,
allamaggiore
diffusione delposta•
giro,
assecondandoPimpulso
ad unosviluppo
semprepiù rapido
edordinato,
della nostra economla.L'apertura
del conto correntepostale può
essereottenuta,
con tenue spesa, pressoqualsiasi
Ufficiopostale
del
Regno.
TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO
GENERALE DELLO STATO
perinserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni
oper
altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.
3654
3-vm 1928 (VI) -GAZZETTA UFFIC ALE DEL ITEGNO D'lTALIA-N. 180SOMMAIRIO
Presidenza del Conqigilo dei Ministri: Nomina a Ministro di
. Stato . . , , . , ,' . . , , , , , , . . Pag. 3654
pnNiŠŠi
ne LEGGI E DECRETI2217. - REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1608.
Norme riflettenti l'istruzione primaria per i musulma=
ni della Tripolitania e della Cirenaica . . . Pag. 3654 2218. - REGIO DEORETO-LEGGE 26 luglio 1928, n. 1763.
Approvazione della proroga al 31 dicembre 1928 del
«Modus vivendi» stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, 11 3 dicembre 1927 . . . . . . . Pag. 3656
2219. - REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1741.
Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiastici con.
servati . . . Pag. 3657
2220. -REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1758.
Cambiamento di denominazione della Colonia agricola
per i Ogli dei contadini morti in guerra della provincia
di Mantova in «Colonia agricola Vittorio Emanuele III per i Bgli dei contadini morti in guerra della provincia
di Mantova» . . . . . . . . . . . . . Pag. 3659 2221. - REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1734.
Trasformazione del Bae inerente al
patrimonio
delMonte di pietà di Racalmuto . . . . . . . Pag. 3659
2222.-REGIO DEORETO 21 giugiro 1998, n. 1735.
Autorizzazlone aÏl'Istituto di soccorso « Giuseppe Kir.
ner » di Firenzó ad accettare un legato disposto in suo
favore ...Pag.3659
2223. - REGIO DECRETO 17 maggio 1928, n. 1736.
Erezione in etate morale della Cassa scolastica dell'Isti- tuto tecnico pareggiato «Pitagora», in Taranto.
--- Pag. 3659
2224. - REGIO DECRETO 17 maggio 1928, n. 1737.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Re-
· gio istituté tecnico «Leardi», in Casale Monferrato.
--- Pag. 3659
2225. - REGIO DECRETO 17 maggio 1928, n. 1738.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Ro.
gio ginnasio eCarlo Troya», in Andria . . . Pag. 3659 2226. -REGIO DEORETO 1Tmaggro 1928, n. 1730.
Erezione in ente morale dell'«Associazione Messinese
Sport e Turismo », in Messina . . . . . . Pag. 3659 2227. - REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1740.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del liceo•
ginnasiocomunale pareggiato di Orvieto . . Pag. 3659 REGIO DECRETO 29 luglio 1928.
Nomina del
yesidente
del Consorzio del Ticino per la co- struzione, la nianutehzione e l'esercizio delPopera regolatricedell'invaso del Lago Maggiore . . . . . . . . . Pag. 3650
REGIO DECRETO 31 maggio 1928.
Integrazione dell'elenco principale delle acque pubbliche
della provincia di Como . . . . . . . . . . . Pag. 8060 DECRETI MINISTERIALI 21 luglio 1928.
Inibizione diriaëquistodella cittadinanza italiana agli ex co.
ningi signori Armando Ernesto Gaetano Odoacre Vita ed Agnese
Vallesi ...Pag.3660
þECRETO
MINISTERIALE 25 giugno 1928.H!a.,¾Norme
per l'applicazione del R. decreto=legge 21 luglio 1927,n. 1316, ai contratti degli enti locali . . . . . . . Pag. 3661 DEORETO MINISTERIALE 14 luglio 1928.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in General Alvear alla dipendenza del Regio consolato in Mendoza , . Pag. 3662 DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1928.
Istituzione di una Itegia agenzia consolare in Stettino alla
dipendenza del Ilegio consolato generale a Berlino . Pag. 3662
DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1928.
Autorizzazione al Credito italiano, con sede in Genova, ad istituire una propria 811ale in Gallarate . . . . . Pag. 3662
DECRETO alINISTERIALE 20 luglio 1928.
Sospensione dall'esercizio delle sua funzioni del Consiglio di
amministrazione della Cassa di risparmio di Camerino e nomina del commissario straordinario . . . . . . . . . Pag. 3662 DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1988.
Autorizzazione al Credito agrario bresciano, con sede in Brescia, ad istituireunaallalein Vestone ValleSabbiae un'agen·
zia di città in Brescia . . . . . Pag. 3663 DEORETO MINISTERTAT.E 31 luglio 1928.
Autorizzazione al Banco di Roma ad istituire una propria agenzia di città in Roma . . . . . . . . . , , Pag. 3663 DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3663
DISPOSIZIONI E COMUNICATI
Ministero delle comunicazioni: Apertura di posto fonotelegrafico comunale . . . . . . . . . Pag. 8667
Ministero delPeconomia nazionale: Comuni filiosserati.
Pag. 3668 311nistero de11e Snanze:
Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione pro- vinciale delle imposte dirette . . . . . . . . . Pag. 3668 Media dei cambi e delle rendite . . . . . . . Pag. 3668
311nistero dei lavori
pubblici:
Costituzione del Consorzio di bo- nifica e di trasformazione fondiaria della pianura di Venafro.-- Pag. 3668
BANDI DICONCORSO
Ministero della pubblica istruzione: Concorso al posto di diret-
tore nel Regio conservatorio di musica <L. Cherubini> di Firenzo . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3668
PRESIDENZA
DEL
CONSIGLIO
DEIMINISTRI
Nomina a Ministro di Stato.
Sua Maesta il Re, condecreto 20
luglio
1928-VI,
su pro- posta di S. E. ilCapo
del Governo, Primo MinistroSegreta-
rio di Stato, ha nominato Ministro di Stato S. E. il gene- rale Emilio De
Bono,
senatore delRegno,
Governatore dellaTripolitania.
I
LEGGI E DECRETI
Numero di pubblicazione 2217.
REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1698.
Norme riftettenti l'istruzione
primaria
per i musulmani della Tripolitania e della Cirenaica.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Veduto il Nostro
decreto-legge
31 gennaio 1924, n. 472,che approva l'ordinamento scolastico della Cirenaica e della
Tripolitania;
Veduta la
legge organica
per Pamministrazione della Tri-politania
e della Cirenaica indata 26giugno
1927, n. 1013;Inteso il
Consiglio superiore coloniale;
8 Vm-1928 (VT)-GAZZETTA UFFIC ATÆDELREGNO D*ITALIA- N. 180
3655
Inteso il
Consiglio
dei Ministri;Sulla proposta del Nostro Ministro
Segretario
di Statoper fé colonie, di concerto con
quello
per lefinanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
L'istruzione
primaria
per i musulmani della Cirenaica edella Tripolitania viene impartita nelle seguenti scuole:
1• scuole elementari maschili;
2• scuole femminili di lavoroe
istruzione;
3° EcuOle seralÎ maschÎli.
Art. 2.
La scuola elementare masebile è costituita:
a) di un corso inferiore
triennale;
b) di un corso
superiore
biennale.Il corso inferiore verrà istituito in quelle località dove si abbia una
popolazione
scolastica stabile di almeno trenta alunni.Il corso
superiore
verrà istituito inquelle
località, nellequali
siverifichino, specialmente
neiriguardi
del numerodegli
alunni, particolari condizioni che ne rendano oppor- tuna la istituzione, o laddoveparticolari
condizionipoliti-
che lo richiedano.
Art. 3.
Le materie
d'insegnamento
sono leseguenti:
.a) Corano,
religione, morale;
b) lingua araha;
c)
lingua
italiana;d) aritmetica,
geometria
elementare econtabilità;
c)
disegno
e bellascrittura;
, f) nozioni
varie, storia, geografia,
scienze fisiche enatu-rali, igiene;
g)
giardinaggio,
lavoromanuale, glanastica
egiuochi;
h) canto.
Gli
insegnamenti,
di cui alle lettere a) e6),
vengono im- partiti da uninsegnante
arabo musulmano;gli
altri da uninéegnante
italiano. Nelle tre classi del corso inferiore leno-zioni di aritmetica sono impartite così
dalPuno,
come dal-Paltro.
'Art. 4.
Il corso elementare inferiore ha un orario
giornaliero
disei ore per classe, e
l'insegnamento
si svolge per tre ore inlingua italiana e per tre ore in lingua araba.
Il corso elementare
superiore
ha anch'esso un orariogior-
naliero di sei ore per classe, ma
l'insegnamento
si svolgeper quattro ore in
lingua
italiana e per due ore inlingua
araba.
I
programmi d'insegnamento
sono modellati suquelli
dellescuole elementari del Regno, salvo le modificazioni richieste dalla
particolare
natura dellepopolazioni
nel pui interessePinsegnamento
vieneimpartito.
Art. 5.
Alla
prima
classe del corso elementare inferiore sönö am- messi fanciulli musulmani che abbiano compinto sei anni di età o che licompiano
entro il 31 dicembre dell'anno scola- stico nel quale si inscrivono.Per l'ammissione alle altre classi del corso inferioree del corso superiore si seguono le norme in
vigore
perleRegie
scuole elementari di
tipo metropolitano.
Art. 6.
La scuola femminile di lavoro e istruzione è costituita:
a) di un corso preparatorio biennale;
b) di un corso
professionale triennale;
c) di un corso di
perfezionamento
annuale.La scuola femminile di lavoro e istruzione
potrà
essere istituita, sempre a corsocompleto,
solo neimaggiori
centridella Cirenaica e della
Tripolitania
equando
sia assicurata lafrequenza
di un convenientenumero dialunne.Art. 7.
Le materie di
insegnamento
sono leseguenti:
a) Corano,
religione
emorale;
b)
lingua
araba ; c)lingua
italiana;d) aritmetica e
geometria elementare;
e)
disegno
e bella scrittura;f) nozioni varie, storia, geografia, scienze Bsicheenatm
rali,
economiadomestica, igiene
g) Invori
donneschi;
h) canto.
Gli
insegnamenti,
di cui alle lettere a) eb),
vengonoin&partiti
daun'insegnante
arabamusulmana, gli
altri ddun'insegnante
italiana; nel corsopreparatorio
le nozioni di aritmetica sonoimpartite
cosìdalPuna,
come dan'altra.Nel corso professionale e in quello di
perfezionamentó l'insegnamento
dei lavori donneschi vieneimpartito
nelleseguenti specializzazioni:
a) ricamo in bianco e a colori con
particolare riguardo
ai ricami in stile arabo; ricamo in argento su raso e
yellutg
secondo la tradizione artistica locale;
b) lavori di sartoria,
rammendi, rattoppi;
c) lavorazione di tappeti;
d)
tessitura di barracani.Art. 8.
Il corso
preparatorio, quello professionale
equello
dipërs
fezionamento hanno un orario
giornaliero
dicinque
oreAlPinsegnamento
dei lavori donneschi sonoassegnate,
nelcorso
preparatorio,
un'ora; nel corsoprofessionale
due ore ognigiorno.
Nel corso diperfezionamento
siimpadisce
solgPinsegnamento
dei lavori donneschi.I
programmi d'insegnamento,
quanto alla parte culturá- le, sono sostanzialmente gli stessi che perle scuolemaschili,
ma con
svolgimento più
limitato;quanto
ai lavori donneschitengono
presenti le necessità odierne deBa vitalocale,
senzatrascurare le tradizioni artistiche della
regione,
'Art. 9.
Per Pammissione alla
prima
classe ed alle successive della;scuola femminile di lavoro e istruzione
valgono
lestesse nor-me stabilite dalPart. 5 del presente decreto per la scuola;
elementare maschile.
Le alunne che, dopo superati
gli
esami dellaquinta
clas-se, ne facciano richiesta, sono ammesse a
compiere
il corsodi perfezionamento, duranteil quale debbono
seguire
due alvmeno delle specializzazioni indicate nelPart. 7.
'Art. 10.
Le scuole serali maschili per adulti änalfabeti verranno istituite solo nei centri di
maggiore importanza
equando,
a giudizio del Governo locale, si verifichino circostanzedi amibiente favorevole.
Materie
d'insegnamento
sono leseguenti:
a)
lingua
araba;b)
lingua italiana;
c) aritmetica e geometria
elementare;
d) nozioni
varie, storia, geografia,
scienzenaturalig
iglene.
3656 8-Vm-1928,
(VI) -GAZZETTAUEFIO
ALE DEL REGNO D ITALIA-N., 180Ilinsegnamento,
di cui alla lettera a), vieneimpartito
danu
insegnante
arabo musulmano;quelli,
di cui alle lettereb),
c), d), da un insegnante italiado.Art. 11.
Gli
insegnanti
italiani delle scuole elementari maschili e delle scuole femminili di lavoro e istruzione vengono scelti in conformità delle norme stabilite dall'art. 29 del R. de-creto-legge
31gennaio
1924, n. 472.Gli
insegnanti
arabi musulmani delle stesse scuole ven-gono scelti tra coloro che sono forniti di un titolo di abili- tazione
all'insegnamento
elementare del quale venga rico·nosciuta la validità, o che hanno superato un esame di ido- neità innanzi a una
speciale
Commissione, nominata, di vol-ta in volta, dal Ministro per le colonie. Essi •vengono assunti per un
triennio,
a titolo di prova, e, inseguito
agiudizio
favorevole da parte delle
competenti
autorità sul servizio prestato in tale periodo, sono confermati in via definitiva.Così alla assunzione, come alla conferma, si
provvede
condecreto del Governatore. Coloro che non ottengono nel trien-
nio di prova un
giudizío
favorevole cessano dal servizio.Art. 12.
Gli
assegni degli insegnanti
arabimusulmani,
assunti se-ondo le norme dell'articolo precedente, sono
uguali
aquel-
11: che
percepiscono
in Libiagli inseguanti
italiani delle scuole dello stesso grado, detratte le indennità coloniali.Ad essi vengono concessi, con le stesse norme che ai mae- stri
metropolitani, gli
aumenti·periodici.
Art. 13.
Agli
insegnanti
arabi musulmani, iquali
siano stati con-fermati in via definitiva e che vengano licenziati per ridu- zione di
posti
o chiedano di essere esoneratidall'insegua-
mento per comprovate
rágioni
di salute, vengonocorrispo-
sté tante mensilità di
stipendio,
nella mistira in cui nefruiscono all'atto del licenziamento,
quanti
sonogli
anni diserv1z1o.
Art. 14.
Gli
insegnanti
delle scuole serali per adulti analfabeti, di cui all'art. 10, sono nominati con decreto del Governatore tra gli insegnanti delle scuole elementari maschili per mu-sulmani; e, alla fine del corso, ricevonouna retribuzione che verràstabilita tenendo
presenti
il numerodegli
alunni iscrit- ti e il numero deipromossi.
Art. 15.
I condintori e le coadiutrici, attualmente in servizio nelle scuole elementari e nei
.giardini
d'infanzia, vengono consi- derati come facenti parte delpersonale inseg11ante
dellescuole elementari per musulmani. Essi fruiscono del tratta- mento stabilito per
gli impiegati
delgrado
13·, ed è ap-plicabile
nei lororiguardi
l'art. 6 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504.Nel
procedere all'inquadramento
viene lorocomputato
ilservizio prestato precedentemente.
Ai coadiutori e alle coadiutrici si
applicano
ledisposi-
zioni di cui al
precedente
art. 13.Art. 16.
Gli
insegnanti
dei ruolimetropolitani,
i quali abbiano, daalmeno un
quinquennio,
l'incarico della direzione di una scuola elementare maschile per musulmani, a corsocomple
to, inferiore esuperiore,
o di una scuola femminile di la- yoro e istruzione per alunne musulmane, sono confermatiin via definitiva nelPuficio di direttori didattici per le scuo-
le,
rispettivamente
maschili efemminili,
per musulmani.Ad essi .viene fatto lo stesso trattamento economico che ai direttori didattici
governativi
dipari
anzianità di ser-vizio in
qualità
di direttori.'Art. 17.
Le scuole coraniche
(kuttab),
mantenute dasingoli
o dacollettività,
sono sottoposte allavigilanza
dellaSoprainten- dynza
scolastica e allavigilanza igienico-sanitaria,
ai sensidell'art. 48 del R.
decreto-legge
31gennaio
1924, n. 472.E' in facoltà del Governatore di farchiudere
quelle
scuolecoranicheche, per dichiarazione della
Sopraintendenza
sco-lastica,
presentino pericolo
per lapubblica
salute equelle
nelle
quali l'insegnamento
siinspiri
aprincipi
contrari al<Pordine
pubblico.
Art. 18.
Le scuole medie per musulmani (idadla) di
Bengasi
e diDerna non ammetteranno nuovi
alunni,
così da poter es-sere soppresse appena
gli
inscritti nell'anno scolastico1926-1927 abbiano
regolarmente,
e cioè senzaripetizione
dianni di corso,
conseguito
la licenza.Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sigillo
delläStato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle
leggi
e deidecreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addl 21
giugno
1928 - Anno VIVITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI -- FEDEBZONI a ,ŸOr IJ Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte det conti, addi 26 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 233. - Sinov1ca.
Numero di
pubblicazione
2218.REGIO DEORETO-LEGGE 26 luglio 1928, n. 1763.
Approvazione della proroga al 31 dicembre 1928 del cModus vivendi» stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 di•
cembre 1927.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti
gli
articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;Visto l'art. 8, n. 2, della legge31
gennaio
1926, n.100;
Ritenuta -la necessità
urgente
ed assoluta di approvare la proroga al 31 dicembre 1928 del « Modus vi.vendi »stipu-
lato in
Parigi,
fra l'Italia e laFrancia,
il 3 dicembre 1927 edapprovato
con legge 7giugno
1928, n.1279;
Udito il Consiglio dei
Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro 80-
gretario
di Stato e MinistroSegretario
di Stato pergli
affari esteri, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' approvata la proroga al 31 dicembre 1928 del « $1odus vivendi » di stabilimerto
provvisorio, stipulato
inParigi,
mediante scambio di note, fra l'Italia e la
Francia,
il 3 di-cembre 1927.
3-vm-1928 (VI) -
GAËZETTi
UFFICÈ
DELÈEGNO
D'ITALIA --8. 1803(15$
Art. 2. Numero di pubblicazione 2219.
Il presente decreto entrerà in
vigore
il 1° agosto 1928 esarà presentato al Parlamento per la conversione in
legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo
disegno
dilegge.
Ordinia:no che il presente
decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta uilicialedelleleggi
e dei de-creti del
Regno
d'Italia, mandando achiunque
spetti diesservarlo e di farlo osservare.
Datoa §i. Anna di
Valdieri,
addì26luglio
1928 - Anno'yI FITTORIO EMANUELE.MUSSOLINI - MOSCONI - MARTELLI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addt 2 agosto 1928 - Anno 71
Atti del Governo, registro275, foglio 7. - SInovIca.
[AMBASCIATAD'ITALIA PARIGI
Paris,
le 16 Juillet 1928., Monsieur le
Ministre,
J'ai l'honneilr d'informer Totre Excellence que le Gouver- nement Italien
s'engage
à proroger jusqu'au 31 Décembre 1928 le modus vivendi d'établissementprovisoire
franco-ita- lien conclu paréchange
de lettres en date du 3 Décem-bre 1927.
Cet
arrangement
entreraenvigueur
le1er Août 1928.Veuilles
agréer,
Monsieur leMinistre,
les assurances de (na trés -haute considération.G. MANZONI.
'Boni Bocellence
Monsieur AnzsTrom BRIAND
Ministre des
Agaires Etrangères
PARIS
çVisto,
d'ordinedi Sua Maestà il Re:p. Il Ministro per gli
agari
esteri: .GRANDI.
REPUBLIQUE
FRANOAISEINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Paris,
le16 Juillet 1928.Monsieur
PAmbassadeur,
J'ai Phonneur d'informer Votre Excellence que le Gouver- nement
Français s'engage
à proroger, jusqu'au 31 Décem-bre
1928,
le modus vivendi d'établissement provisoirefranco- italien conclu paréchange
de lettres en date du 3 Décem-bre 1927.
Cet arrangemeintentrera en
vigueur
le 1er Août 1928.Veuillez agréer, Monsieur PAmbassadeur, les assurances de ma très haute considération.
A. BBIAND.
Son Eœcellence
Monsieur le Comte MANZONI Ambassadeur d'Italie à
PARIS
REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1741.
Iscrizione di rendita a favore di Enti ecclesiasticiconservati.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Vista la
legge
7.luglio
1866, n. 3036, ed il relativo regos lamento 21luglio
stesso anno, n. 3070 ;Vista la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo ree
golamento
22 agosto stesso anno, n. 3852;Vista la
legge
11 agosto 1870, n. 5784,allegato
P;Visto l'art. 24 della
legge
7 luglio 1868, n. 4490;Visti
gli
articoli 1 e 3 della legge 11agosto 1870,
n.5784, allegato
N, e l'art. 2 dellalegge
22luglio 1894,
n.339;
Vista la
legge
19giugno
1873, n. 1402, ed il relativo resgolamento
11luglio
stesso anno, n. 1461;Vista la
legge
29 giugno 1906, n. 262;Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689;
Visti i verbali delle prese di possesso
eseguite
pergli
efsfetti della
conversione,
dei beni immobilidegli
Enti moraliecclesiastici
riportati
nell'elenco annesso al presentedecreto;
Viste le.
liquidazioni
della rendita dovuta per la convers sione dei beni immobili appresi dal Demanio agli Enti ece clesiastici suddetti;Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la
giustizia
egli
affari diculto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Le rendite dovute per laconversione dei beni immobili de-
gli
Enti ecclesiastici indicati nelPelenco controfirmato dai Nostri MinistriSegretari
di Stato per le finanze e per lagiustizia e gli affari diculto ed annesso al presente decreto
sono accertate nelle somme esposte alle colonne 8 e 10 dela Pelenco stesso.
Art. 2.
In relazione all'articolo
precedente
dal fondo di renditä sul Gran Libro del Debitopubblico
istituito dal R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, ed intestato al « Demanio dello Stato per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecu-zione delle
leggi
eversive dell'Asseecclesiastico, a favore sia del Fondo per ilculto,
siadegli
Enti ecclesiastici assogget- tati a conversione» saràtrasferita,
con decorrenza dal1° gennaio 1928, la complessiva rendita consolidato 3,50 per cento netto di L. 4228.09
agli
Ent.i ecclesiastici indicati nel- l'elenco annesso al presente decretorispettivamente
per le .somme di rendita ad essi assegnate nella colonna 10 dell'es lenco medesimo.
Sono accertate in L. 62,671.31 le rate di rendita netta má- turate nel tempo decorso dalle ris
pettive
prese di possesso dei beni immobili fino a tutto il 33. dicembre 1927 in corso di pagamento sul fondo di rendits avantiindicato,
nellesommeesposte alla colonna 24 dell'annesso elenco.
Ordiniamo che il presente decreto, itiunito del sigillo dello
Stato,
sia inserto nella raccolta uffic'iale delleleggi
e deidecreti del Regno
d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a San
Rossore,
addì 21giugno
1928 - Anno VIVITTORIO EMANUELE.
Visto, d'ordinerdi Sua Maestà il Re: Voir1 - Rocco.
. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
p. Il Ministro GRANDI•per gis affari esteri: Af¾Iregistratodel Governo, registro 274,alla corte dei conti, addi so ;foglio 27ò.uglio- SmovIca.1928 Anno vi
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