GAZZETTA
.
UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
Anno 70° Ron
-Mercoledl, 26 giugno'1929
-ANNo VII Numero 148
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domicilio ed in tutto 11 Regno (Parte I e II) All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . , ,
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola ParteI).
All'estero (Paesi dell'Unione postale)
Anno Sem. Trim.
L. 100 60 40
a 200 120 70
i TO 40 25
à 120 80 50
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tore. - Renevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi, 219. - Bengasi: Russo Francesco. - Bergamo: Libr. inter. Istit. Ital. <li Arti Grafiche <lell'A.T,.Z.- Bologna: Libr.editt. Cappelli Licinio, via Farini, 6. - Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.-Bolzano:RinfreschiLorenzo.-Brindisi:CarlitcciLitigi.
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8. Belforte e C. - Lucca: S. Belforte e C. - Macerata: P. M. Ricci. -Mantova: U. Mondort, Corso Vittorio Emanuele, 54. - Messina: Ferrara Vincenzo, viale San Martino, 45: G. Principato; D'Anna Giacomo. - Milano: Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Ztaliana, Galleria, Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; Società Editrice Internazionale, via Bocchetto, 8: A. .Vallaffli, via Stelvio, 2; Lyipi di Giacomo Pirola, via Arci- vescovado n. 1: Libreria Italia, via Durini n. 1. - Modena: G. T. Vincenzi o nipote, Portico del Collegio. - Napoli: Paravia & Treves. via Guglielmo S. Felice, 49: Raffaele Madolo e Figlio, via T. Caravita, 30; A. Fallardi, via Stelvio n. 2. - Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I, 26;
Ist. Geogr. De Agostini. - Nuoro: Margaroli G. - Padova: A. Draghi, via Cavour, 9. - Palermo: 0. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele, 335.
- Parma: Libreria Fiaccadori, via al Duomo, 20-21: Societa Editrice Internazionale, via del Duomo, 20-26. - Pavia: Bruni & 3farelli. - Perugia:
Natale Simonelli. - Pesaro: Rodope Gennari. - Piacenza: Editore V. Porta, via Cavour, n. 10-12. --- Pisa: Minerva (già Bempora<l) Riunite Rot.
toborgo. - Pistola: A. Pacinotti. - Pola: Schmidt, viazza Foro, 17, -Potenza: Ditta Raffaele 3Tarchesiello. - Ravenna: E. Laragna & Figli.
- Reggio Calabria: R. D'Angelo. - Reggio Emilia• Luigi Bonvicini, via Felice Cavallotti. -- Rieti: A. Tomasetti. - Roma: Fratelli Treves del.
l'A,L.I., Galleria Piazza Colonna: A. Signorelli, via degli Orfani. 88; Maalione, via Due Macelli, 88: 31antegazza degli Ere<fi Cremonesi, via 4 Ko- Tembre, 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto, 6: A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele; Libreria Littorio, Corso Umberto, 330; Tatituto Geo- graf¿co De Agostini, via della Stamperia, 64-65; Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Hardi, piazza Madama, 19-20. - Rovigo: G. Marin, via avour, 48. - Sansevero: Luigi Ven<litti, piazza Municipio, 9. - Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele, 14. - Savona: Pietro Lodola. -
Siena: Libreria S. Bernardino, via Cavour, 42. - Siracusat C. Greco. - Sondrio: E. Zarucciti, via Dante, 9. - Spezia: A. Zacutti, via l'elice Ca.
Tallotti, 3. - Taranto: Fratelli Filippi, via Archita. - Teramo: L. D'Ignazio. - Terni: Stabilimento Alterocca. - Torino: Editrice P. Casanotre
& C., piazza Garignano: Soc. Editr. Intern., via Garibaldi, 20; Fratent Treves dell'A.LJ., via S. Teresa, 5; Libreria S. Lattes & C.. via Garibaldi, 3.
-- Trapani: Giuseppe Banci, Corso Vittorio Emanuele, 82. - Trento: Edit. Marcello Disertori, via S. Pietro, 6. - Treviso: Longo R Zoppelli.
- Triestet Licinio Cappelli. Corso Vittorio Emanuele. 12; Treves & Zanichelli, Corso Vittorio Emanuele, 27. - Tripoli: Libreria 2tfinerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. - Udine: Alfonso Benedetti, via Paolo Sarpi, 41. - Varese: Mai & Mainati. - Venezia: Um.
berto Sormani, via Vittorio Emanuele, 3844. - Vercelli: Bernardo Cornale. - Verona: Remigio Cabiance, via Mazzini, 42. - Vicenza: Giovanni Galla, via Cesare Battisti. - Viterbo: Fratelli Buffetti. - Zara: E. De Sconfeld, piazza Plebiscito.
CONCESSIONARI SPECIALI. - Torino: Rosemberg & Sellier, via Maria Vittoria, 18.- Milano: Casa Editrice Ulrico Hoevli, Galleriade Cristoforis.
CONCESSIONARI ALL'ESTERO. - UffEci Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali efttà del mondo. - Enenos Ayres: Italianissima.
IJbreria Mele, via Lavalle, 485. - Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perreghini. - Parigi: Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.
CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. - Messaggerie Italiano: Bologna,via Milazzo, 11: Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Ar.
chi P. Monum: Milano; Napoli, via Mezzocannone 7: Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.
Veggansi
lemodificarloni apportate alPultimo
commadelle
normeInserite nella testata del
«Fogilo delle Inserzioni
».gggggggg
DEORETODEL
CAPO DEL GOVERNO 8giugno
1929.Tabelle
obbligatorie
di normalizzazione per materiali accor-ORDINI CAVALLERESOHI
renti alle Amministrazioni dello Stato e ad altri enti .Pag.
3006Revoca
di onorificenze . , , , . , , . . . . .Pã,g.
2998 DEORETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8giugno
1929.Tabelle
obbligatorie
di normalizzazione per materiali occot.puNbÛeaitoie
LEGGI EDECRETI
renti alle Amministrazioni dello Stato e ad altri enti .Pag.
3007 1669, - REGIO DECRETO-LEGGE 17giugno
1929, n. 1016. DECRETO MINISTERIALE 12giugno
1929.Trattamento
doganale
deigrassi
non nominati animaliProroga
deipoteri
conferiti alla Commissione incaricata della alimentari . . , , .Pag.
2998temporanea gestione
dell'Istitutochirurgico ortopedico
e sana.torio « Giornale d'Italia », in Ariccia . . . . . . .
Pag.
3007 1670. - REGIO DECRETO 25aprile
1929, n. 967.Approvazione
del testo unico delleleggi
sulle Casse di DECRETO MINISTERIALE 14giugno
1929.risparmio
e sui Monti dipietà
diprima categoria.
Ordinanza di sanità marittima per leprovenienze
da PortoPag.
2999 Said(Egitto)
• , · • • a , a ,Pag.
30082998 26-VI-1929 (VII)
-GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA
- N.148
DECRETO Ma ISaT RaIALdEir2e tomr
dl'192t
uto «Vittorio Ema-LEGG I E DECRET I
nuele III »
per'i danneggiati
dai terremoti inReggio
Calabria.Pag.
3008DECRETO
MINISTERIALE 18 febbraio 1929. Numero dipubblicazione
1669.Istituzione di una
Regia agenzia
consolare in Corte alla di=pendenza
delRegio
consolatogenerale
in Bastia . ,Pag.
3008 REGIODECRETO-LEGGE
17giugno 1929,
n. 1016.Trattamento
doganale
deigrassi
non nominati animali ali•DECRETI
PREFETTIZI:
mentari.Riduzione
dicognomi
nella forma italiana . , ,Pa.g.
3008PRESENTAZIONE
DIDECRETI=LEGGE
ALPARLAMENTO
Ministero
degli
affari esteri: R.decreto-legge
31gennaio
1929,n. 872, relativo
all'approvazione
del Trattatopreliminare
d'amicizia e di
commercio, stipulato
inNanchino,
fra l'Italiae la
Cina,
il 27 novembre 1928 . , . , , , , .Pag.
3014DTSPOSI2IONI E COMUNICATI Ministero
degli
affari esteri:Ratifica
polacca
alla Convenzione di Roma n. 25 per laliqui-
dazione della Cassa
postale
dirisparmio
di Vienna. .Pag.
3014Ratifica
polacca
alla Convenzi'one di Roma n. 35 relativa alla cittadinanza . . . . . . . . . . . . . . . .Pag.
3014 Ratificapolacca
alla Convenzione di Roma n. 7 concernente lepensioni assegnate
dal cessato Governo d'Austria .Pag.
3014 Ministero dell'economia nazionale:Domanda di svincolo betale della
cauzione costituita
dalla« Societh
cooperativa
mutuaproprietari
salsamentari » con sedeinMilano...Pag.3014
Domanda di
svincolo
totale della cauzione costituita dalla Società « L'AllianceRégionale
de France» diParigi,
con rap-presentanza
in Milano. . . . . , , , , . , , .Pag.
3014 Ministero de11e finanze:Smarrimento di ricevute . , , , , , , , , .
Pag.
3014Rettifiche d'intestazione • · · = = « a
Pag.
3015CONCOllSI.
Ministero della
pubblica
istruzione:Concorso per conferimento di
posti gratuiti
nel Convitti na-2ionali ... ...
...Pag.3016
Concorso per conferimento di
posti gratuiti
nelPEducandato femminile di San Demetrio di Zara . . . . . . .Pag.
3016ORDINI CAVALLERESCHI
Ilevoca
dionorificenze.
Con R. decreto 4 febbraio 1929-VII, su
proposta
del Ministro per le comunicazioni, venne revocato il R. decreto 21 settembre 1919 col quale Italiano Antonino fu Antonino fu insignito della onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.Con R. decreto 11 febbraio 1929-VII, su
proposta
del Ministro per finterno, venne revocato il R. decreto 11 giugno 1922 con 11quale
Silvestri-Campagnano Nicola (la Liberi fu insignito della onorift-canza di cavaliere dell'Ordine della Corona (l'Italia.
Con R. decreto 7 febbraio 1929-VII, su
proposta
del Ministro per la guerra venne revocato il R. decreto 3 maggio 1914 con cui Zorzi Vittorio del fu Pietro fu insignito della onorificenza di cavaliere tiell'Ordine della Corona <l'Italia.Con R. decreto 15 agosto 1927-V, su propostadel Primo Segretario di Sua Maestà, Cancelliero clell'Ordine della Corona d'Italia, venne revocato il 11 flecreto 8 luglio 1920 con cui Ganna Vittorio fu Carlo fu insignito <1ella onorificenza <\ cavaliero <1ell'Onlino <1ella Coronn
<l Italia.
(3649)
.VITTORIØ EMANUELE
IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA'
Vista la
tariffa generale
dei dazidoganali, approvata
conR.
decreto-legge
0giugna 1921,
n.806,
emodificata
conR.
decreto-legge
11luglio 1923,
n.1545;
Visto l'art.
3,
n.2,
dellalegge
31gennaio 1926,
n.100;
Ritenuta la necessità di
apprestare
unaadeguata
tutelaall'industria
dellaidrogenazione
deigrassi animali
alimen-tari;
Sentito
ilConsiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del NostroMinistro Segretario
diStato
per le
finanze,
di concerto conquello
perl'economia
nazio-nale;
Abbiamo decretato e
decretiamo:
Art. 1.
Nella tariffa generale
dei dazidoganali in vigorë
iono144
trodotte le
seguenti modificazioni:
I
Numero Coef!1eiente
o
etLera
Denominazione dellemerci UmDb eo
ma orar-tariffa zione
137 a Grassi non
nominati
i animali:1. alimentari . . . . . .
Quintale
15 IArt.
2.Il
presente decreto,
cheentrerà
invigore il giorno
atessodella sua
pubblicazione
nella GazzattaUfficiale
delRegno,
sarà
presentato
alParlamento
per laconversione
inlegge.
Il
Ministro proponente
èautorizzato
allapresentazione del
relativo
disegno
dilegge.
Ordiniamo
che ilpresente decreto, munito del sigillo
delloStato, sia
insertonella raccolta uiliciale delle leggi
edei
decreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo
e di farlo osservare.Dato a Roma, addì 17
giugno
1920 . Anno VIIVITTORIO EMANUELE.
- MUssoTANI. - MOSCONI - MARTELLI.
to, il Gruirdasigilli: Rocco.
Itegistrain alla Corte dei conti, addi 21 giugno 1020 inno Vil Atti del Governo, registro 285, foglio 163. - FER7J.
Numero di
pubblicazione
1670.REGIO DECRETO 25
aprile
1929, n. 967.Approvazione
del testo unico delleleggi
sulle Casse di rhsparmio
e sui Monti dipietà
diprima categoria.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PE:R YOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
In virtù della
facoltà conferita
al Governo del Re dal- l'art. 18 dellalegge
20 dicembre1027,
n.2587,
dipubblicare
per Nostro decreto il testo unico delle
disposizioni legisla-
tise concernenti le Casse di risparmio e i Monti di
pietà
di
prima categoria;
Veduta la
legge
15luglio 1888,
u. 5546(serie 3.), sull'ordi-
namento delle Casse di
risparmio;
Veduta la
legge
17luglio 1898,
n.311,
che modificagli
articoli 15 e 25 della
legge predetta;
Veduta la
legge
4maggio 1898,
n.160, sull'ordinamento
dei Monti dipietà;
Veduto il R. decreto
legislativo
14giugno 1923,
n.1396,
che modifica la
legge
4maggio 1808,
n.160,
sui Monti di Veduto il II.decreto-legge
28 dicembre1024,
n.2279,
con- vertitonella legge
20 dicembre1925,
n.2481,
concernente il trattamento diquiescenza
delpersonale
dei Monti dipietà
di
prima categoria;
Veduto il R.
decreto-legge
7 settembre1920,
n.1511,
con-vertito nella legge
23giugno 1927,
n.1107, portante
prov- vedimenti per latutela
delrisparmio;
Veduto il R.
decreto-legge
6novembre 1926,
n.1830,
con-vertito nella
legge
23giugno 1927,
n.1108,
contenente lenor- 1me
regolamentari
per la tutela delrisparmio;
Veduto il lt.
decreto-legge
12agosto 1927,
n.1767,
con-vertito nella
legge
23 febbraio1928,
n.440,
che modifica l'ordinamento dell'amniinistrazione dei Monti dipietà
diprima categoria
;Veduto il 11.
decreto-legge
10 febbraio1927,
n.269,
con- iettito nellalegge
20 dicembre1927,
n.2587,
che modifica f ordinamento delle Casse dirisparmio
e dei Monti dipietà
di
prima categoria;
Sentito il parere del
Consiglio
diStato;
Sentito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Stato per l'economianazionale,
di concerto con il Nostro Ministrosegretario
di Stato perl'interno,
col Nostro MinistroSegre-
tario di Stato per la
giustizia
egli
affari diculto,
e colNostro Ministro
Segretario
di Stato per lefinanze, Abbiamo
decretato e decretiamo:'Articolo
unico.Testo unico delle
leggi
sulle Casse dirisparmio
e sui Monti di
pietà
diprima categoria,
Art. 1.
(Art. 1 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3a; art. 5 della
legge
4 maggio 1898, n. 109; articoli 1 e 2 del R. decreto
legislativo
11 giugno 1923, n. 1396 .
Gli Istituti che si propongono di
raccogliere depositi 4
titolo dirisparmio
e di trovare ad essi convenientecolloca«
mento,
qualungne
sia la natura dell'entefondatore,
conser-sano o
nequistano
lapersonalitù giuridica
e il titolo di Casse dirisparmio
con le forme e alle condizionistabilite
dalpresente
testo unico.I .\lonti <li
pietà,
che per il rilevante ammontaredei depo-
siti
fruttiferi
da essiricevoli,
abbiano assunto carattereprevalente
di istituti dicredito,
sonoclassificati
inprima categoria.
Essi s<mosottoposti
alledisposizioni
delpresente
testo unico, eerettuate
quelle
concernenti le Casse di ri,sparmio
fondate da associazioni di persone, nonchè la di-sposizione
dell'art. 18 delpresente
testo unico.Art. ".
(Art. 2 della leggo
)3 luglio
1SSS, n, 5546, serie 3a).Gli atti costitutisi delle Casse di
risparmio
fondate daCorpi
morali o col loro concorso, debbono esserecompiuti
inconformità delle
leggi
e delregolamenti propri
a ciascunaspecie
diCorpi
morali.Le Casse di
risparmio
istituite daassociazioni
dipersone
si costituiscono per attopubblico.
L'atto costitutivo delle Casse di
risparmio
fondatedg Corpi
morali o col loro concorso, determina:1° le
ingerenze
di essiCorpi
morali nellanomina degli
amministratori e neÌIn revisione dei
conti;
2° l'ordinamento
amministrativo dell'Istituto.
L'atto
costitutivo delle Casse dirisparmio istituite da;
associazioni di persone determina:
a)
il numero,l'ammissione,
lasostituzione
ei diritti degli
associati e della loroassemblea;
b)
i modi di elezione e il numero deicomponenti il
Colisiglio
diamministrazione;
c)
le attrilmzioni delConsiglio
diamministrazione.
All'atto
costitutivo
ùallegato
10 statuto.Art. 3.
(Art. 2 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3a;
art. 1 del It decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396).
E'
approvato
l'unito testo unico delleleggi
sulle Casse dirisparmio
e sui Monti dipietà
diprima categoria, visto,
d'ordine
Nostro,
dal Ministroproponente.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufliciale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo
e di farlo osservare.Gli statuti
degli
enti indicati all'art. 1 delpresente
testounico debbono contenere le norme
riguardanti
idepositi
irimborsi,
leforme,
la natura deilibretti,
imodi d'impiego
dei
capitali
e laerogazione degli
utili nettiannuali,
non-chè let
norme per le modificazionidegli
statuti stessi.Art. 4.
(Art.
3 della legge 15 luglio 1888, n. 3546, serie 33; art. 8 del R. de-Dato
aRoma,
addì 25aprile
1929 - Anno VII cretodegge 10 febbraio 1927, n. 2691, convertito nella legge 28 di- VITTORIO EMANUELE. cembre 1927, n. 2587, secondo colmna).MussouNI -- Morri:LU -- ROCCO Il
primo fondo
didotazione delle Casse di risparmio, fon-
Moscox1. date a decorrere dall'entrata in
vigore
del R.decreto-legge
. G novembre
1920,
n. 1830 (17 dicembre1920),
comunque rac-Visto, il Guardasigilli: lloCCO.
Itegistrato alla Corte de¡ conli, addi 18 giugno 1929 - Ainio VII colto, deve essere costituito in flenaro e per una somma nOIf Att¿ del Governo, refistro 285, foglio 117. -- Mac1NI. Inferlore ad un mllione di
life.
3000 26-vi-1929 (VII)
-GAZZETTA UFFICJALE
DEL REGNOD'ITALIA
- N. 148Art.
5.(Art. 3 della
legge
15luglio
1888, n. 5546, serie3').
Il
fondo
didotazione delle Casse
dirisparmio può
essererimborsato nella
suatotalità
o inparte,
secondo ipatti
del-l'atto
costitutivo, quando
si sia formata una massa di ri-spetto
nella misura stabilita dall'articolo 35.Dal fondo di
dotazione,
daisuccessivi
aumenti delpatri-
inonio e da
qualsiasi profitto
dellaCassa
è vietato alle per- soneed agli
entisopradetti
diprelevare
alcuninteresse,
salvo
il caso di cui alprimo
comma dell'art. 35.rt. 6.
(Art. 4 della
legge
15 luglio 1888, n. 5546).Le Casse di
risparmio
fondate daIstituzioni
di benefi-cenza o da
altri Corpi
morali o colloro
concorso debbonocostituirsi
conpatrimonio separato
eamministrazione
di-stinta
daquelli dell'Istituto
fondatore.In nessun caso
l'amministrazione degli enti indicati
al- Part. 1può
essere assuntadall'Amministrazione
comunaleo
dall'Amministrazione provinciale
o daicomponenti
dellemedesime.
Krt.
7.(Art. 5 della
legge
15luglio
1888, n. 5546, serie 36).Nelle Casse
dirisparmio
istituite daassociazioni,
la qua-lità di
socio
èpersonale
eintrasmissibile.
I soci
di tali
Casseconservano la loroqualità,
ancliedopo
che sia stato loro restituito il
contributo.
Art.
8.(Art.
19 della legge 15luglio
1888, n. 5546, serie 3=; art. 8 del R. de-creto-legge
10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 di- cembre 1927, n. 2587).Adempiuto
aquanto
èprescritto
congli
articoli9, 3,
4e
6, quando
lo statuto sia conformealla legge,
il Ministro per l'economianazionale,
sentito il parere dell'Istituto d'emissione
edel Consiglio
diStato,
promuove, di concerto colMinistro
perle finanze,
il decreto Reale che istituisce la Cassa dirisparmio, le attribuisce
il carattere di ente mo-Tale
eneiapprova lo
statuto.Art. 9.
(Art.
19 della legge 15luglio
1888, n. 5546, serie Sa; art. 4 del R. de- cretolegislativo
14giugno
1923, n. 1396; art. 10 del R. decreto- legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicem- bre 1927, n. 2587).Le modificazioni
degli
statuti delle Cassedi risparmio
debbono essere deliberate dai
rispettivi Consigli
di ammi-nistrazione,
e daquesti sottoposte, insieme
con le delibe-razioni eventualmente prese
alriguardo dagli
enti fonda-tori,
dallepubbliche amministrazioni
e dalleassemblee
deisoci, all'approvazione governativa, che sarà
data conRegio
decreto
promosso
dalMinistero dell'economia
nazionale,sentito
ilConsiglio
di Stato.L'iniziativa
dellemodifica- zioni può
essere presa anchedagli enti fondatori,
dallepub- bliche
amministrazioni o dalle assemblee deisoci;
in talcaso
però, perchè
le modincazioni possano ottenerel'appro-
vazionegovernativa,
è necessario che su di esse si sm pro nunziatofavorevolmente
ilConsiglio
diamministrazione della
Cassa dirisparmio.
In caso didivergenza
di proposte,
il Ministerodell'economia nazionale
hafacoltà
di in trodurrevariazioni
diufficio.
Eguali disposizioni
siapplicano
per i Monti dipietà
diprima categoria.
Il relativo decretoReale
diapprovazione
sarà promosso dal
Ministro
perl'economia nazionale di
con- certo con ilMinistro
perl'interno, sentito
ilConsiglio
diStato.
Lo stesso
procedimento
saràseguito
per le mutazioni del fine dei Monti dipietà
diprima categoria.
Levariazioni
d'ufficio
alle
modificazionidegli
statuti dei Monti dipietà
di
prima categoria
saranno adottate d'accordo con ilMini.
stro per l'interno.
Le
disposizioni
delpresente articolo
hannoeffetto,
nonomstante
qualunque disposizione
incontrario degli statuti vi-
genti.
Art. 10.
(Art. 6 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1396; art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1767, convertito nella legge 23 febbraio 1928, n. BU:.
Le
amministrazîoni dei
Monti dipietà
diprima catego,
ria sono
costituite
dicinque
membri nei Comuni la cui po-polazione
non ecceda i50,000
abitanti e di settenegli
altriComuni.
Quando l'amministrazione
ècomposta
dicinque membri, questi
sono nominatil:due
dalMinistero dell'economia
namzionale,
uno dall'Amministrazioneprovinciale,
uno dalPAm.ministrazione
comunale e uno dalConsiglio provinciale del-
l'economia nazionale fra
gli elettori amministrativi residenti
nel Comune ove ha sede l'istituzione.Quando
l'amministrazione ècomposta di
settemembri,
Questi
sono nominati: due dalMinistero dell'economia
na-zionale,
uno dall'Amministrazioneprovinciale,
due dalFAm- ministrazionecomunale,
due dalConsiglio provinciale del-
l'economia nazionale fra
gli
elettorianzidetti.
I due membri di
nomina governativa, scelti anche al di
fuoridegli
elettoriamministrativi residenti
nelComune
ove ha sede
l'istituzione,
saranno nominati mediante Re-gio
decreto suproposta
del Ministro perPeconomia
nazio.nale e
copriranno rispettivamente
Fufficio dipresidente
edi vice
presidente
delConsiglio
di amministrazione.I Monti di
pietà
che alla data di entrata invigore
delR. decreto
legislativo
14giugno 3023,
n. 1306(6
ottobre1923),
avevano 1amministrazione
in comune con Casse diris sparmio,
conservano taleamministrazione,
a norma dei riaspettivi
statutiorganici,
e sonoconsiderati
diprima
cate-goria.
'A rt. 11.
(Art.
1 del Rdecreto-legge
28 dicembre 1924, n. 2279, convertito nellalegge
20 dicembre 1925, n. 2481).I
Monti
dipietà assegnati
allaprima categoria
aisensi
e per
gli
effetti delpresente
testounico,
e i loroimpiegati
esalariati continuano a rimanere iscritti alla Cassa di pre- videnza per le
pensioni
deisegretari
e altriimpiegati
e sa-Iariati
degli
entilocali,
di cui al testo unico 17giugno 1915,
n.
968,
e allalegge
11giugno 101G,
n. 720.Art. 12.
(Art. 1 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n.2857).
Le Casse di
risparriio
e i Monti dipietà
diprima cate- goria
che al 30giugno
1926 abbiano raccoltidepositi
fidu.ciari di
qualsiasi specie
per un ammontare inferiore a cin- que milioni di lire cessano di avere esistenza autonoma e sono fusiobbligatoriamente
con la Cassa dirisparmio del
capoluogo
dellaprovincia
o con altra Cassa dirisparmio
oMonte di
pietà
diprima categoria
dellaprovincia
o di pro-vincie
limitrofe,
agiudizio
delMinistero dellcconomia
na-zionale,
di concerto conquello delle finanze,
ediventano
unafiliale
diquesti ultimi.
Le Casse di
risparmio
e i Monti dipietà
dilprima categoria
che al 30
giugno
1926abbiano
raccoltidepositi
fiduciari diqualsiasi specie
per un ammontaresuperiore
aicinque,
mainferiore
aidieci
milioni dilire, potranno
essere fusi agiudizio deil Miniistero dell'economia nazionale,
di concertacon
quello delle finanze,
con la Cassa dirisparmio
del ca-poluogo
dellaprovincia,
o con altra Cassa dirisparmío
oMonte
dipietà di prima categoria della provincia
o di pro- vincielimitrofe,
ediventano
in tal casofiliali
diquesti
ul-timi.
Nelle
distribuzioni del credito
enella ripartizione degli
titili dovrà
tenersi equo contodelPammontare
deidepositi
raccolti
dalle filialipredette.
In caso di,
fusione
di Monti dipietà
diprima categoria
con
Casse
dirisparmio, queste
dovrannoistituire
una pro-pria
sezione per il pegno o dovrannocomunque
assicurare 11servizio
del pegno.I
Monti
dipietà
diprima categoria,
fusi con Casse di ri-sparmio, continuano
ad esseresoggetti
alledisposizioni
del-Part.
7,
n.3, della legge
10 dicembre1025,
n.2277,
sul con-tributo
alPOpera
nazionale per laprotezione
della mater- nità e dell'infanzia. Il contributopredetto
sarà calcolatosu una
quota
di utili da determinarsi inproporzione
del pa-.trimonio apportato dal
Monte dipietà alla
Cassa di ri-sparmio al
momentodella
fusione.Art. 13.
(Art. 8 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n.2587, ultimo comma).
Se
nel termine di unquinquennio
dalla data di istituzione di una nuova Cassa dirisparmio
odalla classificazione di
im Monte di
pietà
inprima categoria,
Pammontare deidepo- siti
fiduciari diogni specie
raccolti dallaCassa
e dal Montedi pietà
non avràraggiunto
icinque
o idieci milioni di lire,
si
applicheranno rispettivamente
ledisposizioni
di cui alpri-
mo e
al
secondo commadell'art.
12.'Art. 14.
(Art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nellalegge 20 dicembre 1927, n. 2587).
Con decreto Reale su
proposta del Ministro
per l'econo- mianazionale,
di concerto conquello
per lefinanze, udito
ilparere
dell'Istituto
diemissione,
e, ove si tratti di Monti dipietà
diprima categoria,
anche di concerto conquello
perl'interno,
siprovvederà
adesignare
la Cassa dirisparmio maggiore
o il Monte dipietà
diprima categoria
con cuila Cassa dii
risparmio
minore o il Monte dipieta
diprima categoria
dovranno esserefusi,
e adeterminare
le anodaFtàdella
fusione di cui all'art.12, preivio
accertamento delleattività
epassività
delPIstituto minore.Tale
accertamento dovrà constare daapposito
verbale redatto di accordo tra i due Istitutiinteressati.
In caso di conflitto circa Paccertamento
predetto,
il Mi-nistro per l'economia nazionale deciderà
inappellabilmente.
11 decreto di cui al
presente articolo
saràpubblicato
nellaGazzetta
Ufficiale
delRegno
e non èsoggetto
ad alcun gra- vamegiudiziario
o amministrativo. Esso costituirà la base del relativotrapasso
delle attività epassivitA,
restando au-torizzate l'amministrazione del Debito
pubblico
e dellaCassa
depositi
eprestiti
nonchè leConservatorie
delleipo-
teche ad
eseguire
le necessarieoperazioni
in conformità del decretopredetto,
conle
norme fiscali di cui alsuccessivo
art.30.
Art. 15.
(Art. 3 del R.
decreto-legge
10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587).Se in una Provincia
esistono più
Casse dirisparmio
oMonti di
pietà
diprima categoria,
essi sonoraggruppatil obbligatoriamente
in Federazioni che saranno istituite condecreto Reale su
proposta
del Ministro perl'economia nazio-
nale di concerto conquello
per le finanze.Può,
con le stessemodalità,
essere resaobbligatoria
la co-stituzione dil
Federazioni interprovinciali
fra Cassedi
ri-sparmio
e Monti dipietà
diprima categoria,
ove condizionieconomiche speciali
diprovincie limitrofe
loconsiglino.
Le Federazioni,
che possono anche essere formate di soleCasse
dirisparmio
e di soli Montidi pietù
diprima
cate-goria, hanno
lo scopo di tutelare ilrisparmio,
didelimitare
la zona
d'azione
deisingoli
Istitutifederati,
dicoordinarne Pazione
e diassisterli
in tutte le lorocontingenze.
Le
Federazioni
sono enti autonomi eseparati
daisingoli istituti
federati.Gli
Istituti federatimantengono
lapropria personalità giuridica.
IConsigli
deisingolië
Istituti conser-vano
Pamministrazione
deimedesimi,
la nomina e la disci-plina
delpersonale,
lagestione
deidepositi
edegli impieghi
con le
modalità
e lelimitazioni
che sarannofissate
dallo statutofederale.
Le
Federazioni
hanno sede presso la Cassa dirisparmio
o il Monte di
pietà
diprima categoria
delcapoluogo
dellaProvincia o presso
altra
Cassa dirisparmio
o Monte dipietà
diprima categoria
dellaProvincia
o di Provincie li-mitrofe,
agiudizio
delMinisteiro dell'economia
nazionale di concerto conquello
delle finanze.Le spese per il funzionamento della
Federazione
sono acarico
degli Istituti confederati,
inrelazione
airispettivi depositi
epatrimoni.
Ilriparto delle
spesepredette
tra isingoli
Istituti federati dovrà esseresottoposto
alla appro-vazione
delMinistero
delPeconomianazionale.
Le Federazioni devono inviare al
Ministero
dell'economia nazionale ij verbali delle lorosedute
neltermine
ma.ssimodi
giorni
15dalla
datadella riunione.
Art. 16.
(Art. 4 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n.
2587).
Le
Federazioni
sonoamministrate
da unConsiglio
di am-ministrazione composto
dairappresentanti degli
Istituti fe-deirati, eletti
nelproprio
seno dairispettivi Consigli
di am-ministrazione.
Ogni Istituto federato
saràrappresentato in
senoalla Few
derazione.
Gli statuti delle Federazioni
determineranno,
inrelazione
alle
attività
amministrate daisingoli Istituti,
il numero delrappresentanti assegnati
adogni
Istituto in seno alla Fede-razione,
ed i votidi
cui essirappresentanti disporranno.
Il
Consiglio sceglie
ilpresidente
nelproprio
seno. Il se-gretario della
Federazione sarà scelto dalConsiglio federale
tra i
dirigenti degli
Istitutifederati.
E'
vietato
ai membri delConsiglio
diamministrazione
della Federazione di contrarreobbligazioni
congli
Istitutifederati. In caso di inosservanza del
presente
divieto si ap-plicano
ledisposizioni previste dagli
articoli 21 e 50 delpresente
testounico
edell'art.
10 delregolamento
21gen-
naio1897,
n. 43.Art. 17.
(Art. 5 del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587).
La