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Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione

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(1)

concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione

(Ordinanza sul materiale di moltiplicazione)1 del 7 dicembre 1998 (Stato 1° luglio 2010)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 148a capoverso 3, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 162, 164 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr);

visto l’articolo 17 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica (LIG),4 ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

1 Salvo disposizione contraria, la presente ordinanza disciplina la produzione a titolo professionale e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (materiale) per l’utilizzazione a titolo professionale:

a. nell’agricoltura;

b. di piante foraggere per uso non agricolo;

c. di piante ornamentali.5

2 Essa non si applica al materiale destinato esclusivamente all’esportazione in Stati con i quali la Svizzera non ha convenuto il riconoscimento reciproco delle disposi- zioni in materia di produzione e commercializzazione.

Art. 2 Definizioni

a. Materiale vegetale di moltiplicazione, commercializzazione, produzione

Ai sensi della presente ordinanza, si intende per:

RU 1999 420

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

2 RS 910.1

3 RS 814.91

4 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 19 nov. 2003 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 4793).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

(2)

a. materiale vegetale di moltiplicazione: le sementi, le piante, le marze per innesto, gli innesti e tutte le altre parti di pianta, incluso il materiale ottenuto mediante riproduzione in vitro, destinati a essere moltiplicati, seminati, pian- tati o ripiantati;

b.6 commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l’offerta per la vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiale a terzi, con o senza compenso;

c.7 produzione: la lavorazione, compreso il confezionamento, ad eccezione del confezionamento in un’azienda agricola della produzione destinata all’uso proprio;

d. partita: una quantità omogenea di materiale che costituisce un’unità in vista della produzione, della commercializzazione o, all’occorrenza, della certifi- cazione;

e. miscugli: i miscugli di materiale di diverse specie o varietà.

Art. 3 b. Varietà

Ai sensi della presente ordinanza, si intende per:

a. varietà: un insieme vegetale di un taxon botanico del rango noto più basso il quale, sia che adempia o meno le condizioni imposte per la concessione di un diritto di costituzione, può essere:

1. definito mediante l’espressione dei caratteri risultanti da un determinato genotipo o da una determinata combinazione di genotipi,

2. distinto da un qualsiasi altro insieme vegetale mediante l’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri,

3. considerato un’unità, tenuto conto che può essere riprodotto conforme;

b. varietà sperimentale: una varietà annunciata per l’ammissione nel catalogo delle varietà;

c. varietà distinta: una varietà:

1. che si distingue nettamente per una o più caratteristiche importanti da qualsiasi altra varietà nota, indipendentemente dall’origine, artificiale o naturale, della varietà iniziale da cui deriva,

2. le cui caratteristiche possono essere riconosciute e descritte con preci- sione;

d. varietà sufficientemente omogenea: una varietà le cui piante, salvo rare aber- razioni, sono simili o geneticamente identiche per tutte le caratteristiche per- tinenti, tenuto conto delle peculiarità del loro sistema di riproduzione;

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

(3)

e. varietà stabile: una varietà che rimane conforme alla definizione delle sue caratteristiche iniziali dopo che si è moltiplicata o alla fine di ogni ciclo se il costitutore ha definito un ciclo particolare di moltiplicazione;

f. varietà nota: una varietà che:

1. è ammessa nel catalogo delle varietà o per la quale è in corso una pro- cedura di ammissione,

2. è ammessa in un catalogo nazionale di un altro Paese o in un catalogo internazionale o per la quale è in corso una procedura di ammissione, nella misura in cui esista con tale Paese o con l’organizzazione inter- nazionale un accordo di riconoscimento reciproco delle disposizioni relative all’ammissione delle varietà in vista della loro commercializza- zione o delle disposizioni relative alla protezione delle novità vegetali, 3. è stata ammessa nel catalogo delle varietà, in un catalogo di un altro

Paese o in un catalogo internazionale di cui al numero 2.

Sezione 2: Catalogo ed elenco delle varietà

Art. 4 Catalogo delle varietà

1 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) determina le specie per le quali è allestito un catalogo delle varietà.

2 Esso disciplina la procedura relativa all’esame delle varietà e all’ammissione nel catalogo nonché il diritto di accesso ai documenti.

3 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) è autorizzato a emanare mediante ordinanza cataloghi delle varietà.

Art. 5 Condizioni di ammissione

1 Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se:

a. è distinta, stabile e sufficientemente omogenea;

b. il suo valore agronomico e di utilizzazione presenta miglioramenti rispetto alle altre varietà;

c. la selezione per la conservazione delle varietà è garantita da un metodo rico- nosciuto dall’Ufficio federale, sotto la responsabilità del costitutore o del suo rappresentante, e può essere controllata dall’Ufficio federale in qualsiasi momento;

d. la designazione delle varietà adempie le esigenze di cui all’articolo 6 della legge del 20 marzo 19758 sulla protezione delle novità vegetali.

2 Il Dipartimento può prevedere deroghe alle condizioni di ammissione segnata- mente per:

8 RS 232.16

(4)

a. le varietà destinate esclusivamente alla commercializzazione all’estero, fatte salve le disposizioni di accordi internazionali;

b. le specie o le varietà di importanza minore;

c. le specie orticole;

d. le componenti di varietà e i miscugli di linee;

e.9 le varietà di graminacee da foraggio destinate esclusivamente ad uso non agricolo.

3 Esso può stabilire condizioni specifiche relative al valore agronomico e di utilizza- zione; per determinate specie può fissare condizioni supplementari a quelle di cui nel capoverso 1.

4 A titolo eccezionale, l’Ufficio federale può ammettere una varietà che non adempie le condizioni di cui al capoverso 3 se presenta caratteristiche positive che compen- sano ampiamente determinate lacune.

Art. 6 Selezione per la conservazione

1 Il costitutore o il suo rappresentante sottopongono all’Ufficio federale le descri- zioni dei metodi di selezione per la conservazione di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera c. L’Ufficio federale riconosce il metodo se questo consente di mantenere la varietà conforme alla descrizione depositata all’atto dell’ammissione.

2 La selezione per la conservazione può essere effettuata all’estero se il controllo praticato è parificato a quello esistente in Svizzera.

Art. 7 Durata dell’ammissione nel catalogo delle varietà10

1 Una varietà è ammessa per dieci anni nel catalogo delle varietà.11

2 L’ammissione di una varietà può essere rinnovata per periodi di dieci anni nella misura in cui siano sempre adempiute le condizioni relative alla distinzione, alla sta- bilità e all’omogeneità.

3 La domanda di proroga deve essere presentata all’Ufficio federale due anni prima della scadenza dell’ammissione.

Art. 8 Stralcio dal catalogo delle varietà Una varietà può essere stralciata dal catalogo:

a. se le disposizioni della presente ordinanza o quelle emanate in virtù della stessa non sono rispettate;

9 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 943).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

(5)

b. se sono state fornite indicazioni false o fallaci all’atto della domanda di ammissione o della procedura di ammissione; o

c. su domanda del costitutore o del suo rappresentante, salvo se rimane garan- tita una selezione per la conservazione;

d.12 se la varietà produce effetti collaterali inaccettabili per le persone, gli ani- mali o l’ambiente;

e.13 se le condizioni per l’applicazione delle misure preventive secondo l’artico- lo 148a capoverso 1 LAgr sono adempiute.

Art. 9 Elenco delle varietà

1 Il Dipartimento determina le specie per le quali è allestito un elenco; esso fissa le condizioni per l’ammissione e lo stralcio.

2 Esso disciplina la procedura relativa all’esame delle varietà e all’ammissione nell’elenco nonché il diritto di accesso ai documenti.

3 L’Ufficio federale è competente di emanare elenchi delle varietà.

Art. 9a14 Varietà geneticamente modificate

1 Il materiale di una varietà geneticamente modificata può essere commercializzato soltanto se la varietà è autorizzata.15

2 Se per la coltivazione viene utilizzata una varietà geneticamente modificata, anche le varietà da essa risultanti sono considerate geneticamente modificate, tranne nei casi in cui è provato che la modificazione genetica non vi è più contenuta.

3 Per una varietà che già figura nel catalogo delle varietà, ma che in seguito viene geneticamente modificata, è necessaria una nuova autorizzazione.

4 Il materiale di piante geneticamente modificate che non deve essere commercializ- zato come varietà necessita parimenti di un’autorizzazione.16

Art. 9b17 Procedura d’autorizzazione per le varietà geneticamente modificate

1 Le domande d’autorizzazione per le varietà geneticamente modificate devono essere presentate all’Ufficio federale.

12 Introdotta dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4921).

13 Introdotta dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4921).

14 Introdotto dal n. 3 dell’all. 5 all’O del 25 ago. 1999 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 2748).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2000 (RU 2000 1646).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2000 (RU 2000 1646).

17 Introdotto dal n. 3 dell’all. 5 all’O del 25 ago. 1999 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 2748).

(6)

2 Oltre alle esigenze poste dalla presente ordinanza, i documenti relativi alla doman- da devono soddisfare anche le esigenze di cui all’articolo 28 dell’ordinanza del 10 settembre 200818 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA).19

3 L’Ufficio federale dirige e coordina la procedura d’autorizzazione tenuto conto dell’OEDA. Effettua gli esperimenti in pieno campo eventualmente necessari per il rilascio dell’autorizzazione soltanto se questi adempiono le esigenze dell’OEDA.20

4 L’Ufficio federale rilascia l’autorizzazione per la messa in commercio soltanto se:

a. sono soddisfatte le esigenze poste dalla presente ordinanza e da quella sull’emissione deliberata nell’ambiente;

b. la messa in commercio della varietà è stata autorizzata dalle autorità compe- tenti anche come derrata alimentare o alimento per animali.

5 Se le condizioni di cui all’articolo 148a capoverso 1 LAgr sono adempiute, l’Ufficio federale può rifiutare l’autorizzazione, vincolarla a oneri o a condizioni oppure ritirarla per una varietà geneticamente modificata già in commercio.21

Sezione 3:

Certificazione, produzione, commercializzazione e divieto di utilizzazione22

Art. 10 Categorie di materiale

1 Il materiale è prodotto e commercializzato sotto forma di:

a. materiale di prebase;

b. materiale di base;

c. materiale certificato;

d. materiale commerciale;

e. materiale standard;

f. materiale CAC (Conformitas Agraria Communitatis).

2 Il materiale di prebase, il materiale di base e il materiale certificato costituiscono il materiale certificato in senso lato (s.l.).

3 Per determinate specie, il Dipartimento può limitare la produzione e la commer- cializzazione a talune categorie.

4 Per determinate specie, esso può definire il materiale di prebase mediante sinonimi.

18 RS 814.911

19 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

20 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

21 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4921).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4921).

(7)

5 Il Dipartimento disciplina le esigenze specifiche che devono adempiere le diffe- renti categorie.

Art. 11 Certificazione del materiale

1 Può essere certificato (s.l.) solo:

a. il materiale di prebase, il materiale di base e il materiale certificato;

b. il materiale di una varietà ammessa in un catalogo delle varietà o in un elen- co delle varietà o il materiale di una varietà sperimentale;

c. il materiale derivante direttamente da un materiale di categoria superiore secondo le norme di filiazione specifiche della specie;

d.23 il materiale proveniente da colture di moltiplicazione che adempiono le esi- genze di produzione;

e.24 il materiale che adempie le esigenze in materia di composizione applicabili alla propria categoria.

1bis Il Dipartimento può prevedere che il materiale di varietà ammesse o annunciate per l’ammissione in un catalogo estero o internazionale oppure in un elenco estero o internazionale possa essere certificato (s.l.), se le disposizioni per l’ammissione delle varietà in un simile catalogo o in un simile elenco sono equivalenti alle disposizioni della presente ordinanza e delle prescrizioni legali emanate in virtù della stessa.25

2 Esso stabilisce le norme specifiche di filiazione e le esigenze che devono adem- piere le colture di moltiplicazione e le partite di materiale.26

3 Esso disciplina la procedura applicabile alla certificazione delle partite di mate- riale.

Art. 12 Produzione di materiale certificato (s.l.)

1 Chiunque intende produrre materiale certificato (s.l.) deve richiedere un ricono- scimento giusta l’articolo 160 capoverso 2 della LAgr.

2 Ottiene il riconoscimento per la produzione di materiale certificato (s.l.) chiunque dispone del personale e dell’attrezzatura che garantiscono una qualità di lavoro sod- disfacente a tutti i livelli di produzione.

3 Il Dipartimento fissa le esigenze applicabili alle aziende di produzione e disciplina la procedura di riconoscimento.

4 Esso stabilisce le condizioni che regolano la produzione di miscugli.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

25 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

(8)

Art. 13 Produzione di materiale non certificato (s.l.)

1 Il Dipartimento può disciplinare esigenze specifiche applicabili alla produzione di materiale commerciale, di materiale standard o di materiale CAC o ai miscugli e alle partite di materiale delle suddette categorie.

2 Esso può ordinare che le aziende che producono determinate specie soggiacciano al riconoscimento e stabilire le esigenze applicabili ai terreni di produzione. Disci- plina la relativa procedura.

Art. 14 Condizioni per la commercializzazione

1 Il materiale può essere commercializzato se:

a.27 adempie le esigenze fissate per la relativa specie e categoria;

b. adempie le esigenze della legislazione in materia di protezione dei vegetali;

c.28 la sua varietà figura in un catalogo delle varietà, se tale catalogo esiste per la specie in questione o, se si tratta di specie per le quali è allestito un elenco delle varietà, essa figura in tale elenco.

1bis Il Dipartimento può prevedere che il materiale di varietà ammesse o annunciate per l’ammissione in un catalogo estero o internazionale oppure in un elenco estero o internazionale possa essere commercializzato, se le disposizioni per l’ammissione delle varietà in un simile catalogo o in un simile elenco sono equivalenti alle dispo- sizioni della presente ordinanza e delle prescrizioni legali emanate in virtù della stessa.29

2 Il Dipartimento può prevedere deroghe per la conservazione e l’utilizzazione delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, per le varietà sperimentali, per la ricerca o per determinati casi di importanza minore.

3 In caso di difficoltà temporanee di approvvigionamento generale, l’Ufficio federale può autorizzare la commercializzazione di materiale ausiliario che non corrisponde interamente alle esigenze.

4 Il materiale può essere commercializzato solo se imballato e caratterizzato confor- memente alle esigenze fissate nell’articolo 17.

5 Il Dipartimento stabilisce le norme applicabili durante il periodo in cui il materiale di una varietà può essere commercializzato dopo che è scaduta la sua ammissione nel catalogo delle varietà.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

29 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

(9)

Art. 14a30 Presenza d’impurità costituite da organismi geneticamente modificati

1 Chiunque commercializza materiale non geneticamente modificato prende tutte le disposizioni ragionevolmente esigibili per impedire la presenza di impurità costituite da organismi geneticamente modificati. Chiunque importa un materiale siffatto e lo vende a terzi deve disporre a questo scopo segnatamente di un sistema adeguato di garanzia della qualità. Su domanda, l’Ufficio federale ha diritto di prendere visione di tutte le misure prese in materia di garanzia della qualità.

2 Chiunque vuole commercializzare materiale geneticamente modificato autorizzato deve prendere tutti i provvedimenti previsti nel capoverso 1 per impedire la presenza di impurità costituite da organismi geneticamente modificati non autorizzati.

3 Una partita di materiale che contiene meno dello 0,5 per cento di materiale prove- niente da una varietà geneticamente modificata non autorizzata e la cui compatibilità con l’ambiente è stata constatata secondo l’OEDA31 o in una procedura estera equi- valente in condizioni paragonabili può essere commercializzata senza autorizzazione conformemente all’articolo 9a, se:32

a.33 gli organismi geneticamente modificati sono autorizzati in virtù dell’articolo 22 dell’ordinanza del 23 novembre 200534 sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso, quando la varietà in questione è destinata alla fabbricazione di generi alimentari, additivi o ausiliari tecnologici ai sensi di detta ordinanza o di prodotti che servono a fabbricarne; o

b. gli organismi geneticamente modificati figurano sulla lista degli alimenti per animali OGM, prevista nell’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 maggio 199935 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali, quando la varietà in questione è destinata alla fabbrica- zione di prodotti di base o di alimenti semplici ai sensi di detta ordinanza, o c. la varietà in questione è destinata soltanto alla fabbricazione di materia pri-

ma rinnovabile o è utilizzata soltanto nell’orticoltura produttrice.

4 Previa approvazione da parte dell’Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e dell’Ufficio federale della sanità pubblica, l’Ufficio federale pubblica una lista degli organismi geneticamente modificati che soddisfano le esigenze di cui al capover- so 3.36

5 Se, per una determinata specie, la norma di purezza varietale minima è superiore al 99,5 per cento, la tolleranza è ridotta corrispondentemente.

30 Introdotto dal n. I dell’O del 5 giu. 2000 (RU 2000 1646).

31 RS 814.911

32 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

33 Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

34 RS 817.02

35 RS 916.307

36 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 19 nov. 2003 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 4793).

(10)

6 L’Ufficio federale può definire i metodi di analisi per il controllo della percentuale del materiale geneticamente modificato.

7 Se ci sono ragioni di ritenere che un organismo geneticamente modificato ai sensi del capoverso 3 presenti un rischio per l’ambiente o indirettamente per l’essere umano, l’Ufficio federale, previa approvazione dell’UFAM, annulla la tolleranza per questo organismo.

Art. 15 Importazione di materiale prodotto all’estero37

1 Il materiale prodotto all’estero può essere importato in Svizzera se: 38

a. le esigenze del Paese d’origine relative alla produzione e alla commercializ- zazione sono parificate a quelle definite nella presente ordinanza e nelle disposizioni emanate in virtù della stessa;

b.39 la varietà è ammessa nel catalogo delle varietà o nell’elenco delle varietà;

c.40 si tratta di una deroga in virtù dell’articolo 14 capoverso 2.

2 L’Ufficio federale tiene un elenco dei Paesi le cui esigenze sono parificate a quelle definite nel capoverso 1 lettera a.

3 Per alcune specie il Dipartimento può autorizzare la commercializzazione di mate- riali di varietà ammesse in un catalogo di un altro Paese o in un catalogo internazio- nale, qualora le disposizioni sull’ammissione delle varietà in un tale catalogo siano equivalenti alle disposizioni della presente ordinanza.41

3 Il Dipartimento può prevedere che il materiale di varietà ammesse o annunciate per l’ammissione in un catalogo estero o internazionale oppure in un elenco estero o internazionale possa essere importato, se le disposizioni per l’ammissione delle varietà in un simile catalogo o in un simile elenco sono equivalenti alle disposizioni della presente ordinanza e delle prescrizioni legali emanate in virtù della stessa.42

Art. 1643 Obbligo di domandare il riconoscimento

Il Dipartimento può sottoporre all'obbligo del riconoscimento le aziende che com- mercializzano materiale di specie che hanno un’importanza particolare.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

40 Introdotta dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 943).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2327).

(11)

Art. 17 Imballaggio e caratterizzazione

1 Il materiale certificato (s.l.) dev’essere munito di un’etichetta ufficiale per essere commercializzato. Le indicazioni riportate sull’etichetta devono essere indelebili e in una lingua ufficiale.

2 Il Dipartimento può esigere che il materiale non certificato (s.l.) possa essere commercializzato soltanto se munito di un’etichetta ufficiale o di un documento del fornitore.

3 Ogni trattamento, chimico e di altro tipo, del materiale deve essere menzionato sull’etichetta ufficiale, su un’etichetta del fornitore o sull’imballaggio, conforme- mente alle disposizioni dell’ordinanza del 23 giugno 199944 sui prodotti fitosani- tari.45

4 Le etichette degli imballaggi contenenti materiale ausiliario devono indicare che si tratta di materiale che risponde a requisiti minori.

4bis Sulle etichette destinate agli imballaggi di materiale geneticamente modificato deve figurare l’indicazione «X geneticamente modificato». Tuttavia, per gli imbal- laggi di materiale contenente tracce involontarie di organismi geneticamente modifi- cati i quali sono stati autorizzati o risultano omologati ai sensi dell’articolo 14a capoverso 3 tale indicazione non è necessaria, a condizione che la percentuale di dette tracce non superi lo 0,5 per cento.46

5 L’imballaggio di materiale certificato (s.l.) deve essere chiuso in modo che, se aperto, il sistema di chiusura o l’etichetta ufficiale siano danneggiati.

6 Il Dipartimento può imporre condizioni supplementari relative alla caratterizza- zione, all’imballaggio e alla relativa chiusura. Per determinate specie, esso può pre- vedere deroghe concernenti l’imballaggio e la relativa chiusura.

Art. 17a47 Divieto di utilizzazione

Se una varietà è stralciata dal catalogo conformemente all’articolo 8 lettere d ed e o l’autorizzazione per una varietà geneticamente modificata è rifiutata o ritirata, l’Ufficio federale può emanare un divieto immediato di utilizzazione per la varietà interessata se gli effetti collaterali possono avere gravi conseguenze.

44 [RU 1999 2045 2748 all. 5 n. 4, 2003 4793 n. I 6 5421, 2004 627 4089, 2005 81.

RU 2005 3035 art. 68]. Vedi ora l’O del 12 mag. 2010 (RS 916.161).

45 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 7 dell’O del 23 giu. 1999 sui prodotti fitosanitari, in vigore dal 1° ago. 1999 (RU 1999 2045).

46 Introdotto dal n. 3 dell’all. 5 all’O del 25 ago. 1999 sull’emissione deliberata nell’ambiente (RU 1999 2748). Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 19 nov. 2003 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4793).

47 Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4921).

(12)

Sezione 4: … Art. 1848 Art. 18a49

Sezione 5: Statistica e procedura di opposizione

Art. 19 Statistica della commercializzazione

Su domanda dell’Ufficio federale, i produttori e le aziende che producono, confe- zionano o commercializzano materiale devono dichiarare le quantità commercializ- zate, in particolare se il materiale proviene da varietà geneticamente modificate.

Art. 20 Procedura di opposizione

Per i controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e delle disposizioni emanate in virtù della stessa, il Dipartimento può stabilire una procedura di opposi- zione contro le decisioni di prima istanza.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 21 Competenze del Dipartimento

1 Il Dipartimento emana disposizioni d’esecuzione della presente ordinanza. Esso tiene conto delle prescrizioni e delle norme corrispondenti delle organizzazioni internazionali.

2 Esso può delegare determinati controlli alle autorità cantonali di polizia.

Art. 22 Competenze dell’Ufficio federale

1 L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza e le disposizioni emanate in virtù della stessa.

2 Esso può chiedere alle autorità doganali e alle autorità cantonali di esecuzione di assisterlo nei suoi compiti di controllo.

3 Esso può nominare comitati tecnici composti di rappresentanti delle cerchie inte- ressate che lo consigliano nell’esecuzione della presente ordinanza e delle disposi- zioni emanate in virtù della stessa.

48 Abrogato dal n. II dell’O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3809).

49 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 19 nov. 2003 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull’ingegneria genetica (RU 2003 4793). Abrogato dal n. II dell’O del 25 giu. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 3809).

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4 Esso può prelevare, far prelevare o esigere campioni e analizzarli o farli analizzare a spese delle aziende che fanno certificare, producono o commercializzano il mate- riale.

5 Esso può delegare determinati compiti di sua competenza ad organi indipendenti di controllo. Questi possono riscuotere tasse adeguate che coprano le loro spese.

Art. 2350 Art. 23a51

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

50 Abrogato dal n. IV 68 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

51 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 19 nov. 2003 concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull’ingegneria genetica (RU 2003 4793). Abrogato dal n. IV 68 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

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