OSPEDALI R I U N I T I
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Oggetto: Convenzione per attività di MEDICO COMPETENTE a favore della Ditta "PAOLUCCI PAOLO S.n.c. di Paolucci Giampaolo e Alessandro" di Pergola (PU) - STIPULA.
Numero ^ ^ Y / &(r
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1DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
-DETERMINA
1. di accogliere la richiesta avanzata dalla Ditta "PAOLUCCI PAOLO S.n.c. di Paolucci Giampaolo
e Alessandro" con sede legale in Pergola (PU), Zona Industriale Ganga, volta all'acquisizione di attività inerente alle funzioni di Medico Competente, eseguite dal Dott. Massimo Bracci in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, integrato e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, a favore della Ditta medesima;2. di stipulare, per la disciplina dei rapporti tra le parti, apposita convenzione alle condizioni contenute nel testo dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1):
3. di dare atto che la precitata convenzione ha una validità di mesi 24 (ventiquattro), a decorrere
dalla data di sottoscrizione della stessa;
4. di autorizzare il Dott. Massimo Bracci, Dirigente dipendente dell'Università Politecnica delle Marche
in regime di assistenza con l'Azienda, assegnato presso la S.O.S.D. Medicina del Lavoro con rapporto di lavoro esclusivo e in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, allo svolgimento, in regime di libera professione e al di fuori del normale orario di servizio, delle sopra rappresentate funzioni di Medico Competente a favore della Ditta richiedente di cui al punto 1;
Impronta documento: 83CB2B2CCDB32DE6F9A0A2953A4E3BF09AA8F21A, 135/01 del 28/09 Q017 AORPSAND(L)
OSPEDALI U N I T I
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Numero
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Data - 5 OTT, 2017
5. di dare atto che la stipula viene disposta alle medesime condizioni economiche concordate nella precedente convenzione in scadenza al 30/09/2017 e di seguito riepilogate:
A) Condizioni economiche:
compenso forfetario annuale di € 200,00.
B) Modalità di fatturazione:
Cadenza semestrale.
6. di stabilire che si provvedere alla ripartizione della tariffa introitata in conformità alle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data
di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.).// Direttore f.f. S.O. Convenzioni e Libera Professione attesta la regolarità del presente atto e ne certifica la conformità alle disposizioni vigenti.
IL DIRETTORE AMIMI (Antonell
TIVO
IL DIRE"
(Michl
DRE GENERALE
e/&£borossi)
Il Direttore f.f.
S.O. Convenzioni e Libera Professione
IL DIRETTOSI SANITARIO
Impronta documento: 83CB2B2CCDB32DE6F9A0A2953A4E3BF09AA8F21A, 135'01 del 28/09/2017 AORPSAND(L)
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OSPEDALIU U N I T INumero
Data
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - S.O. Convenzioni e Libera Professione
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- 5 OTT, 2017
Normativa di riferimento
• D. Lgs. n. 277 del 15/08/1991 e s.m.i.
(arti 3 e 7) e s.m.i. .
• D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.
(art. 15 quinquies introdotto dall'art. 13 dei D.Lgs. 229/99).
• D.Lgs. n. 517 del 21/12/1999 e s.m.i. avente per oggetto; Disciplina dei rapporti fra Servio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della Legge 30 novembre 1998, n. 419.
(art. 5, comma 2).
• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. avente per oggetto: "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
• Legge 3 agosto 2007, n. 120 avente per oggetto "Disposizioni in materia di attività libero - professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria" modificata con D.L. 13/09/2012, n.158, convertito con modificazioni dalla Legge 8/11/2012, n. 189.
• D.G.R.M. n. 106 del 23/02/2015 avente per oggetto: Legge n. 120/2007 art. 1, commi 4,5 e 6; L.R. n. 13/2003 art. 3, comma 2, lett. a) - Approvazione linee d'indirizzo agli enti del SSR in materia di libera professione intramuraria del personale della dirigenza medica veterinaria e sanitaria e per l'adozione dei piani aziendali dei volumi di attività istituzionale e di attività libera professione intramuraria. Revoca deliberazioni n. 1812/2000 e
n. 972/2008.
• CCNL 8 giugno 2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria [(art. 55, comma 1, lett. d].
• "Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza dèi ruolo sanitario ai sensi DRGM n. 106/2015" approvato con Determina
n. 451/DG del 29/05/2017.
(arti. 25 e 26)
Motivazione
Con Determina n. 481/DG del 16/09/2015, questa Azienda ha approvato la stipula, per il periodo dal 01/10/2015 al 30/09/2017, di apposita convenzione avente ad oggetto lo svolgimento di prestazioni inerenti agli adempimenti del Medico Competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in favore del personale della Falegnameria
"PAOLUCCI PAOLO S.n.c. di Paolucci Giampaolo e Alessandro" con sede legale in Pergola (PU), Zona Industriale Ganga.
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OSPEDAJLI R I U N I T I
Numero
Data
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Con nota acquisita agli atti con prot. n. 53826 del 31/08/2017, il Sig. Paolucci Giovanni, in qualità di Legale Rappresentante della summenzionata Falegnameria, ha chiesto un nuovo contratto, della durata di ventiquattro mesi, per l'acquisizione della medesima attività sopra descritta riconfermando l'incarico professionale al
Dott. Massimo Bracci.
Ai sensi e per effetto dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 517 del 21/12/1999, il succitato Dirigente Medico, dipendente dell'Università Politecnica delle Marche in regime di assistenza con l'Azienda, assegnato presso la S.O.S.D. Medicina del Lavoro con rapporto di lavoro esclusivo e in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente può espletare l'attività libero professionale nelle tipologie definite dall'art. 15 quinquies del D.Lgs. 502/92 introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. 229/99 ed in particolare, per la fattispecie qui interessata, nella forma prevista dal comma 2, lettera d), dello stesso articolo.
Inoltre, valutata la sussistenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della fattispecie concreta, con riferimento ai dettati contrattuali, di legge e regolamentari riportati nella normativa esposta in premessa, si è proceduto all'acquisizione dei pareri prescritti in merito all'istanza avanzata dalla Falegnameria
Paolucci.
In riscontro alla ns. richiesta ID: 295797 del 01/09/2017, i soggetti coinvolti si sono così espressi:
- con nota del 25/09/2017, la Prof.ssa Lory Santarelli, Responsabile S.O.S.D. Medicina del Lavoro ha dato il suo assenso in ordine alla stipula della convenzione in oggetto precisando che il Dott. Massimo Bracci, in servizio presso la suddetta S.O.S.D., in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, ha dato la sua disponibilità ad effettuare le funzioni di Medico Competente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in regime di libera professione e fuori dell'orario di servizio, riconfermando le modalità di svolgimento dell'attività richiesta e la tipologia di prestazioni previste nella convenzione in scadenza al 30/09/2017, stimate su base annua, in circa n. 8 visite, eventuali consulenze e un sopralluogo con un impegno lavorativo di circa due ore;
- con nota ID: n. 304440 del 26/09/2017, il Dott. Francesco Luzi, in qualità di Dirigente Medico della D.M.O., ha approvato l'espletamento dell'attività richiesta dalla Falegnameria Paolucci Paolo di Pergola (PU).
Si fa inoltre presente che il Dott. Massimo Bracci, in qualità di Medico Competente designato dall'Azienda, già in possesso di personale polizza assicurativa, ha dichiarato di esonerare l'Azienda da ogni responsabilità diretta o indiretta, civile o penale conseguente all'utilizzo del mezzo proprio nell'esercizio di tutte le attività svolte in convenzione tra l'Azienda e le Ditte/Enti (nota acquisita agli atticon ID: n. 287380 del 03/08/2017).
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OSPEDALI
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Numero
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Data " 5 OTT, 201/
Per quanto sopra esposto, si ritiene possibile procedere alla stipula della convenzione alle medesime condizioni giuridiche ed economiche della precedente e di cui si riepilogano le principali clausole:
A) Oggetto:
Prestazioni inerenti agli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente, ai sensi de!
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, integrato e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
B) Durata:
mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di stipula.
C) Condizioni economiche:
compenso forfetario annuale di € 200,00.
O) Modalità di fa tturazione:
cadenza semestrale.
Ai fini della ripartizione della tariffa introitata, la medesima verrà registrata in conformità alle disposizioni normative, contrattuali e regolamenti vigenti.
Esito dell'istruttoria
Sulla base della motivazione sopra esposta, si propone l'adozione di formale provvedimento per:
• accogliere la richiesta avanzata dalla Ditta "PAOLUCCI PAOLO S.n.c. di Paolucci Giampaolo e Alessandro"
con sede legale in Pergola (PU), Zona Industriale Ganga, volta all'acquisizione di attività inerente alle funzioni di Medico Competente, eseguite dal Dott. Massimo Bracci in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, integrato e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, a favore della Ditta medesima, per un periodo di mesi ventiquattro, a decorrere dalla data di stipula;
• stipulare, per la disciplina dei rapporti tra le parti, apposita convenzione, alle condizioni contenute nel testo dello schema concordato e allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1)\
• autorizzare il Dott. Massimo Bracci, Dirigente Medico dipendente dell'Università Politecnica delle Marche in regime di assistenza con l'Azienda, assegnato presso la S.O.S.D. Medicina del Lavoro con rapporto di lavoro esclusivo, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, a svolgere, le sopra rappresentate funzioni di Medico Competente, in regime di libera professione e al di fuori del normale orario di servizio;
• dare atto delle principali condizioni convenzionali (oggetto, durata, condizioni economiche, modalità di
fatturazione);
• stabilire che si provvedere alla ripartizione della tariffa introitata in conformità alle disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti;
Impronta documento: 83CB2B2CCDB32DE6F9A0A2953A4E3BF09AA8F21A, 135/01 del 28/09 2017 AORPSAN_D( L)
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Data
'- 5 OTT. 2017
dare atto dell'assenza di oneri finanziari a carico dell'Azienda;
dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.).
L'Addetto all'Istruttoria
(Fiorella Ghergo)
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1) Schema di convenzione
Il Responsabile del Procedimento
Direttore f.f. S.O. Convenzioni e Libera Professione (Dott.ssa Emanuela Ranucci)
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£L£~£~€-- ALLEGATI -
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CONVENZIONE
per adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente ai sensi del D.P.R. n. 303/56, D.Lgs. n. 277/91, D.Lgs. n. 626/94,
D.Lgs. n. 81/08 integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/09
TRA
L'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
"UMBERTO l° - G.M. LANCISI - G. SALESI" (d'ora innanzi chiamata
"Azienda"), con sede legale in Ancona Via Conca, 71 - Codice Fiscale e
Partita IVA n. 01464630423 - in persona del Dott. Michele Caporossi, nella
sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante óeW'Azienda
medesima, sostituito per la sottoscrizione della presente come da delega
di firma Direttore f.f. della S.O. Convenzioni e Libera Professione,
Dott.ssa Emanuela Ranucci, la guale agisce non in proprio bensì in nome,
per conto e nell'interesse óeWAzienda, come da atto prot. n. 97236
del 02/02/2016,
E
La Ditta "PAOLUCCI PAOLO S.n.c. di Paolucci Giampaolo e Alessandro" (d'ora innanzi chiamata "Committente') con sede legale in
Pergola (PU), Zona Industriale Ganga - Codice Fiscale e Partita IVA
n. 00146860416 - in persona del Sig. Paolucci Giovanni, nella sua gualità di
Legale Rappresentante della Ditta medesima,
PREMESSO
a) che il Committente ha necessità di assicurare ai propri dipendenti
prestazioni sanitarie ai sensi delle disposizioni legislative in tema
di prevenzione in ambiente di lavoro, guali il D.P.R. n. 303/56, i[
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Allegato 1
D.Lgs. n. 277/91. il D.Lgs. n. 626/94. il D.Lgs. n. 81/08. il D.Lgs. n. 106/09
ed ogni altra normativa in materia;
b) che l'Azienda è disponibile ad eseguire dette prestazioni alle
condizioni di seguito esposte, per le quali assume le funzioni di
"Medico Competente'! ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008
integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/09, il Dott. Massimo Bracci,
in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
e) che con Determina n /PG del,_. , l'Azienda ha approvato la
stipula della presente convenzione;
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premessa
La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Art. 2 - Oggetto
Il Committente affida all'Azienda, che accetta, l'incarico per l'espletamento di
prestazioni inerenti agli adempimenti connessi alla funzione di Medico
Competente, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato e modificato
dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, relativamente al proprio personale
composto da n. 8 dipendenti (quantità indicativa suscettibile di variazioni, in
eccesso o in difetto, in corso di anno per eventuali modifiche di organico).
Art. 3 - Individuazione del Medico Competente
L'Azienda, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente,
designa il dipendente Dott. Massimo Bracci, in possesso dei titoli
previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/08 integrato e modificato dal
D.Lgs. n. 106/09), il guale assume le prerogative, le responsabilità e le
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incombenze previste ex lege.
L'incarico professionale previsto nella presente convenzione non configura,
per il Medico Competente, oltre alle proprie, l'assunzione di altre
responsabilità, di natura civile o penale, inerenti gli obblighi in materia di
sicurezza sul lavoro o prevenzione infortuni e malattie professionali.
L'Azienda si impegna a comunicare eventuali variazioni del nominativo sopra
indicato.
Art. 4 - Modalità organizzative
Le modalità di svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione
dovranno essere concordate tra le parti contraenti, anche per il tramite del
Medico Competente, in riferimento alla tipologia delle prestazioni da
eseguire. Il Medico Competente:
- svolgerà l'attività e adempirà a tutte le incombenze nel rispetto della
normativa vigente in materia; ; _
ha l'obbligo della riservatezza e della segretezza di ogni notizia o
documento dei guali viene a conoscenza o in possesso in conseguenza!
i
dello svolgimento dei rispettivi incarichi. ;
Il Committente garantisce l'accesso alla documentazione e assume l'obbligo_L
di garantire l'accesso ai locali, alle strutture e alla documentazione ritenuti ;
necessari al fine dello svolgimento dell'attività da parte del Medico
Competente designato dall'Az/enda.
Art. 5 - Assicurazione
Il Medico Competente, designato dall'Azienda per l'espletamento delle
attività oggetto della presente convenzione, è assicurato all'INAIL secondo la
normativa vigente. L'Azienda inoltre assicura il proprio dipendente per la
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Responsabilità Civile verso Terzi.
Il Dott. Massimo Bracci, già in possesso di polizza assicurativa personale
._„___ esonera l'Azienda da ogni responsabilità diretta o indiretta, civile o penale
conseguente all'utilizzo del mezzo proprio nell'espletamento dell'attività
descritta nella presente convenzione.
Art. 6 - Condizioni economiche
Per le attività oggetto della presente convenzione il Committente si impegna
i
!
a corrispondere all'Azienda un compenso forfetario annuale pari a;
l
€ 200,00, ( duecento ) da corrispondersi annualmente, dietro presentazione;
di regolare fattura da parte dell'Az/enda. i
Il compenso predetto è comprensivo delle seguenti prestazioni:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni
al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica, comprensiva del giudizio di idoneità nonché;
visita medica di idoneità al lavoro a seguito di assenza per motivi dij salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi al fine dij
verificare l'idoneità alla mansione; __
e) consulenza sanitaria in merito ad eventuali nuovi rischi, connessi alle
lavorazioni effettuate;
d) sopralluoghi negli ambienti di lavoro;
e) visite mediche richieste dal lavoratore, gualora tale richiesta sia correlata
ai rischi professionali;
f) riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
g) esami strumentali (spirometria, audiometria, esame ergoftalmico tramite
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sistema semiautomatico).
Eventuali altre prestazioni cliniche e strumentali che sj renderanno
necessarie, saranno addebitate al Committente secondo la tariffa regionale
vigente.
Le visite saranno effettuate nei locali identificati, previo accordo tra le parti.
Art. 7 - Modalità di fatturazione
L'Azienda provvederà ad emettere nei confronti del Committente regolare
fattura, con cadenza annuale, dalla data di decorrenza del presente accordo.
Il Committente si obbliga ad effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto
all'Azienda entro giorni 60 (sessanta) dalla emissione della relativa fattura.
Art. 8- Durata
Per le attività oggetto della presente convenzione si concorda un impegno
temporale pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di stipula.
Art. 9 - Recesso
Le parti concordano la facoltà reciproca di recesso, in qualsiasi momento,
| per inadempienze della controparte, nei casi in cui si verifichino comprovate;
situazioni di non collaborazione o di disattenzione degli obblighi previsti
dalla vigente normativa e dalla presente convenzione, dandone motivata
comunicazione, anche tramite e-mail o PEC. In tutti gli altri casi, le parti
i concordano parimenti la facoltà reciproca di recesso con un preavviso di
; almeno 30 gg., da comunicare anche via e-mail o PEC. Restano salvi i diritti
^ e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data già eseguite.
Art. 10-Modifiche
La presente convenzione potrà essere integrata, modificata od emendata,
previo accordo tra le parti, solo per iscritto, con scambio di lettera a firma
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congiunta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e
per conto dei_contraenti,.
Art. 11 - Rinnovo
La presente convenzione ha validità biennale ed è soggetta a rinnovo previa
intesa tra le parti.
L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dall'Azz'encte, con.
esclusione, quindi, di rinnovi taciti e dovrà essere chiesto dal Committente j
preventivamente, per iscritto, due mesi prima della succitata scadenza. v
Art. 12 - Tutela dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che
i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto o conosciuti j
i
successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, saranno trattati ai !
sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Le parti, titolari dei rispettivi dati, dichiarano espressamente di essere a conoscenza del jcontenuto della Parte I- Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 e s.mj^ l
i
Le cartelle cliniche in originale, sigillate in busta chiusa dal medico j
competente, saranno conservate con salvaguardia del segreto professionale j
nel rispetto di guanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., da parte del |
i
i
datore di lavoro presso la sede aziendale. |_
Art. 13 - Foro competente |_
ì In caso di controversia per gualsiasi questione relativa al presente Contratto,
la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.
Qualora non fosse possibile, la controversia sarà devoluta alla sola ed;
esclusiva competenza del Foro di Ancona, che le parti con il presente
! Contratto accettano espressamente.
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Art. 14-Varie
La presente convenzione, che consta di n. 8 pagine, viene redatta in du e
originali, di cui uno per l'Azienda e uno per il Committente. Il presente atto:
> è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. I
26 aprile 1986, n. 131; le spese dell'eventuaje registrazione sono a
carico della parte che la richiede.
> è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/72 e s.m.i.; le
spese di bollo sono a carico del Committente.
Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione
del presente Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da
ciascuna Parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Ancona,
Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti "Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi"
p. Il Direttore Generale (Dott. Michele Caporossi)^
Il Direttore S.O. Convenzioni e Libera Professione
(Dott.ssa Emanuela Ranucci)
Per presa visione e accettazione :
Il Medico Competente (Dott. Massimo Bracci)
Pergola,,
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Per la Falegnameria "Paolucci Paolo S.n.c.
di Paolucci Giampaolo e Alessandro'
Il Legale Rappresentante
(Sig. Paolucci Giovanni)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C.. si approva espressamente e
specificamente la clausola di cui all'articolo 13 (Foro Competente).
Ancona
Pergola,
Per l'Azienda OspedaIiero- Universitaria
Ospedali Riuniti "Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi"
p. Il Direttore Generale (Dott. Michele Caporossi)
Il Direttore S.O. Convenzioni e Libera Professione
(Dott.ssa Emanuela Ranucci)
Per presa visione e accettazione:
Il Medico Competente
(Dott. Massimo Bracci)
Per la Falegnameria "Paolucci Paolo S.n.c.
di Paolucci Giampaolo e Alessandro"
Il Legale Rappresentante
(Sig. Paolucci Giovanni)
Pagina 8 di 8
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La determina n. T ^ / " del ^ - ' ' viene pubblicata
all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -
G.M. Lancisi - G. Salesi" il J Ul li 2017 ai sensi dell'art. 32, e. 1, Legge n.
69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
COLLEGIO SINDACALE
La presente determina è stata inviata al Collegio Sindacale con nota n.
dei " 5 OTT, 20.17
REGIONE MARCHE
La presente determina, soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.
26/1996 e s.m.i., è stata inviata alla Giunta Regionale delle Marche con nota
n. del e da questa ricevuta in data .
ESECUTIVITÀ'
La presente determina:
òl è statadichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..
• è stata (approvata/annullata parzialmente/annullata) dalla Giunta Regionale delle Marche con
deliberazione n. del
IL
DIRIGENTE RESPONSABILE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE
La presente copia composta da n. pagine è conforme all'originale esistente agli atti di questa Azienda Ospedaliera.
Ancona,
IL DIRIGENTE RESPONSABILE