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DIDATTICA A DISTANZA CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL INFANAZIA ANNO SCOLASTICO

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DIDATTICA A DISTANZA

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANAZIA ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Ad integrazione del P.T.O.F.

PREMESSA

Il processo di verifica e valutazione deve essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza, quali:

 le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola, durante le lezioni in presenza;

 qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto ma non per questo impossibile da realizzare o non ugualmente formativa;

 occorre puntare sull’acquisizione di responsabilità e sul significato del compito insito nel processo di apprendimento.

Bisogna, insomma, nella didattica a distanza, non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività in presenza, ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione.

Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020:

“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre i compiti e le lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”.

A ciò si aggiunge quanto detto dalla nota n.388 del 17/03/2020: “Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa”.

“Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.”

Con il DCPM 17 maggio 2020 riguardante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”, è prorogata la sospensione delle attività in presenza fino al termine dell’attività didattica. A tal fine si rileva la necessità di normare, a livello di Istituto, i criteri e le modalità attraverso i quali si effettuerà la valutazione degli alunni nella didattica a distanza.

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A tal fine si deve tener conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla rimodulazione delle Unità di Apprendimento, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale.

Le attività elencate comportano, anche in considerazione della presente situazione, un notevole carico di stress che occorre attenuare per tutti (alunni, famiglie, docenti) ed è, quindi, opportuno che la valutazione diventi un momento di valorizzazione del lavoro docente e dello studente.

Nella didattica a distanza è assolutamente necessario superare la prospettiva unilaterale della valutazione, dando più spazio alla dimensione relazionale interpersonale, allo svolgimento del percorso e all’interazione educativa. La valutazione resta sempre affidata alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente, in coerenza con gli obiettivi fissati in sede di programmazione disciplinare.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi dell’O. M. 16/05/2020, trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTO

DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni

scolastiche ai sensi dell'articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;

VISTA

la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”, e in particolare l’articolo 12;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254,

“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

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VISTO

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 87, comma 3-ter e l’articolo 73, comma 2-bis;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;

VISTA

la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;

VISTO

il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico ;

VISTO il Decreto Legge n.22 del 8/04/2020;

VISTA

l’O.M. del 16/05/2020 “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”;

La Nota 388 del 17 marzo 2020 dedica un paragrafo alla “Valutazione delle attività didattiche a distanza", di cui si riporta un estratto:

“La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. “... la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell'attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all'interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità.

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell'attuale periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall'intero Consiglio di Classe.”

L. 27 del 24 aprile 2020 Art. 3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 6. D. Lgs. 62/2017

"Art. 1 [...] la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

"Art. 2: La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le indicazioni Nazionali per il curricolo e le linee

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guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n.

89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

"Art. 6: Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento".

Progettazioni e criteri di valutazione (O. M. del 16/05/2020 concernente la valutazione finale, Art. 2)

1. I docenti contitolari della classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’ articolo 6.

2. Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.

Valutazione nel primo ciclo di istruzione (O. M. del 16/05/2020 concernente la valutazione finale, Art. 3)

1. La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo.

2. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo.

3. I docenti contitolari della classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.

4. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.

5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti del consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di

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apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

6. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all’ articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.

7. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.

8. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (O. M. del 16/05/20 concernente la valutazione finale, Art. 5)

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.

2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.

4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.

Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato (O. M. del 16/05/20 concernente la valutazione finale, Art. 6) 1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe

della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il

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miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale (PAI).

2. I docenti contitolari della classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (PIA).

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

SCUOLA PRIMARIA DIDATTICA A DISTANZA

VALUTAZIONE FORMATIVA DELLE ATTIVITA’

In linea con quanto deliberato nel Collegio di Scuola Primaria del 10/6/2020 , nel quale si sono fissati i criteri generali per la valutazione formativa della DAD, l’istituto è chiamato a dotarsi di strumenti il più oggettivi possibili per lo svolgimento degli scrutini finali in relazione alle attività svolte e al comportamento.

Poiché risulta difficile l’oggettività nella valutazione della prestazione degli alunni a causa delle troppe variabili che le condizionano (il contesto, la connettività, la possibilità di essere seguiti da un adulto, il livello socio-culturale della famiglia, …) diventa indispensabile concentrarsi sull’aspetto formativo della valutazione, sia come strumento di valorizzazione del lavoro svolto e dell’impegno, sia come indicazione utile al docente per procedere con recuperi, consolidamenti ed approfondimenti in un’ottica di personalizzazione che tiene conto delle singole situazioni degli alunni.

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MODALITÀ DI VERIFICA

 restituzione dei compiti svolti attraverso gli strumenti e le piattaforme utilizzati dai team docenti

 osservazione delle attività svolte

STRUMENTI di VALUTAZIONE

Per la valutazione formativa nel periodo della didattica a distanza si terrà conto di:

 osservazioni relative alle attività svolte e ai compiti assegnati

 la modalità di partecipazione alle attività, coerenza e frequenza degli interventi, interesse mostrato, propositività

 l’impegno e cura nella consegna dei compiti e delle esercitazioni proposte

A definire la valutazione dello scrutinio finale potranno concorrere:

 il voto del I quadrimestre

 eventuali valutazioni già assegnate in presenza nel II quadrimestre

 gli elementi di valutazione formativa della DAD raccolti nel II quadrimestre Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF 2019-2022 dell’Istituto, sono sostituite, durante il protrarsi della situazione di emergenza, con le seguenti griglie di valutazione formativa delle singole discipline e del comportamento con i relativi descrittori. Queste saranno utilizzare in sede di scrutinio finalee tengono conto degli elementi sopra esposti.

(8)

SCUOLA PRIMARIA

FORMULAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE A.S. 2019 - 2020

INDICATORI ELEMENTI DI

OSSERVAZIONE DESCRITTORI GIUDIZIO

METODO Organizzazione del lavoro

Assiduo e costante secondo la richiesta data

Ottimo 10 Puntuale, secondo la

richiesta data Distinto

9 Abbastanza puntuale Buono

8 Saltuario ma con

recupero di consegne presedenti

Discreto 7 Selettivo e

occasionale, con minima parte degli invii richiesti

Sufficiente 6

Nessun invio Non sufficiente 5

ESECUZIONE DELLE CONSEGNE

Presentazione ed esecuzione del compito

Ordinata, precisa e corretta con

rielaborazione autonoma

Ottimo 10

Ordinata, precisa e con rielaborazione sicura

Distinto 9 Abbastanza ordinata

e precisa Buono

8 Discretamente

ordinata e precisa Discreto 7 Sufficientemente

ordinata e precisa Sufficiente 6 Non ordinata e poco

precisa Non sufficiente

5

Qualità dei contenuti

Ampi e molto approfonditi, che comprende e

rielabora in maniera autonoma e personale

Ottimo 10

Completi e

approfonditi, che comprende e rielabora in modo sicuro.

Distinto 9

Corretti e completi, che comprende e rielabora in maniera abbastanza sicura.

Buono 8

(9)

Discreti, che comprende e

rielabora con qualche incertezza.

Discreto 7

Incerti, che risultano da consolidare, e che comprende e

rielabora in maniera insicura.

Sufficiente 6

Frammentari e lacunosi , che comprende e

rielabora in maniera parziale.

Non sufficiente 5

PARTECIPAZIONE Presenza agli

“eventi” e/o alle video-lezioni

Partecipa assiduamente e attivamente alle lezioni/attività, con rispetto dei turni e dei ruoli assegnati

Ottimo 10

Partecipa con costanza alle

lezioni/attività, con rispetto dei turni e dei ruoli assegnati

Distinto 9

Partecipa in maniera adeguata alle

lezioni/attività, per lo più rispettando i turni e ruoli

assegnati

Buono 8

Partecipa in modo essenziale e limitata a pochi interventi alle lezioni/attività, per lo più rispettando i turni e ruoli

assegnati

Discreto 7

Partecipa raramente alle lezioni/attività, rispettando turni e ruoli assegnati

Sufficiente 6

Non partecipa alle

lezioni/attività Non sufficiente 5

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DIDATTICA A DISTANZA

Nuovi Indicatori per la rimodulazione del GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO

A.S. 2019 - 2020

INDICATORI ELEMENTI DI

OSSERVAZIONE CORRETTO E

RESPONSABILE CORRETTO GENERALMENTE

CORRETTO POCO

CORRETTO NON CORRETTO GRAVEMENTE SCORRETTO

1. Conoscenza e rispetto delle regole condivise nella situazione di didattica in presenza e a

distanza.

Disponibilità a seguire le indicazioni di comportamento degli insegnanti

Conosce e rispetta le regole condivise

Conosce le regole e generalmente le

rispetta

Conosce le regole ma fatica a rispettarle

Rispetta raramente le regole condivise

Non rispetta le regole condivise

Non rispetta mai le regole condivise

2. Collaborazione e interazione con i compagni e l’insegnante in presenza e a distanza.

Qualità della relazione nel gruppo (rispetto e correttezza) Capacità di collaborazione

Si relaziona in modo positivo e corretto.

È collaborativo con compagni ed

insegnanti

Si relaziona in modo corretto ed è

collaborativo con compagni ed insegnanti

Si relaziona con adulti e compagni in modo generalmente corretto ma non è sempre collaborativo

Si relaziona in modo spesso inadeguato con adulti e compagni ed è poco

collaborativo

Si relaziona con adulti e compagni in modo inadeguato e non è collaborativo

Si relaziona spesso con adulti e compagni in modo fortemente inadeguato.

Quasi mai si mostra collaborativo

(11)

SCUOLA DELL’INFANZIA DIDATTICA A DISTANZA

L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia ha il compito di mettere al centro dello sguardo dell’insegnante il processo di crescita dei bambini e delle bambine..

Questa caratteristica fondamentale non solo deve essere preservata nella didattica a

distanza, ma ne deve diventare il fulcro.

Le osservazioni sistematiche attuate periodicamente all’interno del contesto classe possono essere continuate anche nella didattica a distanza superando i limiti dello schermo e focalizzando l’attenzione del docente sul singolo alunno. Lo strumento digitale che ci permette di continuare a mantenere vivi i contatti emotivi e relazionali deve diventare il mezzo per ritrovare l’alunno con le caratteristiche che lo contraddistinguono.

La scelta educativa e didattica della nostra scuola dell’infanzia ha messo al centro il mantenimento delle relazioni con i bambini e con le famiglie come indicato dalle Linee guida ministeriali .

Durante le video lezioni, le insegnanti conducono l’attività fornendo spunti di lettura, gioco ed esperienze ma la priorità viene data agli interventi dei bambini che hanno la necessità di raccontare, raccontarsi e ritrovarsi con gli amici in un contesto straordinario.

Così come in sezione, anche a distanza, la lezione frontale cambia prospettiva e lascia spazio agli interventi dei bambini e al loro vissuto.

Lo strumento osservativo costruito per la didattica a distanza, permette di puntare lo sguardo e di cogliere gli atteggiamenti del bambino di fronte all’attività, la sua modalità di partecipazione alla lezione, la ricerca di relazione con i compagni e con gli adulti di riferimento del contesto scolastico e familiare.

La famiglia resta il tramite indispensabile tra il bambino e lo strumento, permette la sua partecipazione alla video lezione e lo guida nell’uso del dispositivo consentendogli di esprimersi ed interagire.

Per quanto sopra esposto, in linea con quanto deliberato nel Collegio di Scuola

dell‘Infanzia del 16/6/2020 , nel quale si sono fissati i criteri generali per la valutazione formativa della DAD, l’istituto è chiamato a dotarsi di strumenti il più oggettivi possibili in relazione alle attività svolte e al comportamento.

Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF 2019-2022 dell’Istituto, sono sostituite, durante il protrarsi della situazione di emergenza, con le seguenti griglie di valutazione formativa con i relativi descrittori. Queste saranno utilizzare in sede di valutazione finalee tengono conto degli elementi sopra esposti.

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RUBRICA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA SCUOLA INFANZIA

A.S. 2019 - 2020

INDICATORI LIVELLO

AVANZATO LIVELLO

INTERMEDIO LIVELLO BASE Partecipazione

alle attività partecipa con interesse e interviene in modo

appropriato

partecipa con

interesse partecipa su sollecitazione dell’adulto

Cura e

personalizzazione dei materiali

Il materiale viene riconsegnato nei tempi stabiliti, in maniera

personalizzata, curata e ricca di particolari.

Il materiale viene

riconsegnato nei tempi stabiliti in maniera

ordinata e curata.

Il materiale viene

riconsegnato in modo parziale e nei tempi

stabiliti.

Attenzione durante le attività in piattaforma

partecipa con interesse e interviene in modo

appropriato

partecipa con

interesse partecipa su sollecitazione dell’adulto

Collaborazione e interazione con i compagni e

l’insegnante in presenza e a distanza.

Si relaziona in modo positivo e corretto.

È collaborativo con compagni ed insegnanti

Si relaziona con adulti e

compagni in modo

generalmente corretto ma non è sempre

collaborativo

Si relaziona in modo spesso inadeguato con adulti e

compagni ed è poco

collaborativo

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