Diritto Privato Europeo
Traccia della lezione
Origini ed evoluzione
CEE/CE e UE
Radici storiche
• Europa: numerosi e gravi conflitti
– I e
– II guerra mondiale
• Idea di un'Europa non più dilaniata da conflitti
• Ernesto Rossi; Eugenio Colorni, Altiero Spinelli
•
Manifesto di Ventotene (1941): Manifesto del movimentoeuropeista: programma di azione politica, con il fine di creare
un’Unione europea
Spinte europeiste - cooperazione intergovernativa
• Prime di esperienze di collaborazione europea:
• Sulla scia del piano Marshall
•
Cooperazione ambito economico- Lancio nel 1948 dell’ERP (European Recovery Program) – c.d. Piano Marshall (G. Marshall: segretario di stato USA dell’epoca):
Spinte europeiste - cooperazione intergovernativa
• Piano Marshall
•
Ricostruzione economica a stabilizzazione politica dell’Europa occidentale;•
•
Embrione di cooperazione interstatuale europea; principi di «self help» e«mutual aid»: modello di riferimento per iniziative intergovernative volte a intensificare i rapporti di collaborazione a livello economico e in altri
settori di attività;
– Prime misure di abolizione de4i contingentamenti e delle restrizioni sul commercio intraeuropeo;
– Incentivo ad una maggior grado di integrazione economica il fatto che a eguito degli accordi di Bretton Woods (1944) il dollaro fosse diventato il perno del sistema monetario internazionale;
Stati socialisti/comunisti
- (Tra gli Stati socialisti/comunisti dell’Europa orientale:
COMECON ( Consiglio di mutua assistenza economica) Совет Экономической Взаимопомощи (1949 - 1991)
- STATI INGRESSO
- Bulgaria
- Cecoslovacchia
- Ungheria gennaio 1949 - Polonia
- Romania - URSS
- Albania febbraio 1949 - Germania Est 1950
- Mongolia 1962 - Cuba 1972 - Vietnam 1978
Spinte europeiste – cooperazione intergovernativa
• di difesa
▪ Washington 1949: Patto Atlantico
▪ (Paesi fondatori: Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti; attualmente: 29) https://www.nato.int/nato-welcome/index_it.html
• Concetto informatore di questa "Alleanza" era quello della «difesa collettiva » (art. 5 T. di Washington)
▪ (UEO, Trattato di Bruxelles 1948; Accordi di Parigi
1954, 10 Stati europei)Spinte europeiste – cooperazione intergovernativa
•
ambito politico, sociale, culturale– T. di Londra (1949): Consiglio d’Europa (fondatori: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia; attualmente: 47 Stati
membri tra cui gli Stati dell’UE) (http://www.coe.int) – Sede istituzionale è a Strasburgo
– Il Consiglio d'Europa (CdE) è un'organizzazione
internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa;
– Lo strumento principale d'azione consiste nel predisporre e favorire la stipulazione di accordi o convenzioni
internazionali tra gli Stati membri e, spesso, anche fra Stati terzi;
– Le iniziative del Consiglio d'Europa non sono vincolanti e
Spinte europeiste – cooperarazione intergovernativa
CEDU: testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo; meccanismo giurisdizionale permanente che consente a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il
ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo.
Roma 4 novembre 1950 - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; in vigore dal 1953) (Convenzione internazionale redatta e adottata nell'ambito
del Consiglio d'Europa)http://conventions.coe.int/treaty/en/
(in Italia è entrata in vigore il 10 ottobre 1955)
Integrazione europea
• Cooperazione intergovernativa – caratteristiche
– a) prevalenza organi degli Stati
– b) prevalenza principio dell’unanimità
– c) assenza, in genere, di potere di adottare atti vincolanti
• Metodo comunitario – caratteristiche
– a) prevalenza degli organi di individui – b) prevalenza del principio maggioritario;
– c) potere di adottare atti vincolanti;
– d) sistema di controllo giurisdizionale di legittimità
Integrazione europea: all’insegna del carbone e dell’acciaio
•
Progetto di costruzione di una federazione europea (R. Shuman, K.Adenauer, A. De Gasperi, J. Monet);
•
Dichiazione Schuman, (allora ministro degli Esteri franceseRobert Schuman) il 9 maggio 1950 (9 maggio: Festa dell'Europa);
proponeva la creazione di una Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i cui membri avrebbero messo in comune le
produzioni di carbone e acciaio
•
Punti principali– "La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano."
– "L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto."
– "La fusione delle produzioni di carbone e di acciaio... cambierà il destino di queste regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più costantemente sono state le vittime.«
Integrazione europea - Trattato CECA
Trattato CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio)
(Parigi 18.4.1951, in vigore 25.7.1952, durata: 50 anni; 6 Stati:
Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Italia) estinta 23 luglio 2002 : in quanto non è stata prorogata la durata)
Evoluzione europea - la CECA
• Trattato CECA
• Obiettivo:
– istituire mercato comune prodotti carbonsiderurgici sott.ponendolo al controllo organi comunitari;
limitatamente prodotti carb.siderurgici abolizione dazi doganali; no restrizioni quantitative di
importazione; no aiuti o sovvenzioni; no pratiche discriminatorie tra produttori, etc.;
• Caratteristiche principali:
• Prima “Comunità”
• Trattato-legge (TCE: Trattato-quadro)
• CECA organizzazione sovranazionale (art. 9).
Integrazione europea – la CECA
• CECA
• Struttura: 4 organi (modello x altre 2 Comunità)
– Alta Autorità: organo sovranazionale; potere normativo;
– Consiglio dei Ministri: organo politico, compiti consultivi;
– Assemblea Parlamentare: organo parlamentare;
poteri consultivi e di controllo politico);
– Corte di Giustizia: org.no giurisdizionale; assicurare rispetto nell’interpretazione/applicazione del
Trattato, atti comunitari; nonché c. di legittimità;
Integrazione europea - evoluzione
•
Progetto di Trattato CED (Comunità Europea di Difesa) -creazione di un esercito europeo (27.5.1952); Parlamento francese non ratifica;
•
Mandato all’Assemblea della CECA >>> Trattato istitutivo di una Comunità Politica Europea (CPE): Parlamento francese rifiuta di procedere discussione• Funzionalismo economico:
• graduale integrazione orizzontale (non x settori) delle economie
• 1955 conferenza di Messina - Rapporto Spaak: Progetti di creazione di 2 comunità:
– 1 economico generale – 1 energia nucleare
• 1956 - Conferenza di Venezia: approvazione di
entrambi i progetti
I Trattati CEE e CEEA
- Trattato della Comunità Economica Europea (CEE)
- Trattato della Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA o EURATOM)
(Roma; 25.5.1957 in vigore 1.1.1958, 6 Stati (Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Italia)
(no G. Bretagna: vocazione atlantica; con Paesi che facevano parte dell’impero britannico: Commonwealth; 1960 EFTA (European
Free Trade Association) con Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera)
CEE - Cenni
• Compiti
– “promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento
delle politiche economiche degli stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche
nell’insieme della Comunità” (art. 2 TCE);
• Obiettivo generale
– creare “un’unione sempre più stretta fra i popoli
europei” (preambolo TCE)
CEE - MEC
• Il nuovo organismo avrebbe dovuto promuovere, mediante la formazione del mercato comune (MEC) e l'armonizzazione delle legislazioni economiche nazionali, una crescita stabile e duratura al continente.
• L'unione doganale avrebbe costituito la pre-condizione per l'integrazione economica generale a seguire
• (
12 anni di periodo transitorio (: 31 dicembre 1969): 3 tappe)CEE - MEC
• Realizzazione delle 4 libertà fondamentali; libera circolazione di:
– persone (lavoratori dipendenti) – servizi
– merci, – capitali
• Politiche comuni (competenza comunitaria): politica
commerciale, agricola, trasporti, etc.
Comunità economica europea
• Trattati istitutivi hanno subito numerose
modifiche: adesione di nuovi Stati; e soprattutto ulteriori Trattati (modificati da accordi
internazionali ratificati dagli Stati membri);
• Fra gli altri:
– Atto unico europeo 17 febbraio 1986; in vigore:1 luglio 1987;
– T. di Maastricht 7 febbraio 1992; in vigore: 1 novembre 1993;
– T. di Amsterdam 2 ottobre 2007; in vigore: 1 maggio 1999 – T. di Nizza 26 febbraio 2001; in vigore: 1 febbraio 2003;
– T. di Lisbona 13 dicembre 2007: in vigore: 1 dicembre 2009;
Comunità economica europea
• Atto unico europeo 17 febbraio 1986; in vigore:
1 luglio 1987
• Principali novità:
• estensione del voto a maggioranza qualificata in seno al
Consiglio (rendendo più difficile per un singolo paese
opporre il veto ad una proposta legislativa), creazione
delle procedure di cooperazione e di parere conforme,
(nel Parlamento Europeo).
Comunità europea – Unione europea
• Trattato di Maastrict
– non solo modificato T. CE, ma ha
disciplinato cooperazione in alcune materie istituendo nuova struttura “Unione Europea”
con finalità generali;
• 3 “pilastri”:
– 1°: Le Comunità Europee;
– 2° : PESC (Politica estera e di sicurezza comune) – 3° : CGAI (Cooperazione nei settori della giustizia
e degli affari interni)
Unione economico e monetaria
• Istituzione Unione economico e monetaria (UEM), comportante l’istituzione di una moneta unica e di una banca centrale in tre fasi;
– I: 1° luglio 1990: piena libertà di circolazione dei capitali;
– II: 1° gennaio 1994: costituzioni Istituto monetario europeo (IME); 3 maggio 1998, Consiglio ha deciso la designazione degli 11 (su 15 di allora) membri dell’UEM (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Austria, Portogallo e Finlandia; UK e Danimarca opt out;
Svezia e Grecia non in condizione per ammissione);
– III: 1° gennaio 1999: introduzione della moneta unica; con il 1°
gennaio 2002 emesse banconote e monete in Euro (e ritirate monete nazionali): (successivamente entrati nell’UEM:
Grecia, Slovenia, Slovacchia, Cipro, Malta, e Estonia);
Integrazione europea – T. di Amsterdam
Trattato di Amsterdam
(firmato 2 ott. 1997, entrato in vigore 1 maggio 1999)
• Alcune modifiche istituzionali
– Procedura di codecisione applicazione generalizzata;
– Estensione ipotesi di votazione a maggioranza qualificata;
– Presidente Commissione assume ruolo più incisivo;
• Modifiche 2° pilastro (PESC)
• Modifiche 3° pilastro (CGAI: ricondotto in parte del 1° pilastro)
• Cooperazione rafforzata
• Semplificazione e codificazione dei Trattati (nuova numerazione)
• Nuovo titolo VIII - Occupazione
Integrazione europea – Allargamento Trattato di Nizza
(firmato 26 febbr. 2001; in vigore 1° febbr. 2003)
• Modifiche istituzionali
– Nuova ripartizione numero rappr.ti degli Stati negli organi comunitari – Ampliamento poteri Presidente Commissione Europea;
– Riduzione casi in cui Consiglio UE delibera unanimità;
– Modifiche ordinamento giudiziario comunitario;
• Vertice di Nizza proclamazione Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione Europea (documento che sancisce, il carattere fondamentale dei diritti fondamentali dei cittadini della UE) – che con il T. di Lisbona (oltre ad essere stata
ufficialmente adottata) ha assunto lo stesso valore giuridico dei
Trattati;
Dichiarazione sul futuro dell’Europa
• T. Nizza: basi per convocazione nuova CIG
• Metodo intergovernativo (negoziato ristretto ai Governi nazionali; cfr. art. 48 TUE) ritenuto non sufficiente;
• Unione Europea con competenze ampie e diversificate, etc., doveva essere dibattuta in maniera aperta, ampia e trasparente;
• Capi di Stato di Governo negoziano nelle fasi finali della Conferenza di Nizza una Dichiarazione sul futuro
dell'Europa;
• Dichiarazione invita ad aprire un ampio dibattito sul futuro dell'Europa;
• Obiettivo affrontare le questioni relative:
– migliore delimitazione delle competenze tra UE e Stati membri;
– semplificazione dei trattati;
Convenzione per l’Europa
• Volontà di semplificare il sistema; adattare il sistema ad un numero sempre maggiore di Stati;
• Nuovo progetto di “Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa”;
• Il Trattato viene firmato a Roma 29 ottobre 2004
• Il processo di ratifica viene abbandonato dopo gli esiti negativi dei referendum di ratifica in Francia e in Olanda; cosicché il processo di adozione di una
“Costituzione per l’ Europa” viene abbandonato;
•
Trattato di Lisbona
• Modificare, ancora una volta i Trattati in vigore:
• Trattato di Lisbona viene firmato 13 dicembre 2007, ed entra in vigore il 1° dicembre 2009;
• Il T. di Lisbona riprende buona parte delle
innovazioni prospettate dalla Costituzione Europea
– rilevanti modifiche del sistema istituzionale (pur se sono state eliminate alcune novità come il ricorso al termine
“Costituzione”);
– Previste soluzione più flessibili, consentendo agli Stati di
non essere vincolati a tutte le nuove previsioni;
Trattato di Lisbona
• 2 Trattati (oltre al Trattato Euratom)
– TUE: detta i principi generali, i fini dell’Unione (art. 3); i valori
sui cui la stessa si fonda (art. 2);
– TFUE
enuncia le regole più di dettaglio sul funzionamento delle Istituzioni e sulle competenze dell’Unione;
• I due trattati hanno lo stesso valore giuridico: TUE diventa un trattato base (trattato legge) TFUE diventa trattato applicativo, fissa le regole sul funzionamento delle istituzioni, etc.;
• Con l’entrata in vigore del T. di Lisbona, è stato conferito alla
«Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE» lo stesso effetto
giuridico vincolante dei trattati: la Carta è stata leggermente
modificata e proclamata nuovamente nel dicembre 2007;
TUE e TFUE
• Con la riforma viene a cadere la distinzione tra Comunità e Unione Europea:
– Art. 1, § 3 TUE: Unione Europea sostituisce e succede alla Comunità Europea e le viene attribuita personalità giuridica unica;
• Viene eliminata la complessa struttura dei pilastri – anche se
restano regole particolari per le materie che erano oggetto
del 2° pilastro – PESC (volontà degli Stati di mantenere un
controllo significativo rispetto a scelte politiche di particolare
importanza);
UE - Finalità
•
UE ha oggi caratteristiche molte diverse rispetto a quelle che presentava in origine;– La CEE (1957) aveva un’impronta mercantilistica;
– Sforzo di affermare un ruolo internazionale: PESC e CGAI
– Nel testo attuale del TUE, si trovano tracciati alcuni principi generali che consentono di definire l’ideologia dell’UE:
•
Art. 1:•
“Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «Unione», alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.•
Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.•
L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea”.UE - Finalità
• Articolo 2
• “L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana,
della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato
di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle
persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni
agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo,
dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia,
dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.
UE - Finalità
• Articolo 3 (ex articolo 2 del TUE)
– 1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
– 2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera
circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
– 3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità
dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.
L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la
solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa
promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità
culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
UE - Finalità
•
Articolo 3 (ex articolo 2 del TUE)– (..)
– 4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.
– 5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla
protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla
solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto
internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
– 6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi
appropriati, in ragione delle competenze che le sono
UE – Competenze, etc.
•
Articolo 4•
1. In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.•
2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali.Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di
salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.
•
3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighiderivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si
astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.
UE – Tutela dei diritti
– Art. 6 (ex art. 6 TUE)
– L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua
interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali
disposizioni.
– 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non
modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.
– 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e
risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno
Sviluppi dell’integrazione europea - Allargamento
• Progressivo allargamento CEE/CE/UE: ora 28 >27 Stati
– 1 genn. 1973 Regno Unito (fin da1961 richiesta, opposizione Francia), Irlanda, Danimarca (Norvegia: no referendum popolare)
– 1 genn. 1981 Grecia (1974 caduta regime autoritario dei “colonnelli”) – 1 genn. 1986 Spagna (1975 morte F. Franco) e Portogallo (1974:
“rivoluzione dei garofani”)
– 1990 unificazione Germania (non necessaria procedura di ammissione);
– 1 genn. 1995 Austria, Finlandia e Svezia
– 1 maggio 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria;
– 1° gennaio 2007- Bulgaria e Romania;
– 1 luglio 2013: Croazia;
– 23 giugno 2016: Regno Unito: referendum consultivo e non vincolante sulla permanenza del Regno Unito nell'UE; 51,9%, a 48,1% che ha votato per rimanere nell'UE
– 31 gennaio 2020: uscita UK dalla UE;
•