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Diritto Privato Europeo

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Academic year: 2022

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(1)

Diritto Privato Europeo

Traccia della lezione

Origini ed evoluzione

CEE/CE e UE

(2)

Radici storiche

• Europa: numerosi e gravi conflitti

I e

– II guerra mondiale

• Idea di un'Europa non più dilaniata da conflitti

• Ernesto Rossi; Eugenio Colorni, Altiero Spinelli

Manifesto di Ventotene (1941): Manifesto del movimento

europeista: programma di azione politica, con il fine di creare

un’Unione europea

(3)

Spinte europeiste - cooperazione intergovernativa

• Prime di esperienze di collaborazione europea:

Sulla scia del piano Marshall

Cooperazione ambito economico

- Lancio nel 1948 dell’ERP (European Recovery Program) – c.d. Piano Marshall (G. Marshall: segretario di stato USA dell’epoca):

(4)

Spinte europeiste - cooperazione intergovernativa

Piano Marshall

Ricostruzione economica a stabilizzazione politica dell’Europa occidentale;

Embrione di cooperazione interstatuale europea; principi di «self help» e

«mutual aid»: modello di riferimento per iniziative intergovernative volte a intensificare i rapporti di collaborazione a livello economico e in altri

settori di attività;

– Prime misure di abolizione de4i contingentamenti e delle restrizioni sul commercio intraeuropeo;

– Incentivo ad una maggior grado di integrazione economica il fatto che a eguito degli accordi di Bretton Woods (1944) il dollaro fosse diventato il perno del sistema monetario internazionale;

(5)

Stati socialisti/comunisti

- (Tra gli Stati socialisti/comunisti dell’Europa orientale:

COMECON ( Consiglio di mutua assistenza economica) Совет Экономической Взаимопомощи (1949 - 1991)

- STATI INGRESSO

- Bulgaria

- Cecoslovacchia

- Ungheria gennaio 1949 - Polonia

- Romania - URSS

- Albania febbraio 1949 - Germania Est 1950

- Mongolia 1962 - Cuba 1972 - Vietnam 1978

(6)

Spinte europeiste – cooperazione intergovernativa

di difesa

▪ Washington 1949: Patto Atlantico

▪ (Paesi fondatori: Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti; attualmente: 29) https://www.nato.int/nato-welcome/index_it.html

Concetto informatore di questa "Alleanza" era quello della «difesa collettiva » (art. 5 T. di Washington)

▪ (UEO, Trattato di Bruxelles 1948; Accordi di Parigi

1954, 10 Stati europei)

(7)

Spinte europeiste – cooperazione intergovernativa

ambito politico, sociale, culturale

– T. di Londra (1949): Consiglio d’Europa (fondatori: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia; attualmente: 47 Stati

membri tra cui gli Stati dell’UE) (http://www.coe.int) – Sede istituzionale è a Strasburgo

– Il Consiglio d'Europa (CdE) è un'organizzazione

internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa;

– Lo strumento principale d'azione consiste nel predisporre e favorire la stipulazione di accordi o convenzioni

internazionali tra gli Stati membri e, spesso, anche fra Stati terzi;

– Le iniziative del Consiglio d'Europa non sono vincolanti e

(8)

Spinte europeiste – cooperarazione intergovernativa

CEDU: testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo; meccanismo giurisdizionale permanente che consente a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il

ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo.

Roma 4 novembre 1950 - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; in vigore dal 1953) (Convenzione internazionale redatta e adottata nell'ambito

del Consiglio d'Europa)

http://conventions.coe.int/treaty/en/

(in Italia è entrata in vigore il 10 ottobre 1955)

(9)

Integrazione europea

Cooperazione intergovernativa – caratteristiche

– a) prevalenza organi degli Stati

– b) prevalenza principio dell’unanimità

– c) assenza, in genere, di potere di adottare atti vincolanti

• Metodo comunitario – caratteristiche

– a) prevalenza degli organi di individui – b) prevalenza del principio maggioritario;

– c) potere di adottare atti vincolanti;

– d) sistema di controllo giurisdizionale di legittimità

(10)

Integrazione europea: all’insegna del carbone e dell’acciaio

Progetto di costruzione di una federazione europea (R. Shuman, K.

Adenauer, A. De Gasperi, J. Monet);

Dichiazione Schuman, (allora ministro degli Esteri francese

Robert Schuman) il 9 maggio 1950 (9 maggio: Festa dell'Europa);

proponeva la creazione di una Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i cui membri avrebbero messo in comune le

produzioni di carbone e acciaio

Punti principali

– "La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano."

– "L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto."

– "La fusione delle produzioni di carbone e di acciaio... cambierà il destino di queste regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più costantemente sono state le vittime.«

(11)

Integrazione europea - Trattato CECA

Trattato CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio)

(Parigi 18.4.1951, in vigore 25.7.1952, durata: 50 anni; 6 Stati:

Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Italia) estinta 23 luglio 2002 : in quanto non è stata prorogata la durata)

(12)

Evoluzione europea - la CECA

• Trattato CECA

Obiettivo:

– istituire mercato comune prodotti carbonsiderurgici sott.ponendolo al controllo organi comunitari;

limitatamente prodotti carb.siderurgici abolizione dazi doganali; no restrizioni quantitative di

importazione; no aiuti o sovvenzioni; no pratiche discriminatorie tra produttori, etc.;

Caratteristiche principali:

• Prima “Comunità”

• Trattato-legge (TCE: Trattato-quadro)

• CECA organizzazione sovranazionale (art. 9).

(13)

Integrazione europea – la CECA

CECA

• Struttura: 4 organi (modello x altre 2 Comunità)

– Alta Autorità: organo sovranazionale; potere normativo;

– Consiglio dei Ministri: organo politico, compiti consultivi;

– Assemblea Parlamentare: organo parlamentare;

poteri consultivi e di controllo politico);

– Corte di Giustizia: org.no giurisdizionale; assicurare rispetto nell’interpretazione/applicazione del

Trattato, atti comunitari; nonché c. di legittimità;

(14)

Integrazione europea - evoluzione

Progetto di Trattato CED (Comunità Europea di Difesa) -

creazione di un esercito europeo (27.5.1952); Parlamento francese non ratifica;

Mandato all’Assemblea della CECA >>> Trattato istitutivo di una Comunità Politica Europea (CPE): Parlamento francese rifiuta di procedere discussione

Funzionalismo economico:

graduale integrazione orizzontale (non x settori) delle economie

• 1955 conferenza di Messina - Rapporto Spaak: Progetti di creazione di 2 comunità:

– 1 economico generale – 1 energia nucleare

• 1956 - Conferenza di Venezia: approvazione di

entrambi i progetti

(15)

I Trattati CEE e CEEA

- Trattato della Comunità Economica Europea (CEE)

- Trattato della Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA o EURATOM)

(Roma; 25.5.1957 in vigore 1.1.1958, 6 Stati (Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Italia)

(no G. Bretagna: vocazione atlantica; con Paesi che facevano parte dell’impero britannico: Commonwealth; 1960 EFTA (European

Free Trade Association) con Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera)

(16)

CEE - Cenni

Compiti

– “promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento

delle politiche economiche degli stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche

nell’insieme della Comunità” (art. 2 TCE);

• Obiettivo generale

– creare “un’unione sempre più stretta fra i popoli

europei” (preambolo TCE)

(17)

CEE - MEC

• Il nuovo organismo avrebbe dovuto promuovere, mediante la formazione del mercato comune (MEC) e l'armonizzazione delle legislazioni economiche nazionali, una crescita stabile e duratura al continente.

• L'unione doganale avrebbe costituito la pre-condizione per l'integrazione economica generale a seguire

(

12 anni di periodo transitorio (: 31 dicembre 1969): 3 tappe)

(18)

CEE - MEC

Realizzazione delle 4 libertà fondamentali; libera circolazione di:

– persone (lavoratori dipendenti) – servizi

– merci, – capitali

• Politiche comuni (competenza comunitaria): politica

commerciale, agricola, trasporti, etc.

(19)

Comunità economica europea

• Trattati istitutivi hanno subito numerose

modifiche: adesione di nuovi Stati; e soprattutto ulteriori Trattati (modificati da accordi

internazionali ratificati dagli Stati membri);

• Fra gli altri:

– Atto unico europeo 17 febbraio 1986; in vigore:1 luglio 1987;

– T. di Maastricht 7 febbraio 1992; in vigore: 1 novembre 1993;

– T. di Amsterdam 2 ottobre 2007; in vigore: 1 maggio 1999 – T. di Nizza 26 febbraio 2001; in vigore: 1 febbraio 2003;

– T. di Lisbona 13 dicembre 2007: in vigore: 1 dicembre 2009;

(20)

Comunità economica europea

• Atto unico europeo 17 febbraio 1986; in vigore:

1 luglio 1987

Principali novità:

• estensione del voto a maggioranza qualificata in seno al

Consiglio (rendendo più difficile per un singolo paese

opporre il veto ad una proposta legislativa), creazione

delle procedure di cooperazione e di parere conforme,

(nel Parlamento Europeo).

(21)

Comunità europea – Unione europea

• Trattato di Maastrict

– non solo modificato T. CE, ma ha

disciplinato cooperazione in alcune materie istituendo nuova struttura “Unione Europea”

con finalità generali;

• 3 “pilastri”:

– 1°: Le Comunità Europee;

– 2° : PESC (Politica estera e di sicurezza comune) – 3° : CGAI (Cooperazione nei settori della giustizia

e degli affari interni)

(22)

Unione economico e monetaria

• Istituzione Unione economico e monetaria (UEM), comportante l’istituzione di una moneta unica e di una banca centrale in tre fasi;

– I: 1° luglio 1990: piena libertà di circolazione dei capitali;

– II: 1° gennaio 1994: costituzioni Istituto monetario europeo (IME); 3 maggio 1998, Consiglio ha deciso la designazione degli 11 (su 15 di allora) membri dell’UEM (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi,

Austria, Portogallo e Finlandia; UK e Danimarca opt out;

Svezia e Grecia non in condizione per ammissione);

– III: 1° gennaio 1999: introduzione della moneta unica; con il 1°

gennaio 2002 emesse banconote e monete in Euro (e ritirate monete nazionali): (successivamente entrati nell’UEM:

Grecia, Slovenia, Slovacchia, Cipro, Malta, e Estonia);

(23)

Integrazione europea – T. di Amsterdam

Trattato di Amsterdam

(firmato 2 ott. 1997, entrato in vigore 1 maggio 1999)

• Alcune modifiche istituzionali

– Procedura di codecisione applicazione generalizzata;

– Estensione ipotesi di votazione a maggioranza qualificata;

– Presidente Commissione assume ruolo più incisivo;

• Modifiche 2° pilastro (PESC)

• Modifiche 3° pilastro (CGAI: ricondotto in parte del 1° pilastro)

• Cooperazione rafforzata

• Semplificazione e codificazione dei Trattati (nuova numerazione)

• Nuovo titolo VIII - Occupazione

(24)

Integrazione europea – Allargamento Trattato di Nizza

(firmato 26 febbr. 2001; in vigore 1° febbr. 2003)

• Modifiche istituzionali

– Nuova ripartizione numero rappr.ti degli Stati negli organi comunitari – Ampliamento poteri Presidente Commissione Europea;

– Riduzione casi in cui Consiglio UE delibera unanimità;

– Modifiche ordinamento giudiziario comunitario;

Vertice di Nizza proclamazione Carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione Europea (documento che sancisce, il carattere fondamentale dei diritti fondamentali dei cittadini della UE) – che con il T. di Lisbona (oltre ad essere stata

ufficialmente adottata) ha assunto lo stesso valore giuridico dei

Trattati;

(25)

Dichiarazione sul futuro dell’Europa

• T. Nizza: basi per convocazione nuova CIG

• Metodo intergovernativo (negoziato ristretto ai Governi nazionali; cfr. art. 48 TUE) ritenuto non sufficiente;

• Unione Europea con competenze ampie e diversificate, etc., doveva essere dibattuta in maniera aperta, ampia e trasparente;

• Capi di Stato di Governo negoziano nelle fasi finali della Conferenza di Nizza una Dichiarazione sul futuro

dell'Europa;

• Dichiarazione invita ad aprire un ampio dibattito sul futuro dell'Europa;

• Obiettivo affrontare le questioni relative:

– migliore delimitazione delle competenze tra UE e Stati membri;

– semplificazione dei trattati;

(26)

Convenzione per l’Europa

• Volontà di semplificare il sistema; adattare il sistema ad un numero sempre maggiore di Stati;

• Nuovo progetto di “Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa”;

• Il Trattato viene firmato a Roma 29 ottobre 2004

• Il processo di ratifica viene abbandonato dopo gli esiti negativi dei referendum di ratifica in Francia e in Olanda; cosicché il processo di adozione di una

“Costituzione per l’ Europa” viene abbandonato;

(27)

Trattato di Lisbona

• Modificare, ancora una volta i Trattati in vigore:

Trattato di Lisbona viene firmato 13 dicembre 2007, ed entra in vigore il 1° dicembre 2009;

• Il T. di Lisbona riprende buona parte delle

innovazioni prospettate dalla Costituzione Europea

– rilevanti modifiche del sistema istituzionale (pur se sono state eliminate alcune novità come il ricorso al termine

“Costituzione”);

– Previste soluzione più flessibili, consentendo agli Stati di

non essere vincolati a tutte le nuove previsioni;

(28)

Trattato di Lisbona

• 2 Trattati (oltre al Trattato Euratom)

– TUE: detta i principi generali, i fini dell’Unione (art. 3); i valori

sui cui la stessa si fonda (art. 2);

– TFUE

enuncia le regole più di dettaglio sul funzionamento delle Istituzioni e sulle competenze dell’Unione;

• I due trattati hanno lo stesso valore giuridico: TUE diventa un trattato base (trattato legge) TFUE diventa trattato applicativo, fissa le regole sul funzionamento delle istituzioni, etc.;

• Con l’entrata in vigore del T. di Lisbona, è stato conferito alla

«Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE» lo stesso effetto

giuridico vincolante dei trattati: la Carta è stata leggermente

modificata e proclamata nuovamente nel dicembre 2007;

(29)

TUE e TFUE

• Con la riforma viene a cadere la distinzione tra Comunità e Unione Europea:

– Art. 1, § 3 TUE: Unione Europea sostituisce e succede alla Comunità Europea e le viene attribuita personalità giuridica unica;

• Viene eliminata la complessa struttura dei pilastri – anche se

restano regole particolari per le materie che erano oggetto

del 2° pilastro – PESC (volontà degli Stati di mantenere un

controllo significativo rispetto a scelte politiche di particolare

importanza);

(30)

UE - Finalità

UE ha oggi caratteristiche molte diverse rispetto a quelle che presentava in origine;

– La CEE (1957) aveva un’impronta mercantilistica;

– Sforzo di affermare un ruolo internazionale: PESC e CGAI

– Nel testo attuale del TUE, si trovano tracciati alcuni principi generali che consentono di definire l’ideologia dell’UE:

Art. 1:

“Con il presente trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «Unione», alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea”.

(31)

UE - Finalità

Articolo 2

“L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana,

della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato

di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle

persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni

agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo,

dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia,

dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.

(32)

UE - Finalità

Articolo 3 (ex articolo 2 del TUE)

– 1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

– 2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera

circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

– 3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità

dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la

solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa

promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità

culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

(33)

UE - Finalità

Articolo 3 (ex articolo 2 del TUE)

– (..)

– 4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.

– 5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla

protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla

solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto

internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

– 6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi

appropriati, in ragione delle competenze che le sono

(34)

UE – Competenze, etc.

Articolo 4

1. In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali.

Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di

salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi

derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si

astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

(35)

UE – Tutela dei diritti

– Art. 6 (ex art. 6 TUE)

– L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua

interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali

disposizioni.

– 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non

modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.

– 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e

risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno

(36)

Sviluppi dell’integrazione europea - Allargamento

• Progressivo allargamento CEE/CE/UE: ora 28 >27 Stati

– 1 genn. 1973 Regno Unito (fin da1961 richiesta, opposizione Francia), Irlanda, Danimarca (Norvegia: no referendum popolare)

– 1 genn. 1981 Grecia (1974 caduta regime autoritario dei “colonnelli”) – 1 genn. 1986 Spagna (1975 morte F. Franco) e Portogallo (1974:

“rivoluzione dei garofani”)

– 1990 unificazione Germania (non necessaria procedura di ammissione);

– 1 genn. 1995 Austria, Finlandia e Svezia

– 1 maggio 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria;

– 1° gennaio 2007- Bulgaria e Romania;

– 1 luglio 2013: Croazia;

– 23 giugno 2016: Regno Unito: referendum consultivo e non vincolante sulla permanenza del Regno Unito nell'UE; 51,9%, a 48,1% che ha votato per rimanere nell'UE

– 31 gennaio 2020: uscita UK dalla UE;

Art. 49 TUE: condizioni e procedimento per l’adesione;

• Art. 50 TUE: procedimento per recedere dalla UE;

(37)

EFTA

EFTA European Free Trade Association (Associazione europea di libero scambio- AELS): è un'organizzazione interstatale che promuove il libero scambio e

l'integrazione economica tra gli stati membri ;

– Accordo 3 maggio 1960 comprendeva alcuni di quegli stati europei che non desideravano, o non potevano ancora, entrare nella CEE;

– Lo scopo dell'associazione è la soppressione delle imposte doganali sull'import-export e la promozione degli scambi commerciali fra gli stati membri;

– Islanda; Lichtenstein; Norvegia e Svizzera: Tre membri dell'AELS sono parte del Mercato interno della UE attraverso l'Accordo sullo Spazio

Economico Europeo (1994); il quarto paese, la

Svizzera, ha optato per la conclusione di accordi

bilaterali con la UE

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