Diritto Privato Europeo
Clausole contrattuali vessatorie
(abusive)
Supporto della lezione a distanza – 14 aprile 2021
Angelo Venchiarutti ©
Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori
Definizioni
Trasposizione della direttiva in Italia
Ragioni e contenuto della
direttiva
Clausole contrattuali abusive/vessatorie
• Ragioni
• Contrattazione di «massa»:
– Operatore economico/professionale predispone modelli contrattuali uniformi che, senza negoziazione, sottopone all’accettazione del consumatore;
– Consumatore può semplicemente aderire, accentando in blocco il regolamento contrattuale, senza modifiche etc.
• Asimmetria economica, informativa e normativa
– assetto del contratto più vantaggioso per l’operatore
economico/professionale; trasferimento in capo consumatore di
rischi, oneri, etc.; clausole vessatorie etc.
Clausole contrattuali abusive/vessatorie
• Ragioni:
– Diversità delle discipline nazionali (2° e 3°
considerando);
– Sviluppo di un clima di fiducia fra i consumatori rispetto alle operazioni transfrontaliere (5°
considerando)
– Facilitazione delle attività commerciali (7°
considerando);
Clausole contrattuali abusive/vessatorie
• Direttiva 93/13/CEE, 5 aprile 1993, concernente le clausole contrattuali abusive nei contratti stipulati con i consumatori
• Testo della direttiva frutto di compromessi tra le tradizioni giuridiche dei diversi Stati membri (iter 30 anni);
– forte influenza del modello tedesco (sotto il profilo dei contenuto) e francese, anche per la terminologia adottata;
– (Modello italiano: artt. 1341 e 1342 c.c.);
• In Italia :
– L. n. 52/1996, Legge comunitaria del 1994, art. 25: introduzione nel Cod. civ. del Capo XIV-bis Dei contratti del consumatore: artt. 1469 bis –1469 sexies
;
– adesso Codice del Consumo (D. Lgs. 6 ottobre 2005, n. 206): Artt.
33-38
Clausole contrattuali vessatorie
• Campo di applicazione (art. 1, 1° co. dir. 93/13)
• La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore
•
(Iniziale trasposizione nell’ordinamento. italiano non è stata ritenuta perfettamente conforme alla direttiva; a seguito della procedurad’infrazione promossa dalla Commissione, dal 1° co. dell’articolo 1469-bis del Cod. civile sono state soppresse le parole “che ha per oggetto la
cessione di beni o la prestazione di servizi”;
•
Formulazione originaria avrebbe potuto far ritenere che fossero esclusi dalla tutela i contratti conclusi tra un consumatore e un professionista non aventi per oggetto la cessione di beni o la prestazione di un servizio: ad es.:contratto di garanzia);
Clausole contrattuali vessatorie
• Definizioni
– Direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori
– Art. 2, dir. 93/13
•
a) «clausole abusive»: le clausole di un contratto quali sono definite all'articolo 3: nell’ord.to italiano il termine “abusivo” è statosostituito con “vessatorio” (art. 1469 bis c.c. e ora art. 33 Cod.
cons.);
•
b) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale (per soddisfare necessità personali o familiari);•
c) «professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica che, neicontratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata.
Clausole contrattuali abusive/vessatorie
• Carattere «abusivo» della clausola (art. 3)
– «1.Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato
individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
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• i) disequilibrio “significativo” (grave, eccessivo?)
•
«il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui essodipende»(art. 4.1)
•
«La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sullaperequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali
clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile» (cfr. art.
4.2)
Clausole contrattuali abusive/vessatorie
• ii) contrarietà alla buona fede “oggettiva” (o soggettiva?):
violazione della correttezza, della lealtà del comportamento;
• iii) clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale:
quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di
conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto;
• L'allegato «A» alla direttiva contiene un elenco “indicativo e non esaustivo” di clausole che possono essere dichiarate
abusive (cfr. Corte giust. UE C-478/99, Commissione c. Svezia);
Clausole contrattuali vessatorie
• Modello (di trasposizione) italiano: ripartizione della clausole in più categorie:
– a) alcune clausole sono considerate vessatorie “tout court”, anche se oggetto di una trattativa: art. 36, co. 2, Cod. cons (lista nera);
– b) alcune clausole si presumono vessatorie fino a prova contraria: art. 33, co. 2, Cod. cons. (lista grigia);
– c) «La vessatorietà della clausola va valutata tenendo
conto del bene o del servizio oggetto del contratto o
facendo riferimento a circostanze esistenti al momento
della sua conclusione o ad altre clausole del contratto
medesimo o di un altro contratto collegato o da cui
dipende» : art. 34, Cod. cons.;
Clausole contrattuali vessatorie
• « Trasparenza del contratto» (art. 5)
– Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile.
(Nessun modello di riferimento per valutare se la clausola risponde alle caratteristiche richieste
;
•
Consumatore medio o consumatore “ragionevole”?•
Considerazione delle circostanze concrete di conclusione del contratto?– Conseguenze della mancanza di chiarezza e comprensibilità
• art. 5 dir.: interpretate nel dubbio a favore del consumatore:
v. art. 35.2 Cod. cons. (>>art. 1370 c.c.)
• art. 4.2. dir.: clausole possono essere ritenute abusive: v. art
Clausole contrattuali vessatorie
•
Art. 35 Cod. cons.:– «1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre
essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
– 2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.»
•
Art 34.2 Cod. cons.:– «La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza del
corrispettivo dei beni e dei servizi, purché' tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.»
Clausole contrattuali abusive/vessatorie
• Conseguenze dell’accertamento carattere abusivo:
– «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive
contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle
condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il
contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi
termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole
abusive» (art. 6 dir.);
Clausole contrattuali abusive/vessatorie
•
Italia: art. 36 Cod. cons. – Nullità di protezione– «1. Le clausole considerate vessatorie … sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
– 2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
• a) …;
• b)…;
• c)….
– 3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
– 5. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia
l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal
presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
Tutela
• Direttiva: Tutela preventiva
– art. 7.1: «Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori»;
• Italia: Azione inibitoria
– art. 37 Cod. cons.: Le associazioni rappresentative dei consumatori, le associazioni rappresentative dei
professionisti e le camere di commercio possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione dei
professionisti (che …) e richiedere che al giudice
competente che inibisca l’uso di condizioni di cui sia
accertata l’abusività
Clausole contrattuali abusive/vessatorie
• Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
– art. 37-bis Cod. cons.: Tutela ammnistrativa contro le clausole vessatorie:
• «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le
associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro»