Osservazioni e proposte di modifica/integrazione alla bozza del documento
“Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” – DM 71
Roma, 15 aprile 2022 Premessa
Il SUNAS chiede che venga istituito il Servizio Sociale Professionale, laddove ancora manca, in ogni Azienda Sanitaria/Ospedaliera, sull’intero territorio nazionale, che venga strutturato e laddove presente rafforzato in ogni sede, per contribuire al benessere dei cittadini e all’integrazione socio sanitaria, come prevede l’art. 7 della Legge n. 251/2000, modificato dall’art. 1-octies della L. 27/2006, istitutivo del Servizio Sociale Professionale, poi declinato dal Documento del Ministero della Salute del 29 ottobre 2010 sulle FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE IN SANITA’.
Gli assistenti sociali afferenti alla specifica area professionale o inseriti nei singoli servizi sanitari/sociosanitari operano con autonomia tecnico professionale e di giudizio negli interventi di valutazione degli aspetti sociali che influiscono sui bisogni di salute/malattia, nei percorsi di presa in carico integrata con le figure sanitarie, anche dirigenziali, attivano i necessari collegamenti con i servizi socioassistenziali dell’ente locale per l’elaborazione di progetti e per la costruzione di risposte integrate, promuovono azioni e processi per lo sviluppo di reti e risorse formali e informali con i soggetti del territorio e del terzo settore. A fronte di bisogni di salute sempre più complessi e di risorse per lo più frammentate, l’assistente sociale è il professionista esperto nell’ analisi e mappatura dei bisogni sociali della persona e del suo contesto socio familiare ambientale, delle problematiche sociali per la ricerca delle soluzioni più idonee nella costruzione del progetto di salute globale. Un Progetto di salute condiviso con la persona/famiglia, i professionisti coinvolti, con la rete istituzionale e non dei servizi territoriali.
Il Documento, allegato alla bozza di Decreto ministeriale DM71, a firma del Ministro della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, presenta importanti cambiamenti rispetto alle bozze precedenti e riconosce finalmente l’importanza della presenza della dimensione sociale nella tutela del diritto alla salute e nei processi assistenziali, con attenzione ai determinanti sociali, che possono influire nella classificazione del livello di intensità assistenziale in base alla complessità dei bisogni, e consentire la definizione del Progetto di Salute come strumento per la presa in carico e la valutazione multidimensionale non solo del singolo cittadino , ma a favore della popolazione in una corretta logica di governance territoriale.
Tuttavia nel documento si rileva l’assenza della struttura organizzativa del servizio sociale professionale in tutte le aziende sanitarie e nei luoghi di cura, quale strumento essenziale per poter realizzare il processo di integrazione socio sanitaria su tutti i territori.
Per questo si propongono le seguenti modifiche e integrazioni all’allegato 1.
✓ Nella Premessa, stante il richiamo al PNRR, nella cui cornice si inserisce il DM 71, e all’articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, legge di bilancio per l’anno 2022 e di accompagnamento al percorso di implementazione per gli anni 2022-2026 e a regime degli standard di cui al presente documento, con ferimento al personale dipendente, riteniamo importante che le somme stanziate vengano destinate anche alla istituzione del servizio sociale professionale definendo gli standard minimi necessari in tutti i contesti sanitari (ASR,AOU,AO) come indicato nelle normative sopra indicate al fine di favorire l’integrazione tra gli ambiti sanitari, sociosanitari e sociali nel territorio di riferimento.
✓ Nel paragrafo 2, dedicato allo Sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel SSN, dove di parla dell’obiettivo dell’Assistenza Primaria, riteniamo che per l’analisi dei bisogni di salute, sanitari e socio-sanitari della popolazione venga prevista la valutazione sociale e sociosanitaria per la presa in carico globale della persona/cittadino.
✓ Nel paragrafo 3, dedicato alla STRATIFICAZIONE DELLA POPOLAZIONE, riteniamo necessario che oltre alle CONDIZIONI DEMOGRAFICHE debbano essere considerate anche le condizioni SOCIO-ECONOMICHE E AMBIENTALI della popolazione, i cui dati vanno ricavati dalla costruzione di modelli predittivi che valutino sia il rischio sanitario che il rischio sociale. Nello stesso paragrafo la valutazione dei bisogni socioassistenziali va accompagnata e d effettuata dagli Assistenti Sociali con competenze professionali specifiche che il servizio sociale mette a disposizione.
✓ Nel secondo cpv di pag. 7, il secondo periodo riteniamo che vada modificato nel senso che La stratificazione della popolazione deve, inoltre, consentire una valutazione olistica dei bisogni dell’individuo, al fine di misurare il “livello di bisogno di salute globale” …, anche in base all’analisi dei determinanti sociali della salute così come indicati dall'OMS.
✓ All’inizio di pag. 8, il primo periodo va integrato come segue: L’individuazione dei bisogni di salute e socioassistenziali che portano alla definizione del Progetto di Salute richiede le competenze dell’equipe multiprofessionale che comprenda oltre al medico di medicina generale/pediatra di libera scelta, medico specialista, infermiere, anche l’assistente sociale.
✓ Nella Tabella 1 pag.8, riteniamo inappropriata l’attribuzione all’infermiere della presa in carico del singolo e della sua rete relazionale, ritenendo più consona al suo profilo la presa in carico della rete di cura. Mentre il profilo dell’Assistente Sociale va integrato come segue: Referente/titolare della valutazione dei fattori di rischio sociale e socio-ambientali che influiscono sul percorso di cura/riabilitazione e nell'attivazione delle risorse di rete, in risposta ai bisogni sociali del paziente e della sua rete relazionale e possibile case manager, quando i bisogni di natura sociale sono prevalenti.
✓ Nella stessa pagina, il periodo che segue la Tabella va integrato come segue: L’integrazione con i servizi sociali aziendali della sanità e dell’Ente Locale/ATS, così come definita, da ultimo, dall’articolo 1, comma 163, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, rappresenta uno dei cardini del nuovo sistema di funzioni realizzato dalle case di comunità, … mediante l’impiego delle risorse umane e strumentali di rispettiva competenza disponibili a legislazione vigente per assicurare la valutazione multidimensionale dei bisogni e garantire la presa in carico della persona sotto il profilo clinico, funzionale e sociale in una logica di presa in carico continuativa .
✓ A pagina 9, nella Tabella 2. Livelli di stratificazione del rischio sulla base dei bisogni socioassistenziali, come sopra citato devono contemplare sia i livelli di rischio sanitario che quelli socio/ambientali/economici/relazionali .
✓ Nella Tabella 3. Nel Progetto di Salute semplice e complesso, l’attivazione delle risorse / Portfolio dell’offerta socioassistenziale riteniamo sia di competenza del servizio sociale sia sanitario che territoriale in ottemperanza alla logica del Budget di Salute.
✓ Nel paragrafo dedicato a La Sanità di Iniziativa per la personalizzazione dell'assistenza, riteniamo importante specificare che il medico e tutti i professionisti sanitari e sociosanitari (compresi gli Assistenti Sociali) svolgono attività di prevenzione e promozione della salute sia nei confronti dei soggetti sani che dei soggetti con condizioni di rischio, per prevenire l'insorgere della malattia o la sua cronicizzazione.
✓ Più avanti, il periodo La Sanità di iniziativa assicura … Attraverso i modelli della Sanità di Iniziativa messi in atto dalle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e dalle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), in collaborazione con altri professionisti della salute, sanitari e sociosanitari, compresa la presenza dell’assistente sociale, al fine di … ridurre il carico assistenziale, prevenire la disabilità e la non autosufficienza, in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione.
✓ Al Paragrafo 4. DISTRETTO: FUNZIONI E STANDARD ORGANIZZATIVI .Prevedere la presenza di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti in tutti i servizi sanitari e sociosanitari afferenti al Distretto, come prevede la sopra indicata normativa di riferimento istitutiva del Servizio Sociale Aziendale, e precisamente nelle case di comunità, negli ospedali di comunità nelle COT, nei PUA etc… .Considerato che il Distretto costituisce il luogo privilegiato di gestione e di coordinamento funzionale ed organizzativo della rete dei servizi sociosanitari e sanitari territoriali, ….centro di riferimento per l’accesso a tutti i servizi dell’ASL.per il perseguimento dell’integrazione tra le diverse strutture sanitarie, sociosanitarie, nonché dei servizi socioassistenziali in un’ottica di collaborazione con le istituzioni locali presenti sul territorio, in modo da assicurare una risposta coordinata ai bisogni della popolazione...”Tenuto conto della necessità che l’azione programmatoria delle Aziende Sanitarie con i Comuni avvenga attraverso gli strumenti dei Piani di Zona (PdZ) e dei Programmi delle Attività Territoriali (PAT) e lo sviluppo delle relazioni
istituzionali tra ASL, Enti Locali ed Associazioni del Terzo Settore e del Volontariato, senza dimenticare che, a seconda dei modelli regionali e locali, nelle varie realtà distrettuali e dei servizi sociosanitari territoriali (consultori, servizi di salute mentale e delle dipendenze, servizi di valutazione multidimensionale, ecc.).
✓ Circa la Tabella 4: Servizi previsti da standard nelle Case della Comunità, riteniamo indispensabile che l’Assistente Sociale venga previsto nei Servizi delle Cure Primarie, nel Punto Unico di Accesso e nel Servizio di Assistenza Domiciliare; chiediamo che il Servizio Sociale Professionale venga previsto come obbligatorio, e preveda le sue funzioni in modo trasversale su tutti i servizi dell’Azienda Sanitaria compresi i Servizi per la salute mentale, le dipendenze patologiche e la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, così come le Attività Consultoriali siano fortemente raccomandati per essere presenti, per fare in modo che nelle CdC hub venga garantita la presenza di almeno 2 Assistenti Sociali (di cui uno con funzioni di coordinamento) H12 - 6 giorni su 7 e di un assistente sociale nelle CdC spoke.
✓ Nel Paragrafo 4. INFERMIERE DI FAMIGLIA O COMUNITÀ riteniamo che non sia legittimo attribuire all’IdF o IdC l’integrazione interdisciplinare, sanitaria e sociale, dei servizi e dei professionisti, potendosi configurare eccesso di potere e abuso di professione, ritenendo preferibile dire che favorisce l’accessibilità e l’orientamento ai servizi al fine di garantire un’effettiva presa in carico della persona assistita in stretta e costante collaborazione con l’Assistente Sociale della Casa di Comunità o del Distretto e Servizi sociali del territorio .
✓ Con riferimento al Paragrafo 4. CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE, riteniamo importante sottolineare che essa dialoga oltre che con i servizi sanitari e sociali anche con gli enti del Terzo Settore e le Associazioni del Volontariato, in relazione alla funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali che le viene attribuita, deve necessariamente prevedere la presenza di almeno 2 Assistenti Sociali e che La responsabilità del funzionamento della COT, della gestione e del coordinamento del personale è affidata ad un coordinatore infermieristico aziendale in stretta collaborazione con il Coordinatore/Responsabile del Servizio Sociale Distrettuale e/o Ospedaliero.
✓ Anche l’Ospedale di Comunità e la Rete delle Cure Palliative devono necessariamente
vedere la presenza dell’Assistente Sociale, tanto più che vi possono essere anziani non autosufficienti o bambini con necessità assistenziali specifiche di competenza proprio dell’Assistente Sociale e che richiedono la predisposizione di progetti adeguati a consentire le dimissioni dalla struttura e l’individuazione di setting socio assistenziali corretti .
✓ Per il Paragrafo 13, dedicato ai SERVIZI PER LA SALUTE DEI MINORI, DELLE DONNE, DELLE COPPIE E DELLE FAMIGLIE, ovvero al Consultorio Familiare, chiediamo che esso venga organizzato e gestito in continuità e nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 405 del 29/07/1975, istitutiva del CF, che ne identificava gli obiettivi attribuendogli la duplice valenza sanitaria e sociale, con un approccio multidisciplinare che ha precorso i tempi, riaffermando la competenza per la consulenza sociale e sociosanitaria in capo all’Assistente Sociale.
✓ Infine, a proposito del Paragrafo 14, dedicato alla PREVENZIONE IN AMBITO SANITARIO, AMBIENTALE E CLIMATICO, chiediamo che il Dipartimento di Prevenzione (DP), che prevede il coinvolgimento di operatori di diverse discipline, comprenda gli Assistenti Sociali, anche per tutelare l ’ i g i e n e a m b i e n t a l e e promuovere un corretto stile di vita di individui e comunità.
In conclusione, vista la necessità che il PNRR venga attivato in maniera innovativa ed esaustiva al fine di promuovere la salute sul territorio con servizi di prossimità che necessitano dell’integrazione sociosanitaria, confidiamo che vengano accolte le nostre proposte integrative e di modifica del testo, in quanto vanno a definire anche i modelli organizzativi in modo completo con la presenza del sociale e del servizio sociale, al fine di assicurare e garantire l’appropriatezza degli interventi stessi e la migliore risposta alla complessità del bisogno di salute.