IL PORTALE INPS E L’ACCESSO
PORTALE INPS – DOMANDA ASSEGNO UNICO
PORTALE INPS – DICHIARAZIONE ISEE
SIMULATORI INPS
https://servizi2.inps.it/servi zi/Iseeriforma/Home.aspx
https://www.inps.it/docalle gatiNP/Mig/AllegatiNews/I
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SIMULATORE ISEE +
ISTRUZ. ISEE PRECOMPILAT
O INPS
SIMULATORE ASSEGNO
UNICO
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atore
REQUISITI SOGGETTIVI DEL RICHIEDENTE
L’articolo 3 individua i requisiti soggettivi che il richiedente deve possedere per accedere all’assegno unico e
universale. Si tratta di requisiti attinenti alla cittadinanza o al soggiorno, al luogo di pagamento delle imposte,
alla
residen za
. Viene precisato che tali requisiti devono sussistere dal momento di presentazione della domanda e perdurare per l’intera durata del beneficio e che devono essere posseduti
congiuntamente.
Per quanto riguarda la cittadinanza il comma 1, lett. a), dispone che il richiedente il beneficio deve:
essere cittadino italiano o
cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente o
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso di:
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
- permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o
- permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei
mesi.
A P P R OFON D IME N T O
REQUISITI SOGGETTIVI DEL RICHIEDENTE
Per quanto riguarda la residenza fiscale il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in
Italia (lett.
b).
Per quanto riguarda la residenza e domicilio il richiedente deve essere residente e
domiciliato in Italia (lett.
Inoltre, deve essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, c).
oppure in
alternativa essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno
semestrale (lett.
d).
La legge delega n. 46 del 2021 – all’art. 2 comma 1 lett f) – e il D.L.gs. 230/2021, dispone in proposito:
con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2. essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3. essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4. essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
A P P R OFON D IME N T O
APPROFONDIMEN TO
GENITORI NON CONVIVENTI
Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, A MENO CHE non ricorra uno dei seguenti casi:
A P P R O FON D I M E N T O
a)
il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b)
il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c)
con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d)
sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e)
risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;
In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.
APPROFONDIMEN TO
PECULIARITÀ IN RIFERIMENTO AI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI
Nel caso di separazione o divorzio, quindi, l’assegno andrà ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale. LE PARTI POSSONO CONCORDARE per l’erogazione dell’assegno in misura intera al coniuge collocatario o affidatario dei minori: in questo caso, il richiedente l’assegno dovrà indicare nella domanda all’INPS anche i dati anagrafici del secondo genitore.
La legge prevede espressamente che l’erogazione dell’assegno in favore del coniuge convivente con i figli incide sul mantenimento, decurtando la quota che rimane a carico del soggetto obbligato.
Esempio di calcolo
Assegno di mantenimento previsto in caso di separazione o divorzio: 500 euro Assegno unico spettante al nucleo: 300 euro
In caso di erogazione dell’assegno in misura intera al coniuge affidatario, l’assegno di mantenimento che resta a carico dell’altro coniuge è pari a 500-150 = 350 euro.
A P P R OFON D IME N T O
Prima pagina della tabella – G.U. Serie Generale n. 1 del 3- 1-2022
Ultima pagina della tabella – G.U. Serie Generale n. 1 del 3- 1-2022
INPS, MESSAGGIO N. 1714 DEL 20 APRILE 2022
ULTERIORI CHIARIMENTI SU MAGGIORAZIONI PER IL NUCLEO PER FIGLI MAGGIORENNI E GENITORI SEPARATI
RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI
L’Istituto chiarisce che rilevano, ai fini della maggiorazione:
- i redditi da lavoro dipendente o assimilati, - i redditi da pensione,
-i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
Rilevano altresì:
- gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della
domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
-il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.
RICONOSCIMENTO DELLE MAGGIORAZIONI IN CASO DI NUCLEI NUMEROSI
Per quanto attiene alla determinazione del numero totale di figli, si chiarisce che sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’AUU
(anche in mancanza di ISEE in base al nucleo familiare autodichiarato).
Ad esempio, un figlio di età pari a 27 anni che convive con i suoi genitori e 3 fratelli minorenni, non può beneficiare dell’AUU, ma concorre a formare la composizione del nucleo familiare.
In tale caso, spetterà la maggiorazione prevista
dalla norma in presenza di almeno 4 figli. Nota: qualora nello stesso nucleo siano presenti figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli.
RICONOSCIMENTO DELL’AUU AI GENITORI SEPARATI
Il principio regolatore generale è che l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli.
Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.
Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.
L’assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto (accordo scritto tra le parti, decreto di separazione, sentenza di separazione o di divorzio), ma resta salvo il diritto dell’Istituto di richiederla in un momento successivo.
AI FIGLI MAGGIORENNI SPETTA L’ASSEGNO SE ……….…
Le condizioni elencate dalla norma devono
sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
L’Istituto chiarisce che il figlio maggiorenne fino ai 21 anni:
-se convivente con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare in cui convive, a
prescindere dal carico fiscale a patto che, nell’anno di riferimento della domanda, non possieda un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000.
-non convivente con alcuno dei genitori, può comunque fare parte del nucleo se di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri.
Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.
Il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni,
“attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:
-nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;
-nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.
RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ
SUCCESSIVAMENTE ALL’INOLTRO DELLA DOMANDA Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore
età successivamente all’inoltro della domanda si prevede la possibilità che il figlio presenti
domanda per conto proprio.
Ciò comporta la decadenza della “scheda”
presente nella domanda del genitore e
l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.
Qualora invece il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di
compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” per consentire al cittadino l’integrazione delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale.
Il genitore, al fine della continuità dei
pagamenti, dovrà accedere alla domanda on line.
N.B. L’integrazione sarà possibile solo fino alla fine
dell’anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell’anno successivo.
Una volta scaduta la validità della domanda, non sarà più possibile effettuare l’integrazione dei dati mancanti.
RIFORMA IRPEF
CONTINUIAMO CON IL SECONDO PILASTRO
Cosa succede in busta paga?
RIFORMA IRPEF
NUOVE aliquote Irpef, nuovi scaglioni e detrazioni lavoro
STOP detrazione per figli a carico fino a 21 anni (assorbite dal nuovo Assegno unico)
Effetto su busta paga
Effetto su busta paga
IL VANTAGGIO MASSIMO
Per i
LAVORATORI DIPENDENTI il vantaggio massimo si ha
per coloro che hanno un reddito lordo annuo di
40mila euro =
risparmio di 945 euro
annui
Fonte: Altro Consumo
DIFFERENZA IRPEF 2021 RISPETTO 2022
R IS P A R M IO IP R E F
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
8.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 80.000 100.000
REDDITO ANNUO LORDO
studio associato porelli
Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
LE ALIQUOTE IRPEF TRA IL 2021 E IL 2022
LE ALIQUOTE IRPEF 2022
Scaglione annuale 2022 Scaglione mensile 2022 Aliquota 2022
fino a 15.000,00 € fino a 1.250,00 € 23%
oltre 15.000 € e fino a 28.000 € oltre 1.250,00 € e fino a 2.333,33 € 25%
oltre 28.000 € e fino a 50.000 € oltre 2.333,33 € e fino a 4.166,66 € 35%
oltre 50.000 € oltre 4.166,66 € 43%
fino a 15.000,00 € annui o 1.250,00 € mensile 23% dell'intero reddito
oltre 15.000,00 € e fino a 28.000 € annui 3.450,00 + (25% della parte del reddito eccedente 15.000,00)
oltre 28.000 € e fino a 50.000 € annui 6.700,00 + (35% della parte del reddito eccedente 28.000,00)
oltre 50.000 € 14.400,00 + (43% della parte del reddito
eccedente 50.000,00)
DETRAZIONI
TIPO DI DETRAZIONE
(sono uno «sconto» su Irpef) COSA SUCCEDE NEL 2022?
detrazioni per lavoro dipendente
(e autonomo/pensioni) modificate da gennaio 2022 +
detrazioni per figli a carico fino ai 21 anni
terminano il 28.02.2022 in quanto assorbite dal nuovo Assegno unico inps -
detrazione per figli a carico
oltre 21 anni come per anni precedenti =
detrazione per coniuge
come per anni precedenti =
detrazione per altre persone a carico
ATTENZIONE: possono essere considerati a carico i superiore a € 2.840,51 elevato a € 4.000,00 per i figli
come per anni precedenti =
soggetti sopra elencati quando hanno un reddito annuo non di età non superiore a ventiquattro anni.
LE NUOVE DETRAZIONI PER I DIPENDENTI
Il Trattamento Integrativo (100 euro) rimanere solo per redditi fino a 15mila euro e
«parzialmente» per i redditi da 15mila a 28mila euro (si veda slide successiva).
Oltre 50.000 zero
Reddito (euro) Detrazione
Da 0 da 15.000
€ 1.880
(e comunque non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380 euro)
15.000 € 3.100
Da 15.000 a 28.000 € 1.910 + 1.190 * [(28.000 – reddito complessivo)/ (28.000- 15.000]
Da 28.000 a 50.000 € 1.910 * [(50.000 – reddito complessivo) / (50.000-28.000]
La detrazione spettante è
aumentat euro ma non a 35.000 euro.
a di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000