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Assegno familiare per i genitori non sposati

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Assegno familiare per i genitori non sposati

Autore: Noemi Secci | 25/04/2017

Assegni al nucleo familiare per i genitori non coniugati e non conviventi: quando e a chi spettano?

Tra le agevolazioni e i sussidi previsti dallo Stato di cui il cittadino lavoratore può usufruire, troviamo gli assegni familiari, un’importante prestazione sociale che raggiunge e aiuta milioni di famiglie italiane. Questa prestazione spetta non soltanto alle famiglie “tradizionali”, con coniugi e figli, ma anche alle cosiddette

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famiglie di fatto, in cui i genitori non sono sposati, oppure non convivono nemmeno. In presenza di genitori non coniugati e non conviventi, però, ci sono degli ulteriori adempimenti da mettere in atto, per ottenere gli assegni. Vediamo quali.

Assegno al nucleo familiare: cos’è

L’assegno per il nucleo familiare (Anf) è una prestazione economica di tipo assistenziale che viene erogata dall’Inps in base al reddito familiare e alla composizione della famiglia. Per averne diritto, bisogna rispettare determinati quadri di riferimento all’interno dei quali rientrare, che vengono stabiliti annualmente dalla legge. Questa prestazione va ad integrare la retribuzione o la pensione.

Assegno al nucleo familiare: a chi spetta

In generale l’Anf spetta ai lavoratori:

dipendenti o lavoratori in particolari situazioni, per le quali spetta il pagamento diretto dell’Inps;

dipendenti agricoli;

domestici;

iscritti alla Gestione Separata;

titolari di prestazioni previdenziali.

L’assegno spetta dunque anche ai titolari di pensione (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals). I piccoli coltivatori diretti e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, invece, hanno diritto a una prestazione differente.

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Assegno al nucleo familiare: i componenti della famiglia

Vediamo come vengono identificati i componenti del nucleo familiare, discriminante importante ai fini dell’assegno, in quanto l’importo Anf varia in base alla composizione della famiglia.

Fanno parte del nucleo:

la persona che richiede l’assegno, quindi il richiedente;

il coniuge;

i figli (anche quelli adottivi o nati dal precedente matrimonio del coniuge o affidati secondo la legge), se di età inferiore a 18 anni, oppure maggiorenni inabili;

i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente se minori, o maggiorenni se inabili con la condizione indispensabile che non siano coniugati.

Non fanno parte invece del nucleo familiare del richiedente:

il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

il coniuge che ha abbandonato la famiglia;

i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge (in caso di separazione legale o divorzio);

i familiari di cittadino straniero non residente in Italia. Fanno eccezione i cittadini di stati che hanno stipulato apposite convenzioni bilaterali;

i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;

i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;

i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili, anche se studenti o apprendisti;

i figli minorenni o maggiorenni inabili che sono coniugati;

i fratelli, le sorelli e i nipoti (ad eccezione dei nipoti viventi a carico dell’ascendente) – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti o sposati;

i genitori e equiparati, e gli altri ascendenti.

In questi casi, per l’inclusione dei familiari nel nucleo, bisogna richiedere

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un’autorizzazione all’Inps, che la rilascia con modello Anf 43.

Assegno al nucleo familiare per i genitori non sposati

Ma soffermiamoci ora sulle norme che riguardano i genitori non sposati. Per capire come viene regolato il tutto e a quale dei due genitori spetta l’Anf, è essenziale studiare lo status della coppia.

La legge precisa che fa parte del nucleo familiare solo il coniuge che non è separato dal cittadino che richiede l’assegno familiare. Questo vuol dire, in pratica, che in caso di semplice convivenza o di genitori che non sono sposati e che vivono separatamente, l’Anf può essere richiesto da uno dei due genitori senza che il reddito dell’altro venga preso in considerazione, avendo, dunque, diritto ad una prestazione maggiore.

La legge, peraltro, specifica che non è necessario che i componenti del nucleo familiare debbano convivere: questo significa che è possibile che uno dei genitori, insieme ai figli, possa vivere anagraficamente in un posto diverso rispetto a quello del genitore richiedente, anche fuori dall’Italia.

È possibile, quindi, che solo uno dei due genitori possa richiedere l’assegno in relazione ai propri figli. Ma come viene stabilito l’avente diritto se si tratta di genitori che non convivono più, con un figlio nato fuori dal matrimonio?

Secondo quanto chiarito dall’Inps [1], è il genitore che convive con il minore ad aver diritto agli assegni, anche se non titolare di un autonomo diritto alla prestazione: pertanto, anche se privo di reddito, può chiedere il pagamento degli Anf sulla posizione dell’altro genitore, lavoratore dipendente non convivente.

In buona sostanza, quando i genitori non convivono e non sono coniugati:

l’Anf spetta comunque, avendo riguardo al rapporto di lavoro dipendente (o comunque alla diversa posizione tutelata) del genitore naturale non convivente con i figli;

il reddito da prendere in considerazione per l`erogazione della

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prestazione resta, invece, quello del nucleo familiare composto dal genitore convivente e dai figli del lavoratore richiedente.

Assegno al nucleo familiare genitori non sposati: domanda

Il genitore non sposato, non convivente con la prole, che sia lavoratore dipendente, deve presentare al proprio datore di lavoro la domanda di Anf utilizzando il normale modello Anf Dip (Sr 16), senza indicare, tuttavia, i propri redditi nel quadro relativo ai dati reddituali.

Deve, invece, allegare alla domanda la dichiarazione reddituale resa dal genitore naturale convivente con i figli, redatta sul modello Anf/Fn: in particolare, devono essere dichiarati i redditi del genitore convivente e quelli, eventuali, dei figli del lavoratore richiedente che convivono con l`altro genitore, oltre alle modalità di pagamento desiderate (bonifico o accredito).

Il datore di lavoro, al quale il lavoratore presenta la domanda, deve erogare la prestazione direttamente al genitore naturale convivente con i figli, con le modalità di pagamento dello stesso indicate nel modello Anf/Fn.

Assegno al nucleo familiare per i genitori separati

Vengono considerati non conviventi anche quelle coppie che sono, in via temporanea, “separati in casa”, a condizione che siano stati autorizzati dal giudice.

Le cose vanno diversamente, invece, se i coniugi sono separati o divorziati e risiedono in abitazioni diverse, con affidamento condiviso del figlio. In questo caso entrambi i genitori hanno il diritto di richiedere l’Anf: sta quindi ai coniugi accordarsi tra chi dei due debba chiedere la prestazione. Se questo però non succede e i due genitori non riescono a trovare un accordo, l’assegno viene

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concesso al genitore convivente con i figli. Questo diritto resta invariato anche quando il coniuge non abbia diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione).

Note

[1] Inps Circ. n. 36/2008.

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