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Responsabilità commercialista: ultime sentenze

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Responsabilità commercialista:

ultime sentenze

written by Redazione | 18/05/2022

Inadempimento del professionista; contestazione dell’operato;

radiazione dall’Albo professionale.

Nell’ipotesi dell’errato invio della dichiarazione dei redditi, è responsabile il commercialista o la società di consulenza? Quali sono i criteri per verificare la sussistenza della responsabilità del professionista? Devono essere rimborsati gli onorari versati al commercialista che ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze sulla responsabilità del commercialista.

Responsabilità del commercialista per le

violazioni tributarie commesse dalla

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società

Il professionista (nella specie, il commercialista) non risponde in concorso delle sanzioni per le violazioni tributarie commesse dalla società di capitali sua cliente.

La normativa esclude, senza deroga alcuna, la responsabilità di terzi nelle sanzioni irrogate nei confronti delle persone giuridiche.

La decisione chiarisce che è irrilevante, ai fini della sanzionabilità in concorso, se il soggetto sia interno o meno alla società, in quanto la norma non individua alcuna deroga. Si statuisce l’esclusione della sanzione, pure nei confronti dell’extraneus persona fisica che, nella specie esaminata, coincideva col commercialista della società.

Cassazione civile sez. trib., 28/04/2022, n.13232

Negligenza, imprudenza o imperizia

In tema di responsabilità professionale, il commercialista è responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 2236 e 1176 del Cc, in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell’Erario, operando anche per il detto professionista il limite di cui al comma 2 dell’articolo 2236 del Cc, ove l’incarico in concreto conferito implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità.

Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del professionista in relazione a erronee dichiarazioni fiscali, per aver costui inserito alcune poste fittizie, al solo fine di aumentare il volume di affari, che non trovavano riscontro nei registri dei corrispettivi né nelle fatture emesse.

Tribunale Crotone, 14/10/2021, n.832

Contratto d’opera professionale ed onere probatorio

La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova

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del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (nel caso di specie è venuta in rilievo l’attività del commercialista incaricato dell’impugnazione di un avviso di accertamento tributario, per la quale il tribunale ha precisato che la responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito).

Tribunale Siena sez. I, 20/05/2021, n.371

Inadempimento all’incarico di tenuta della contabilità

In tema di responsabilità professionale del commercialista per inadempimento all’incarico di tenuta della contabilità da cui siano derivati accertamenti fiscali, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento presuppone che il danno si sia verificato e ciò non avviene con il processo verbale di constatazione che è atto meramente interno, non impugnabile e che non incide né sul patrimonio, né su altra situazione giuridica del contribuente, ma si verifica soltanto se il verbale sfoci nell’avviso di accertamento che è l’atto, questo sì impugnabile, con cui il fisco esercita, per la prima volta, il suo diritto verso il contribuente al pagamento del dovuto.

(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto prescritto il diritto al risarcimento, avendo fatto decorrere il termine decennale dalla notifica dell’atto prodromico, da cui pure emergevano irregolarità nella tenuta della contabilità a carico del professionista, anziché dalla notifica dell’avviso di accertamento).

Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, n.8872

Riparto dell’onere probatorio

L’attività del dottore commercialista (e dell’esperto contabile) rientra nell’alveo tipologico del contratto d’opera intellettuale regolato dagli artt. 2222 -2229 c.c. e, come tale, comporta, in caso di inadempimento, la responsabilità contrattuale tipica del professionista intellettuale; sotto il profilo della ripartizione dell’onere

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della prova, in caso di inadempimento del professionista spetta al cliente provare il danno ed il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito; grava invece sul professionista l’onere di provare, per andare indenne da responsabilità, di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposta.

Tribunale Cuneo sez. I, 26/03/2021, n.259

Omissioni nella dichiarazione dei redditi

Il contratto tra commercialista e cliente comporta l’obbligo a carico del primo, dietro corrispettivo, di fornire la sua prestazione al secondo, il quale gli fornisce dati attinenti alla propria situazione finanziaria per permettergli di eseguire l’incarico; il commercialista redige le scritture contabili sulla base dei dati forniti dal cliente, non essendo esigibile un’autonoma attivazione da parte del professionista al fine di reperire voci di spesa da annotare nelle scritture.

Medesimo principio deve considerarsi applicabile all’attività di predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Tribunale Monza sez. I, 11/01/2021, n.45

Inadempimento contrattuale

Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell’attore dimostrare unicamente l’esistenza e l’efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa (nel caso di specie trattasi di contenzioso in materia di responsabilità professionale del commercialista).

Tribunale Milano sez. I, 07/01/2020, n.30

Responsabilità professionale del commercialista

È principio acquisito che il professionista commercialista debba considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in

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cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell’Erario.

Nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell’Amministrazione quale conseguenza, causalmente rilevante, dell’errore commesso dal commercialista

(Fattispecie relativa alla responsabilità contrattuale di un commercialista che aveva erroneamente ritenuto che la contribuente, una volta deciso di procedere alla rivalutazione del patrimonio sociale, dovesse versare al fisco, oltre alla imposta sostitutiva del 6% sul maggior valore degli immobili iscritti in bilancio secondo il valore di mercato corrente, anche una ulteriore imposta del 7%, da calcolarsi sulla plusvalenza, prevista al fine di rendere liberamente utilizzabile la riserva alla quale andava imputato in base all’art. 13 L. 342/2000 il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite).

Tribunale Milano sez. I, 04/07/2018, n.7514

Responsabilità del professionista: quando sussiste?

La responsabilità del professionista, a norma dell’art. 2236 cod.civ., è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave qualora l’esecuzione della prestazione d’opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nozione che ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l’esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza.

(Fattispecie relativa alla responsabilità professionale di un commercialista che, non avvedendosi, per colpa professionale, della non tassabilità al 7% del saldo attivo di rivalutazione per le imprese in contabilità semplificata nell’ipotesi in cui fosse stato redistribuito come utili ai soci, aveva fatto sì che la società cliente pagasse ugualmente l’imposta, con conseguente danno, nonostante fosse intervenuta chiara indicazione da parte della Agenzia delle Entrate per mezzo della circolare

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del 26.01.2001, e non potesse dunque predicarsi la colpa lieve del commercialista).

Tribunale Milano sez. I, 04/07/2018, n.7514

Domanda di rimborso del credito Iva e di compensazione con altro debito fiscale

La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell’imposta con altro debito fiscale, sicchè, laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito (mediante l’indicazione del credito nel quadro “RX4” nella dichiarazione annuale), non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

(Fattispecie relativa alla responsabilità professionale di un commercialista per la perdita del diritto al rimborso del credito IVA di una società sua cliente, dovuto all’indicazione dello stesso come credito di cui si chiedeva la compensazione).

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, n.30168

Il conferimento dell’incarico al commercialista

In tema di responsabilità professionale di commercialisti e consulenti contabili, qualora sia in contestazione l’operato del commercialista che non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi del contribuente, deve ritenersi implicitamente conferito, se non diversamente concordato dalle parti, il compito di procedere all’invio telematico ovvero, in alternativa, alla riconsegna della dichiarazioni dal medesimo compilate al contribuente, il quale, per un verso, viene così edotto del mancato invio e, per altro verso, può autonomamente provvedere al relativo adempimento magari rivolgendosi a un centro di assistenza autorizzato.

Tribunale Palermo sez. I, 09/05/2018, n.2186

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Errore professionale commesso dal commercialista

Nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell’Amministrazione per effetto dell’errore commesso dal commercialista.

Tuttavia l’esame del fondamento dell’azione risarcitoria impone di verificare, oltre che la sussistenza degli inadempimenti professionali, anche la loro efficacia causale rispetto all’evento di danno che è stato prospettato dal contribuente, vale a dire la perdita patrimoniale, ossia sanzioni, interessi e spese, derivanti dall’erronea presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa e dalla successiva illegittima compensazione.

Tribunale Milano sez. I, 02/03/2018, n.2475

Errato invio della dichiarazione dei redditi

Il presupposto che l’errore nella dichiarazione dei redditi sia stato fatto dalla società di consulenza non toglie la responsabilità professionale al commercialista nei confronti dei suoi clienti; l’impresa che ha il rapporto con il commercialista ha diritto ad essere risarcita per l’errore.

Cassazione civile sez. III, 13/02/2018, n.3429

Polizza assicurativa per la responsabilità del commercialista: quando opera?

In tema di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla attività professionale svolta da un commercialista, ai fini dell’operatività della polizza assicurativa, deve essere accertato se il comportamento posto in essere rientri nell’ambito dell’attività individuata dalla polizza come risarcibile e quindi se il danno sia stato causato dal professionista, direttamente attraverso l’attività professionale carente, o indirettamente per carenze organizzative o di diligenza del proprio studio delle quali egli indirettamente risponde, non essendo

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tenuto ad indicare all’assicuratore l’effettivo, materiale responsabile dell’attività dannosa, sia essa attiva o omissiva che potrebbe non essere neppure in grado di individuare con certezza.

Cassazione civile sez. III, 26/09/2017, n.22339

Criteri di verifica della responsabilità del professionista

La responsabilità del professionista (nel caso di specie commercialista) non sussiste per il solo fatto del non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole.

Tribunale Roma sez. XI, 05/07/2017, n.13623

Responsabilità della custodia della documentazione

Nel nostro ordinamento, così come statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24823 del 9 gennaio 2015, non è previsto il ricorso generalizzato al contraddittorio preventivo. Quest’ultimo è previsto in casi specifici quali accessi, ispezioni, verifiche fiscali effettuate nei locali di esercizio dell‘attività imprenditoriale o professionale del contribuente. Infatti, in tali casi, l’esigenza soddisfatta è anche quella di compiere un confronto sui ‘risultati delle verifiche’ effettuate dall’ente impositore in quanto presupposto dei chiarimenti chiesti al contribuente.

L’eventuale radiazione dall’Albo professionale del commercialista incaricato della tenuta della contabilità sociale non costituisce una valida giustificazione della

‘mancata produzione di Documentazione’.

Tale circostanza, infatti, non esula dalla responsabilità della custodia della documentazione sociale che fa capo agli organi della governance societaria. Il

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nostro ordinamento, inoltre, prevede termini di custodia che travalicano la vita sociale interessando anche le società cessate.

Comm. trib. prov.le Pavia sez. III, 20/01/2017, n.16

Prova di inadempimento

In materia di responsabilità professionale del commercialista, una volta accertato il suo inadempimento sotto il profilo dell'”an”, occorre altresì dimostrare che la situazione lamentata avrebbe subito, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l’uso dell’ordinaria diligenza professionale.

Tribunale Roma sez. XIII, 21/03/2016, n.5685

Obbligo di diligenza del professionista

In tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l’obbligo – a norma dell’art. 1176, comma 2, c.c. – non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell’ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell’incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente.

(In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto la responsabilità di un commercialista, incaricato di fornire una consulenza tecnico-giuridica a seguito dell’esito infausto di un ricorso dinanzi alla commissione tributaria regionale, per non aver informato il cliente della possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza sfavorevole e della necessità di rivolgersi ad un avvocato al fine di proporre tempestivamente l’impugnazione).

Cassazione civile sez. III, 23/06/2016, n.13007

Condotta del professionista e pregiudizio

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del cliente

La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell’attività del commercialista incaricato dell’impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito.

Cassazione civile sez. III, 26/04/2010, n.9917

Valutazione della colpa del professionista

In tema di responsabilità professionale, la valutazione relativa all’esistenza e all’entità della colpa del professionista è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione completa ed adeguata.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità professionale del commercialista che, non avendo compiuto un esame accurato degli atti rimessigli dal cliente, aveva fatto decorrere i tempi per proporre l’opposizione dinanzi al competente giudice tributario, tenuto in considerazione anche il fatto che, all’epoca, il rito tributario non prevedeva la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali, e la prevedibilità di un imminente condono).

Cassazione civile sez. III, 09/06/2004, n.10966

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