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Danno cagionato da animali: ultime sentenze

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Danno cagionato da animali:

ultime sentenze

Autore: Redazione | 05/05/2021

Scopri le ultime sentenze su: fenomeno del randagismo; responsabilità del proprietario e responsabilità dell’utilizzatore; rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo; la prova del caso fortuito.

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Danno cagionato da animali selvatici: la legittimazione passiva

Nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell’art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

Cassazione civile sez. VI, 09/02/2021, n.3023

Danno causato dall’animale: di chi è la responsabilità?

In tema di danno cagionato da animali, poiché l’art. 2052 cod. civ. impone l’obbligo di predisporre le necessarie cautele – fatta salva la possibilità della prova del caso fortuito – indifferentemente sia al proprietario dell’animale sia a chi se ne serva per il tempo in cui lo ha uso, il proprietario si libera della responsabilità solo ove provi di essersi spogliato dell’utilizzo dell’animale, senza che a tal fine possa essere ritenuta sufficiente la prova del momentaneo affidamento dello stesso ad altri, qualora detto affidamento sia accompagnato dal mantenimento della diretta sorveglianza sull’animale medesimo.

Tribunale Aosta sez. II, 30/01/2021, n.30

Responsabilità per danno cagionato da animali: riparto dell’onere probatorio

La responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario di animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito,

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ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all’attore compete solo di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale. Infatti configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva il cui presupposto risiede esclusivamente nell’accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra il fatto e l’evento.

Corte appello Ancona sez. II, 09/09/2020, n.900

Risarcimento del danno cagionato da animali selvatici: delega di funzioni

Nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici ex art. 2052 c.c., la Regione convenuta, in quanto legittimata passiva, qualora reputi che le misure idonee ad impedire il danno avrebbero dovuto essere adottate da un altro ente, può – anche in quello stesso giudizio – agire in rivalsa contro detto ente, da essa indicato come effettivo responsabile e, in quest’ultimo caso, possono assumere rilievo – limitatamente al rapporto processuale tra di essi intercorrente – tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l’effettività della medesima delega (anche sotto il profilo dell’assegnazione di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in questa ottica), così come ogni questione relativa al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela.

Cassazione civile sez. III, 06/07/2020, n.13848

Responsabilità per danno cagionato da animali

In tema di responsabilità per danno cagionato da animali, l’art. 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di solidarietà, la responsabilità del proprietario dell’animale oppure dell’utilizzatore, ma non impedisce che del danno possa

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rispondere, a diverso titolo e previo accertamento dei presupposti ex art. 2043 c.c., anche l’altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, accertata la responsabilità del proprietario di un cane per i danni da questo causati, ha respinto la domanda nei confronti dell’utilizzatore senza alcun accertamento sulla sua eventuale responsabilità aquiliana).

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, n.9661

Danni cagionati da animali: il caso fortuito

La responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario di animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all’attore compete solo di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale.

In altre parole, poiché la responsabilità ex art. 2052 c.c.. per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un’attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l’animale e poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito stesso deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all’animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi.

Ne consegue che spetta all’attore provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale.

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Tribunale Reggio Emilia, 02/03/2020, n.296

Danno cagionato da animali: domanda di risarcimento

In tema di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa.

(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che a fronte di una domanda di risarcimento del danno cagionato da animali – nella specie una zuffa canina dalla quale era derivata la morte di uno dei proprietari caduto a causa dello strattonamento da parte del proprio cane al guinzaglio – aveva affermato l’interruzione del nesso causale, escludendo il rilievo del comportamento dell’altro cane che aveva dato adito alla zuffa).

Cassazione civile sez. III, 29/08/2019, n.21772

Cavallo fuggito dal recinto: è caso fortuito?

In caso di danno cagionato da animali non configura il caso fortuito il fatto che il cavallo sia fuggito dal recinto, trattandosi di circostanza imputabile ad inadeguata vigilanza e controllo del proprietario.

Cassazione civile sez. VI, 03/05/2019, n.11598

Danno cagionato da animali:

responsabilità del proprietario

In tema di danno cagionato da animali, deve distinguersi, in via alternativa, tra responsabilità del proprietario e quella di colui che se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso. Tenere in uso l’animale significa esercitare su di esso un potere effettivo di governo del tipo di quello che normalmente compete al proprietario, derivi questo da un rapporto giuridico o di fatto. Il che vuol dire anche che ciò che

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rileva non è tanto la finalità (di profitto economico o meno), quanto, piuttosto, il tipo di uso esercitato, qualificato dal governo dell’animale, che normalmente compete al proprietario.

Deriva da quanto precede, pertanto, che, di norma, la responsabilità grava sul proprietario, perché questi fa uso dell’animale. Perché la responsabilità gravi su un altro soggetto occorre che il proprietario, giuridicamente o di fatto, si sia spogliato di detta facoltà, mentre se il proprietario continua ad avere ingerenza nel governo dell’animale, egli continua a fare uso dello stesso animale, sia pure per il tramite del terzo, restando responsabile di qualunque danno.

(Nella specie la ricorrente, dipendente di un maneggio, era stata colpita in faccia da uno zoccolo in occasione dell’uscita dall’animale stesso dal box in cui stazionava. In applicazione del principio che precede la Suprema corte ha escluso che la proprietaria del cavallo dovesse ritenersi responsabile dei danni patiti dalla ricorrente).

Cassazione civile sez. III, 28/02/2019, n.5825

Danno cagionato da animali randagi e onere probatorio

La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall’art. 2052 c.c., sicché presuppone l’allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell’ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi.

(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile il Comune convenuto per il danno subito dall’attore a causa dell’impatto tra la propria auto e un cane randagio verificatosi “assai fuori” dal centro abitato, senza accertare se, oltre che prevedibile, l’evento fosse evitabile mediante uno sforzo ragionevole).

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Cassazione civile sez. III, 11/12/2018, n.31957

Lesioni cagionate al minore dal cavallo durante la passeggiata

Per l’incidente avvenuto in occasione di una passeggiata di allenamento in campagna a cavallo, la responsabilità si fonda, non su un comportamento del proprietario del cavallo, bensì su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l’animale, per cui solo lo stato di fatto e non l’obbligo di vigilanza o di controllo può assumere rilievo.

Osserva la Corte che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione della norma, ritenendo l’affidataria dell’animale responsabile ex art. 2052 c.c. del danno cagionato dal cavallo che, seppure non di sua proprietà, nel momento del sinistro non poteva che ritenersi in suo uso.

Detta responsabilità concorre con quella della Associazione, per quanto non fosse proprietaria del cavallo, in quanto l’organizzazione della passeggiata, con la presenza dell’istruttrice in testa al gruppo, costituito per grandissima parte da minorenni, la scelta e la guida del percorso, nonché la stessa andatura dei cavalli fanno riferimento sempre all’associazione. Pertanto, deve ritenersi che sussista una responsabilità, da inquadrarsi nell’ambito dell’art. 2048 c.c.

Corte appello Genova sez. II, 21/02/2018, n.295

Danno causato da animali selvatici

Essendo pacifico che un ente territoriale può essere chiamato a rispondere per un danno cagionato da animali selvatici non già ai sensi dell’art. 2052 c.c., ma solo dell’art. 2043 c.c., e che, ciò che qui più interessa, ne può risponde in giudizio se e nei limiti in cui le violazioni dedotte a suo carico rientrino nella sua sfera di competenza concreta e non meramente astratta.

L’individuazione del giusto contraddittore, dunque, va fatta caso per caso e dipende dal grado in cui le violazioni che chi agisce indica come generatrici di danno rientrino nelle competenze della regione ovvero siano state delegate alle province.

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Tribunale Arezzo, 27/01/2017, n.115

Danno da animali: il caso fortuito

Ai sensi dell’art. 2052 c.c., del danno cagionato da animale risponde il proprietario o chi ne ha l’uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l’animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull’attore l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto.

Tribunale Lucca, 01/03/2016, n.446

Responsabilità del proprietario o dell’utilizzatore

In tema di danno cagionato da animali, l’art. 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di solidarietà, la responsabilità del proprietario dell’animale ovvero dell’utilizzatore, evenienza questa ipotizzabile solo allorché il proprietario si sia spogliato, in fatto o in diritto, del governo dell’animale.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che – in relazione ai danni conseguiti ad un sinistro mortale, verificatosi in un maneggio nel corso di una lezione di equitazione – aveva ritenuto unica responsabile l’istruttrice, proprietaria del pony, svolgendo essa la propria attività in piena autonomia rispetto al club ippico).

Cassazione civile sez. III, 22/12/2015, n.25738

Chi risponde del danno cagionato dall’animale?

Del danno cagionato da animale risponde il proprietario o chi ne ha l’uso per responsabilità oggettiva, sulla base del mero rapporto intercorrente con

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l’animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso, nesso che il caso fortuito può interrompere sicché, mentre grava sull’attore l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto.

Tribunale Grosseto, 22/04/2015, n.387

Presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali

La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata esclusivamente se il proprietario, o colui che si serve dell’animale, provi il caso fortuito, che include anche il fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purchè presenti i caratteri dell’imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità.

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente integrata la prova liberatoria dalla circostanza che la parte danneggiata, la quale aveva riportato lesioni a causa di un calcio al volto sferratole da un cavallo, si era addentrata nel recinto, chiuso e riservato al personale, dove si trovava il cavallo, ponendo così in essere un comportamento volontario di cui si era assunta tutta la responsabilità, trattandosi peraltro di una esperta cavallerizza).

Cassazione civile sez. III, 15/12/2015, n.25223

Responsabilità per danno cagionato da animali: su cosa si fonda?

Poiché la responsabilità ex art. 2052 c.c., per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un’attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l’animale, e poichè il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anzichè all’animale che ne è fonte immediata, il danno

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concretamente verificatosi.

Ne consegue che spetta all’attore provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa, bensì l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Tribunale Ancona sez. II, 30/10/2014, n.1787

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