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giudice di pace nella sede di

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Compatibilità dello svolgimento di incarichi ed attività extragiudiziarie di insegnamento con contratto a tempo determinato, in corsi organizzati da enti pubblici, quale tutor e/o docente negli stages organizzati da Istituti scolastici presso aziende con l’espletamento delle funzioni di giudice di pace.

(Delibera del 5 maggio 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 maggio 2010, ha adottato la seguente delibera:

“- letta la nota in data 11 dicembre 2009 con cui la dott.ssa …, giudice di pace nella sede di …, preso atto che la circolare del 30 luglio 2002 ha confermato l'inapplicabilità dell'art. 16 O.G. al giudice di pace stabilendo che questi può svolgere incarichi ed attività extragiudiziarie senza necessità di autorizzazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, salva la verifica della loro compatibilità, per natura e modalità di svolgimento, con i requisiti di indipendenza e terzietà, e che, a tal fine, il giudice di pace è tenuto a comunicare al Consiglio superiore gli incarichi e le attività svolte allo scopo di accertare se pregiudichino i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, della legge 374/1991, chiede di conoscere “se il giudice di pace - entro l'ambito territoriale del circondario del Tribunale di appartenenza ovvero entro quale ambito territoriale - può svolgere l'incarico di: insegnare con contratto a tempo determinato presso gli Atenei e gli Istituti Scolastici sia pubblici che privati; insegnare ai corsi organizzati dagli enti pubblici, tutor e/o docente negli stages organizzati dagli Istituti Scolastici presso le aziende”;

- visto l'art. 5 della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, che stabilisce, al comma 1, lett. g), come requisito per la nomina, di aver cessato o di impegnarsi a cessare, prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata, nonché, al comma 4, che, in caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività dipendente, questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data della nomina;

- visto l'art. 9 della medesima legge n. 374/1991 che prevede, come causa di decadenza, il venir meno di taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace;

- considerato che la normativa vigente prevede come causa di decadenza “l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata” e che l'ampia portata della disposizione impone di ricondurre ad essa anche il caso del rapporto di lavoro a tempo determinato (cd. part-time) che integra senz'altro un'ipotesi di lavoro dipendente, incompatibile con l'esercizio delle funzioni onorarie di giudice di pace;

- ritenuto, quanto alle attività di “tutor e/o docente negli stages organizzati dagli Istituti Scolastici presso le aziende”, che, allo stato della normativa vigente, qualora non integrino attività lavorativa dipendente, pubblica o privata, e non rientrino nell'ambito del divieto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. c-bis), della legge 21 novembre 1991, n. 374, tali attività devono ritenersi consentite, poiché i casi di incompatibilità con le funzioni di giudice di pace sono tipizzati dalla citata legge n. 374 del 1991 e non sono applicabili a tali magistrati onorari l'art. 16 R.D. 12/1941 e le ulteriori forme di incompatibilità previste dalle norme di ordinamento giudiziario, anche in virtù del principio sancito dall'art. 51, comma 1, Cost., in base al quale tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici

“secondo i requisiti stabiliti dalla legge”;

- considerato però che la circolare consiliare prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni, prevede al capo IV, par. 1, punto 2, che i giudici di pace possono espletare incarichi extragiudiziari senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, ma sono tenuti a darne comunicazione al fine di consentire la verifica della permanenza in concreto dei requisiti di indipendenza e terzietà previsti dall'art. 5, comma 3, della citata legge n. 374/1991;

- rilevato che, ai sensi articoli 9 della legge n. 374/1991 e 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2006 n. 25, e successive modificazioni, spetta alla Sezione relativa ai giudici di pace del Consiglio giudiziario, su

(2)

proposta del Presidente della Corte di appello, l'accertamento in ordine al venir meno di taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace o su eventuali sopravvenute cause di incompatibilità, al fine di verificare in concreto la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie;

- tutto ciò premesso,

d e l i b e r a di rispondere ai quesiti come in motivazione."

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